Farmacie Municipalizzate
Farmacie Municipalizzate
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza | Rinnovo economico | |
Economica | Normativa | ||||
Assofarm, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl E Uiltucs-Uil | 22.7.2013 | 22.7.2013 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | - |
Vecchi Livelli | Nuovi Livelli | Qualifiche | Retr. Base 30.6.2013 | Minimi 1.7.2013 | 1.7.2014 | 1.10.2015 | EPA1 | Contingenza2 |
Q1 | 1 Q | Farmacista direttore di aziende che gestiscono fino a 3 farmacie, capi servizio | 2.200,33 | 2.247,33 | 2.288,33 | 2.325,33 | 64,30 | |
e/o responsabili di importanti settori aziendali, Capi Area | ||||||||
Q2 | 1 S | Farmacista direttore di farmacia/magazzino | 2.125,40 | 2.170,40 | 2.209,40 | 2.245,40 | 61,41 | |
Q3 | 1 C | Farmacista collaboratore, funzionario amministrativo, tecnico o commerciale | 2.030,00 | 2.073,00 | 2.111,00 | 2.145,00 | 54,59 | |
A1 | 1 | Farmacista collaboratore, capo ufficio amministrativo, tecnico, commerciale, | 1.889,97 | 1.929,97 | 1.964,97 | 1.996,97 | 51,65 | |
responsabile e/o analista CED, biologo | ||||||||
A2 | 2 | Capo ufficio amministrativo, tecnico, commerciale, analista programmatore | 1.676,90 | 1.712,90 | 1.743,90 | 1.771,90 | 40,90 | |
CED, capo magazziniere | ||||||||
B1 | 3 | Capo settore di magazzino, coadiutore specializzato di farmacia, impiegato di | 1.592,11 | 1.626,11 | 1.655,11 | 1.682,11 | 36,26 | |
magazzino, impiegato amministrativo | ||||||||
B2 | 4 | Coadiutore specializzato di farmacia senza conduzione di reparti autonomi, | 1.480,10 | 1.511,10 | 1.538,10 | 1.564,10 | 34,09 | |
capo settore di magazzino, operatore specializzato vari reparti aziendali, | ||||||||
Operatore CED, addetto amministrativo e tecnico | ||||||||
C1 | 5 | Commesso, autista, video-terminalista, addetto uffici amministrativi, | 1.363,65 | 1.392,65 | 1.417,65 | 1.440,65 | 30,01 | |
centralinista, fattorino | ||||||||
6 | Addetto alle pulizie | 1.273,35 | 1.300,35 | 1.324,35 | 1.345,35 | |||
1Verrà riconosciuto, al personale in forza alla data del 16.6.2000, quale Emolumento Personale Aggiuntivo (EPA) non riassorbibile, che farà parte della retribuzione individuale. 2Conglobata nel minimo. Nuova classificazione del personale - Le Parti precisano che le condizioni di miglior favore saranno mantenute „ad personam‰ da coloro che ne godono alla data del 22.7.2013. Il superminimo contrattuale eventualmente spettante ai dipendenti già in forza alla data del 31.12.2012, derivante dalla differenza della nuova tabella di retribuzione rispetto a quella percepita in precedenza, viene riconosciuto quale elemento non riassorbibile ed erogato mensilmente per 14 mensilità (vedere art. 3 dellÊipotesi CCNL 22.7.2013). |
INDENNIT¤, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | ||||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Xxxxxx | Xxxxx | Indennità speciale | Indennità tecnico professionale2 |
1 | € 140, liv. 1°Q € 130, liv. 1°S € 130, liv. 1°C | € 67,99, liv. 3°; € 65,46, liv. 4°; € 60,58, liv. 5°. | 3 | ai farmacisti di liv. 1° e ai lavoratori inquadrati nei liv. 1°Q, 1°S, 1°C, € 77,47 mensili per 14 mensilità | ||
1Conglobato nel minimo 2Da corrispondere ai lavoratori in forza al 16.6.2000. Con lÊaccordo 12.3.2004 (art. 57) le Parti hanno demandato la definizione dellÊindennità tecnico professionale e la relativa entità alla contrattazione di secondo livello 3Al farmacista collaboratore inquadrato in nel 1 livello, che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 2 anni o di almeno 12 anni, spetta unÊindennità speciale rispettivamente pari ad € 100,00 e ad € 130,00, da corrispondere per 14 mensilità | ||||||
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | |||
14 | 26 | 173 | 40 ore (dallÊ1.1.2013), di xxxxx xxxxxxxxx su 6 giorni |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
RETRIBUTIVI | Una tantum | a copertura del periodo 2011/2012 e del primo semestre 2013, verrà erogato, con la retribuzione del mese di settembre 2013, un importo una tantum ai dipendenti, anche assunti con contratto di lavoro a termine, in forza alla data del 22.7.2013,secondo i seguenti importi: Livello Importo 1°Q 1.048,00 1°S 1.012,00 1°C 967,00 1° 900,00 2° 799,00 3° 758,00 4° 705,00 5° 649,00 6° 606,00 per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'erogazione avverrà in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto dallÊ1.1.2011 al 30.6.2013, detraendo i periodi di assenza non retribuita. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, lÊerogazione avverrà in proporzione ai mesi di effettivo lavoro ed allÊorario svolto nel periodo di lavoro dallÊ1.1.2011 al 30.06.2013, detraendo i periodi di assenza non retribuita. Gli importi di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di ogni altra indennità diretta, né del TFR |
Premi aziendali e di risultato | vedere contrattazione integrativa aziendale o territoriale | |
