B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’ incarto: SK.2015.7
Sentenza del 29 agosto 2016 Corte penale |
Composizione |
Giudici penali federali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Presi- dente del Collegio giudicante, Xxxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxx, Cancelliera Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Parti |
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Al- xxxxx Xxxxxxxxx, e accusatore privato: F., |
contro |
1. A., già patrocinato d’ufficio dall’avv. Xxxx Xxxxx, e ora patrocinato dal difensore di fiducia avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 2. X., patrocinato d’ufficio dall’avv. Xxxxx Xxxxxxx- moni, |
3. C., patrocinato d’ufficio dall’avv. Xxxxxxx Xxx- xxx, 4. X., patrocinato d’ufficio dall’avv. Xxxxx Xxxx, 5. X., patrocinato d’ufficio dall’avv. Xxxxxxx Xxxxx. | |
Oggetto | Riciclaggio di denaro, usura, conseguimento frau- dolento di una falsa attestazione, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in docu- menti |
Fatti:
A. A seguito di una richiesta di informazioni da parte della Direzione nazionale anti- mafia italiana di Roma (cl. 649 p. 19.4.1 e segg.), il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha aperto un’indagine prelimi- nare di polizia giudiziaria (MPC/EAII/6/02/0155) nei confronti di A., C. e ignoti per titolo di infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) giusta l’art. 19 n. 1 e 2 LStup, di sospetta appartenenza ad organizza- zione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.0.1).
Successivamente, la suddetta inchiesta è stata estesa, l’11 aprile 2003, anche nei confronti di D., di G. e di H., per i medesimi reati (cl. 1 p. 1.0.2 e segg.); il 5 giugno 2003 nei confronti di X. (cl. 1 p. 1.0.5 e segg.); il 1° settembre 2003 nei confronti di I. (cl. 1 p. 1.0.8 e segg.); il 27 gennaio 2004 nei confronti di B. (cl. 1 p. 1.0.17 e segg.); il 19 luglio 2004 nei confronti di J. e di K., limitatamente ai reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP (cl. 1 p. 1.0.21 e seg.).
B. Il 16 agosto 2004, il procedimento no. MPC/EAII/6/02/0155 è stato congiunto a quello aperto il 16 giugno 2004 (MPC/EAII/6/04/0162) nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 LStup e infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) ai sensi dell’art. 33 LArm (cl. 1 p. 1.0.20; cl. 479 p. 16.0.1).
In data 19 agosto 2004, anche i procedimenti aperti il 1° dicembre 2003 (MPC/EAII/6/03/0336; MPC/EAII/6/03/0337; MPC/EAII/6/03/0338) nei confronti di I., L., M., N. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, sono stati riuniti nello stesso procedimento (cl. 1 p. 1.0.11 e seg.; p. 1.0.13 e seg.;
p. 1.0.15 e seg.; p. 1.0.23). L’apertura dei procedimenti citati poc’anzi era stata decisa in seguito alle richieste di assunzione del procedimento presentate il 17 e il 26 novembre 2003 dalla Bezirksanwaltschaft III del Canton Zurigo al MPC (v. cl. 728 p. 18.2.12185 e seg.; p. 18.2.12187 e seg.).
C. Dal 10 settembre 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni del procedimento MPC/EAII/6/02/0155, sia per quanto concerne i reati che gli indagati (cl. 1 p. 1.0.25 a 51; 54 a 83).
Per quel che riguarda gli odierni imputati, l’inchiesta nei confronti di X. è stata estesa, il 17 settembre 2004, per titolo di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP e per coazione giusta l’art. 181 CP (cl. 1 p. 1.0.260 e seg.), e il 19 aprile 2005 per
titolo di usura giusta l’art. 157 CP e per infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) ai sensi degli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1 p. 1.0.69 e seg.). L’inchiesta nei confronti di B. è stata estesa, l’11 novembre 2004, per titolo di usura ai sensi dell’art. 157 CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (reato per il quale l’inchiesta nei confronti di B. era già stata avviata il 27 gennaio 2004) (cl. 1 p. 1.0.40), e il 2 dicembre 2004 per infrazione alla Legge federale sulle armi giusta gli artt. 33 e segg. LArm (cl. 1 p. 1.0.45). Il 23 agosto 2004 il procedimento nei confronti di X. è stato esteso per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP (cl. 1 p. 1.0.24) e il 20 settembre 2004 per i reati di cui agli artt. 134 e 181 CP (cl. 1 p. 1.0.29).
Con decisione del 13 dicembre 2005, il procedimento penale aperto nei confronti di X. è stato pure esteso ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP e di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP; le accuse nei confronti di X. sono state estese ai reati di cui agli artt. 252 CP, 253 CP, nonché 33 e segg. LArm; quelle nei confronti di C. ai reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB; quelle nei confronti di B. ai reati di cui agli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1 p. 1.0.76).
D. Nell’ambito dell’indagine preliminare di polizia, a partire dal 20 dicembre 2002 sono stati ordinati vari controlli telefonici attivi e retroattivi delle utenze a disposizione di diversi indagati, tra i quali gli odierni imputati (v. rubrica 9).
L’autorità inquirente ha inoltre fatto ricorso in ampia misura alla cooperazione in- ternazionale e intercantonale, segnatamente tramite richieste di assistenza giudi- ziaria all’attenzione dei pubblici ministeri del Cantone Zurigo e del Cantone Ticino, e mediante rogatorie in Italia, Brasile, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Principato del Liechtenstein e Stati Uniti d’America (v. rubrica 18).
E. Il 16 luglio 2004, il MPC ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di B. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP, per pericolo di fuga e pericolo di collusione (cl. 242 p. 6.3.1). B. è stato arrestato il 19 luglio 2004 dalla Polizia can- tonale di Zurigo, unitamente a K. e X., come si evince dal rapporto di esecuzione redatto dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) (cl. 242 p. 6.3.17 e segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC ha quindi presentato al Giudice istruttore federale (in seguito: “GIF”) una domanda di conferma dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.20 e segg.) e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma dell’arresto dinanzi al GIF, al termine della quale detta autorità ha confermato il fermo di B. in regime di car- cerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 242 p. 6.3.25 e segg.).
Il 2 agosto 2005, il MPC ha presentato un’istanza di applicazione di misure sosti- tutive dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.259 e segg.); quest’istanza è stata accolta con decisione del GIF del 4 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.) e B. è stato rila- sciato il 5 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.269). La sua scarcerazione è stata dunque sostituita da misure sostitutive quali il deposito del passaporto presso l’autorità giudiziaria, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a tutte le citazioni notificate al domicilio elettivo, l’obbligo di eleggere domicilio legale presso il difensore, nonché il divieto di rilasciare a terzi informazioni o atti inerenti il procedimento (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.). Il 10 aprile 2009 il GIF ha ordinato, su richiesta del patrocinatore di B. (cl. 242 p.6.3.303), il dissequestro del documento di B. e ha pure revocato il divieto di lasciare il territorio svizzero (cl. 242 p. 6.3.308).
F. Il 16 luglio 2004, il MPC ha altresì emanato un ordine d’arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup, 260ter CP e 33 LArm, per pericolo di fuga e pericolo di collusione (cl. 240 p. 6.2.1); quest’ultimo è stato arrestato il 19 lu- glio 2004 presso il suo domicilio (cl. 240 p. 6.2.3 e segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC ha quindi presentato al competente GIF una domanda di conferma dell’arresto (cl. 240 p. 6.2.9 e segg.) e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma dell’arresto, al termine della quale il GIF ha confermato il fermo di A. in regime di carcerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 240 p. 6.2.17 e segg.).
Il 12 luglio 2006, il GIF ha disposto il cambiamento di regime carcerario nei con- fronti di A. (cl. 241 p. 6.2.583 e seg.).
Il 31 maggio 2007, il GIF ha accolto l’istanza di libertà provvisoria presentata dal patrocinatore di A. il 7 maggio 2007, ordinando allo stesso tempo delle misure sostitutive al carcere preventivo, segnatamente il versamento di un importo cau- zionale di fr. 50’000.--, il sequestro dei documenti dei documenti d’identità, l’ob- bligo di presentarsi e notificarsi due volte la settimana presso il posto di polizia nel Canton Zurigo (cl. 241 p. 6.2.736 e segg.; p. 6.2.763 e segg.). Il ricorso presentato dal MPC il 5 giugno 2007 contro questa decisione (cl. 660 p. 21.39.19 e segg.) è stato respinto dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale in data 21 giu- gno 2007 (cl. 660 p. 21.39.150 e segg.) e il 21 giugno 2007 il GIF ha quindi ordi- nato l’immediata scarcerazione di A. (cl. 241 p. 6.2.775 e seg.). Il 10 aprile 2009 il GIF ha modificato le misure sostitutive all’arresto di X., dissequestrandone i docu- menti d’identità e revocandogli il divieto di lasciare il territorio svizzero, così come l’obbligo di notifica (cl. 241 p. 6.2.834).
G. Il 20 agosto 2004, il MPC ha emesso un ordine d’arresto nei confronti di E. per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga e
pericolo di collusione (cl. 245 p. 6.17.1). E. è stato arrestato il 23 agosto 2004 (cl. 245 p. 6.17.7 e segg.), e il 24 agosto 2004 il MPC ha sottoposto al GIF la do- manda di conferma dell’arresto (cl. 245 p. 6.17.14 e segg.). Il giorno seguente si è tenuta l’udienza dinanzi al GIF, il quale ha confermato il fermo di E. in regime di carcerazione preventiva (cl. 245 p. 6.17.22 e segg.).
Il 13 settembre 2006 il GIF ha disposto la scarcerazione immediata di E., sottopo- nendola a delle misure sostitutive dell’arresto, quali l’obbligo di depositare il pas- saporto presso la PGF, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di presen- tarsi una volta alla settimana presso la PGF a Zurigo, l’obbligo di ottemperare a ogni citazione notificata al domicilio elettivo, nonché il divieto di rilasciare informa- xxxxx a terzi sul procedimento (cl. 246 p. 6.17.528 e segg.). Le misure sostitutive all’arresto sono state modificate in data 19 febbraio 2009; il passaporto è stato quindi restituito all’imputato, il divieto di lasciare il territorio svizzero è stato revo- cato, come pure l’obbligo di notifica settimanale (cl. 246 p. 6.17.634).
H. Il 19 novembre 2004 il MPC ha emanato un ordine d’arresto nei confronti di D. per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga e di collusione (cl. 244 p. 6.8.1). D. è stato arrestato il 23 novembre 2004 (cl. 244
p. 6.8.3 e segg.) e lo stesso giorno il MPC ha richiesto la conferma dell’arresto al GIF (cl. 244 p. 6.8.17 e segg.). Il giorno seguente D. è stato sentito dal GIF (cl. 244
p. 6.8.28 e segg.), che ne ha confermato l’arresto seduta xxxxxx (cl. 244 p. 6.8.34 e segg.).
D. è stato rilasciato dal carcere preventivo il 24 giugno 2005 (cl. 244 p. 6.8.162). Il 30 giugno 2005, il GIF ha accolto l’istanza di applicazione di misure sostitutive dell’arresto presentatagli dal MPC il 28 giugno 2005, e la scarcerazione di D. è stata dunque sottoposta a misure sostitutive quali l’obbligo di ottemperare a ogni citazione notificata al domicilio elettivo, l’obbligo di deposito del passaporto presso le autorità svizzere, nonché il divieto di rilasciare informazioni e atti relativi al pro- cedimento a terzi (cl. 244 p. 6.8.166 e segg.; p. 6.8.170 e segg.). Il 10 aprile 2009 i documenti d’identità di D. sono stati dissequestrati e il divieto di lasciare il territorio svizzero è stato revocato (cl. 244 p. 6.8.183).
I. Il 14 dicembre 2005, il MPC ha richiesto all’Ufficio dei Giudici Istruttori federali l’apertura dell’istruzione preparatoria per il procedimento n. MPC/EAII/6/02/0155 nei confronti di 42 persone, tra le quali gli odierni imputati, in applicazione dell’art. 108 cpv. 1 della Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; testo abrogato il 1° gennaio 2011; RS 312.0) (cl. 1 p. 1.0.84 e segg.).
X. Xxx ordinanza del 7 aprile 2006, il Giudice istruttore federale ha ordinato l’apertura dell’istruzione preparatoria nel procedimento penale federale n. VU.2005.0022 nei confronti di A., B., C., D., E. e altri (cl. 1 p. 1.0.239 e segg.).
Dal 1° giugno 2006 al 2 giugno 2010 si sono susseguite diverse estensioni dell’istruzione preparatoria, concernenti sia gli indagati che i reati (cl. 1 p. 1.0.249 a 281). Con mente agli odierni indagati, il 29 gennaio 2008 il procedimento nei confronti di X. è stato esteso per i reati di denuncia mendace giusta l’art. 303 CP e per sviamento della giustizia giusta l’art. 304 CP (cl. 1 p. 1.0.258 e seg.), mentre quello nei confronti di X. è stato esteso, il 22 dicembre 2008, per incitazione al soggiorno e all’uscita illegale ai sensi dell’art. 116 della Legge federale sugli stra- nieri (LStr; RS 142.20) in relazione all’art. 23 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; testo abrogato il 1° gennaio 2008; RS 142.20) (cl. 1 p. 1.0.273) e quello nei confronti di B. è stato esteso per il reato di disobbedienza a decisione dell’autorità giusta l’art. 292 CP (cl. 1 p. 1.0.280 e seg.).
K. Il 4 maggio 2006, il GIF ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di C. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 XXxxx, 000xxx CP, 305bis CP, 134 CP, 181 CP e 33 e segg. LMB, per pericolo di fuga e collusione (cl. 253 p. 6.30.1). C. è stato arrestato il giorno stesso e il 5 maggio 2006 il GIF ne ha disposto la carcerazione preventiva (cl. 253 p. 6.30.7 e segg.). Il 16 agosto 2006, il GIF ha disposto la scarcerazione immediata di C., sottoponendola a misure sostitutive quali il deposito del passa- porto, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a ogni cita- zioni notificata al domicilio elettivo e il divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento in corso (cl. 253 p. 6.30.77). I documenti di C. sono stati definitiva- mente dissequestrati in data 5 marzo 2009, e il medesimo giorno gli è stato pure revocato il divieto di lasciare il territorio (cl. 253 p. 6.30.84).
L. Tramite scritto del 27 ottobre 2006 e complemento dell’8 novembre 2006, il GIF ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano l’as- sunzione del procedimento penale avviato nei confronti di I., G., O., P., Q., R., S. e T., per i reati di cui agli artt. 000xxx XX, 000xxx CP, 251 CP, 19 n. 1 e 2 LStup, 33 LMB e altri (cl. 565 p. 18.11.83.1 e segg.; p. 18.11.86 e seg.). La domanda di de- lega del perseguimento penale all’Italia è pure stata trasmessa, in data 6 dicem- bre 2006, al Ministero della Giustizia italiano per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia (cl. 2 p. 1.2.8 e segg.). Tramite scritto del 12 febbraio 2007, il Ministero della Giustizia italiano ha comunicato al Dipartimento federale di Giustizia e polizia di aver richiesto alla competente Autorità giudiziaria di avviare il procedimento pe- nale nei confronti dei succitati soggetti (cl. 565 p. 18.11.231 e seg.).
M. Il 10 settembre 2003, F., tramite il suo patrocinatore avv. U., ha inoltrato una de- nuncia contro ignoti e contro I. concernente la M. alla Procura di Aarau, costituen- dosi parte civile nel procedimento (cl. 498 p. 18.2.3997 e segg.). Egli il 3 giugno 2003 aveva denunciato la perdita del suo passaporto, e il 29 agosto 2003 aveva già sporto denuncia penale presso il pubblico ministero del Cantone Ticino, che, con richiesta del 2 settembre 2003, aveva chiesto l’assunzione del procedimento alla Procura del Cantone Xxxxxxx (xx. 000 x. 00.0.0000 e segg.). In seguito, detto procedimento è stato assunto dalla Procura pubblica del Cantone Zurigo (cl. 498
p. 18.2.4064). La Procura pubblica del Cantone Zurigo, con scritto del 5 giugno 2007, ha chiesto al MPC di assumere il procedimento aperto contro I. e ignoti per titolo di falsità in documenti (cl. 498 p. 18.2.3995 e segg.; cl. 498 p. 18.2.4124 e segg. [Abtretungsverfügung della Staatsanwaltschaft III del 25 giugno 2007]).
Durante il verbale di interrogatorio reso in qualità di testimone il 6 dicembre 2007 (cl. 448 p. 12.2.345 e segg.) e con scritto del 22 dicembre 2007 (cl. 2 p. 15.1.1), F. ha confermato la denuncia e la costituzione in qualità di accusatore privato nel procedimento penale in questione, richiedendo il risarcimento delle spese di avvo- catura sostenute per un totale di fr. 39’470.05 e un risarcimento di fr. 500’000.-- per danni morali e d’immagine. Tramite scritto del 3 giugno 2014, F. ha comunicato al MPC di mantenere la sua posizione di accusatore privato nei confronti degli imputati, solamente per quel che concerne la sua richiesta riguardante il risarci- mento delle spese legali da lui sostenute (cl. 727 p. 15.3.1).
N. Nel corso dell’istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 lu- glio 2009, il diritto di prendere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 PP, xxxxxxxx nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 p. 16.3.507 [A.]; cl. 482 x. 00.0.000 [X.]; cl. 483 p. 16.13.291 [D.]; cl. 487 p. 16.27.487 [C.]; cl. 486
p. 16.23.963 [E.]). Le domande di complemento istruttorio presentate dal difensore di A. il 16 novembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.534 e segg.) sono state in parte accolte con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.548 e segg.). Il 16 novembre 2009 il difensore di B. ha domandato vari complementi di indagini (cl. 482
p. 16.4.508 e segg.), dei quali il GIF ha accolto la richiesta di poter interrogare l’agente sotto copertura (cl. 482 p. 16.4.512 e segg.). Le richieste del patrocinatore di X., presentate il 16 novembre 2009 (cl. 483 p. 16.13.299), sono state respinte dal GIF con decisione del 1° marzo 2010 (cl. 483 p. 16.13.303), così come quelle presentate dal difensore di E. in data 16 novembre 2009 (cl. 487 p. 16.23.968 e segg.; p. 16.23.986 e segg.).
O. L’8 giugno 2010, il Giudice istruttore federale straordinario ha disposto la chiusura dell’istruzione preparatoria, reputandone raggiunto lo scopo, e ha trasmesso al
MPC il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010 (cl. 1 p. 1.0.282 e seg.; p. 1.0.289 e segg.).
P. Il 14 ottobre 2011, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B. per i titoli di reato di cui agli artt. 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB (cl. 700 p. 22.5.92 e segg.). Il procedimento nei confronti di A. per i reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 251 CP, 252 CP, 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB è stato abbandonato il 18 ottobre 2011 (cl. 700 p. 22.5.125 e segg.). Lo stesso giorno, il MPC ha decretato pure l’abbandono del procedimento nei con- fronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (cl. 700
p. 22.5.145 e segg.). Il 19 ottobre 2011, il procedimento nei confronti di C. è stato abbandonato per quel che concerne i reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e segg. LArm, 33 e segg. LMB e 116 LStr in relazione con 23 LDDS (cl. 700
p. 2.5.153 e segg.). Lo stesso giorno, il MPC ha decretato l’abbandono del proce- dimento nei confronti di E. per i reati di cui agli artt. 33 e segg. LArm, 134 CP, 181 CP, 252 CP e 303 CP subordinatamente 304 CP (cl. 700 p. 22.5.148 e segg.).
Q. Il 20 ottobre 2011, il MPC ha promosso l’accusa nei confronti di tredici imputati, compresi quelli odierni (v. SK.2011.23 cl. 740.1 p. 740.100.1 e segg.). Questa pro- cedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale (in seguito: “TPF”) con il numero di ruolo SK.2011.23. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha constatato violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all’assunzione della prove e, di conseguenza, con or- dinanza del 28 febbraio 2012, essa ha sospeso il procedimento SK.2011.23, rin- viando l’accusa al MPC (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF.
R. Il 13 aprile 2012, il MPC ha decretato la riapertura dell’istruzione nei confronti di 13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 701 p. 1.0.467 e segg.) e il 5 lu- glio 2013 ha notificato alle parti la chiusura di quest’ultima prospettando la promo- zione dell’accusa dinanzi al TPF (cl. 716 p. 22.14.1 e segg.).
X. Xxx contempo, il 4 marzo 2013, il procedimento nei confronti di B. per titolo di di- sobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP è stato abbandonato (cl. 716 p. 22.9.1 e segg.).
T. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di diversi soggetti tra i quali A., B., C., D. e E., segnatamente per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e 253 CP (v. SK.2013.31 cl. 758.1 p. 758.100.1 e segg.). Questa procedura è stata condotta dal TPF con il numero di ruolo SK.2013.31. Nell’ambito dell’esame dell’accusa
(art. 329 CPP), la Corte ha constatato che i requisiti formali in materia di trascri- zione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati disattesi; di conseguenza, con ordinanza del 23 gennaio 2014 essa ha sospeso il procedi- mento SK.2013.31, rinviando l’accusa al MPC (v. SK.2013.31 cl. 758.3
p. 758.970.1 e segg.). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF.
U. Il 5 maggio 2014, il MPC ha riaperto nuovamente l’istruzione nei confronti di 13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 719 p. 1.0.470 e segg.), notifican- done a questi ultimi l’avvenuta chiusura l’11 dicembre 2014 (cl. 728 p. 22.14.1 e seg. [A.]; p. 22.14.3 e seg. [B.]; p. 22.14.5 e seg. [C.]; p. 22.14.7 e seg. [D.]; p. 22.14.9 e seg. [E.]).
V. L’11 dicembre 2014 il procedimento aperto nei confronti degli odierni imputati per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è stato abbandonato (cl. 728 p. 22.10.47 e segg. [A.]; p. 22.10.52 e segg. [B.]; p. 22.10.58 e segg. [C.];
p. 22.10.64 e segg. [D.]; p. 22.10.70 e segg. [E.]). Per quel che concerne B. e C., pure le accuse di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. a CP sono state abbandonate.
W. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di A., B., C., D. e E. per i reati di cui agli artt. 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e 253 CP (TPF cl. 1 p. 100.001 e segg.).
X. Tramite decreto ordinatorio del 18 dicembre 2015, il Presidente del Collegio giudi- cante ha decretato segnatamente l’acquisizione agli atti della causa SK.2014.42 della Corte penale del Tribunale penale federale, i cui imputati erano V., H. e W. (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.), nonché del fascicolo concernente X. dal MPC. Tramite decreto suppletivo sulle prove del 27 aprile 2016 è stato pure richiamato il fascicolo della causa SK.2014.43, i cui imputati erano Y., Z. e AA. (TPF cl. 1 p. 280.14), le fattispecie imputate nelle suddette cause essendo connesse con quelle di cui all’atto d’accusa del 22 gennaio 2015.
Mediante richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 28 aprile 2016, la direzione del procedimento ha postulato all’Autorità italiana la trasmissione della sentenza emessa il 21 novembre 2006 dalla Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx X. (XXX cl. 1 p. 292.1 e segg.); pronuncia trasmessa in data 11 maggio 2016 (p. 292.12 e segg.).
Y. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo dal 17 al 23 maggio 2016 a Bellinzona, presso la sede del TPF. I cinque imputati si sono regolarmente presentati in aula.
Z. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Z.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare:
1. l’imputato X. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato dal 2002 al 2004, di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, di usura, reato realizzato tra la fine del 2002 e il dicembre 2005, e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di condannarlo a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto;
2. l’imputato X. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, e di usura, reato realizzato alla fine di giugno 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di due anni e dieci mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, la parte di pena non ancora espiata sospesa ai sensi dell’art. 43 CP per un periodo prova di tre anni;
3. l’imputato X. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato tra il 12 e il 16 dicembre 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di otto mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni;
4. l’imputato X. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal gennaio 2002 fino al 23 novembre 2004, e di condannarlo a una pena detentiva di quindici mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni;
5. l’imputato X. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato da agosto 2001 fino al 23 agosto 2003, di falsità in documenti, reato realizzato dal 7 settembre 2001 fino al 24 aprile 2003, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di infrazione aggra- vata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato tra il 17 e il 18 di- cembre 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di cinque anni, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Il MPC ha inoltre confermato le richieste di confisca, come da punto 4 dell’atto di accusa.
Il MPC ha postulato altresì la presa a carico da parte degli imputati delle spese del procedimento.
Z.2 L’accusatore privato non è comparso personalmente ai dibattimenti, non si è fatto rappresentare e non ha presentato richieste scritte alla Corte.
Z.3 La difesa dell’imputato X. ha formulato le seguenti conclusioni:
− la piena assoluzione;
− le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, con- sid. XIII.2).
Z.4 La difesa dell’imputato X. ha formulato le seguenti conclusioni:
− l’integrale proscioglimento per le imputazioni di cui ai capi d’accusa 1.2.2.1,
1.2.2.3 e 1.3.2, perché il fatto non sussiste, rispettivamente perché il fatto non costituisce reato, e il proscioglimento per sopraggiunta prescrizione per quanto concerne le restanti imputazioni;
− qualora fosse accertata la colpevolezza per alcuni capi d’imputazioni, una pena di quattro mesi di detenzione, condizionalmente sospesi per due anni;
− le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, con- sid. XIII.3);
− il dissequestro di fr. 10’100.-- ed EUR 675.--;
− la limitazione delle spese procedurali a fr. 5’000.--, nell’evenienza di una con- danna.
Z.5 La difesa dell’imputato X. ha formulato le seguenti conclusioni:
− il proscioglimento dall’accusa di violazione dell’art. 19 cpv. 1 lett. e LStup, con riferimento all’imputazione di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti, per insussistenza di tutti gli elementi costitutivi;
− in via subordinata, l’accertamento dell’inesistenza dell’aggravante della banda e l’inesistenza del dolo, anche eventuale, circa la consapevolezza diretta (o eventuale) dell’utilizzo ai fini dell’acquisto illecito di stupefacenti della somma di fr. 16’000.--, e quindi la pronuncia del proscioglimento;
− il dissequestro di tutti i beni e valori sequestrati, il riconoscimento di ripetibili pari all’importo di spese legali fatte valere con separata istanza scritta e il risar- cimento del torto morale e la rifusione delle spese vive, nonché l’indennizzo per ingiustificata carcerazione, come meglio precisato nella separata istanza motivata (v. infra, consid. XIII.4);
− in ogni caso, la liberazione da qualsiasi partecipazione alle spese d’inchiesta, che dovrebbero rimanere a carico dello Stato in considerazione della loro con- nessione con l’imputazione abbandonata di cui all’art. 260ter CP;
− in via subordinata, che un’eventuale partecipazione in caso di condanna dell’imputato venga definita senza alcun vincono di solidarietà con altri imputati eventualmente condannati.
Z.6 La difesa dell’imputato D. ha formulato le seguenti conclusioni:
− il proscioglimento da ogni imputazione;
− la conferma delle pretese di indennizzo, come da scritti del 4, rispettivamente del 19 maggio 2016 (v. infra, consid. XIII.5);
− la retribuzione del difensore d’ufficio come da nota d’onorario;
− la restituzione degli importi sequestrati.
Z.7 La difesa dell’imputato X. ha formulato le seguenti conclusioni:
− la non entrata in materia quanto all’accusa di riciclaggio di denaro, a seguito dell’intervenuta prescrizione;
− il proscioglimento dell’imputato da ogni capo d’accusa;
− il rigetto di ogni richiesta di confisca;
− il rigetto delle pretese di indennizzo avanzate dall’accusatore privato nei con- fronti dell’imputato;
− l’assunzione da parte dello Stato dei costi del procedimento e della difesa d’uf- ficio;
− il riconoscimento all’imputato, a carico dello Stato, di un’indennità d’inconve- nienza, il risarcimento del danno patito e la riparazione del torto morale, come da istanza di indennizzo già inoltrata (v. infra, consid. XIII.6).
AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 29 agosto 2016, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP.
BB. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. In sede di dibattimento sono state sollevate le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP.
2. Il MPC ha postulato l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione del capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nell’anno 2000 (TPF cl. 1 p. 920.4). I presupposti essendo dati e le parti essendo concordi in punto all’abbandono, la Corte ha ordinato l’abbandono del capo d’accusa 1.3.1.1 in fine, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (p. 920.11).
3. L’avv. Xxxxx ha chiesto l’estromissione dagli atti di tutto quanto concerne “BB.” (p. 920.7). La Corte ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dal difensore di X., considerando che la valenza probatoria dei mezzi di prova agli atti e riguar- danti l’intervento di “BB.” sarebbero stati oggetto di valutazione da parte del Col- legio giudicante nel quadro dell’apprezzamento dei mezzi di prova in sede di de- liberazione (p. 920.11; v. infra, consid. III.3.9).
4. L’avv. Xxxx ha postulato l’estromissione dei verbali rifatti in violazione dell’art. 143 CPP, e meglio di tutti i verbali di CC., DD. e EE. (p. 920.4). La Corte ha respinto la questione pregiudiziale, la valenza probatoria dei verbali in que- stione dovendo essere valutata dalla Corte in sede di apprezzamento dei mezzi di prova, in camera di consiglio (p. 920.11; v. infra, consid. III.2.2 [CC.]; III.2.3 [DD.]; III.2.5 [EE.]).
5. L’avv. Xxxxx ha richiesto l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa con- cernente il riciclaggio di denaro, adducendo l’intervenuta prescrizione dello stesso, la segretazione dal dossier di tutte le misure di sorveglianza, nonché il rinvio dell’accusa (p. 920.4 e segg.).
5.1. Per ciò che attiene alla questione pregiudiziale tendente all’abbandono del pro- cedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale per le condotte di rici- claggio di denaro, la Corte ha respinto tale richiesta, osservando che la decisione quanto alla sussistenza eventuale dell’aggravante della banda, e la sua conte- stuale descrizione nell’atto d’accusa, presuppone uno scandaglio complessivo degli atti, e non può pertanto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria dibattimen- tale (p. 920.11; v. infra, consid. V.2).
