Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
(AI SENSI DELL’ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE, E DEL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI PARTI CORRELATE APPROVATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010)
INDICE SOMMARIO
Art. 1. - Premessa e ambito di applicazione……………………………………………
Art. 2 - Definizioni……………………………………………………………………
Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate……………………………………………
Art. 4. - Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate…………………………..
Art. 5 - Identificazione delle Operazioni Rilevanti………………………………………
Art.6 - Comitato…………………………………………………………………….....
Art. 7 - Regole applicabili alle Operazioni non Rilevanti……………………………….
Art. 8 - Regole applicabili alle Operazioni di maggior rilevanza. ………………………
Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate. ………
Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare. ……………………………………...
Art. 11 - Delibere - quadro……………………………………………………………..
Art. 12 - Casi di esclusione. ……………………………………………………………
Art. 13 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate……………….
Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ………………….
Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura……………………………........
ALLEGATI
Allegato 1 - Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o
standard……………………………………………………………………..
Allegato 2 - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali……………………………………………………………...
Allegato 3 - Schema di comunicazione per il censimento di Parti Correlate…………….
Allegato 4 - Società controllate da Azimut Holding S.p.A. o alla stessa collegate………...
Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione
Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante «Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia» ha introdotto, nell’art. 2391-bis1 cod. civ., una specifica disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio2, demandando alla potestà regolamentare della CONSOB la definizione dei “principi generali” sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame. Dando attuazione alla menzionata delega, la Consob ha approvato in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221, il regolamento sulle operazioni con parti correlate (il “Regolamento”).
Le disposizioni di cui al menzionato Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale per la realizzazione di operazioni con parti correlate, si affiancano, da un lato, ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell’art. 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e ai principi di correttezza procedurale presenti nel “Codice di Autodisciplina” delle società quotate e, dall’altro, agli obblighi di informativa contabile previsti, per tale tipologia di operazioni, dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile (artt. 2423 e ss.) e negli artt. 77 e ss., come richiamati anche dal successivo art. 96 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).
La finalità primaria del Regolamento è quella di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi, contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con parti correlate. Il Regolamento prevede un organico insieme di norme contenente:
• i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell’intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate;
• gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di operazioni.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. (“Azimut” o la “Società”) nella riunione del 22 novembre 2010 ha adottato la presente disciplina volta a disciplinare - in conformità al disposto dell'art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento, e loro eventuali successive modifiche, nonché in sostituzione della precedente
1 In particolare, l’art. 2391-bis del cod. civ. (“Operazioni con parti correlate”) prevede quanto segue:
“1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.
2. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.
2 Ai sensi dell’art. 2325-bis del cod. civ., per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono intendersi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o le cui azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
procedura adottata in materia dalla Società - le operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse3.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 10 maggio 2018 ha proceduto a un aggiornamento della presente procedura.
Art. 2 – Definizioni
2.1 Nella presente procedura (la “Procedura”) i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso specificato:
“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori indipendenti riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate e quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 del TUF;
“Amministratori non Correlati” gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;
“Comitato”: si intende il Comitato Controllo e Xxxxxx di cui all'art. 6 della presente Procedura, composto da Amministratori indipendenti, competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate;
“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
“Gruppo Azimut”: si intende il gruppo di società facente capo alla Società;
“Operazioni con Parti Correlate” o “Operazioni”: si intendono le operazioni individuate come tali ai sensi dell'articolo 4 della Procedura;
“Operazioni Ordinarie”: si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
“Operazioni Rilevanti ": si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 5 della presente Procedura;
“Parti Correlate": si intendono i soggetti individuati come tali ai sensi dell'articolo 3 della Procedura;
3 Cfr. Art. 2 Regolamento.
“Soci non Correlati": si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate
3.1 Sono identificati come Parti Correlate i soggetti che risultano ricompresi nelle definizioni indicate nell'Allegato 2.
3.2 Alla luce dei criteri descritti all’Allegato 2, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:
a) i dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut;
b) le società sulle quali Azimut esercita il controllo direttamente o indirettamente;
c) le società controllate da Azimut unitamente ad altri soggetti;
d) joint venture cui partecipa Xxxxxx;
e) gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto a);
f) le società collegate ad Azimut;
g) le società controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti a) o e), ovvero sulle quali tali soggetti detengono una quota significativa, non inferiore al 20% di diritti di voto;
h) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti di Azimut o di qualsiasi entità ad essa correlata.
La Società ha inoltre ritenuto di ricomprendere nel novero delle parti correlate anche i fiducianti di Timone Fiduciaria S.p.A., limitatamente all'ipotesi in cui gli stessi fiducianti siano membri del patto di sindacato riferito ad Azimut Holding S.p.A.
3.3 L'identificazione anagrafica e l'aggiornamento delle Parti Correlate viene assicurato tramite la realizzazione di un data-base "Parti Correlate", tenuto ed aggiornato dalla Direzione Affari Legali/Societari.
3.4 La Direzione Affari Legali/Societari provvede al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, richiedendo a tutte le Parti Correlate in via diretta le informazioni necessarie, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta, all'alimentazione del data-base “Parti Correlate” e trasmettendo per la relativa compilazione, l’apposita dichiarazione in tema di Parti Correlate, acclusa alla presente Procedura, quale Allegato 3.
3.5 È onere di ciascuna Parte Correlata, in via diretta, procedere ad informare la Direzione Affari Legali/Societari di ogni variazione o aggiornamento dei dati già comunicati. A tal fine, il data-base “Parti Correlate” viene aggiornato ogni qual volta necessario e, comunque, rivisitato con frequenza almeno annuale, richiedendo alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta, fornite nell’anno precedente con l’apposita dichiarazione, ovvero di comunicare eventuali variazioni.
3.6 La Direzione Affari Legali/Societari provvede a mettere a disposizione il data-base "Parti Correlate" alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e alle Direzioni strategiche di Azimut Holding e delle società controllate. Il Comitato ha la facoltà di richiedere alla Direzione Affari Legali/Societari informazioni circa l'aggiornamento del data-base.
Art. 4. - Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
4.1 Sono identificate come Operazioni con Parti Correlate quelle che risultano ricomprese nelle definizioni indicate nell'Allegato 2.
4.2 I dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut Holding e delle società controllate dovranno comunicare alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e alla Direzione Affari Legali/Societari l’eventualità che si realizzino Operazioni con Parti Correlate.
4.3 La Direzione Affari Legali/Societari di Azimut segnalerà altresì l’eventualità che si realizzino Operazioni con Parti Correlate al Consiglio di Amministrazione delle società interessate per le deliberazioni di competenza.
Art. 5. - Identificazione delle Operazioni Rilevanti
5.1 Sono ritenute Operazioni Rilevanti, ai fini della presente Procedura, quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
a) Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
b) Indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
c) Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
5.2 In caso di cumulo di più operazioni ai fini del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, la rilevanza di ciascuna operazione è valutata sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal precedente paragrafo 5.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Ai fini del computo del cumulo, ai sensi del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 12 della presente Procedura.
5.3 Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 13 comma 2, siano individuate come Rilevanti secondo gli indici previsti nel precedente paragrafo
5.1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può chiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima dell’avvio delle trattative.
5.4 In occasione della pubblicazione delle situazioni patrimoniali consolidate, anche infrannuali, la Società ridetermina i parametri di riferimento come sopra determinati e li rende noti nelle relazioni.
5.5 Quando un’Operazione (o più Operazioni tra loro cumulate) individuata come Rilevante viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari riceve immediata comunicazione, corredata di tutte le informazioni disponibili, circa l’Operazione.
Art.6 - Comitato
6.1 La Società ha stabilito che il Comitato sia costituito dal Comitato Controllo e Rischi, istituito ai sensi del Codice di autodisciplina per gli emittenti quotati, che opera, ai fini della presente Procedura, nella composizione rappresentata dai soli Amministratori Indipendenti. Il Comitato opera - secondo quanto previsto dalla presente Procedura - al fine del rilascio dei pareri previsti dagli artt. 7, 8, 10, 12 e 15 e, in genere, per quanto di rilievo ai fini del rispetto della Procedura stessa.
6.2 Qualora per una determinata Operazione non Rilevante ai sensi del successivo articolo 7 non vi siano almeno due membri del Comitato che non siano Parti Correlate, il Comitato viene integrato con uno o più esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione e dotati dei necessari requisiti di indipendenza.
6.3 Qualora per una determinata Operazione Rilevante ai sensi del successivo articolo 8 non vi siano almeno 3 membri del Comitato che non siano Parti Correlate il Comitato viene
integrato con uno o più esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare il possesso dei necessari requisiti di indipendenza.
6.4. Le riunioni del Comitato dovranno constare da verbale e i pareri ad esso richiesti dovranno essere sempre in forma scritta.
Art. 7. - Regole applicabili alle Operazioni non Rilevanti
7.1 Qualora l’alta direzione della Società esamini l’opportunità di porre in essere un'Operazione non Rilevante con una Parte Correlata, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato.
7.2 Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato è tenuto ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
7.3 Il Comitato, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, ed in merito ai quali il Comitato dovrà valutare il possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Amministratore delegato, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comportare una spesa superiore a 100.000 Euro per singola Operazione.
7.4 Al fine di dare attuazione di quanto precede, l'organo competente a deliberare sull’Operazione e il Comitato devono ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a 8 giorni lavorativi prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione da parte dell'organo competente. Le informazioni inerenti l’Operazione includono, tra l’altro, le ragioni dell’Operazione.
7.5 Qualora le Condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o
Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
7.6 Il Comitato rende il proprio parere ai sensi del precedente paragrafo 7.2 entro 5 giorni lavorativi, una volta ricevute le informazioni complete ed adeguate sull’Operazione.
7.7 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione non Rilevante, da parte dell'organo competente a deliberare sull’Operazione, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
7.8 La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo assicura una completa informativa almeno trimestrale sulle Operazioni non Rilevanti eventualmente concluse dalla Società da trasmettere al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.
7.9 In presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi del precedente paragrafo 7.2, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per le Operazioni di cui al presente articolo 7, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo predisporrà un documento contenente l'indicazione della controparte dell'Operazione, dell'oggetto dell'Operazione, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Tale documento sarà messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e pubblicato con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.
Nel medesimo termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
Art. 8. - Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti
8.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente Procedura, qualora l’alta direzione della Società esamini l’opportunità di porre in essere un'Operazione Rilevante con una Parte Correlata, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato, e, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 la Società osserva le seguenti ulteriori regole.
8.2 L'Operazione è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
8.3 Il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione soltanto previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
8.5 Il Comitato rende il proprio parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni entro 5 giorni lavorativi, una volta ricevute le informazioni complete ed adeguate sull’Operazione.
8.6 Se il Comitato esprime parere negativo, il Consiglio di Amministrazione non dà corso all’Operazione Rilevante.
Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate
9.1 Quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della presente Procedura, trova applicazione anche per le Operazioni poste in essere da società controllate, italiane ed estere, con Parti Correlate. A tal fine la presente Procedura, e i successivi aggiornamenti, sono comunicati alle società controllate che ne prendono atto.
9.2 A tal fine, le società controllate sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed alla Direzione Affari Legali/Societari di Azimut l'intenzione di porre in essere un'Operazione rientrante nell'ambito di applicazione dei suddetti artt. 7 e 8.
Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare.
10.1 Quando un'Operazione non Rilevante è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le regole di seguito specificate:
a) prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato è tenuto ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
b) il Comitato, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Amministratore delegato, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comportare una spesa superiore a 100.000 euro per singola operazione;
c) in attuazione di quanto precede, il Comitato deve ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione, tra cui le ragioni dell’Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a 8 giorni lavorativi prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione da parte dell'organo competente a deliberare. Qualora le Condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
d) i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
e) l'Amministratore delegato assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.
f) fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, per le Operazioni di cui al presente art. 10, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, trasmissione a Borsa Italiana ed invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa Italiana, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
10.2 Quando un'Operazione Rilevante è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le regole di seguito specificate.
a) la proposta di Operazione, indipendentemente dall'oggetto e da eventuali deleghe conferite, è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
b) il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
c) il Consiglio di Amministrazione deve approvare l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere di uno o più esperti sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
e) la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea può essere approvata anche in presenza di un avviso contrario del Comitato nell’osservanza di quanto previsto al successivo paragrafo 3 del presente articolo.
10.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione Rilevante, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, l'Operazione non può in alcun caso essere posta in essere qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione.
10.4 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del successivo Articolo 13, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
Art. 11 - Delibere-quadro
11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 – “Operazioni non Rilevanti” e 8 – “Operazioni Rilevanti”, può adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
11.2 Le delibere quadro hanno efficacia non superiore a un anno e devono:
- riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.
11.3 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente Procedura.
11.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7- “Operazioni non Rilevanti” e 8 - “Operazioni Rilevanti”. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5.2 della presente Procedura.
Art. 12 - Casi di esclusione
12.1 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:
(a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
(b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
(c) alle deliberazioni di cui all’art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
12.2 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo Azimut. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha identificato tali operazioni come quelle il cui controvalore, come definito dal precedente art. 5.1, non sia superiore, anche in via cumulata, a 500.000 Euro.
12.3 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano, fermo quanto previsto dall’articolo 154 ter TUF, alle Operazioni con o tra le società controllate da Azimut o alla stessa collegate, indicate all’Allegato 4 ed eventuali successivi aggiornamenti pubblicati sul sito internet della Società xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx, in quanto in tali società non sono ravvisabili interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate alla Società.
12.4 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano, fermo quanto previsto dall'articolo 154 ter TUF, a:
a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 12.1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
i) le deliberazioni siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Società;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato;
iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione.
c) le Operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 8 della presente Procedura, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:
i) le società comunicano alla CONSOB, entro il termine indicato nel successivo art. 13.3 della presente Procedura coincidente con il termine previsto dall'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal successivo art. 13.8 della presente Procedura coincidente con le informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c).
Art. 13. - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate
13.1 In occasione di Operazioni Rilevanti, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento Consob n. 17221/2010.
13.2 Il documento informativo indicato nel comma 1 è richiesto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente art. 12.
13.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico il documento informativo di cui al comma 1, presso la propria sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Cap. I del Regolamento Emittenti,
, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
13.4 Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni Rilevanti che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società impartisce, anche appositamente, le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
13.5 Nei termini previsti dai commi 3 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti, del collegio sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Emittenti, motivando tale scelta.
13.6 Qualora, in relazione ad un'Operazione Rilevante, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le modalità indicate nel Titolo II, Cap. I del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma
in documenti separati, gli stessi possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
13.7 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
13.8 La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
13.9 Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi
Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico
14.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 13;
d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'art. 12;
e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato, fatta salva la previsione di cui al precedente articolo 8 comma 6.
Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura
15.1 La presente Procedura, nonché eventuali modifiche alla stessa sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato.
15.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate alla disciplina applicabile, nonché sull’osservanza delle procedure e ne riferisce all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 2, cod. civ. ovvero dell’art. 153 del TUF.
15.3 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società fermo restando l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato il parere espresso dal Comitato.
ALLEGATO 1 - Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
Tenuto conto del settore in cui opera la Società e delle relative dinamiche, si considerano Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard le seguenti tipologie:
• Mandati di agenzia e accordi commerciali per l’attività di distribuzione di prodotti e strumenti finanziari sottoscritti con i consulenti finanziari/collaboratori aderenti al patto di sindacato Azimut Holding e operanti per le società del Gruppo Azimut.
• Finanziamenti ai consulenti finanziari/collaboratori sotto forma di anticipi provvisionali o veri e propri finanziamenti.
• Organizzazione di eventi formativi e/o eventi con finalità fidelizzante dei consulenti finanziari/collaboratori.
• Finanziamenti e Fidejussioni erogati a consulenti finanziari/ collaboratori delle società del Gruppo Azimut aderenti al patto di sindacato Azimut Holding.
• Operazioni di investimento in prodotti di società del Gruppo Azimut realizzate da soggetti Parti Correlate alle condizioni previste dai relativi prospetti informativi e/o regolamenti e/o testi contrattuali standard.
ALLEGATO 2 - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali.
Le definizioni che seguono rilevano ai fini dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4.1. della Procedura.
1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate
Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento valgono le seguenti definizioni:
Parti correlate
Un soggetto è parte correlata a una società se:
(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
(b) è una società collegata della società;
(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante e segnatamente, gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci e i dirigenti responsabili di funzioni aziendali Azimut Holding S.p.A. (1)
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
(1) I dirigenti responsabili di funzioni aziendali di Azimut Holding S.p.A. considerati parti correlate sono:
- Direttore Generale
- Co-Direttore Generale e Chief Business Officer (CBO) Italy
- Chief Business Officer (CBO) International
- Chief Financial Officer (CFO)
- Chief Operating Officer (COO)
- Chief Controlling Officer (CCO)
Operazioni con parti correlate
Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
Si considerano incluse:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"
Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.
Controllo e controllo congiunto
Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
Influenza notevole
L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
(a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
(d) l'interscambio di personale dirigente;
(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
Dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.
Stretti familiari
Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
Società controllata
Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
Società collegata
Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
Joint venture
Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
3. Principi interpretativi delle definizioni
3.1. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
3.2. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
ALLEGATO 3 - Schema di comunicazione per il censimento di Parti Correlate Oggetto: dichiarazione in tema di parti correlate
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) nato a il cittadinanza Xxxxxx Xxxxxxx/P.IVA Residente in (indirizzo – n. civico)
_ (Località – CAP – Provincia) Documento identificativo (tipo/n.) Rilasciato da
Scadenza ,
in proprio, in quanto persona fisica;
nella sua qualità di rappresentante di (denominazione)
N. iscrizione CCIAA Codice
Fiscale/P.IVA
Sede legale (sede legale – n. civico) (Località - CAP – Provincia)
Stato ; In qualità di:
Amministratore Sindaco Dirigente
di ………………………….. S.p.A., con la presente, ai fini del regolamento CONSOB n. 17221/2010 in vigore in tema di operazioni con parti correlate,
DICHIARA
Che i suoi stretti familiari (B) sono:
Nome e Cognome Dati anagrafici C.F. Grado di parentela
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
E che gli stessi controllano (C)/controllano congiuntamente(D)/esercitano un’influenza notevole (E), ovvero detengono comunque una quota significativa dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:
Società/Ente C.F./P.IVA Sede
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
Dichiara inoltre di controllare (C)/controllare congiuntamente (D)/esercitare un’influenza notevole (E), ovvero detenere comunque una quota significativa dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:
Società/Ente C.F./P.IVA Sede
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
OPPURE
DICHIARA ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al regolamento CONSOB n. 17221/2010:
- di non avere parenti, affini, conviventi o comunque stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto;
- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Azimut Holding S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.
Il Sottoscritto autorizza Azimut Holding S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data Firma
Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate
ALLEGATO 4 - Società controllate da Azimut Holding S.p.A. o alla stessa collegate (Xxx.xx 31/12/2017)
CONTROLLATE | ||
1 | Azimut Capital Management SGR S.p.A. | Italia |
2 | AZ Fund Management SA | Lussemburgo |
3 | Az Life DAC | Irlanda |
4 | Azimut Global Counseling S.r.l. | Italia |
5 | Azimut Enterprises Holding S.r.l. | Italia |
6 | Azimut Analytics S.r.l. | Italia |
7 | Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A. | Italia |
8 | Azimut Financial Insurance S.p.A.. | Italia |
9 | Azimut Xxxxxxxxxxxxxx X.x.x. | Xxxxxx |
00 | AZ International Holdings S.A. | Lussemburgo |
11 | An Zhong (AZ) Investment Management | Hong Kong |
12 | An Zhong (AZ) Investment Management Hong Kong Ltd | Hong Kong |
13 | An Zhong Investment Management (Shanghai) Co. Ltd. | Shanghai |
14 | Compagnie de Géstion Privée Monegasque | Monaco |
15 | CGM Italia SGR S.p.A. | Italia |
00 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XX | Xxxxxxxx |
17 | Eskatos Capital Management Sarl | Lussemburgo |
18 | AZ Swiss & Partners SA | Svizzera |
19 | AZ Sinopro Financial Planning Ltd | Taiwan |
20 | AZ Sinopro Investment Planning Ltd | Taiwan |
21 | AZ Sinopro Insurance Planning Ltd | Taiwan |
22 | AZ Investment Management Singapore Ltd | Singapore |
23 | AZ Brasil Holdings Ltda | Brasile |
24 | AZ Quest Participações SA | Brasile |
25 | AZ Quest Investimentos Ltda | Brasile |
26 | Azimut Brasil Wealth Management Holding S.A. | Brasile |
27 | M&O Consultoria, Planejamento e Análise de Valores Mobiliários Ltda | Brasile |
28 | Futurainvest Investimentos e Participações Ltda | Brasile |
AZ & Partners Gestão de Recursos Ltda | Brasile | |
29 | Azimut Brasil Wealth Management Ltda | Brasile |
30 | Futurainvest Holding SA | Brasile |
31 | Azimut Brasil DTVM Ltda | Brasile |
32 | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | Turchia |
33 | AZ Mexico Holdings S.A. de CV | Messico |
34 | Mas Fondos S.A. | Messico |
35 | AZ Next Generation Advisory PTY Ltd | Australia |
36 | Eureka Xxxxxxxxx Macnaught PTY Ltd | Australia |
37 | Pride Advice PTY Ltd | Australia |
38 | Lifestyle Financial Planning Services (LFPS) PTY Ltd | Australia |
39 | Eureka Financial Group PTY Ltd | Australia |
40 | Pride Financial PTY Ltd | Australia |
41 | Wise Planners PTY Ltd | Australia |
42 | Domane Financial Advisers PTY LTD | Australia |
43 | Financial Lifestyle Partners PTY Ltd | Australia |
44 | Harvest Wealth PTY Ltd | Australia |
45 | RI Toowoomba PTY Ltd | Australia |
46 | Empowered Financial Partners PTY Ltd | Australia |
47 | Wealthwise PTY Ltd | Australia |
48 | Priority Advisory Group PTY Ltd | Australia |
49 | Sterling Planners PTY Ltd | Australia |
50 | Logiro Unchartered PTY Ltd | Australia |
51 | Aspire Pty Ltd | Australia |
52 | On-Track Financial Solutions Pty Ltd | Australia |
53 | AZ Sestante Ltd | Australia |
54 | AZ Andes S.p.A.. | Cile |
55 | Sigma Funds Management PTY Ltd | Australia |
56 | AZ US Holding Inc. | Stati Uniti |
57 | AZ Apice Capital Management LLC | Stati Uniti |
58 | Pride SMSF PTY Ltd | Australia |
59 | Priority Advisory Trust | Australia |
60 | Priority Lifestile Advice Pty Ltd | Australia |
61 | Xxxxxx & Partners PTY Ltd | Australia |
62 | Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Financial Solution Pty Ltd | Australia |
63 | AZ Next Generation Accounting PTY Ltd | Australia |
64 | AZ New Horizon Ltd | Emirati Arabi |
65 | Wealthmed Australia Pty Ltd | Australia |
66 | Wealthmed Accounting Pty Ltd | Australia |
67 | Wealthmed Property Pty Ltd | Australia |
68 | Wealthmed Financial Planning Pty Ltd | Australia |
69 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Financial Services Pty Ltd | Australia |
70 | H&H Wealth Management Pty Ltd | Australia |
71 | Xxxxxx Xxxx Parish Pty Ltd | Australia |
72 | Xxxxxxxxx Xxxxxx No.2 Pty Ltd | Australia |
73 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Financial Planning Pty Ltd | Australia |
74 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx Accounting Pty Ltd | Australia |
75 | Xxxxxxx Xxxxxx Pty Ltd | Australia |
76 | Xxxxxxxx Financial Plannings Pty Ltd | Australia |
COLLEGATE | |
1. Cofircont Compagnia Fiduciaria S.r.l. | Italia |
2. SiamoSoci S.r.l. | Italia |
3. Ipo Challenger 1 S.p.A. | Italia |
4. Sterling Planners WA | Australia |