Indennità trasferta | oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e altre spese vive strettamente necessarie allÊespletamento della missione, al lavoratore compete un'indennità trasferta pari all'80% della retribuzione oraria per le ore eccedenti il normale orario di lavoro nel giorno di trasferta dovute a motivi di viaggio. Inoltre ha diritto a un'indennità giornaliera pari all'1,5% della retribuzione individuale mensile, per ogni pernottamento fuori sede. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate, comprese festività, domeniche, giornate di assenza per infortunio e malattia nelle quali il lavoratore sia costretto a pernottare fuori sede. Qualora lÊazienda autorizzi lÊuso per servizio del mezzo di trasporto del dipendente, sarà tenuta a corrispondere allo stesso unÊindennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe A.C.I. | |
Gratifica natalizia | vedere tredicesima |
RETRIBUTIVI | Tredicesima | 1 mensilità da corrispondere nel mese di dicembre |
Quattordicesima | 1 mensilità da corrispondere nel mese di giugno | |
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |
Scatti anzianità | 11 scatti biennali per i lavoratori in forza al 30.5.1995; 6 scatti biennali per i lavoratori assunti dopo il 30.5.1995, pari ai seguenti importi: € 44,42, liv. Q1; € 42,09, liv. Q2; € 37,96, liv. Q3; € 36,15, liv. A1; € 28,66, liv. A2; € 25,82, liv. B1; € 24,02, liv. B2; € 21,43, liv. C1. DallÊ1.1.2014: 15 scatti biennali: € 26,50, liv. 1°Q; € 25,82, liv. 1°S; € 25,31, liv. 1°C; € 25,31, liv. 1°; € 23,24, liv. 2°; € 22,72, liv. 3°; € 20,66, liv. 4°; € 20,14, liv. 5°; € 19,63, liv. 6°. | |
Anzianità convenzionale | non prevista | |
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente Maggiorazioni: a. 10% lavoro notturno (tra le ore 22 e le ore 6); 40%, straordinario notturno (tra le ore 22 e le ore 6). Per il personale chiamato a svolgere servizio notturno, vedere compensi di cui allÊart. 21 del CCNL; b. - 20%, servizio domenicale e/o festivo in ore diurne1; c. 30%, servizio notturno festivo infrasettimanale; d. 20%, straordinario diurno giorni feriali; e. 30%, straordinario diurno giorni festivi 1Tale percentuale è elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore per ciascun anno civile (1.1-31.12) ed è assorbita fino a concorrenza in caso di accordi aziendali di miglior favore in materia pre-esistenti alla data del 22.7.2013 Servizio Notturno - Personale addetto alla vendita nella farmacia nelle ore notturne: si veda lÊart. 21 del CCNL Banca Ore - le Parti convengono di istituire la Banca delle Ore al fine di consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro nonché delle ore di lavoro prestate in occasione di giornate festive e domenicali. LÊazienda che intende avvalersi della Banca Ore, per la totalità dei dipendenti o solo per categorie omogenee di essi, deve darne comunicazione alle RSA/RSU – XX.XX. territoriali ed ai dipendenti interessati. In caso di necessità di prestazioni eccedenti lÊorario normale di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore/anno (comprensive di eventuali ore di straordinario) nonché 12 ore settimanali e potrà rifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni. Le ore di lavoro effettuate ai sensi del comma precedente non danno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo) e alimentano un contatore „banca ore‰. Le prestazioni banca-ore accumulate utilizzate come segue: a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per il 50% delle ore accumulate; b) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso e fatte slave esigenze di servizio, per il restante 50%. Al 30 giugno dellÊanno successivo a quello di maturazione le eventuali ore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione del 20%. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere concordate diverse modalità di gestione della banca delle ore | |
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | è demandata alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici, commisurati a parametri di produttività e redditività. Le parti convengono di demandare altresì alla contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal CCNL, nelle seguenti materie: prestazioni inventariali; missioni abituali; mensa; partecipazione a corsi di aggiornamento professionale; entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale; attuazione della disciplina dell'orario di lavoro; maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, estivo e reperibilità; durata dell'apprendistato; indennità tecnico professionale e relativa entità; entità degli ulteriori incrementi retributivi incentivanti a titolo di indennità quadri | |
