Atto costitutivo di società semplice per scrittura privata autenticata
Formula 3 - Atto costitutivo di società semplice per scrittura privata autenticata
Atto costitutivo di società semplice per scrittura privata autenticata
Con la presente scrittura privata, i sottoscritti .
- il signor . . . .nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n . . .
il signor . . . .nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n . . .
della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali di comune accordo e con il mio consenso dichiarano di rinunciare all’assistenza di testimoni
Convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita tra i comparenti una società semplice sotto la denominazione sociale: “. . . ”.
ART. 2 – SEDE
La detta società ha sede legale in Italia, nella città di . . . (cap . . . ) in xxx . . . x . . . locale ad uso ufficio di mq . . . posto al primo piano di un edificio.
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
La società, ha per oggetto . . .
ART. 4 – CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di Euro . . . (. . . ) assunto e versato in contanti dai soci per Euro . . . (. . . ) come segue:
. . . Euro . . .
. . . Euro . . .
. . . Euro . . .
Il socio . . .conferisce in godimento l’automezzo . . . immatricolata nel . . . targa . . . ad uso aziendale valutata euro . . . (. . .) secondo la stima della rivista automobilistica “Al volante” datata gennaio 2010.
ART. 5 – DURATA DELLA SOCIETÀ
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e si intende tacitamente prorogata di cinque anni qualora, entro sei mesi dalla scadenza, uno dei soci non ne avrà dato disdetta agli altri mediante lettera raccomandata.
ART. 6 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Tutti i soci sono amministratori e rappresentanti. Il potere decisionale in materia di ordinaria amministrazione è disgiuntivo, mentre in materia di straordinaria amministrazione riguardante atti quali:
l’ampliamento dell’azienda
la distribuzione degli utili
l’ingresso di nuovi soci
le modifiche dell’atto costitutivo
l’acquisto di beni strumentali di valore superiore a euro . . . (. . . )
E in ogni caso per tutte quelle operazioni che prevedono importi superiori a euro . . . (. . . )
Per le operazioni sopra indicate le decisioni vengono prese in maniera congiuntiva con maggioranza stabilita ai tre quarti dei soci favorevoli.
ART. 7 – RENDICONTO
Entro il 31 dicembre di ogni anno il socio amministratore dovrà presentare il rendiconto. I guadagni o le perdite saranno ripartite tra i soci nelle seguenti proporzioni:
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
- socio . . . %;
socio . . . %.
Art. 8 – UTILI
La società decide di destinare un decimo dell’utile conseguito ad autofinanziamento. Tutti i soci partecipano agli utili e alle perdite in modo proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto all’interno dell’azienda.
In ogni caso, la maggioranza dei soci può stabilire in sede straordinaria come impiegare gli utili.
Art. 9 – RECESSO
È prevista la possibilità di recesso dalla suddetta società, solo se il socio, con un preavviso di sei mesi, rende note le sue intenzioni. La liquidazione della sua quota viene calcolata in base a quanto stabilito nello statuto della società.
ART. 10– SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Nel caso di scioglimento della società per decorso del termine o in qualsiasi altro caso di anticipato scioglimento della società , provvederà alla liquidazione un liquidatore che verrà nominato tra i soci dalla maggioranza. In caso di disaccordo nella nomina del liquidatore, lo stesso dovrà essere nominato dal presidente del tribunale di . . .
Al liquidatore non competerà , oltre al rimborso delle spese, alcun compenso maggiore di quello attribuito all’amministratore nell’ultimo esercizio sociale.
ART. 11 – LIQUIDATORE
II liquidatore potrà compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione senza 1imite di somma. Dovrà per essere autorizzato dalla maggioranza dei soci per vendere in blocco i beni sociali. II liquidatore rappresenta la società a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche in giudizio.
ART. 12 – MODIFICA ATTO COSTITUTIVO
La presente scrittura privata potrà essere modificato in ogni sua parte con il consenso della maggioranza del soci.
ART. 13 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura privata, si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile per le società semplici e alle disposizioni delle altre leggi vigenti.
ART 14 – SPESE ATTO
Le spese della presente scrittura e tutte quelle ad essa relative vengono anticipate dal signor . . . ma rimangono a carico della società e il medesimo potrà senz’altro prelevarle dagli utili sociali. Il signor . . . provvederà alla trascrizione nei registri immobiliari della presente scrittura.
. . . data . . .
Firme dei contraenti
. . .
(devono essere autenticate dal notaio)
Cause di utilizzo
La costituzione della società semplice è ispirata alla massima semplicità formale e sostanziale.
Relativamente al requisito della forma necessaria per la stipulazione del contratto sociale, occorre considerare quanto viene disposto dall’art. 2251 c.c.
Questo articolo, nel confermare il principio della libertà di forma giuridica, richiama però l’applicabilità delle forme richieste dalla natura dei beni conferiti, facendo così riferimento agli artt. 1350 nn. 1 e 9 x.x., x 000 x.x., xx xxxxx dei quali devono stipularsi in forma scritta:
i contratti che trasferiscono la proprietà;
i contratti attraverso i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari a tempo indeterminato o per durata ultranovennale;
i contratti che trasferiscono la proprietà od altri diritti reali su navi od aeromobili.
La stipula del contratto di società è caratterizzato dall’affectio societatis, cioè l’intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso ed è soggetto alla disciplina generale dei contratti, salvo le specifiche regole disposte dalla legge per le società in genere.
Sorge però il problema se l’assenza di atto scritto, nei casi in cui questo è necessario, comporti la nullità del solo conferimento o della società nel suo complesso. Salvo voci isolate (Ferrara - Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, pag. 227 nota 3). si ritiene nullo solo il conferimento (Ferri, Delle società, in Commentario del Codice Civile, Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1981, sub. art. 2251), ad eccezione dei casi in cui la partecipazione del socio, ovvero i beni conferiti, fossero ritenuti essenziali al raggiungimento del fine sociale.
Pertanto, salvo sempre l’eccezione prevista dall’art. 2251 c.c., la società potrà costituirsi oralmente o tacitamente, dando luogo in tal caso ad una società di fatto (ricordiamo tuttavia che questa forma sociale irregolare non può più essere iscritta al Registro Imprese ed è quindi in via di estinzione). La prova dell’esistenza della società sarà quindi possibile anche per testimoni (artt. 2721 e 2724 c.c.), per presunzioni che facciano apparire l’esistenza della società come unica possibile conseguenza dei fatti dedotti in prova.
In conclusione si può dire che il contratto sociale della società semplice non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (articolo 2251 del c.c.).
Il contratto sociale deve comunque essere redatto in forma scritta se si conferisce in società:
la proprietà di beni immobili o mobili registrati;
il godimento di beni immobili;
diritti reali su immobili o mobili registrati per un tempo indeterminato o per un tempo eccedente i 9 anni.
Normativa di riferimento (Trovare simbolo) : art. 2251 c.c.