Giunta Regionale della Campania
Giunta Regionale della Campania
Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l’affidamento di Lavori di manutenzione stradale straordinaria sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale ex Delibera della Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii. con al massimo tre operatori economici per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lettera c) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Importo a base d’asta dei lavori suddiviso per lotti:
a) Lotto 1 - Province di Napoli e Caserta - € 8.000.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 300.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge;
b) Lotto 2 - Province di Avellino e Benevento - € 7.700.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 300.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge;
c) Lotto 3 - Provincia di Salerno - € 6.250.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 250.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge.
Totale € 21.950.000,00 oltre IVA in misura dovuta per legge.
CAPITOLATO INDICE
Art. 1 - Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro 2
Art. 5 - Requisiti generali, categoria prevalente e qualificazione delle imprese 4
Art. 6 - Specificazione dei lavori da realizzare 5
Art. 7 - Modalità di aggiudicazione Accordo Quadro 5
Art. 8 - Criterio di affidamento dell’Accordo Quadro 6
Art. 9 - Garanzia provvisoria 6
Art. 10 - Stipula dell’Accordo Quadro 6
Art. 11 - Garanzie definitive dell’Accordo Quadro 7
Art. 13 - Iter procedurale di attuazione 7
Art. 14 - Richiesta Preliminare di Lavori (RPL) 7
Art. 15 - Istruttoria, ammissione a finanziamento e sottoscrizione convenzione 8
Art. 16 - Confronto competitivo 8
Art. 17 - Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico 8
Art. 18 - Aggiudicazione dell’Appalto Specifico 8
Art. 19 - Garanzie definitive dell’Appalto Specifico 9
Art. 20 - Assicurazioni a carico dell’impresa 9
Art. 21 - Sottoscrizione del CAS tra il Beneficiario e l’Appaltatore 9
Art. 22 - Gestione del CAS da parte del Beneficiario 10
Art. 23 - Protocollo di legalità 10
Art. 24 - Obblighi dell’Appaltatore 10
Art. 25 - Responsabile dell’Accordo Quadro 11
Art. 26 - Personale dell’Appaltatore 11
Art. 27 - Pagamenti, fatturazioni, tracciabilità 11
Art. 29 - Cessione dei crediti e cessione del Contratto 13
Art. 30 - Supervisione e controllo – Inadempimento e penali 13
Art. 33 - Norme regolatrici generali, Leggi e Regolamenti 16
Art. 35 - Controversie - Prevalenza 18
Art. 36 - Riservatezza dei dati personali e rinvio 18
Capitolato speciale di appalto di lavori
Premessa
Il X.Xxx. n. 112 del 31.03.1998, in attuazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento delle strade e delle autostrade non rientranti nella rete autostradale nazionale, nonché attribuito alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stessa.
Successivamente, con il D. Lgs. n. 96 del 30.03.1999 il Governo, sostituendosi alle Regioni che non avevano ancora legiferato, ha attribuito a queste ultime le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria sopra indicata ed alle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché compiti di vigilanza.
Nell’esercizio delle funzioni programmatorie di competenza, della progressiva e significativa riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle province e alla città metropolitana per lo svolgimento dei compiti di gestione e manutenzione della rete stradale, la Giunta Regionale con la DGR n. 191 del 11.04.2017 ha destinato € 3.031.027,15 per gli interventi per la viabilità ex ANAS, ai sensi dei richiamati decreti legislativi nn. 112/98 e 96/99, ritenuti strategici al fine di garantire la pubblica e privata incolumità con particolare riferimento alla vulnerabilità dei ponti, cavalcavia e viadotti insistenti sulla rete stradale di proprietà regionale.
La suddetta programmazione integra quella disposta con DGR n. 173 del 26 aprile 2016, a valere sul “Fondo di Sviluppo e Coesione” 2014/2020,
Con la medesima deliberazione è stato, disposto che, nei casi di particolare urgenza e ai fini della sicurezza nella circolazione, fosse le stessa Regione, attraverso la Direzione Generale per la Mobilità (Unità Operativa Dirigenziale "Reti viarie e viabilità regionale") a compulsare l'ente competente e, nei casi di inerzia, ad esercitare - nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà verticale - il potere di procedere direttamente, avvalendosi delle risorse assegnate all'ente medesimo, allo scopo di garantire la necessaria tutela dell’interesse pubblico relativo alla sicurezza nella circolazione.
Successivamente, con la deliberazione di Giunta regionale n. 104 del 28 febbraio 2018 e ss.mm.ii., è stato approvato uno schema di Protocollo d’Intesa, da stipulare con Città Metropolitana di Napoli e Province, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla Amministrazione Regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade che presentino conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale.
I suddetti Protocolli d’intesa con le Province e con la Città Metropolitana sono stati tutti sottoscritti.
Con la medesima DGR n. 104/2018 è stato, inoltre, stabilito di destinare 30 Meuro per la manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale, attraverso le procedure di affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, a valere sul Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali - I fase, di cui al Piano Operativo Infrastrutture - Delibera CIPE 54/2016, da attuare su istanza delle Province o della Città Metropolitana, nella qualità di enti gestori delle strade.
Infine, la richiamata DGR n. 104/2018 prevede che il “Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità”, di cui al citato Piano Operativo Infrastrutture - Delibera CIPE 54/2016, sia impiegato per la progettazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sui programmi del medesimo Piano Operativo.
Art. -1 Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro
La Regione Campania intende selezionare un massimo di tre operatori economici, per ciascun lotto, cui affidare, a mezzo procedura di confronto competitivo, “Appalti Specifici” consistenti nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di interesse regionale, da effettuarsi su richiesta del beneficiario a mezzo Richiesta Preliminare di Lavori.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: Codici identificativi della gara (CIG)
a) Lotto 1 Province di Napoli e Caserta: 7643051D33
b) Lotto 2 Province di Avellino e Benevento: 764314177A
c) Lotto 3 Provincia di Salerno: 764318294F
Codici Unici di Progetto (CUP)
a) Lotto 1 Province di Napoli e Caserta: B27H18003760001
b) Lotto 2 Province di Avellino e Benevento: B47H18003130001
c) Lotto 3 Provincia di Salerno: B47H18003140001
Art. -2 Definizioni
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.
Termine | Definizione |
Regione Campania | Nel seguito denominata “Regione” o “Stazione Appaltante” che utilizza l’Accordo Quadro, nel periodo della sua validità ed efficacia, per l’aggiudicazione di appalti specifici, a seguito del confronto competitivo ex. Art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
Operatori economici parte dell’AQ (OE) | Gli Operatori Economici che risultano selezionati, a seguito delle procedure dell’AQ, e che, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si impegnano a partecipare ai successivi confronti competitivi per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici |
Responsabili dell’Accordo Quadro (RAQ) | Rappresentanti degli Operatori economici, designati all'atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dall’attuazione dell’AQ. |
Appalto Specifico (AS) | Procedura di cui al confronto competitivo ex art. 54, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
Appaltatore | Il soggetto di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiudicatario dell’Appalto Specifico. |
Beneficiario | La Città Metropolitana di Napoli e/o le Province della Regione Campania (ex punto 10 DGR 104/2018 e ss.mm.ii.) che manifestano la propria intenzione di avvalersi dell’Accordo Quadro e per le quali verranno realizzati i lavori di manutenzione straordinaria, in linea con quanto già espresso nei Protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione Campania. Il beneficiario potrà essere la stessa Regione Campania. |
Rappresentante legale del Beneficiario (RLB) | Colui che ha la rappresentanza legale dell’Ente Beneficiario (Presidente/ Sindaco C.M.) nei confronti del quale vengono eseguiti i lavori |
Responsabile Unico del Procedimento del Beneficiario (RUP Beneficiario) | Soggetto di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’esecuzione dei lavori di competenza del Beneficiario |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | Chi assume, per conto della Regione, in ordine all’Accordo Quadro e al Confronto competitivo, il ruolo e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
Accordo Quadro (AQ) | La presente procedura disciplinata, tra l’altro, dal documento di cui all’allegato 3 in cui sono precisati l'oggetto, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare i lavori oggetto dell’Accordo Quadro, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di affidamento e attuazione dei singoli Appalti Specifici. |
Contratto di Appalto Specifico (CAS) | Il documento in cui sono precisati l'oggetto esatto delle lavorazioni, il relativo importo, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione, che regola i rapporti tra Appaltatore e Beneficiario |
Richiesta Preliminare di Lavori (RPL) | Il documento che i singoli Beneficiari inviano alla Regione, ai fini della ammissione a finanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria corredato, tra l’altro, del progetto esecutivo cantierabile. Il modello di Richiesta Preliminare di Lavori è contenuto nell’allegato 1 del presente Capitolato. |
Progetto esecutivo (PE) | Il progetto, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verificato, validato e approvato dal Beneficiario, necessario per l’avvio dell’Appalto Specifico |
Art. -3 Durata
L’Accordo Quadro (AQ) avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, entro i quali possono essere perfezionati gli Appalti Specifici.
Capitolato speciale di appalto di lavori
L’Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti Appalti Specifici tali da esaurire il relativo importo massimo.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Appalti Specifici.
L’Accordo Quadro si esaurirà decorsi 36 (trentasei) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.