5.2. Per ciò che concerne la questione pregiudiziale tendente alla segretazione e all’esclusione dal dossier dei verbali, delle misure di sorveglianza e di ulteriori atti d’inchiesta, e ciò con mente al rimprovero di cui all’art. 253 CP, la Corte ha re- spinto tale richiesta, la valenza dei mezzi di prova raccolti e delle misure d’inda- gine esperite dovendo essere vagliata in sede di apprezzamento delle prove (p. 920.11; v. infra, consid. VII.2).
5.3. Per ciò che riguarda la questione pregiudiziale tendente al rinvio dell’accusa al magistrato requirente, la Corte ha rigettato tale domanda, un terzo rinvio dell’ac- cusa non parendo né necessario né opportuno segnatamente alla luce del prin- cipio di celerità (p. 920.11).
II. Sulle questioni procedurali
Competenza della Corte
La Corte esamina d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).
Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP, i reati di cui all’art. 305bis CP sottostanno alla giurisdizione federale, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività pe- nalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione in caso di usura, di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, qualora nessuna atti- vità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all’estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la compo- nente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d’indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un’efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2).
Nel caso in esame, stando all’atto d’accusa, la banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio di denaro, di cui A. e E. sarebbero stati membri,
avrebbe agito in Svizzera, in Italia, in Spagna, in Gran Bretagna e nel Principato del Liechtenstein. Inoltre la dimensione internazionale ed intercantonale, sia dell’inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell’atto d’ac- cusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il MPC ha cor- rettamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 con- sid. 7.1); del resto, la competenza, pacifica, di questa Corte non è nemmeno stata contestata dagli imputati nella presente procedura.
Diritto applicabile
L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini- quo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vi- gore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4/d).
Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale sostanziale si applichi alle infra- zioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudi- cato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.
La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il previgente e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe com- parare le differenti sanzioni contemplate nelle previgenti e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 22). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso com- porta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto
non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti degli imputati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’en- trata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli ele- menti costitutivi dei reati sono rimasti invariati.
Per quel che concerne la LStup, occorre inoltre rilevare che il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale di questa normativa (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup, che verranno esposte in dettaglio in seguito (v. infra, con- sid. III.1). Il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che non interessano il caso in esame.
Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra, consid. VIII).
III. Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, per fatti che sarebbero occorsi fra il 2001 e il 19 luglio 2004.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. II.2.3 e seg.), il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459) e il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), mentre il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. L’art. 19 vLStup in vigore all’epoca della commissione dei fatti rimproverati agli imputati
reprimeva le medesime azioni compiute intenzionalmente represse dall’art. 19 vLStup in vigore dal 1° gennaio 2007 e, salvo per alcune eccezioni indicate in seguito, dal 1° luglio 2011.
Tanto l’art. 19 n. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena de- tentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup; art. 19 n. 1 paragrafo 9 prima frase vLStup; prima del 1° gennaio 2007: detenzione o multa). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribui- sce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli ac- cessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consuma- tore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; XXXXXX, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19 LStup).
Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa quan- tità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una delle fattispecie dell’art. 19 n. 1 LStup. L’imputato non può essere punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente. Se gli atti realizzano più stadi del medesimo agire delittuoso, l’imputato deve essere riconosciuto autore colpevole per l’ultimo atto della catena che è stato realizzato, e ciò in applicazione della cosiddetta “Strangtheorie” (TPF 2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tri- bunale penale federale SK.2008.3 dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 2.1).
La fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup, rispettivamente 19 vLStup, costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di le- sione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia com- messo uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefa- centi o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proi- bito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2).
La disposizione in vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale, prevedeva pure la punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3 vLStup). Il nuovo diritto sarà quindi applicabile in caso di commissione per negli- genza delle infrazioni di cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente, la commissione per negligenza non è più punibile (FF 2006 7918).
Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianifica- zione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58
consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribu- nale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i cor- rei; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla de- cisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consa- pevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo par- tecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 con- sid. 2c/aa; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione detentiva massima comminabile è quindi di 20 anni (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917) (prima del 1° gennaio 2007: reclusione
o detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino a un milione di franchi).
La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta per- ché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; HUG- BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19 LStup).
Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, quando l’autore sapeva o dovesse presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupe- facenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup).
Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve pre- sumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di forma- zione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d LStup).
La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante ine- sistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno favo- revole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è ac- xxxxxx di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d LStup, ciò concretamente non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile nel caso in esame.
Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni
aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formula- zioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lin- gua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. XXXXXX, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
1.5.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il nuovo diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rap- presenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problema- tica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg. [it.]; BBI 2006 8612 [t.]; FF 2006 8178 [fr.]; HUG-BEELI, op. cit., n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone è ancora attuale (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati).
La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefa- cente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la sa- lute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di xx- xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX 000 IV 143 consid. 3b, XXXXXX, op. cit.,
Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole agli odierni imputati in quanto l’aggravante po- trebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione per la salute di molte persone.
1.5.2 In merito all’aggravante di cui all’art 19 cpv. 2 lett. b LStup, per la nozione di banda v. infra, consid. V.1.6.
In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
1.5.3 Ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determi- nato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto note- vole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è deter- minante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conforme- mente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo di fr. 100’000.-- e di un guadagno considerevole a partire da un importo di fr. 10’000.-- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (XXXXXX, op. cit., n. 103 ad art. 19 LStup). Nella pratica, le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condi- zioni dell’art. 00 xxx. 0 xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx (XXX 000 IV 330 consid. 1 c/aa).
Il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n. 4 vLStup, che in caso di reati commessi all’estero è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà applica- zione il nuovo diritto in quanto più favorevole; nel caso in esame, non essendo
agli imputati rimproverati reati commessi all’estero, questo non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile al caso concreto.
Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a, chi compie preparativi di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 00 xxx. 0 xxxx. x, xxxxx ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce in- vece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, gli odierni im- putati non rientrando nei casi sopra descritti, non potrebbero beneficiare di tali circostanze attenuanti.
L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte rileva che, il diritto attuale non essendo concretamente più favorevole agli imputati, la Legge federale sugli stupefacenti nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti troverà applicazione al caso di spe- cie.
D.
Secondo l’ipotesi accusatoria, D. avrebbe, in correità con A., Z., B. e V., dal gen- naio 2002 e fino al 23 novembre 2004, in più località della Svizzera e in più oc- casioni, senza essere autorizzato, alienato, trasportato e detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina stimato fra i 1’075 e i 1’326 grammi.
Egli avrebbe agito unitamente alle persone elencate poc’anzi, come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupe- facenti, secondo una pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità.
Vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, egli avrebbe agito sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in peri- colo la salute di molte persone (v. capo d’accusa 1.2.5, TPF cl. 1 p. 100.32 e seg.).
La Corte ha trattato le singole condotte rimproverate a D. iniziando dai capi d’ac- cusa riguardanti le alienazioni di cocaina a terzi, rispettivamente il deposito e le offerte di cocaina (1.2.5.1.1-1.2.5.1.5), e chinandosi successivamente sui rimpro- veri inerenti all’approvvigionamento di droga (1.2.5.1, 1.2.5.2, 1.2.5.3).
Al capo d’accusa 1.2.5.1.1 a D. viene rimproverato di avere, dall’inizio del 2002 e fino al 23 novembre 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato 250 grammi di cocaina a CC. per il prezzo di fr. 150.-- al grammo.
2.2.1 D., in un primo tempo, interrogato dalla PGF, aveva negato di aver avuto a che fare con stupefacenti e di aver consumato, venduto o ceduto droga dopo il suo primo arresto, avvenuto nel 1992 (cl. 459 p. 13.11.6; p. 32; p. 130), poi, il 24 no- vembre 2004, sempre dinanzi alla PGF, egli ha ammesso di consumare cocaina, affermando di non essere un consumatore abituale (cl. 459 p. 13.11.35), e ne- gando di essere entrato in traffici di cocaina (p. 13.11.38).
Il 23 novembre 2004, dinanzi alla PGF, D. ha riferito di non avere mai avuto niente a che fare con CC. per questioni di droga, e di non avergli mai venduto sostanza stupefacente (cl. 459 p. 13.11.11).
Il 5 gennaio 2005, interrogato dal MPC in presenza del suo difensore, D. ha di- chiarato: “Io saltuariamente comperavo 2-3 massimo 5 gr. al mese di cocaina per me e poi dividevo la spesa col Signor CC. Non guadagnavo niente da questa cessione. Per me era come fargli un favore.” (cl. 459 p. 13.11.54); “Domanda: Ci può dare indicazione lei sul quantitativo di sostanza stupefacente complessiva consegnata a CC.? Risposta: Penso 100-150 gr, forse anche meno.” (p. 13.11.62); “Domanda del difensore: Di questa sostanza stupefacente conse- gnata a CC. quanta ne avete consumata insieme? Risposta: Penso parecchia. Avevamo il sistema di offrire.” (p. 13.11.63).
Interrogato dagli inquirenti della PGF in data 8 giugno 2005, D. ha confermato di avere venduto all’incirca 100 grammi di cocaina a CC. (cl. 459 p. 13.11.105). D. ha altresì confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, allorquando era pure presente il suo difensore, il 6 novembre 2008 (cl. 459 p. 13.11.214).
2.2.2 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 2 dicembre 2004, CC. ha dichiarato di intrattenere un rapporto di amicizia con X. xx una quindicina di anni (cl. 444 p. 12.1.4044). Dall’inizio del 2002 e per un periodo di circa due anni e mezzo, durante il quale ci sarebbero stati dei periodi di pausa, avrebbe acquistato da D. circa 10 grammi di cocaina ogni mese, al prezzo di fr. 150.-- al grammo, per un totale di circa 250 grammi di cocaina (p. 12.1.4046). Normalmente l’acquisto sarebbe avvenuto a Biasca, talvolta anche ad Arbedo presso il garage di D. (p. 12.1.4047). CC., nella medesima circostanza, ha pure parlato della qualità della droga che avrebbe acquistato da D., dichiarando che normalmente, nell’insieme, questa sarebbe stata di buona qualità; a specifica do- manda, egli ha affermato di non sapere da chi si rifornisse D. (p. 12.1.4047).
In seguito, CC. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, in data 23 giu- gno 2005 (cl. 437 p. 12.1.1655), e pure durante l’interrogatorio in contraddittorio, svoltosi sette anni dopo, l’11 giugno 2012, al quale sia D. che il suo difensore erano presenti, e nell’ambito del quale il difensore ha posto domande supple- mentari (cl. 703 p. 12.20.3 e segg.).
2.2.3 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto un interrogatorio di confronto fra D. e CC. (cl. 710
p. 13.56.5 e segg.). Durante il confronto CC. ha mantenuto la sua versione dei fatti, vale a dire di avere acquistato da D. 250 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 150.-- al grammo (p. 13.56.7). D., per contro, ha negato questa ricostruzione dei fatti, dichiarando di aver reso le precedenti dichiarazioni perché si trovava in detenzione e così facendo sperava di tornare a casa prima (p. 13.56.7).
2.2.4 In seguito, durante il suo interrogatorio finale del 24 maggio 2013, D. ha affermato di non avere mai acquistato o trasportato cocaina, e, relativamente alle dichiara- zioni rese quando si trovava in detenzione preventiva, ha dichiarato di averle fatte perché stava male e c’erano delle pressioni da parte degli inquirenti; quando avrebbe capito cosa volevano sentire gli inquirenti, egli avrebbe detto loro ciò che volevano sentire, con la speranza di uscire dal carcere (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 51).
Anche in sede dibattimentale D. ha fermamente respinto questo addebito (TPF cl. 8 p. 930.122 e segg.).
2.2.5 La Corte si è innanzitutto chinata sulla validità degli interrogatori resi da CC., avendo la difesa rilevato come lo stesso fosse stato interrogato in qualità di per- sona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che, siccome egli non era im- putato nel presente procedimento, si giustificava la sua audizione quale persona
informata sui fatti. Il fatto che CC. sia stato sentito come persona informata sui fatti non inficia dunque la validità degli interrogatori da lui resi.
2.2.6 Per quel che concerne l’utilizzabilità delle dichiarazioni di CC. a scapito di D., la Corte rileva che, nel caso concreto, fra CC. e D. vi è stato in data 23 giugno 2005 un interrogatorio in contraddittorio e, in seguito, un interrogatorio di confronto, svoltosi il 18 febbraio 2013, durante il quale CC. ha ribadito che D. gli aveva venduto della cocaina. In queste circostanze, il diritto al contraddittorio essendo stato garantito (CC. ha accettato di deporre e ha risposto alle domande postegli dalle parti ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP rispettivamente dalla difesa; v. an- che infra, consid. III.2.6.4.1), le dichiarazioni di CC. sono utilizzabili anche a sfa- vore di D.
2.2.7 Per quel che concerne la validità dell’interrogatorio reso da D. il 6 novembre 2008 dinanzi al GIF, la Corte ritiene che, anche se in quella circostanza a D. non sono stati letti i suoi diritti, egli è stato comunque informato di essere interrogato in qualità di imputato (cl. 459 p. 13.11.214), e nel corso di precedenti interrogatori egli era stato informato a più riprese sui suoi diritti. L’informazione data durante il primo interrogatorio è sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_327/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2.4). La Corte ne ha concluso la validità di detto verbale.
2.2.8 La Corte rileva che le dichiarazioni di CC. a carico di D. costituiscono una chia- mata di correo che, come tale, purché sia attendibile, riveste qualità di semplice indizio. Una chiamata di correo acquisisce forza probatoria in particolare se è “vestita”, come sviluppato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenze del Tri- bunale federale 6P.30/1997 del 28 aprile 1997, consid. 3a; 6B_155/2013 del 17 settembre 2013, consid. 2.2; 6B_163.2013 del 17 settembre 2013, consid. 3.2). Nel caso in esame, vi è in questo senso da rilevare che, come verrà dettagliata- mente esposto in seguito (v. infra, consid.III.2.3 [DD.], III.2.4 [Z.], III.2.5 [EE.]), la chiamata di correo non avviene da una sola persona, ma che più soggetti hanno fatto dichiarazioni in tal senso.
2.2.9 La confessione è soggetta a valutazione da parte del giudice in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, il quale ne apprezza liberamente la sincerità e la credibi- lità intrinseca. In caso di ritrattazione, spetta al giudice verificarne, in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove, la valenza e la portata. Se la ritrattazione non appare credibile, il giudice non deve tenerne conto. Il giudice può dunque fondare una condanna anche in presenza di una confessione ritrat- tata nella misura in cui la confessione appare provvista di credibilità intrinseca,
specie se questa trova conferma in altre audizioni o è supportata da ulteriori ri- scontri oggettivi.
2.2.10 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a CC.; confessione ribadita dinanzi alla PGF, al MPC e al GIF. La fattispecie ammessa da D. è inoltre sup- portata dalle dichiarazioni di CC. stesso, che risultano costanti, univoche e det- tagliate (CC. descrive tempi, luoghi e circostanze). Fra CC. e D. vi era inoltre un rapporto di amicizia, e questo Collegio non intravvede motivi che avrebbero po- tuto indurre CC. a voler danneggiare D. con deposizioni menzognere.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina erano state ribadite da D., oltre che dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, pure dinanzi al Procuratore federale, in presenza del suo difensore, il 5 gennaio 2005.
Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a CC., la Corte ha ritenuto il quantitativo indicato da D. stesso il 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, vale a dire 100 grammi di cocaina.
2.2.11 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 100 grammi di cocaina a CC. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Al capo d’accusa 1.2.5.1.2, a D. è mosso il rimprovero di avere, dall’inizio del 2003 e fino ai primi mesi del 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato 100 grammi di cocaina a DD. per il prezzo di fr. 100.--/120.-- al grammo.
2.3.1 Interrogato dagli inquirenti della PGF in qualità di persona informata sui fatti il 23 febbraio 2005, DD. ha dichiarato di avere ricevuto droga da D., situando il loro rapporto relativo alla droga fra l’inizio dell’anno 2003 e l’inizio dell’anno 2004 (cl. 444 p. 12.1.3907 e seg.). Egli ha quantificato i suoi acquisti in un massimo di circa 2 grammi la settimana, per una media di circa 7/8 grammi al mese (p. 12.1.3908), dichiarando quindi di aver ricevuto da D., in totale, circa 100 grammi di cocaina (p. 12.1. 3909). Per quel che concerne il prezzo dello stupe- facente, DD. ha dichiarato di avere pagato a D. inizialmente fr. 120.-- al grammo, e in seguito fr. 100.-- al grammo (p. 12.1.3909). Il fornitore di cocaina di D. non era noto a DD. (p. 12.1.3909). Egli si sarebbe incontrato con D. spesso a Savosa,
al bar “FF.” o al “GG.” di Manno (p. 12.1.3909). DD. inoltre ha riferito di aver accumulato un debito di fr. 2’000.--/3000.-- nei confronti di D. perché inizialmente questo gli aveva consegnato la cocaina anche quando egli non aveva i soldi per pagarla. All’inizio del 2004, egli avrebbe saldato il debito e da questo momento in poi i due avrebbero avuto una discussione per questo denaro (p. 12.1.3908).
In seguito, il 23 giugno 2005, DD. ha confermato dinanzi al MPC le dichiarazioni rese in precedenza (cl. 444 p. 12.1.3917 e segg.; p. 12.1.3922).
2.3.2 Il 24 giugno 2005 avrebbe dovuto avere luogo un interrogatorio di confronto fra
D. e DD.; DD. in quell’occasione ha dichiarato di non sentirsela di vedere D. per motivi legati al loro grado di parentela (cl. 444 p. 12.1.3930), e di temere ritorsioni da parte di D. (p. 12.1.3931); conseguentemente, l’interrogatorio di confronto è stato annullato.
2.3.3 D., confrontato dal MPC con le dichiarazioni rese da DD., il 24 giugno 2005, in presenza del suo difensore, ha affermato di avere venduto a DD. una cinquantina di grammi di cocaina, indicando che il prezzo dichiarato da DD. durante i suoi interrogatori sarebbe stato corretto (cl. 459 p. 13.11.121 e seg.). Nella medesima circostanza, D. ha pure riconosciuto che DD. avrebbe accumulato un debito di fr. 1’000.--/1’500.-- nei suoi confronti per la cocaina vendutagli (p. 13.11.122).
D. ha pure confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, il 6 novem- bre 2008, in presenza del suo difensore (cl. 459 p. 13.11.214; p. 13.11.218).
2.3.4 DD., interrogato il 28 giugno 2012 dal MPC alla presenza delle parti, dopo avere letto i verbali da lui resi nel corso degli anni, ha dichiarato quanto segue: “Preciso che alcune dichiarazioni che ho fatto, in considerazione del tempo trascorso non le ricordo. […] Dopo 7 anni non ricordo certi dettagli sui quantitativi di sostanza stupefacente consumata e acquistata, quindi oggi non potrei confermare che si tratta dei medesimi quantitativi che ho riconosciuto in occasione dei precedenti verbali. Nei verbali che ho riletto ci sono dei dettagli che non ricordavo” (cl. 703 p. 12.19.11).
2.3.5 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto l’interrogatorio di confronto fra D. e DD. (cl. 710
p. 13.55.5 e segg.). In quest’occasione, DD. ha modificato la sua versione dei fatti, affermando di non aver mai dato soldi a D., ma di aver fatto uso di cocaina insieme a lui, e di avergli fatto dei favori. DD. ha pure dichiarato che i quantitativi esposti in precedenza erano teorici, e che “effettivamente non è successo quello” (p. 13.55.7). DD., interpellato quanto alle ragioni delle sue precedenti dichiara- zioni, ha risposto: “Perché mi sembrava la cosa più facile da uscire da questa
situazione. Ero interrogato su delle cose, era già passato il periodo da quel mo- mento in cui ci eravamo visti, per cui mi sembrava la cosa più semplice da dire. Mi è già capitato un interrogatorio del genere in passato, non pensavo che an- dasse ad influire sulla sua storia, però pensavo che il discorso di farne uso in- sieme fosse più grave piuttosto che se mi fosse stata venduta. E dire che me ne lasciava un po’ non mi sembrava il caso di dirlo. Era più logico dire che me l’aveva venduta e basta” (p. 13.55.7 e seg.).
D., dal canto suo, ha dichiarato di non avere venduto niente a DD., specificando che quanto da lui dichiarato in precedenza non era vero, e di aver reso le prece- denti dichiarazioni pensando di tornare a casa prima, siccome si trovava in de- tenzione (p. 13.55.8). Nella medesima occasione, D. ha confermato di aver con- segnato a DD. della cocaina per loro uso personale, senza ricevere soldi in cam- bio (p. 13.55.8).
2.3.6 D. ha respinto l’addebito anche in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e in sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930.124 e segg.).
2.3.7 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da DD., essendo lo stesso stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni esposte in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5).
2.3.8 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a DD., confessione resa dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina a DD. sono state rese dinanzi al Procuratore federale e non dinanzi agli inquirenti, in presenza del suo difensore, e sono state pure ribadite dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in de- tenzione. Anche in questa circostanza era presente il suo difensore.
La Corte constata inoltre che le dichiarazioni di DD. sono state rese nel rispetto del principio del contraddittorio, siccome fra lui e D. vi è stato un interrogatorio in presenza delle parti e un interrogatorio di confronto (v. infra, consid. III.2.6.4.1). DD. dapprima ha affermato che X. gli avrebbe venduto cocaina, precisando e dettagliando le sue dichiarazioni, per poi ritrattarle in seguito in sede di confronto.
La motivazione addotta da DD. per la sua ritrattazione non ha però convinto la Corte. Infatti le iniziali deposizioni di DD. erano costanti e dettagliate, con indica- zioni dei tempi, dei luoghi e delle circostanze. Esse erano allora inoltre sorrette dalle dichiarazioni di Z. in merito ai debiti accumulati da DD. nei confronti di D. e derivanti dall’acquisto di cocaina (cl. 464 p. 13.21.23). Non sussistono indicazioni di una falsa dichiarazione. DD. è legato a D. da rapporti di parentela e, inoltre, con le sue dichiarazioni ha palesato la propria implicazione in merito all’acquisto rispettivamente al consumo di cocaina. Le sue affermazioni risultano dunque at- tendibili. La spiegazione per la ritrattazione, ovvero che, a suo dire, descrivere (falsamente) acquisti di cocaina gli sarebbe sembrata la “cosa più facile”, non convince. Non è chiaro perché dettagliare una fattispecie, a suo dire non avve- nuta, dovrebbe essere “più facile”. La sua affermazione di aver creduto che il consumo di droga fosse “più grave” della sua vendita inoltre è contraria al buon senso.
Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a DD., la Corte ha ritenuto il quantitativo indicato da D. stesso il 24 giugno 2005 dinanzi al MPC, vale a dire 50 grammi di cocaina.
2.3.9 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 50 grammi di cocaina a DD. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Inoltre, secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.3), D. avrebbe, in più occasioni, da marzo 2003 e fino ad aprile 2003, depositato e detenuto un quantitativo di almeno 180 grammi di cocaina a HH., presso la lavanderia “II.” di Z.
2.4.1 Z., interrogato il 1° dicembre 2004 in qualità di persona informata sui fatti dalla PGF, ha dichiarato di gestire una lavanderia e di avere conosciuto D. circa sette o otto anni prima; quando si trovava allo Stampino (sezione aperta del carcere penale); D. gli avrebbe chiesto lavoro presso la sua lavanderia, dove avrebbe lavorato tra la fine del 1996 e la primavera del 1997, e quando avrebbe finito di scontare la sua pena sarebbe tornato a lavorare come meccanico (cl. 434
p. 12.1.434). Con D. sarebbe stato sempre in ottimi rapporti e ci sarebbe stata reciproca stima (p. 12.1.434). Z. si sarebbe recato regolarmente a Zurigo avendo trovato in quella regione nuovi clienti della lavanderia; G. gli avrebbe detto che
A. avrebbe aperto un ristorante a OOOOO. e avrebbe potuto diventare cliente della lavanderia (p. 12.1.435). D. avrebbe chiesto spesso dei passaggi a Z., che
si rutrecava a Zurigo, e di sovente i due si sarebbero poi recati all'esercizio pub- blico di JJ., gestito da B., dove qualche volta avrebbero visto anche A. (p. 12.1.435). B. gli sarebbe stato presentato da A. (p. 12.1.436).
Z., nel suo interrogatorio reso in qualità di imputato in data 27 maggio 2005 di- nanzi alla PGF, inizialmente ha dichiarato quanto segue: “Si a più riprese D. ha nascosto delle sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa 80 grammi (50 gr. + 30 gr.). In particolare la sostanza è stata nascosta su di uno scaffale dove avete trovato la bilancia che avete sequestrato (50 gr.) ed una seconda volta (30 gr.) nella zona dei bagni dove c’è la cassaforte ora in disuso.” (cl. 464
p. 13.21.19); “A noi risulta che D. abbia anche tagliato la sostanza nella sua la- vanderia. Cosa ci può dire in merito? Si confermo. Sarà successo un paio di volte nel mio ufficio, quello di mezzo. ADR: Sono stato io su richiesta di D. ad acqui- stare il calcio in un paio di occasioni.” (p. 13.21.19); “A questo punto mi viene in mente un altro episodio. Qualche tempo prima, ricordo che D. aveva nascosto oltre gli 80 (50 + 30) grammi già menzionati, circa 130 grammi di cocaina. Era più o meno marzo, aprile del 2003. Era cocaina già tagliata da D. Questa cocaina era nascosta nella cassaforte di cui ho già accennato. Purtroppo questa la cas- saforte è stata scassinata e la merce è sparita. Oltre alla cocaina nella cassaforte c’erano delle chiavi. ADR: questa cocaina suppongo che venisse da Zurigo.” (p. 13.21.20 e seg.); “ADR: Si, la cocaina era un blocco che veniva prima messa un foglio di plastica. Qui veniva schiacciata e fatta in polvere. In seguito veniva tagliata con il calcio. Per la pesa D. usava una bilancia elettronica che ora non c’è più. D. la bilancia l’ha portata xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx la cassaforte, circa in estate 2003.” (p. 13.21.21); “Nota a verbale: alla rilettura del verbale, a pagina 3, circa i quantitativi di cocaina di 50+30 (80 gr) l’interrogato domanda che ven- gano ridotti questi quantitativi, nonostante gli interroganti facciano notare che, il testo riporta quanto da lui dichiarato. Tuttavia, l’interrogato intende precisare che il quantitativo di cui si fa riferimento, che era stato depositato nella lavanderia, era di 50 grammi al massimo così composto (30 grammi sopra lo scaffale nel locale attrezzi dove è stata trovata la bilancia), 20 grammi nel ufficio dell’interro- gato. Si precisa che questa modifica non riguarda il quantitativo di 130 grammi che è stato depositato in cassaforte, che l’interrogato conferma anche dopo la rilettura.” (p. 13.21.23 e seg.).
Z. ha confermato queste dichiarazioni sia dinanzi al Procuratore federale, il 10 giugno 2005 (cl. 464 p. 13.21.60), che durante l’interrogatorio di confronto con X., tenutosi il 15 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.110 e segg.). Egli ha pure confer- mato di avere tenuto più o meno 180 grammi di cocaina nella sua lavanderia nell’interrogatorio reso il 4 dicembre 2008 dinanzi al GIF (cl. 464 p. 13.21.165).
In seguito, Z., nel suo interrogatorio finale reso il 28 marzo 2013 (cl. 709
p. 13.53.3 e segg.; p. 13.53.19; p. 13.53.22) ha ritrattato le sue dichiarazioni, af- fermando che tutto ciò che aveva dichiarato il 27 maggio 2005 era falso e frutto della sua fantasia. Nel 2005, un inquirente gli avrebbe detto: “ ‘Z. o collabori con noi o collabori con i calabresi’. Mi fa ‘scelga lei, ma se vuole stare dalla parte dei calabresi le rammento che suo figlio una spiegazione deve darmela. Nel senso, in officina in lavanderia abbiamo trovato dei guanti in lattice, abbiamo chiesto la chiave della lavanderia. Chi ce l’ha? E suo figlio ha confermato che la chiave ce l’ha sempre lui. Abbiamo chiesto agli altri dipendenti e ci hanno confermato che è vero. Allora non è possibile che un padre può essere cosi bastardo da mettere in difficoltà il proprio figlio.’ ” (p. 13.53.18). Oggi Z. si renderebbe conto che l’agire dell’inquirente avrebbe rappresentato piuttosto un tentativo per sensibilizzarlo che un dato di fatto. Egli non ricorderebbe di aver confermato tutto al Procuratore federale (p. 13.53.19). Xxxxxxxxx di spiegare le ragioni a seguito delle quali egli non avrebbe già dichiarato queste circostanze nell’interrogatorio svoltosi il 4 di- cembre 2008 quando non si trovava in stato di detenzione, dinanzi al GIF e in presenza del suo difensore, Z. risponde: “All’epoca avevo ben altro a cui pensare di più importante. Dopo l’arresto mi sono trovato con la mia famiglia disperata. Con una ditta che era finita sul lastrico e dovevo pensare di risolvere i problemi della mia famiglia e della mia vita.” (p. 13.53.38).
Il processo nei confronti di Z. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2014.43). Con sentenza del 5 aprile 2016 il Giudice unico ha riconosciuto Z. autore colpevole di infrazione ag- gravata alla LStup (SK.2014.43 TPF cl. 3 p. 970.14). La predetta sentenza è pas- sata in giudicato.
2.4.2 Il 30 maggio 2005, interrogato dalla PGF, D. ha dichiarato di non aver mai custo- dito quantitativi di cocaina presso la lavanderia di Z. (cl. 459 p. 13.11.100). Egli ha negato questo addebito pure nel corso degli interrogatori successivi, segna- tamente in sede di confronto con Z., il 15 giugno 2005, (cl. 459 p. 13.11.110 e segg.), in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.127 e seg.).
