Michele Tiraboschi
A s s o c i a z i o n e p e r g l i S t u d i I n t e r n a z i o n a l i e C o m p a r a t i s u l D i r i t t o d e l l a v o r o e s u l l e R e l a z i o n i i n d u s t r i a l i
La riforma del lavoro a xxxxxxx xxxx prova xxxxx contrattazione
Responsabile scientifico:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Coordinatore di progetto:
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Gruppo di ricerca:
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx
Working Paper ADAPT, 14 aprile 2014, n. 153
ISSN 2240-273X – Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001 – Tribunale di Modena
INDICE
Lavoro a termine: è xxxx liberalizzazione? di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx......................... | 3 |
Abstract.................................................................................................................... | 4 |
Il contratto a termine liberalizzato alla prova dei contratti collettivi ...................... | 6 |
Contratti a termine e somministrazione di lavoro nella contrattazione nazionale... | 12 |
Contratti a termine e somministrazione di lavoro nella contrattazione aziendale... | 41 |
Lavoro a termine: è xxxx liberalizzazione?
Col decreto-xxxxx n. 34/2014, approvato xxx Xxxxxxxxx dei Ministri lo scorso 12 marzo, il Governo ha varato una drastica liberalizzazione del contratto a termine. In attesa della conversione del decreto-xxxxx resta, tuttavia, da valutare l’esatta portata giuridica e pratica del provvedimento. Infatti, anche a prescindere dalla agibilità sul piano del sistema di relazioni industriali e dei rapporti di forza a livello aziendale, il decreto-xxxxx impatta su un vasto reticolato di intese contrattuali che ne potrebbe paralizzare in modo significativo la piena e convinta applicazione xxxx l’insorgere di nuovo contenzioso e forse anche di profili di condotta antisindacale.
È questa, in effetti, la nostra principale conclusione all’esito di un percorso di ricerca che ha condotto a una dettagliata mappatura delle clausole di utilizzo del contratto a tempo determinato contenute nei principali contratti collettivi di categoria e in alcuni contratti aziendali esemplificativi delle principali casistiche che si potrebbero ora prospettare agli operatori economici e ai loro consulenti legali. Come del resto già evidenziato per le novità in materia di apprendistato (si veda Working Paper ADAPT, 2014, n. 153), anche con riferimento xx xxxxxxxxx a tempo determinato l’operatività del decreto è xxxxxxxx in quanto largamente condizionata dal rispetto xx xxxxxxx contrattuali sulle causali di utilizzo e non solo, come da espressa previsione legale, xxx xxxxxxx percentuali di utilizzo nei diversi settori produttivi. Circostanza questa che induce a cautela e prudenza anche in ragione del non lineare quadro normativo scaturito dalla riforma che se, per un verso, elimina l’obbligo di motivare le ragioni dell’impiego di un contratto a termine nondimeno ancora prevede, per altro verso, di valutare le causali di utilizzo ai fini dell’esatto conteggio della forza lavoro temporanea presente in azienda (non necessariamente a tempo determinato) ai fini del rispetto delle clausole di contingentamento superate le quali i contratti tornato a essere contra legem e automaticamente considerati a tempo indeterminato.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Università di Modena e Xxxxxx Xxxxxx
Abstract
La liberalizzazione del contratto a termine promossa dal decreto-xxxxx n. 34/2014 ha posto molteplici dubbi interpretativi che interessano il rapporto tra xxxxx e contrattazione collettiva. Il problema riguarda, in particolare, la clausola di contingentamento legale che fissa al 20% il tetto xxxxxxx xx xxxxxxxxx a termine e che va a sovrapporsi alle percentuali fissate dalla contrattazione, e l’abrogazione dell’obbligo di motivazione della apposizione del termine xx xxxxxxxxx, ancora previsto da alcuni contratti collettivi.
La mappatura effettuata sulla contrattazione collettiva di rilevanza nazionale e aziendale dimostra che il problema è xxxx’altro che teorico. Solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, Metalmeccanici) sui 15 considerati non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine. Negli altri settori, il limite percentuale oscilla da un minimo del 7% (Elettrici) ad un massimo del 35% (Autotrasporti). Inoltre, 9 CCNL prevedono una disciplina specifica delle causali, integrativa a quella precedentemente regolata dal decreto legislativo n. 368/2001. Analogamente, sono 13 i contratti aziendali ad aver introdotto una clausola di contingentamento alla stipula di contratti a termine, con percentuali che oscillano da un minimo dell’8% ad un massimo del 25%. La stessa contrattazione aziendale, non di rado, interviene vincolando l’utilizzo del lavoro a termine a impegni manageriali di indubbia portata. Dei 22 contratti aziendali analizzati, 11 disciplinano il diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti a tempo determinato, 4 prevedono clausole di stabilizzazione xxxxxxx un xxxxx periodo di tempo e soltanto 1 contratto interviene sull’istituto della proroga.
La domanda con cui gli operatori sono chiamati a confrontarsi x x xxx il Legislatore in sedi di conversione del decreto dovrebbe dare risposta è dunque: le aziende possono applicare il nuovo impianto legislativo, oppure sono tenute ad osservare le previsioni e i limiti che permangono nei contratti collettivi?
In assenza di specifiche disposizioni xxx xxxxxxxx il concorso tra xxxxx e contrattazione collettiva, il presente working paper si propone di chiarire, a partire dall’analisi della dottrina e della giurisprudenza, xxxxx tra le due xxxxx xxxxx prevalere e xxxxx xxxxxxx di discrezionalità hanno le aziende xxxxx xxxxxx del regime applicabile.
Con riferimento xx xxxxx del 20%, considerata l’apertura xxxxx xxxxx in favore xxxxx xxxxx pattizia, in assenza di previsioni contrarie, secondo il gruppo di lavoro ADAPT il rinvio deve considerarsi dinamico e quindi assorbe quanto definito dalle parti in sede negoziale precedentemente all’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014. Conseguentemente, la disciplina contrattuale dovrebbe prevalere anche se difforme al precetto legale.
Il secondo problema emerge dal momento che la contrattazione collettiva ha individuato, nel tempo, causali giustificative del ricorso al lavoro a tempo determinato, oggi tuttavia non più necessarie sul piano legislativo, essendo xxxxxx meno l’obbligo di motivazione della apposizione del termine xx xxxxxxxxx. La conclusione a cui giunge il gruppo di lavoro ADAPT è che il venir meno di un precetto legale, non può
implicare la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che detto obbligo continuano a prevedere, in quanto si verrebbe ad alterare l’equilibrio raggiunto dalle parti in sede negoziale e l’autonomia funzionale che l’ordinamento riconosce alla contrattazione collettiva.
In entrambe le ipotesi, l’azienda che ritenesse il regime legale maggiormente funzionale ai propri interessi potrebbe decidere, con un xxxxx xxxxxxx di discrezionalità, comunque di procedere alla disapplicazione del contratto collettivo, correndo tuttavia il rischio di una azione per inadempimento contrattuale e/o per condotta antisindacale.
A prescindere dalle questioni tecniche che animano il dibattito sul lavoro a termine riformato, la raccolta della contrattazione collettiva potrebbe essere utile al Legislatore, impegnato nella conversione del decreto-xxxxx, per fare chiarezza su alcuni passaggi controversi del testo xx xxxxx.
Ad esempio, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento che fughi ogni dubbio sul fatto che la percentuale di contingentamento individuata dal decreto-xxxxx si riferisce alla sommatoria dei contratti a termine privi di causale (lavoratori diretti e somministrati). Non fosse altro perché, solitamente, le percentuali apposte dalla contrattazione collettiva xxxxxxx invece in ragione dell’una o dell’altra tipologia contrattuale, nonché in relazione alla sommatoria di entrambe le fattispecie. Ad esempio, il CCNL Terziario fissa il massimale al 20% per i normali contratti a tempo determinato, al 15% per i contratti di somministrazione a termine e al 28% nel caso di utilizzo contemporaneo dei due istituti.
In sede di conversione in xxxxx dovranno poi essere apportati opportuni chiarimenti anche in ordine all’arco temporale su cui computare il limite del 20%, nonché alla nozione di “organico complessivo”, tanto in relazione all’individuazione delle tipologie contrattuali (es. gli stessi contratti a termine?) e delle funzioni (es. i dirigenti?) da includere nel computo, quanto in relazione alla specifica articolazione aziendale da considerare (es. sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto dell’impresa, punto vendita oppure l’intera vastità aziendale?). Senza un intervento correttivo, infatti, la dichiarata finalità di riduzione del contenzioso risulterebbe fortemente compromessa in termini operativi. Nel CCNL Terziario, ad esempio, la percentuale di contingentamento si calcola rispetto all’organico a tempo indeterminato in forza xxxx’unità produttiva. Gli accordi aziendali dell’industria metalmeccanica, invece, che esercitano il rinvio legale alla contrattazione di rilevanza nazionale in assenza di un intervento da parte del CCNL, specificano sia la base di calcolo temporale per il computo della percentuale (es. triennale xxxx Xxxxxxxx, annuale alla Peg Perego, trimestrale xxxx Xxxxxxxxxx), che le tipologie contrattuali da considerare ai xxxx xxxxx definizione dell’organico complessivo di riferimento. Alcuni contratti collettivi, ad esempio, considerano nella forza lavoro complessiva anche gli stessi lavoratori assunti con contratto di somministrazione o a tempo determinato; altri contratti, prendono in considerazione il totale dei dipendenti, escluse le sostituzioni per maternità, i congedi straordinari xxxxx n. 104 del 1992 e tutte le tipologie di aspettativa. In altre aziende, infine, il calcolo viene effettuato solo rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Il contratto a termine liberalizzato alla prova dei contratti collettivi
Con il decreto-xxxxx n. 34/2014 si assiste, sul piano della successione delle xxxxx xxx tempo, a una evidente liberalizzazione del contratto a termine. In termini di previsione xx xxxxx viene infatti meno l’obbligo, precedentemente contemplato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001, di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione di un termine xx xxxxxxxxx di lavoro.