Indennità | a. il personale delle farmacie periferiche di frazioni o di piccoli centri, in funzione dellÊorario di lavoro svolto, ha diritto: A) ad unÊindennità del 15%, se esiste lÊobbligo di reperibilità; B) ad unÊindennità del 10%, se viene coperto un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro, ma senza eccedere i limiti di 44 ore settimanali; C) ad unÊindennità del 15%, oltre a quella del precedente punto B), per le ore prestate oltre le 44 ore settimanali ed il diritto ad una giornata di riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore settimanali; D) ad unÊindennità del 15% in caso di prestazione di servizio nellÊorario festivo antimeridiano ed il diritto ad una mezza giornata di riposo compensativo; b. di bilinguismo, al personale delle aziende farmaceutiche speciali situate in Regioni o Province a statuto speciale | |
Mansioni discontinue | non previste | |
Cottimo, magg. garantita | non previsti | |
Erogazione TFR | nessuna particolarità | |
Vitto e alloggio | non regolamentati | |
Ferie | a. 26 giorni lavorativi per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni; b. 173 ore riferite ad un anno solare, in caso di distribuzione disomogenea dellÊorario di lavoro. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi e dovranno essere fruite a giornate intere. Inoltre dovranno essere godute possibilmente entro lÊanno di maturazione e comunque entro 18 mesi dal termine dallÊanno di maturazione | |
Permessi retribuiti | a. 12 ore annue, ai lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del contratto in essere) alla data del 31.12.2012, da godersi preferibilmente entro la fine di ciascun anno di maturazione e fatte salve le esigenze di servizio. I permessi non goduti entro tale termine dovranno essere fruiti dal lavoratore entro lÊanno successivo; b. per cariche sindacali, regionali, provinciali e nazionali; c. 5 giorni lavorativi per decesso del coniuge (esteso anche alle coppie di fatto etero o composte da membri dello stesso sesso), o di parenti affini entro il secondo grado; d. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, tenuto conto delle esigenze aziendali. Permessi retribuiti in caso di assenza nel giorno lavorativo precedente ciascun esame nel caso di esami universitari, nel limite massimo di 10 giorni. Tali permessi non potranno, in ogni caso, superare il numero massimo di 40 ore allÊanno. Diritto allo studio: 150 ore triennali, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che possono contemporaneamente assentarsi per lÊesercizio di tale diritto non potranno superare il 2% del totale della forza occupata (comunque 1 dipendente nelle aziende che abbiano da 20 a 49 dipendenti); e. 10 ore mensili di permesso retribuito, su richiesta, ai dipendenti affetti da patologie oncologiche certificate. Al termine degli stessi lÊazienda potrà concedere ulteriori 10 ore mensili di permesso non retribuito ai dipendenti aventi diritto | |
Riduzione orario | 40 ore annue di riduzione orario e 32 ore annue di permesso retribuito, a decorrere dallÊ1.1.2013. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del contratto in essere) al 31.12.2012, hanno diritto annualmente ad ulteriori 32 ore di riduzione orario. I lavoratori assunti a decorrere dallÊ1.1.2013, fermo restando quanto sopra previsto, matureranno il diritto di godere di 16 ore di riduzione orario di lavoro, decorsi 3 anni alla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e di ulteriori 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 5 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Tali ore di riduzione orario possono essere fruite nei seguenti modi scelti dallÊAzienda: a. riduzione strutturale dellÊorario di lavoro a 38 ore settimanali, mediante completo utilizzo delle ore di riduzione spettanti; b. articolazione dellÊorario di lavoro che preveda lÊassegnazione ad iniziativa dellÊazienda dellÊutilizzo delle ore di riduzione (vedere lettera b, art. 12bis, Ipotesi CCNL 22.7.2013) | |
Festività | a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 già compreso nella riduzione orario | |
Festività soppresse | nessuna particolarità |
RETRIBUTIVI | Flessibilità orario contrattuale | consentita l'adozione di turni, nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro, che assicuri il miglioramento della produttività per un periodo massimo di 16 settimane per ogni anno di calendario (1.1-31.12). Per tale adozione non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dellÊorario percepiranno la retribuzione relativa allÊorario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dellÊorario contrattuale. LÊorganizzazione del lavoro di cui sopra dovrà essere comunicata con un anticipo minimo di 14 giorni (rispetto allÊinizio della settimana lavorativa) ai dipendenti interessati nel rispetto di quanto segue: a. Non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri non superiori a 4 ore; b. LÊintervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non potrà superare le 3 ore; c. LÊorario di lavoro giornaliero non potrà superare le 10 ore; d. Le prestazioni di lavoro eccedenti lÊorario settimanale programmato saranno considerate lavoro straordinario. In caso di necessità di regolamentazione dellÊorario di lavoro riferite a particolari situazioni aziendali o riferite a particolari flussi di clientela (zone turistiche o altro), i limiti sopra previsti potranno essere diversamente identificati dallÊazienda insieme alle RSA/RSU e/o XX.XX. territoriali |