2.4.3 La lavanderia di Z. è stata perquisita il 20 maggio 2005 (cl. 17 p. 5.2.3276 e segg.). Le analisi di laboratorio effettuate segnatamente su una bilancia e su dei coltelli prelevati nella lavanderia hanno evidenziato una contaminazione intensa di cocaina, che suggerisce che gli oggetti in questione sono stati messi in contatto diretto (contaminazione primaria) con la cocaina, ad esempio per una manipola- zione in vista del suo confezionamento o consumo (p. 10.0.182).
2.4.4 La Corte rileva innanzitutto che la chiamata di correo di Z., resa nel rispetto del principio del contraddittorio e “vestita” da riscontri oggettivi esterni, è circostan- ziata. Il fatto che X. abbia poi ritrattato le sue dichiarazioni non intacca in maniera rilevante la credibilità intrinseca delle sue precedenti affermazioni.
Difatti, Z. aveva reso dichiarazioni dettagliate quanto al luogo dove veniva tagliata la cocaina all’interno della lavanderia da parte di D., come appariva lo stupefa- cente e come veniva pesato, e aveva ribadito le sue dichiarazioni anche in occa- sione dell’interrogatorio con D., dinanzi al MPC e dinanzi al GIF. Ammettendo di aver utilizzato la sua lavanderia come luogo di deposito, egli ha inoltre confessato una propria implicazione nel reato. Non si evince per quale motivo egli avrebbe in tal senso avuto un interesse a dichiarare fatti menzogneri. Anche la spiega- zione di Z. di aver descritto (falsamente) il deposito di cocaina nella sua lavande- ria, per ottenere la scarcerazione, non convince. Infatti, egli rende le stesse di- chiarazioni anche dopo la sua scarcerazione. A questo proposito, Z. spiega di aver sempre e ancora dichiarato il falso (nel 2008) perché avrebbe avuto cose più importanti a cui pensare. Tuttavia, anche dei problemi famigliari e di lavoro nel 2008 non spiegano in alcun modo i motivi di una falsa dichiarazione in merito alla custodia di circa 180 grammi di cocaina nel 2003 nella sua lavanderia.
2.4.5 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che D. abbia depositato 180 grammi di cocaina, senza essere autorizzato, presso la la- vanderia di Z. Il fatto che egli abbia pure detenuto lo stupefacente è sussidiario rispetto all’atto - più specifico - del deposito (XXXXXX, op. cit., n. 144 ad art. 19 LStup).
2.4.6 Ne consegue che il comportamento di D. adempie le condizioni oggettive e sog- gettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup, l’intenzionalità evincendosi dal fatto che egli abbia posto lo stupefacente anche accanto alla bilancia sulla quale sono state trovate tracce di contaminazione diretta.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.4), D. avrebbe, dalla prima- vera del 2004 e fino all’estate del 2004, a Bioggio, a Lamone e Manno, in più occasioni, alienato 30 grammi di cocaina a EE. per il prezzo di fr. 100.--/130.-- al grammo.
2.5.1 EE. è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 22 giugno 2005 dalla PGF (cl. 442 p. 12.1.3586) e ha dichiarato quanto segue: “Durante la pri- mavera/estate del 2004, in un periodo di circa 4 mesi, in diverse occasioni ho acquistato da D. un quantitativo complessivo di almeno 30 grammi di cocaina, tutta destinata al mio consumo personale. ADR: di solito acquistavo da D. una
media di 2 grammi cocaina la volta che mi faceva pagare CHF 120/130.- il grammo. La sostanza me la forniva solitamente avvolta in carta plastificata ed era di buona qualità. ADR: la cocaina ricevuta era sempre sciolta (in polvere e non in sassi) e non aveva nessun colore particolare.” (p. 12.1.3588). Egli ha con- fermato questa versione pure durante l’interrogatorio reso il 1° giugno 2012 in presenza delle parti (cl. 702 p. 12.13.3 e segg.).
2.5.2 D., interrogato a questo proposito dal MPC in presenza del suo difensore, il 24 giugno 2005 ha dichiarato di avere venduto la cocaina a EE., specificando di non ricordare la quantità, ma che 30 grammi gli sembrava un po’ troppo. Per quel che concerneva il prezzo, ha indicato di averla venduta forse a fr. 100.-- o forse a fr. 120.-- (cl. 459 p. 13.11.121). Il 6 novembre 2008, egli ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al GIF (cl. 459 p. 13.11.214), per poi ritrattarle in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte (TPF cl. 8 p. 930.128 e seg.).
2.5.3 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da EE., essendo lo stesso stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni esposte in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5).
2.5.4 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a EE., confessione resa dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore, e ha dunque raggiunto il convincimento che D. abbia alienato cocaina a EE.
La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina a EE. sono state rese dinanzi al Procuratore federale e non dinanzi agli inquirenti, e sono state pure ribadite dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, e siccome in ognuna di dette circostanze era presente il suo difensore.
La Corte constata inoltre che la chiamata di correo di EE., costante e univoca, è stata resa nel rispetto del principio del contraddittorio, siccome nel 2012 vi è stato un interrogatorio, al quale il difensore di D. ha preso parte, e durante il quale egli ha potuto porre delle domande a EE., avendo dunque l’occasione di mettere in dubbio la credibilità delle sue dichiarazioni (v. infra, consid. III.2.6.4.1).
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina alienato, la Corte, sulla scorta delle dichiarazioni di EE., ha raggiunto il convincimento che D. ha venduto a que- sti 30 grammi di cocaina. D. stesso ha ammesso, in un primo momento, il 24 giugno 2005 dinanzi al MPC, prima di ritrattare la sua dichiarazione, di avere venduto cocaina a EE., pur mitigando il quantitativo alienato che l’accusato D. ritiene inferiore a 30 grammi. Questo Collegio ha ritenuta provata la vendita di cocaina a EE., del resto ammessa da D., portante su un quantitativo di 30 grammi, come costantemente ammesso da EE. e in consonanza con le dichia- razioni dell’accusato stesso.
2.5.5 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 30 grammi di cocaina a EE. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.5), D. avrebbe pure, dal 2002 e fino al 2003, in imprecisate xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, offerto 5 o 6 grammi di cocaina a V.
2.6.1 D., interrogato dalla PGF l’8 giugno 2005, a proposito dei suoi rapporti con V. ha dichiarato di conoscerlo, ma di non avere mai avuto storie di cocaina con lui (cl. 459 p. 13.11.108). Egli ha negato ogni addebito concernente una dazione di cocaina a V. pure in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709
p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.129 e seg.).
2.6.2 V., durante l’interrogatorio reso in qualità di imputato dinanzi agli inquirenti della PGF il 29 ottobre 2004, ha dichiarato di conoscere X., detto anche “KK.” (cl. 463
p. 13.17.43). Egli ha pure affermato quanto segue: “Dichiaro effettivamente que- sta persona mi ha dato dei piccoli quantitativi di droga. In sostanza io mettevo a disposizione di KK. il mio appartamento perché quest’ultimo aveva una relazione extraconiugale. Per questi favori che io gli facevo, lui mi ripagava con della co- caina. Non sono in grado di dire esattamente quante volte sia successo, ma al- meno 4 o 5 volte. Giudico che in totale KK. mi ha dato 5 o 6 grammi di cocaina. ADR: Questo si è verificato tra il 2002 e il 2003. ADR: Non so dove XX. prendeva la droga, ma comunque quelle volte che io l’ho visto, l’aveva a disposizione.” (p. 13.17.43).
In seguito, X. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, l’8 novem- bre 2004 (cl. 463 p. 13.17.62). Poi, durante il suo interrogatorio finale, egli ha modificato la sua versione dei fatti, dichiarando che in cambio dell’appartamento,
D. gli avrebbe dato dei soldi e non della droga (cl. 709 p. 13.50.36 e seg.).
2.6.3 La Corte ha anzitutto constatato che le affermazioni di V., seppur non costanti nel tempo poiché oggetto di ritrattazione, appaiono sufficientemente circostan- ziate e d’acchito non sprovviste di credibilità intrinseca.
2.6.4 Il Collegio giudicante si è dunque chinato sulla portata del contraddittorio con- cesso all’imputato D. in occasione dell’interrogatorio finale di V., posto che in occasione degli interrogatori resi antecedentemente alla prima messa in accusa dinanzi al TPF, agli imputati non era stato garantito il diritto al contraddittorio, motivo per cui la Corte, tramite ordinanza del 28 febbraio 0000, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx e rinviato l’accusa al MPC (v. supra, consid. Q).
2.6.4.1 Il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione adeguata e sufficiente di mettere in dubbio tali te- stimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Nella misura in cui costitui- sce l’espressione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), tale diritto è parimenti garantito dall’art. 32 cpv. 2 Cost. La nozione di teste ai sensi dell’art. 6 n. 3 lett. d CEDU sottostà ad interpreta- zione autonoma, non formalmente legata alla normativa nazionale. Sono consi- derate deposizioni di testi tutte quelle che sono formalmente ammesse, a cono- scenza della Corte e da lei utilizzabili. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il con- fronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qua- lora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd; 125 I 127 consid. 6a). Tale diritto può essere esercitato in occasione dell’escussione del testimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motivare la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del 17 ottobre 2011, consid. 2.1 con riferimenti; DTF 131 I 476 con- sid. 2.2). La violazione di questo principio ha comportato l’ordinanza di rinvio del
28 febbraio 2012 dell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 nella procedura SK.2011.23 (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.).
Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d’interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l’avvio di adeguate ricerche, quando è in- capace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L’utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l’impu- tato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le de- posizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l’im- putato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell’autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 con rinvii; sen- tenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2).
2.6.4.2 V. è stato interrogato per la prima volta alla presenza delle parti e dei loro patro- cinatori l’11 aprile 2013 (cl. 709 p. 13.50.3 e segg.).
2.6.4.3 Il diritto al contraddittorio contemplato all’art. 6 n. 3 lett. d CEDU prevede che l’imputato possa esercitare realmente il suo diritto di domanda e che gli sia con- sentito di mettere in dubbio la credibilità di una dichiarazione; se la ripetizione dell’interrogatorio si limita alla richiesta di conferma formale delle dichiarazioni rilasciate in precedenza, all’imputato non è infatti permesso di esercitare in modo efficiente il suo diritto di difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013, consid. 2.3.3).
2.6.4.4 Dal verbale di interrogatorio, nonché dalla visione della registrazione audio e vi- deo dello stesso, risulta che a V., nell’ambito dell’interrogatorio durato oltre tre ore, sono state sottoposte sedici contestazioni, articolate, ricche di riferimenti nonché di numerosi e lunghi stralci scritti. Alla luce di ciò, solamente chi poteva seguire le contestazioni nella forma scritta poteva seguire l’interrogatorio con co- gnizione di causa. Nello specifico, soltanto l’interrogato stesso e il suo difensore hanno ricevuto copia del verbale di interrogatorio (p. 13.50.3). Alle altre parti pre- senti (fra queste anche il difensore di D.) è stata data la possibilità di porre do- mande all’interrogato al seguito dell’ultima contestazione. A mente della Corte, questo modo di procedere non ha permesso alle parti di comprendere le conte- stazioni, di valutare le succinte risposte dell’interrogato e quindi di mettere real- mente in dubbio la credibilità delle dichiarazioni di V.
2.6.4.5 Visto ciò che precede, la Corte è giunta alla conclusione che le modalità d’eser- cizio del diritto al contraddittorio di D. durante l’interrogatorio finale di V. dell’11
aprile 2013 non adempiono i requisiti sviluppati dall’Alta Corte, poiché difetta una dinamica attiva trascendente l’esercizio meramente formale del contraddittorio.
Ne consegue che le dichiarazioni di V. non possono essere utilizzate a scapito di D.
2.6.5 La Corte deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico di D., lo stesso deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.5.1.5.
Al capo d’accusa 1.2.5.3, D. è accusato di avere, il 18 dicembre 2002, nel Can- tone Ticino, ricevuto da A. un quantitativo imprecisato di cocaina corrispondente al valore di EUR 25’000.--, quantitativo stimato da un minimo di 500 a un mas- simo di 750 grammi.
Ai capi d’accusa 1.2.1.5, rispettivamente 1.2.3, ad A. e E. vengono mossi i rim- proveri corrispondenti.
In particolare, ad A. viene rimproverato di avere, dal 17 al 18 dicembre 2002, acquistato la cocaina a Zurigo da una persona non meglio identificata di nome LL., finanziandone l’acquisto ricevendo EUR 25’000.-- da E., e di avere traspor- tato la cocaina in Ticino per cederla a D.
A E. viene invece rimproverato il finanziamento della cocaina.
La Corte tratterà i rimproveri mossi ai tre imputati congiuntamente.
2.7.1 D., durante l’inchiesta e così anche nel suo interrogatorio finale del 24 mag- gio 2013, quando gli è stata contestata la fattispecie qui in oggetto, ha dichiarato di non avere mai ricevuto cocaina da A. (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.; p. 13.48.54). Egli ha negato la fattispecie in oggetto anche in sede dibattimentale, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.132).
2.7.2 A. ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interrogatorio finale il 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.401 e segg.; p. 13.42.403 e seg.) nonché du- rante i dibattimenti (TPF cl. 8 p. 930.26 e seg.).
Dinanzi alla Corte, egli ha pure riferito che E. gli avrebbe fatto dei prestiti inerenti al ristorante alle Gran Canarie, ma di non ricordare quale fosse la cifra, e di non sapere neppure chi sia LL. (TPF cl. 8 p. 930.27).
2.7.3 E., dal canto suo, non ha mai negato di avere dato del denaro ad A.; il denaro sarebbe stato destinato al ristorante che i due avevano acquistato alle Gran Ca- narie, in Spagna.
Questa versione dei fatti è stata fornita da E. già il 9 settembre 2004 dinanzi al MPC (cl. 465 p. 13.22.71), ed è stata ribadita a più riprese, segnatamente du- rante il suo interrogatorio finale del 28 maggio 2013 (cl. 710 p. 13.54.162 e segg.;
p. 163 e segg.) nonché durante i dibattimenti dinanzi alla Corte, il 19 mag- gio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.214 e segg.).
Dinanzi al Collegio giudicante, X. ha confermato che probabilmente, il 17 dicem- bre 2002, lui avrebbe effettivamente dato ad A. EUR 25’000.-- o EUR 30’000.-- (TPF cl. 8 p. 930.214); che il denaro da lui dato ad A. era esclusivamente per il ristorante in Spagna, a parte magari alcune centinaia di franchi datigli per altre cose, perché ne aveva bisogno, e di non avere dato ad A. EUR 25’000.-- finaliz- zati all’acquisto di stupefacente (p. 930.215). E. ha inoltre dichiarato di poter af- fermare, senza ombra di dubbio, che i soldi da lui consegnati ad A. fossero stati da lui investiti nel ristorante in Spagna, siccome lo stesso sarebbe stato effetti- vamente ristrutturato (p. 930.216).
2.7.4 Nel corso dell’indagine, tale LL., la persona dalla quale A., secondo l’ipotesi ac- cusatoria, avrebbe acquistato la cocaina, non è stata identificata. Conseguente- mente non vi sono sue dichiarazioni agli atti.
2.7.5 La Corte rileva innanzitutto che sia le dichiarazioni di A. che quelle di E. concer- nenti una dazione di denaro da parte di E. ad A., finalizzata alle opere di restauro del ristorante in Spagna, sono entrambe univoche e costanti, e concordanti fra loro.
Le fotografie del ristorante alle Gran Canarie acquisite agli atti in sede dibatti- mentale il 19 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 920.20; p. 925.68 e segg.) corroborano le dichiarazioni di X., secondo le quali il denaro da lui consegnato ad A. sarebbe stato investito nel ristorante.
A., dal canto suo, non ha mai dichiarato di avere ceduto cocaina a D.; dalle sue affermazioni non risulta dunque alcuna chiamata in correità nei confronti di D.
Le intercettazioni telefoniche prodotte dall’accusa a sostegno dell’ipotesi accu- satoria, segnatamente quelle riportate nel rapporto d’inchiesta preliminare di po- lizia giudiziaria del 27 marzo 2006 redatto dalla PGF (cl. 40 p. 5.5.517 e segg.),
e quelle contestate agli imputati, segnatamente ad A. durante il verbale d’inter- rogatorio del 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.402 e segg.), a D. durante il suo interrogatorio finale del 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.) e a E. il 28 maggio 2013 (cl. 710 p. 13.54.162 e seg.), indicano contatti fra gli interessati - contatti che A., E. e D. non hanno mai negato - ma nulla apportano alla tesi ac- cusatoria. Questi contatti sarebbero pure compatibili con la versione fornita da E., che non nega che il 17 dicembre 2002 potrebbe avere consegnato del denaro ad A.
In particolare, le intercettazioni non sono atte a provare che A. avrebbe ricevuto EUR 25’000.-- da E., che li avrebbe utilizzati per acquistare almeno 500 grammi di cocaina, e che avrebbe in seguito ceduto detta cocaina a D.
Xxxx atti non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere che X. abbia acqui- stato almeno 500 grammi di cocaina e li abbia in seguito trasportati in Ticino per cederli a D., e neppure che E. abbia finanziato l’acquisto di detta cocaina.
2.7.6 Visto quanto precede, D. deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.5.3, la fattispecie non essendo provata.
Per gli stessi motivi, anche A. e E. devono essere prosciolti dai rispettivi rimpro- veri; ne consegue il proscioglimento per A. dal capo d’accusa 1.2.1.5 e per E. dal capo d’accusa 1.2.3.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.2), D. avrebbe pure, dal 2003 e fino al 19 luglio 2004, a Biasca, ricevuto 10 grammi di cocaina da B., tramite Z.
A B., al capo d’accusa 1.2.2.8, è mosso il rimprovero corrispondente, vale a dire di avere ceduto, a JJ., 10 grammi di cocaina a Z., sostanza destinata ad essere consegnata a D.
I rimproveri mossi ai due imputati verranno trattati congiuntamente.
2.8.1 Z., durante il suo interrogatorio reso in qualità di imputato il 27 maggio 2005 di- nanzi alla PGF, ha dichiarato di avere ricevuto, in un’occasione, 10 grammi di cocaina da B., con la richiesta di recapitarli a D. (cl. 464 p. 13.21.20; p. 13.21.22).
Egli ha confermato la sua versione dei fatti pure durante l’interrogatorio del 2 giu- gno 2005 (cl. 464 p. 13.21.26), circostanza nella quale egli ha pure affermato che in un paio di occasioni B. lo avrebbe invitato nel locale che si trova sopra l'eser-
cizio pubblico "MM.", e in entrambe le occasioni gli avrebbe offerto un tiro di co- caina, e che, a suo giudizio, la cocaina sarebbe stata di buona qualità (p. 13.21.31). Z. ha mantenuto questa versione dei fatti pure durante l’interroga- torio di confronto con D. del 15 giugno 2005 (cl. 464 p. 13.21.66), per poi ritrat- tarla in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.53.22 e segg.).
2.8.2 B., dal canto suo, già il 13 luglio 2005, dinanzi al MPC, ha dichiarato di avere consumato stupefacenti con X., al suo locale (cl. 456 p. 13.4.357). Egli ha pure affermato di avere dato della cocaina a Z., ma di non ricordare i quantitativi, e di non avergliela fatta pagare (p. 13.4.357).
Egli ha riferito di non avere mai consegnato cocaina a D. (p. 13.4.358), e, a do- manda: “In una circostanza particolare Lei ha consegnato circa 10 grammi di cocaina a Z., da quanto dichiarato dallo stesso, dicendogli di consegnarla a D. Conferma questo episodio?” ha risposto: “No, questo non mi risulta.” (p. 13.4.358).
Nel corso del suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, a proposito di questo rimprovero B. ha dichiarato di avere già risposto nel xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 708 p. 13.43.77 e seg.).
Dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016, B. ha affermato a più riprese di avere con- segnato 10 grammi di cocaina a Z. (TPF cl. 8 p. 930.75 e seg.), sostenendo però che la cocaina non sarebbe stata destinata a D., e confermando quindi la ver- sione resa a verbale il 13 luglio 2005 (p. 930.91).
2.8.3 D., il 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, ha dichiarato di non essersi mai rifornito di cocaina da B., e di non avere mai trasportato cocaina per conto di B. (cl. 459
p. 13.11.57). D. ha respinto questo addebito pure nel corso dell’interrogatorio di confronto con X., il 15 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.112), in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.52), nonché dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.131 e seg.).
2.8.4 Per quel che riguarda il rimprovero mosso a B., il Collegio giudicante rileva che le dichiarazioni di Z. non sono utilizzabili a scapito dell’imputato B. - a questo proposito, valendo le medesime considerazioni esposte in precedenza per le di- chiarazioni di V. a sfavore di D. (v. supra, consid. III.2.6.4) - perché rese in man- canza di contraddittorio.
2.8.5 B. ha ammesso, da ultimo in sede dibattimentale, di avere consegnato 10 grammi di cocaina a Z. La sua confessione è parsa credibile e circostanziata, tant’è che
la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati a B. siano provati per quel che concerne la dazione di 10 grammi di cocaina a Z.
2.8.6 Alla luce di quanto precede, la condotta di B. consistente nel cedere 10 grammi di cocaina a Z. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
2.8.7 Per quel che concerne il rimprovero mosso a D., la Corte constata che la chia- mata di correo di Z. è stata resa nel rispetto del principio del contraddittorio, es- sendoci stato fra D. e Z. un interrogatorio di confronto. Detta chiamata di correo, benché sia ondivaga, non pare d’acchito sprovvista di credibilità intrinseca. Difet- tano però ulteriori riscontri probatori atti a sorreggerla, B. avendo ammesso la consegna di 10 grammi di cocaina a Z., negando però che questi fossero desti- nati a D., e D. avendo sempre negato di avere ricevuto detta cocaina da Z.
2.8.8 Alla luce di quanto precede, ne consegue il proscioglimento per D. dal capo d’ac- cusa 1.2.5.2, la fattispecie non essendo provata.
Al capo d’accusa 1.2.5.1, a D. viene rimproverato di avere, da gennaio 2002 e fino al 19 luglio 2004, in Svizzera, in più occasioni, ricevuto da A. e B. un quanti- tativo complessivo di cocaina pari a un minimo di 575 fino a un massimo di 576 grammi, sostanza stupefacente destinata al commercio al dettaglio.
Ad A. e a B., ai capi d’accusa 1.2.1.1, rispettivamente 1.2.2.1, vengono mossi i rimproveri corrispondenti.
La Corte tratterà la fattispecie congiuntamente per i tre imputati.
La Corte ha già avuto modo di chinarsi sulle vendite e i depositi di cocaina operati da D., raggiungendo il convincimento che egli ha ceduto 100 grammi di cocaina a CC. (v. supra, consid. III.2.2), 50 grammi di cocaina a DD. (v. supra, con- sid. III.2.3), 30 grammi a EE. (v. supra, consid. III.2.5) e depositato 180 grammi di cocaina nella lavanderia di Z. (v. supra, consid. III.2.4).
Si tratta quindi di stabilire se la cocaina che D. aveva a disposizione originasse da A. e B.
2.9.1 A. ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interrogatorio finale, l’8 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.373 e segg.; p. 13.42.383) e da ultimo in sede di- battimentale (TPF cl. 8 p. 930.22 e segg.).
Dinanzi alla Corte A. ha dichiarato che all’epoca del suo arresto aiutava B. nel suo bar (TPF cl. 8 p. 930.22). Fra A. e D., coetanei, vi sarebbero sempre stati rapporti di amicizia (p. 930.22). A. avrebbe saputo che X. consumava cocaina, mentre non sarebbe stato a conoscenza del fatto che pure D. fosse un consu- matore (p. 930.23). Egli non avrebbe mai consumato cocaina con B. e/o D., e non avrebbe mai fornito cocaina a loro due o a terzi (p. 930.22 e seg.).
2.9.2 B., dal canto suo, sin dal suo primo interrogatorio in qualità di imputato, il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC, ha ammesso di essere un consumatore di cocaina (cl. 456
p. 13.4.3); egli non ha per contro mai riferito di avere ricevuto stupefacenti da A.
In sede dibattimentale, egli ha affermato di avere sempre avuto rapporti familiari con X., nel senso che svolgevano delle attività coi rispettivi figli (TPF cl. 8
p. 930.59), e di non sapere se nel 2002-2004 A. consumasse cocaina (p. 930.60). Nella medesima occasione, X. ha dichiarato di avere dato “qualcosa” a D., ma non il quantitativo rimproveratogli (p. 930.58), di avere consumato co- caina con lui in alcune occasioni (p. 930.60), e di avergliela ceduta alcune volte al prezzo d’acquisto (p. 930.60 e seg.).
2.9.3 Per quel che concerne l’origine della droga, D. ha dapprima dichiarato di esser- sela procurata a Locarno, vicino alla posta centrale, da gente di colore, quasi sempre dalla stessa persona; egli si sarebbe recato a Locarno perché a Lugano c’erano i suoi figli (interrogatorio del 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, cl. 459
p. 13.11.55 e seg.; p. 13.11.58). Egli ha ribadito di avere acquistato la cocaina a Locarno pure il 24 giugno 2005, sempre dinanzi al MPC (cl. 459 p. 13.11.122). Durante l’interrogatorio di confronto con DD., il 18 febbraio 2013 dinanzi al MPC,
D. ha invece dichiarato che la cocaina da consegnare a DD. o per il consumo personale l’avrebbe comprata nel Luganese, da un “extracomunitario” (cl. 710
p. 13.55.9). In sede dibattimentale, D. ha affermato che acquistava la cocaina per il suo consumo personale a Locarno, da sconosciuti, perché a Lugano aveva paura di essere visto dai suoi figli (TPF cl. 8 p. 930.131).
A specifica domanda, D. ha ribadito a più riprese che la droga non proveniva né da A. né da B., segnatamente dinanzi al MPC il 5 gennaio 2005 (cl. 459 p. 13.11.57) e il 24 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.122), il 24 maggio 2013 alla presenza delle parti (cl. 709 p. 13.48.52 e segg.; p. 13.48.54) e in sede dibatti- mentale, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.131).
2.9.4 Ipotesi quanto al fatto che la droga a disposizione di D. potesse provenire da A. sono state rese sia da Z. che da V.
Difatti Z., il 27 maggio 2005, dinanzi alla PGF ha dichiarato di non avere mai partecipato agli incontri che avvenivano a Zurigo tra D. e i suoi interlocutori (cl. 464 p. 13.21.18), specificando che gli interlocutori di D. a Zurigo erano A., prima che partisse per la Spagna, e in seguito B., e di non essere stato messo a conoscenza preventivamente delle ragioni degli incontri, ma di poterle presumere (p. 13.21.19). Egli ha pure riferito di non essere stato al corrente dei traffici, ben- ché lo avesse intuito (p. 13.21.19). Z. ha riferito che in un’occasione X. avrebbe incontrato X., e lui sarebbe stato lasciato in disparte per alcuni minuti; al ritorno
D. avrebbe avuto con sé 20/30 grammi di cocaina (p. 13.21.20). Egli ha confer- mato le sue dichiarazioni pure in sede di confronto con D. (cl. 459 p. 13.11.111 e seg.).
V., il 29 ottobre 2004 ha riferito agli inquirenti di avere ricevuto da D. 5 o 6 grammi di cocaina, e d’avere nei suoi confronti un debito di circa fr. 800.--. Egli ha inoltre dichiarato che D. gli avrebbe riferito che il denaro riguardante la droga doveva darlo ad A.; V. ne avrebbe quindi dedotto che la droga era fornita da A. (cl. 463 p. 13.17.146).
2.9.5 A prescindere dall’utilizzabilità delle dichiarazioni di Z. e di V. a sfavore di A., rispettivamente di B., la Corte rileva che né dalle dichiarazioni di Z., né da quelle di V. risulterebbe una chiamata di correo nei confronti degli imputati; difatti né Z., né V., avrebbero visto direttamente una consegna di cocaina da parte di A. e/o
B. a D.
2.9.6 Dalle intercettazioni telefoniche prodotte dall’accusa a sostegno dell’ipotesi ac- cusatoria, segnatamente quelle contesta a A., B. e D. nel corso dei loro rispettivi interrogatori finali (A.: 8 maggio 2013 [cl. 707 p. 13.42.373 e segg.]; B.: 22 aprile 2013 [cl. 708 p. 13.43.54 e segg.]; D.: 24 maggio 2013 [cl. 709 p. 13.48.40 e segg.]) si evince che fra le persone in causa vi erano dei contatti telefonici, circo- stanza questa peraltro non negata dai diretti interessati. Non è per contro possi- bile dedurne che X. xxxxx, tramite B., consegnato a D. della cocaina.
2.9.7 Alla luce di quanto precede, non essendovi elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria, la Corte ne conclude il proscioglimento per A. dal capo d’accusa 1.2.1.1, per B. dal capo d’accusa 1.2.2.1, e per D. dal capo d’accusa 1.2.5.1.
A D. è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata (v. supra, con- sid. III.2.1).
2.10.1 Come si evince dai precedenti considerandi, è appurato che D. ha depositato 180 grammi di cocaina presso la lavanderia di Z., e alienato i seguenti quantitativi
di cocaina: 100 grammi a CC., 50 grammi a DD., nonché 30 grammi a EE. Lo stupefacente in questione non è stato sequestrato.
2.10.2 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. III.1.5.1), se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità me- dia, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata. Nel caso in esame, per quel che concerne la qualità della cocaina, sia CC. che EE. hanno riferito che la cocaina che acquistavano da D. era di buona qualità (CC.: cl. 444 p. 12.1.4047; EE.: cl. 442. p. 12.1.3588).
La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche rela- tive alla cocaina confiscata in Svizzera. Siccome le infrazioni realizzate da D. sono state commesse fra il 2002 e il 2004, la Corte ritiene il grado di purezza dello stupefacente più favorevole all’imputato, che, per i sequestri di cocaina di quantità da 1 a 10 grammi, risulta essere quello relativo all’anno 2004, equiva- lente al 46%. D. ha dunque depositato e alienato in totale circa 165 grammi di cocaina pura, quantità che supera ampiamente la soglia dei 18 grammi di cocaina stabilita dalla giurisprudenza.
