Somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30-40
Somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30-40
Speaker
Xxxxxxx Xxxxxxx - Referente Lavoro - Area Lavoro e Previdenza
13 aprile 2017
Definizione (art. 30)
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
Novità
nella somministrazione a termine e nella somministrazione a tempo indeterminato
non è più necessaria l’indicazione di una causale
Somministrazione a tempo determinato (art. 31)
Limiti quantitativi:
Sono individuati dai contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore
Sono esenti dai limiti:
lavoratori in mobilità, soggetti che godono da almeno 6 mesi del trattamento di disoccupazione non agricola ovvero di ammortizzatori, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Somministrazione a tempo determinato: disciplina del rapporto di lavoro (art. 34)
il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina sul contratto a tempo determinato per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/15
Proroga:
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore
Somministrazione a tempo indeterminato (art. 31)
Limiti quantitativi
Tetto massimo percentuale di utilizzo: 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
Limite elevabile dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato
Somministrazione a tempo indeterminato: disciplina del rapporto di lavoro (art. 34)
il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo
Contratto di somministrazione (art. 33)
Forma: scritta
Contenuto:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore
b) il numero dei lavoratori da somministrare
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori
Le suddette informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato (art. 32)
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori 9
Il Somministratore (art. 35)
Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore
L’Utilizzatore (art.35)
osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti
nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione per l'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore
Utilizzatore: obbligo di informativa (art. 31)
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore
Diritti sindacali (art. 36)
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici
Tutela del lavoratore somministrato (art. 35)
i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore
l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore
i lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio
Computabilità dei lavoratori somministrati (art. 34)
Il lavoratore somministrato non sono computabili nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva prevista dalla L.68/99
Obblighi di comunicazione (art. 36)
ogni dodici mesi
l'utilizzatore
(anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce mandato)
deve fare una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, relativa al numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, alla durata degli stessi, al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati
Somministrazione irregolare (art. 38)
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è NULLO
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore
Somministrazione irregolare (art. 38)
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli:
- 31 commi 1 e 2
- 32
- 33, comma 1, lettere a), b), c) e d)
il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione
Sanzioni (art. 40)
Punite con sanzione ammnistrativa pecuniaria
da euro 250 a euro 1250
Le violazioni di specifici obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/15 in capo al somministratore ed all’utilizzatore
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