La riforma pone tuttavia non solo un (facile) problema di successione tra xxxxx legali, ma anche una serie di dubbi interpretativi (di non agevole e immediata soluzione) nel raccordo tra fonte legale e fonte contrattuale. Come è facile notare dalla mappatura delle xxxxx contrattuali che segue, alla liberalizzazione di matrice legale può infatti corrispondere un persistente (o successivo) vincolo giuridico di matrice contrattuale liberamente xxxxxxx xxxx’ambito del sistema contrattuale riconosciuto dalla nostra Costituzione all’articolo 39, comma 1. Difficile, in questi casi, capire xxxxx xxxxx prevalga e, soprattutto, le relative sanzioni.
Il problema si pone, in particolare, con riferimento a due aspetti: 1) la clausola di contingentamento legale che fissa al 20% il tetto xxxxxxx xx xxxxxxxxx a termine e che va a sovrapporsi alle percentuali fissate dalla contrattazione; 2) l’abrogazione dell’obbligo di motivazione della apposizione del termine xx xxxxxxxxx, ancora previsto da alcuni contratti collettivi.
In questo quadro, è quanto mai opportuno chiarire se le previsioni della contrattazione collettiva, ancorché difformi rispetto al rinnovato impianto legislativo, continuino a trovare applicazione, ovvero se sia o meno possibile che una azienda scelga, unilateralmente, di applicare la nuova disciplina del contratto a termine introdotta dal decreto-xxxxx n. 34/2014, disapplicando al contempo le previsioni (x x xxxxxxx) del contratto collettivo di riferimento.
Clausola di contingentamento: xxxxx x xxxxxxxxx?
La previgente disciplina xx xxxxx rimetteva alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare limiti percentuali alla stipulazione di contratti a tempo determinato (articolo 10, comma 7, decreto legislativo n. 368/2001). Il decreto-xxxxx n. 34/2014 fissa, per la prima volta, un massimale percentuale, pur tuttavia facendo salvo il rinvio preesistente in favore della contrattazione collettiva. Considerata l’apertura xxxxx xxxxx in favore xxxxx xxxxx pattizia, in assenza di previsioni contrarie, il rinvio deve considerarsi dinamico e quindi assorbe quanto definito dalle parti in sede negoziale. La clausola di contingentamento legale, infatti, opera «fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 7», ovvero fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, appunto, precedentemente alla regolazione dello standard da parte xxxxx xxxxx.
Analogo problema si era posto, sempre in materia xx xxxxxxxxx a termine, con l’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 76/2013. In xxx xxxx non si è discusso della perdurante vigenza di quei contratti collettivi che avessero agito sulla base della previsione del rinvio ridotto ai sensi xxxxx xxxxx n. 92/2012, poiché la xxxxx contenente il rinvio legale
agli stessi non era stata toccata1. Ancora, a seguito della liberalizzazione del xxxxx xxxxxxxxx a termine ad opera della xxxxxx xxxxx n. 92/2012 e dell’intervento del decreto- xxxxx n. 76/2013 i contratti collettivi antecedenti l’entrata in vigore di tale ultimo decreto xxxxx xxxxxxxxx la propria efficaci stante la perdurante vigenza dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001.
Le previsioni del contratto collettivo potranno essere considerate nulle, diversamente, allorché si xxxxx limitate a rinviare alla xxxxx xx xxxxx in termini xx xxxx rinvio. Al di fuori di tali ipotesi, anche tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, le clausole contrattuali continuano a trovare applicazione. Così ad esempio è stato per la vicenda dell’abrogazione dell’articolo 23 xxxxx xxxxx n. 56/1987 il xxxxx demandava alla contrattazione collettiva di livello nazionale l’individuazione delle ipotesi in xxx xxxxx legittima l’apposizione del termine oltre a quelle previste tassativamente dalla xxxxx. Xx Xxxxx di Cassazione, proprio in relazione a tale vicenda, ha affermato che «in tema xx xxxxxxxxx di lavoro a termine, le clausole degli accordi collettivi aziendali del 5 aprile 1997 e dell’8 giugno 2000 per i dipendenti RAI, stipulate ai sensi dell’abrogato art. 23 xxxxx xxxxx 28 febbraio 1987, n. 56, che prevedono ipotesi di apposizione del termine, ulteriori rispetto a quelle legali, rientrano nel regime transitorio previsto dall’art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e mantengono, dunque, al pari dei contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, la loro efficacia xxxx xxxx data di scadenza dei contratti collettivi»2.
Acausalità legale e causalità contrattuale
Il secondo problema emerge dal momento che la contrattazione collettiva ha individuato, nel tempo, causali giustificative del ricorso al lavoro a tempo determinato, oggi tuttavia non più necessarie sul piano legislativo, essendo xxxxxx meno l’obbligo di motivazione della apposizione del termine xx xxxxxxxxx.
Occorre innanzitutto premettere che la questione, che ora si presenta con maggiore evidenza, era in realtà ipotizzabile già prima xxxxx xxxxxxx in vigore del decreto-xxxxx n.
1 In questo senso si è espresso X. XXXXXX, Tendenze della contrattazione nazionale in materia xx xxxxxxxxx a termine, part time e apprendistato professionalizzante, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2013, n. 186.
2 Cass. 3 gennaio 2014, n. 27, in MGC, 2014. In senso conforme Cass. 4 luglio 2008, n. 21092, in MGC, 2008, 7-8: “In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’art. 23 l. 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, che pure ne reca la formale abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza xxxxx xxxxx del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato d.lgs. xxxx xxxx scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina transitoria, desumibile dall’art. 11 del d.lgs. n. 368, ha proprio la finalità di garantire una transizione morbida tra il xxxxxxx xx il nuovo sistema”. Ed ancora Cass. 14 settembre 2012, n. 15455, in MGC, 2012; Cass. 15 xxxxxx 1987 n. 4513, in MGC, 1987, 5. xxxxx xxxxx si afferma: «Con l’entrata in vigore xxxxx xxxxx di ordine pubblico economico n. 98 (di conversione del d.l. n. 16) del 1982, che sanciva il divieto assoluto e generalizzato di concessione di permessi od aspettative per qualsiasi tipo di cure termali - le pregresse clausole pattizie di contrario contenuto (nella specie, art. 77 c.c.n.l. 18 aprile 1980 per i dipendenti di aziende di credito) risultano invalidate per sopravvenuta nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., senza che sia giuridicamente possibile ipotizzarne una automatica reviviscenza, in coincidenza e per effetto della susseguente abrogazione della xxxxx invalidante, ad opera xxxxx xxxxx n. 526 del 1982, che ha ripristinato, entro dati limiti e condizioni (accertata necessità ed indifferibilità della terapia idrotermale) la concessione dei permessi in parola».
34/2014 e continua a porsi in relazione ad altri istituti. La contrattazione collettiva, infatti, tradizionalmente interviene sulle tipologie contrattuali integrando, innalzandoli, gli standard fissati dalla xxxxx, a prescindere dall’esistenza di specifiche clausole di rinvio. Ciò in ragione del fatto che l’individuazione del grado di flessibilità e, per converso, di rigidità applicativa delle xxxxx xx xxxxx, rientra a pieno titolo xxx xxxxxx dei termini di scambio negoziale in sede di rinnovo tanto dei CCNL che dei contratti integrativi aziendali. La proceduralizzazione delle prerogative manageriali, al di là degli standard fissati dalla xxxxx, è scambiata, ad esempio, con concessioni sindacali sulla flessibilità organizzativa (orario di lavoro, inquadramento ecc.) e salariale.
Da questo punto di vista, il venir meno di un precetto legale, nel caso di specie corrispondente con l’obbligo di motivare l’apposizione del termine xx xxxxxxxxx di lavoro, non può implicare la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che detto obbligo continuano a prevedere, in quanto si verrebbe ad alterare non solo l’equilibrio raggiunto dalle parti in sede negoziale, ma anche l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico, materiale e positivo, riconosce alla contrattazione collettiva. Il rapporto tra xxxxx e xxxxxxxxx collettivo deve invero essere letto alla xxxx xxxxx copertura costituzionale di xxx xxxx xx xxxxx pattizia, nonostante l’inattuazione della seconda parte dell’articolo 39 della Costituzione, con la conseguenza che il legislatore non può sancire l’invalidità delle norme collettive tout court. Tema questo già affrontato all’alba dell’introduzione del decreto legislativo n. 368/2001. In questa occasione infatti è stata espunta dal testo xx xxxxx la previsione che sanciva l’inapplicabilità dei contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore xxxxx xxxxxxx proprio per non incorrere in ipotesi di incostituzionalità3.
Le regole del contratto collettivo possono, diversamente, considerarsi nulle qualora xxxxx incompatibili con i disposti xx xxxxx in virtù di un principio generale dell’ordinamento acquisito non solo per gli ordinari rapporti tra privati, ma anche con riferimento alle regole poste dalla contrattazione collettiva. Ad esempio, la Cassazione ha sancito che «la sospensione dal lavoro, che sia decisa dal datore di lavoro, esonera lo stesso dall’obbligo di corrispondere la retribuzione solo nel caso in xxx xxxxxx da accordo specifico, caso fortuito o forza maggiore. La clausola del contratto collettivo che configuri in capo al datore di lavoro quel potere di sospensione, al di fuori delle ipotesi suddette e agganciato invece alla sua sola volontà, è qualificabile come condizione meramente potestativa, e perciò nulla»4.
Conseguenze della applicazione unilaterale del regime legale
In entrambe le ipotesi fin qui analizzate, l’azienda che ritenesse il regime legale maggiormente funzionale ai propri interessi potrebbe decidere, con un xxxxx xxxxxxx di discrezionalità, comunque di procedere alla disapplicazione del contratto collettivo. Ciò in ragione del fatto che finanche l’esercizio di un rinvio legale da parte della autonomia collettiva non produce effetti sulla sfera dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo,
3 Per una ricostruzione completa della vicenda in materia di disciplina transitoria a seguito dell’introduzione del d.lgs. n. 368/2001 si xxxx X. XXXXXXXX, Regime transitorio ed efficacia dei contratti collettivi in vigore, in X. XXXXXXXXXX (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Xxxxxxx, 2004, 1015 ss.
4 In RGL, 2001, II, 62.
xxx xxxxx limitata ai soggetti aderenti alle parti firmatarie5. Tanto premesso, occorre valutare i riflessi che la eventuale scelta dell’azienda di disapplicare xx xxxxx pattizia implicherebbero sul piano della responsabilità contrattuale e delle relazioni sindacali.
Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, la scelta dell’azienda di disapplicare la regolazione contrattuale degli istituti del lavoro a termine in favore della nuova disciplina xx xxxxx (acausalità e limite percentuale fissato al 20%), implicherebbe conseguenze differenti a seconda che la disciplina contrattuale sia di rilevanza nazionale (CCNL) o aziendale.
Nel xxxxx xxxx, si avrebbe una responsabilità contrattuale indiretta laddove l’azienda in questione aderisse alla associazione datoriale firmataria del contratto collettivo. In xxx xxxx, più precisamente, i profili di inadempimento riguarderebbero il vincolo associativo tra l’azienda e la propria associazione di rappresentanza, posto che gli statuti delle organizzazioni datoriali impongono il rispetto della politica sindacale e dei contratti collettivi sottoscritti dalla federazione cui l’azienda aderisce. Nella ipotesi in cui la violazione riguardasse la disciplina del contratto aziendale in corso di vigenza, invece, il sindacato potrebbe opporre alla direzione d’azienda la responsabilità contrattuale diretta, per violazione dei termini del contratto.
In ogni caso, inclusa l’ipotesi xx xxxxxxx xx xxxxxxx associativi e di applicazione del contratto collettivo per comportamenti concludenti6, la violazione unilaterale da parte dell’azienda della disciplina contrattuale, fosse anche finalizzata al riallineamento allo standard legale, implicherebbe la violazione della clausola di inscindibilità del contratto collettivo applicato, in forza xxxxx xxxxx le disposizioni ivi contenute sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non ne è ammessa un’applicazione xxxxxxxx. Con la conseguenza che per poter fare ricorso xx xxxxxxxxx a tempo determinato senza motivazione della causale, oppure per allineare la percentuale di contingentamento al 20%, l’azienda dovrebbe disapplicare l’intero contratto collettivo.
I riflessi sul piano delle relazioni sindacali
Con riferimento alla fattispecie di un contratto collettivo che prevedeva ipotesi di acausalità determinate secondo il rinvio ad esso operato dalla xxxxx n. 92/2012, è stato sostenuto che la stipula del contratto a termine acausale in luogo di quello previsto xxx xxxxxxxxx collettivo avrebbe potuto esporre il datore di lavoro vincolato al rispetto dell’autonomia collettiva ad una azione per condotta antisindacale e alla possibilità che venisse emanata una sentenza di conversione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato7. Benché possibile, appare tuttavia improbabile che un ricorso ex articolo
5 X. X’XXXXXX, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione oggi, in DLRI, 1998, 665 ss.
6 La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema affermando che «l’imprenditore non iscritto all’associazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo di categoria è tenuto ad applicare il contratto collettivo medesimo limitatamente xxxx xxxx disciplina normativa e retributiva, rispetto xxxx xxxxx risulti provata una costante applicazione, e non anche relativamente ad una clausola contrattuale specifica, nei cui confronti sia peraltro riscontrabile un espresso rifiuto di adesione, se non risulta inscindibilmente connessa all’intera materia del contratto collettivo medesimo». Cass. 1° dicembre 1994, n. 6435, in MGC, 1984, 12.
7 X. XXXXXXXX, La riforma del contratto xxxxx xxxxx 28 giugno 2012 n. 92, Working Paper CSDLE “M, X’Xxxxxx”.IT, 2012, n. 153, con il xxxxx concorda X. XXXX, Il xxxxxxxxx a tempo determinato, in X. XXXXXX (a cura di), Flessibilità e tutele nei contratti e nel mercato del lavoro. Commentario xxxxx xxxxx 28 giugno 2012, n. 92, Xxxxxxx, 2013.
28, xxxxx n. 300/1970, vedrebbe l’azienda soccombere, anche tenuto xxxxx xxxxx giurisprudenza prevalente in materia che si è espressa in modo costante sostenendo la sussistenza di una condotta antisindacale in ipotesi di mancato rispetto di quanto stabilito dalla autonomia collettiva richiedendo però, oltre xx xxxx oggettivo, anche la sussistenza di una violazione della buona fede contrattuale.
Così ad esempio il Tribunale di Parma ha affermato che non ogni controversa interpretazione delle disposizione contrattuali può dare luogo ad un’azione ai sensi dell’articolo 28 St. lav., ritenendo quindi essenziale per integrare gli estremi xxxxx xxxxxxxx antisindacale uno specifico elemento soggettivo da parte del datore che non sussiste quando vi è un legittimo dissenso fondato su argomentazioni serie e reali e sull’interpretazione delle clausole8.
Sulla stessa linea, la Pretura di Milano nel 1998 ha sancito che «la violazione di una xxxxx contrattuale può integrare gli estremi xxxxx xxxxxxxx antisindacale quando sia accompagnata da un comportamento imprenditoriale scorretto e contrario al xxxxxxxxx xxxxx buona fede nei confronti del Xxxxxxxxx di fabbrica, e sia indirizzata al fine di screditare il sindacato agli occhi dei lavoratori e di metterne in discussione il ruolo in azienda aprendo una crisi al suo interno e nel suo rapporto con xx xxxxx dei dipendenti»
9.
Xxxxx stesso senso ed in termini ancor più netti il Tribunale xx Xxxxx con sentenza del 2013 ha affermato che «integra gli estremi xxxxx xxxxxxxx antisindacale il comportamento di una locale camera di commercio che, dopo aver sottoscritto un contratto integrativo decentrato con le parti sociali e le r.s.u. ed averlo regolarmente trasmesso agli organi nazionali di controllo, lo abbia unilateralmente ed arbitrariamente revocato per siglarne uno ex novo (con la firma dei soli segretari territoriali di due organizzazioni sindacali), senza aver aperto una nuova contrattazione ed escludendo di fatto sia le r.s.u. che un’altra organizzazione sindacale»10.
Profili sanzionatori
Sul piano sanzionatorio, la violazione da parte di una azienda della clausola di contingentamento regolata xxx xxxxxxxxx collettivo di riferimento, darebbe luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Ciò in ragione del fatto che la contrattazione collettiva, xxxx’esercizio del rinvio legale, si sostituisce alla xxxxx xx xxxxx e individua un nuovo standard che per le aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, o perché iscritte alla associazione datoriale firmataria o perché applicano il contratto collettivo volontariamente, ha forza xx xxxxx e quindi assorbe anche il
8 «non compete al pretore nella procedura ex art. 28, l. 20 xxxxxx 1970 n. 300 risolvere ogni tipo di controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto collettivo. La xxxxx ex art. 28, infatti, tutela solo in caso di comportamento “diretto ad impedire e limitare l’esercizio xxxxx xxxxxxx e dell’attività sindacale” garantite da norme costituzionali e generali dell’ordinamento od anche da norme di origine contrattuale; in quest’ultimo caso, se la violazione di norme contrattuali è solo indiretta è necessario che l’antisindacalità del comportamento, cioè il suo essere indirizzato ad impedire o limitare il conflitto, risulti in maniera xxxxxx e dalle modalità di esecuzione del comportamento stesso e da altre particolari circostanze». Trib. Parma 11 dicembre 1989, in NGL, 1989, 526.
9 Pret. Milano 20 xxxxxx 1981, in Tributi, 1981, 651.
10 Trib. Massa 23 dicembre 2013, Redazione Xxxxxxx, 2013. In senso conforme, tra le altre, si veda Trib. Torino 19 gennaio 2010, in RCDL, 2010, 2, 378; Trib. Torino 22 xxxxxx 2011, in DRI, 2011, 3, 743;
Trib. Milano 4 luglio 2010, in RCDL, 2010, 4, 1006.
regime sanzionatorio previsto dal Legislatore in caso di violazione xxxxx xxxxx eteronoma.
Diverso invece è la ipotesi di non compliance con le casuali previste dalla contrattazione. In xxx xxxx, il xxxxxxxxx collettivo opera xxxxx xxxxx xxxxx mera autoregolamentazione di interessi privati di cui «l’ordinamento si limita a regolare, riconoscendola, l’efficacia giuridica»11. La inosservanza delle disposizioni contrattuali da parte dell’azienda, non implicherebbe quindi la violazione di xxxxx xx xxxxx con funzione autorizzatoria della contrattazione collettiva12, ma avrebbe dei riflessi solo sul piano della responsabilità contrattuale per inadempimento, così come evidenziato nei precedenti paragrafi.
11 X. XXXXXX, Diritto sindacale, Cacucci, 2010, 152-153.
12 Ancora X. X’XXXXXX, cit.; X. XXXXXX, Diritto sindacale, cit.
Contratti a termine e somministrazione di lavoro nella contrattazione nazionale
Questo documento presenta i risultati di una mappatura della disciplina del contratto a tempo determinato nella contrattazione collettiva di rilevanza nazionale. In particolare, sono state raccolte informazioni relative ai seguenti istituti: clausole di contingentamento (limiti percentuali o limiti numerici) all’assunzione di contratti a tempo determinato; disciplina delle causali per il ricorso xx xxxxxxxxx a termine integrativa rispetto alle disposizioni xx xxxxx antecedenti all’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014; clausole riguardanti la durata, la disciplina delle proroghe, la stabilizzazione e il diritto di precedenza relative ai rapporti a tempo determinato.
Solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, Metalmeccanici) su 15 non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine. Come evidenziato nel contributo che precede questa parte, le aziende che applicano detti contratti collettivi dovranno osservare il limite legale del 20% introdotto dal decreto-xxxxx n. 34/2014. Diversamente, le aziende appartenenti agli altri settori potranno continuare ad osservare le percentuali di contingentamento (o i limiti numerici) previste dalla contrattazione collettiva di riferimento. Occorre precisare che le percentuali riportate nel Grafico 1 non sono assolute. Nella maggior parte dei contratti collettivi, esse xxxxxxx in xxxxxxx xxxxx dimensione aziendale e della compresenza di rapporti di lavoro in somministrazione i quali, in alcuni casi sono computati nel massimale, e in altri no. Si rinvia alle schede che seguono per maggiori dettagli.
Grafico 1 – Limiti percentuali alla stipula di contratti a termine (%)
35
25 25 25 25 25
18
20 20 20
14
15
10
12
7
0 0 0
Fonte: ADAPT, 2014
Metà dei contratti collettivi considerati prevede una disciplina specifica, integrativa rispetto a quella legale vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014, delle causali per la stipula di contratti a termine. Il resto dei CCNL si limita invece a rinviare alle disposizioni xx xxxxx, oppure non disciplina affatto l’istituto. Considerato quanto xxxxxx xxxx’analisi giurisprudenziale e dottrinale che precede questo documento, è verosimili ritenere che le aziende che applicano i CCNL che prevedono una disciplina specifica delle causali, debbano continuare ad osservarla, anche a fronte xxxxx xxxxx liberalizzazione dell’istituto introdotta col decreto-xxxxx n. 34/2014.
Tabella 1 – La disciplina delle causali nei CCNL
Specificazione delle causali | Rinvio xxxx xxxxx o nessuna previsione |
9 CCNL | 9 CCNL |
Turismo, Autotrasporti, Elettrici, Energia, Gomma plastica, Lapidei, Tessili, Cemento, Ceramica | Commercio, Bancari, Agenzie per il lavoro, Impianti sportivi, Metalmeccanici, Chimici, Edili, Legno, Alimentari |
Fonte: ADAPT, 2014
7 contratti su 18 disciplinano il diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori che abbiano prestato servizio a tempo determinato per un certo periodo di tempo (Turismo, Autotrasporti, Metalmeccanici, Energia, Gomma plastica e Lapidei), mentre 7 prevedono disposizioni specifiche e integrative rispetto a quelle legali in ordine alla durata dei rapporti di lavoro a termine (Impianti sportivi, Autotrasporti, Edilizia, Energia, Lapidei, Legno e Tessili). Soltanto 3 contratti collettivi intervengono su entrambi gli istituti (Autotrasporti, Energia, Lapidei).
Tabella 2 – Altri istituti
Istituto | ||
Durata | Diritto di precedenza | |
Commercio | ||
Turismo | X | |
Bancari | ||
Agenzie lavoro | ||
Impianti sportivi | X | |
Autotrasporti | X | X |
Metalmeccanici | X | |
Chimici |
Edili | X | |
Elettrici | ||
Energia | X | X |
Gomma plastica | X | |
Lapidei | X | X |
Legno | X | |
Tessili | X | |
Cemento | ||
Ceramica | X | |
Alimentari |
Fonte: ADAPT, 2014
Terziario
CCNL Terziario, distribuzione e servizi (Commercio) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | 20% Termine + Somministrazione: 28% Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. | 15% Termine + Somministrazione: 28% Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. |
Causali | Deroga xx xxxxx del 20% per i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto | Deroga xx xxxxx del 20% per i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Rinvio xx XX livello per previsioni relative al diritto di precedenza | Rinvio xx XX livello per previsioni relative al diritto di precedenza |
CCNL Turismo | |||
Istituto | Termine | Somministrazione | |
Contingentamento | Base di computo | N. lavoratori | 8% dei lavoratori dipendenti, |
0 - 4 | 4 | con un minimo di tre lavoratori | |
5 - 9 10 - 25 | 6 7 | somministrati | |
26 - 35 | 9 | ||
36 - 50 | 12 | ||
Oltre 50 | 20% | ||
Causali | Temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non | Intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non | |
programmabili di clientela cui non sia | ordinari di clientela cui non sia | ||
possibile far fronte con il normale | possibile far fronte con il | ||
organico. | normale organico. | ||
Impiego di professionalità diverse | Intensificazioni temporanee | ||
rispetto a quelle normalmente | dell’attività dovute a flussi non | ||
occupate. | programmabili di clientela cui | ||
Adeguamento del sistema | non sia possibile far fronte con | ||
informativo aziendale, inserimento o | il normale organico. | ||
implementazione di nuove | Sostituzione di lavoratori | ||
procedure, di sistemi di contabilità, | assenti. | ||
controllo di gestione, controllo di | Servizi definiti e predeterminati | ||
qualità. | nel tempo cui non sia possibile | ||
Supporto tecnico nel xxxxx xxxxx | far fronte con il normale | ||
prevenzione e sicurezza sul lavoro; | organico. | ||
lavorazioni connesse a vincolanti | Sostituzioni in caso di | ||
termini di esecuzione. | risoluzione del rapporto di | ||
Per le coperture di posizione non | lavoro senza preavviso, per un | ||
ancora stabilizzate xx xxxxxxx delle | periodo massimo di due mesi | ||
fasi di avvio di nuove attività. | utile alla ricerca di personale | ||
idoneo alla mansione. | |||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | Diritto di precedenza nella | La stipula di contratti di | |
diritto di precedenza | riassunzione presso la stessa unità | somministrazione di lavoro a | |
produttiva e con la medesima | tempo determinato di durata | ||
qualifica. Il diritto si estingue entro | superiore ad un mese è | ||
un anno dalla data di cessazione del | subordinata alla preventiva | ||
rapporto di lavoro. | verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica | ||
che abbiano manifestato la | |||
volontà di esercitare il diritto di | |||
precedenza. |
CCNL Bancari | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | - | 5% 8% per imprese fino a 1500 dipendenti |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
CCNL Agenzie per il lavoro | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Si applicano le previsioni xx xxxxx del CCNL/CC applicato dall’utilizzatore | |
Causali | Si applicano le previsioni xx xxxxx del CCNL/CC applicato dall’utilizzatore | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | 1. Proroghe. Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte xxxx’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro. L’informazione al xxxxxxxxxx xxxxx durata xxxxxxxxx xxxxx proroga va fornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni. 2. Stabilizzazione incentivata: a fronte di un contratto di somministrazione a tempo determinato viene riconosciuto un incentivo di 750 euro alla Agenzia che assume il lavoratore a tempo |
indeterminato, indipendentemente si tratti di assunzione ab initio o trasformazione. |
CCNL Impianti sportivi | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | 15% In luogo della predetta percentuale nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni. | 15% mensile In luogo della predetta percentuale nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni. |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, l’ulteriore contratto a termine stipulabile in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere una durata fino a 12 mesi. | - |
CCNL Autotrasporti | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Xxxxx salva la deroga per i lavoratori mobili di xxx xxxx premessa, il personale assunto a termine ai sensi delle causali individuate dal comma 2, alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente xxxx’anno xx xxxxxx del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Comunque, tali limiti possono essere modificati con accordo sindacale con le XX.XX. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche esigenze aziendali. | I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a n. 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, xx xxxxxxx del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti xxx xxxxx o xx xxxxxxx del periodo di prova |
Causali | E’ consentita l’apposizione di un | Il contratto di lavoro somministrato |
xxxxxxx xxxx durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti; c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.; d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali; e) esecuzione di particolari lavori f) sostituzione di lavoratori assenti per ferie; g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; h) necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa; i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità; j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi; k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: - infermità per malattia; - infortunio sul lavoro; - aspettativa; - sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui xxxx xxxxx 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni; - astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’individuazione di ulteriori causali può avvenire a livello di unità produttiva con le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL. Altre ulteriori ipotesi xx xxxxxxxxx a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello | è attivabile nei seguenti casi: attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; Per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto Inoltre, è previsto che l’azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle XX.XX. Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale: Il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all’art. 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi. |
aziendale. Viene individuato, poi, un elenco di casi in cui non è consentita l’apposizione del termine xx xxxxxxxxx di lavoro subordinato | ||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | La durata massima del contratto è | La durata massima del contratto di |
diritto di precedenza | pari a un periodo complessivo di 36 | somministrazione è di 18 mesi xx x |
xxxx, compresa l’eventuale proroga | prorogabile sino a un periodo | |
del periodo inizialmente previsto dal | complessivamente non superiore a | |
contratto individuale di lavoro. | 36 mesi incluso il xxxxx xxxxxxxxx. | |
Se il rapporto di lavoro continua | Ogni 12 mesi, anche per il tramite | |
dopo la scadenza del termine, | dell’associazione dei datori di | |
inizialmente fissato o | lavoro xxxx xxxxx aderisce o | |
successivamente prorogato ai sensi | conferisce il xxxxxxx, il numero ed | |
del comma 9, il datore di lavoro è | i motivi dei contratti di fornitura xx | |
xxxxxx a corrispondere xx xxxxxxxxxx | lavoro temporaneo conclusi, la | |
una maggiorazione del 20% della | durata degli stessi, il numero e la | |
retribuzione globale per ogni giorno | qualifica dei lavoratori interessati. | |
di continuazione del rapporto fino al | ||
decimo giorno successivo e del | ||
40% per ciascun giorno ulteriore | ||
fino al ventesimo giorno | ||
successivo. | ||
Se il rapporto di lavoro continua | ||
oltre il ventesimo giorno in caso xx | ||
xxxxxxxxx di durata inferiore a sei | ||
mesi, ovvero oltre il trentesimo | ||
giorno negli altri casi, il contratto si | ||
considera a tempo indeterminato | ||
dalla scadenza dei predetti termini. | ||
AI lavoratori che abbiano prestato | ||
attività lavorativa con contratto a | ||
tempo determinato, per le ipotesi | ||
già previste dall’art. 23, comma 2, | ||
xxxxx xxxxx 28 febbraio 1987, n. 56, | ||
è riconosciuto un diritto di | ||
precedenza nelle assunzioni presso | ||
la stessa azienda e con la | ||
medesima qualifica. Tale diritto di | ||
precedenza si estingue entro un | ||
anno dalla data di cessazione del | ||
rapporto di lavoro ed il lavoratore | ||
può esercitarlo a condizione che | ||
manifesti per iscritto, in tal senso la | ||
propria volontà al datore di lavoro | ||
entro tre mesi dalla data di | ||
cessazione del rapporto stesso. | ||
Fermo restando il suddetto termine | ||
di un anno, a xxxxxx di richieste di | ||
assunzione per la medesima | ||
qualifica, prevale l’anzianità di | ||
servizio maturata presso la stessa | ||
azienda attraverso precedenti | ||
contratti a tempo determinato. In | ||
caso di ulteriore xxxxxx, prevale xx | ||
xxxxxxxx anzianità anagrafica. |
Industria
CCNL Metalmeccanica Industria | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Non sono previsti limiti percentuali ma limiti di durata. | Non sono previsti limiti percentuali ma limiti di durata. |
Causali | - | Prevede la possibilità di accedere alla somministrazione a termine senza l’obbligo della causale: - per un numero di lavoratori/anno non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre xxxx xxxxxx precedenti (sono utili a tal fine le proposte di assunzione formulate per iscritto e ricevute dal lavoratore ma dallo stesso rifiutate formalmente); - per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione; - per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio ovvero con una invalidità certificata di almeno il 20%. |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita. | Non sono previsti limiti percentuali ma limiti di durata. |
CCNL Chimici | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato xxxxxxxx xxxx’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, in determinate ipotesi specifiche (vedi punto seguente). Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali potranno essere riviste dalle parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. Si specificano le causali ai fini dell’inclusione dei contratti nei limiti quantitativi: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Si specifica che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa (per le imprese del Mezzogiorno il limite è elevabile a 36 mesi e comunque modificabile a livello aziendale. | Il numero dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori xxxxxxxx xxxx’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle medesime ipotesi previste xxx xxxxxxxxx a termine. La percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978. Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale. |
Causali | - | In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni xx xxxxx è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di |
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa. | ||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | -. | I contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non devono superare la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi. |
CCNL Edili | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il ricorso ai contratti a termine per le causali diverse da quelle previste all’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001 non può superare, mediamente xxxx’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti xx xxxxxx di un xxxxx del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza xxxx’anno solare precedente. | Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 (vedi punto seguente) non può superare, mediamente xxxx’anno, cumulativamente con i contratti a termine il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti xx xxxxxx di un xxxxx del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. |
Causali | In relazione a quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Sono riproposti i divieti previsti dalla xxxxx | La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi: 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori; 2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non |
possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale; 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa; 4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale; 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi xx xxxxxxx per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione; 6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. | ||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Non è prevista una disciplina particolare se non quella per la stipula, ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, dell’ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma. Questo potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura prescritta. | Non è prevista una disciplina particolare. |
CCNL Elettrici | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | In relazione a quanto disposto dal | Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, |
comma 7 dell’art. 10 del d.lgs. n. | comma 4 del d.lgs. n. 276/2003, la | |
36812001, il numero dei lavoratori | percentuale dei lavoratori con | |
occupati con contratto a tempo | contratto di somministrazione a | |
determinato non può superare il | tempo determinato con riferimento | |
7% in media annua dei lavoratori | alle specifiche ipotesi di cui alle | |
con contratto a tempo | lettere a), b), C) e d) del comma 3 | |
indeterminato xxxxxxxx xxxx’impresa | dell’art. 16 (Contratto di lavoro a | |
alla data del 31 dicembre dell’anno | termine) non può |
precedente in specifiche ipotesi. La percentuale indicata è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal t.u. approvato con dpr 6 marzo 1978, n. 2J8. Le predette percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti organizzazioni sindacali ovvero rsu, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. | complessivamente superare il 9% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente xxxx’impresa, da calcolarsi come media su base annua. Tale percentuale è aumentata al 12% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218. Tali percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua - per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva, a fronte di programmi aggiuntivi tendenti ad incrementare e consolidare le attività aziendali. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. | |
Causali | E’ consentita l’assunzione a termine nei limiti previsti : a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità (3 specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’azienda; b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ed all’avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di istallazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentono la protezione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventions, congressi, ecc.). | La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In applicazione dell’art. 20 commi 4 e 5-quater del d.lgs. n. 27612003, come modificati dal d.lgs. n. 2412i012 e dalla xxxxx n. 9212012, le Parti a livello aziendale possono stabilire ipotesi di ricorso alla somministrazione a tempo determinato per le quali non è richiesto il requisito di carattere tecnico produttivo ed organizzativo. |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | L’impresa comunica in via preventiva ovvero, in caso di motivate ragioni di urgenza e |
necessità, entro 5 giorni dalla stipula del contratto di somministrazione , alla RSU ove esistente, o in mancanza di quest’ultima, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso ai contratti di somministrazione, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati. Una volta l’anno per il tramite dell’Associazione di appartenenza, le imprese forniscono alle Organizzazioni sindacali nazionali, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. |
CCNL Energia | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Per le fattispecie che riguardano le attività di cantiere e le attività di commessa sopra riportate la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a xxxxx xxxx’azienda. In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368/2001 e dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003, il numero dei lavoratori xxxxxxxx xxxx’azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 20%. Relativamente ai contratti a tempo determinato, nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta inteso che possono essere instaurati fino ad un massimo di 10 rapporti di lavoro a termine come media annua, sempre per la medesima fattispecie. In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nelle aziende. In ogni caso il loro | Relativamente ai contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, resta inteso che possono essere instaurati fino ad un massimo di 5 rapporti di lavoro a termine come media annua, sempre per la medesima fattispecie. |
numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo indeterminato nelle aziende. | ||
Causali | Le causali individuate per ragioni tecniche produttive e organizzative sono: - esecuzione di un’attività o di un servizio, definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale o occasionale; - incremento di attività produttiva in dipendenza xx xxxxx eccezionali o di più intensa attività o di start up di nuovi impianti, grandi manutenzioni, ecc.; - sostituzione dei lavoratori assenti con esclusione di quelli assenti dal lavoro per sciopero; - sostituzione di quei lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento, addestramento; - progetti temporanei di studio, ricerca, sviluppo prodotti nonché di analisi e innovazione di processi e metodologie e progetti specifici legati all’esplorazione e sviluppo; - espletamento delle attività connesse alla distribuzione di prodotti petroliferi xxxx’ambito aeroportuale b) Attività di cantiere Attività che si esplica xxxx’ambito della progettazione, dei servizi geotecnici, della costruzione, gestione e manutenzione di impianti e condotte, della perforazione, dei sistemi di produzione galleggianti, nonché per manutenzione mezzi e attrezzature al verificarsi delle seguenti situazioni C) Attività di commessa Progettazione, servizi geotecnici, ricerca, costruzione degli impianti e delle condotte, sistemi di produzione galleggianti, manutenzione e/o gestione di impianti industriali e/o ecologici e condotte - anche governati dal sistema della concessione - posa di condotte e perforazione | |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, una sola | Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, rapporti di lavoro |
volta e soltanto se il xxxxx xxxxxxxxx è di durata inferiore a 3 anni; complessivamente, comunque, la durata del contratto stesso e della proroga non devono superare la medesima soglia dei 3 anni (36 mesi). La proroga è ammessa a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per xx xxxxx è stato stipulato; - deve essere rispettato un intervallo temporale minimo tra un contratto a termine, anche prorogato, e uno successivo. Qualora vengano effettuate 2 assunzioni a termine senza soluzioni di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipula del xxxxx xxxxxxxxx a termine. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, rapporti di lavoro a tempo determinato per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, attività di cantiere e di commessa acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma 4- bis del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. | in somministrazione per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, attività di cantiere e di commessa acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. |
CCNL Gomma plastica | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | In relazione a quanto previsto | In relazione a quanto previsto |
dall’art. 10, comma 7, del d.lgs. x. | xxxx’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. | |
368/2001 e dall’art. 20, comma 4, | 368/2001 e dall’art. 20, comma 4, | |
del d.lgs. n. 276/2003, il numero di | del d.lgs. n. 276/2003, il numero di | |
lavoratori xxxxxxxx xxxx’azienda con | lavoratori xxxxxxxx xxxx’azienda con | |
i contratti di lavoro previsti nel | i contratti di lavoro previsti nel | |
presente articolo, non potrà | presente articolo, non potrà | |
superare la percentuale del 25%, | superare la percentuale del 25%, | |
complessivamente intesa per i due | complessivamente intesa per i due | |
istituti, calcolata in media annua e | istituti, calcolata in media annua e | |
riferita ai lavoratori con contratto a | riferita ai lavoratori con contratto a | |
tempo indeterminato occupati | tempo indeterminato xxxxxxxx | |
xxxx’azienda alla data del 31 | xxxx’azienda alla data del 31 |
dicembre dell’anno precedente. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 4 è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 4 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. | dicembre dell’anno precedente. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 4 è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 4 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. | |
Causali | Le parti hanno individuato fra le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che - ai sensi xx xxxxx - consentono la stipulazione di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo determinato, rientrano - in via esemplificativa - le seguenti ipotesi: a) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; b) sostituzione di lavoratori assenti in aspettativa o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo xxxxxxxx; d) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assenti durante il periodo feriale; e) esecuzione di un’opera, di un’attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, sia di carattere xxxxxxxxx xxx straordinario o occasionale; f) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire col normale organico; g) progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti. | Le parti hanno individuato fra le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che - ai sensi xx xxxxx - consentono la stipulazione di contratti a tempo determinato o di contratti di somministrazione a tempo determinato, rientrano - in via esemplificativa - le seguenti ipotesi: a) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; b) sostituzione di lavoratori assenti in aspettativa o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo xxxxxxxx; d) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assenti durante il periodo feriale; e) esecuzione di un’opera, di un’attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, sia di carattere xxxxxxxxx xxx straordinario o occasionale; f) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire col normale organico; g) progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti. |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora | Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora |
xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma 4- bis, del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. | xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. |
CCNL Lapidei | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito xxxxx xxxxxx del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda. Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs. 368/2001 come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore. In alternativa a quanto descritto | Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito xxxxx xxxxxx del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda. Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs. 368/2001 come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore. In alternativa a quanto descritto, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori xxxxxxxx xxxx’ambito dell’unità produttiva, sempre all’interno del limite del 25% di xxx xx xxxxx comma, qualora xxxxx utilizzati nei seguenti processi organizzativi: - avvio di una nuova attività; - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); - rinnovo o proroga di una commessa consistente |
Causali | I contratti di lavoro a termine, instaurati senza causale, non possono superare il limite complessivo del 6% del totale dei | I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall’art. 20 commi 3 e 4 del d.lgs. n 276 del 10 |