2.10.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in quanto D. xxxxxx o doveva presumere che la cocaina trafficata poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la sa- lute di molte persone.
2.10.4 Vista la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in virtù della giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2) è superfluo chiedersi se le infrazioni commesse da D. potrebbero realizzare anche l’ulteriore aggravante contemplata nell’atto d’ac- cusa.
2.10.5 Riassumendo, D. è dunque riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 4, e n. 2 lett. a vLStup.
B.
Secondo l’ipotesi accusatoria, B. avrebbe, agendo in correità con A., G., Z., D. e K., nel 2001 e fino al 19 luglio 2004, in più località della Svizzera, in particolare a
XX., in più occasioni, senza essere autorizzato, finanziato l’acquisto, acquistato, alienato, procurato in altro modo e detenuto, un quantitativo di cocaina pari a un minimo di 2’075 fino a un massimo di 2’176 grammi.
B. avrebbe saputo, o avrebbe dovuto presumere, vista l’importante quantità di cocaina trafficata, di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
Egli avrebbe inoltre agito unitamente alle persone elencate sopra, a eccezione di X., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, secondo una pianificazione che prevedeva la sud- divisione dei compiti esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità (v. capo d’accusa 1.2.2, TPF cl. 1 p. 100.30).
Ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.8 sono riportati in dettaglio i rimproveri mossi a B. La Corte si è dapprima chinata sulle accuse concernenti le alienazioni, rispetti- vamente le cessioni di cocaina (1.2.2.1, 1.2.2.4-1.2.2.8), e in seguito su quelle riguardanti l’approvvigionamento di sostanza stupefacente da parte di B. (1.2.2.2 e 1.2.2.3).
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.1), B. avrebbe, dall’inizio del 2002 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località della Svizzera, in particolare a Biasca e a JJ., in più occasioni, ceduto a D., unitamente ad A., da 575 a 576 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al commercio al dettaglio.
3.2.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e su quelli corrispondenti mossi a
D. (capo d’accusa 1.2.5.1) e A. (capo d’accusa 1.2.1.1), addivenendo al proscio- glimento per tutti e tre gli imputati (v. supra, consid. III.2.9).
A B. viene inoltre rimproverato di avere, dal 2003 e fino al 19 luglio 2004, in di- verse località del Canton Zurigo, in particolare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.”, alienato almeno 50 grammi di cocaina a NN. al prezzo di fr. 100.-- al grammo (capo d’accusa 1.2.2.4).
3.3.1 B., interrogato dal MPC il 13 luglio 2005, ha dichiarato di aver consumato cocaina diverse volte con NN., sopra il suo locale, a partire da uno, due mesi prima del suo arresto, e di avergli dato, qualche volta, uno o due grammi di cocaina, circa una volta alla settimana, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (cl. 456 p. 13.4.351 e seg.). La cocaina che avrebbe dato a NN. sarebbe stata fornita da K. (p. 13.4.352). B. ha anche riferito di aver dato a NN. al massimo 30 grammi di cocaina; secondo B., a 50/60 grammi, forse, si arriverebbe includendo anche ciò
che consumavano; sarebbe inoltre possibile che egli abbia rifornito di cocaina NN. già a partire dal novembre/dicembre 2003 (p. 13.4.353). B. ha pure indicato che la cocaina era nascosta in una sedia in un locale posto al secondo piano dell'esercizio pubblico “MM.”, oppure in un cassetto munito di serratura (p. 13.4.353).
B., durante il suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, ha ribadito di aver già risposto nel xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 708 p. 13.43.68 e segg.; p. 13.43.71).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha confermato di avere consumato cocaina con NN., sopra il suo locale, in diverse occasioni, a partire da uno-due mesi prima del suo arresto, e di avergli pure dato, in alcune occasioni, uno o due grammi, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (TPF cl. 8
p. 930.72 e seg.). Interpellato in merito alla conferma del quantitativo comples- sivo relativo alle vendite e ai consumi con NN., di circa 50/60 grammi, B. ha rife- rito che detto quantitativo gli sembrava un po’ esagerato (p. 930.72). In seguito, a domanda della Corte: “Quanto ha consumato con NN., assieme?”, B. ha rispo- sto: “Non mi ricordo. Il coso giusto non mi ricordo. Sicuramente qualcosa gli avrò dato e qualcosa abbiamo consumato. Che sono 30 o sono 20, di preciso non lo so.” (p. 930.73).
3.3.2 NN., interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti il 6 aprile 2005, ha riferito di avere acquistato cocaina da B. a partire dal novembre/dicembre 2003; fino all’arresto di X., egli avrebbe acquistato da quest’ultimo in totale 50/60 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 100.-- al grammo (cl. 439 p. 12.1.2552). Egli ha ribadito queste dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 6 giugno 2005 (cl. 437 p. 12.1.1559 e segg.).
3.3.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di NN. non possono essere utiliz- zate a sfavore dell’imputato, dato che il suo diritto al contraddittorio non è stato garantito (v. supra, consid. III.2.6.4.1); difatti, NN. non è mai stato interrogato in presenza né di B. né del suo difensore.
Ciononostante, la circostanza è ammessa da B. stesso; le sue dichiarazioni a questo proposito sono state costanti e circostanziate, e la Corte non ha pertanto motivo di dubitare della loro veridicità.
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina che B. ha venduto a NN., la Corte ritiene il quantitativo più favorevole all’imputato, equivalente a 20 grammi, come da lui stesso ammesso in sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930. 73).
3.3.4 Alla luce di quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 20 grammi di cocaina a NN. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.5), B. avrebbe pure, dall’au- tunno 2003 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Cantone Zurigo, in particolare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.” e presso il ristorante “OO.”, alienato 50 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendone pure ulteriori 10 grammi, a PP.
3.4.1 B., interrogato il 4 maggio 2005 dal MPC, ha dichiarato quanto segue: “Domanda: Ricorda quanta sostanza stupefacente ha ceduto a PP.? Risposta: Non lo so. Comunque io gli cedevo della sostanza e come detto ce la facevamo assieme. […] PP. consumava con me all’incirca una volta a settimana durante i sette mesi antecedenti il mio arresto. ADR: Non facevo pagare niente a PP., compensavo con le consumazioni presso il suo ristorante. Si trattava comunque di un tiro ogni tanto.” (cl. 456 p. 13.4.321).
In seguito, il 24 maggio 2005, sempre dinanzi al MPC, B. ha affermato di avere venduto a PP. un quantitativo globale di 10-20 grammi, non di più (cl. 456 p. 13.4.342).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha confermato di avere venduto a PP. 10-20 grammi di cocaina, e ha respinto l’addebito concer- nente il dono di 10 grammi di cocaina (TPF cl. 8 p. 930.73).
3.4.2 PP., dal canto suo, interrogato il 6 maggio 2005 dagli inquirenti della PGF in qua- lità di persona informata sui fatti, ha dichiarato di avere iniziato a consumare co- caina nell’autunno del 2003, in quanto B. sarebbe andato da lui e gliela avrebbe offerta (cl. 436 p. 12.1.1360). Quanto al quantitativo di cocaina consumato, PP. ha dapprima riferito di non saperlo precisamente, ma di ricordare di avere acqui- stato, in un’occasione, cinque grammi in un solo colpo, e di avere comperato in totale 10 grammi, pagandola fr. 100.-- al grammo (p. 12.1.1360; p. 12.1.1362). Inoltre, B. gli avrebbe offerto cocaina una decina di volte, per un totale di circa 10 grammi; questo quantitativo non lo avrebbe pagato, ma B. avrebbe preteso uno sconto sulle sue consumazioni al ristorante (p. 12.1.1360). A proposito della qua- lità della cocaina fornitagli da B., PP. ha dichiarato di non intendersene, ma che “faceva schifo” (p. 12.1.1361). Poi, PP. ha dichiarato quanto segue: “Facendo un calcolo approssimativo, posso dire di aver dall’autunno 2003 sino all’arresto di X., acquistato almeno 50 grammi di cocaina pagandola CHF 100 al grammo. Gli acquisti avvenivano presso il mio ristorante “OO.” a JJ./ZH, nonché alle volte
all'esercizio pubblico “MM.” di B. anche a JJ./ZH. Preciso che al momento delle consegne, B. era sempre da solo.” (p. 12.1.1371); “Da B. avrò ricevuto in regalo circa 10 grammi di cocaina, ribadisco anche che quando lui veniva a mangiare, e lo faceva spesso, pretendeva uno sconto sulle sue consumazioni.” (p. 12.1.1371).
PP. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005 (cl. 436 p. 12.1.1504).
Il 13 giugno 2012, in sede di interrogatorio dinanzi al MPC, alla presenza delle parti, segnatamente del difensore di B., PP., dopo avere letto i verbali di interro- gatorio da lui precedentemente resi, ha dichiarato di non avere integrazioni da fare (cl. 703 p. 12.18.5). Nella medesima occasione, il difensore di B. ha avuto la possibilità di porre delle domande alla persona informata sui fatti (p. 12.18.6 e seg.).
3.4.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di PP. possono essere utilizzate pure a sfavore dell’imputato, siccome queste sono state rese nel rispetto del prin- cipio del contraddittorio. Difatti, in occasione dell’interrogatorio del 13 giu- gno 2012 al difensore di B. è stata data la possibilità di porre domande a PP. e di metterne in dubbio la credibilità. Queste dichiarazioni costituiscono una chia- mata di correo dettagliata e univoca nei confronti di B.; chiamata di correo che suffraga le ammissioni, circostanziate e costanti, fatte dall’imputato stesso.
3.4.4 Visto ciò che precede, la Corte non ha motivo di dubitare che le dichiarazioni di
B. a proposito della vendita di cocaina a PP. non siano veritiere.
Per quel che concerne il quantitativo di cocaina alienato da B. a PP., la Corte ritiene il quantitativo più favorevole all’imputato, quindi 10 grammi, quantità che
B. ha pure ammesso in sede dibattimentale.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale X. avrebbe pure regalato 10 grammi di cocaina a PP., la Corte, ritenuto che B. ha costantemente negato que- sto addebito, considera che la chiamata in correità di PP., non “vestita” da ulteriori elementi probatori, non sia sufficiente a corroborare la fattispecie dedotta in ac- cusa. B. deve dunque essere prosciolto dall’accusa di avere donato a PP. 10 grammi di cocaina.
3.4.5 La condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di cocaina a PP. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.6), B. avrebbe inoltre, da otto- bre 2003 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Canton Zurigo, in partico- lare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.” e presso il ristorante “OO.”, alienato a QQ. 140 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendogliene pure ulteriori 10 grammi.
3.5.1 QQ., interrogato dalla PGF in qualità di persona sui fatti, l’11 maggio 2005 ha dichiarato di avere conosciuto B., che egli chiama “RR.”, presso il ristorante “OO.”, dove QQ. lavorava in cucina, verso luglio 2003 (cl. 436 p. 12.1.1400). A domanda se l’arresto di B. lo avesse sorpreso, QQ. ha risposto quanto segue: “Sono rimasto impresso perché era la prima volta che vedevo una cosa così. Hanno anche messo le manette a PP. e non capivo. Non pensavo che RR. fosse un delinquente. ADR: No, io non sono stato arrestato, mi hanno detto di rimanere in cucina. ADR: No, non pensavo che fosse una persona così importante da es- sere arrestato. ADR: lo vedevo che faceva delle cose piccole. ADR: Lui portava della roba al ristorante “OO.”. ADR: Sì, portava delle piccole quantità di cocaina. ADR: L’aveva in tasca imballata nella carta trasparente o nei pezzettini di carta e di nascosto la sniffavamo. ADR: Andavamo o in cantina o in bagno. Preciso che questo non succedeva sempre, ma è capitato più volte.” (p. 12.1.1401). In seguito, QQ. ha pure dichiarato: “Facendo un calcolo approssimativo posso dire di aver comperato e consumato almeno 100-120 grammi di cocaina da ottobre 2003 a luglio 2004, momento dell’arresto di RR.. Preciso che al grammo RR. mi faceva pagare la cocaina CHF 100. Dichiaro anche che di quei 120 grammi, ne ho comperati 100 e 20 stimo che mi sono stati offerti. Xxxxxxx che penso che me li abbia offerti, perché io avevo sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti, quando cucinavo per lui e la sua famiglia.” (p. 12.1.1402). A proposito della qua- lità della cocaina, QQ. ha dichiarato di non intendersene, ma che la stessa a volte sarebbe stata bianca, altre volte gialla, e di ricordare che puzzasse di benzina o gasolio (p. 12.1.1403). Alla fine dell’interrogatorio, egli ha dichiarato: “Facendo un calcolo approssimativo, posso dire di aver da ottobre 2003 sino all’arresto di B., acquistato almeno 140 grammi di cocaina pagandola CHF 100 al grammo. Gli acquisti avvenivano presso il ristorante “OO.” a JJ./ZH, dove lavoro come cuoco, nonché all'esercizio pubblico “MM.” di B., situato anche a JJ./ZH. Preciso che al momento delle consegne, B. era sempre da solo e anch’io non ero accom- pagnato.” (p. 12.1.1413); “Da B. avrò ricevuto in regalo circa 10 grammi di co- caina. Questi me li regalava sia al ristorante “OO.” che all'esercizio pubblico “MM.”. Xxxxxxxxx che comunque io lo contraccambiavo avendo sempre un oc- chio di riguardo sulle pietanze che preparavo per lui e la sua famiglia.” (p. 12.1.1414).
QQ. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005 (cl. 436 p. 12.1.1506).
Il 16 luglio 2012 si è tenuto l’interrogatorio di QQ. alla presenza delle parti, se- gnatamente del difensore di B. (cl. 704 p. 12.26.7 e segg.). QQ. si è dichiarato disposto a deporre e alla difesa è stato concesso di porre domande.
3.5.2 B., dal canto suo, interrogato dal MPC, il 24 maggio 2005, ha confermato di avere venduto qualche grammo di cocaina a QQ.; non ha saputo precisare con che frequenza gli avrebbe venduto la cocaina, ma ha affermato di avergliela sempre consegnata nei locali superiori dell'eserecizio pubblico “MM.” (cl. 356
p. 13.4.343). B. ha pure specificato di avere consegnato la cocaina dentro l’invo- lucro trasparente dei pacchetti di sigarette, o in un pezzo di carta (p. 13.4.344). Quanto alla qualità della cocaina, B. ha riferito di non capirci niente, e di non avere mai tagliato la cocaina; avrebbe distinto la qualità della cocaina a dipen- denza dell’effetto che faceva, e l’avrebbe sempre presa da K. (p. 13.4.344). A proposito del prezzo dello stupefacente, B. ha dichiarato: “ADR: Gliela vendevo a CHF 60, 70, 80, 100, a dipendenza.” (p. 13.4.345). Per quel che concerne il quantitativo di sostanza alienata a QQ., B. ha dichiarato di avergli dato al mas- simo 10-12 grammi (p. 13.4.345). B., durante il suo interrogatorio finale, ha di- chiarato di aver già risposto nel corso dei precedenti verbali (cl. 708 p. 13.43.75).
In sede di interrogatorio dibattimentale, il 18 maggio 2016, B. ha ribadito di avere venduto a QQ. dai 10 ai 12 grammi di cocaina, a fr. 100.-- al grammo, negando però di avergliene regalati ulteriori 10 grammi (TPF cl. 8 p. 930.73 e seg.).
3.5.3 Le ammissioni di B. a proposito della vendita di cocaina a QQ. sono circostan- ziate e univoche, e sono state ribadite pure dinanzi al Collegio. La Corte non ha dunque alcuna ragione di dubitare che la confessione di B. non sia veritiera, es- sendo la stessa pure suffragata dalle dichiarazioni di QQ., rese rispettando il prin- cipio del contraddittorio.
Per quel che concerne la quantità di stupefacente alienata, la Corte ritiene la quantità più favorevole all’imputato, vale a dire quella da lui ammessa già il 24 maggio 2005 e ribadita pure in sede dibattimentale, pari a 10 grammi.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale X. avrebbe pure regalato 10 grammi di cocaina a QQ., la Corte, ritenuto che B. ha negato questo addebito, considera che la chiamata in correità di QQ., non “vestita” da ulteriori elementi probatori, non sia sufficiente a provare la fattispecie dedotta in accusa. B. deve
dunque essere prosciolto dall’accusa di avere donato a QQ. 10 grammi di co- caina.
3.5.4 Visto quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di cocaina a QQ. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.7), B. avrebbe pure, da inizio 2004 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località del Cantone Zurigo, in particolare a JJ., presso l’esercizio pubblico “MM.”, alienato a SS. 30 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.-- al grammo, offrendogliene ulteriori 20 grammi.
3.6.1 SS., interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, il 12 aprile 2005 ha riferito quanto segue: “Per quanto riguarda B., capitava che io ed altri tre/quattro amici, ci trovavamo nel suo locale "MM." per una partita a carte, durante la quale mettevamo CHF 20.-- a testa, somma che consegnavamo a B. il quale ci forniva della cocaina. ADR: questo sistema è capitato circa una quin- dicina di volte, per un totale complessivo di circa 15-20 grammi di cocaina fornita da B. Devo precisare che anche il B. metteva la sua quota pari a CHF 20.--. ADR: la prima volta che X. xx ha fatto provare la sua cocaina non ricordo la data esatta, ma risale sicuramente all’inizio del 2004. Da quel periodo fino al momento del suo arresto, è accaduto più volte che X., quanto la consumava, lo facesse con me. ADR: io non so dire esattamente quanta cocaina B. mi abbia fatto consumare assieme a lui. Io stimo una quantità non inferiore ai 20 grammi consumata as- sieme a lui. ADR: come detto prima confermo che quando B. si assentava per andare a mangiare, io lo sostituivo dietro al bancone. Gli interroganti mi fanno presente che probabilmente la cocaina che mi regalava fosse una forma di pa- gamento. Io rispondo che questo potrebbe essere vero, ma con B. non abbiamo discusso in modo chiaro o fatto accordi in questo senso. ADR: è lecito credere che mi facesse consumare assieme a lui per questo motivo.” (cl. 436
p. 12.1.1189); “Dopo averci riflettuto confermo che nel periodo a partire dall’inizio
del 2004 sino all’arresto di X. xx sono recato da lui in diverse occasioni, comprese quelle in cui andavo a giocare a carte, ed ho acquistato da B. un quantitativo complessivo di cocaina non inferiore ai 30 grammi. Confermo pure che la cocaina costava CHF 100.-- al grammo e che B. me la forniva nella carta o nella plastica.” (p. 12.1.1193). Quanto al fornitore di B., SS. non ha saputo dare informazioni (p. 12.1.1190).
SS. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC, il 20 maggio 2005 (cl. 436 p. 12.1.1502), nonché il 4 giugno 2012, alla presenza delle parti (cl. 703
p. 12.14.5). Nella predetta occasione era presente pure il difensore di B., che ha
avuto la possibilità di porre delle domande alla persona informata sui fatti (p. 12.14.5 e seg.)
3.6.2 B., dal canto suo, il 24 maggio 2005 dinanzi al MPC, ha dichiarato quanto segue: “Domanda: SS. afferma essersi recato in diverse occasioni presso l'esercizio pubblico "MM." ed di aver acquistato da Lei, a partire dall’inizio del 2004 fino al suo arresto, della cocaina. Xxxx ci dice a proposito? Risposta: Forse gliela avrò data qualche volta. ADR: Non posso stabilire quale sia il quantitativo di cocaina che io ho venduto a SS.” (cl. 456 p. 13.4.338). Quando gli è stato chiesto il prezzo di vendita, egli ha affermato: “Non mi ricordo, CHF 60, 70, 80 o qualcosa di più, quanto la pagavo io. ADR: Io la pagavo CHF 60-65.” (p. 13.4.338). B. ha pure confermato di avere fornito cocaina a SS. in occasione di incontri avvenuti presso l'esercizio pubblico “MM.”; avrebbe fatto una colletta e avrebbe comperato la co- caina da consumare insieme (p. 13.4.338). Si sarebbe trattato di circa 10 grammi di cocaina, che lui avrebbe acquistato da K. (p. 13.4.338). B. ha pure dichiarato di non sapere il quantitativo totale di cocaina da lui venduto a SS., aggiungendo quanto segue: “Confermo comunque aver venduto della cocaina a SS. ADR: Si trattava di 1 grammo che io gli consegnavo 1-2 volte alla settimana, oltretutto non ne verificavo neppure il peso.” (p. 13.4.340). Quando gli è stato contestato che SS. affermava di aver acquistato da lui un quantitativo di cocaina non inferiore ai 30 grammi, B. ha dichiarato: “Sì. Potrebbe essere il quantitativo che io ho venduto a SS., tuttavia mi è impossibile quantificarlo precisamente.” (p. 13.4.340).
B., nel corso del suo interrogatorio finale, il 22 aprile 2013, quando gli è stata contestata questa fattispecie, ha dichiarato: “Ci sono cose che sono esagerate e tanti particolari non li ricordo. Voglio precisare che, secondo il vostro parere, si parla sempre di cocaina. Se io parlo di caffè, per voi parlo di cocaina. Per il resto ho già risposto nei verbali precedenti.” (cl. 708 p. 13.43.77).
Dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016, B. ha riconosciuto di avere dato della co- caina a SS., ma non è riuscito a quantificare la stessa; egli ha comunque detto che si tratterebbe di meno di 30 grammi di cocaina (TPF cl. 8 p. 930.74 e seg.).
3.6.3 Le ammissioni di B. quanto all’alienazione di cocaina a SS., costanti e dettagliate, sono state ribadite pure dinanzi alla Corte, seppur in sede dibattimentale l’impu- tato non sia riuscito a quantificarle precisamente. La confessione di B. è corro- borata pure dalle dichiarazioni di SS.; queste, univoche e dettagliate, possono essere utilizzate pure a sfavore dell’imputato, poiché rese nel rispetto del princi- pio del contraddittorio, il difensore di B. avendo avuto la possibilità di porre do- mande a SS. e di metterne in dubbio la credibilità.
La Corte non ha dunque alcuna ragione di dubitare che le dichiarazioni di B. e SS. quanto alla vendita di cocaina non siano veritiere.
Per quel che concerne la quantità di stupefacente alienata, siccome in sede di- battimentale l’imputato ha dichiarato che 30 grammi di cocaina sarebbe un im- porto esagerato, la Corte ritiene un quantitativo di 10 grammi di cocaina, non in contraddizione con quanto ammesso da B. il 24 maggio 2004.
A proposito della tesi accusatoria secondo la quale X. avrebbe pure regalato 20 grammi di cocaina a SS., la Corte, ritenuto che B. non ha fatto ammissioni a questo proposito, considera che la chiamata in correità di SS., non “vestita” da ulteriori elementi probatori, non sia sufficiente a provare la fattispecie dedotta in accusa. B. deve dunque essere prosciolto dall’accusa di avere regalato a SS. 20 grammi di cocaina.
3.6.4 Visto quanto precede, la condotta di B. consistente nell’alienare 10 grammi di cocaina a SS. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.8), B. avrebbe anche, dal 2003 e fino al 19 luglio 2004, nel Cantone Ticino e nel Cantone Zurigo, in parti- colare a JJ., ceduto 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Z., sostanza stupefacente destinata a essere consegnata a D.
3.7.1 La Corte si è già chinata su questo rimprovero mosso a B. (v. supra, con- sid. III.2.8), concludendone che la condotta di B. consistente nel cedere 10 grammi di cocaina a Z. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.2), B. avrebbe inoltre, da ago- sto 2003 e fino a luglio 2004, in diverse località della Svizzera e in particolare a JJ., in più occasioni, unitamente ad A., acquistato da K. un quantitativo comples- sivo di cocaina pari a un minimo di 500 fino a un massimo di 600 grammi, per il prezzo di fr. 60.-- al grammo.
Ad A., al capo d’accusa 1.2.1.2, viene mosso il rimprovero corrispondente, vale a dire di avere acquistato lo stupefacente da K., tramite B.
La Corte tratterà i rimproveri mossi a entrambi gli imputati congiuntamente.
Il Collegio ha già avuto modo di chinarsi sulle alienazioni e cessioni di cocaina operate da B., raggiungendo il convincimento che egli avrebbe venduto 20 grammi di cocaina a NN. (v. supra, consid. III.3.3), 10 grammi di cocaina a PP. (v. supra, consid. III.3.4), 10 grammi di cocaina a QQ. (v. supra, consid. III.3.5) e 10 grammi di cocaina a SS. (v. supra, consid. III.3.6), e che avrebbe inoltre ce- duto 10 grammi di cocaina a Z. (v. supra, consid. III.3.7), per un totale di 60 grammi di cocaina.
Si tratta ora di stabilire se la cocaina che B. aveva a disposizione originasse da K.
3.8.1 K., interrogato dalla PGF in qualità di imputato, il 30 agosto 2004 ha dichiarato di rifornire B. con sostanza stupefacente da circa un anno e di avere spacciato, durante il suo anno di attività, al massimo 500 o 600 grammi (cl. 460 p. 13.12.102 e seg.). La cocaina sarebbe stata da lui venduta a B. e a tale TT. (p. 13.12.98). Il 1° settembre 2004, egli ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC (cl. 460 p. 13.12.125). Il 30 settembre 2004, dinanzi al MPC, K. ha dichiarato di avere fornito a B. 300 grammi di cocaina (cl. 460 p. 13.12.177), mentre il 12 no- vembre 2004, sempre dinanzi al MPC, egli ha dichiarato di avere consegnato a
B. 170/180 grammi di cocaina, e che nei 300 grammi di cocaina dichiarati durante un precedente verbale sarebbe stata compresa anche la quantità data a tale TT. (cl. 460 p. 13.12.228).
Per quel che concerne il ruolo di A., K. ha ribadito a più riprese di non conoscere A., segnatamente il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC (cl. 460 p. 13.12.9 e seg.), il 18 luglio 2004 dinanzi al MPC (cl. 460 p. 13.12.81) e il 30 agosto 2004 dinanzi alla PGF (cl. 460 p. 13.12.105). Il 24 settembre 2004, quando gli inquirenti della PGF gli hanno mostrato una fotografia di X., egli ha dichiarato: “Forse lo ho in- contrato davanti l'esercizio pubblico "MM.", ma non ricordo bene.” (cl. 460
p. 13.12.171). Il 30 settembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha precisato quanto segue: “Domanda: Xxx ha affermato di non conoscere A. Negli interrogatori suc- cessivi lei lo ha riconosciuto in una foto, affermando di averlo incontrato davanti all'esercizio pubblico "MM.". Conferma? Risposta: Non l’ho incontrato, ma ci siamo incrociati in auto davanti all'esercizio pubblico "MM.". lo stavo andando e loro venivano. Domanda: Loro chi? Risposta: Era in macchina con RR. Do- manda: Quante volte lei lo ha incontrato e in quale occasione? Risposta: L’ho incrociato una sola volta, quella di cui ho appena detto.” (cl. 460 p. 13.12.179); “Domanda: Lei ha paura di A.? Risposta: No, non lo conosco.” (p. 13.12.180). In seguito, il 28 ottobre 2004, X. ha dichiarato agli inquirenti della PGF di conoscere
A. solo di vista, e di non averci mai parlato (cl. 460 p. 13.12.218), mentre il 12 no- vembre 2004, dinanzi al MPC, K. ha ammesso di avere visto A., con B., presso il locale “MM.” di JJ. (cl. 460 p. 13.12.227).
3.8.1.1 Con sentenza del 2 maggio 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale ha già riconosciuto K. colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup, nell’ambito di una procedura abbreviata, per le fattispecie di cui ai capi d’accusa
1.2.1.2 e 1.2.1.3 (acquistato, procurato e detenuto 1’000 grammi di cocaina e alienato da 500 a 600 grammi di cocaina) (cl. 716 p. 22.13.4 e segg). K. è quindi stato condannato a una pena privativa di libertà di 24 mesi, sospesa con la con- dizionale, e gli è stato impartito un periodo di prova di tre anni. Egli è stato inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 1’000.--.
3.8.2 B., dal canto suo, ha riferito a più riprese di essersi rifornito di cocaina da K. In particolare, già il 2 settembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha dichiarato che X. gli avrebbe fornito cocaina (cl. 456 p. 13.4.52). A domanda: “Con quale frequenza?”
B. ha risposto: “Quando la finivo. All’incirca una volta alla settimana. Mi sparavo 5-10 grammi.” (p. 13.4.52 e seg.). B. ha pure affermato di essere un consumatore di cocaina da circa sei mesi (p. 13.4.53). Nella medesima occasione, B. ha riferito di essersi rifornito di cocaina, oltre che da K., pure alla stazione di JJ., da persone di colore (p. 13.4.47; p. 13.4.56). B. ha inoltre quantificato il suo consumo di co- caina nella maniera seguente: “Facendo i calcoli consumavo 10 grammi a setti- mana, quindi 40 grammi al mese, per sette mesi fanno un totale di 280 grammi.” (p. 13.4.57).
B. ha ribadito di essersi rifornito di cocaina sempre da K., tranne in alcune occa- sioni, allorquando l’avrebbe acquistata alla stazione di JJ. da persone di colore, pure il 15 settembre 2004 dinanzi alla PGF (cl. 46 p. 13.4.110).
Il 14 aprile 2005 vi è stato un interrogatorio di confronto fra B. e K., dinanzi al MPC. In questa circostanza, B. ha confermato di avere acquistato da K. in totale 280 grammi di cocaina durante un periodo di 6-7 mesi (cl. 456 p. 13.4.308), no- nostante K. sostenesse di avergli fornito unicamente 160-180 grammi di cocaina (p. 13.4.307). Quanto al prezzo della sostanza, sia B. che K. hanno confermato che era di fr. 60.-- al grammo (p. 13.4.308).
In seguito, il 13 luglio 2005 dinanzi al MPC, B. ha dichiarato quanto segue: “Vo- levo precisare che il calcolo della cocaina che ho comperato da K. non l’ho con- sumata tutta io, l’ho anche venduta. ADR: Ricordo che più che vendere cocaina la consumavamo assieme. Si trattava di 4/5 persone con cui consumavamo as- sieme.” (cl. 456 p. 13.4.352); “K. mi ha venduto in 7 mesi circa 300 grammi che
io ho venduto e consumato personalmente. Nei precedenti interrogatori è stato stabilito che io ho acquistato 300 grammi di cocaina da K. e che tale quantitativo corrispondeva al mio consumo personale. Sicuramente io ho consumato un quantitativo inferiore, il resto l’ho venduto o offerto o consumato assieme ad altri. ADR: Se esistono delle divergenze tra i quantitativi da me dichiarati e quelli di- chiarati da altre persone, io ribadisco comunque aver acquistato della cocaina esclusivamente da K. e in sporadiche occasioni presso la stazione di JJ.” (p. 13.4.354); “Ribadisco quanto affermato precedentemente. In occasione dei primi interrogatori io ho dichiarato di consumare circa 10 grammi a settimana, in realtà il quantitativo da me consumato personalmente è inferiore, infatti a quel tempo non volevo coinvolgere in questa procedura penale questi miei conoscenti. Ribadisco che il quantitativo fornitomi da K. è il quantitativo complessivo consu- mato da me e da questi miei conoscenti, nonché al quantitativo che io ho venduto agli stessi.” (p. 13.4.355 e seg.).
Durante il suo interrogatorio finale del 22 aprile 2013, B. ha dichiarato di aver già risposto in merito a detta imputazione nei verbali precedenti, e che A. non c’en- trerebbe niente con questa cosa (cl. 708 p. 13.43.62 e seg.).
Dinanzi alla Corte, B. ha confermato di avere acquistato, nell’arco di sei mesi circa, in totale 280 o 300 di grammi di cocaina, di cui 280 da K., e 20 da scono- sciuti alla stazione di JJ.; egli ha pure confermato che il quantitativo fornitogli da
X. fosse quello da lui stesso consumato, consumato dai suoi conoscenti e da lui venduto a detti conoscenti (TPF cl. 8 p. 930.61 e segg.; p. 930.76 e seg.).
Quanto al ruolo di A., B., segnatamente nella sede dibattimentale, ha affermato che A. non c’entrava niente (TPF cl. 8 p. 930.61), e di non avere mai ricevuto da
A. denaro per l’acquisto di cocaina (p. 930.62).
3.8.3 A., dal canto suo, ha respinto questo addebito, segnatamente in sede di interro- gatorio finale, l’8 maggio 2013, dichiarando: “Qui ci sono due persone, K. e B. B. di dichiara di avere comperato la droga da K. e K. conferma di avergli venduto la droga. lo vorrei sapere cosa c’entro io. Questi signori stanno ammettendo le loro responsabilità e voi inquirenti volete infilarmi in mezzo. X., che io non conosco, dai suoi verbali che io ho letto, nulla ha dichiarato contro di me e non mi conosce nemmeno. Chiedo con la massima educazione cosa c’entro io in questa storia.” (cl. 707 p. 13.42.384). In sede dibattimentale, il 17 maggio 2016, egli ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni (TPF cl. 8 p. 930.24).
3.8.4 Innanzitutto, per quel che concerne il rimprovero mosso ad A., la Corte rileva che l’imputato si è costantemente dichiarato estraneo ai fatti e che non risulta alcuna
chiamata di correo nei suoi confronti, né da parte di B., né da parte di K. Per quel che concerne le dichiarazioni di X., la Corte rileva oltretutto che le sue dichiara- zioni non sarebbero comunque utilizzabili a sfavore di A., lo stesso non avendo mai avuto la possibilità di controinterrogarlo (v. supra, consid. III.2.6.4.1). Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche presenti agli atti non risulta alcun contatto telefo- nico fra A. e K.
3.8.5 Alla luce di quanto esposto, non essendovi alcun elemento probatorio a sostegno della tesi accusatoria, A. viene prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.2.
3.8.6 Per quel che concerne il rimprovero mosso a B., la Corte rileva che le ammissioni di B., portanti su 280 grammi di cocaina acquistati da K., non sono in contraddi- zione né con quanto affermato da K., né con le vendite operate da B., che la Corte ha appurato essere state di 60 grammi.
B., seppur non sia riuscito precisamente a quantificare il suo consumo di cocaina, ha reso comunque credibile che una parte consistente della cocaina da lui acqui- stata da K. fosse destinata al suo consumo personale. La Corte ritiene quindi verosimile che dei 280 grammi di cocaina acquistati a K., dedotti i 60 grammi destinati alle vendite e alle cessioni, la rimanenza di 220 grammi sia stata desti- nata al consumo personale di B.
Per quel che concerne il consumo di cocaina, il Collegio giudicante constata che questo non viene rimproverato a B. nell’atto d’accusa e che, ad ogni modo, que- sta fattispecie sarebbe comunque già pacificamente prescritta (art. 19a vLStup; art. 97 cpv. 1 lett. d CP).
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. III.1.2), in applicazione della “Strangtheorie”, al fine di evitare che l’autore sia punito più volte per atti succes- sivi concernenti la stessa quantità di droga, egli viene riconosciuto autore colpe- vole unicamente dell’ultimo reato della catena da lui commesso; in altre parole, per la droga venduta non viene considerato anche l’acquisto, e B. è quindi rico- nosciuto colpevole unicamente per la vendita di 60 grammi di cocaina, di cui ai consid. III.3.3 fino a III.3.7.
3.8.7 Giusta la giurisprudenza recente dell’Alta corte, in caso di unità di azione (“Tatei- nheit”), se la condanna non si estende a tutti i capi di imputazione prospettati, non v’è spazio per pronunciare un proscioglimento. Per contro, in caso di pluralità di azioni (“Tatmehrheit”), si deve pronunciare il proscioglimento (parziale) da tutte quelle imputazioni per le quali non vi è condanna né abbandono. Ciò vale anche
qualora uno o più capi di imputazione formano un’unità per la valutazione giuri- dica, ma non sono provate tutte le singole azioni (DTF 142 IV 378 consid. 1.3 e 1.4).
Il Collegio giudicante non ritiene che vi sia motivo di procedere diversamente nel caso in cui trovi applicazione la “Strangtheorie”.
3.8.8 Alla luce di quanto precede, B. viene prosciolto dal capo d’accusa 1.2.2.2.
3.8.9 Il Collegio giudicante constata inoltre che X. xxxxxxx alla Corte ha pure dichiarato di avere acquistato 20 grammi di cocaina presso la stazione di JJ.; questa fatti- specie non essendo stata dedotta in accusa, B. non può essere giudicato per l’acquisto dei predetti 20 grammi di cocaina.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.2.3), B. avrebbe altresì, da maggio 2004 e fino al 19 luglio 2004, in diverse località della Svizzera, in parti- colare a JJ., finanziato e acquistato, unitamente ad A. e K., 1’000 grammi di so- stanza stupefacente del tipo cocaina, per un grado di purezza accertato a 62.3%. In particolare, B. e A. avrebbero finanziato e acquistato la cocaina. B. avrebbe incaricato X. di negoziarne l’acquisto, e, di seguito, K. l’avrebbe acquistata da J., pagando fr. 55’000.-- per 1’000 grammi di cocaina. Detta cocaina sarebbe stata sequestrata il 19 luglio 2004 presso il ristorante “OO.” di JJ., avendo B. fissato con l’acquirente finale, “BB.”, il prezzo globale d’acquisto di fr. 75’000.--, traendo in tal modo un guadagno non inferiore a fr. 20’000.--, di cui fr. 5’000.-- destinati a
K. quale ricompensa.
Ad A., al capo d’accusa 1.2.1.3, viene mosso il rimprovero corrispondente. La Corte tratterà entrambi i rimproveri congiuntamente.
3.9.1 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. E) B. è stato arrestato il 19 luglio 2004 dalla Polizia cantonale di Zurigo, unitamente a K. e X., come si evince dal rapporto di esecuzione redatto dalla PGF (cl. 242 p. 6.3.17 e segg.). In quest’oc- casione, all’interno del veicolo guidato da X., è stato trovato un sacchetto di pla- stica contenente cocaina, dal peso complessivo di 999 grammi, con un grado di purezza del 62.3 ± 2.0%, che è stato sequestrato (cl. 242 p. 6.3.19 e segg.; cl. 433 p. 10.0.77).
3.9.2 B., sin dal suo primo interrogatorio, il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC, ha ricono- sciuto la sua piena responsabilità per il traffico di un chilo di cocaina (cl. 456
p. 13.4.7). Nella medesima circostanza, a domanda: “Chi ha organizzato il traf- fico di stupefacenti che ha determinato il suo arresto?”, B. ha risposto: “Io e UU. Più UU. che io.” (cl. 456 p. 13.4.7 e seg.), aggiungendo pure che: “Io non lo vo- levo fare. Lui ha insistito due mesi.” (p. 13.4.8). B., nel medesimo interrogatorio, ha dichiarato che “UU.” gli sarebbe stato presentato da un suo cliente che gio- cava con le macchinette, circa due mesi prima dell’arresto (p. 13.4.3 e seg.). “UU.” avrebbe ribadito ripetutamente a B. che aveva bisogno di un chilo di co- caina; B. non avrebbe voluto farlo, ma “UU.” avrebbe insistito (p. 13.4.4).
A questo proposito, nel suo interrogatorio finale del 22 aprile 2013, B. ha dichia- rato quanto segue: “Io vorrei rispondere dopo ogni prova. Queste accuse sono tutte false. La verità la so solo io e quello che avete scritto voi non è corretto. Sono vostre idee, vostre fantasie, non sono d’accordo con queste accuse, che per fortuna l’avete fatto fare voi questo traffico e avete le prove in mano del fatto del chilo di cocaina organizzato da voi e che A. non era al corrente di nessuna cosa.” (cl. 708 p. 13.43.67 e seg.). B. ha peraltro confermato quanto aveva di- chiarato nei verbali precedenti e ha detto di sentirsi solo una vittima. In difetto di prove, qualcuno avrebbe organizzato il tutto per farlo arrestare. Egli, in quel pe- riodo, avrebbe anche fatto uso di stupefacenti (p. 13.43.68 e seg.).
Pure in sede dibattimentale, B. ha riconosciuto di avere agito come descritto nel capo d’accusa in questione (TPF cl. 8 p. 930.64). Dopo l’ascolto - richiesto dal suo difensore - di una conversazione occorsa fra B. e “UU.” il 10 giugno 2004 alle ore 16:09 (cl. 102 p. 5.9.5979 e seg.) B. ha dichiarato segnatamente quanto se- gue: “[…] Io non volevo fare niente, ho detto c’ho famiglia, non mi interessa, vo- glio stare tranquillo. E lui insisteva.” (p. 930.88). Dinanzi alla Corte, B. ha speci- ficato per la prima volta che “UU.” gli sarebbe stato presentato da un suo cono- scente, tale “VV.” (p. 930.64), e di aver procurato la cocaina a “UU.” su proposta di VV., per recuperare un credito di fr. 5’000.-- che avrebbe avuto nei confronti di
VV. (p. 930.64 e segg.).
3.9.3 Dagli atti risulta che, tramite decisione del 21 giugno 2004, il MPC ha deciso l’impiego di “Zwei Beamten des Deutschen Zollkriminalamts” nell’ambito della presente procedura, attivi entrambi a partire dal 21 giugno 2004 in poi; uno dei quali avrebbe dovuto agire in qualità di “verdeckter Ermittler (VE)”, l’altro in qua- lità di “VE-Führer” (cl. 19 p. 5.3.1 e seg.).
3.9.3.1 Per quel che riguarda l’impiego dell’agente infiltrato (“verdeckter Ermittler”), de- nominato “BB.”, vi è agli atti un documento, datato 21 giugno 2004 e intitolato “Instruktion von VE und VE-Führer” (cl. 19 p. 5.3.3 e segg.), che regola l’impiego del “VE” e del “VE-Führer”. Inoltre, agli atti vi sono quattro rapporti d’impiego:
“XX-Xxxxxxxxxxxxxx Xx. 0”, datato 22 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.6 e segg.); “VE-
Xxxxxxxxxxxxxx Xx. 0”, datato 22 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.9 e segg.); “XX-Xxx-
xxxxxxxxxxx Xx. 0”, datato 29 giugno 2004 (cl. 19 p. 5.3.12 e segg.); “XX-Xxx-
xxxxxxxxxxx Xx. 0”, datato 19 luglio 2004 (cl. 19 p. 5.3.16 e segg.).
3.9.3.2 Nel corso della procedura preliminare, l’agente infiltrato “BB.” è stato sentito a due riprese.
Nella prima circostanza, il 25 febbraio 2010, “BB.” è stato interrogato dal GIF in qualità di testimone, alla presenza segnatamente di B. e del suo difensore (cl. 453 p. 12.2.1819). In quest’occasione sono state adottate misure atte a ga- rantire l’anonimato dell’agente infiltrato; in particolare, “BB.” si trovava presso un locale definito dalla PGF, le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta vi- deo (cl. 453 p. 12.2.1812), alle parti è stato permesso di vedere solo la sua sa- goma, non il suo viso (p. 12.2.1816) e la sua identificazione è stata affidata al commissario WW. della PGF, responsabile dell’agente infiltrato (p. 12.2.1815 e segg.). Essendo il teste di madrelingua tedesca, all’interrogatorio ha partecipato un’interprete, resa attenta ai suoi doveri (p.12.2.1814). In quest’occasione, “BB.” ha confermato in toto quanto contenuto nei rapporti di impiego redatti all’atten- zione del MPC (p. 12.2.1820). A domanda del difensore di X., “BB.” ha riferito di avere avuto il primo contatto con X. (a lui noto come “RR.” [p. 12.2.1822]) attra- verso una persona chiamata “UU.”, ma di non poter dire nulla di più su “UU.”, perché ne conoscerebbe solo il nome, avendolo incontrato per la prima volta poco prima del primo incontro con X. (p. 12.2.1821). Inoltre ha dichiarato di non sapere se “UU.” avesse saputo che lui (il teste) era un agente sotto copertura; lui (il teste) non glielo avrebbe detto (p. 12.2.1828). A domanda del difensore di B.: “Io vorrei tornare su quanto discusso con UU. Posso immaginarmi che UU. le abbia spiegato come era B. o che abbiate stabilito come UU. l’avrebbe presentata come un potenziale compratore.”, l’agente infiltrato “BB.” ha risposto: “Ci sono state delle considerazioni di questo tipo ma non posso essere più preciso in quanto rientrano nelle tattiche di polizia usuali.” (p. 12.2.1822). In merito ai con- tatti fra “UU.” e B. precedenti al primo incontro di quest’ultimo con il teste, “BB.” ha dichiarato di non esserne al corrente, ovvero: “Non posso confermare cosa è successo prima. Posso solo confermare quello che è successo durante questo primo incontro e quanto mi è stato tradotto in tedesco” (p. 12.2.1822). “BB.” ha inoltre riferito: “ADR: RR. e UU. parlavano italiano e poi UU. mi traduceva quello che diceva RR. ADR. Mi ha presentato come “interessato all’acquisto di co- caina”.” (p. 12.2.1822). L’agente infiltrato ha pure riferito che B. e “UU.” parlavano italiano fra di loro, e che lui non capiva assolutamente niente del discorso gene- rale fra i due (p. 12.2.1824). A specifica domanda del GIF, “BB.” ha affermato di conoscere la legge e i suoi limiti, e che “I limiti contenuti nella legge sono di non
istigare qualcuno a vendere, provocare la vendita della merce da parte di qual- cuno.” (p. 12.2.1827).
Nella seconda circostanza, il 20 luglio 2012, l’agente infiltrato è stato sentito dal MPC, sempre in qualità di testimone, alla presenza segnatamente dei difensori di A. e di D. (cl. 704 p. 12.25.9). A valere quali misure protettive ai sensi degli artt. 149 e segg. CPP è stato garantito il suo anonimato e sono state adottate misure volte a mascherarne l’aspetto; l’interrogatorio si è quindi svolto in luoghi e locali differenti, in collegamento per videoconferenza, e la corrispondenza del testimone con la persona incaricata nell’ambito dell’inchiesta è stata verificata dal funzionario della polizia giudiziaria tedesca XX. (cl. 704 p. 12.25.9). In quest’occasione, “BB.” ha riletto il verbale da lui reso il 25 febbraio 2010 e ha dichiarato di non avere integrazioni da fare (p. 12.25.12).
3.9.3.3 Per quel che concerne invece l’impiego della persona di fiducia, tale “UU.”, agli atti non risultano informazioni concernenti il suo ingaggio. Ciò è stato confermato pure dal MPC in sede di dibattimento, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 7 p. 920.14 [verbale dei dibattimenti]; TPF cl. 8 p. 930.91 e seg. [verbale d’audizione dell’im- putato B.]). Agli atti risultano nondimeno indicazioni quanto al fatto che la persona di fiducia fosse stata incaricata dalla PGF nell’ambito della presente inchiesta (v. cl. 701 p. 9.10.3).
3.9.3.4 Il MPC, il 7 agosto 2012, ha richiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: “GPC”) l’approvazione della garanzia dell’anonimato della persona di fi- ducia ex art. 150 cpv. 2 CPP (cl. 701 p. 9.10.1 e segg.); istanza che il GPC ha accolto tramite decisione del 9 agosto 2012 (cl. 701 p. 9.10.7 e segg.).
3.9.3.5 La persona di fiducia “UU.” è stata sentita due volte nel corso della procedura preliminare.
Nella prima occasione, il 4 agosto 2005, “UU.” è stato sentito dal MPC in qualità di persona informata sui fatti, in presenza di un interprete tedesco-italiano, e le parti non sono state invitate a partecipare al suo interrogatorio. A valere quali misure di protezione, le generalità complete di “UU.” sono state tenute segrete e l’interrogatorio si è tenuto in locali separati, la comunicazione essendo garantita attraverso la linea telefonica (cl. 437 p. 12.1.1796). Accanto a “UU.” era presente il funzionario di polizia giudiziaria YY. (p. 12.1.1796), che ha confermato che la persona interrogata era quella che aveva ricevuto l’incarico dalla PGF nel conte- sto dell’inchiesta mascherata (p. 12.1.1802). In questa circostanza, “UU.” ha ri- ferito di avere ricevuto un incarico da parte della PGF nel contesto dell’indagine,
e che: “L’incarico non era indicato in maniera precisa. lo dovevo inizialmente os- servare la situazione che si stava creando. La situazione si svolgeva nell'eserci- zio pubblico "MM." di XX., dove una persona di nome RR. trattava cocaina. A tale scopo, a metà maggio 2004, mi sono recato presso l'esercizio pubblico "MM." di JJ.” (p. 12.1.1797). A proposito del compenso in denaro ricevuto per queste atti- vità, egli ha affermato che: “Mi hanno rimborsato le spese che ho sostenuto. ADR: Ho ricevuto il rimborso spese dalla persona di contatto della Polizia Giudi- ziaria Federale.” (p. 12.1.1797). “UU.” ha poi riferito in dettaglio della presa di contatto con B. e della faccenda riguardante il chilogrammo di cocaina (p. 12.1.1798 e segg.). Egli avrebbe presentato “BB.” a B. BB. avrebbe parlato solo tedesco (p. 12.1.1799). Dall’interrogatorio non risulta come “UU.” avesse conosciuto “BB.”, quali informazioni avesse su “BB.” o quali indicazioni gli fossero state date in merito. Anche sulla persona di “UU.” non risultano ulteriori dettagli.
Nella seconda occasione, il 18 luglio 2012, “UU.” è stato sentito, sempre dal MPC e sempre in qualità di persona informata sui fatti (cl. 704 p. 12.27.8 e segg.), alla presenza segnatamente di A. e del suo difensore, nonché del difensore di B. A valere quali misure protettive, ai sensi degli artt. 148 e segg. CPP, è stato garan- tito l’anonimato dell’interrogato e sono state adottate misure volte a mascherarne l’aspetto; l’interrogatorio si è inoltre svolto in collegamento per videoconferenza (cl. 704 p. 12.27.8). Accanto a “UU.” era presente il funzionario della PGF ZZ., al quale è stata affidata la verifica della corrispondenza fra la persona interrogata e quella che era stata incaricata dal Commissariato persone di fiducia di intervenire nell’ambito della presente inchiesta (p. 12.27.8). Si rileva che, a domanda del difensore di B., il quale chiedeva perché “UU.” venisse sentito come persona informata sui fatti, fu risposto che: “II Procuratore federale rileva che siamo an- cora in corso di istruzione e che quindi si giustifica sentire l’interrogato come per- sona informata sui fatti, in quanto egli avrebbe potuto comunque aver partecipato a dei fatti di natura penale che devono essere delucidati.” (p. 12.27.10). A do- manda: “È disposto a deporre?”, “UU.” ha risposto quanto segue: “Sì, sono di- sposto a deporre, vorrei però sottolineare che à passato tanto tempo e potreb- bero esserci determinate riserve.” (p. 12.27.11). In seguito, a “UU.” è stato sotto- posto per la rilettura il verbale da lui reso il 4 agosto 2005, al quale egli non ha voluto aggiungere nulla (p. 12.27.12 e seg.). Alle domande delle parti “UU.” ha di norma risposto rifacendosi a quanto dichiarato nel precedente verbale, oppure dichiarando di non ricordare o di non sapere. In merito a sue eventuali condanne o eventuali suoi precedenti penali, egli non ha voluto rilasciare informazioni. In molteplici occasioni, il Procuratore federale non ha ammesso le domande poste dai difensori, ritenendo trattarsi di questioni attinenti alla strategia di polizia giu- diziaria federale (p.12.27.13 e segg.). In conclusione “UU.” ha risposto in maniera
esplicita soltanto a una domanda supplementare, relativa alle sue capacità lin- guistiche asserendo: “Ero in grado di parlare un po’ di italiano, ma non di leggere in italiano. Sembra comunque che lui [ndr B.] mi capisse abbastanza bene” (p. 12.27.14).
3.9.3.6 Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 18 dicem- bre 2015 (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.), ha decretato l’escussione dibattimentale dei testimoni “BB.” e “UU.”. I due testimoni, tramite citazioni del 3 febbraio 2016, sono quindi stati citati a comparire dinanzi alla Corte il 19 maggio 2016 (TPF cl. 6
p. 862.2 e segg.). Su specifica richiesta della PGF (p. 862.15), i testimoni sono stati autorizzati a deporre tramite videoconferenza, da un locale di pertinenza della PGF situato in Svizzera (p. 862.16). Tramite scritto del 4 aprile 2016, la PGF ha comunicato al Presidente del Collegio giudicante che “BB.” non avrebbe po- tuto dare seguito alla citazione, a causa di esigenze di servizio (p. 862.27). La direzione del procedimento ha quindi deciso di assumere in via anticipata il teste “BB.”; la sua audizione avrebbe dovuto avere luogo il 13 maggio 2016 (p. 826.38 e segg.), e le parti, tramite scritto del 13 aprile 2016, sono state invitate a parte- ciparvi (TPF cl. 6 p. 820.3 [MPC]; p. 851.3 [F.]; p. 831.7 [A.]; p. 832.7 [B.]; p. 833.9 [C.]; p. 834.7 [D.]; p. 835.8 [E.]).
Tramite scritto del 10 maggio 2016, il Presidente del Collegio giudicante, con riferimento agli art. 149 cpv. 2 lett. c CPP nonché 151 cpv. 1 lett. a CPP, ha invi- tato il referente della PGF a comunicare alla Corte la vera identità di “BB.” e di “UU.”, e a fare altresì pervenire copia dei loro documenti di legittimazione, entro il 12 maggio 2016. In detto scritto è stato specificato che “Le informazioni e la documentazione in punto alla vera identità di “BB.” e di “UU.” non saranno ac- cessibili alle parti ex art. 149 cpv. 2 lett. e nonché art. 151 cpv. 1 lett. b CPP. In occasione delle audizioni, il Collegio giudicante - ma non le parti - potrà vedere i testi senza schermatura. La voce sarà modificata.” (TPF cl. 6 p. 862.51). Tramite scritto dell’11 maggio 2016, il capo della PGF ha comunicato alla direzione della procedura che a “BB.” e a “UU.” era stato garantito l’anonimato anche nei con- fronti del tribunale; motivo per cui non era possibile comunicare alla Corte la loro vera identità (p. 862.55). Il Presidente del Collegio giudicante ha rinnovato la sua richiesta l’11 maggio 2016 (p. 862.65), e il direttore della PGF ha ribadito la sua risposta (p. 862.57). Conseguentemente, l’audizione anticipata di “BB.” e l’audi- zione dibattimentale di “UU.” dinanzi alla Corte sono state annullate mediante missiva del 12 maggio 2016 (p. 862.59 e seg.).
Ne risulta che l’agente infiltrato “BB.” e la persona di fiducia “UU.” sono, a tutt’oggi, delle persone ignote alla Corte, la comunicazione dei loro estremi al Collegio giudicante non avendo avuto luogo.
3.9.4 Nel caso concreto, i testi essendo stati interrogati con l’ausilio di mezzi atti a ga- rantirne l’anonimato, e dato che la loro credibilità non ha potuto essere stata ve- rificata dalla scrivente Corte, quest’ultima si è innanzitutto posta la questione dell’utilizzabilità delle loro dichiarazioni nei confronti degli imputati, e ciò con mente al principio del contraddittorio.
3.9.4.1 Difatti, come già esposto in precedenza (v. supra, consid. III.2.6.4.1), l’art. 6 n. 3 CEDU, che sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6
n. 1 CEDU, sancisce il diritto dell’imputato di interrogare o fare interrogare i testi- moni a carico, e mira a escludere che un giudizio penale venga fondato su di- chiarazioni di testimoni ai quali l’accusato non ha avuto la possibilità di porre do- mande o le cui dichiarazioni non hanno potuto essere messe in dubbio. Di prin- cipio, all’imputato deve essere resa nota l’identità del teste, segnatamente per la verifica della sua credibilità (DTF 133 I 33 consid. 2.2).
Attualmente, l’impiego di agenti infiltrati è regolato dagli artt. 285a e segg. CPP. Queste disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2011, corrispondono essenzial- mente alle disposizioni di procedura penale della Legge federale del 20 giu- gno 2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 e abrogata con l’entrata in vigore del CPP (LFIM; testo abrogato il 1° gennaio 2011; RS 312.8) (FF 2006 1158). Prima dell’entrata in vigore della LFIM, l’impiego di agenti infiltrati non era stato disciplinato dettagliatamente dalla Confederazione (FF 1998 3325) e si basava quindi sul diritto giurisprudenziale; nella DTF 000 Xx 000 l’Alta Corte si è confron- tata per la prima volta con la figura dell’agente infiltrato (v. TPF 2011 42 con- sid. 4.2.1a).
L’art. 288 cpv. 2 CPP dispone che il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un proce- dimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone; l’agente infiltrato può quindi beneficiare delle misure di protezione pre- viste dagli art. 149 e segg. CPP (XXXXXX, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 288 CPP). Giusta l’art. 151 CPP, gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anoni- mato hanno il diritto: a) di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa; b) a che nessuna indica- zione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti. L’art. 6 cpv. 2 LFIM conteneva una disposizione simile. Prima dell’entrata in vigore della LFIM, il Tri- bunale federale aveva già riconosciuto l’interesse alla garanzia dell’anonimato degli agenti infiltrati (DTF 125 I 127 consid. 6.d/cc).
La garanzia dell’anonimato risulta essere in potenziale contraddizione coi diritti della difesa, in particolare col diritto dell’imputato sancito dall’art. 6 n. 3 CEDU. Difatti, considerato l’anonimato del teste, all’imputato non è data la possibilità di mettere in dubbio efficacemente la credibilità dell’agente infiltrato, non avendo egli alcuna informazione in merito alla situazione familiare del teste, alla sua car- xxxxx e formazione, alle sue condizioni di vita e alle sue attitudini. Per l’imputato potrebbe essere rilevante pure la motivazione che ha spinto l’agente infiltrato a mettersi a disposizione per l’impiego specifico (KNODEL in: NIG- GLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori), Xxxxxx Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ediz., Basilea 2014, n. 11 e segg. ad art. 288 CPP). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le dichiarazioni di testi anonimi sono utilizzabili se la garanzia dell’ano- nimato è effettivamente necessaria, se i diritti della difesa possono essere com- pensati tramite ulteriori misure e se le predette dichiarazioni non sono l’unico mezzo di prova oppure si configurino alla stregua del mezzo di prova essenziale (sentenze della CorteEDU nelle cause: Doorson contro Paesi Bassi del 26 marzo 1996, n. 20524/92, n. 72-76; van Mechelen contro Paesi Bassi del 23 aprile 1997, n. 21363/93, 21364/93, 21427/93 e 22056/93, n. 52 e segg.; Lüdi contro Svizzera del 25 giugno 1992, n. 12433/86, n. 49 e segg.). Si rileva che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto una sufficiente compensazione dei diritti della difesa quando due testi anonimi sono stati sentiti in assenza dell’imputato, ma in presenza del suo difensore, che ha potuto porre domande ai testi, dinanzi a un giudice d’istruzione dell’istanza d’appello chiamata a giudicare la causa; il giudice d’istruzione, che conosceva l’identità dei testi, aveva redatto un rapporto all’attenzione della Corte sulla credibilità dei testi (sentenza della CorteEDU nella causa Doorson contro Paesi Bassi del 26 marzo 1996, n. 20524/92, n. 72-76).
3.9.4.2 Nel caso in esame, la concessione della garanzia dell’anonimato a “BB.” e a “UU.” ha comportato una restrizione dei diritti della difesa, e ciò per i motivi che seguono.
Il 18 luglio 2012 (“UU.”), rispettivamente il 20 luglio 2012 (“BB.”), si sono tenuti gli interrogatori della persona informata sui fatti, rispettivamente del teste alla presenza delle parti. In entrambe le circostanze sono state adottate misure volte a mascherare l’aspetto degli interrogati, che non si trovavano nello stesso locale delle parti; gli interrogatori sono difatti avvenuti tramite videoconferenza. La cor- rispondenza degli interrogati con le persone incaricate nell’ambito dell’inchiesta è stata verificata da funzionari della PGF, e la loro identità non era nota alle parti. I difensori degli odierni imputati hanno avuto l’opportunità di porre delle domande nelle modalità descritte ai considerandi III.3.9.3.2 e III.3.9.3.5.