Permanenza massima passaggio cat. superiore | passaggio alla categoria superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori | |
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | |
ASSENZE | Malattia | a. conservazione del posto: 16 mesi per anzianità fino a 3 anni; 24 mesi per anzianità superiori. Si considera prosecuzione della malattia quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente; b. trattamento economico: integrazione dellÊindennità Inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per i primi 6 mesi e il 50% della stessa per i successivi 6 mesi. Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche il trattamento di malattia sarà integrato a carico dellÊazienda al 100% per i primi 365 giorni |
Infortunio | a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: integrazione dellÊindennità Inail fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per i primi 6 mesi e il 50% della stessa per i successivi 6 mesi | |
Maternità | vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001, Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Xxxxx restando quanto tali disposizioni prescrivono, per il periodo di assenza dal lavoro, la lavoratrice avrà diritto, per i primi 150 giorni di assenza, ad unÊintegrazione fino a raggiungere lÊintera retribuzione globale giornaliera (inclusi i ratei di 13a e 14a). Verrà riconosciuto un buono sconto da spendersi presso le Farmacie Aziendali in caso di nascita/adozione di un figlio il cui valore verrà determinato a livello aziendale | |
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3 giorno antecedente il matrimonio. I lavoratori stranieri (non cittadini italiani e/o di origine straniera) in coincidenza del congedo matrimoniale, potranno cumulare su richiesta fino a 2 settimane di ferie, entro il limite massimo del monte ore ferie residuo alla data di riferimento | |
Servizio militare | richiamo alle armi: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante tutto il periodo, fermo restando il computo del tempo trascorso in servizio militare nellÊanzianità di servizio. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto ai trattamenti previsti dalle leggi in materia | |
Permessi | a. tempo strettamente necessario, ai componenti sindacali o provinciali, per l'espletamento del mandato; b. studenti: 120 ore non retribuite nell'anno solare | |
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | in caso di sospensione del lavoro per cause non dipendenti dall'azienda e indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione globale per tutto il periodo della sospensione stessa | |
Aspettative | a. ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali (L. 300/1970); b. fino ad un massimo di 1 anno, per giustificato motivo di carattere privato | |
GESTIONE | Prova | a. 180 giorni di calendario liv. 1°Q, 1°S e 1°C; b. 90 giorni di calendario liv. 1°; c. 60 giorni di calendario liv. 2°; d. 45 giorni di calendario liv. 3° e 4°; e. 30 giorni di calendario liv. 5° e 6° |
Preavviso | anzianità liv. 1°Q, 1°S, 1°C, 1° liv. 2° liv. 3° e 4° Liv. 5° e 6° | |
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese 20 giorni 15 giorni da 5 a 10 anni 2 mesi 45 giorni 1 mese 20 giorni oltre 10 anni 2 mesi 2 mesi 1 mese 20 giorni I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese | ||
Tirocinio | non regolamentato | |
Apprendistato | Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) - Le Parti, con Ipotesi di Accordo per il rinnovo CCNL del 22.07.2013, definiscono la disciplina dellÊapprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 167/2011; a. Prova: di durata non superiore a quella stabilita dal contratto collettivo vigente con riferimento ai relativi livelli di assunzione; b. Durata: massima di 3 anni per i livelli: 1° (farmacista collaboratore), 2°, 3° e 4°; c. Recesso: entrambe le parti potranno recedere al termine del contratto con un preavviso di 45 giorni; d. Formazione: 66 ore medie annue per il Farmacista collaboratore, 46 ore medie annue per il Capo settore di magazzino (senza coordinamento e controllo) e Addetto amministrativo, 56 ore medie annue per il Coadiutore specializzato di farmacia (senza conduzione di reparti autonomi). Tale formazione è comprensiva della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico. Alla formazione di base si aggiunge la formazione avente ad oggetto competenze di base e trasversali, come previsto dalle normative regionali; e. Inquadramento: Farmacista collaboratore: 1° livello per tutti i 36 mesi. Coadiutore specializzato di farmacia (senza conduzione di reparti autonomi), Capo settore di magazzino (senza coordinamento e controllo) e Addetto amministrativo: dal 1° al 12° mese: 6° liv., dal 13° al 36°: 5° livello; livello di uscita: 4°; f. Percentuale di conferma: se lÊazienda non conferma in servizio, alla scadenza del contratto di apprendistato, il 90% dei lavoratori apprendisti, non potrà procedere per 12 mesi successivi ad altre assunzioni con tale tipologia contrattuale. Al fine del computo della suddetta percentuale non si contano i lavoratori dimissionari, i contratti risolti durante il periodo di prova e i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo. Il numero complessivo di lavoratori con contratto di apprendistato che le aziende possono assumere non può eccedere il rapporto di un apprendista per ogni dipendente; g. Sospensione: la malattia, lÊinfortunio o le altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga della scadenza del contratto, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi; h. Part-time: la durata minima della prestazione non potrà essere inferiore alle 24 ore settimanali. N.B.: Per i contratti di apprendistato stipulati prima del 25.4.2012 continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina fino alla loro naturale scadenza. Disciplina applicabile dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 - a. possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero con contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (artt. 49 e 50 D.Lgs. 276/2003); b. durata: 42 mesi, liv. A1 e A2; 30 mesi, liv. B1 e B2; 24 mesi, liv. C; c. la retribuzione dell'apprendista è quella relativa al livello di inquadramento; d. l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio; e. insegnamento complementare, pari a 120 ore (comprese nell'orario normale di lavoro); f. malattia: intera retribuzione contrattuale per un periodo massimo di 180 giorni nell'ambito della durata del contratto. La suddetta disciplina non è applicabile alle imprese che risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti (non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato). La suddetta limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato |
GESTIONE | Contratto dÊinserimento | non regolamentato |
Contratto intermittente | non regolamentato | |
Contratto tempo determinato | lÊapposizione di un termine alla durata del contratto, è ammessa nelle ipotesi già previste per legge. La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o cui l'azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente superiore ad una percentuale calcolata come media annua pari al 20% rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato in forza nellÊazienda, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. XXxxxxxxx potrà comunque far ricorso ad assunzioni con contratto di lavoro a termine al fine di fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi dellÊanno dovuti allÊincidenza stagionale di alcune patologie influenzali e/o patologie allergiche. La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la medesima mansione non potrà superare 36 mesi di lavoro effettivo. Può essere stipulato un ulteriore contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, elevabile mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Dimissioni: il lavoratore è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso: 2 mesi, liv. 1°Q, 1 S e 1°C; 1 mese, liv. 1° e 2°; 20 giorni, liv. 3°, 4°, 5° e 6°. I suddetti termini decorrono dal giorno successivo la presentazione delle dimissioni | |
Part time | non può essere inferiore a 12 ore settimanali. Può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, nelle forme orizzontale, verticale o misto. Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non sarà di norma frazionato. ˚ consentito il ricorso al lavoro supplementare (per esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo). La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (part time verticale o misto) a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire nella misura massima di 30 ore settimanali. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola (comunque nel limite di 18 mesi) ovvero modificandone la collocazione temporale, comporta, a favore del lavoratore, un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, nonché una maggiorazione, forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base mensile, per i primi 3 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di recesso per le motivazioni consentite (art. 12 D.Lgs. 61/2000, comprovata instaurazione di altra attività lavorativa, maternità, paternità, inabilità totale del coniuge, di un figlio, di un genitore, del convivente di fatto, motivi di studio), dando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di 6 mesi. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è pari al 35%, da calcolarsi sulla paga individuale. Part-time post maternità/paternità (art. 8bis Ipotesi CCNL 22.7.2013) - I dipendenti che rientrano dal congedo di maternità/paternità hanno diritto ad ottenere la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alle seguenti condizioni, fatte salve le eccezioni di cui ai punti seguenti: a. Decorrenza: la trasformazione del contratto a tempo parziale è subordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti; b. Durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3 anno di vita del bambino; c. Limite numerico alle trasformazioni: le trasformazioni dei rapporti di lavoro saranno concesse entro i seguenti limiti: aziende fino a 15 dipendenti, è facoltà dellÊazienda concedere il lavoro parziale; aziende con oltre 15 dipendenti e fino a 50: n 1 unità; aziende con oltre 50 dipendenti: 2% (vedere lettere d), e) ed f) dellÊart. 8bis Ipotesi CCNL 22.7.2013); d. Numero di ore settimanali: da 20 a 24. La durata verrà definita dallÊazienda in funzione dellÊorganizzazione del reparto a cui il dipendente è assegnato; e. Distribuzione oraria: da definirsi tra azienda e dipendente o tramite accordo aziendale. In caso di trasferimento del dipendente a diverso reparto che potrà verificarsi durante il rapporto di lavoro a tempo parziale, questi dovrà dichiarare, in fase di sottoscrizione della trasformazione del rapporto di lavoro, la propria disponibilità a modificare lÊorario di lavoro | |
Contratti d'inserimento | a. livello di inquadramento: per la sola qualifica di Xxxxxxxxxx collaboratore l'inserimento avverrà direttamente al liv. 1 (ex liv. A1); b. prova: 30 giorni di lavoro effettivo; c. durata: non potrà superare i 18 mesi (in caso di malattia, servizio militare, maternità, proroga per un periodo pari alla durata della causa di sospensione); d. formazione teorica: non potrà essere inferiore a 16 ore annue. I datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio ovvero aver trasformato in rapporto a tempo indeterminato: a. almeno il 70% dei lavoratori per i contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti; b. almeno l'80% dei lavoratori per i contratti di reinserimento scaduti nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano: a. i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, hanno rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; b. i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova | |
Lavoro domicilio | non regolamentato | |
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | i contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati nei casi previsti dalla legge. La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o cui l'azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente superiore al 15% mensile, oppure all'8% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato con un minimo garantito di 2 unità riferite all'organico complessivo in ciascuna azienda farmaceutica. Il periodo massimo di impiego (inteso quale somma di tutti i contratti stipulati con lo stesso lavoratore e per la medesima mansione che siano intervallati da non più di 12 mesi) non potrà superare 36 mesi, pena la trasformazione a tempo indeterminato | |
Lavoro stagionale | non regolamentato | |
Telelavoro | non regolamentato | |
Lavoro ripartito (job sharing) | non regolamentato | |
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | |
Collocamento | possono essere assunti mediante richiesta nominativa senza obbligo della riserva di cui all'art. 25 della L. 223/1991 i lavoratori in possesso delle seguenti qualifiche: a. commesso coadiutore specializzato di farmacia; b. farmacista | |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | fondo PREVIAMBIENTE – Contribuzione: a. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, a carico lavoratore; b. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, a carico azienda; c. è altresì dovuta al fondo una quota mensile del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo. Per i lavoratori di primo impiego successivo al 28.4.1993 è dovuta al fondo lÊintegrale destinazione del TFR |
Assistenza integrativa | sono iscritti al Fondo EST i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico azienda pari a: a. € 10,00 mensili per il personale assunto a tempo pieno, per ciascun iscritto a far data dallÊ1.8.2008; b. € 7,00 mensili, per il personale assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto a far data dallÊ1.8.2008. Con decorrenza dallÊ1.1.2014 il contributo sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno. I lavoratori Quadri, esclusi dal Fondo EST, hanno unÊassistenza integrativa tramite una convenzione stipulata con ASSOFARM con una società assicurativa sotto forma di Cassa Sanitaria | |
Ente Bilaterale | le Parti valuteranno lÊeventualità di confluire in X.XX.XXX. | |
Polizze vita | ai lavoratori operanti in farmacia deve essere garantita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio: a. € 70/giorno in caso di ricovero ospedaliero; b. € 150.000 in caso di morte; c. € 250.000 in caso di invalidità permanente totale | |
Polizze infortuni | non previste | |
Quadri | l'azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni |