REGIONE DEL VENETO AZIENDA ULSS N. 14 - CHIOGGIA
REGIONE DEL VENETO AZIENDA ULSS N. 14 - CHIOGGIA
ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLI DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI
Art. 1 Oggetto
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di installare impianti audiovisivi presso tutte le strutture aziendali al fine di garantire la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell’Azienda, degli operatori e dei cittadini.
Art. 2 Rinvio a normative aziendali ed alle prescrizioni generali del Garante per la Protezione dei dati personali
Le parti recepiscono l’art. 45 del Regolamento interaziendale sulla privacy, adottato dall’Azienda ULSS n. 14 unitamente a tutte le altre aziende sanitarie della Provincia di Venezia, e rinviano integralmente al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 in materia di videosorveglianza (Bollettino del n. 49/aprile 2004).
Art. 3 Principi generali in materia di videosorveglianza
Nel trattamento dei dati conseguente all’attivazione della videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:
• la raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell’Azienda, tra i quali vi sono la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori.;
• i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
• i lavoratori ed i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Xxxxxxx;
• in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
• al momento dell’istallazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
• va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione.
Art. 4 Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei pazienti
Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere
in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83 Codice della privacy).
L’Azienda deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine solo del proprio congiunto.
Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice della privacy). Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
Art. 5 Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori
Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 Legge n. 300/1970; art. 2 D.Lgs n. 165/2001).
Queste garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro (come stabilito in alcuni provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali a proposito di telecamere installate su autobus [le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti]).
Ê inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica contenute nel Codice della privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del codice deontologico per l’attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.
Art. 6 Rinvio alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori
Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all’art. 4 della Legge 300/1970.
Art. 7 Disposizioni finali
Le parti stabiliscono che, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, lo stesso può essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l’impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti all’art. 1 del presente accordo.
Piove di Sacco, 08.10.2008 Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS n. 14
X.xx Il Direttore Amministrativo Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx
X.xx Il Direttore Dip. R.U. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per la Parte Sindacale
CGIL FP: Xxxxxxxx Xxxxx XXXX FP: Xx Xxxxx Xxxxx XXX FPL:
FSI:
NURSING UP:
RSU: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
A seguito richiesta della parte sindacale si precisa quanto segue:
DICHIARAZIONE A VERBALE
- Il garante dei dati è il responsabile della Struttura (DMO, Direttore di Distretto, Direttore Dipartimento di prevenzione, ecc.). Dell’individuazione dei titolari sarà data successiva comunicazione alle XX.XX.;
- La presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli (art. 3 Accordo sulla videosorveglianza);
- Le immagini saranno conservate in apposito armadio chiuso e non accessibile a terzi;
- La mappa delle telecamere installate presso l’Azienda è agli atti dell’U.O. Sistema informativo ed le XX.XX. sono abilitate a richiederne visione.
Per l’Azienda ULSS n. 14 Per la Parte Sindacale
X.xx Il Direttore Amministrativo Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx
X.xx Il Direttore Dip. R.U. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CGIL FP: Xxxxxxxx Xxxxx XXXX FP: Xx Xxxxx Xxxxx XXX FPL:
FSI:
NURSING UP: Xxxxxx Xxxxxxx RSU: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx