Fiscal News
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
22.09.2017
N. 321
Locazioni: nuovo modello RLI dal
19.09.2017
Per la registrazione dei contratti di locazione e le relative comunicazioni, dal 19 settembre 2017 va utilizzato il nuovo modello RLI
Categoria: Contratti
Sottocategoria: Locazione
Tavola sinottica
Sintesi
Da martedì 19 settembre 2017, per la registrazione dei contratti di locazione e per le relative comunicazioni (proroga contratto, cessione, risoluzione, opzione cedolare secca e comunicazione dati catastali), è utilizzato il nuovo modello RLI approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2017, che ha sostituito il vecchio modello RLI precedentemente approvato con Provvedimento del 10.01.2014.
Novità
Grazie alle novità apportate, il nuovo modello RLI, rispetto a quello precedente, permette ora anche di:
comunicare l’eventuale subentro nel contratto, specificandone anche la causa;
richiedere la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie;
richiedere la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità (a tal fine, è stato inserito il nuovo quadro E);
richiedere la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
evidenziare i dati del locatore (cointestatario dell’immobile insieme agli altri locatori) eventualmente non indicato nel contratto di locazione;
specificare la tipologia di conduttore.
Modalità di presentazione
Restano inalterate le modalità di presentazione. In particolare, anche il nuovo modello RLI, come quello precedente, va presentato esclusivamente in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
Per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici
Riferimenti normativi
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.06.2017.
Premessa Già dal 2014, per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti stessi, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca, va utilizzato il modello RLI, denominato "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili” (inizialmente approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.01.2014), che ha sostituito il vecchio “modello 69” in relazione ai seguenti adempimenti:
richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; |
proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; |
comunicazione dei dati catastali dell’immobile locato; |
esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; |
denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. |
Il modello RLI deve essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, e consente di allegare il file del contratto.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale del 15.06.2017, ha
rinnovato tale modello RLI introducendo alcune novità.
Il nuovo modello RLI ora approvato, è utilizzato obbligatoriamente dal 19 settembre 2017.
Decorrenza utilizzo nuovo modello RLI
NUOVO
Modello RLI approvato con Provvedimento 15.06.2017
VECCHIO
Modello RLI approvato con Provvedimento 10.01.2014
Fino al 18.09.2017
Dal 19.09.2017
Ambito di applicazione del nuovo modello RLI
Grazie alle novità apportate, il nuovo modello RLI approvato è utilizzato per:
richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; |
comunicare eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni del contratto, con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni; |
esercitare l’opzione o la revoca della cedolare secca; |
comunicare i dati catastali dell’immobile locato ai sensi dell’art. 19, comma 15, del D.L. n. 78/2010; |
richiedere la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie; |
presentare le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi; |
richiedere la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità; |
richiedere la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; |
effettuare il ravvedimento operoso; |
gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca; |
richiedere la registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. |
Cosa consente di fare il nuovo modello RLI:
Xxxxxxxxx di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili
Comunicazione di proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni
Esercizio di opzione/revoca della cedolare secca
Comunicazione dei dati catastali
Richiesta di registrazione contestuale dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC” NOVITA’
Denunce di:
• contratti di locazione non registrati;
• contratti di locazione con canone superiore a quello registrato;
• comodati fittizi.
Richiesta di registrazione di contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.
Richiesta di registrazione di contratti di locazione a tempo indeterminato NOVITA’
Ravvedimento operoso
Gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca.
Richiesta di registrazione di contratti di locazione con canoni differenti per le diverse annualità NOVITA’
Struttura del nuovo modello RLI
Il nuovo modello RLI è così composto:
Frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; |
quadro A “Dati generali”; nel quale sono contenuti: |
i dati utili alla registrazione del contratto, quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione (sezione I); |
la sezione dedicata agli adempimenti successivi, tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione (sezione II); |
i dati del richiedente la registrazione (sezione III); |
la sezione riservata alla presentazione in via telematica; |
quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori (sezione I) e dei conduttori (sezione II); |
quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze; |
quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca; |
(NOVITA’) quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità. |
Il nuovo modello RLI: cosa c’è di nuovo
Nel quadro A “Dati generali”, si segnalano le seguenti novità:
una nuova specifica casella nella Sezione I del quadro A (“Dati generali”) utilizzabile in presenza di contratti di locazione a tempo indeterminato previsti da specifiche normative per i quali l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata in sede di registrazione (ad esempio: contratti ATER – ex IACP); |
la possibilità di effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni agricoli e degli annessi titoli PAC (diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura); a tal fine, nella casella “Tipo di garanzia e/o PAC” occorre riportare il: |
codice 3 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC); |
codice 4 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC) con garanzia prestata da terzi; |
e corrispondentemente, nella casella “Importo garanzia prestata da terzi e/o PAC”, occorre indicare: |
l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto, se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 3; |
la somma del valore della garanzia e l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto, se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 4; |
la possibilità di comunicare il subentro nel contratto di locazione (indicando il codice 6 nella casella “Adempimenti successivi”), ad esempio in caso di successione mortis causa; in tal caso, va indicato il motivo del subentro inserendo nella nuova casella “Tipologia di subentro” uno dei seguenti codici: |
codice 1 in caso di decesso di una o più parti del contratto; |
codice 2 in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione; |
codice 3 in caso di trasformazione della società o dell’ente parte del contratto; |
codice 4 in caso di fusione della società o dell’ente parte del contratto con altro soggetto; |
codice 5 in caso di scissione della società o dell’ente parte del contratto in altro soggetto; |
codice 6 in tutti gli altri casi. |
NOVITA’
NOVITA’
NUOVO CODICE
“6” per il subentro
Nel quadro B “Soggetti”, si segnala:
l’introduzione nella Sezione I del quadro B relativa ai dati del locatore, di una specifica casella utilizzabile per evidenziare il fatto che un locatore, cointestatario dell’immobile, non è stato indicato nel contratto di locazione; pertanto, in corrispondenza del locatore non presente in atto va data evidenza della circostanza barrando l’apposita casella;
l’introduzione nella Sezione II del quadro B relativa ai dati del conduttore, di una nuova casella nella quale indicare la tipologia del conduttore. La compilazione della nuova casella “Tipologia conduttore” è obbligatoria.
In assenza di situazioni particolari, la casella “Tipologia conduttore” va compilata indicando il codice 3.
Per le seguenti fattispecie, invece, occorre indicare:
codice 1, se il conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del Codice Civile, che a sua volta subloca l’immobile a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
codice 2, se il conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio o un ente senza scopo di lucro.
NOVITA’
I quadri C (“Dati degli immobili”) e D (“Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”), sono rimasti inalterati:
Del tutto nuovo, invece, è il quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione eventualmente pattuiti nel contratto per le successive annualità. In particolare, il quadro E è utilizzabile nel caso in cui nel contratto di locazione sia previsto, per una o più annualità, un “canone differente” e se la casella “Casi particolari” del quadro “A - Dati generali”, è stata valorizzata con i codici “1” o “3” che individuano, appunto, tale ipotesi. Il secondo codice, in particolare, indica che si è scelto di pagare l’imposta in un’unica soluzione per tutto il periodo del rapporto di locazione. Il canone per la prima annualità deve essere inserito nella sezione 1 del quadro A; per quelle successive, i canoni trovano posto nei campi del novello quadro E.
Modalità di presentazione del nuovo modello RLI Il nuovo modello RLI va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
Per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (indicati nell’articolo 15 del Decreto Direttoriale del 31 luglio 1998), la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di richiesta di registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo, il modello può essere presentato in via telematica anche in forma semplificata senza allegare copia del testo del contratto, se però sussistono le seguenti condizioni:
| il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non è superiore a 3; |
| oggetto del contratto è una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3; |
| tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; |
| il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni, clausole particolari e allegati soggetti ad imposta di bollo; |
| il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. |
- Riproduzione riservata -
In sede di registrazione del contratto, va allegato un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), contenente sia copia del contratto sottoscritto dalle parti che eventuali ulteriori documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie, disegni, ecc.).