A questo proposito, la Corte osserva che le domande volte in particolare a com- prendere il trascorso e le motivazioni della persona di fiducia - (“Ci spiega com’è nato il contatto con i funzionari di polizia giudiziaria federale? Xxxxx chi, come e quando?” [cl. 704 p. 12.27.13]; “Nel verbale del 4 agosto 2005, a pagina 2, righe 6-11, si parla di un incarico. Come si è arrivati al conferimento dell’incarico da parte della Polizia giudiziaria federale?” [p. 12.27.13]; “Ci può dire che tipo di spese Le sono state rimborsate e per quali importi?” [p. 12.27.14]; “Ha già avuto altri incarichi di questo tipo dalla parte della Polizia giudiziaria federale?” [p. 12.27.14]) - non sono state ammesse dal pubblico ministero, che ha rilevato a più riprese la necessità di salvaguardare strategie di polizia giudiziaria. Inoltre, a domanda del difensore di B., volta a sapere se avesse già subito condanne o procedimenti penali, la persona di fiducia ha risposto di non voler dare alcuna informazione (p. 12.27.13).
Alla luce di quanto precede, a mente della Corte le parti non hanno avuto la pos- sibilità di verificare la credibilità dei testi né nel corso della procedura preliminare né, per il tramite della Corte, nelle more del dibattimento.
3.9.4.3 La Corte si è quindi chiesta se i diritti della difesa, nel caso concreto, fossero stati compensati adeguatamente, rispondendo negativamente a questo quesito, cir- costanza che ingenera dunque l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi “BB.” e “UU.” a scapito degli odierni imputati. La Corte ha difatti rilevato che l’identità dell’agente infiltrato “BB.” e della persona di fiducia “UU.” non è stata rivelata neppure ai membri del Collegio giudicante, e neppure su specifica richiesta, sep- pur la garanzia dell’anonimato, giusta l’art. 151 cpv. 1 lett. a CPP, non valga di- nanzi ai membri della Corte. La Corte non è quindi stata in grado di valutare la credibilità dei testi, e questo aspetto risulta particolarmente problematico per quel che concerne la persona di fiducia “UU.”, di cui nulla risulta agli atti quanto alle modalità d’impiego, al suo trascorso - lo stesso non essendo apparentemente un agente di polizia - e alle motivazioni per il suo impiego nella presente procedura penale, e ciò in particolar modo alla luce del suo ruolo, senza dubbio di rilievo, nella presentazione di “BB.” a B. e nel contesto dell’organizzazione del traffico di cocaina.
3.9.4.4 La questione portante sulla effettiva necessità della garanzia dell’anonimato con- cessa all’agente infiltrato e alla persona di fiducia può dunque restare irrisolta. La Corte non può però esimersi dal rilevare che il MPC, nella sua richiesta di appro- vazione di garanzia dell’anonimato della persona di fiducia presentata il 7 ago- sto 2012 al Giudice dei provvedimenti coercitivi (cl. 701 p. 9.10.1 e segg.), fa- cendo riferimento al “mandato impartito all’agente di fiducia” (p. 9.10.3), e alle- gando alla sua richiesta documentazione concernente invece l’agente infiltrato,
ha manifestamente contribuito ad accrescere la confusione dei ruoli di “BB.” e di “UU.”, come del resto si evince dalla decisione del GPC stesso.
Difatti, nell’istanza del MPC viene indicato che: “Parallelamente all’impiego dell’agente infiltrato e della persona di contatto, la polizia giudiziaria federale ha impartito, attraverso il proprio commissariato Persone di fiducia, un incarico ad una persona di fiducia, già introdotta nell’ambiente gravitante intorno alla persona obbiettivo, ossia l’imputato X., di introdurre l’agente infiltrato. Si precisa che nei confronti di B. vi erano concreti indizi circa il suo coinvolgimento in traffici di so- stanza stupefacente del tipo cocaina, esercitati nel contesto dell’organizzazione criminale sopra descritta. Alla persona di fiducia, identificata con il nome UU., gestita direttamente dal predetto commissariato, e stato garantito l’anonimato per quanto all’attività svolta nell’espletamento del proprio mandato, conformemente alle regole che vigevano all’epoca dell’intervento, in quanto esposto a grave pe- ricolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. La persona di fiducia ha quindi potuto presentare l’agente sotto copertura a B. e introdurlo nella sfera delle conoscenze di quest’ultimo. L’attività dell’agente di fiducia e stato eseguito conformemente al mandato impartito e senza commettere alcun reato penale.” (p. 9.10.3). Alla richiesta sono stati allegati vari documenti, segnata- mente le istruzioni all’agente sotto copertura al suo responsabile del 21 giugno 2004, la decisione di intervento dell’agente sotto copertura del 21 giugno 2004, i rapporti di impiego dell’agente sotto copertura, nonché i verbali di interrogatorio della persona di fiducia (p. 9.10.5).
Il GPC, tramite decisione del 9 agosto 2012, ha accolto l’istanza del MPC (cl. 701
p. 9.10.7 e segg.). Nella decisione in questione figura quanto segue: “il Procura- tore generale nella propria istanza 7 agosto 2012 - comunque tempestiva - evi- denzia che, in casu, la concretezza del pericolo di ritorsioni nei confronti della persona di fiducia UU. e corroborata dalla pericolosità del contesto dell’inchiesta mascherata denominata “AAA.” nell’ambito della quale e stata utilizzata questa persona, di fatto infiltratasi in un’organizzazione a carattere malavitoso, dopo aver ottenuto nel 2004, l’espressa garanzia da parte della autorità inquirenti che le sue generalità ed anche il suo aspetto o la voce, non sarebbero mai state rivelate” (p. 9.10.9); “Inoltre si deve evidenziare come l’agire della persona UU. nell’ambito della procedura mascherata, sia stato possibile unicamente sulla base della garanzia di anonimato e di protezione della persona indicata nel de- creto di impiego 21 giugno 2004; ragione per cui I’istanza di garanzia dell’anoni- mato deve essere accolta, alfine di non esporre la persona UU. - sentita quale persona informata sui fatti - a grave pericolo per la vita e l’integrità fisica.” (p. 9.10.10).
3.9.5 La Corte ha in seguito analizzato l’impiego da parte degli inquirenti della persona di fiducia “UU.” e dell’agente infiltrato “BB.”.
3.9.5.1 L’Alta Corte, in merito all’estensione dell’attività dell’agente infiltrato, ha avuto modo di precisare che è ammissibile soltanto un’attività occulta che al massimo si traduca nell’aiuto alla realizzazione di una decisione già preesistente dell’au- tore di commettere il reato, e ciò allo scopo di permettere l’arresto della persona al momento dell’esecuzione del reato; l’agente infiltrato deve svolgere le indagini sull’attività delittuosa mantenendo un’attitudine prevalentemente passiva, senza determinare l’interessato ad agire e senza provocare la commissione del reato mediante una propria influenza (DTF 112 Ia 18 consid. 3).
L’agente infiltrato che istiga qualcuno a commettere dei reati agisce come “agent provocateur”; il suo intervento illegale è suscettibile di privare l’imputato del diritto a un equo processo (DTF 124 IV 34 consid. 3d/aa). Determinante per la valuta- zione dell’illiceità o liceità dell’intervento dell’agente infiltrato è la portata della sua azione sulla volontà della persona controllata. L’agente infiltrato deve limitarsi o a ottenere informazioni o, al massimo, ad offrire alla persona indagata l’occa- sione di commettere un reato che questi era già deciso a compiere. Illecita è, invece, ogni attività dell’agente infiltrato che risvegli la disponibilità dell’indagato alla commissione di un reato che egli non era già deciso a compiere: l’agente infiltrato non deve, pertanto, né essere l’iniziatore né fungere da forza trainante. In sintesi, l’agire dell’agente infiltrato non deve essere tale da risvegliare una vo- lontà delinquenziale che, senza tale influsso, non si sarebbe concretizzata. In punto alla prova della già presente decisione di commettere un reato l’Alta Corte pone esigenze severe e rigorose; in particolare, un simile accertamento neces- sita un esame puntiglioso e rigoroso di tutte le circostanze del caso concreto, esame in cui, in particolare, occorre tener conto del grado e della fondatezza dei sospetti presenti nei confronti della persona sorvegliata, della sua predisposi- zione alla commissione del fatto, di quanto da lui fatto prima dell’intervento dell’agente infiltrato nonché del genere e dell’intensità dell’attività di quest’ultimo (DTF 116 IV 294). La giurisprudenza dell’Alta Corte in materia rispecchia quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze della CorteEDU nelle cause: Xxxxxxxx de Xxxxxx contro Portogallo del 9 giugno 1998, n. 44/1997/828/1034,
n. 36; Ramanauskar contro Lituania del 5 febbraio 2008, n. 74420/01, n. 49 e
segg.; Xxxxxxxxx contro Russia del 4 novembre 2010, n. 18757/06, n. 33 e segg.).
Per quel che concerne le conseguenze dell’impiego di agenti infiltrati che tra- scenda i limiti tracciati dalla giurisprudenza, il Tribunale federale ha statuito che la partecipazione di un “agent provocateur” può condurre il giudice del merito a
pronunciare un proscioglimento o a ordinare l’abbandono del procedimento nel caso in cui l’agire dell’infiltrato spinga l’agire dell’imputato in secondo piano (DTF 124 IV 34 consid. 3e). Ove ciò non fosse il caso, gli effetti dell’impiego di un agente infiltrato vanno considerati in modo estensivo a favore dell’imputato nella commisurazione della pena (DTF 116 IV 294 consid. 2b/aa).
3.9.5.2 Nel caso in esame, la Corte rileva innanzitutto che X., sin dal suo primo interro- gatorio, ha ammesso le proprie responsabilità nel traffico di stupefacenti in esame e, conseguentemente, non gli sono state poste molte domande per chia- rire la fattispecie, soprattutto per quel che concerne la presa di contatto con la persona di fiducia, rispettivamente con l’agente infiltrato, e neppure per chiarire i loro rispettivi ruoli. In sede dibattimentale, confrontato con domande più specifi- che a questo riguardo, B. ha parlato per la prima volta di tale “VV.”, suo cono- scente che gli avrebbe presentato tale “UU.” e che avrebbe pure avuto un ruolo nelle discussioni concernenti il traffico di cocaina.
La Corte ritiene che la versione fornita da B., secondo la quale qualcuno, in casu tale “VV.”, gli abbia presentato “UU.”, è verosimile e non è incompatibile con quanto riferito da “UU.”, vale a dire che egli non conosceva B. prima che gli fosse dato l’incarico di osservare la situazione che si svolgeva all'esercizio pubblico “MM.”, ma che B. avrebbe bevuto un caffè con lui e gli avrebbe offerto dello stu- pefacente immediatamente al loro primo incontro, ovvero: “Abbiamo bevuto as- sieme un espresso, lui mi ha chiesto che lavoro facevo, ho risposto che ho di- verse attività e ho fatto soprattutto presente che mi occupavo di attività che avreb- bero prodotto in maniera veloce denaro. In sostanza all’inizio abbiamo tastato il terreno e cercato di capire chi fosse l’uno e chi fosse l’altro. RR. mi disse che in questo genere di affari molto importante era la fiducia. XX. xxx xxxxx xxxxx xx- xxxxxxxxx xx è presentato come un intermediario per gli stupefacenti. Nel corso della discussione, in occasione di questo primo incontro, RR. mi ha sottoposto l’offerta per l’intermediazione di grosse quantità, diversi chili di cocaina pressati in un blocco e con un sigillo” (cl. 437 p. 12.1.1798). A differenza di “BB.”, “UU.” non ha redatto rapporti di impiego. La sola descrizione dei fatti di “UU.” è quella rilasciata durante l’interrogatorio del 4 agosto 2005. Non è dunque noto come egli sia entrato in contatto con B. (perché avrebbero bevuto un caffè assieme senza conoscersi) e cosa abbia portato B. a parlagli di traffici di droga. La pre- senza di un ulteriore “intermediario” non pare quindi inverosimile.
B. sin dal suo primo interrogatorio ha pure affermato che “UU.” lo avrebbe isti- gato, ed ha costantemente ribadito queste dichiarazioni, da ultimo nella sede di- battimentale.
Durante i dibattimenti, su richiesta del difensore di B., è stata ascoltata la regi- strazione di una conversazione telefonica occorsa fra “UU.” e B. il 10 giugno 2004 alle ore 16:09. Dalla trascrizione dell’intercettazione in parola (cl. 102 p. 5.9.5979 e seg.), e dal rispettivo tabulato (cl. 122 p. 5.9.12419), si evince che “UU.” ha telefonato a B. La trascrizione dell’intercettazione viene riportata integralmente qui di seguito. “B.: Pronto? UU.: Hallo? B.: Hallo? UU.: Sono UU., RR.? B.: Ja ja, si! UU.: Oh, come va?! B.: Xxxx, bene (ridendo) UU.: Bene B.: Eh?! Dimmi! UU.: Tu sentito ancora di nostri appartamenti, niente? B.: Ah, no no…., ma non mi interessano sai, non……. non mi interssano (quasi ridendo) eh?! UU.: Eh?! B.:
Non c’è interesse! UU.: Perché?! B.: Ehhh.... non mi interessa ho già parlato
ieri, non serve sempre discutere UU.: Ja. B.: Siamo xxxxxx.xx? UU.: Chiaro! B.:
Ehh, per quello no! UU.: Ah! B.: Per adesso avevo pensato, ma adesso non
mi interessa più! UU.: Ma tu….. (inc) non posso cosa tu pensa non vuole fare
il lavoro. e così con appartamenti così, eh? B.: Ehh no, perché adesso sono pure
io.... ciò troppo casino, sai ! È meglio.. stare tranquilli adesso UU.: Ja B.: Poiii.. prossimo anno forse vediamo... UU.: Ah, allora... senti facciamo una cosa. io
vieni a te ma non in club B.: Eh! UU.: Ehhhm lunedì no, martedì sera. lo ti chiama e noi andare fuori a qualche posto e prendi un caffé e parliamo anche di ipoteca, eh? B.: È, vabbene! UU.: Eh? B.: voci sovrapposte UU.: quando tu sentire una
cosa, io sono pronto con 200 B.: È, vabbene UU.: Per questo appartamento B.: Ok! UU.: Ok! B.: Va bene ho capito UU.: Ma stai tranquillo, eh?! B.: Si, xxxxxxx (ridendo) Si salutano” (cl. 102 p. 5.9.5979 e seg.).
B., dopo avere ascoltato l’intercettazione della conversazione telefonica in que- stione, nelle more del dibattimento ha dichiarato di riconoscere la propria voce e quella di tale “UU.” e ha affermato che “UU.”, quando parlava di appartamenti, in realtà si riferiva alla cocaina (TPF cl. 8 p. 930.88). B. ha pure ribadito che non avrebbe voluto fare niente e di avere detto a “UU.” di tenere famiglia, di non avere interesse e di volere stare tranquillo; “UU.” però avrebbe insistito (p. 930.88).
La Corte ritiene che la versione dei fatti fornita da B. nella sede dibattimentale sia verosimile e che dalla predetta intercettazione si evinca chiaramente come il comportamento di “UU.” non sia stato unicamente passivo. Difatti, a mente dello scrivente Xxxxxxxx giudicante, dall’intercettazione in parola trapelano sia l’insi- stenza di “UU.” che la reticenza di B. Nella conversazione in questione “UU.” chiede a B. se abbia saputo ancora qualcosa riguardo agli appartamenti - e B. in sede di interrogatorio dibattimentale ha riferito che “appartamenti” era il modo che “UU.” usava per riferirsi alla cocaina - e B. risponde di non avere interesse. “UU.” chiede poi spiegazioni e B. ribadisce di non essere interessato e che non serve discuterne; alla fine, i due, su proposta di “UU.”, si accordano per un incon- tro, per conferire di persona.
La Corte rileva pure che dagli atti risulta che l’utenza telefonica in uso a “UU.” (1) ha contattato l’utenza telefonica in uso a B. (2, rispettivamente IMEI 3) almeno 13 volte (9 giugno 2004 alle ore 22:09 [cl. 102 p. 5.9.5977]; 10 giugno 2004 alle
ore 16:09 [cl. 102 p. 5.9.5979]; 12 giugno 2004 alle ore 12:03 [cl. 102
p. 5.9.5996]; 17 giugno 2004 alle ore 13:39 [cl. 102 p. 5.9.6014]; 17 giugno 2004
alle ore 16:38 [cl. 102 p. 5.9.6015]; 17 giugno 2004 alle ore 17:12 [cl. 102
p. 5.9.6016]; 17 giugno 2004 alle ore 17:29 [cl. 102 p. 5.9.6017]; 13 luglio 2004
alle ore 13:38 [cl. 105 p. 5.9.6839]; 14 luglio 2004 alle ore 14:03 [cl. 105
p. 5.9.6862]; 15 luglio 2004 alle ore 15:31 [cl. 105 p. 5.9.6872]; 15 luglio 2004
alle ore 15:34 [cl. 105 p. 5.9.6873]; 19 luglio 2004 alle ore 16:34 [cl. 105
p. 5.9.6950]; 19 luglio 2004 alle ore 16:37 [cl. 105 p. 5.9.6951]), mentre le utenze telefoniche in uso a B. (4, 2, rispettivamente IMEI 3) hanno invece contatto l’utenza telefonica in uso a “UU.” (1) unicamente in otto occasioni (1° giu- gno 2004 alle ore 18:06 [cl. 105 p. 5.9.6695]; 2 giugno 2004 alle ore 18:05
[cl. 105 p. 5.9.6713]; 8 giugno 2004 alle ore 14:48 [cl. 99 p. 5.9.4679]; 9 giu-
gno 2004 alle ore 14:48 [cl. 99 p. 5.9.4730]; 9 giugno 2004 alle ore 17:03 [cl. 102
p. 5.9.5970]; 9 giugno 2004 alle ore 19:26 [cl. 102 p. 5.9.5975]; 13 luglio 2004
alle ore 13:46 [cl. 105 p. 5.9.6840]; 19 luglio 2004 alle ore 19:26 [cl. 105
p. 5.9.6955]).
La Corte osserva pure che durante l’interrogatorio di “UU.” del 18 luglio 2012, a domanda del difensore di B. sul perché il teste venisse sentito come persona informata sui fatti, fu risposto che: “II Procuratore federale rileva che siamo an- cora in corso di istruzione e che quindi si giustifica sentire l’interrogato come per- sona informata sui fatti, in quanto egli avrebbe potuto comunque aver partecipato a dei fatti di natura penale che devono essere delucidati.” (p. 12.27.10).
3.9.5.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che la persona di fiducia “UU.”, incaricata dalla PGF nell’ambito della presente inchie- sta, abbia agito attivamente, istigando, ai sensi della predetta giurisprudenza, B. e determinandolo a organizzare il traffico di un chilo di cocaina che ha poi portato al suo arresto.
La Corte ha pure raggiunto il convincimento che il comportamento di “UU.” non sia stato puramente passivo, neppure per quel che concerne la quantità di co- caina trafficata. Difatti, questo Collegio ha avuto modo di appurare che B. fosse sia “spacciatore” che consumatore di cocaina, ma di quantità dell’ordine del cen- tinaio di grammi, e non certamente di chili; al riguardo è stato appurato come B., nel corso del 2003-2004, avesse alienato complessivamente 60 grammi di co- caina tagliata, consumandone circa altri 220 grammi (v. supra, consid. III.3.8.6).
3.9.5.4 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che l’agire della persona di fiducia “UU.”, e conseguentemente anche l’agire dell’agente infiltrato “BB.”, sia da ritenere provocatorio ai sensi della giurispru- denza.
3.9.5.5 La Corte, ritenuta l’ingerenza della provocazione operata dall’“agent provocateur” nei confronti di B., portante sia sul traffico di cocaina che sulla quantità di cocaina da trafficare, ritiene che il procedimento nei confronti di B. debba essere neces- sariamente abbandonato.
Difatti, a mente dello scrivente Xxxxxxxx giudicante, l’influsso esercitato da “UU.” è stato talmente determinante nell’indurre B. a delinquere che l’agire di quest’ul- timo passa chiaramente in secondo piano, conducendo all’abbandono nei suoi confronti, nonostante egli, sin dal suo primo interrogatorio, abbia riconosciuto di avere partecipato al traffico di cocaina.
L’abbandono è d’altronde l’unica via percorribile, l’autorità di perseguimento pe- nale essendosi avvalsa di due soggetti ignoti le cui deposizioni non è stato pos- sibile vagliare in alcun modo, e di cui non si conoscono, per quanto attiene la persona di fiducia “UU.”, neppure la liceità e le regole d’ingaggio.
3.9.6 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ordina l’abbandono del procedimento nei confronti di B. per il capo d’accusa 1.2.2.3.
3.9.7 Per quel che concerne la partecipazione di X. xx traffico in questione, la Corte rileva quanto segue.
3.9.7.1 A. ha respinto costantemente l’addebito di cui al capo d’accusa 1.2.1.3, segna- tamente in sede di interrogatorio finale il 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.388 e segg.; p. 393 e seg.) e dinanzi alla Corte, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.24 e seg.).
3.9.7.2 B., dal canto suo, ha affermato a più riprese che X. non avrebbe avuto alcun ruolo in questo traffico. Segnatamente, l’11 novembre 2004, dinanzi al MPC, egli ha dichiarato: “Domanda: X. xxxxxx che lei era intenzionato ad acquistare il chilo di cocaina? Risposta: Non glielo avevo detto, forse era meglio se glielo dicevo. Mi sono vergognato a dirglielo, perché sicuramente mi avrebbe detto di non farlo. lo con lui ho solo rapporti famigliari, per me lui è una persona per bene. Della sua vita privata non ne so niente. lo ho un carattere molto riservato e non vado a chiedere.” (cl. 456 p. 13.4.168). Egli ha ribadito che X. sarebbe estraneo a questo traffico pure in sede di interrogatorio finale, il 22 aprile 2013 (cl. 708 p. 13.43.63
e segg.; p. 13.43.67 e seg.) e nelle more del dibattimento, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.63 e segg.).
3.9.7.3 K. non ha mai riferito che X. avrebbe avuto qualcosa a che vedere con questo traffico, e, ad ogni modo, la Corte rileva che le dichiarazioni di K. non potrebbero comunque essere utilizzate a sfavore di A., quest’ultimo non essendo mai stato confrontato con X. e difettando conseguentemente il contraddittorio fra i due (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
3.9.7.4 J., dal canto suo, non ha reso dichiarazioni quanto a un coinvolgimento di A. nel traffico; anzi, egli, interrogato dalla PGF il 12 agosto 2004, ha dichiarato di non conoscere “BBB.” (cl. 454 p. 13.1.124). Inoltre, anche per quel che concerne le dichiarazioni di X., la Corte rileva che queste non potrebbero comunque essere utilizzate a discapito di A., difettando pure in questo caso il contraddittorio fra l’imputato e il teste (v. supra, consid. III.2.6.4.1).
3.9.7.5 Inoltre, la Corte rileva che, anche volendo prescindere dall’inutilizzabilità delle dichiarazioni di “UU.” e di “BB.” a sfavore degli imputati, né la persona di fiducia nei suoi interrogatori del 4 agosto 2005 (cl. 437 p. 12.1.1796) e del 18 luglio 2012 (cl. 704 p. 12.27.8 e segg.), né l’agente sotto copertura nei rapporti d’impiego n. 1 (cl. 19 p. 5.3.6 e segg.), n. 2 (p. 5.3.9 e segg.), n. 3 (p. 5.3.12) e n. 4 (p. 5.3.16 e segg.) nonché nei suoi interrogatori del 25 febbraio 2010 (cl. 453
p. 12.2.1819) e del 20 luglio 2012 (cl. 704 p. 12.25.9), hanno riferito di un coin- volgimento di A. nel traffico di un chilo di cocaina.
3.9.7.6 In questa circostanza, trattandosi di ipotesi non suffragate da mezzi di prova o da indizi atti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il finanziamento e l’acquisto, da parte di A., di un chilo di cocaina, egli deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.3.
A B. è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata (v. supra, con- sid. III.3.1).
3.10.1 Come si evince dai precedenti considerandi (v. consid. III.3.3 a III.3.7), è appu- rato che nel 2003-2004 B. ha ceduto 10 grammi di cocaina a Z., e che egli ha alienato i seguenti quantitativi di cocaina: 20 grammi a NN., 10 grammi a PP., 10 grammi a QQ., 10 grammi a SS. Lo stupefacente in questione non è stato seque- strato.
3.10.2 Come esposto in precedenza (v. supra, consid III.1.5.1), se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si
potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità me- dia, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata. Nel caso in esame, per quel che concerne la qualità della cocaina, si rileva che Z. ha dichiarato che, a suo giudi- zio, la cocaina offertagli da B. sarebbe stata di buona qualità (cl. 464 p. 13.21.31).
La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche rela- tive alla cocaina confiscata in Svizzera. Siccome le infrazioni realizzate da B. sono state commesse fra il 2003 e il 2004, la Corte ritiene il grado di purezza dello stupefacente più favorevole all’imputato, che, per i sequestri di cocaina di quantità da 1 a 10 grammi, risulta essere quello relativo all’anno 2004, equiva- lente al 46%. B. ha dunque ceduto e alienato in totale circa 27 grammi di cocaina pura, quantità che supera la soglia dei 18 grammi di cocaina stabilita dalla giuri- sprudenza.
3.10.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in quanto X. xxxxxx o doveva presumere che la cocaina trafficata poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la sa- lute di molte persone.
3.10.4 Vista la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup, in virtù della giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2), è superfluo chiedersi se le infrazioni commesse da B. potrebbero realizzare anche l’ulteriore aggravante contemplata nell’atto d’ac- cusa.
3.10.5 Riassumendo, B. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 4 e n. 2 lett. a vLStup.
A.
Secondo l’ipotesi accusatoria, A. avrebbe, dal 2001 e fino al 19 luglio 2004, in più località della Svizzera, in particolare a JJ., in più occasioni, senza essere autorizzato, finanziato l’acquisto, acquistato, alienato, procurato in altro modo, trasportato, fatto transitare, detenuto ed esportato, un quantitativo di cocaina da un minimo di 9’334 fino a un massimo di 11’472 grammi.
Nell’atto d’accusa vengono addotte tre circostanze aggravanti ai sensi dell’art. 19
n. 2 LStup. Infatti, X. avrebbe saputo o avrebbe dovuto presumere, vista l’impor- tante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente o indi- rettamente in pericolo la salute di molte persone. Egli avrebbe inoltre fatto me- stiere dei traffici di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, comunque superiore a fr. 100’000.--, rispettivamente a fr. 10’000.--, a valere quale finanziamento e sod- disfacimento dei propri bisogni vitali. Egli avrebbe altresì agito in correità con G., Z., V., Y., AA., H., W., B., D., C., E. e K. Egli avrebbe pure agito, unitamente alle persone elencate poc’anzi ad eccezione di X., come membro di una banda, co- stituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, se- condo una pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità. In particolare A., con il ruolo di capo, si sarebbe procurato la cocaina, che successivamente avrebbe consegnato in quantitativi differenti agli altri membri affinché fosse venduta a con- sumatori e a spacciatori nel Canton Ticino e in parte in Italia, tramite G. Il provento della vendita sarebbe stato riconsegnato direttamente o indirettamente dai mem- bri all’imputato X., mentre alcuni membri avrebbero ottenuto quale corrispettivo la differenza di prezzo tra quello stabilito da A. e da quello ottenuto dall’acquirente finale, oltre alla possibilità di poter consumare un indeterminato quantitativo di cocaina (v. capo d’accusa 1.2.1, TPF cl. 1 p. 100.27).
Le singole condotte rimproverate ad A. sono elencate ai capi d’accusa 1.2.1.1 e seguenti.
La Corte si è già chinata sui rimproveri di cui ai capi d’accusa 1.2.1.1 (v. supra, consid. III.2.9), 1.2.1.2 (v. supra, consid. III.3.8), 1.2.1.3 (v. supra, consid. III.3.9) nonché 1.2.1.5 (v. supra, consid. III.2.7), concludendone il proscioglimento per A.
Per quel che concerne le ulteriori condotte, il Collegio giudicante le ha trattate, accorpandole ove necessario, chinandosi dapprima sui rimproveri concernenti le cessioni di cocaina (1.2.1.6-1.2.1.11) e poi su quello riguardante l’acquisto della medesima sostanza (1.2.1.4).
Al capo d’accusa 1.2.1.6, ad A. viene rimproverato di avere, nel 2002, a Zurigo, ceduto a V. e a H. un quantitativo imprecisato di cocaina contenuto in 4-5 ovuli di circa 8 cm, stimato in un minimo di 40 fino a un massimo di 50 grammi, so- stanza stupefacente destinata a essere esportata in Italia da V. e H. per essere ceduta a G.
4.2.1 A. ha respinto questo addebito, da ultimo durante l’interrogatorio finale del 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.394 e segg.; p. 397 e segg.), nonché in sede di dibattimento dinanzi alla Corte, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.27 e seg.).
Sin dal suo primo interrogatorio in qualità di imputato, il 20 luglio 2004 dinanzi al MPC, A. ha ammesso di consumare saltuariamente cocaina (cl. 454 p. 13.2.6), circostanza ribadita da ultimo nella sede dibattimentale, quando egli ha pure di- chiarato che acquistava la cocaina che consumava all’epoca dei fatti contestatigli a Zurigo, sul lungolago, da persone che conosceva di vista (TPF cl. 8 p. 930.23).
4.2.2 Dagli atti risulta che G. non è mai stato interrogato al riguardo. In data 21 novem- bre 2011 egli è stato condannato per detenzione illecita di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 95.18 grammi di cocaina il 23 aprile 2004, giorno del suo arresto; dalla sentenza della Corte d’appello di Milano non si evince alcun coin- volgimento di A. nella fattispecie rimproverata a G. dalle Autorità italiane (TPF cl. 1 p. 226.7 e seg.; p. 292.13 e segg.).
Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 18 dicem- bre 2015, ha decretato l’escussione dibattimentale di G. in qualità di persona in- formata sui fatti (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.). Egli è dunque stato citato a compa- rire dinanzi alla Corte il 18 maggio 2016, mediante citazione del 3 febbraio 2016, notificatagli il 6 maggio 2016 (TPF cl. 6 p. 861.19 e segg.) e relativo salvacon- dotto del 7 aprile 2016 (p. 861.13 e segg.). G., mediante scritto del 12 maggio 2016, ha comunicato alla Corte che non avrebbe dato seguito alla citazione (p. 861.25). In data 18 maggio 2016, egli non è comparso dinanzi alla Corte.
4.2.3 H., dal canto suo, interrogato dalla PGF il 22 settembre 2004, ha dichiarato di non avere mai avuto a che fare con suo fratello X. per questioni di droga (cl. 458
p. 13.7.4). Egli ha altresì affermato di non avere mai avuto a che vedere con suo cugino X. per questioni illegali (p. 13.7.4), né con V., suo cugino acquisito, per questioni di droga (p. 13.7.5).
Durante l’interrogatorio finale del 25 aprile 2013, a precisa contestazione, H. ha respinto ogni addebito concernente la fattispecie riguardante gli ovuli di cocaina, affermando di non avere mai ricevuto droga da A. (cl. 708 p. 13.44.32 e segg.; p. 13.44.45).
Il processo nei confronti di X. si è svolto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti al TPF (SK.2014.42). Nell’ambito del rispettivo dibattimento egli ha contestato le prime dichiarazioni di V. e ha nuovamente negato di aver preso in consegna da
A. ovuli di cocaina per consegnarli in seguito a G. (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.016 e seg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, H. è stato ricono- sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 970.15). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.2.4 V. ha riferito a varie riprese di traffici di droga, descrivendo pure fatti in relazione a questo capo d’accusa. In particolare, il 3 marzo 2005 egli ha dichiarato agli inquirenti quanto segue: “Per me è difficile ammettere questa cosa ma vedo che la polizia è molto bene informata e di conseguenza devo ammettere che in una sola occasione sono andato con H. su incarico di G. a ritirare della droga a Zurigo. Non voglio aggiungere altri particolari.” (cl. 463 p. 13.17.80); “ADR: questo viag- gio lo abbiamo fatto con la macchina di H. Una volta arrivati a Winterhur siamo entrati nel ristorante di BBB. Quest’ultimo e H. si sono assentati per qualche mi- nuto e poi mi hanno di nuovo raggiunto. ADR: Nella circostanza abbiamo bevuto qualcosa tutti assieme, prima che loro si assentassero. ADR: Siamo subito ripar- titi per il Ticino passando dal San Xxxxxxxxxx. Nel tragitto H. mi ha mostrato un sacchettino che conteneva alcuni ovuli di cocaina. Ricordo in particolare che la stessa lasciava un forte odore acido.” (p. 13.17.80 e seg.); “No. ADR: Non sono in gradi di quantificare quanta era la droga. ADR: Gli ovuli erano lunghi circa 5 o 6 cm. ADR: Ricordo che questo viaggio è avvenuto in inverno, infatti sul San Xxxxxxxxxx c’era la neve. Credo che si trattasse del 2002.” (p. 13.17.81).
Interrogato il 13 aprile 2004 dagli inquirenti, egli ha confermato quanto dichiarato in precedenza (cl. 463 p. 13.17.86). Il 25 aprile 2005, dinanzi al MPC, egli ha affermato: “Sono andato con X. x Xxxxxx a prendere degli xxxxx xx XXX. x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx. Questa è l’unica occasione in cui mi sono recato in Italia con la droga. Preciso che la droga ce l’aveva H. addosso. Domanda: Quanti ovuli erano? Risposta: Non mi ricordo esattamente, potevano essere 4 o 5 di circa 8 cm.” (cl. 463 p. 13.17.95).
In seguito, X. ha ritrattato le sue dichiarazioni durante l’interrogatorio finale dell’11 aprile 2013 alla presenza delle parti, dicendo che era stata la polizia a fargli delle pressioni, e di avere originariamente confermato le sue dichiarazioni per paura (cl. 709 p. 13.50.29 e segg.).
Il processo nei confronti di V. si è svolto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti al TPF (SK.2014.42). Nell’ambito del rispettivo dibattimento egli ha nuovamente ne- gato di essersi recato con H. da A. e di avere in seguito portato degli ovuli di
cocaina a G., ribandendo di aver fatto deposizioni in merito in quanto minacciato dalla polizia (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.5 e seg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, V. è stato ricono- sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 970.14). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.2.5 La Corte rileva innanzitutto che A. ha negato di aver ceduto sostanza stupefa- cente a V. e H., e che non esistono dichiarazioni di H. o di G. a sostegno del rimprovero mosso contro A.
4.2.6 A proposito delle affermazioni di V., la Corte rileva innanzitutto che queste non possono essere utilizzate a sfavore di A., siccome a quest’ultimo non è stato garantito il diritto al contraddittorio; a questo proposito, la Corte rinvia alle consi- derazioni già espresse in precedenza quanto alla portata del contraddittorio con- cessa a D. in occasione dell’interrogatorio finale di V. (v. supra, consid. III.2.6.4). Ad ogni modo, la Corte osserva che V. non avrebbe osservato la consegna degli ovuli da parte di A. a H., ma unicamente un incontro fra i due, in seguito al quale
H. sarebbe stato in possesso di droga.
4.2.7 La Corte deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico di A., lo stesso deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.6.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.1.7), A. avrebbe inoltre, dalla primavera 2002 e fino al 13 agosto 2003, in diverse località della Svizzera, in più occasioni, ceduto a G. un quantitativo complessivo di cocaina pari a un minimo di 3’893 fino a un massimo di 5’166 grammi; cocaina destinata, in parte, a essere ceduta successivamente a W.
4.3.1 A. ha negato questo addebito sia durante l’interrogatorio finale del 16 mag- gio 2013 (cl. 707 p. 13.42.404 e segg.; p. 411 e seg.), sia nella sede dibattimen- tale, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.28 e segg.), mentre G. non è mai stato interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.3.2 W. nel corso dei suoi interrogatori dinanzi agli inquirenti della PGF ha riferito a più riprese in merito a traffici di cocaina, fornendo dettagli sia per quanto riguarda le quantità sia per quel che concerne le modalità di acquisto, consumo e spaccio, confermando in seguito le sue dichiarazioni dinanzi al MPC (cl. 462 p. 13.15.1 e segg.). Egli in particolare ha indicato di avere avuto due fornitori distinti, senza però mai fornire agli inquirenti i nomi di detti fornitori (cl. 462 p. 13.15.149 e seg.).
Nel corso del suo interrogatorio finale del 9 aprile 2013 (cl. 709 p. 13.49.3 e segg.), l’unico avvenuto in presenza di A., W. ha contestato le sue precedenti dichiarazioni (p. 13.49.32) e smentito che la droga arrivasse dalla Svizzera tra- mite A. (p. 13.49.35), affermando di conoscerlo solamente di vista, in quanto suo compaesano, e di non avere mai avuto un rapporto di frequentazione o amicizia con lui (p. 13.49.36).
Il processo nei confronti di X. si è tenuto dal 7 al 10 settembre 2015 davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2014.42). Durante il dibattimento,
X. ha affermato di avere avuto delle pressioni molto forti da parte della polizia (SK.2014.42 TPF cl. 3 p. 930.22). A proposito del suo fornitore di cocaina, egli ha dichiarato quanto segue: “Avevo sempre un fornitore unico del quale non vo- glio fare il nome, poi altri. A Lugano, in zona. Il fornitore unico è lo spagnolo che risiede a Zurigo, di cui parlavo già nell’interrogatorio del 21 settembre 2004. Può anche essere residente a Zurigo e me la dava a Lugano. Ma anche da altri. Am- metto che vi era un fornitore spagnolo. È del luganese.” (p. 930.24). Egli ha pure riferito quanto segue: “Il verbale è una cosa e l’ambientale è un’altra. Dall’am- bientale risulta che alcune persone danno la colpa a me che la tagliavo. Allora io per sdebitarmi da questa colpa mi sono inventato questa cosa. Io per farmi grande dicevo che non la taglio io, la taglia l’altro e l’altro. Ma nell’ambientale ero pieno di cocaina in testa. Mi sono inventato tutto in auto. Fare dei nomi da bevuto o da sniffato da cocaina non è come farli da lucido.” (p. 930.25).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale del 15 settembre 2015, W. è stato ricono- sciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 970.15). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.3.3 Un coinvolgimento di G. appare possibile alla luce dell’intercettazione ambientale effettuata a bordo della vettura di X. il 22 luglio 2003 alle ore 21:23 (cl. 647
p. 18.18.3153 e segg.) nonché delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso X., segnatamente il 7 aprile 2005, vale a dire: “Prendo che la mia utenza telefonica è stata posta sotto censura e si è risaliti a me poiché in prece- denza le Autorità italiane stavano intercettando G. E’ stato infatti a seguito delle intercettazioni su G., che si è capito come io fossi una delle persone che “lavo- rava” per lui nei traffici di stupefacente. Mi si chiede a questo punto se confermo tale situazione. Preso atto di quanto mi è stato appena riferito sono costretto a confermare che le cose stavano proprio così. Preferisco però che siate voi a farmi le domande. Di mia iniziativa io preferisco non parlare.” (cl. 462 p. 13.15.62).
4.3.4 A proposito delle dichiarazioni di X., la Corte rileva che, valendo per le stesse le considerazioni fatte per quelle di V. a sfavore di D., queste non sono utilizzabili a carico di A. siccome le stesse sono state rese in violazione del principio del con- traddittorio (v. supra, consid. III.2.6.4).
4.3.5 La deposizione a carico di A. come fornitore di G. si esaurisce quindi in una sola frase rilevata nell’intercettazione ambientale del 22 luglio 2003 alle ore 21:23 (cl. 647 p. 18.18.3153 e segg.), nella quale W. si lamenta genericamente della qualità dello stupefacente in connessione con varie persone, fra cui anche un certo “BBB.”. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso X. xxxxxxx alla Corte difatti il suo soprannome sarebbe “BBB.” (TPF cl. 8 p. 930.32.32). Ciò però non dimostra in alcun modo che X. abbia consegnato a X., in Svizzera, 3’893-5’166 grammi di cocaina, e che la predetta sostanza fosse in parte destinata a essere ceduta a
W. Difatti, dall’intercettazione ambientale in questione non sono evincibili riferi- menti concreti al complesso fattuale dedotto in accusa, al ruolo di A. quale forni- tore dello stupefacente, alla quantità, alle modalità di dazione dello stesso e nep- pure all’esecuzione su territorio svizzero.
4.3.6 In tale circostanza, la fattispecie non essendo provata, A. è prosciolto dal capo d’accusa 1.2.1.7.
Ai capi d’accusa 1.2.1.8 e 1.2.1.9 viene rimproverato ad A. di avere, dal 2001 e fino al 2002, ceduto in più occasioni a G. almeno 960 grammi di cocaina, so- stanza destinata a AA., rispettivamente di avere ceduto a Y. e AA. 300 grammi di cocaina destinati a G.
4.4.1 A. ha respinto questi addebiti, segnatamente durante l’interrogatorio finale del 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.415 e segg.; p. 424 e segg.) e nella sede dibatti- mentale (TPF cl. 8 p. 930.30 e seg.).
4.4.2 G. non è mai stato interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.4.3 AA., interrogato il 22 novembre 2004 presso la PGF in qualità di persona infor- mata sui fatti, ha dichiarato che, negli anni 2000-2001, Y. sarebbe andato da lui dicendogli che vi era la possibilità di fare “qualche business” con la cocaina, at- traverso G. (cl. 442 p. 12.1.3446). Durante otto mesi, D. avrebbe quindi ricevuto a credito settimanalmente 30-40 grammi di cocaina da G., per un totale comples- sivo di 960-1280 grammi di cocaina (p. 12.1.3446). La droga sarebbe arrivata da Zurigo (p. 12.1.3447), ed egli si sarebbe recato due volte con Y. da A. (BBB.) nel ristorante di quest’ultimo. Nella prima occasione, Y. e A. si sarebbero appartati
per parlare e D. non avrebbe partecipato ai loro discorsi. In merito al primo viag- gio, Y. avrebbe detto a D. che la trasferta sarebbe servita a chiarire se la droga sarebbe arrivata o meno, perché questi discorsi non venivano effettuati al tele- fono (p. 12.1.3447). Il secondo viaggio sarebbe avvenuto per ritirare l’automobile di G., che si trovava a Zurigo. Arrivati a destinazione, Y. avrebbe detto a D. di aspettare in un ristorante che si trovava a circa 100 metri da quello di A.; D. avrebbe dunque capito che A. non voleva che lui fosse presente al suo incontro con Y. Dopo aver mangiato, Y. sarebbe andato e prenderlo e si sarebbero recati al ristorante di A., dove D. avrebbe preso in consegna la vettura di G. In seguito
D. sarebbe rientrato in Ticino con l’autovettura di G. A Manno, Y. gli avrebbe mostrato che nello sportellino della benzina vi erano nascosti 250 grammi di co- caina, che D. diceva essere pura (p. 12.1.3447 e seg.). Due o tre giorni più tardi
X. si sarebbe lamentato del fatto che mancassero 50 grammi, sostenendo in tal guisa che la droga trasportata avrebbe dovuto raggiungere il quantitativo di 300 grammi (p. 12.1.3447 e seg.). Il 17 dicembre 2004 presso la PGF, AA. ha con- fermato di aver acquistato cocaina da G. in Italia (cl. 459 p. 13.10.112 e seg.).
Nell’interrogatorio di confronto del 27 aprile 2006 fra AA. e Y. presso la PGF, D. ha ritrattando le sue precedenti dichiarazioni, affermando di averle fatte perché sarebbe venuto a sapere da terzi che Y. avrebbe avuto una storia con la sua ragazza (cl. 459 p. 13.10.63 e segg.).
Interrogato il 27 aprile 2006 dal GIF, AA. ha nuovamente confermato le sue di- chiarazioni precedenti la ritrattazione, adducendo che la ritrattazione fosse do- vuta a minacce subite (cl. 459 p. 13.10.56 e segg.).
Durante il suo interrogatorio finale avvenuto il 21 marzo 2013 alla presenza delle parti, AA. ha negato di essersi mai recato presso il ristorante di A. (cl. 708
p. 13.6.32), negando altresì di essersi recato a Zurigo con Y. (p. 13.6.18) e di avere ricevuto delle minacce prima dell’interrogatorio di confronto con Y. (p. 13.6.20). In merito all’episodio relativo alla cocaina nel serbatoio della mac- china, X. xx affermato che questa sarebbe stata nascosta nel serbatoio della propria macchina, una Alfa Romeo, dopo che egli si sarebbe recato con un certo DDD. al ristorante “CCC.” di Coira (p. 13.6.32). Avrebbe incontrato X. a qualche festa di calabresi a Xxxxxxx, saprebbe chi è, ma non gli avrebbe mai parlato (p. 13.6.36).
Il processo nei confronti di AA. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti al TPF (SK.2014.43). In sede dibattimentale, egli ha riferito di conoscere A. come com- paesano, ma di non avere rapporti con lui (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 930.4). In
questa circostanza, egli ha ribadito la versione fornita in occasione del suo inter- rogatorio finale del 21 marzo 2013 (p. 930.5 e segg.).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale del 5 aprile 2016, AA. è stato riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43, TPF cl. 3
p. 970.13). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.4.4 Y., dal canto suo, ha sempre negato di avere avuto a che fare con traffici di co- caina. Interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti il 21 dicem- bre 2004, egli ha dichiarato che in un’occasione X., circa tre anni prima, gli avrebbe chiesto di andare a Zurigo da A. per prendere in consegna fr. 700/800, perché G. non poteva entrare in Svizzera; nella predetta occasione egli si sa- rebbe quindi recato da solo a Zurigo con la macchina di G. (cl. 440 p. 12.1.3054).
Interrogato il 10 aprile 2006 dalla PGF in qualità di imputato, Y. ha ribadito di non essere coinvolto in traffici di cocaina e ha dichiarato che le deposizioni di D. sa- rebbero false (cl. 470 p. 13.25.3 e seg.).
Nell’interrogatorio di confronto del 27 aprile 2006 fra AA. e Y. presso la PGF, Y. ha riaffermato di essersi recato una volta a Zurigo per conto di G., ma mai con AA. (cl. 459 p. 13.10.63).
Il processo nei confronti di X. xx è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti al TPF (SK.2014.43) e in quest’occasione egli ha contestato tutte le accuse (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 930.23).
In esito al procedimento condotto nei suoi confronti, tramite sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale del 5 aprile 2016, Y. è stato prosciolto da ogni accusa (SK.2014.43, TPF cl. 3 p. 970.13). La predetta sentenza è passata in giudicato.
4.4.5 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di AA., valendo per le stesse le considerazioni fatte per quelle di V. a sfavore di D., non sono utilizzabili a carico di A. perché a quest’ultimo non è stato garantito il diritto al contraddittorio (v. su- pra, consid. III.2.6.4).
Inoltre, anche se le dichiarazioni di AA. fossero utilizzabili, dalle stesse, peraltro difettanti di costanza e univocità, non risulterebbe comunque una chiamata di correo a carico di A., non avendo D. mai sostenuto che A. avesse consegnato
960 grammi di cocaina a G. in Svizzera, e siccome egli non avrebbe assistito a uno scambio di cocaina fra A. e Y.
4.4.6 I fatti non essendo provati, la Corte conclude che A. deve essere prosciolto dai capi d’accusa 1.2.1.8 e 1.2.1.9.
Ad A. viene altresì rimproverato di avere ceduto, nel 2002 e nel 2003, in Svizzera, 1’000 grammi, rispettivamente 350 grammi, di cocaina a G. e H., sostanza desti- nata dapprima ad essere depositata presso il garage di V. e poi presso il domicilio di H. (capi d’accusa. 1.2.1.10 e 1.2.1.11).
4.5.1 A. ha respinto questo addebito, segnatamente durante il suo interrogatorio finale del 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.428 e segg.) e nella sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930.31 e seg.).
4.5.2 G. non è mai stato interrogato (v. supra, consid. III.4.2.2).
4.5.3 H., interrogato dalla PGF il 25 ottobre 2004, ha dichiarato di non avere mai tenuto in deposito della sostanza stupefacente a casa sua (cl. 458 p. 13.7.58). Durante l’interrogatorio del 5 novembre 2004 dinanzi al MPC, egli ha in seguito riferito quanto segue: “In due occasioni, circa un anno e mezzo fa, quando abitavo a Viganello, è stata depositata a casa mia una sostanza, che io presumo che sia sostanza stupefacente, penso che sia cocaina. Si trattava di due sacchetti chiusi, avvolti in carta alluminio, che io stimo potevano pesare complessivamente sui 350g.” (cl. 458 p. 13.7.64); “Domanda: Quanto tempo è rimasta la sostanza a casa sua? Risposta: Sarà rimasta circa una settimana. Non intendo aggiungere oltre a quanto appena detto, in particolare non intendo fare nessun nome, per evidenti motivi e perché voglio per me e per la mia famiglia una vita tranquilla.” (p. 13.7.64 e seg.). Interrogato nuovamente il 30 novembre 2004 dalla PGF, X. ha confermato le deposizioni precedentemente rese dinanzi al MPC, precisando che si sarebbe trattato di due pacchetti di carta argentata, di non aver visto il contenuto, di non poterlo quantificare, di presumere che si trattasse di circa 350 grammi e di presumere che il deposito fosse avvenuto tra il gennaio e il mag- gio del 2003 (cl. 458 p. 13.7.73). Avrebbe depositato questi pacchi sopra l’arma- dio della camera da letto. Il secondo pacco lo avrebbe ricevuto circa un mese o un mese e mezzo dopo il primo (p. 13.7.74). X. non ha voluto dichiarare chi gli aveva consegnato i pacchi, e ha negato di essersi mai recato da V. con suo fra- tello G. o di avere ritirato sostanza stupefacente da V., a casa sua o in luoghi a lui accessibili (p. 13.3.74). Egli ha confermato queste dichiarazioni dinanzi al MPC il 7 dicembre 2004 (cl. 458 p. 13.7.87). Il 22 aprile 2006 dinanzi alla PGF,
X. ha specificato che quanto da lui ammesso il 5 novembre 2004 dinanzi al MPC,
cioè di avere custodito presso il suo domicilio circa 350 grammi di cocaina, non aveva nulla a che fare con suo fratello e suo cugino (cl. 458 p. 13.7.127).
In sede di interrogatorio finale, il 25 aprile 2013, X. ha dichiarato di non aver mai avuto in mano droga, di non averla mai trasportata e nemmeno depositata; le sue deposizioni relative al deposito di droga sarebbero state dovute dallo stress ri- portato in cella di isolamento e dalle minacce avute dagli inquirenti (cl. 708
p. 13.3.36). Quando gli sono state contestate le fattispecie corrispondenti ai capi d’accusa qui in esame, X. ha dichiarato che gli spostamenti contestagli non sa- rebbero mai avvenuti, e di non avere mai maneggiato cocaina. Egli ha inoltre affermato che X. non gli avrebbe mai consegnato dello stupefacente come invece dichiarato da V. (p. 13.44.39 e segg.; p. 13.44.45).
Durante i dibattimenti della causa SK. 2014.42, H. ha ribadito la versione resa il 25 aprile 2013 (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.16 e seg.)
4.5.4 V., interrogato in data 22 ottobre 2004 presso la PGF, ha dichiarato quanto se- gue: “Un giorno G. è venuto a casa mia con della droga. G. ha nascosta la droga nel parcheggio sotterraneo del palazzo in cui vivo. Non so esattamente dove l’abbia nascosta, perché quando mi chiese di scendere con lui per vedere dove la nascose, io mi rifiutai. Il giorno successivo è arrivato H. che se l’è presa e l’ha portata via. ADR: Questa cosa si è ripetuta due volte, anche se la seconda volta, la droga G. la mise da H.” (cl. 463 p. 13.17.22); “Confermo che in una occasione
G. ha portato un quantitativo di droga e l’ha nascosta come ho già detto nel ga- rage sotterraneo. In questa circostanza c’era H. ADR: Che la droga è stata recu- perata a Zurigo da H. Loro dicevano che andavano sempre da BBB. (N.d.R. in- teso come A.) a prenderla. H. il giorno successivo è venuto a ritirarla. ADR: In questa circostanza ho visto la droga. Era avvolta con del nastro adesivo marrone e aveva la dimensione di un pacchetto di farina da 1 kg, di quelli che normalmente si trovano in commercio. ADR: Vi ripeto che io non so dove esattamente abbiano nascosto la droga in quell’occasione. So solo che era nel parcheggio sotterraneo del palazzo in cui vivo e che è accessibile a chiunque. Nella seconda occasione,
G. è arrivato ancora con un quantitativo di cocaina e mi ha chiesto se poteva lasciarla a casa mia. ADR: Anche in questa occasione era stato H. ad andare a prenderla da BBB. a Zurigo. Pure in questa circostanza era con X. ed hanno deciso di portarla a Viganello a casa di H. ADR: In questa circostanza non ho visto la droga. ADR: Questo secondo quantitativo è arrivato a casa mia dopo qualche giorno, ma non ricordo esattamente quando.” (p. 13.17.22 e seg.). Inol- tre, in un’occasione, V., al bar "EEE." di Manno, avrebbe assistito a un incontro fra A. e G., nel corso del quale i due si sarebbero accordati per una consegna di cocaina; G. avrebbe in seguito mandato H. a ritirare la sostanza (p. 13.17.22).
L’8 novembre 2004, dinanzi al MPC, V. ha nuovamente dichiarato di aver assi- stito a una conversazione fra G. ed A. in merito a una consegna di cocaina. I due avrebbero detto che X. avrebbe dovuto recarsi da A. in Svizzera interna per riti- rarla; non sarebbero stati menzionati i quantitativi (cl. 463 p. 13.17.55 e seg.). V. ha inoltre ribadito che, in un’occasione, X. si sarebbe recato da lui con un pacco dalle dimensioni di un pacchetto di farina di circa 15/20 cm di diametro, dicendo che conteneva droga, nello specifico cocaina. G. l’avrebbe nascosta nei posteggi e il giorno successivo H. l’avrebbe ritirata (p. 13.17.56 e seg.). G. e H. avrebbero voluto depositare la droga da V. una seconda volta; però dopo che X. si sarebbe arrabbiato, i due avrebbero poi portato la droga a Viganello (p. 12.17.57). V. non avrebbe visto la droga (p. 13.17.57). Interrogato in merito alla provenienza della droga, V. ha dichiarato: “Domanda: La droga proveniva ancora da A.? Risposta: Non lo so, penso di sì. Ricordo che H. era stanco e che arrivava da Zurigo. Non ho visto il quantitativo ma posso confermare che era andato da A. a prendere la droga.” (p. 13.17.57). L’11 novembre 2004 V. ha ripetuto agli interroganti della PGF la sua versione dei fatti (cl. 463 p. 13.17.66).
Durante l’interrogatorio finale dell’11 aprile 2013 alla presenza delle parti, V. ha dichiarato di essersi inventato quanto da lui dichiarato e di non sapere nulla in merito ai traffici relativi ai 1’000 grammi, rispettivamente ai 350 grammi di cocaina (cl. 709 p. 13.9.15; p. 36). Egli ha ribadito questa versione dei fatti pure in sede di interrogatorio dibattimentale (SK.2014.42, TPF cl. 3 p. 930.7 e segg.).
4.5.5 Per quel che concerne le dichiarazioni di V., la Corte ha già rilevato come queste non sono utilizzabili a carico di A. a causa della violazione del principio del con- traddittorio (v. supra, consid. III.4.2.6).
4.5.6 Inoltre, in merito al rimprovero di cui al capo d’accusa 1.2.1.11, anche volendo prescindere dall’inutilizzabilità delle deposizioni di V. a carico dell’imputato, la Corte ha constatato come V. abbia dichiarato di non aver visto lo stupefacente. La Corte ha pure rilevato che non vi sarebbero comunque elementi esterni atti a “vestire” la chiamata di correo.
4.5.7 Per quel che attiene alle dichiarazioni di H., valendo per le stesse le considera- zioni fatte per quelle di V., la Corte rileva come queste non siano utilizzabili a carico di A., non essendogli stato garantito il diritto al contraddittorio (v. supra, consid. III.2.6.4).
Anche qualora le affermazioni di X. fossero utilizzabili, non ne risulterebbe co- munque una chiamata di correo nei confronti di A., siccome H. non ha mai di- chiarato di avere prelevato stupefacente da A. o di averlo portato da V. Inoltre,
per quanto riguarda le dichiarazioni di X. in merito a depositi di droga presso il proprio domicilio, nella misura della loro utilizzabilità, il Collegio giudicante non ha raggiunto il convincimento che i 350 grammi, di cui H. ha fatto menzione, siano quelli di cui al capo d’accusa 1.2.1.11.
4.5.8 Dalle varie intercettazioni telefoniche agli atti, segnatamente da quelle riportate nell’interrogatorio finale di A. del 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.428 e segg.), si evince che fra A., G. e X. xx fossero dei contatti telefonici e verosimilmente degli incontri. Questa circostanza non è smentita né da A. né da H.; H., infatti, il 22 settembre 2004, ha riferito al MPC di avere rapporti di amicizia, oltre che di parentela, con X., e di incontrarlo ogni tanto (cl. 458 p. 13.7.15), mentre X. ha affermato, segnatamente durante il suo interrogatorio finale, di essere cugino di X., e di non vedere dunque perché non avrebbe dovuto sentirlo (cl. 707 p. 13.42.434).
A questo proposito, la Corte rileva che le intercettazioni in questione non sono in alcun modo atte a provare che X. abbia ceduto a G. e H. 1’000 grammi di cocaina in un’occasione e 350 grammi di cocaina in un’altra occasione, e che detta co- caina sia stata depositata nel garage di V. e trasferita in seguito presso il domicilio di H.
4.5.9 Ne consegue che A. deve essere prosciolto dai capi d’accusa 1.2.1.10 e 1.2.1.11, la fattispecie non essendo provata.
Al capo d’accusa 1.2.1.4, ad A. viene rimproverato di avere, dal 12 al 16 dicembre 2002, in Svizzera, acquistato da tale LL., un quantitativo di cocaina pari a un valore non inferiore a fr. 16’000.--, corrispondente a un quantitativo stimato in un minimo di 216 fino a un massimo di 400 grammi, utilizzando la somma di fr. 16’000.--, messa a disposizione da C., come convenuto con X. Xxxxx somma sarebbe stata consegnata da C. a T., †FFF. e †GGG., che l’avrebbero a loro volta recapitata ad A. La cocaina acquistata da A. sarebbe in seguito stata da lui ceduta a T. e †FFF., per essere venduta in Italia a terze persone non meglio identificate, per una somma di denaro pari a circa EUR 25’000.--.
Al capo d’accusa 1.2.4, a C. viene mosso il rimprovero corrispondente. La Corte tratterà congiuntamente entrambi i rimproveri.
4.6.1 A. ha negato questo addebito, segnatamente nel corso dell’interrogatorio finale del 16 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.399 e segg.; p. 401) nonché nelle more del dibattimento, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.25 e seg.).
A. ha riferito al Collegio giudicante di non avere mai ricevuto denaro da T., †FFF. e †GGG., di non avergli mai dato denaro e tantomeno stupefacente, di non sa- pere chi sia LL., e di non avere mai acquistato cocaina da tale LL. (TPF cl. 8 p. 930.26).
4.6.2 G. non è mai stato interrogato a questo proposito (v. supra, consid. III.4.2.2), e neppure T., †FFF. e †GGG. sono stati sentiti in merito a questa fattispecie.
4.6.3 Nel corso dell’indagine, tale LL., la persona dalla quale A., secondo l’ipotesi ac- cusatoria, avrebbe acquistato la cocaina, non è stata identificata. Conseguente- mente non vi sono sue dichiarazioni agli atti.
4.6.4 C., dal canto suo, non contesta di avere consegnato fr. 16’000.-- a T.; la somma in questione gli sarebbe stata precedentemente data in custodia da G., e su sua disposizione egli l’avrebbe consegnata a T. il 13 dicembre 2002.
In particolare, il 25 luglio 2006, gli inquirenti della PGF hanno contestato a C. diverse intercettazioni telefoniche avvenute fra il 12 e il 13 dicembre 2002 fra di lui e G. (cl. 469 p. 13.24.260 e segg.). C. ha segnatamente dichiarato quanto segue: “Sì sono sempre la mia voce e quella di G., però continuo a non ricordare di cosa stiamo parlando. Adesso mi viene il dubbio che potrebbe trattarsi di soldi che X. mi avrebbe affidato, visto che non aveva né casa, né conto bancario. ADR: Non mi ricordo con precisione se G. mi aveva lasciato in custodia dei soldi, visto che nel 2002 non era ancora disastrato.” (p. 13.24.261); “Sinceramente non ricordo il particolare d’aver incontrato X. per consegnargli i CHF 16’000, però es- sendo la ricostruzione chiara, presumo che sia così.” (p. 13.24.262); “Per me non era nulla di particolare aver custodito quei soldi per G., anche perché in quel periodo lui lavorava. Non so per quale motivo ho dovuto consegnarli a T., i soldi erano suoi, me l’ha chiesto, era una sua volontà ed io l’ho fatto.” (p. 13.24.262); “Assolutamente no, io non ho mai avuto nulla a che fare con X. e tantomeno soldi da lui non ne ho mai ricevuti. Vi ripeto, soldi a me li ha dati G. ed è per quello che è stato lui a domandarmeli. Il perché abbia dovuto darli a T., io non lo so.” (p. 13.24.263). Egli ha pure specificato di non avere sicuramente visto †FFF. e
†GGG. (p. 13.24.263).
Il giorno seguente, 26 luglio 2006, dinanzi alla PGF C. ha affermato quanto se- gue: “L’altro punto che voglio chiarire, in quanto me ne sono ricordato, è quello riguardante la consegna di denaro, CHF 16’000, a T., che avevo ricevuto in cu- stodia da G., per i motivi già spiegati, cioè che lui non possedeva né casa, né conto bancario. lo li ho consegnati a T. per volontà di G. e soprattutto non so se i soldi li abbia tenuti lui o li abbia consegnati a X. Xxxxx a precisare che G., a
seguito di un’espulsione, non poteva entrare in Svizzera. In sostanza il giorno 13 dicembre 2002, dopo esser passato in banca, sono ritornato a Biasca/TI e lì da- vanti al Ristorante “GG.” ci siamo visti, questione di un minuto, ricordo che non siamo neanche entrati nel Ristorante, in quanto X. doveva ripartire immediata- mente, e gli ho consegnato i soldi e l’ho salutato. Ripeto non ricordare dove X. fosse diretto, anche perché forse non me l’ha neanche detto. Gli interroganti mi chiedono di chiarire in quali circostanze G. mi avrebbe consegnato questo de- naro. Non ricordo questo episodio, presumo sia avvenuto a I-Ponte Tresa, ma non ricordo quando. ADR: Sì, G. i soldi me li ha dati in una sola volta. ADR: Non mi ricordo se fossero franchi o euro. Presumo che siano stati in euro, in quanto
G. lavorava in Italia.” (cl. 469 p. 13.24.279).
C. ha in seguito confermato dinanzi al GIF le dichiarazioni rese alla PGF, il 16 agosto 2006 (cl. 469 p. 13.24.340), aggiungendo pure che, siccome all’epoca G. lavorava in qualità di pittore-gessino, egli fosse dell’avviso che i soldi che aveva ricevuto in custodia provenissero da quell’attività (p. 13.24.342), che G. al mo- mento della consegna dei fr. 16’000.-- gli avrebbe detto che glieli consegnava perché viveva in albergo e non si fidava a lasciarli in stanza (p. 13.24.342), e di avere preso i soldi in buona fede, senza chiedere a G. informazioni quanto all’ori- gine del denaro (p. 13.24.343). In quell’occasione, X. ha pure affermato di essere stato a conoscenza del fatto che X. fosse stato in carcere in Svizzera per que- stioni legate al traffico di stupefacenti (p. 13.24.340 e seg.).
Il 22 dicembre 2008, dinanzi al GIF, C. ha ribadito la medesima versione dei fatti, aggiungendo che, se avesse avuto dei sospetti, non avrebbe certamente depo- sitato il denaro sul suo conto, e di non sapere che i soldi fossero destinati ad A. (cl. 469 p. 13.24.363).
Questa versione è stata ripetuta da C. pure in sede di interrogatorio finale il 30 aprile 2013 (cl. 708 p. 13.46.77 e segg.; p. 81) e durante i dibattimenti, il 18 mag- gio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.4 se segg.).
4.6.5 La Corte rileva come la versione dei fatti fornita da C. sia verosimile. Difatti, le sue dichiarazioni nel corso del procedimento sono state costanti e coerenti, e i controlli telefonici presenti agli atti, segnatamente quelli riportati nel rapporto d’in- chiesta preliminare di polizia giudiziaria del 27 marzo 2006 della PGF (cl. 40
p. 5.5.481 e segg.), non sono incompatibili con la sua versione dei fatti.
Le altre persone citate nell’atto d’accusa in relazione a questo rimprovero, vale a dire G., T., †FFF. e †GGG., non essendo mai state sentite a questo proposito, e
tale LL. non essendo mai neppure stato identificato, non vi sono elementi atti a contraddire la versione dei fatti di C.
4.6.6 Per quel che concerne la posizione di A., la Corte osserva anzitutto che A. ha costantemente respinto questo addebito e che C. non ha mai asserito che il de- naro in questione fosse destinato ad A., né che lo stesso servisse per l’acquisto di cocaina. Agli atti non vi sono mezzi di prova o indizi che indichino che A. abbia ricevuto fr. 16’000.-- da T., †FFF. e †GGG., e che egli abbia utilizzato questo denaro per acquistare cocaina da LL., per poi consegnare la sostanza stupefa- cente a T. e †FFF. affinché fosse rivenduta in Italia.
4.6.7 In questa circostanza, trattandosi di ipotesi non suffragate da mezzi di prova o da indizi atti a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un acquisto di cocaina da parte di A., finanziato da C., entrambi gli imputati devono essere prosciolti dai rispettivi capi d’accusa.
E.
Secondo la tesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.3), E. avrebbe, in correità e in banda con A. e G., tra il 17 e il 18 dicembre 2002, a Zurigo, finanziato l’acquisto di un quantitativo di cocaina corrispondente al valore di EUR 25’000.--, conse- gnando tale somma ad A., sapendo o dovendo presumere di mettere diretta- mente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
5.1.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e sui rimproveri corrispondenti mossi a D. (capo d’accusa 1.2.5.3) e A. (capo d’accusa 1.2.1.5), concludendone il pro- scioglimento per tutti e tre gli imputati (v. supra, consid. III.2.7).
C.
Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.4), C. avrebbe, tra il 12 e il 16 dicembre 2002, a Biasca, finanziato l’acquisto di un quantitativo di cocaina pari a un valore non inferiore a fr. 16’000.--, consegnando tale somma a A., tramite T., †FFF. e †GGG.
6.1.1 La Corte si è già chinata su detto rimprovero e sul rimprovero corrispondente mosso ad A. (capo d’accusa 1.2.1.4), concludendone il proscioglimento per en- trambi gli imputati (v. supra, consid. III.4.6).
IV. Sull’usura
Gli imputati A. (capo d’accusa 1.3.1) e B. (capo d’accusa 1.3.2) sono accusati di usura ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP.
Si rende colpevole di usura chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria presta- zione; si rende anche colpevole di usura chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere (art. 157 n. 1 CP). La pena massima comminata è una pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria. Se l’autore fa mestiere dell’usura, giusta l’art. 157 n. 2 CP egli può essere punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
Il reato di usura presuppone l’ottenimento di un vantaggio pecuniario, una dispro- porzione tra le prestazioni fornite nell’ambito di un contratto a titolo oneroso, l’esi- stenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell’autore.
In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente disproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. La valutazione deve essere oggettiva (DTF 130 IV 106 consid. 7.2). Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie (DTF 93 IV 85 con- sid. 2; 92 IV 132 consid 1; sentenza del Tribunale federale 6S.6/2007 del 19 feb-
braio 2007, consid. 3.1).
La legge non fornisce un limite preciso per determinare a partire da quando la disproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Secondo la giuri- sprudenza, la disproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che ap- pare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze. Essa deve essere evidente all’occhio di ogni cliente (DTF 92 IV 132 consid. 1). L’Alta Corte ha già riconosciuto come usura una maggiorazione del 25% (DTF 92 IV 132 consid. 1) ed il reato deve in ogni caso essere ammesso quando la controprestazione su- pera del 35% il costo di mercato (sentenza del Tribunale federale 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1).
L’usura può essere commessa unicamente nell’ambito di un contratto a titolo oneroso (DTF 130 IV 106 consid. 7.2). Il reato d’usura non può essere realizzato mediante l’accettazione di una donazione, e ciò neppure se il donatario abbia
reso al donante determinati servizi che avrebbero potuto costituire l’oggetto di un contratto di lavoro (DTF 111 IV 139 consid. 2c).
La lista di situazioni di debolezza elencate all’art. 157 CP è esaustiva. Quanto allo stato di bisogno, non è necessario che questo sia di natura economica, risul- tando sufficiente che la vittima si trovi in uno stato di costrizione tale da influen- zare in modo determinante la sua libertà di decisione facendole così fornire le prestazioni usuraie (DTF 92 IV 132 consid. 2). Il termine di paragone è oggettivo; occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole posta nelle medesime condizioni (XXXXXX, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010,
n. 13 ad art. 157 CP). Vi è quindi sfruttamento dello stato di bisogno quando l’au- tore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici spropor- zionati.
Il reato è intenzionale. L’autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed avere coscienza che lo stato di bisogno in- duce la controparte ad accettare tale disproporzione (DTF 130 IV 106 con- sid. 7.2).
L’azione penale si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).
A.
Al capo d’accusa 1.3.1.1 ad A. è rimproverato di avere, tra la fine del 2000 e il dicembre del 2005, in più occasioni, sfruttando lo stato di bisogno di HHH., con- cesso prestiti di denaro a quest’ultimo, per un ammontare complessivo non infe- riore a fr. 60’000.--, stipulando la restituzione entro un termine di sei mesi di una somma globale di fr. 76’000.--, corrispondente a un tasso d’interesse annuo pari a circa il 53%.
In particolare, X. avrebbe concesso a HHH., nel 2004, un prestito di fr. 3’000.--, stipulando la restituzione, entro un termine di cinque mesi, di una somma globale di fr. 3’450, equivalente a un tasso d’interesse annuo pari al 36%.
Tra il 2003 e il 2004, egli avrebbe concesso un ulteriore prestito di fr. 2’000.--, stipulando la restituzione di fr. 2’200.-- entro un termine di tre mesi, equivalente a un tasso d’interesse annuo pari al 40%.
Nel 2000, A. avrebbe concesso un altro prestito di fr. 7’000.--, stipulando la resti- tuzione di fr. 8’500.-- entro un termine di sei mesi, equivalente a un tasso d’inte- resse annuo pari a circa il 43%.
2.1.1 Per quel che concerne la fattispecie occorsa nel 2000, la Corte ne ha ordinato l’abbandono per intervenuta prescrizione dell’azione penale già in nell’ambito delle questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.2).
2.1.2 HHH., interrogato dagli inquirenti della PGF in qualità di persona informata sui fatti il 30 giugno 2005, ha dichiarato quanto segue: “Sì, conosco A. (persona raf- figurata nell’allegato numero 1) da almeno 5 o 6 anni. L’ultima volta che l’ho visto risale a più di un anno fa, l’avevo incontrato a JJ./ZH presso la stazione FFS. In quella circostanza, ricordo che A. (persona che ho sempre chiamato III.) mi ha prestato CHF 3’000.- in contanti, somma che io gli avevo chiesto, siccome in quel periodo avevo problemi finanziari. ADR: secondo gli accordi presi, avrei dovuto restituirglieli entro 4 o 5 mesi con l’aggiunta di CHF 450.- d’interessi. Ora che ci penso, alcuni mesi prima, forse tra il 2003 e il 2004, A. mi aveva prestato ancora CHF 2’000.- che dovevo restituirgli quando potevo e con un interesse di circa CHF 200.--, sempre entro due o tre mesi al massimo.” (cl. 437 p. 12.1.1688 e seg.). Nel corso del medesimo interrogatorio, HHH. ha riferito che avrebbe avuto a che fare con A., per motivi legati a prestiti di denaro, già tra il 1995 e il 1997 e che, quando A. è stato processato in Ticino, egli avrebbe dovuto testimoniare sul fatto che A. gli avesse prestato del denaro (p. 12.1.1689). Sarebbe stato JJJ. a dire a HHH. che A. prestava denaro (p. 12.1.1691). Dopo essere stato in prigione,
A. gli avrebbe prestato del denaro in altre quattro o cinque occasioni per un totale
complessivo da lui stimato attorno ai fr. 20’000.--/fr. 25’000.-- (p. 12.1.1689). In una circostanza, HHH. si sarebbe recato con suo fratello XXX. da A. a prendere una somma di fr. 5’000.--, destinata per metà a lui e per metà a suo fratello (p. 12.1.1689); non gli risulterebbe che suo fratello si fosse recato da A. per conto proprio (p. 12.1.1691). HHH. ha in seguito dichiarato che X. gli avrebbe prestato del denaro in almeno sette circostanze nel corso dei quattro anni precedenti (p. 12.1.1689), stimando di avere ricevuto da A., nei quattro anni precedenti, circa fr. 30’000.--, con un interesse complessivo di fr. 8’000.-- (p. 12.1.1690). In se- guito alla contestazione di varie intercettazioni telefoniche risalenti all’epoca dei fatti, HHH. ha corretto la sua versione, dichiarando di stimare di essersi rivolto ad
A. con una media di circa cinque volte all’anno per un totale di almeno 15 volte, e di stimare di aver ricevuto da A. una somma complessiva di fr. 60’000.--, pa- gando un interesse complessivo di fr. 16’000.-- (p. 12.1.1695). Quanto alla pro- pria situazione personale ed economica, HHH. ha riferito quanto segue: “Lavoro in proprio come gessatore da diversi anni. Non ho un mensile regolare, normal- mente riesco a guadagnare dai 5’000 ai 6’000 CHF lordi al mese. Sono coniugato
ed ho un figlio di 10 anni.” (p. 12.1.1688). Il 30 giugno 2005 HHH. ha confermato le sue dichiarazioni anche dinanzi al MPC (cl. 437 p. 12.1.1696).
2.1.3 Il 14 dicembre 2005 il MPC ha contestato ad A. le dichiarazioni rese da HHH. il 30 giugno 2005. A. in quella circostanza ha chiesto di poter essere messo a con- fronto direttamente con HHH. (cl. 455 p. 13.2.279 e segg.).
2.1.4 Il 14 dicembre 2005 è stato effettuato un interrogatorio di confronto fra A. e HHH. (cl. 455 p. 13.2.283 e segg.). Nel corso di tale confronto HHH., in contesto gene- rale, ha confermato quanto già dichiarato il 30 giugno 2005 in merito alle somme ricevute (p. 13.2.286 e segg.). Inoltre ha affermato di non ricordare dettagli. Egli non sarebbe stato obbligato a corrispondere interessi e A. non lo avrebbe mai minacciato per la restituzione dei prestiti e per gli interessi (p. 13.2.286 e seg.). Non vi sarebbero state delle condizioni scritte per la restituzione e per gli interessi (p. 13.2.287). HHH. ha pure riferito che i prestiti sarebbero avvenuti nell’arco di più o meno quattro anni (p. 13.2.286) e che li aveva richiesti perché giocava al casinò, definendosi “un giocatore incallito” (p. 13.2.287). Egli, in questa circo- stanza, ha dichiarato che anche suo fratello XXX. avrebbe ricevuto dei soldi in prestito da A.; sarebbe stato KKK. stesso a dirglielo (p. 13.2.287).
A., dal canto suo, ha ammesso di aver prestato dei soldi a HHH., indicando come non vi fossero dei termini per le restituzioni dei mutui, né alcun obbligo di interessi (p. 13.2.286 e segg.). A. ha affermato che, in una circostanza, HHH. gli avrebbe detto che i soldi gli servivano per la famiglia; affermazione confermata pure da HHH. stesso (p. 13.2.287).
2.1.5 HHH. è stato sentito nuovamente a questo proposito dalla PGF il 23 feb- braio 2006 (cl. 443 p. 12.1.3801 e segg.). In questa circostanza, tra le altre cose egli ha dichiarato che JJJ. gli avrebbe detto, prima dell’interrogatorio del 14 di- cembre 2005, di confermare quanto da lui già affermato in precedenza, senza però specificare che per i prestiti erano stati pattuiti degli interessi (p. 12.1.3803).
2.1.6 Il 20 luglio 2012, durante l’interrogatorio alla presenza delle parti (cl. 703
p. 12.16.3 e segg.), HHH. ha dichiarato quanto segue: “II denaro che mi ha pre- stato A., pari alla cifra che viene indicata nei verbali, non e limitato al periodo di 3-4 anni, ma rimonta a 7-8 anni passati. Inoltre noi non abbiamo mai pattuito interessi, io gli ho dato qualche cosa così. Non abbiamo mai parlato di interessi, mai. Questo è quanto ricordo.” (p. 12.16.5); “JJJ. non mi ha detto cosa dovevo dire. lo ho detto la verità” (p. 12.16.5). A domanda se lui pagasse o non pagasse interessi, HHH. ha risposto: “Qualcosa gli ho dato di mia spontanea volontà. In qualche caso gli ho dato CHF 100.--, qualche interesse. ADR: Confermo le cifre
che ho dichiarato in occasione dei verbali d’interrogatorio dinnanzi alla polizia giudiziaria federale e dinnanzi al Ministero pubblico della Confederazione. ADR: Sì, pagavo degli interessi, davo del denaro, davo magari qualche CHF 100.--. ADR: Confermo le cifre degli interessi dichiarati.” (p. 12.16.6). A verbale figura pure la menzione seguente: “Nota a verbale: A. richiede che a verbale sia inserito quanto detto da HHH., ossia che le somme restituite a A. erano, oltre alla resti- tuzione del denaro prestato, dei regali.” (p. 12.16.6).
2.1.7 A. ha ribadito le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio di confronto pure in seguito, segnatamente il 2 febbraio 2006 (cl. 455 p. 13.2.387 e segg.) e il 16 feb- braio 2006 (cl. 455 p. 13.2.398 e segg.), nonché in sede di interrogatorio finale, il 17 maggio 2013 (cl. 707 p. 13.42.437 e segg.; p. 442) e dinanzi alla Corte, il 17 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.39 e segg.).
Dinanzi alla Corte, X. ha dichiarato di sapere che HHH. fosse dedito al gioco, ma di non avere saputo se questo rappresentasse un problema per HHH., se egli vincesse spesso oppure perdesse (TPF cl. 8 p. 930.43). Egli ha inoltre affermato di non avere utilizzato l’asserito stato di bisogno dei signori HHH. e KKK. per imporre loro la restituzione di una somma molto più alta di quella prestata (TPF cl. 8 p. 930.45)
2.1.8 La Corte rileva anzitutto che la chiamata di correo di HHH., resa rispettando il diritto al contraddittorio di A., difetta di costanza ed univocità. Difatti, le dichiara- zioni rese da HHH. il 30 giugno 2005 erano chiare, precise e dettagliate; in se- guito, egli ha più volte cambiato versione quanto all’esistenza di interessi, con- fermando che vi erano interessi, poi che non c’erano e di avere dato ad A. qual- cosa di sua spontanea volontà, poi, ancora, che si trattava di interessi, senza però essere in grado di indicare le cifre esatte, ma quantificandole in modo gros- xxxxxx. Anche nel periodo toccato da questi prestiti, HHH. ha indicato durate di- verse, nel corso dei diversi interrogatori (tre-quattro anni, oppure sette-otto anni). Le deposizioni di HHH. non sostengono dunque l’ipotesi accusatoria con la ne- xxxxxxxx xxxxxxxx.
Le dichiarazioni di X. a questo proposito invece sono state univoche e costanti; sin dall’interrogatorio di confronto A. non ha negato di avere prestato denaro a HHH., indicando che non erano stati pattuiti interessi.
2.1.9 La Corte constata inoltre che lo stato di bisogno di HHH., elemento costitutivo oggettivo del reato di usura, non è provato, non essendo stati effettuati accerta- menti a tale proposito, e che non è neppure provato che A. sapesse o dovesse
presumere che HHH. si trovasse in uno stato di bisogno e che abbia intenzional- mente sfruttato detto stato.
Secondo l’ipotesi accusatoria, lo stato di bisogno di HHH. sarebbe “dovuto alla sua precaria situazione economica, in ragione dell’esiguità dei redditi conseguiti attraverso la propria attività lavorativa e per la sua propensione per il gioco d’az- zardo”.
A questo proposito, le uniche indicazioni presenti agli atti quanto allo stato eco- nomico di HHH. sono le dichiarazioni che egli stesso ha reso il 30 giugno 2005 dinanzi alla PGF, quando ha dichiarato segnatamente: “Lavoro in proprio come gessatore da diversi anni. Non ho un mensile regolare, normalmente riesco a guadagnare dai 5’000 ai 6’000 CHF lordi al mese. Sono coniugato ed ho un figlio di 10 anni.” (cl. 437 p. 12.1.1688); “Aggiungo pure che io necessito, qualche volta, di prestiti di denaro sia perché non sempre c’è lavoro sia perché purtroppo ho il vizio del gioco” (p. 12.1.1689), e le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio di confronto, quando egli ha dichiarato di avere richiesto i prestiti perché giocava al casinò, definendosi “un giocatore incallito” (cl. 455 p. 13.2.287). In questa cir- costanza però HHH. ha pure confermato le dichiarazioni di X., a detta del quale gli sarebbe stato detto che i soldi servivano per la famiglia (p. 13.2.287). Inoltre X., in sede dibattimentale, ha confermato di essere stato a conoscenza del fatto che HHH. fosse dedito al gioco, ma di non sapere se questo fosse un problema per lui (TPF cl. 8 p. 930.43).
2.1.10 Alla luce di quanto sopra esposto, la fattispecie non essendo provata, la Corte ha concluso per il proscioglimento di A. dal capo d’accusa 1.3.1.1, per le fattispe- cie non già oggetto di abbandono in sede di questioni pregiudiziali.
Al capo d’accusa 1.3.1.2, A. è accusato di avere, nel 2003, concesso un prestito di denaro a KKK. per un ammontare di fr. 4’000.--, stipulando la restituzione di fr. 4’450.-- entro un termine di tre mesi, equivalente a un tasso di interesse annuo pari al 45%.
2.2.1 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti dagli inquirenti della PGF il 30 giugno 2005, KKK. ha dichiarato di conoscere A. da almeno sei o sette anni (cl. 437 p. 12.1.1715), e di averlo conosciuto tramite JJJ. (p. 12.1.1716). Inizial- mente KKK. ha affermato che, nel 2003, siccome avrebbe avuto qualche pro- blema finanziario, si sarebbe rivolto per la prima volta ad A. per avere un prestito, e in quell’occasione A. gli avrebbe prestato fr. 4’000.--, dicendogli che poteva restituirglieli quando poteva e senza chiedere interessi; avrebbe restituito la somma dopo due settimane (p. 12.1.1716). A. gli avrebbe prestato del denaro
solo in un’altra circostanza, circa 6 o 7 anni prima, e si sarebbe trattato di fr. 3’000.--, che egli avrebbe restituito dopo circa un mese, senza interessi (p. 12.1.1716). Quando gli inquirenti gli hanno contestato di essersi recato da A., in almeno un’occasione, con suo fratello HHH., KKK. ha situato il prestito di fr. 4’000.-- nel 2003 o nel 2004, nel periodo di Pasqua, e ha affermato che A. gli avrebbe dato fr. 4’000.--, e ha dichiarato di credere che A. avesse dato la stessa somma a suo fratello. Egli ha affermato di avere restituito il denaro dopo tre set- timane, senza pagare interessi (p. 12.1.1716 e seg.). Siccome A. gli aveva fatto il favore di prestargli quella somma, egli, di sua spontanea volontà, gli avrebbe restituito fr. 450.-- in più (p. 12.1.1717). In seguito, in occasione della contesta- zione delle intercettazioni telefoniche, KKK. ha situato il prestito di fr. 4’000.-- all’anno 2003, prima di Pasqua, ribadendo di avere dato ulteriori fr. 450.--, di sua spontanea volontà (p. 12.1.1719), affermando che i fr. 450.-- sarebbero stati “un mio regalo” (p. 12.1.1720). In seguito, KKK. si è ricordato di un ulteriore prestito fattogli da A., di fr. 2’000.--, non riuscendo però a situarlo nel tempo, ma ricor- dando di avere restituito i soldi dopo circa due settimane, senza interessi (p. 12.1.1720 e seg.). A proposito della propria situazione personale ed econo- mica, KKK. ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come gessatore in proprio e la mia situazione economica attuale è abbastanza disastrosa, nel senso che c’è poco lavoro e devo vivere alla giornata. Mensilmente posso arrivare a guada- gnare da un minimo di CHF 5’000 netti ad un massimo di CHF 7’000 lordi. Ma le entrate non sono costanti ed a volte non riesco neppure a raggiungere cifra mi- nima. Sono coniugato ed ho due figli di 8 e di 3 anni.” (p. 12.1.1715). Il medesimo giorno KKK. ha confermato le sue dichiarazioni pure dinanzi al MPC (cl. 437 p. 12.1.1722 e seg.).
Il 18 giugno 2012, nel suo interrogatorio alla presenza delle parti, segnatamente di A. e del suo difensore (cl. 703 p. 12.15.3 e segg.), KKK. ha dichiarato di aver ricevuto in prestito denaro da A., in un’occasione, per un totale di fr. 3’000.--
/fr. 4’000.--, e di avere restituito unicamente il prestito elargito (p. 12.15.6).
2.2.2 A., dal canto suo, ha respinto questo addebito, segnatamente durante il suo in- terrogatorio finale del 17 maggio 2013, quando ha affermato di non ricordare le cifre esatte, ma che, trattandosi, come dichiarato da KKK., di un regalo, non era stato pattuito alcun interesse (cl. 707 p. 13.42.444).
2.2.3 La Corte rileva innanzitutto che le dichiarazioni di KKK., costanti e univoche, non costituiscono una chiamata di correo nei confronti di X., il primo non avendo mai dichiarato di avere corrisposto interessi ad X. Xxxxxxxxxsi di dichiarazioni a favore dell’imputato, considerazioni quanto all’utilizzabilità del mezzo di prova in que- stione non si pongono.
2.2.4 Inoltre, la Corte constata che lo stato di bisogno di KKK., elemento costitutivo oggettivo del reato di usura, non è provato, non essendo stati effettuati accerta- menti a tale proposito, e che non è neppure provato che X. xxxxxxx o dovesse presumere che KKK. si trovasse in un eventuale stato di bisogno, e che abbia intenzionalmente sfruttato detto stato.
2.2.5 Non essendovi elementi probatori che suffragano l’ipotesi accusatoria, ne con- segue il proscioglimento di A. dal capo d’accusa 1.3.1.2.
Al capo d’accusa 1.3.1.3, A. è accusato di avere, in correità con X., alla fine di giugno 2002, concesso, in un’occasione, un prestito di denaro a LLL. per un am- montare di fr. 100’000.--, stipulando la restituzione entro la fine di settembre 2002 di una somma di EUR 100’000.--, corrispondente a un tasso d’interesse annuo pari a circa il 185%.
Al capo d’accusa 1.3.2, a B. viene mosso il rimprovero corrispondente. La Corte tratterà dunque entrambi i rimproveri congiuntamente.
2.3.1 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti dalla PGF in data 15 otto- bre 2004, LLL. ha dichiarato di aver avuto i primi contatti con X. nel 1999, e di aver conosciuto A., per il suo tramite, alla fine di giugno del 2002 (cl. 434
p. 12.1.373). A proposito della società “MMM.”, LLL. ha riferito che era stata co- stituita nel febbraio del 1992, che egli ne era stato l’amministratore unico, che fino al 2002 non aveva avuto alcun problema e che, oltre a organizzare viaggi, la “MMM.” si occupava anche di cambio valuta; B. si sarebbe servito diverse volte di queste prestazioni (p. 12.1.373). Alla fine di giugno del 2002, B. gli avrebbe detto di aver bisogno di cambiare circa fr. 100’000.-- in euro, per finire di pagare una casa in Calabria (p. 12.1.373). B. gli avrebbe portato fr. 100’000.-- in con- tanti, e in quell’occasione sarebbe stato presente anche A. (p. 12.1.373). Per re- stituire la somma in euro, LLL. avrebbe avuto tre mesi di tempo; in questo modo avrebbe potuto offrire un tasso di cambio migliore (p. 12.1.373). I soldi gli sareb- bero stati dati da B., e la ricevuta quindi sarebbe stata a suo nome; LLL. ha però riferito di credere che una parte fosse di A. (p. 12.1.373). Quando gli è stato chie- sto se A. e B. fossero investitori, LLL. ha dichiarato che loro avrebbero fatto solo operazioni di cambio (p. 12.1.374). In seguito al fallimento della società di LLL., questi si sarebbe ritrovato impossibilitato a restituire a B. il denaro (p. 12.1.374). Durante un incontro avvenuto all'esercizio pubblico “MM.”, A. avrebbe detto a LLL., in modo prepotente e minaccioso, di volere una garanzia sulla casa di sua moglie; la garanzia non avrebbe dovuto essere né a nome di B. né a nome di A., ma a nome di una società di cui LLL. non ricordava il nome (p. 12.1.374). In