PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLA LEONE FILM GROUP S.P.A.
PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLA LEONE FILM GROUP S.P.A.
In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM”), il Consiglio di Amministrazione della Leone Film Group S.p.A. (la “Società”) nella riunione del 9 dicembre 2013 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM (la “Procedura”).
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:
AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.
Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Dipendenti: si intendono i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.
Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.
Informazione Privilegiata: si intende le informazioni di carattere preciso che non sono state rese pubbliche e che riguardano direttamente la Società, le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.
Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.
Regolamento Emittenti AIM Italia: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 29 luglio 2013 e successive modifiche.
Società: indica la società Leone Film Group S.p.A..
Soggetti Rilevanti si intendono:
i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una Controllata.
Strumenti Finanziari: si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM comprese le Azioni.
TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
Ufficio Investor Relations: si intende la funzione di Investor Relations della Società.
Articolo 2 Destinatari della Procedura
2.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
2.2. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate.
2.3. La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
Articolo 3 Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni
3.1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il responsabile dell’Ufficio Investor Relations di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengano potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all’Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
3.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall’Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell’Ufficio Investor Relations.
Articolo 4 Trattamento delle Informazioni Privilegiate
4.1. Spetta all’Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il responsabile dell’Ufficio Investor Relations. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “Responsabile”).
4.2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all’interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse.
4.3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.
4.4. E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società o del Gruppo.
Articolo 5 Esclusioni
5.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
a. consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
b. la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
c. soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
d. banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
e. agenzie di rating;
f. rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
g. qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
5.2. La Società provvede all’atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull’AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.
5.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.
Articolo 6 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate
6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi del presente regolamento (ciascuno il “Fatto Rilevante”):
a. ingresso in, o ritiro da, settori di business;
b. dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
c. acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
d. rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
e. operazioni sul capitale;
f. emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
g. modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
h. perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
i. operazioni di fusione e scissione;
j. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
x. conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
l. controversie legali;
m. cambiamenti nel personale strategico della Società;
n. operazioni sulle azioni proprie;
o. presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
p. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
q. operazioni con parti correlate;
x. xxxxxxxx da parte della società di revisione di un giudizio con xxxxxxx, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;
s. le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
t. le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e il resoconto intermedio di gestione.
Articolo 7 Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate
7.1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
a. evitare l’accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
b. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni;
c. custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
d. assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
7.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
7.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura “STRETTAMENTE RISERVATO”.
7.4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l’accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
Articolo 8 Comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate
8.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l’Ufficio Investor Relations, a gestire - eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni - ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
8.2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.
8.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest’ultimo ricevano per iscritto l’assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
8.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate price sensitive, ogni comunicazione all’esterno delle è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 114 del TUF e all’art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.
Articolo 9 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate
9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo della riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consigliari.
9.2. La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili avvalendosi dell’Ufficio Investor Relations.
9.3. Il Responsabile provvede, con l’ausilio dell’Ufficio Investor Relations, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate price sensititive ed a trasmetterle tramite l’Ufficio Investor Relations a Borsa Italiana S.p.A.
9.4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni price sensititive ed è divulgata in modo completo e tempestivo dall’Ufficio Investor Relations attraverso il circuito NIS al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
Articolo 10 Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate
10.1 La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.
10.2 In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
10.3 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
10.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d’immagine.
10.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa
contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizione del Codice Civile.
Articolo 11 Entrata in vigore della Procedura
11.1. La Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM Italia.