Art. -4 Valore
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è fissato in € 21.950.000,00 oltre IVA in misura dovuta per legge, suddivisi in tre lotti come di seguito specificati:
a) Lotto 1 - Province di Napoli e Caserta - € 8.000.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 300.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge;
b) Lotto 2 - Province di Avellino e Benevento - € 7.700.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 300.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge;
c) Lotto 3 - Provincia di Salerno - € 6.250.000,00 (compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara, pari a circa € 250.000,00) oltre IVA in misura dovuta per legge.
Le quantità effettive di lavori da eseguire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, in base agli Appalti Specifici.
Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti; pertanto la Regione non risponderà nei confronti dell’Appaltatore in caso di Appalti Specifici che risultino complessivamente inferiori a detti importi.
E’ fatta salva la facoltà della Regione di esercitare le opzioni di cui al D.Lgs. 50/2016 se ne ricorrono i presupposti.
L’importo, l’oggetto e il programma dei lavori dei singoli Appalti Specifici saranno definiti con i relativi Progetti Esecutivi.
Il corrispettivo per la durata contrattuale, pari a 36 mesi, trova copertura finanziaria sulle risorse del PO Infrastrutture FSC 2014/2020 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di cui alla deliberazione del CIPE 54/2016.
Per le possibili opzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, saranno utilizzate eventuali ulteriori dotazioni del FSC.
L’Accordo Quadro, finanziato a valere sui fondi del PO FSC 2014-2020, è disciplinato dalle Delibere CIPE 25 e 54 del 2016 e dai conseguenti atti attuativi e/o modificativi delle stesse.
Art. -5 Requisiti generali, categoria prevalente e qualificazione delle imprese
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010
n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.M. 14 dicembre 2010.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG3” classe V (per importi fino a € 5.165.000,00 + il 20%) e in OS9, OS10, OS12A e OS12B classe I (per importi fino a 258.000,00 + il 20%), anche in considerazione del numero degli Enti che hanno sottoscritto i Protocolli d’Intesa richiamati in premessa che ricomprendono l’intero territorio campano e che fanno presumere l’attivazione di più interventi afferenti a ciascun lotto di riferimento.
L’Operatore Economico dovrà possedere attestazione SOA per:
Categoria | Descrizione | Classifica | Importo |
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | V | per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% (€ 6.198.000,00) |
OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico | I | per importi fino a 258.000,00 + il 20% (€ 309.600,00) |
OS10 | Segnaletica stradale non luminosa | I | |
OS12A | Barriere stradali di sicurezza | I | |
OS12B | Barriere para-massi, ferma-neve e simili | I |
Per la fase di esecuzione dell’intervento, dovrà possedere inoltre specifica iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 2-bis.
Art. -6 Specificazione dei lavori da realizzare
I lavori potranno riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, progetti di ammodernamento e/o messa in sicurezza e/o adeguamento funzionale; mantenimento, ripristino, integrazione, potenziamento dei sistemi di sicurezza della circolazione; conseguimento del risparmio e dell’efficientamento energetico di assi stradali; sistemazione, potenziamento di svincoli, rotatorie, intersezioni anche con piste ciclabili attraverso la realizzazione, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, di interventi:
• di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali di sicurezza, di installazione di barriere fonoassorbenti, il risanamento del piano viabile e della pavimentazione stradale, sostituzione ed integrazione di segnaletica orizzontale, verticale e delineatori di margine, la rettifica altimetrica per l'eliminazione di dossi, il completamento e adeguamento delle opere civili, le riparazioni e rifacimento di opere scolo acque;
• sul corpo stradale nonché su rilevati e scarpate quali lo sgombero degli smottamenti, ripristino reti paramassi e altri apprestamenti per il consolidamento di versanti montuosi, ripristino difese spondali, pulizia alvei, disboscamenti e taglio piante pericolose;
• sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
• di ripristino, consolidamento, demolizione, ricostruzione dei ponti e di strutture ammalorate;
• di consolidamento strutturale, di miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica, di adeguamento sismico di viadotti nonché di allargamento degli impalcati, riparazione, sostituzione e impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione, rinforzo e risanamento dell'intradosso delle solette e delle pile di ponti, cavalcavia e viadotti;
• di risanamento e ripristino del calcestruzzo ammalorato dei cavalcavia e sovrappassi;
• di riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate;
• di regimentazione idraulica, captazione e drenaggio delle acque di percolazione in calotta, nuovi rivestimenti per gallerie e per sottovia, di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 264 del 05.10.2006;
• di installazione di impianti tecnologici (illuminazione – telecomunicazione), canalizzazioni guida-cavi, condotte orizzontali e verticali, con integrazioni e sostituzioni tubazioni, pozzetti, ecc.
Ove un appaltatore risulti affidatario di una pluralità di Appalti Specifici prima della stipula del contratto dovrà dichiarare ed adeguatamente dimostrare la capacità di gestire contemporaneamente più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato, di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e di quanto offerto in fase di confronto competitivo.
Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
Art. -7 Modalità di aggiudicazione Accordo Quadro
L’affidamento dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro avviene all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:
• la prima, che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la stipula del relativo contratto;
• la seconda, eventuale, costituita da ciascun singolo Appalto Specifico.
Capitolato speciale di appalto di lavori
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è stabilita in favore di massimo tre operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono descritte rispettivamente nell’8 e nell’17 .
Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti oggetto di gara ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso in cui un concorrente risulti utilmente collocato in graduatoria per più lotti, potrà aggiudicarsene, ex art. 51, comma 3, del Codice, uno solo individuato tra gli stessi secondo il criterio dell’importo finanziario, partendo da quello di maggiore rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente.
Per i restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato utilmente collocato in graduatoria si provvederà ad effettuare lo scorrimento della graduatoria.
Art. -8 Criterio di affidamento dell’Accordo Quadro
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto- enunciati (ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016):
• A. Offerta Tecnica - Componente Tecnica AQ: 70 punti
• B. Offerta Economica - Componente Prezzo AQ: 30 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile, pari a 100, è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B per l’Accordo Quadro secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.
Art. -9 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2 % dell’importo del prezzo base indicato per il lotto al quale si partecipa, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Nei confronti degli Operatori Economici parte dell’AQ, la garanzia provvisoria verrà svincolata alla presentazione della garanzia definitiva.
Art. -10 Stipula dell’Accordo Quadro
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini alla stipula dell’Accordo, in forma pubblica amministrativa, l’Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli Aggiudicatari, massimo tre per ciascun lotto, a produrre la documentazione necessaria nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, tra cui, in particolare:
1. documentazione occorrente per le verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
2. atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica (se l’Aggiudicatario è un concorren - te associato), con indicazione dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila;
3. procura notarile in originale o in copia autentica, se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresen- tante legale del concorrente aggiudicatario ovvero dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a concorrente associato;
4. estremi del conto corrente dedicato all’appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
5. clausola “anti pantouflage”;
Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Regione si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’escussione della garanzia provvisoria.
Qualora gli Aggiudicatari non ottemperino a quanto richiesto, oppure non si presentino, senza giustificato e grave motivo, alla stipula dell’Accordo all’ora e nel giorno all’uopo stabiliti, l’Amministrazione potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti degli Aggiudicatari inadempienti.
Ove la Regione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria in linea con le disposizioni vigenti in materia.
Né l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudicazione costituiranno per l’Amministrazione obbligo a stipulare l’Accordo Quadro. Gli Operatori Economici non potranno far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
Gli oneri connessi alla stipula del Contratto di Accordo Quadro sono a carico degli Aggiudicatari.
Art. -11 Garanzie definitive dell’Accordo Quadro
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria definitiva per la copertura del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in AQ, del valore pari al 5% dell’importo a base di gara in favore della Regione, valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Appalto Specifici aggiudicati.
La detta garanzia soggiace alle disposizioni di cui al richiamato art. 103.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto l’AQ con l’Operatore Economico parte dell’AQ, fermo restando il risarcimento del danno.
La garanzia sarà svincolata proporzionalmente all’avanzamento dell’Accordo Quadro.
Art. -12 Appalti Specifici
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, la Regione potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro a seguito di confronto competitivo tra gli Operatori economici parte dell’Accordo Quadro ai sensi della lettea c) comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
A tal fine, la Regione consulterà per iscritto gli operatori economici parte dell’Accordo Quadro, invitando gli stessi a presentare offerta.
I confronti competitivi si basano sulle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro precisate sulla base dei contenuti dei progetti esecutivi.
Art. -13 Iter procedurale di attuazione
Effettuata la selezione degli operatori economici per ciascun lotto e sottoscritti i relativi Accordi Quadro, si seguirà il seguente iter procedurale per l’attuazione degli Appalti Specifici:
1. Richiesta Preliminare di Lavori (RPL) da parte del potenziale Beneficiario redatta sulla scorta dello schema allegato sub. 1 al presente Capitolato;
2. istruttoria, ammissione a finanziamento e sottoscrizione convenzione tra Regione Campania e Beneficiario regolante il finanziamento dell’intervento;
3. attivazione, da parte della Regione, del confronto competitivo ex. art. 54 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con gli OOEE parte dell’AQ secondo lo schema allegato sub. 3;
4. aggiudicazione Appalto Specifico e sottoscrizione del CAS, tra il Beneficiario e Operatore Economico;
5. gestione del CAS da parte del Beneficiario, secondo le prescrizioni contenute nella documentazione di cui al precedente punto 2 del presente articolo.
Art. -14 Richiesta Preliminare di Lavori (RPL).
La Richiesta Preliminare di Lavori (RPL) è l’istanza con la quale il Beneficiario in seguito all’adozione di proprio atto:
1. formalizza la richiesta di finanziamento per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
2. trasmette il progetto esecutivo cantierabile alla Regione Campania in uno con la deliberazione di approvazione del progetto stesso e con il provvedimento di nomina del RUP dell’intervento;
Capitolato speciale di appalto di lavori
3. si impegna a fornire ogni utile supporto alla Regione Campania per l’espletamento della fase relativa al confronto competitivo tra gli Operatori economici parte dell’Accordo Quadro;
4. si impegna alla sottoscrizione del Contratto di Appalto Specifico, con l’Appaltatore individuato a mezzo del confronto competitivo, da espletarsi da parte della Regione Campania, ai fini della realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria;
5. si impegna alla nomina della Direzione dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di ogni altra figura necessaria per l’attuazione degli stessi, nei tempi definiti dal crono programma dell’intervento;
6. si impegna ad utilizzare e rendicontare le risorse trasferite dalla Regione secondo le indicazioni contenute nelle Delibere CIPE 25/2016, 26/2016, 54/2016 e ss.mm.ii. e nella Convenzione disciplinante il finanziamento.
Il progetto dovrà essere munito della validazione, corredato di tutti gli allegati, in formato PDF, firmato digitalmente per la gestione del successivo confronto competitivo.
Art. -15 Istruttoria, ammissione a finanziamento e sottoscrizione convenzione
Verificata la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, la Regione Campania ammette a finanziamento l’intervento di manutenzione straordinaria, in applicazione delle disposizioni regolanti il finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed il PO Infrastrutture del MIT.
La Regione Campania e il Beneficiario sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti tra le parti per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria.
Art. -16 Confronto competitivo
Il confronto competitivo, ex. art. 54, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà secondo le seguenti fasi:
α) la Regione consulta per iscritto gli operatori economici che hanno stipulato l’AQ per il lotto di riferimento, i quali dovranno formulare, relativamente al progetto esecutivo fornito dal beneficiario, la propria migliore offerta specifica, fermo restando quanto offerto nella fase procedimentale relativa all’Accordo Quadro;
β) la Regione definisce il termine per la presentazione dell’offerta di cui al punto a) tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; in ogni caso il termine non potrà essere inferiore a dieci giorni;
χ) l’OE parte dell’AQ presenta per iscritto la propria offerta, il cui contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine di cui al punto b);
δ) la Regione, quindi, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto specifico all'OE dell’AQ che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione riportati nella Richiesta di offerta di cui all’allegato 3 e nel disciplinare.
Art. -17 Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico
Anche ogni singolo Appalto Specifico verrà aggiudicato-, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo di:
• 1. Offerta Tecnica di AS - Componente Tecnica AS: 70 punti;
• 2. Offerta Economica di AS - Componente Prezzo AS: 30 punti.
Il Punteggio Totale per ogni singolo Appalto Specifico attribuito a ciascun concorrente verrà determinato sulla base di quanto descritto nello Schema di Richiesta offerta per confronto competitivo allegato sub 3.
Art. -18 Aggiudicazione dell’Appalto Specifico
La Regione formula la proposta di aggiudicazione dell’Appalto Specifico e la trasmette al Beneficiario che, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espleta le relative fasi di verifica, approvazione e aggiudicazione.
Art. -19 Garanzie definitive dell’Appalto Specifico
L’Operatore economico parte dell’AQ all’aggiudicazione di ogni singolo Appalto Specifico sarà obbligato a prestare, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto d’Appalto Specifico e per tutta la sua durata.
La mancata costituzione della suddetta garanzia nei confronti del Beneficiario determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione (da parte della Regione) della garanzia di cui all’ 11 in misura proporzionale al valore dell’AS e non si darà luogo alla sottoscrizione del contratto di Appalto Specifico.
Le garanzie rilasciate in favore dei singoli Beneficiari coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Appalto Specifico, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro, e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Appalto Specifico.
La garanzia rilasciata in favore del singolo Beneficiario è progressivamente svincolata secondo le disposizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Qualora l’ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Beneficiario ha facoltà di dichiarare risolto l’AS, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. -20 Assicurazioni a carico dell’impresa
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Appalto Specifico a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Beneficiario a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma da assicurare corrisponde all'importo di ciascun contratto di Appalto Specifico.
La polizza deve assicurare il Beneficiario contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.
Art. -21 Sottoscrizione del CAS tra il Beneficiario e l’Appaltatore
La realizzazione del singolo intervento è affidata mediante Contratto di Appalto Specifico (CAS).
Ciascun contratto conterrà tutti i termini dei lavori da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna, la durata dell’esecuzione, il computo metrico ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
I prezzi (nei contratti a misura o misti) e i corrispettivi (per gli affidamenti a corpo) saranno quelli risultanti dall’applicazione dei ribassi offerti dall’Appaltatore in sede di AQ e del successivo Confronto Competitivo.
Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il Contratto di Appalto Specifico, il RUP del Beneficiario assegnerà, mediante PEC, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il Beneficiario non avrà più l’obbligo di sottoscrizione del contratto di appalto specifico con l’Appaltatore.
Di tale circostanza il Beneficiario dovrà fornire tempestiva comunicazione alla Regione Campania per l’adozione dei provvedimenti di competenza e l’eventuale risoluzione dell’Accordo Quadro con l’Appaltatore inadempiente, disponendo, altresì, l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora non sia possibile effettuare uno scorrimento della graduatoria e/o sia necessario indire una nuova procedura per la ricostituzione dell’elenco degli OOEE e la stipula di un nuovo AQ, gli Appaltatori inadempienti saranno esclusi dalla partecipazione alla nuova procedura in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Gli oneri connessi alla stipula del Contratto di Appalto Specifico sono a carico dell’Appaltatore.
Capitolato speciale di appalto di lavori
Art. -22 Gestione del CAS da parte del Beneficiario
L’esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del CAS, fatta salva la consegna dei lavori d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. Dalla data di tale sottoscrizione, ovvero dalla data della consegna lavori in via di urgenza, decorre il termine utile per il compimento dell’opera.
Ai sensi dell’art. 32, c.10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli lavori potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell’Appaltatore del CAS.
Il Beneficiario e l’Appaltatore sono tenuti all’attuazione dell’intervento secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del CAS.
Art. -23 Protocollo di legalità
Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 01.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007) e, in fase di Appalto Specifico, i protocolli di legalità sottoscritti tra Beneficiari e le Prefetture territorialmente competenti.
Art. -24 Obblighi dell’Appaltatore
I Lavori devono essere conformi, nel loro complesso e in ogni loro parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell’espletamento degli stessi.
L’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'esecuzione di ciascun Appalto Specifico, ad eccezione di quelli che la Legge espressamente prevede a cura del Beneficiario, per l’ottenimento dei quali l’Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico del Beneficiario.
Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento dei lavori saranno effettuate dall’Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.
L’Appaltatore, inoltre:
1.
deve garantire l’esecuzione di tutti i lavori a regola d’arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli contenuti nel presente Capitolato, nel contratto di AQ e nei singoli CAS;
2.
deve garantire uno stretto collegamento con il Beneficiario e partecipare a eventuali consultazioni, incontri periodici, momenti di raccordo o gruppi di lavoro secondo le esigenze della Regione e dei Beneficiari;
3.
si obbliga a dare immediata comunicazione al Beneficiario e alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dei singoli CAS;
4.
ha l’obbligo di attenersi, durante la realizzazione dei lavori, alle direttive che saranno impartite dal Beneficiario e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull’andamento ed adeguatezza dello stesso;
5.
deve garantire la continuità dei lavori e l’esecuzione degli stessi in raccordo con il personale del beneficiario, secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questo manifestati. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere le attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto dagli stessi atti. Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli CAS e/o l’AQ si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.
6.
deve mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, in ragione dei rapporti con la Regione e/o i Beneficiari, e non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza del medesimo;
7.
deve osservare le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Infrastrutture;
8.
deve comunicare, con tempestività, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e produrre la relativa documentazione atta a consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi dell’art.
91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’AQ e nei singoli CAS, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei lavori oggetto dei suddetti Atti.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e il Beneficiario da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni/negligenze nell’esecuzione dei lavori.
Restano in capo all’Appaltatore gli ulteriori obblighi, previsti nella fase di attuazione dell’Appalto Specifico, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consegna lavori, esecuzione, ultimazione, collaudo, danni a terzi, pagamenti, ecc., specificati nei contratti di appalto specifico da stipularsi tra beneficiario e Appaltatore, redatti sulla scorta dei contenuti dei progetti esecutivi posti a base del confronto competitivo.
Art. -25 Responsabile dell’Accordo Quadro
All’atto della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun Operatore Economica parte dell’AQ provvederà a nominare, nell’ambito della propria struttura organizzativa, un Responsabile dell’Accordo Quadro, individuato quale responsabile in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti all’AQ stesso ed agli specifici lavori da realizzare.
Art. -26 Personale dell’Appaltatore
Con precipuo riguardo al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire l’osservanza delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro nonché della normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello retributivo, previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme applicabili in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
I lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori saranno soggetti all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Beneficiario e/o della Regione Campania.
In relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare la Regione ed il Beneficiario da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.
L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.
Art. -27 Pagamenti, fatturazioni, tracciabilità
Il Beneficiario pagherà esclusivamente il corrispettivo per i lavori effettivamente realizzati dall’Appaltatore e correttamente eseguiti nell’ambito dei singoli CAS.
Alla sottoscrizione di ogni singolo CAS il Beneficiario riconoscerà all’Appaltatore, ai sensi e con le modalità dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a titolo di anticipazione, una somma pari al 10% dell’importo del singolo CAS.
Il Beneficiario corrisponderà pagamento in acconto alla presentazione di Stati di Avanzamento Lavori pari almeno al 20% dell’importo del singolo CAS.
Il Beneficiario corrisponderà ulteriori pagamenti in acconto al raggiungimento di un incremento dei lavori realizzati pari almeno al 20% dell’importo del singolo CAS.
Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguente riduzioni;
9. una quota del 10% dell’importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell’anticipazione già erogata alla sottoscrizione del CAS;
10. una ritenuta, pari al 5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
11. una ritenuta, pari allo 0,5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Capitolato speciale di appalto di lavori
Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo CAS, dopo l'approvazione da parte del Beneficiario del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all’AQ ed al singolo CAS cui si riferisce, nonché riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Beneficiario, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Appaltatore deve comunicare al Beneficiario, prima della stipula dell'CAS, gli estremi bancari [IBAN, BIC, SWIFT e Intestazione] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Qualsiasi modifica, relativa agli estremi bancari sopra indicati, dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata al Beneficiario.
Art. -28 Subappalto
Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In riferimento a quanto sopra e all’6 , si indicano le ulteriori categorie ipotizzabili nell’ambito degli appalti specifici:
Categoria | Descrizione |
OS21 | Opere strutturali speciali |
OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
L’Appaltatore potrà indicare, ove ritenuto opportuno, terne di subappaltatori anche per tali ulteriori categorie.
Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo dei singoli contratti specifici in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi di legge costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti e in più lotti.
Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del Contratto di subappalto.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'AQ e dei singoli CAS, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Beneficiario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Beneficiario non autorizzerà il subappalto.
L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione dell'AQ, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e ss.mm.ii..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o dei Beneficiari della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e/o i Beneficiari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Beneficiario entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Resta inteso che il Beneficiario, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, decadrà l’autorizzazione al subappalto.
All’avverarsi di una o più delle condizioni previste dal comma 13 dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Beneficiario corrisponde direttamente al subappaltatore il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
In tal caso, l’Appaltatore comunica al Beneficiario le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.
In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese le lavorazioni del subappalto.
Art. -29 Cessione dei crediti e cessione del Contratto
Ai fini dell’opponibilità alla Regione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; devono essere notificate alla Regione e, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l’accettazione espressa da parte della Regione ovvero, qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di cessione.
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo ed i singoli CAS, a pena di nullità della cessione medesima.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Art. -30 Supervisione e controllo – Inadempimento e penali
Le attività di supervisione e controllo sul corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell’AQ e dei singoli CAS possono essere svolte in ogni momento dalla Regione, anche su impulso dei Beneficiari.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione ed al Beneficiario di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’AQ e dei singoli CAS, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Capitolato speciale di appalto di lavori
In caso di contestazione di inadempimento da parte della Regione e/o del singolo Beneficiario, per quanto di rispettiva competenza, l’OE parte dell’AQ/Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso, a mezzo PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Regione e/o al Beneficiario nei termini indicati, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Regione e/o del Beneficiario, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al OE parte dell’AQ/Appaltatore penali, secondo quanto previsto dall’art 113 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, compreso quello all’immagine.
1. Tabella Ipotesi inadempimenti sanzionati con penali / Valore delle penali, in punti per mille del valore del CAS IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto oppure in valore assoluto
Ipotesi inadempimenti | Valore della penale | |
1 | Ritardo nella comunicazione del nominativo del Responsabile di AQ | 0,5 |
2 | Mancata presentazione dell’offerta per il confronto competitivo oppure presentazione di offerta irregolare o manifestamente incongrua | Proporzionale incameramento polizza definitiva AQ Eventuale risoluzione AQ |
3 | Mancata presentazione, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del CAS | Proporzionale incameramento polizza definitiva AQ Eventuale risoluzione AQ |
4 | Mancata presentazione, con giustificato motivo, per la sottoscrizione del CAS | 0,5 |
5 | Ritardo nella sottoscrizione del verbale di consegna lavori o nell’inizio dei lavori | Assegnazione nuovo termine Risoluzione CAS Incameramento cauzione |
6 | Ritardo nell’adempimento delle prescrizioni e/o delle direttive e/o Ordini di Servizio impartiti dalla DL | 0,5 |
7 | Ritardo nella ultimazione dei lavori nonché nella ultimazione di eventuali partite di lavoro | 0,8 |
8 | Ritardo nella trasmissione al Beneficiario delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore | 0,5 |
9 | Xxxxxxx nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza | 0,8 |
10 | Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo | Da 0,3 a 1 secondo gravità inadempimento |
Con riferimento alle eventuali penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando l’opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, l’importo trattenuto a titolo di penale verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.
L’OE parte dell’AQ/Appaltatore prende atto che i singoli Beneficiari, in ragione dei lavori oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire nei relativi Contratti tutte o alcune delle penali contrattuali su indicate anche in misura diversa da quelle ivi previste per ogni fattispecie nonché potranno prevederne ulteriori.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all’OE parte dell’AQ/Appaltatore a mezzo PEC dalla Regione e/o dai singoli Beneficiari, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Regione.
La Regione potrà, per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro, avvalersi delle garanzie prestate nell’Accordo Quadro stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Su richiesta della Regione i singoli Beneficiari potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva agli stessi rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Per la quota detratta dal corrispettivo spettante, l’Appaltatore deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all’importo della penale stessa.
La Regione, per le parti di propria competenza, potrà applicare all’Operatore Economico parte dell’AQ penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
I beneficiari, per le parti di rispettiva competenza, potranno applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% (dieci per cento), del CAS, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’esecuzione dei lavori, con applicazione delle relative penali ad almeno 3 CAS, la Regione potrà risolvere l'AQ.
L’applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione e del Beneficiario ad ottenere i lavori secondo quanto previsto contrattualmente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. -31 Recesso
L’ Amministrazione Regionale e il Beneficiario hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo CAS e/o dall’AQ, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’AQ e/o ogni singolo CAS.
Qualora la Regione Campania receda dall’AQ ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciascun Beneficiario Contraente potrà a sua volta recedere dai singoli CAS già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto nel presente articolo in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Le Amministrazione Beneficiarie potranno, altresì, recedere per qualsiasi motivo dal ciascun singolo CAS, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Regione Campania o il Beneficiario che abbiano incidenza sulla esecuzione dei lavori, le stesse Amministrazioni potranno recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’AQ e/o dall’CAS, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore a mezzo PEC.
In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’ Amministrazione contraente dei lavori realizzati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’AQ e nei CAS, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Art. -32 Risoluzione
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., e all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania avrà il diritto di risolvere l’AQ, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all’Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
α) nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni all’immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente 30 del presente Capitolato;
β) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
χ) nel caso di ingiustificata sospensione dei lavori
δ) nel caso di subappalto non autorizzato;
ε) nel caso di cessione di tutto o parte dell’AQ o di CAS;
Capitolato speciale di appalto di lavori
ϕ) nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
γ) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
η) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
ι) nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
φ) nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.
La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi i lavori o la loro parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente.
La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'AQ ai sensi del presente articolo laddove il DURC dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.
La risoluzione dell’AQ legittima la risoluzione dei singoli CAS a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’AQ medesimo.
In tutti i casi di risoluzione dell’AQ e/o del/i CAS, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo AQ e/o per l’esecuzione di un confronto competitivo per il completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art. -33 Norme regolatrici generali, Xxxxx e Regolamenti
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di lavori.
Le norme di riferimento per l’AQ sono in modo indicativo e non esaustivo:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
g) D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
h) X.X.X. x.000 xxx 00/00/0000 (Xxxxx alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento)
i) D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 (Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D. Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative)
j) X.X.X. x.000 xxx 00/00/0000 (Xxxxx disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania)
k) Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.)
l) le norme del Codice Civile. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile.
m) Protocollo di legalità sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli
n) Protocollo dell’Anticorruzione sottoscritto in data 10 agosto 2017 tra la Regione Campania e l’Autorità Anticorruzione
Nel caso in cui una o più previsioni dell’AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di Legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni dell’AQ risultate contrarie a norme di Xxxxx o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. -34 Trasparenza
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’AQ;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’AQ stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’AQ rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Accordo, con facoltà per la Regione di incamerare la cauzione prestata.
Art. -35 Controversie - Prevalenza
Per tutte le controversie attinenti all’interpretazione o all’esecuzione dell’AQ, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.
In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra Regione Campania e Appaltatore a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, è sancita la prevalenza di quanto previsto negli atti di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dall’Appaltatore.
Art. -36 Riservatezza dei dati personali e rinvio
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente a fini contrattuali.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.
Capitolato speciale di appalto di lavori
Allegati
1 - Richiesta Preliminare di Lavori (RPL)
0 - Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx (XX)
3 - Schema di Richiesta offerta per confronto competitivo