lavoratori xxxxxxxx xxxx’ambito dell’unità produttiva, sempre all’interno del limite del 25 % di xxx xx xxxxx comma, qualora xxxxx utilizzati nei seguenti processi organizzativi: - avvio di una nuova attività; - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); - rinnovo o proroga di una commessa consistente. | settembre 2003 e successive modificazioni. I casi in cui è fatto divieto di ricorrere xx xxxxxxxxx di somministrazione sono indicati dall’art. 20 comma 5 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni. Ferme restando le diposizioni previste per l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. | |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Xxxxx restando le diposizioni previste per l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. Il lavoratore che, xxxx’esecuzione di uno o più contratti a termine, presso la stessa azienda, considerando anche eventuali periodi di missione in somministrazione di lavoro a tempo determinato, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate o alle mansioni aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine. Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti, xxxx data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di xxxxxx si xxxx riferimento xxxx xxxxxxxx età anagrafica. |
Ai sensi dell’art. 1, c. 39, xxxxx xxxxx 247/2007 in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto superi complessivamente 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato. |
CCNL Legno | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con | È consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente |
contratto a termine e con contratto | da motivazione per almeno tre | |
di somministrazione non potrà | lavoratori in ciascun anno solare | |
complessivamente superare il 25% | qualora l’azienda occupi lavoratori | |
calcolato su base semestrale, dei | con contratto di lavoro a tempo | |
lavoratori occupati a tempo | indeterminato in numero almeno | |
indeterminato xxxx’unità produttiva. | pari al doppio dei suddetti lavoratori | |
Tali percentuali comprendono sia i contratti con causale, sia quelli | in somministrazione. | |
senza. Le frazioni sono | ||
arrotondabili all’unità superiore. Nei | ||
casi in cui il rapporto percentuale | ||
dia un numero inferiore a 10 resta | ||
ferma la possibilità di utilizzare fino | ||
a 10 contratti di cui alle precedenti | ||
lettere, purché non risulti superato il | ||
totale dei contratti di lavoro a tempo | ||
indeterminato in xxxx xxxx’impresa. | ||
Ove se ne ravvisi la necessità, con | ||
accordo con le R.S.U. o in loro | ||
assenza con le rappresentanze | ||
territoriali delle organizzazioni | ||
sindacali firmatarie del presente | ||
contratto, possono essere elevate | ||
le percentuali di lavoratori assunti | ||
con le due tipologie xx xxxxxxxxx e | ||
possono essere individuate altre | ||
fattispecie di esclusione dalla | ||
limitazione percentuale | ||
sopraindicata. | ||
Inoltre sono escluse dalle | ||
percentuali sopraindicate le | ||
assunzioni a tempo determinato o | ||
somministrazione per: | ||
- attività connesse alla | ||
partecipazione a fiere e mostre | ||
italiane ed estere; |
- allestimento di stands fieristici, show-room; - attività connesse a corners ed esposizioni; - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti xxxxx con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le R.S.U. o in assenza delle R.S.U., con le XX.XX. territoriali per la verifica delle citate condizioni; - avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il xxxxx non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio; Le parti convengono, altresì, di individuare le ipotesi per le quali è possibile il ricorso xx xxxxxxxxx in esame senza l’indicazione della causale di ricorso che giustifica l’apposizione del termine, ai sensi di quanto previsto dalla xxxxx 92/2013 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni. Tali ipotesi riguardano: - l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione xxxxxxxx; - l’assunzione di lavoratori percettori dell’Aspi; - l’assunzione di lavoratori inoccupati con più di 50 anni di età; |
- l’assunzione di donne con più di 40 anni di età; - l’assunzione di xxxxxxx xxxx a 29 anni di età; - l’assunzione di appartenenti alle liste di cui xxxx xxxxx 68/99; - tutte quelle individuate xxx xxxxxxxxx collettivi anche aziendali stipulati dalle XX.XX. dei lavoratori e dei Datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto | ||
Causali | - | La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è ammessa nei casi previsti dalla xxxxx e xxxxx ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria d’intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presente contratto, per ciascun anno solare, non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre xxxx xxxxxx precedenti (ex art. 20, comma 5- quater, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dai successivi interventi legislativi). La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre ammessa per l’utilizzo di soggetti xxx xxxxx accedere al collocamento obbligatorio di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti xx Xxxx. |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Con accordo con le R.S.U. o in loro assenza con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, si potrà prolungare il periodo di 12 mesi. Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l’apposizione del termine è xxxxx di | L’azienda, a xxxxxx xxxxx necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro procederà all’inserimento dei lavoratori previa comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL ogni |
effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in xxx xxxxx specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. In attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla xxxxx n. 247/2007, la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata xxxxx - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. La stipula di tale ulteriore successivo contratto a termine avverrà presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per Territorio e con l’assistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca il xxxxxxx. In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5 del d.lgs. 368/2001 (così come modificato dalla l. 247/2007, dalla l. 92 del 2012 e dal DI 76/2013), oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. 1525/1963, le attività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi, di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del d.lgs. 368/2001, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4-ter del medesimo Art., sono le seguenti: a) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; b) allestimento di stands fieristici, show-room; c) attività connesse a corners ed esposizioni; d) attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti xxxxx con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le R.S.U. o in assenza delle R.S.U., con le XX.XX. territoriali per la verifica delle citate condizioni. | dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. |
CCNL Tessili | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limiti % | Come previsto dall’art. 10, comma 7 del d.lgs. n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche (vedi punto seguente), anche se di durata inferiore a 7 mesi il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. | La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare xxxx’arco di 12 mesi la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in xxxx xxxx’impresa. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all’unità superiore. |
Xxxxxxx | L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Vengono specificate le causali per la determinazione dei contratti inclusi nel limite quantitativo. 1) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2) particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; 3) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4) attività non programmabili e non riconducibili xxxx’attività ordinaria dell’impresa. Si prevede xxx xx xxxx di avvio della nuova attività sia di 12 mesi elevabili a 18 per le aziende del Mezzogiorno. | La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | Non prevista una disciplina | - |
diritto di precedenza | particolare, se non relativa al fatto che in attuazione del rinvio previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del d.lgs. n. 368/2001, la durata massima del successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite massimo di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4-bis, primo periodo della citata xxxxx - è pari ad un periodo pari 8 mesi |
CCNL Cemento | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato xxxx’unita produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in xxxx xxxx’unità produttiva. La percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le assunzioni possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali. | - |
Causali | L’apposizione di un xxxxxxx xxxx durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 7 prima parte del d.lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi: 1. per l’esecuzione di un un’opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; 2. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse; 3. per fasi di avvio di nuove attività, | - |
intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi. | ||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Non prevista disciplina particolare | - |
CCNL Ceramica | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero di lavoratori xxxxxxxx xxxx’azienda con i contratti di lavoro in esame non potrà superare la percentuale del 25%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati in azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, mantenendo una ragionevole distribuzione delle percentuali nei vari siti. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore derivanti da accordi sindacali aziendali. Sono esenti dalla predetta percentuale del 25% contratti stipulati xxxxx xxxx di avvio di nuove attività (24 mesi dall’avvio dell’attività) e per ragioni di carattere sostitutivo di durata fino a due mesi o di stagionalità. Tale percentuale è aumentata al 35% in media annua per le aziende operanti nei territori del mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978 n. 218. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 5 è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 5 dia risultato inferiore a 10, resta ferma la possibilità di istituire fino a 10 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. | Vale quanto previsto per il contratto a termine. |
Causali | È presente la clausola secondo cui | È presente la clausola secondo cui |
l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene, rispettivamente, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni In un Chiarimento a verbale sono esplicitate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo: A) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; B) sostituzione di lavoratori assenti in aspettativa o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; C) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo xxxxxxxx; D) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assenti durante il periodo feriale; E) esecuzione di un’opera, di un’attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, sia di carattere xxxxxxxxx xxx straordinario occasionale; F) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico; G) progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti. | l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene, rispettivamente, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni | |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 40 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. | Vale quanto previsto per il contratto a termine |
CCNL Alimentari | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Contingentamento | Il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato xxxxxxxx xxxx’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, in determinate ipotesi specifiche (vedi punto seguente) e ferme restando le esclusioni di cui all’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. La percentuale potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale. Si specificano le causali a fronte dell’inclusione dei contratti nei limiti quantitativi: - lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego xxxx’ambito dell’azienda; - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; - copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa; - sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative; - lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; - attività non programmabili e non ricomprese xxxx’attività ordinaria. Per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva e quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, xxx xxxxx protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. | La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti. |
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale | ||
Causali | Nessuna | Non prevista ulteriore disciplina. |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Non prevista ulteriore disciplina. | Non prevista ulteriore disciplina. |
Contratti a termine e somministrazione di lavoro nella contrattazione aziendale
Questo documento presenta i risultati di una mappatura della disciplina del contratto a tempo determinato nella contrattazione collettiva di rilevanza aziendale. In particolare, sono state raccolte informazioni relative ai seguenti istituti: clausole di contingentamento (limiti percentuali o limiti numerici) all’assunzione di contratti a tempo determinato; disciplina delle causali per il ricorso xx xxxxxxxxx a termine integrativa rispetto alle disposizioni xx xxxxx antecedenti all’entrata in vigore del decreto-xxxxx n. 34/2014; clausole riguardanti la durata, la disciplina delle proroghe, la stabilizzazione e il diritto di precedenza relative ai rapporti a tempo determinato.
9 contratti aziendali su 22 non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine. Le rispettive aziende dovranno quindi osservare il limite legale del 20% introdotto dal decreto-xxxxx n. 34/2014. Diversamente, le altre aziende potranno continuare ad osservare le percentuali di contingentamento (o i limiti numerici) previste dal rispettivo integrativo aziendale. Si precisa che nella maggior parte dei casi il massimale percentuale copre sia i contratti a tempo determinato che la somministrazione a termine, ovvero, più genericamente, il lavoro “atipico”.
Grafico 1 – Limiti percentuali alla stipula di contratti a termine (%)
25
20 20 20
15 15
12
12 12,5
10 10 10
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: ADAPT, 2014
Solamente 2 dei contratti considerati intervengono sull’istituto della causale. In particolare, l’integrativo xxxxx Xxxx Centro Italia specifica la nozione di attività di carattere stagionale che insistono in determinati e reiterati periodi dell’anno puntualmente individuati. Xxxx’integrativo Gucci, invece, le parti concordano sulla
necessità di utilizzare gli strumenti legislativi che consentono di far fronte al carattere stagionale delle vendite ed eventi legati al mondo del lusso e della moda in generale.
Dei 22 contratti aziendali analizzati, 11 disciplinano il diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti a tempo determinato, 4 prevedono clausole di stabilizzazione xxxxxxx un xxxxx periodo di tempo e soltanto 1 contratto interviene sull’istituto della proroga.
Tabella 1 – Altri istituti
Istituti | |||
Proroghe | Stabilizzazioni | Diritto di precedenza | |
Estral | X | ||
STMicroelectronics | X | ||
Tenaris | X | ||
Metelli | X | ||
Coop Centro | X | ||
Feltrinelli | X | ||
Metro | X | ||
Unicoop | X | ||
Wave Tech | X | ||
Sgm | |||
Flame Spray | |||
Seco Tools | X | ||
Xxx Xxxxxx | |||
Xxxxxxx Vending | X | ||
Italfond | |||
Exide | X | ||
Xxxxxxxx | |||
Xxx Perego | X | ||
Lanfranchi | X | ||
Manpower |
Starwood | |||
Gucci | X |
Fonte: ADAPT, 2014
Industria metalmeccanica
Bianchi Vending Group (2011) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Utilizzo dei lavoratori atipici entro una percentuale dell’organico complessivo (inclusi gli stessi somministrati e gli stessi contratti a termine) pari al 12% | Utilizzo dei lavoratori atipici entro una percentuale dell’organico complessivo (inclusi gli stessi somministrati e gli stessi contratti a termine) pari al 12% |
Causali | - | - |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | L’azienda privilegerà, a xxxxxx di competenze tecnico-professionali ed in base all’anzianità di servizio, l’inserimento di lavoratori che abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato e/o in somministrazione per almeno 6 mesi continuativi | L’azienda privilegerà, a xxxxxx di competenze tecnico-professionali ed in base all’anzianità di servizio, l’inserimento di lavoratori che abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato e/o in somministrazione per almeno 6 mesi continuativi |
Lucchini (2010) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Il numero massimo complessivo di | Il numero massimo complessivo di | |
Limite percentuale | lavoratori, che possono essere contemporaneamente in forza con | lavoratori, che possono essere contemporaneamente in forza con |
contratti a termine, subordinati 0 in | contratti a termine, subordinati 0 in | |
somministrazione, xxxx contenuto di | somministrazione, xxxx contenuto di | |
xxxxx, xxxxx necessita particolari | xxxxx, xxxxx necessita particolari | |
che richiedano soluzioni diverse, | che richiedano soluzioni diverse, | |
xxxx’ordine del 15% del numero di | nell’ordine del 15% del numero di | |
lavoratori occupati a tempo | lavoratori occupati a tempo | |
indeterminato, calcolato come media | indeterminato, calcolato come | |
nel triennio. | media nel triennio. | |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
Lanfranchi (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 20% della forza lavoro xxxxxxx a tempo indeterminato e calcolata su base trimestrale e potrà realizzare | - |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Fino a 4 proroghe di questi contratti | - |
CIA Peg Perego (2010) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 15% calcolata sul numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente | 15% calcolata sul numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | In caso di necessità di inserimento | In caso di necessità di inserimento |
diritto di precedenza | in organico di lavoratori con | in organico di lavoratori con |
contratto a tempo indeterminato, si | contratto a tempo indeterminato, si | |
farà riferimento in via prioritaria a | farà riferimento in via prioritaria a | |
quei soggetti xxx xxxxx maturato | quei soggetti xxx xxxxx maturato | |
maggior anzianità in azienda, anche | maggior anzianità in azienda, anche | |
tramite la sommatoria di periodi | tramite la sommatoria di periodi | |
discontinui, per lo svolgimento di | discontinui, per lo svolgimento di | |
mansioni equivalenti | mansioni equivalenti |
Estral (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | L’azienda, previa verifica dei carichi | L’azienda, previa verifica dei carichi |
diritto di precedenza | di lavoro, confermerà a tempo | di lavoro, confermerà a tempo |
indeterminato solo i lavoratori che | indeterminato solo i lavoratori che | |
abbiano lavorato con contratto a | abbiano lavorato con contratto a | |
tempo determinato per un periodo di | tempo determinato per un periodo | |
12 mesi | di 12 mesi |
Flame Spray (2010) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 10% unità produttiva | 10% unità produttiva |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
Italfond (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Il valore indicativo dei lavoratori atipici si stima nel 12% della forza lavoro | Il valore indicativo dei lavoratori atipici si stima nel 12% della forza lavoro |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
STMicroelectronics (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | Coloro che abbiano prestato la | Coloro che abbiano prestato la |
diritto di precedenza | propria attività lavorativa per un | propria attività lavorativa per un |
periodo superiore ai 6 mesi avranno | periodo superiore ai 6 mesi avranno | |
diritto di precedenza nelle | diritto di precedenza nelle | |
assunzioni a tempo indeterminato, | assunzioni a tempo indeterminato, | |
entro i 18 mesi successivi la | entro i 18 mesi successivi la | |
cessazione del precedente rapporto | cessazione del precedente rapporto | |
di lavoro | di lavoro |
Tenaris Dalmine (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | L’utilizzo è, di xxxxx, collegato ad |
esigenze xx xxxxxx impianti e/o attività connesse conseguenti l’incremento dei volumi (ordini/commesse) con un diretto e conseguente aumento della turnazione sugli impianti e maggior attività dei servizi collegati o sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto | ||
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | Per le assunzioni a tempo | Per le assunzioni a tempo |
diritto di precedenza | indeterminato l’azienda continuerà a | indeterminato l’azienda continuerà |
dare priorità xxxxx xxxxxx a coloro che | a dare priorità xxxxx xxxxxx a coloro | |
in quel dato momento hanno un | che in quel dato momento hanno un | |
rapporto di lavoro instaurato con | rapporto di lavoro instaurato con | |
contratti a termine e in | contratti a termine e in | |
somministrazione e che esprimano | somministrazione e che esprimano | |
quelle potenzialità necessarie per | quelle potenzialità necessarie per | |
ricoprire i ruoli previsti dalle | ricoprire i ruoli previsti dalle | |
organizzazioni del lavoro in cui | organizzazioni del lavoro in cui | |
operano, e ciò attraverso la | operano, e ciò attraverso la | |
partecipazione e l’esito dei corsi di | partecipazione e l’esito dei corsi di | |
formazione e l’espletamento, | formazione e l’espletamento, | |
positivo, delle mansioni assegnate. | positivo, delle mansioni assegnate. | |
In particolare per coloro che si | In particolare per coloro che si | |
trovano con contratto di | trovano con contratto di | |
somministrazione a termine, la | somministrazione a termine, la | |
priorità rispondente ai requisiti | priorità rispondente ai requisiti | |
enunciati in precedenza si | enunciati in precedenza si | |
perfezionerà a condizione che | perfezionerà a condizione che | |
abbiano operato in azienda da | abbiano operato in azienda da | |
almeno 12 mesi consecutivi nella | almeno 12 mesi consecutivi nella | |
stessa area o 15 mesi consecutivi se | stessa area o 15 mesi consecutivi | |
in più aree, oppure 15 mesi ma | se in più aree, oppure 15 mesi ma | |
discontinui, ancorché nella stessa | discontinui, ancorché nella stessa | |
area, xxxx’arco di 18 mesi. | area, xxxx’arco di 18 mesi. |
Exide (2011) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 12,5% il limite superiore medio annuale di lavoratori con contratto diverso da ‘indeterminato’ sul totale dei dipendenti, escluse le sostituzioni per maternità, i congedi straordinari L104 e tutti le tipologie di aspettativa | 12,5% il limite superiore medio annuale di lavoratori con contratto diverso da ‘indeterminato’ sul totale dei dipendenti, escluse le sostituzioni per maternità, i congedi straordinari L104 e tutti le tipologie di aspettativa |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Regola di stabilizzazione dei contratti atipici (contratti a termine + | Regola di stabilizzazione dei contratti atipici (contratti a termine + |
interim), dopo 12 mesi di effettiva presenza | interim), dopo 12 mesi di effettiva presenza |
Metelli (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | - |
Stabilizzazione dei lavoratori e | Stabilizzazione dei lavoratori e | |
lavoratrici assunti con contratto a | lavoratrici assunti con contratto a | |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | tempo determinato o in | tempo determinato o in |
diritto di precedenza | somministrazione che abbiano trascorso in azienda un periodo di | somministrazione che abbiano trascorso in azienda un periodo di |
almeno 24 mesi, anche non | almeno 24 mesi, anche non | |
continuativi, xxxx’arco di 36 mesi | continuativi, xxxx’arco di 36 mesi |
Sgm (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 8% (termine + somministrazione) | 8% (termine + somministrazione) |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
Seco Tools (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Limite massimo di utilizzo delle forme xx xxxxxxxxx “atipico” pari al 10% della forza lavoro | Limite massimo di utilizzo delle forme xx xxxxxxxxx “atipico” pari al 10% della forza lavoro |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Termine dei 36 mesi, anche in forma discontinua, xxxxx periodo entro cui debba intervenire la trasformazione di xxxx xxxxxxxxx a tempo indeterminato | Termine dei 36 mesi, anche in forma discontinua, xxxxx periodo entro cui debba intervenire la trasformazione di xxxx xxxxxxxxx a tempo indeterminato |
Xxx Xxxxxx (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 10% intera forza lavoro subordinata occupata xxxx’unità produttiva (termine + somministrazione) | 10% intera forza lavoro subordinata occupata xxxx’unità produttiva (termine + somministrazione) |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza |
Terziario, distribuzione, servizi e varie
Coop Centro Italia (2008) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Rinvio al CCNL Terziario, distribuzione e servizi | - |
Causali | Attività di carattere stagionale | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, | Graduale stabilizzazione sulla base | - |
diritto di precedenza | dell’anzianità di servizio del | |
lavoratore superiore a 30 mesi dalla | ||
stipula dell’ultimo contratto di lavoro | ||
e la presenza di fabbisogno | ||
organizzativo e produttivo dell’unità | ||
produttiva in cui si è svolto l’ultimo | ||
rapporto di lavoro del lavoratore |
Feltrinelli (2006) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Rinvio al CCNL Terziario, distribuzione e servizi | - |
Causali | Rinvio al CCNL Terziario, distribuzione e servizi | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Criteri di riassunzione e stabilizzazione osservati dalle società del Gruppo: 1) aver ricoperto con esito positivo mansioni analoghe o equivalenti, riguardo anche alla merceologia trattata, per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni; 2) data di chiusura del | - |
contratto a termine non antecedente dodici mesi rispetto all’insorgere della esigenza di organico; 3) quota riservata a questo diritto di prelazione non superiore al 20% delle necessità di assunzione a tempo indeterminato. |
Gucci (2007) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | È consentita l’instaurazione, per ogni unità produttiva, nel limite del 25% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di rapporti con contratto a termine. Dalle percentuali di cui sopra sono esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. L’Azienda si impegna comunque a mantenere le assunzione effettuate con tali tipologie contrattuali nel limite del 30% complessivo annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza xxxx’unità produttiva, ferme restando le esclusioni di cui sopra. In casi particolari, quali ad esempio Xxxxxx, settimana della moda, fiere e mostre di settore, xxxxx, la percentuale di cui sopra può essere elevata al 35%. | È consentita l’instaurazione, per ogni unità produttiva, nel limite del 20% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di rapporti con contratto a termine. Dalle percentuali di cui sopra sono esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. L’Azienda si impegna comunque a mantenere le assunzione effettuate con tali tipologie contrattuali nel limite del 30% complessivo annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza xxxx’unità produttiva, ferme restando le esclusioni di cui sopra. In casi particolari, quali ad esempio Xxxxxx, settimana della moda, fiere e mostre di settore, xxxxx, la percentuale di cui sopra può essere elevata al 35%. |
Causali | Carattere stagionale delle vendite ed eventi legati al mondo del lusso e della moda in generale. | Carattere stagionale delle vendite ed eventi legati al mondo del lusso e della moda in generale. |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Nel rispetto delle esigenze organizzative e commerciali, è stabilita xxxxx xxxxxx del 50% delle esigenze di incremento di organico xxxxxxx la quota da riservare al diritto di precedenza per la stabilizzazione in presenza dei seguenti criteri: 1) aver ricoperto con esito positivo mansioni analoghe o equivalenti, a seguito di valutazione del responsabile, anche in considerazione della categoria merceologica, per un periodo di | Nel rispetto delle esigenze organizzative e commerciali, è stabilita xxxxx xxxxxx del 50% delle esigenze di incremento di organico xxxxxxx la quota da riservare al diritto di precedenza per la stabilizzazione in presenza dei seguenti criteri: 1) aver ricoperto con esito positivo mansioni analoghe o equivalenti, a seguito di valutazione del responsabile, anche in considerazione della categoria merceologica, per un periodo di |
tempo non inferiore ai 6 mesi; 2) aver prestato la propria attività nei 12 mesi precedenti alla necessità di incrementare l’organico. | tempo non inferiore ai 6 mesi; 2) aver prestato la propria attività nei 12 mesi precedenti alla necessità di incrementare l’organico. |
Gruppo Manpower (2005) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | 20% da calcolarsi rispetto al personale in forza, assunto a tempo indeterminato presso tutte le società del Gruppo (è specificato che non rientrano in tale limite le assunzioni a termine effettuate in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto ex d.lgs. n. 151/2001). | - |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
Metro Italia Cash and Carry (2007) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | Diritto di priorità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in mansioni fungibili ai lavoratori con contratto a tempo determinato i quali ne facciano richiesta, xxxxxxx un periodo continuativo di 18 mesi oppure suddiviso in più contratti di almeno 12 mesi, previa valutazione delle competenze professionali. | - |
Gruppo Starwood Italia (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | Viene xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx delle peculiarità del mercato turistico e delle specificità degli | - |
alberghi del gruppo, in Aree non stagionali può essere superato il limite del 20% di assunzioni a tempo determinato per ciascuna unità produttiva, previa definizione mediante accordo a livello territoriale. | ||
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | - | - |
Unicoop (2006) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | All’art. 8 viene xxxxxxxxx xxx le società che compongono il Gruppo Unicoop Tirreno s’impegnano, per xx xxxxxxx temporale del presente accordo integrativo, a non utilizzare il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato. |
Causali | - | - |
Durata, proroghe, stabilizzazioni, diritto di precedenza | I lavoratori assunti, nelle società del Gruppo Unicoop Tirreno, con | - |
contratto a tempo determinato, entro | ||
90 giorni dalla risoluzione del | ||
rapporto di lavoro, possono | ||
esercitare il diritto di precedenza per | ||
una nuova assunzione a tempo | ||
determinato. | ||
Tale diritto dovrà essere esercitato | ||
xx xxxxxxx di ogni contratto a tempo | ||
determinato. | ||
I lavoratori che abbiano una | ||
anzianità, nei vari periodi lavorativi, | ||
complessiva superiore a 12 mesi di | ||
effettiva presenza all’interno dello | ||
stesso xxxxxx o società, saranno | ||
inseriti in una lista dalla xxxxx le | ||
società del gruppo attingeranno, nel | ||
caso di assunzioni a tempo | ||
indeterminato, ivi compreso | ||
l’apprendistato, per le stesse | ||
mansioni e qualifiche, per almeno il | ||
70%. |
Wave Technologies (2012) | ||
Istituto | Termine | Somministrazione |
Limite percentuale | - | - |
Causali | - | - |
Xxxxxx, proroghe, stabilizzazioni, | L’accordo esamina le problematiche | - |
diritto di precedenza | connesse alla scadenza dei contratti | |
a tempo determinato in essere. | ||
Viene concordato di regolamentare | ||
in maniera unitaria tutti i contratti a | ||
termine stipulati, vista la necessità | ||
di apportare tagli al personale. In | ||
particolare, viene riconosciuta ai | ||
lavoratori la possibilità di scegliere | ||
tra tre opzioni: 1) Risoluzione | ||
anticipata del contratto, | ||
indennizzata con un importo a titolo | ||
di transazione novativa e/o | ||
risarcimento xxxx xx xxxxx | ||
equivalente a tre mensilità; 2) | ||
Richiesta di proroga per ulteriori 9 | ||
mesi: dopo 4 mesi, azienda e | ||
XX.XX a livello territoriale valutano | ||
la sussistenza delle condizioni per la | ||
stabilizzazione del rapporto. | ||
Qualora non vi xxxxx, il rapporto di | ||
lavoro si conclude, senza possibilità | ||
di ulteriori proroghe alla scadenza | ||
contrattuale (verrà riconosciuta xx | ||
xxxxxxxxxx una mensilità aggiuntiva | ||
e una ulteriore xxxxx a titolo di | ||
transazione novativa e/o | ||
risarcimento xxxx xx xxxxx | ||
equivalente a tre mensilità). | ||
L’azienda riconosce inoltre xx | ||
xxxxxxxxxx, per 12 mesi, un diritto di | ||
precedenza nelle assunzioni a pari | ||
mansioni; 3) Indennizzo ai lavoratori | ||
che non aderiscono alla richiesta di | ||
proroga, a titolo di transazione | ||
novativa e/o risarcimento xxxx xx | ||
xxxxx equivalente a 6 mensilità. | ||
Ogni soluzione potrà essere | ||
adottata solo previo accordo | ||
sindacale. |