a cura di Renzo La Costa
a cura di Xxxxx Xx Xxxxx
Comunicazione preventiva di assunzione invariata: almeno un giorno prima della prestazione lavorativa tramite mod. Unilav
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, e per esigenze sostitutive di altri lavoratori
Quanto alle esigenze sostitutive (maternità, prolungato infortunio o malattia, ferie ecc,) nulla cambia rispetto al passato. Sarà sempre opportuno nel contratto a termine del lavoratore “sostitutivo” indicare la ragione della sostituzione, e/o anche il lavoratore sostituito.
Assolutamente aleatorie le “esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività” : si possono al momento annoverare calamità naturali, eventi esterni non programmabili, imperterrite variazione di mercato, ovvero tutte quelle cause “esterne” non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che incidono sensibilmente sulla attività produttiva. Giurisprudenza insegna che ogni scelta del datore di lavoro pur legittima e inserita nella sua facoltà costituzionalmente protetta di organizzazione dell’impresa, deve comunque essere dimostrabile e concreta, su eventuale richiesta del Giudice chiamato a verificarne la effettività.
Al contratto di lavoro subordinato a termine può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Sono quindi consentiti liberamente rapporti a termine di durata inferiore o pari ai 12 mesi senza alcun vincolo o ragione giustificatrice
Al contratto può essere apposto un termine avente una
superiore comunque non
durata
oltre
ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
può quindi essere stipulato un contratto a termine già in origine superiore ai 12 mesi ma non superiore ai 24 mesi complessivi alle seguenti condizioni:
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
Il datore di lavoro sarà chiamato quindi a dover dimostrare che nella suddetta ipotesi B) l’assunzione a tempo determinato per un periodo superiore ai 12 mesi ( o proroga del contratto oltre i 12 mesi) è dettata da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria: per incrementi temporanei potranno essere considerati valide nuove commesse da realizzare in un determinato arco temporale? Quale percentuale o quale misura va adottata per determinare la significatività dell’incremento dell’attività ordinaria? Le nuove attività non programmabili non potranno essere quelle derivate dalla promozione della propria produzione o promozione dei propri servizi, tenuto conto che da una qualsiasi promozione o pubblicizzazione si attende legittimamente un incremento dell’attività ordinaria , per cui si versa in una ipotesi di incrementi abbondantemente programmabili.
Il termine massimo della durata del lavoro a termine non potrà in alcun caso superare i 24 mesi.
Non risulta abrogato espressamente il comma 3
dell’art. 19
81/2015 che instaurazione
del
dlgs
prevede l’
di
ulteriore rapporto
un
di
lavoro a termine per un
massimo di ulteriori 12 mesi presso la sede “protetta” dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro su accordo tra le parti.
Ne consegue la possibilità di instaurare tale ulteriore contratto oltre il limite dei 24 mesi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Non è previsto quindi l’apposizione del termine per prestazioni inferiori o pari a 12 giorni né l’atto scritto. E’ una sviante indicazione già insita nel dlgs 81/2015 art. 19 c.4 che non produce una significativa semplificazione ma anzi incertezza nella durata del rapporto resa nota al lavoratore. Si suggerisce per tali rapporti a termine non superiori a 12 giorni, la consegna al lavoratore del modello unificato UNILAV. Per tutte le altre ipotesi contrattuali ( inferiore a 12 mesi o maggiore ) è necessario l’atto scritto con espressa apposizione del termine
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.
Ovvero:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Modifiche all’art. 21 del dlgs 81/2015:
Art. 21. Proroghe e rinnovi
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di cinque quattro volte nell'arco di trentasei mesi ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta quinta proroga.
Per proroga del contratto a termine va sempre inteso il prolungamento
del precedente rapporto senza soluzione di continuità.
Per rinnovo del contratto a termine va sempre inteso un nuovo contratto
a termine con lo stesso lavoratore, dopo che il precedente era effettivamente terminato e risolto.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1.”;
Ovvero: alle proroghe intervenute entro i 12 mesi di durata complessiva non è richiesta la specificazione delle esigenze di cui sopra; che divengono invece obbligatorie se il rapporto prorogato eccede i 12 mesi.
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1 dlgs 81/2015 come ora modificato
Ovvero:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
N.B.: la specificazione delle esigenze è quindi necessaria anche nel caso in cui la durata complessiva del rapporto derivante da uno o più rinnovi è pari o inferiore a 12 mesi
Lavori stagionali
I contratti a termine stipulati per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni sopra citate ovvero in assenza di:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
Elenco delle attivita' per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo xxxxx, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525
1. Sgusciatura delle mandorle. 2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine. 3. Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).. 4. Raccolta e spremitura delle olive. 5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino). 6. Xxxxx e, trapianto, taglio e raccolta del riso. 7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi. 8. Lavorazione del falasco. 9. Lavorazione del sommacco. 10. Maciullazione e stigliatura della canapa. 11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli. 12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino. 13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde. 15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco. 16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonche' alle relative operazioni di trasporto. 17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero. 18. Smorzatura del sughero.
19. Salatura e marinatura del pesce. 20. Pesca e lavorazione del tonno. 21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attivita) 22. Lavorazione delle carni suine. 23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonche' fabbricazione dei relativi contenitori. 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua affinazione. 27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione. 28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele. 29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo). 30. Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco. 31. Spiumatura della tiffa. 32. Sgranellatura del cotone. 33. Lavatura della paglia per capelli. 34. Trattura della seta. 35. Estrazione del tannino. 36. Fabbricazione e confezionamento di specialita' dolciarie nei periodi precedenti le festivita' del Natale e della Pasqua. 37. Cave di alta montagna. 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attivita' limitate a campagne stagionali. 39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all'aperto. 40. Cernita e insaccamento delle castagne. 41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. 42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione. 44. Lavaggio e imballaggio della lana. 45. Fiere ed esposizioni. 46. Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura),salinazione (movimento di acque, raccolta del sale); 47. Spalatura della neve. ((48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative e attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.)) 49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50. Attivita' del personale addetto alle arene cinematografiche estive; 51. Attivita' del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decadenze e tutele
L'impugnazione del contratto a
tempo avvenire, previste
determinato
deve
con dal
le modalita'
primo
comma
dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, entro centoventi centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubbliche Amministrazioni ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
La maggiorazione contributiva dell’1,4% prevista dall’art.2 comma 28 della legge 92/2012 viene ulteriormente aumentata dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine. Non è previsto nel decreto il medesimo aumento nei casi di proroghe dei contratti.
Ovvero: le disposizioni introdotte con il decreto in esame trovano integrale applicazione ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ( ).
Tutte le proroghe e i rinnovi contrattualizzati dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto (tranne quelli adottati nei contratti a termine per i lavori stagionali), sono assoggettati alla nuova disciplina.
Pertanto:
- In presenza di contratti di lavoro a tempo determinato che siano stati originariamente stipulati per 36 mesi (o anche se tale durata è stata determinata complessivamente da proroghe e rinnovi precedenti all’entrata in vigore del decreto, valgono le disposizioni precedentemente vigenti, ovvero continuano ad essere disciplinati con la previgente normativa;
- Proroghe e rinnovi di un contratto a termine stipulato precedentemente all’entrata in vigore del decreto, sono assoggettate alla nuova disciplina e cioè:
a) Nessuna ragione giustificatrice se la proroga o rinnovo non eccedono complessivamente ai 12 mesi;
b) Ragione giustificatrice necessaria se il precedente contratto a termine a causa di proroghe o rinnovi adottati successivamente alla entrata in vigore del decreto eccedono la durata di 12 mesi.
c) Nessuna ragione giustificatrice per proroghe e xxxxxxx nel lavoro stagionale.
In attesa versione definitiva da adottarsi con la legge di conversione, restano pienamente in vigore tutte le disposizioni sui contratti a termine previste dal Dlgs 81/2015 non espressamente abrogate dal nuovo decreto
Documento chiuso il 13.7.2018 – tutti i diritti riservati
Il testo definitivo del decreto