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GIURISPRUDENZA
Tribunale di Mantova, sentenza 13.05.2016
Tag: mediazione demandata, accordo, cessata materia del contendere, condanna ex art.96 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 0/2013 promossa da:
C. F. V., con il patrocinio dell'av. D. L. S. e dell'av. A. V., elettivamente domiciliata in PIAZZA F, presso lo studio dell'avv. A. C..
contro
U. B. S.P.A., con il patrocinio dell'avv. C. S., elettivamente domiciliata in , C. C., presso il difensore avv. C. S. U. B. SPA -
Oggetto: contratti bancari Conclusioni per F.: come formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni: dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Conclusioni per la convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al fascicolo telematico: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia il Tribunale adito: In via principale: dare atto che la presente vertenza tra U. S.p.A. e la Società C. F. V. è stata conciliata positivamente con la stesura del verbale di conciliazione in data 12 luglio 2013 da parte del Mediatore Avv. M. M. presso l'Organismo di mediazione A. e su questo presupposto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Condannarsi la Società C. F. V. alla rifusione in favore di
U. S.p.A. delle spese e delle competenze professionali di legge oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi anche d'ufficio, per responsabilità processuale aggravata, anche ai sensi dell 'art. 96, comma III°, cod. proc. civ. ”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto delta decisione Con atto di citazione notificato in data 7.02.2013, la Società C. F. V. ha convenuto in giudizio U. B. S.p.A., sedi di Mantova e di Roma, deducendo l'applicazione al contratto di conto corrente n. , stipulato inter partes, di interessi illegittimi usurati, anatocistici ed ultralegali e chiedendo, pertanto, l'accertamento della nullità/inefficacia/invalidità del contratto e dell'illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, usurati e ultralegali e, per l'effetto, la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi, e al risarcimento del danno, con vittoria di spese. Alla prima udienza del 1.10.2013, attesa la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della
banca convenuta e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Alla successiva udienza del 1.07.2014, parte attrice ha insistito per l'ammissione della CTU tecnico contabile.
Il precedente G.I., rilevata la mancanza in atti degli originali degli avvisi di ricevimento dell'atto di citazione notificato e l'insufficienza della documentazione prodotta da parte attrice in ordine all'effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ha assegnato un termine alla parte per la produzione degli originali degli avvisi di ricevimento e della documentazione relativa alla convocazione della banca convenuta dinnanzi all'Organismo di Mediazione.
All'udienza del 14.10.2014, atteso l'intervenuto deposito della documentazione richiesta, è stata dichiarata la contumacia di U. S.p.A., sedi di Roma e di Mantova. Con ordinanza del 25.10.2014, il
G.I. ha rilevato che il verbale di mediazione negativo del 12.07.2013, depositato da parte attrice, oltre a presentare vizi formali, presentava anche un contenuto contraddittorio, poiché, da un lato, dava atto della formulazione di una proposta conciliativa da parte della banca, accettata dalla correntista, e, dall'altro, indicava che il procedimento si era concluso con “esito negativo”. Pertanto, è stato disposto l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 D.lgs. 28/2010.
Con comparsa depositata in data 20.02.2015, si è costituita U. S.p.A., la quale ha dedotto ed eccepito: a) che la controversia era stata mediata in data 12.07.2013, dinnanzi all'Organismo di Mediazione A., con la corresponsione da parte dell'esponente a favore della società attrice di euro 18.000,00, regolarmente versati tramite la consegna di un assegno circolare, come da documentazione versata in atti; b) di non essersi costituita tempestivamente in giudizio per tale motivo, essendo stata indicata quale data della prima udienza (25.09.2013) una data successiva a quella in cui la controversia era stata transatta; c) che parte attrice non aveva dichiarato in prima udienza che la controversia era stata composta, ma, al contrario, aveva coltivato il giudizio,
introducendo, altresì, un ulteriore procedimento di mediazione, avente ad oggetto petitum e causa petendi precedente. Pertanto, la banca convenuta ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, essendo stata la controversia mediata in data 12.07.2013, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. Con nota depositata in data 31.03.2015, parte attrice ha certificato “in via definitiva” che la controversia si era conclusa in data 12.07.2013, allegando il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, a spese compensate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 26.01.2016, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, con concessione dei doppi termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (cit. Xxxx. sent. n. 13085/2008). Ancora, con specifico riferimento alla transazione intervenuta in corso di causa, la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito può dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il completo componimento della lite risulti fatto non controverso, ovvero emerga che con la transazione le parti hanno definito tutte le questioni controverse, sostanziali e processuali (x. Xxxx. Sez. III, sent. n. 22650/2008).
Ora nel caso di specie, è emerso, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, che la controversia oggetto del presente giudizio è stata mediata in data 12.7.2013 (successivamente alla notifica dell'atto di citazione e anteriormente alla data della prima udienza fissata in citazione al 25.09.2013), avendo le parti sottoscritto un verbale di conciliazione positivo dinnanzi all'Organismo di Mediazione A., che prevedeva la corresponsione da parte della banca convenuta a favore della società attrice della somma di euro 18.000,00, ad integrale tacitazione delle pretese di quest'ultima, somma poi corrisposta in data 18.07.2013, mediante consegna di un assegno circolare. Da ciò consegue, in conformità alle concordi conclusioni formulate sul punto dalle parti, la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto accordo transattivo tra le stesse, con contestuale venir meno di ogni interesse alla pronuncia di una decisione nel merito. Spese processuali Atteso il mancato accordo delle parti sulla disciplina delle spese processuali e fatta applicazione del principio di causalità, parte attrice deve essere condannata a rifondere a parte convenuta le spese processuali dalla stessa sostenute a seguito della sua costituzione in giudizio, considerato che tali spese sono state determinate dalla coltivazione del procedimento operato della
controparte, nonostante la controversia fosse stata transatta in data anteriore a quella della prima udienza.
Ciò posto, le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della liquidazione relativa alla fase istruttoria, non espletata). Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che parte attrice ha coltivato il giudizio quantomeno con colpa grave, non avendo dichiarato in prima udienza (né nelle udienze successive e fino alla costituzione della convenuta) che la controversia era stata transatta nel corso del procedimento di mediazione, introdotto successivamente alla notifica dell'atto di citazione e conclusosi prima della data fissata per la prima udienza.
Al contrario, la parte ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie (in particolare, per l'ammissione della CTU tecnico contabile), sostenendo che la mediazione aveva avuto esito negativo e producendo all'uopo il relativo verbale, datato 12.07.2013 (contenente la dizione “esito negativo”), tanto che il precedente G.I., considerate le contraddizioni contenute nel documento (che, a questo punto, deve ritenersi affetto da un errore materiale), ha disposto un nuovo invio delle parti in mediazione.
Va evidenziato che solo a seguito della costituzione di parte convenuta, è emerso che la mediazione aveva avuto, in realtà, esito positivo e che, alla data del 12.7.2013, la controversia era stata effettivamente mediata. Ai fini della liquidazione deve tenersi conto, oltre che della condotta processuale gravemente colpevole tenuta da parte attrice, anche della durata del processo, pendente per tre anni, nonostante la causa fosse stata transatta nel luglio 2013. Ciò posto, si stima equo liquidare a favore della convenuta, ex art. 96 c.p.c., una somma corrispondente a quella liquidata a titolo di compenso per il difensore di quest'ultima.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti; - condanna parte attrice a pagare alla convenuta U. S.p.a. le spese processuali che liquida in euro 5.534,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge e alle spese per bolli e notifiche;
- condanna parte attrice a pagare alla convenuta U. S.p.A., ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., una somma equitativamente determinata in euro 5.534,00.
Mantova, 13 maggio 2016
Il Giudice dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx