PATTO PARASOCIALE E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO EX ARTICOLO 5 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
PATTO PARASOCIALE E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO EX ARTICOLO 5 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
PREMESSO CHE:
- alla data della sottoscrizione di questo patto, i soci dell'Azienda Rifiuti Alessandrino S.p.A. e, in sigla, X.X.XX. S.p.A. con sede in xxxxxx X.X. Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxxxxxx (xx seguito, la Società) sono i seguenti:
• COMUNE di ALESSANDRIA
• COMUNE di ALTAVILLA MONFERRATO
• COMUNE di BASSIGNANA
• COMUNE di BERGAMASCO
• COMUNE di BORGORATTO ALESSANDRINO
• COMUNE di BOSCO MARENGO
• COMUNE di CARENTINO
• COMUNE di CASAL CERMELLI
• COMUNE di CASTELLETTO MONFERRATO
• COMUNE di CASTELNUOVO BORMIDA
• COMUNE di CASTELSPINA
• COMUNE di CONZANO
• COMUNE di FELIZZANO
• COMUNE di FRASCARO
• COMUNE di FRUGAROLO
• COMUNE di FUBINE
• COMUNE di GAMALERO
• COMUNE di LU e XXXXXXX MONFERRATO
• COMUNE di MASIO
• COMUNE di MONTECASTELLO
• COMUNE di OVIGLIO
• COMUNE di PECETTO DI VALENZA
• COMUNE di PIETRA MARAZZI
• COMUNE di QUARGNENTO
• COMUNE di QUATTORDIO
• COMUNE di RIVARONE
• COMUNE di SAN SALVATORE MONFERRATO
• COMUNE di SEZZADIO
• COMUNE DI SOLERO
• COMUNE di VALENZA
(di seguito, collettivamente o individualmente, a seconda del contesto, i “Soci della Provincia di
Alessandria”)
nonché:
• AMIU Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Genova (di seguito “il Socio Genova”);
• A.T.O. G.R.A, Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell’ales-
sandrino, con sede in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx
(xx seguito, il "Socio ATO.GRA" e, insieme ai Soci della Provincia di Alessandria e al Socio Genova, anche singolarmente, il "Socio" o i "Soci")
- i Soci concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società in house providing per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandatele, così come previsto nel vigente statuto della Società (di seguito, per brevità, lo "Statuto"), e, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto Parasociale e Regolamento (di seguito, per brevità, i “Xxxxx Xxxxxxxxxxx”), l’esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo secondo il disposto dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, il "D. Lgs. 50/2016").
tutto ciò premesso (di seguito, per brevità, le "Premesse") i Soci stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx, hanno deter- minato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l’interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.
Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ
I presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto della Società, oltre quanto previsto dallo Statuto, rafforzando in tal modo l’attività dei Soci nei confronti della stessa, operante secondo il modello “in house providing” in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell’Unione Europea e dall’ordinamento interno, e così, in particolare, dell’art. 16 del De- creto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (il "D. Lgs. 175/2016") e dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.
I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modi- fica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordina- menti.
Art. 3 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
Le attività della Società, secondo il modello dell’“in house”, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci sulla base di quanto previsto
a) dallo Statuto; e
b) dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società,
al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.
Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti ri- spetto agli obiettivi previsti, come di seguito descritte:
A) il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso:
(i) l’approvazione degli atti di programmazione generale della società secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lett. d) dello Statuto;
(ii) l’approvazione degli atti di indirizzo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pub- blici locali individuate dai Soci, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lett.
b) dello Statuto;
(iii) l’approvazione del piano di investimenti proposto dall'Organo Amministrativo se- condo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lett. c) dello Statuto;
(iv) l’approvazione del piano industriale della Società, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lett. e) dello Statuto;
(v) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
(vi) l'autorizzazione di atti relativi alla gestione straordinaria della Società, tra i quali:
- l'acquisizione di partecipazioni in società, consorzi e imprese;
- l'acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali, con esclusione delle attività facenti parti del ciclo produttivo già affidato;
- l'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale dei Soci;
- la partecipazione a gare;
- l'acquisizione ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale della società;
- la pianificazione e esecuzione di rilevanti modifiche impiantistiche
e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo at- tengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.
B) il controllo contestuale è esercitabile dai Soci attraverso:
(i) la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finan- ziaria della Società;
(ii) il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulte- riore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in partico- lare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.
C) il controllo successivo è esercitato attraverso l’approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016.
Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.
La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.
Art. 4 - IL COMITATO DI COORDINAMENTO
Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto, è rappresentato dal Comitato di Coordinamento. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascuno dei Soci o dai diversi membri designati dai Soci stessi ed è presieduto dal Presidente dell'ATO.GRA o da un suo delegato.
Nell'esercitare il controllo secondo quanto indicato al precedente articolo 3, Il Comitato di Coordina- mento, deve assicurare, nei termini previsti dallo Statuto e dai presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx, la medesima cura e salvaguardia degli interessi dei Soci e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno. In particolare, il Comitato di Coordinamento
- delibera su tutti gli argomenti, le materie e i documenti previsti al precedente punto 3. non- ché su quegli argomenti, materie e documenti attinenti alle attività della Società che ciascun Socio ritenga di sottoporre alla sua valutazione;
- esprime gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l’esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, econo- mico e finanziario della Società;
- individua le eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario o di mancata attuazione degli obiettivi.
Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.
Art. 5 - RIUNIONI E FUNAZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea dei Soci o comunque su richiesta formulata al Presidente da uno qualsiasi dei Soci.
L'avviso di convocazione dovrà indicare con ragionevole precisione gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, a mezzo posta elettronica certificata. L'avviso dovrà altresì indicare la data per la riunione in seconda convocazione, che dovrà essere fissato almeno 3 giorni lavorativi dopo quello della prima convocazione.
In prima convocazione, il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Soci (calcolata "per testa") e delibera con il voto favorevole del Socio ATO.GRA e di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l’opera- tività del Comitato di Coordinamento, in seconda convocazione, il Comitato di Coordinamento sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Soci (calcolati "per testa"), e delibererà con il voto favorevole del Socio ATO.GRA e della maggioranza dei Soci presenti o, nel caso di parità di voti, della maggioranza del capitale rappresentato.
Fermo quanto precede, in relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche che interessano in via esclusiva il solo territorio di uno dei Soci, la relativa determinazione da parte del Comitato di Coordinamento dovrà essere approvata dal Socio interessato, salvo il caso in cui, riunen- dosi il Comitato di Coordinamento in seconda convocazione, il Socio non sia presente alla seduta e l'argomento sia stato dovutamente menzionato nell'avviso di convocazione.
Salvo diversa deliberazione dei Soci, la Segreteria dell’Assemblea di Coordinamento è svolta da per- sonale della Società. Né tale personale né i membri del Comitato di Coordinamento avranno diritto a
percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività e della partecipazione ai lavori del Co- mitato di Coordinamento.
Art. 6 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con decorrenza dal 31 dicembre 2019, i Soci si impegnano a rideterminare in 3 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società al fine di consentire a ciascuno di essi l'esercizio del controllo analogo congiunto anche attraverso la nomina di propri rappresentanti nel Consiglio di Am- ministrazione.
Immediatamente dopo la delibera di cui sopra, i Soci procederanno alla nomina dei 3 amministratori previa presentazione di una lista unica, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, ultima frase dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza pre- visti dalla legge e dallo Statuto, i 3 componenti della lista unica saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Alessandria (il cui amministratore avrà funzione di Presidente) , del Socio Genova e dei Soci della Provincia di Alessandria (che, nel caso di candidature multiple, al fine di esprimere un unico candidato, procederanno preventivamente alla scelta dello stesso con le maggioranze previste per le deliberazioni del Comitato di Controllo in seconda convocazione, con astensione del Comune di Ales- sandria e del Socio Genova).
Le stesse modalità di individuazione dei candidati e di nomina dei membri del Consiglio di Amministra- zione si applicheranno nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto meno il Consiglio di Ammini- strazione in carica. Nel caso in cui sia venuto meno uno solo dei membri del Consiglio di Amministra- zione, gli amministratori procederanno ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lett. b), ultima parte dello Statuto, sostituendo l'amministratore cessato con un nuovo amministratore che sia espressione del Socio o dei Soci che avevano designato l'amministratore cessato.
Art. 7 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
I componenti del collegio sindacale, composto secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, sono individuati
(i) per quanto attiene ai sindaci ordinari: con le stesse modalità indicate per la designazione e la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
(ii) per quanto attiene ai singoli supplenti: il Socio ATO.GRA avrà il potere di designare un sin- daco supplente, mentre il secondo sindaco supplente sarà nominato dall'Assemblea senza la partecipazione al voto del Socio ATO.GRA.
Art. 8 - OBBLIGHI
Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. Ciascuno di essi si obbliga pertanto in particolare a votare nell’Assemblea della Società̀, e a far sì -per quanto di compe- tenza- che i membri del Consiglio di Amministrazione votino in modo conforme alle determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento secondo quanto previsto ai precedenti articoli (anche qualora
assenti o dissenzienti dalla relativa determinazione) o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali.
Ciascuna delle Parti che abbia violato gli obblighi di cui al punto precedente sarà tenuta a pagare una penale di Euro 5.000 per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da ver- sarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella So- cietà alla data della violazione
Art. 9 - DURATA
I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnoveranno tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei soci con preavviso scritto di almeno trenta giorni prima della scadenza.
I presenti Patti Parasociali perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società̀ o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.
Art. 10 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Alessandria.
Art. 11 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ
I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 – Tariffa Parte II. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.