CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE BUSITALIA
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE BUSITALIA
INDICE
Premesse pag. 7
PARTE I
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Campo di applicazione pag. 9
Art. 2 - Procedure di rinnovo dell’accordo collettivo aziendale pag. 10
Art. 3 - Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali pag. 12
Art. 4 - Pari Opportunità pag. 16
Art. 5 - Assemblea pag. 17
Art. 6 - Referendum pag. 18
Art. 7 - Locali per le Rappresentanze Sindacali pag. 19
Art. 8 - Permessi per motivi sindacali pag. 20
Art. 9 - Contributi sindacali pag. 23
PARTE II
DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE
pag. | 34 | |
pag. | 36 | |
pag. | 38 | |
pag. | 39 | |
pag. | 40 | |
Art. 21 - Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privapag. 41 | ||
pag. | 43 | |
pag. | 44 | |
pag. | 48 | |
pag. | 49 | |
pag. | 51 | |
pag. | 53 |
PARTE III
DISCIPLINA SPECIFICA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
Art. | 33 - Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico | pag. | 62 |
Art. | pag. | 63 | |
Art. | pag. | 64 | |
Art. | pag. | 65 | |
Art. | pag. | 67 | |
Art. | pag. | 68 | |
Art. | pag. | 70 | |
Art. | pag. | 71 | |
Art. | pag. | 72 | |
Art. | pag. | 73 | |
Art. | pag. | 74 | |
Art. | pag. | 76 | |
Art. | pag. | 79 | |
Art. | pag. | 80 | |
Art. | pag. | 81 | |
Art. | pag. | 82 | |
Art. | pag. | 83 | |
Art. | pag. | 84 | |
Art. | pag. | 85 | |
Art. | pag. | 86 | |
Art. | pag. | 87 | |
Art. | pag. | 88 | |
Art. | pag. | 89 | |
Art. | pag. | 90 | |
Art. | pag. | 91 |
DISCIPLINA SPECIFICA PER IL PERSONALE NON VIAGGIANTE
Art. 58 - Servizi ausiliari per la mobilità pag. 93
Art. 59 - Organizzazione dell’orario di lavoro pag. 94
Art. 60 - Reperibilità funzionale pag. 95
Art. 61 - Banca ore pag. 96
Art. 62 - Ferie e permessi pag. 97
Art. 63 - Trasferte pag. 98
Art. 64 - Quadri pag. 99
PARTE V MERCATO DEL LAVORO
Art. | 65 - Contratti a termine | pag. | 100 |
Art. | 66 - Lavoro a tempo parziale | pag. | 102 |
Art. | 67 - Apprendistato professionalizzante | pag. | 103 |
Art. | 68 - Lavoro somministrato | pag. | 106 |
Art. | 69 - Telelavoro | pag. | 107 |
PARTE VI RETRIBUZIONE AZIENDALE
Art. | 70 - Erogazione delle retribuzioni | pag. | 108 |
Art. | 71 - Caratteristiche delle indennità | pag. | 109 |
Art. | 72 - Indennità mensili rientranti nella retribuzione normale | pag. | 110 |
Art. | 73 - Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale | pag. | 111 |
Art. | 74 - Indennità legate alla prestazione giornaliera | pag. | 112 |
Art. | 75 - Indennità legate all’organizzazione del lavoro | pag. | 113 |
Art. | 76 - Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato | pag. | 116 |
Art. | 77 - Indennità legate all’effettuazione di specifiche attività | pag. | 117 |
Art. | 78 - Mensa e ticket | pag. | 119 |
Art. | 79 - Retribuzione aziendale degli apprendisti | pag. | 120 |
Art. | 80 - Linee guida per la definizione del premio di risultato | pag. | 121 |
Art. | 81 - Armonizzazione della retribuzione aziendale | pag. | 123 |
WELFARE AZIENDALE
Art. 82 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto pag. 125
Art. 83 - Prestito aziendale pag. 126
Art. 84 - Agevolazioni titoli di viaggio pag. 127
Art. 85 - Assistenza sanitaria integrativa pag. 128
Art. 86 - Concorso per spese scolastiche e asili nido pag. 129
Art. 87 – Attività culturali sociali e ricreative pag. 130
Art. 88 - Solidarietà tra lavoratori pag. 131
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 89 - Detassazione e decontribuzione | pag. | 132 |
Art. 90 - Validità e durata | pag. | 133 |
Art. 91 - Inscindibilità delle norme contrattuali | pag. | 134 |
Art. 92 - Clausola di salvaguardia | pag. | 135 |
Art. 93 - Rinvii | pag. | 136 |
Note a verbale | pag. | 137 |
ALLEGATI | ||
All. n. 1- C.P.O. | pag. | 138 |
All. n. 2 - RSU | pag. | 141 |
All. n. 3 - Tabelle distanze | pag. | 184 |
All. n. 4 - Profili formativi apprendistato | pag. | 210 |
Il presente accordo di secondo livello, che è stato esaminato e discusso in numerosi incontri da settembre 2013 al 18 febbraio 2015 e sottoscritto, in Firenze, in tale ultima data, è denominato “Contratto collettivo aziendale di Busitalia”
Il presente accordo è sottoscritto
tra
• BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. (in seguito, per brevità, anche semplicemente BUSITALIA, Società, Azienda o parte aziendale) nelle persone dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxxx, coadiuvato da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, e da AGENS nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxx
e
• FILT-CGIL, nelle persone di Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx D’Ercole; Xxxxx Xxxxxx (Veneto), Xxxxxx Xxxxxxx (Toscana); Xxxxxx Xxxxxxxxx (Rovigo), Xxxxxx Xxxxxxxxx (Padova), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Firenze), Xxxxxxx Xxxxxxx (Arezzo);
• FIT-CISL, nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Francesca Di Felice, Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Luca Attoniti ed Xxxxxx Xxxxxxxx (Toscana), Marino De Terlizzi, Xxxxxx Xxxxx (Padova) e Xxxxxx Xxxxx (Rovigo);
• UILTRASPORTI, nelle persone di Xxxxxx Settimo e Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx (Veneto), Xxxxx Xxxxx (Toscana); Xxxxxxx Xxxxx (Padova e Rovigo), Xxxxx Xxxx (Firenze);
• FAISA-CISAL, nelle persone di Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx (Toscana); Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx (Veneto), Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx (Padova), Xxxxxx Xxxxx (Rovigo);
• con la partecipazione di una delegazione:
‐ delle RSU di Firenze e Sansepolcro, nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxx, Fiorentino Arpaia, Manuele Bravi, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Massimo Sarotti, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Sodi, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx;
‐ delle RSA di Padova e Rovigo, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Fit Cisl), Xxxx Carità (Fit Cisl), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Fit Cisl), Xxxxxx Xxxxx (Faisa Cisal), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Uiltrasporti), Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Faisa Cisal), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Fit Cisl), Xxxxxx Xxxxx (Uiltrasporti), Rango Tiziano, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx (Filt Cgil), Xxxxx Xxxxxxx (Filt Cgil).
Copia del presente accordo e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante, sarà consegnata e/o resa disponibile sulla rete intranet aziendale ad ogni dipendente di BUSITALIA a cura di quest’ultima.
PREMESSE
1. BUSITALIA è una società preordinata a svolgere tutte le attività e tipologie di servizi previste dallo statuto societario e, in particolare, quelle tipiche del trasporto professionale di persone (in qualsivoglia modo esercitate) e quelle connesse con tali attività, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i servizi di TPL (incluse le linee stagionali e/o G.T.), di linea per il trasporto di persone in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, specializzati e/o atipici, sostitutivi FS, scolastici e di scuolabus, nonché turistici e di noleggio autobus con conducente, servizi ausiliari per la mobilità, etc.
2. Le attività e le tipologie di servizi di cui al precedente comma 1. possono essere esercitate da BUSITALIA direttamente o subaffidate a Società del Gruppo FS o terze, in parziale o totale outsourcing, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), commi 6 e 7, del presente accordo. La Società, a sua volta, può esercitare tali attività anche in subaffidamento o comunque per altre Società del Gruppo FS o anche in conto di imprese terze.
3. Il presente contratto collettivo di secondo livello (in seguito, per brevità, anche “accordo”), aggiorna, uniforma e rende unica, certa ed esigibile la disciplina economica e normativa di secondo livello applicata a tutti i lavoratori dipendenti da BUSITALIA-Sita Nord S.r.l. (in seguito “BUSITALIA”) impiegati nei servizi dalla stessa effettuati, secondo quanto definito all’art. 1 (Campo di applicazione) del presente accordo.
Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore, il presente accordo costituisce, nel suo insieme, l’unica disciplina contrattuale collettiva di secondo livello applicabile agli anzidetti lavoratori, con la contestuale cessazione della previgente pattuizione collettiva di pari grado, così come di tutti gli usi e le consuetudini che dalla stessa traevano origine, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal medesimo presente accordo.
4. Il personale di BUSITALIA svolge, nell’ambito del proprio rapporto contrattuale di lavoro dipendente e conformemente con la declaratoria del profilo professionale assegnato, anche alle attività proprie e/o complementari a quelle anzidette che gli vengono comandate, nonché quelle diverse eventualmente assegnate in applicazione dell’art. 19 (Mobilità e flessibilità delle mansioni) del presente accordo.
5. L’Azienda ha predisposto, per ognuna delle quattro aree operative, l’organigramma funzionale alla sua struttura e, nella prospettiva dell’incremento dimensionale della rete, perseguito da BUSITALIA, ha assegnato tutto il personale in forza ad un’area operativa con contestuale attribuzione della figura professionale e del parametro previsto dalla disciplina normativa di cui al CCNL applicato secondo quanto definito all’art. 1 (Campo di applicazione) del presente accordo.
6. Nell’ambito del predetto organigramma funzionale e ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni:
a) “Unità Produttiva Regionale”: complesso delle strutture e/o dei depositi ubicati nel territorio della medesima regione, al quale, in considerazione dell’attuale articolazione funzionale, organizzativa ed operativa di BUSITALIA, è concordemente attribuita, in via esclusiva e ad ogni effetto di legge e di contratto, l’autonomia funzionale propria dell’unità produttiva e a cui fanno capo una o più Sedi/Unità operative ivi ubicate.
Nel caso in cui eventuali particolari e specifiche situazioni - anche sopravvenute - rendano impossibile individuare, nel complesso di strutture ubicate nel territorio di una medesima regione, l’autonomia funzionale richiesta ai fini del riconoscimento della caratteristica di Unità Produttiva Regionale di cui al precedente capoverso, le stesse sono da ritenersi facenti parte dell’Unità Produttiva regionale cui sono funzionalmente legate.
b) “Sede Operativa”: complesso di strutture e depositi ubicati nel territorio di una singola o più provincie nell’ambito della medesima regione geografica e alle quali fanno riferimento funzionale una o più Unità Operative ubicate in detto territorio geografico regionale e/o anche in quello di altre regioni ove, anche in considerazione dell’esiguità dei servizi ivi effettuati, non
trovi giustificazione funzionale e/o sia antieconomico prevedere una Sede Operativa;
c) “Unità Operativa”: complesso di strutture e depositi ubicati nel territorio di medesima provincia e/o di una provincia - anche di diversa regione geografica - con questa confinante; l’Unità Operativa è funzionalmente legata ad una sola Sede Operativa.
7. Le parti firmatarie del presente accordo sono reciprocamente impegnate a confrontarsi frequentemente nel corso dei processi di adeguamento dell’organizzazione dell’Azienda alle nuove situazioni che si dovessero determinare per effetto del nuovo assetto istituzionale, industriale ed imprenditoriale del settore, nonché per l’acquisizione e il mantenimento da parte di questa delle certificazioni ambientali e di qualità.
In particolare, nell’ambito dei processi di adeguamento dell’organizzazione dell’Azienda, le parti procederanno all’integrazione del presente accordo in relazione alle nuove attività aziendali (impianti a fune, scale mobili e ascensori, navigazione, servizi ferroviari, etc.)
Le parti medesime si danno reciprocamente atto che, nell’ambito dei predetti processi, per la definizione, in fase di prima applicazione, delle erogazioni di cui all’art. 80 (Linee guida per la definizione del Premio di Risultato), nella competente sede negoziale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2., lett. c), saranno opportunamente considerati anche gli elementi/parametri di produttività previgenti alla procedura di cui all’art 13 (acquisizione di nuovi servizi).
8. Le parti stipulanti il presente accordo si danno altresì reciprocamente atto che, nelle more delle definizioni di competenza del CCNL, il rispetto di quanto disposto dal presente accordo agli artt. 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 5, e 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), dà attuazione alle previsioni di pertinenza della contrattazione collettiva aziendale di cui agli Accordi Interconfederali
10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Quarta.
9. Le Parti stipulanti il presente accordo dichiarano infine di aver proceduto alla definizione della disciplina di cui all’art. 65 (Contratti a termine) e all’art. 67 (Apprendistato professionalizzante) in deroga alle vigenti discipline contrattuali nazionali di cui all’A.N. 18 novembre - 14 dicembre 2004, di rinnovo del CCNL, art. 2, rispettivamente lett. A) e lett. D), allo scopo di adeguarne i contenuti, per quanto demandato dalla legge alla contrattazione collettiva aziendale, alle profonde modifiche legislative nel frattempo intervenute.
PARTE I
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo si applicano a tutti i lavoratori di BUSITALIA il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL Autoferrotranvieri, ivi inclusi coloro ai quali si applicano le “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” di cui all’Allegato A dell’A.N. 27 novembre 2000 e comunque limitatamente a quanto da tale Allegato non appositamente e specificamente normato.
2. Per tutti i lavoratori di cui al comma 1. del presente articolo si adotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri ASSTRA di cui al CCNL 23 luglio 1976 (c.d. “Testo Unico” ex Federtrasporti e Fenit, di seguito, per brevità CCNL), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo o comunque da altri contratti/accordi nazionali e/o interconfederali ad essi connessi.
3. Il presente accordo costituisce il secondo livello di contrattazione collettiva del predetto CCNL ed è a quest’ultimo che deve essere fatto riferimento per quanto dal primo non espressamente disciplinato.
Art. 2
Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale
1. La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale e la relativa piattaforma sono presentate all’azienda dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 2, lett. a), del presente accordo.
2. La richiesta e la piattaforma di cui al precedente comma 1. del presente articolo, devono essere presentate alla controparte in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa e comunque almeno due mesi prima della data di scadenza dell’accordo vigente.
Decorso un mese dalla scadenza del contratto collettivo aziendale, senza che le Organizzazioni Sindacali abbiano formulato tale richiesta, l’Azienda può attivare un tavolo di confronto dove avanzare una propria proposta.
3. Ricevuta la richiesta di rinnovo dell’accordo e la relativa piattaforma l’Azienda deve darne riscontro entro i successivi venti giorni.
4. Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo, sono impegnate a presentare un documento unitario di piattaforma.
In assenza di piattaforma unitaria, la successiva contrattazione è avviata sulla base della piattaforma sindacale presentata dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività, calcolato ai sensi del comma 9. del presente articolo, pari almeno al 50% + 1.
Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, in assenza di piattaforma unitaria, le medesime Organizzazioni Sindacali sono comunque impegnate a favorire, nel corso della successiva contrattazione, la soluzione delle divergenze che hanno impedito all’origine la definizione di una piattaforma sindacale unitaria.
5. La fase di contrattazione per il rinnovo dell’accordo aziendale attivata, ai sensi del comma 4. del presente articolo, a seguito di presentazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali, può estendersi oltre la scadenza dell’accordo stesso, e comunque per un periodo complessivamente non inferiore a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo. L’eventuale attivazione della procedura di composizione di cui al comma 6. del presente articolo, sospende il decorso di detti termini per il periodo di effettiva sospensione del negoziato.
6. Al manifestarsi di eventuali divergenze tra le Organizzazioni Sindacali nel corso del negoziato, le stesse e l’Azienda, ognuna per quanto di rispettiva e di reciproca competenza, adottano un tentativo di composizione.
Qualora il negoziato in corso si svolga sulla base di una piattaforma unitariamente definita dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo, il tentativo di composizione si attiva su richiesta formale di una qualsiasi di esse alle altre e all’Azienda e comporta l’automatica sospensione del negoziato per un periodo di tempo che, salvo diversa intesa tra le parti, non può essere superiore ad un mese.
Qualora invece il negoziato in corso si svolga sulla base di una piattaforma non definita unitariamente da dette Organizzazioni Sindacali, la richiesta di attivazione del tentativo di composizione può essere avanzata alle medesime parti esclusivamente da una delle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo, fermo restando il termine di sospensione del negoziato previsto al capoverso precedente.
Durante l’espletamento del tentativo di composizione l’Azienda prende atto della sospensione del negoziato.
Qualora il tentativo di composizione non determini il superamento delle divergenze insorte tra le Organizzazioni Sindacali, decorso il sopra definito termine di sospensione, la trattativa riprende nel rispetto dei criteri di cui al comma 7. del presente articolo.
7. L’ipotesi di accordo per il rinnovo dell’accordo aziendale sottoscritto formalmente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente comma 1. del presente articolo e che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività, calcolato ai sensi del comma 9. del presente
articolo, pari almeno al 50% + 1, è efficace ed esigibile, previo espletamento delle procedure di validazione previste dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Terza, 11° o 12° capoverso.
L’accordo di rinnovo sottoscritto e validato secondo quanto previsto al precedente capoverso è efficace per tutto il personale in forza e vincola reciprocamente sia le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo, sia l’Azienda, per cui entrambe dette parti si impegnano a darne integrale applicazione e a non promuovere iniziative atte a contrastare ciò.
8. Durante i periodi di cui ai commi 5. e 6. del presente articolo, continuano a trovare applicazione le disposizioni economiche e normative dell’accordo aziendale scaduto e le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Il reciproco impegno di cui al capoverso precedente è altresì applicato al caso di cui al comma 2., secondo capoverso, del presente articolo, nei tre mesi successivi all’attivazione del relativo tavolo di confronto.
In caso di mancato rispetto della previsione di cui al precedente capoverso, la parte che ne subisce le conseguenze può chiedere l’immediata revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
9. Ai fini del presente accordo si adottano i criteri e le modalità di calcolo del livello di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali previste dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Prima.
Per quanto riguarda la Parte Seconda dei succitati Accordi Interconfederali, le parti si danno reciprocamente atto di darne applicazione, per quanto di competenza della contrattazione aziendale, secondo quanto previsto dagli artt. 5 (Assemblea), 6 (Referendum), 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali), 8 (Permessi per motivi sindacali), 9 (Contributi sindacali) e 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda) del presente accordo.
Qualora entro due mesi prima della scadenza del presente accordo non fossero ancora integralmente operativi i criteri e le modalità di calcolo previsti dalla Parte Prima dei citati Accordi Interconfederali, per la certificazione del dato relativo al numero degli iscritti ad ognuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1. del presente articolo, le parti utilizzeranno, a tale scopo e in via transitoria, i relativi dati forniti dall’Azienda, previa verifica congiunta di cui all’art. 9 (Contributi sindacali), comma 8. del presente accordo.
Qualora entro il termine di cui al capoverso precedente non risultassero elette, ovvero esistenti o rinnovate, le RSU secondo quanto previsto dall’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), del presente accordo, ai fini dell’individuazione del livello di rappresentatività sarà considerato il solo dato relativo agli iscritti rilevato con le modalità già precedentemente descritte in questo comma.
Art. 3
Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali
1. Con riferimento all’art. 3 dell’A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, il sistema delle relazioni industriali si struttura:
- nelle sedi di cui al comma 2. del presente articolo;
- nelle fasi di cui al comma 3. del presente articolo;
- sulle materie di cui al comma 4. del presente articolo.
2. Le sedi della relazioni industriali sono:
a) nazionale, la cui titolarità è affidata, con riferimento all’articolazione di cui al successivo punto 4.1:
- per l’Azienda, alla Società, eventualmente coadiuvata dalle strutture della Capogruppo e/o di una o più Unità Produttive Regionali;
- per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, alle Segreterie Nazionali, congiuntamente alle rispettive rappresentanze regionali;
b) territoriale, la cui titolarità è affidata, con riferimento all’articolazione di cui al successivo punto 4.2:
- per l’Azienda, alla Società, eventualmente coadiuvata dalle strutture della Capogruppo e/o dall’Unità Produttiva Regionale territorialmente competente;
- per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, alle strutture territorialmente competenti delle medesime, congiuntamente alle rispettive RSA o, ove costituita/e, alla/e RSU della/e Unità Produttiva/e Regionale/i;
3. Per ognuna delle sedi di cui al comma 2. del presente articolo, le fasi delle relazioni industriali sono:
a) informazione;
b) esame congiunto;
c) contrattazione.
4. Fermo restando il principio di non ripetitività previsto al punto 2 del Protocollo delle Relazioni industriali del 25 giugno 2013, le materie rispettivamente assegnate ad ognuna delle sedi di cui al comma 2 del presente articolo e ad ognuna delle fasi di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate come segue.
4.1 - Sede nazionale:
a) informazione
- annualmente informativa di cui all’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), comma 5.;
- annualmente, aggiornamento valore previsto dall’art. 26 (Vestiario uniforme e indumenti di lavoro), comma 7.;
- verifiche periodiche annuali previste dall’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 7., sesto capoverso;
- annualmente, gli elementi previsti dall’art. 68 (Lavoro somministrato), comma 4., secondo capoverso;
- annualmente, numero ed importi delle erogazioni di cui all’art. 83 (Prestito aziendale);
- prestazioni previste dalla polizza attivata ai sensi dell’art. 85 (Assistenza sanitaria integrativa), comma 5.;
- annualmente numero dei contributi erogati ai sensi dell’art. 86 (Concorso per spese scolastiche ed asili nido);
- entro il mese di luglio di ogni anno: strategie aziendali di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo; andamento dei principali indicatori economici desunti dal bilancio annuale della Società; evoluzione dei livelli e della composizione occupazionale; indirizzi aziendali in materia di azioni positive, di promozione dell’equilibrio occupazionale di genere e di promozione dell’occupazione giovanile; linee guida ed iniziative su formazione ed aggiornamento professionale; orientamenti, tipologia e volumi complessivi
delle attività affidate in appalto e dei servizi in subaffidamento;
- prima dell’attuazione di modifiche significative della macrostruttura organizzativa aziendale;
b) esame congiunto
- congruità delle coperture assicurative di cui all’art. 24 (Assistenza legale), comma 1.;
- annualmente, verifica dotazione dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 3., secondo capoverso, primo alinea;
c) contrattazione
- attuazione di quanto previsto dall’art. 2 (Procedure di rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), comma 1.;
- armonizzazione prevista dall’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), comma 3., secondo capoverso;
- modifiche previste dall’art. 19 (Mobilità e flessibilità), comma 1., ultimo capoverso;
- istituzione o variazione delle aree interessanti più Unità Produttive Regionali, ai sensi dell’art. 45 (Individuazione delle aree), comma 4;
- verifica complessiva ai sensi dell’art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), comma 3.;
- modalità di individuazione degli indicatori di produttività e degli obiettivi annuali, ai sensi dell’art. 80 (Linee guida per la definizione del Premio di Risultato), comma 6;
- regolamento previsto dall’art. 88 (Solidarietà tra lavoratori), comma 7.;
4.2 - Sede territoriale regionale:
a) informazione
- con cadenza annuale, dati numerici complessivi ai sensi dell’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), comma 4.;
- a seguito della corrispondente fase informativa nazionale, ovvero a seguito di richiesta da parte sindacale, orientamenti, tipologia e volumi complessivi delle attività affidate in appalto e dei servizi in subaffidamento;
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. a) e b), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1, lett. a), del presente articolo;
b) esame congiunto
- verifiche dati iscritti alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 9 (Contributi sindacali), comma 8;
- assegnazione del personale ai sensi dell’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento), commi 3. e 4.;
- armonizzazione prevista dall’art. 14 (Armonizzazione normativa), commi 3. e 4.;
- trasferimenti ad iniziativa aziendale di cui all’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 4., ultimo capoverso;
- orario di lavoro di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), comma 2.;
- preventivamente e periodicamente, accertamento previsto dall’art. 20 (Personale inidoneo), comma 2.;
- modalità di ripresa dell’attività lavorativa e soluzione di eventuali criticità nella concessione di permessi di cui all’art. 23 (Permessi e congedi individuali), punti 2.2 e 2.4.;
- su richiesta dei RLS, verifica dotazione dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 3., secondo capoverso, secondo alinea, nonché verifiche periodiche annuali di cui al comma 7., quarto capoverso, medesimo articolo;
- verifica preventiva delle misure previste dall’art. 29 (Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio sociale), comma 2.;
- verifica preventiva della diversa utilizzazione del personale prevista dall’art. 30 (Titoli e abilitazioni), comma 7.;
- definizione dei criteri di selezione interna prevista dall’art. 43 (Contrasto all’evasione tariffaria), comma 3.;
- integrazione e/o modifica dell’All. 3 (Distanze chilometriche), ai sensi dell’art. 44 (Personale riservista e disponibile), comma 3., lett. a);
- preventiva verifica del numero, delle qualifiche e della durata dei contratti di cui all’art. 68 (Lavoro somministrato), comma 4., primo capoverso;
- a richiesta di parte sindacale, livelli quantitativi/qualitativi dell’offerta erogata rispetto al contratto di affidamento del servizio in atto;
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. c), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1., lett. b), del presente articolo;
c) contrattazione
- modalità attuative di quanto previsto dall’art. 5 (Assemblea), comma 1.;
- armonizzazione prevista dall’art. 14 (Armonizzazione normativa), commi 3. e 4.;
- adeguamenti previsti dall’art. 15 (Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero), commi 2. e 3., primo capoverso;
- rinvio previsto dall’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologia, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy), comma 10.;
- modalità e tempi di acquisizione dei titoli di cui all’art. 30 (Titoli e abilitazioni), commi 2. e 3.;
- modalità e flessibilità ulteriori previste dall’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), commi 5. e 12.;
- situazioni particolari previste dall’art. 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), comma 4.;
- modalità e tempi di cui all’art. 38 (Pulizia e rifornimento autobus), comma 3.;
- modalità attuative di quanto previsto dall’art. 42 (Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio), comma 2.;
- modalità tecnico-operative previste dall’art. 43 (Contrasto all’evasione tariffaria), comma 11.;
- istituzione o variazione aree interessanti una sola Unità Produttiva Regionale, ai sensi dell’art. 45 (Individuazione delle aree), comma 3.;
- modifiche e/o implementazioni previste dall’art. 47 (Autolinee urbane e suburbane), comma 4.;
- modalità operative previste dall’art. 48 (Servizi scolastici e scuolabus), comma 2.;
- modalità operative previste dall’art. 49 (Servizi a chiamata);
- programmazione ferie estive personale viaggiante prevista dall’art. 57 (Ferie e permessi), comma 1., lett. a), secondo capoverso;
- modalità tecnico-operative previste dall’art. 58 (Servizi ausiliari per la mobilità), comma 4.;
- modalità e individuazione dei lavoratori prevista dall’art. 60 (Reperibilità funzionale), comma 2.;
- integrazione attività stagionali prevista dall’art. 65 (Contratti a termine), comma 6.;
- forme di associazionismo di cui all’art. 87 (Attività culturali, sociali e ricreative);
- profili formativi di figure professionali diverse e/o ulteriori prevista dall’art. 67
(Apprendistato professionalizzante), comma 10.;
- in fase di prima applicazione, definizione degli importi mensili, loro verifica ed eventuale correzione ai sensi dell’art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), comma 3.;
- modalità di individuazione degli indicatori di produttività e degli obiettivi annuali, ai sensi dell’art. 80 (Linee guida per la definizione del Premio di Risultato), comma 4.;
- quanto altro eventualmente previsto dall’art. 3, A.N. 12 luglio 1985, come modificato dall’art. 6, A.N. 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL, lett. c), fatto salvo quanto già previsto essere di competenza del punto 4.1., lett. c), del presente articolo;
5. Fatta salva la specifica procedura da adottare in occasione del rinnovo del presente accordo, disciplinata dal precedente art. 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), le fasi
relazionali di cui al precedente comma 4. vengono di norma svolte secondo quanto di seguito previsto.
a) Informazione:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di informazione si attiva ad iniziativa aziendale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto alla scadenza della relativa attivazione;
- la fase di informazione di cui all’alinea precedente, si esaurisce con l’invio da parte dell’azienda di adeguata documentazione scritta, fatto salvo il caso di apposita richiesta scritta di incontro avanzata da parte sindacale entro i 7 giorni successivi al ricevimento della documentazione aziendale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di informazione si attiva ad iniziativa aziendale, mediante l’invio alla parte sindacale di adeguata documentazione scritta, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- la fase di informazione si conclude, di norma, con apposito verbale di riunione.
b) Esame congiunto:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di esame congiunto si attiva ad iniziativa aziendale convocando l’incontro con la parte sindacale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto al termine entro il quale è prevista l’attivazione;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di esame congiunto si attiva ad iniziativa aziendale, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
- la fase di esame congiunto si conclude, di norma, con apposito verbale di riunione.
c) Contrattazione:
- per le materie per le quali abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di contrattazione si attiva ad iniziativa aziendale convocando l’incontro con la parte sindacale in tempo utile rispetto alla periodicità prevista, ovvero rispetto al termine entro il quale è prevista l’attivazione;
- per le materie per le quali non abbia carattere periodico e/o preventivo, la fase di contrattazione si attiva ad iniziativa aziendale, ovvero su richiesta sindacale, alla quale l’azienda dà riscontro entro i successivi 5 giorni;
6. La presente disciplina è in vigore dalla data di decorrenza del presente accordo. Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione e l’entrata in vigore del presente accordo resta vigente il Protocollo di Relazioni Industriali del 25 giugno 2013.
7. Con riferimento ai precedenti comma 2., lett. a), secondo alinea, e comma 2., lett. b), secondo alinea, a fare data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà transitoriamente attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, alla previsione in materia di titolarità negoziale delle Organizzazioni Sindacali di cui agli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Terza.
Pari opportunità
1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a:
a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro;
b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato;
e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti;
f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali;
g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica.
3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale.
4. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordo.
Assemblea
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue.
La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio.
Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c).
La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro.
A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore.
Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea.
Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali.
La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Referendum
1. In ambito aziendale è consentito lo svolgimento di referendum regolarmente indetti dalle RSA e/o dalla/e RSU, ovvero regolarmente indetti dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 2, del presente accordo, per la consultazione dei lavoratori su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Qualora svolto durante l’orario di lavoro, il referendum deve prevedere modalità compatibili con la continuità e la regolarità del servizio, oltre che non ingenerare costi aggiuntivi, sia diretti che indiretti, a carico dell’Azienda, eccedenti quelli previsti al comma 2., primo capoverso, del presente articolo.
2. Per l’effettuazione del referendum indetto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l’Azienda mette a disposizione delle RSA/RSU e/o delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente comma 1, gli elenchi del personale avente diritto al voto e, ove materialmente possibile, anche idonei locali e attrezzature necessarie allo scopo.
La richiesta in tal senso va inviata all’Azienda, da parte del soggetto legittimo promotore del referendum, con congruo preavviso che, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 giorni lavorativi. L’eventuale diniego da parte aziendale - ovvero l’eventuale disponibilità aziendale difforme dalla richiesta sindacale - deve essere motivato ed inviato in forma scritta al soggetto legittimo promotore del referendum, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
3. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Locali per le Rappresentanze Sindacali
1. Nelle Unità Produttive Regionali che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, l’Azienda mette permanentemente a disposizione di RSA e/o RSU legittimamente costituite, un locale idoneo allo svolgimento della propria attività.
Il locale - che, anche in caso di coesistenza di RSA ed RSU è unico - viene individuato, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dal responsabile della Unità Produttiva Regionale interessata, il quale procede alla sua assegnazione a RSA e/o RSU, predisponendo il relativo verbale di consegna. L’Azienda può successivamente sostituire il locale assegnato con un altro, previa comunicazione scritta, da inviarsi ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima.
2. Qualora, in funzione dell’articolazione territoriale della Unità Produttiva Regionale interessata, le RSA e/o la RSU assegnatarie in via permanente di locale aziendale, abbiano occasionale necessità di far uso, in relazione allo svolgimento della propria attività, di altro e diverso locale, queste ultime possono congiuntamente avanzare richiesta in tal senso al responsabile della struttura aziendale interessata, secondo quanto previsto al comma 3. del presente articolo.
Nel caso in cui la Unità Produttiva Regionale occupi complessivamente più di 1.000 dipendenti, l’azienda assegna permanentemente, ai soggetti sopra richiamati, nel loro complesso, e su richiesta scritta degli stessi, più di un locale qualora la distribuzione territoriale dei lavoratori lo richieda.
3. Nelle Unità Produttive Regionali che occupano complessivamente meno di 200 dipendenti, l’Azienda può mettere a disposizione delle/a RSA e/o RSU uno o più locali idonei per lo svolgimento delle proprie riunioni.
Alle medesime RSA/RSU è altresì estesa, ove possibile, la previsione di cui al comma 2., primo capoverso, del presente articolo e la relativa richiesta deve essere inoltrata in forma scritta al responsabile della corrispondente struttura aziendale almeno 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento prevista per la riunione.
4. La presente disciplina è in vigore dalla data costituzione delle RSA e/o di insediamento in carica delle RSU elette ai sensi del successivo art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda). Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al capoverso precedente, resta temporaneamente in vigore quanto già in atto in BUSITALIA nella medesima materia.
5. A far data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal), Parte Seconda.
Permessi per motivi sindacali
1. Per consentire la partecipazione alle riunioni degli organi cui appartengono o alle attività sindacali di loro competenza, ai lavoratori componenti organi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto, saranno concessi, ai sensi degli artt. 19 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, permessi retribuiti, anche frazionabili secondo quanto previsto al comma 4. del presente articolo.
L’appartenenza agli organi direttivi di cui al capoverso precedente e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto all’Azienda esclusivamente dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 31 della richiamata legge 300/1970 in materia di aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali presso strutture nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto.
La richiesta di fruizione di detta aspettativa non retribuita va effettuata in forma scritta all’Azienda, entro il ventesimo giorno precedente il decorso dell’aspettativa stessa, da parte della struttura sindacale territorialmente competente ed avente titolo, e si intende tacitamente rinnovata fino a diversa comunicazione della struttura sindacale medesima da inviare all’Azienda almeno venti giorni prima del termine del periodo di aspettativa in corso di fruizione da parte del lavoratore.
3. Le Organizzazioni Sindacali che ne hanno titolo, dispongono di un monte ore annuo di permessi retribuiti per motivi sindacali, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, calcolato come somma dei seguenti criteri e rispettivi parametri rilevati al 31 ottobre dell’anno precedente a quello considerato:
a) 6 (sei) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartire tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ai sensi dell’art. 27 CCNL 23 luglio 1976 e successivi accordi di rinnovo nonché il presente accordo, secondo quanto dalle stesse congiuntamente comunicato all’azienda a seguito della stipula dell’ accordo medesimo;
b) 2 (due) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartire pariteticamente per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e, ricorrendo il requisito ivi previsto, in aggiunta a quanto fissato alla lett. a) del presente comma 3.;
c) 4 (quattro) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartite tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo in proporzione al numero degli iscritti rispettivamente risultante dalle deleghe in atto ai sensi dell’art. 9 (Contributi Sindacali) del presente accordo per ognuna di esse, in aggiunta a quanto previsto alla lett. b) del presente comma 3..
Ai fini del computo del personale in forza di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma 3. non concorrono i dipendenti con qualifica di dirigente. A tal fine i lavoratori con contratto a tempo parziale sono conteggiati con il criterio dell’equivalenza nel mentre i lavoratori in forza con contratto a termine (sia a tempo pieno che parziale) sono conteggiati sempre con il criterio dell’equivalenza ma con riferimento ai 12 mesi precedenti il 31 ottobre dell’anno considerato.
Entro il 30 novembre di ogni anno l’Azienda comunica per iscritto alla Segreteria Nazionale di ognuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo il monte ore annuo di permessi retribuiti a ciascuna spettante, fornendo nell’occasione il riepilogo dei dati numerici in base ai quali detto monte ore è stato calcolato.
Entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione aziendale, la Segreteria Nazionale di ognuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo comunica per iscritto all’Azienda la ripartizione del monte ore annuo spettante tra le proprie strutture sindacali territorialmente competenti.
Entro il 15 giugno di ogni anno, la Segreteria Nazionale di ognuna delle predette Organizzazioni Sindacali può comunicare per iscritto all’Azienda le eventuali variazioni della ripartizione comunicata ai sensi del capoverso precedente, a valere per il secondo semestre dell’anno in corso.
4. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall’Azienda, la richiesta per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi sindacali va inoltrata in forma scritta all’Azienda con un preavviso, di norma, non inferiore a 48 ore (24 ore per i RLS), fatti salvi i casi di documentata urgenza:
- da parte della Organizzazione Sindacale avente rispettivamente titolo, per i permessi di cui al commi 1. e 3. del presente articolo;
- da parte dei componenti la RSU, per i permessi di cui all’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 5., del presente accordo;
- da parte dei RLS, per i permessi di cui all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., primo capoverso, del presente accordo.
L’eventuale diniego da parte dell’Azienda alla concessione dei permessi retribuiti richiesti nei termini predetti dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta e con un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore (12 ore per i RLS), per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o di particolarmente elevata difficoltà gestionale.
5. La fruizione dei permessi retribuiti di cui ai commi 1., primo capoverso, e 3. del presente articolo, all’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 5., nonché all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., secondo capoverso, del presente accordo, può avvenire, in relazione alla specifica attività da svolgere a frazione di giornata:
- per il personale viaggiante adibito al servizio urbano di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3., punto 3.1, lett. a);
- per il personale viaggiante adibito agli altri servizi ove tecnicamente possibile ed in base alle contingenti esigenze di servizio e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda;
- per il restante personale in funzione dell’attività lavorativa effettivamente svolta. Resta comunque fermo quanto previsto al comma 4., secondo capoverso, del presente articolo.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., terzo capoverso, del presente accordo, in caso di fruizione frazionata dei predetti permessi retribuiti, il calcolo in ore è comprensivo dei tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, eventualmente impiegati per raggiungere e tornare dal luogo interessato dall’espletamento dell’attività che dà titolo al permesso stesso, dovendosi contestualmente escludere che detti tempi possano dare luogo, per la parte non coincidente con l’orario di lavoro, a qualsivoglia ed anche diversa forma di indennizzo e/o autonomo riconoscimento.
I permessi di giornata intera sono determinati nella misura convenzionale di 6 h e 30’ per ciascun giorno in rotazione 6+1, misura riproporzionata in caso di diversa rotazione.
Ai lavoratori che fruiscono dei permessi di cui al presente articolo e di quelli di cui all’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), per l’intera giornata -utile anche ai fini del calcolo della presenza di cui all’art. 80 (Linee guida per la definizione del Premio di Risultato) comma
7. del presente accordo-, è riconosciuto, in aggiunta alla retribuzione giornaliera fissa e in funzione della qualifica rivestita, il seguente trattamento aziendale:
• Conducenti
- indennità di cui all’art. 74 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), comma 2.;
- specifica indennità giornaliera denominata “indennità perequativa” il cui importo unitario giornaliero, convenzionalmente calcolato sul 50% della media ponderale delle indennità variabili, è di euro 5,00 (cinque/00) lordi e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.
- utilità di tale giornata ai fini del raggiungimento della soglia utile per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), commi 1. o 2., a condizione che, nel mese interessato, vi siano almeno tre giorni di effettiva prestazione lavorativa.
• Altro personale
- indennità di cui all’art. 74 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), comma 1.
Il riconoscimento delle competenze di cui al precedente capoverso segue la decorrenza temporale prevista per le indennità di cui all’art. 81(Armonizzazione della retribuzione aziendale) del presente accordo
6. Il presente articolo decorre dal 10 marzo 2015 e dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale e, in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di BUSITALIA e delle sue possibili evoluzioni, in applicazione estensiva delle previsioni in materia contenute negli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria - Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la predetta data di decorrenza della disciplina contenuta nel presente articolo, resta temporaneamente in vigore quanto già aziendalmente in atto in BUSITALIA nella medesima materia, fatta salva la diversa decorrenza prevista all’art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 1., e all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 11., del presente accordo, dalla data della quale, per quanto ad essi riferito, trova contestuale applicazione quanto previsto ai commi 4. e 5. del presente articolo.
Ai fini del calcolo del parametro di cui al comma 3., primo capoverso, lett. c), del presente articolo, qualora alla data ivi prevista non fossero ancora integralmente operativi gli Accordi Interconfederali richiamati in tema di certificazione del dato relativo al numero degli iscritti ad ognuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, le parti utilizzeranno allo scopo e in via transitoria i relativi dati forniti dall’Azienda, previa verifica congiunta di cui all’art. 9 (Contributi sindacali), comma 8., del presente accordo.
Qualora in esito alla procedura di cui all’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) del presente accordo, l’assetto organizzativo, produttivo ed occupazionale di BUSITALIA subisca mutamenti, al monte ore complessivo di cui al comma 3., del presente articolo si somma quanto concordato tra le parti in materia nell’ambito della procedura medesima, ovvero nel corso del successivo periodo transitorio di cui all’art. 14 (Armonizzazione normativa) comma 4, del presente accordo con applicazione che decorre dal termine previsto all’ultimo capoverso del presente comma 6.
Ai fini del calcolo dei parametri di cui al comma 3., primo capoverso, lett. a), b) e c), del presente articolo qualora l’assetto organizzativo, produttivo ed occupazionale di BUSITALIA subisca mutamenti, sia in esito alla procedura di cui all’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) del presente accordo sia per dismissione di servizi svolti, si adottano i nuovi dati occupazionali e di iscrizione sindacale aziendale a decorrere dal termine previsto dal capoverso che segue.
L’applicazione del ricalcolo dei parametri di cui al comma 3., primo capoverso, del presente articolo, come definito agli ultimi due precedenti capoversi del medesimo presente articolo, decorre dal termine più breve tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di chiusura della procedura di cui al richiamato art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) o art. 14 (Armonizzazione normativa), comma 4, del presente accordo, e quello del quarto mese successivo alla chiusura della procedura stessa; in questo secondo caso con riproporzionamento in ragione della porzione di anno di effettiva applicazione.
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Contributi sindacali
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’Azienda esclusivamente con lettera dell’Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL alla quale il lavoratore aderisce, BUSITALIA provvede a trattenere mensilmente dalla retribuzione del lavoratore l’importo del contributo sindacale di cui al comma 5. del presente articolo.
2. La delega del lavoratore si attiva mediante sottoscrizione da parte del medesimo di un apposito modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali viene inviata al datore di lavoro dall’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo e la seconda viene trattenuta dall’Organizzazione Sindacale stessa.
La delega deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL a cui l’Azienda deve versare i contributi trattenuti, l’importo del contributo mensile applicato, di cui al comma 5. del presente articolo, il conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione Sindacale avente titolo, e i dati necessari all’identificazione del lavoratore che la sottoscrive.
Gli estremi del conto corrente bancario presso cui l’Azienda deve versare i contributi trattenuti possono essere indicati nel modulo della delega, ovvero comunicati all’Azienda in forma scritta da parte dell’Organizzazione Sindacale avente titolo.
Le eventuali variazioni dei predetti estremi dovranno essere comunicate dalla medesima struttura sindacale in forma scritta e con almeno tre mesi di preavviso.
In conformità alla normativa di cui al D.Lgs n . 196/2003, il modulo di sottoscrizione della delega deve contenere la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.
In caso di omissione della predetta dicitura, ovvero qualora l’importo del contributo mensile in
essa indicato risulti inferiore a quanto previsto al comma 5., del presente articolo, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti a carico dell’Azienda, la quale provvederà alla sua tempestiva restituzione all’Organizzazione Sindacale che l’aveva inviata.
3. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato ed ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro, ovvero, qualora sia in corso una delega in favore di diversa Organizzazione Sindacale, ha validità contestuale all’effetto della revoca a detta Organizzazione Sindacale come disciplinata al comma 4., primo capoverso, del presente articolo.
4. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’Organizzazione Sindacale interessata e all’Azienda, per gli adempimenti relativi, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata.
Qualora la revoca della delega fosse inoltrata soltanto all’Azienda, essa ne invierà copia all’Organizzazione Sindacale entro il mese successivo al ricevimento della stessa.
5. L’importo minimo del contributo sindacale mensile, applicato anche sulla 13^ e sulla 14^ mensilità, è pari allo 0,60% da calcolare sulla somma delle seguenti voci retributive di cui all’art. 3, A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL:
- retribuzione tabellare;
- ex indennità di contingenza (comprensiva dell’EDR);
6. A richiesta di ognuna delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto, l’Azienda fornisce alla medesima entro e non oltre venti giorni, il rispettivo elenco degli iscritti e le relative quote associative, nonché gli ulteriori dati funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell’Organizzazione stessa.
7. Il presente articolo decorre dall’ 10 marzo 2015 e dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, alle previsioni in materia contenute negli Accordi
Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl)/14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Prima.
Pertanto, per quanto di propria pertinenza, alla predetta data di decorrenza il presente articolo integra le previsioni di cui all’art. 20 dell’A.N. 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL, ovvero le sostituisce per le parti in contrasto con il presente articolo.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la medesima predetta data di decorrenza del presente articolo, resta temporaneamente in vigore quanto già aziendalmente in atto in BUSITALIA e le deleghe già sottoscritte dai lavoratori entro il 9 marzo 2015 restano valide, salvo revoca individuale, a decorrere dal giorno successivo.
8. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale), comma 9., del presente accordo, nella prima metà del mese di ottobre di ogni anno le parti procederanno alla verifica dei dati relativi al numero degli iscritti ad ognuna delle Organizzazioni Sindacali allo scopo di utilizzarli in via transitoria ai fini del calcolo del parametro di cui all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 3., primo capoverso, lett. c), del presente accordo, qualora alla data ivi prevista non fossero ancora integralmente operativi in materia gli Accordi Interconfederali richiamati al comma 7., primo capoverso, del presente articolo.
Le verifiche di cui sopra sono oggetto di esame congiunto tra le parti nella sede di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4., punto 2, lett. b), del presente accordo.
9. In presenza di eventuali preesistenti difformità, l’importo di cui al comma 5. del presente articolo è oggetto di armonizzazione ed omogeneizzazione a livello di Unità Produttiva Regionale nell’ambito della procedura di cui all’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi) del presente accordo.
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Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda
1. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, alle previsioni in materia contenute negli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria - Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) /14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Detta disciplina è in vigore dalla data di insediamento in carica delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (di seguito, RSU) elette ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, la disciplina prevista dal presente articolo dà attuazione in BUSITALIA a quanto previsto dai predetti Accordi Interconfederali e, pertanto, sostituisce, a livello aziendale il relativo A.N. 28 marzo 1996 per quanto con essa in contrasto.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al secondo capoverso del presente comma 1., resta in vigore quanto già previsto dalla contrattazione e dalle leggi vigenti nonché quanto aziendalmente in atto in BUSITALIA nella materia di rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda.
2. Le RSU vengono costituite/rinnovate, ovvero integrate, in ciascuna Unità Produttiva Regionale di BUSITALIA , definita ai sensi delle Premesse, comma 6., lett. a), del presente accordo, come disciplinato dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
Congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, e secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) al presente accordo, le RSU assumono le seguenti titolarità negoziali riferite all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali) del presente accordo:
- nelle sedi di cui al relativo comma 2., lett. b);
- nelle fasi di cui al relativo comma 3.;
- sulle materie di cui al relativo comma 4., punto 2.
3. I componenti le RSU sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, nonché di quanto rispettivamente previsto agli artt. 5 (Assemblea), 6 (Referendum) e, in xxx xxxxxxxxx, 0 (Xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Aziendali) del presente accordo.
I componenti le RSU sono altresì titolari in via esclusiva delle seguenti agibilità sindacali, disciplinate dalle parti con il presente articolo in applicazione estensiva degli Accordi Interconfederali richiamati al precedente comma 1., primo capoverso, in considerazione dell’attuale
articolazione organizzativa ed operativa di BUSITALIA e delle sue possibili evoluzioni, relativamente a: numero dei componenti, di cui all’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accodo; monte permessi retribuiti, di cui al comma 4., del presente articolo; rimborsi, di cui al comma 5. del presente articolo; strumentazione in dotazione ai locali aziendali posti a disposizione, di cui al comma 7. del presente articolo.
4. Per l’espletamento del proprio mandato sono concessi dall’azienda alla RSU permessi sindacali retribuiti nel limite massimo di ore che sarebbero spettate, su base annuale, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976 relativamente all’organico rilevato al 1° gennaio di ciascun anno, a ciascuna delle RSA che, costituite o costituibili in seno alle Organizzazioni Sindacali aventi diritto, hanno partecipato alle elezioni della RSU, maggiorate del 20 %, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno e ripartite pariteticamente per ognuno dei componenti la RSU medesima, nonché ulteriori permessi retribuiti per la partecipazione ad incontri formalmente convocati dall’azienda.
Ad ogni componente del Coordinamento della RSU sono altresì concessi dall’Azienda permessi retribuiti nel limite massimo di 78 ore annuali ulteriori, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.
In considerazione delle particolari attività connesse allo specifico incarico, al componente del Coordinamento della RSU che ricopre la funzione di Coordinatore sono inoltre concesse dall’azienda permessi retribuiti nel limite massimo di 78 ore annuali.
L’Azienda riconosce altresì il permesso retribuito ai componenti la RSU in occasione degli incontri formalmente convocati su iniziativa aziendale, nonché in occasione degli incontri in Azienda relativi all’espletamento delle fasi relazionali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2 del presente accordo.
La fruizione di detti permessi:
- va richiesta adottando le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 4., secondo alinea, del presente accordo;
- può avvenire secondo quanto previsto all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 5., del presente accordo.
5. Per la partecipazione agli incontri di cui al comma 4., quarto capoverso, del presente articolo l’Azienda riconosce ad ogni componente la RSU, per la giornata o frazione di essa in cui fruisce dei relativi permessi retribuiti per lo svolgimento dell’incontro al di fuori della residenza di sevizio del componente medesimo, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL in materia di indennità di trasferta, ovvero, per i soli componenti le RSU appartenenti al personale viaggiante che nella medesima giornata svolgono anche attività di guida e sempre che ne sussistano i presupposti, previsti dal CCNL, il trattamento economico più favorevole tra la summenzionata indennità di trasferta e l’indennità di diaria ridotta.
Qualora, nel caso sopra prospettato, il componente le RSU abbia la necessità di utilizzare il proprio autoveicolo - all’uso del quale sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda -, allo stesso è riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 6. (Rimborso chilometrico), del presente accordo.
6. Successivamente all’esaurimento dei permessi retribuiti di cui al comma 4. del presente articolo, ovvero di cui all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 3., del presente accordo, ai sensi dell’art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti le RSU possono fruire, di permessi non retribuiti, nella misura massima di otto giorni l’anno e non frazionabili, per la partecipazione a riunioni sindacali.
La richiesta di detti permessi deve essere comunicata in forma scritta all’Azienda, di regola almeno tre giorni prima, da parte della struttura territorialmente competente dell’Organizzazione Sindacale avente titolo, fermo restando il termine di fruizione entro il 31 dicembre di ogni anno.
In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall’Azienda, l’eventuale diniego alla concessione di detti permessi non retribuiti dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa nella forma, nei termini ed in relazione alle esigenze di cui all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 4., secondo capoverso, del presente accordo.
7. Per l’espletamento del proprio mandato l’Azienda riconosce ad ogni componente le RSU:
- l’accesso, da postazione all’uopo dedicata, a collegamenti su rete internet per l’uso della propria posta elettronica personale;
- la possibilità di effettuare e ricevere, da postazione all’uopo dedicata, comunicazioni da e per specifiche utenze, anche di telefonia mobile, preventivamente comunicate ed abilitate dall’Azienda.
La possibilità di utilizzare le anzidette postazioni dedicate può anche essere garantita dall’Azienda in forma occasionale, di volta in volta, su specifica richiesta di ogni componente le RSU.
Le apparecchiature di comunicazione messe a disposizione dei componenti le RSU, sia permanentemente che occasionalmente, sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy) del presente accordo.
8. I locali di cui all’art. 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali) del presente accordo sono disponibili all’uso anche da parte dei RLS, fatto salvo quanto per questi ultimi previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 10., del presente accordo.
9. In fase di prima applicazione, restano temporaneamente operanti, ove esistenti e fino a scadenza, le RSU; nei casi in cui fossero attive le RSA, ai fini del monte ore di permessi sindacali retribuiti è fatto esclusivo riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976. In tal caso, in occasione degli incontri formalmente convocati su iniziativa aziendale, nonché in occasione degli incontri in Azienda relativi all’espletamento delle fasi relazionali di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2 del presente accordo, l’azienda pone in permesso sindacale aziendale, per ogni Organizzazione Sindacale, i rappresentanti sindacali aziendali dell’Unità produttiva Regionale nel numero previsto dall’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976.
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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il presente articolo disciplina la materia in applicazione del relativo A.N. 28 marzo 1996, integrandolo alla luce dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in conseguenza del mutamento degli assetti dimensionale ed organizzativo di BUSITALIA che ha fatto seguito alle operazioni societarie che hanno riguardato l’Azienda a decorrere dall’anno 2011.
Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia al relativo A.N. 28 marzo 1996 attuativo dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Per quanto, invece, diversamente disciplinato dal presente articolo, esso sostituisce il richiamato A.N. 28 marzo 1996.
2. In applicazione estensiva dei criteri e delle modalità di espletamento della funzione dettati dal D.Lgs. e dall’A.N. di cui al capoverso precedente, il numero dei RLS di cui al successivo comma 5, il monte permessi retribuiti di cui al successivo comma 6, i rimborsi di cui al successivo comma 7 e la strumentazione in dotazione e i locali utilizzabili di cui al successivo comma 8 sono stati definiti dalle parti in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di BUSITALIA e per concorrere, nell’ambito di tale articolazione, all’efficace espletamento da parte dei RLS della loro importante funzione.
3. Presso ogni Unità Produttiva Regionale operano i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Ad ogni RLS vengono conferite le attribuzioni stabilite dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. La nomina dei RLS ha luogo mediante elezione da parte dei lavoratori dipendenti da ogni Unità Produttiva Regionale di cui al comma 3. del presente articolo, secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo.
5. Il numero dei RLS e l’eventuale implementazione a seguito di significative modifiche dell’assetto
produttivo ed organizzativo aziendale in atto alla data di stipula del presente accordo, è determinato secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo.
6. Per l’espletamento del proprio mandato sono concessi dall’azienda ad ogni RLS permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annuali - da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno -, la cui richiesta va effettuata adottando le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 4., del presente accordo.
La fruizione di detto monte ore può avvenire con le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 5., del presente accordo.
La fruizione del predetto monte ore va calcolata al netto:
- dei tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, eventualmente impiegati per raggiungere e tornare dal luogo interessato all’espletamento della specifica attività programmata, dovendosi contestualmente escludere che detti tempi possano dar luogo, per la parte non coincidente con l’orario di lavoro, a qualsivoglia ed anche diversa forma di indennizzo e/o autonomo riconoscimento;
- delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., lettere b), c), d), g), i) ed l);
- delle ore utilizzate per la riunione periodica indetta dall’azienda, in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- delle ore eventualmente necessarie per lo svolgimento, qualora richiesta, di una riunione dei RLS preparatoria della riunione di cui al precedente alinea;
- delle ore necessarie per partecipare ad ogni altra eventuale riunione convocata su iniziativa dell’azienda.
7. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, per la giornata o frazione di essa in cui fruisce dei permessi retribuiti di cui al comma 6. del presente articolo per lo svolgimento dell’attività al di fuori della propria residenza di servizio, il trattamento economico e
normativo previsto dal CCNL in materia di indennità di trasferta o, per i soli RLS appartenenti al personale viaggiante che nella medesima giornata svolgono anche attività di guida e sempre che ne sussistano i presupposti previsti dal CCNL, il trattamento economico più favorevole tra la summenzionata indennità di trasferta e l’indennità di diaria ridotta.
Qualora, nel caso sopra prospettato, il RLS abbia la necessità di utilizzare il proprio autoveicolo - all’uso del quale sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda -, allo stesso è riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 6. (Rimborso chilometrico), del presente accordo.
E’, invece, specificamente esclusa qualsivoglia altra ed anche diversa forma di indennizzo/rimborso.
8. L’azienda svolge nei confronti di ogni RLS gli interventi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., articolati in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e 8 annuali di aggiornamento.
Gli interventi formativi di cui al precedente capoverso saranno erogati entro il primo quadrimestre dalla nomina dei RLS effettuata ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo.
Ai partecipanti ai corsi provenienti da una residenza di servizio situata in un Comune diverso da quello di svolgimento del corso medesimo, è riconosciuto il trattamento di cui al comma 7. del presente articolo.
9. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, in relazione a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:
- l’accesso, da postazione all’uopo dedicata, a collegamenti su rete internet per l’uso della propria posta elettronica personale;
- la possibilità di effettuare e ricevere, da postazione all’uopo dedicata, comunicazioni telefoniche da e verso specifiche utenze, anche di telefonia mobile, preventivamente comunicate ed abilitate dall’Azienda.
La possibilità di utilizzare le anzidette postazioni dedicate può anche essere garantita dall’azienda in forma occasionale, di volta in volta, su specifica richiesta dei RLS.
Le apparecchiature di comunicazione messe a disposizione del RLS, sia permanentemente che occasionalmente, sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy) del presente accordo.
10. I locali di cui all’art. 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali) del presente accordo, sono disponibili all’uso anche da parte dei RLS, fatta salva la facoltà dell’Azienda di assegnare ai RLS, su loro richiesta, un locale diverso.
11. La presente disciplina è in vigore dalla data di insediamento in carica dei RLS eletti ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) del presente accordo.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al capoverso precedente, resta temporaneamente in vigore quanto già aziendalmente in atto in BUSITALIA nella medesima materia.
12. A far data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal), Parte Seconda.
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Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento
1. Per effetto delle vigenti disposizioni legislative che regolano l’affidamento dei servizi in regime di contratti di servizio il personale dipendente è assegnato ad un lotto di riferimento. Al predetto lotto va fatto riferimento allorquando, a seguito dell’esito di gara, uno o più di detti lotti non sia riassegnato a BUSITALIA e, conseguentemente, si renda necessario effettuare il passaggio di lavoratori al nuovo gestore affidatario.
2. L’assegnazione di cui al comma 1. del presente articolo, è effettuata, per il personale già in forza, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente accordo, nel mentre per il personale di nuova assunzione, detta assegnazione è effettuata contestualmente all’ammissione in servizio.
3. Entro il termine di cui al comma 2. del presente articolo, l’assegnazione effettuata in fase di prima applicazione del presente accordo è materia di esame congiunto in sede territoriale (Unità Produttiva Regionale), ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b, del presente accordo.
L’assegnazione del personale al corrispondente lotto di riferimento è altresì materia di esame congiunto in sede territoriale (Unità Produttiva Regionale), ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b, del presente accordo, entro il termine previsto per l’avvio della procedura di gara interessante uno o più dei relativi lotti.
4. In corso di vigenza del relativo contratto di servizio, l’assegnazione del personale al corrispondente lotto di riferimento è materia di informazione annuale in sede territoriale (Unità Produttiva Regionale), ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. a), del presente accordo.
5. I dati numerici complessivi, articolati per struttura aziendale e per profilo/qualifica professionale, relativi all’insieme dei lotti di servizio in affidamento a BUSITALIA, sono materia di informazione annuale in sede nazionale, ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.1, lett. a), del presente accordo.
6. Sono altresì rispettivamente materia dell’esame congiunto di cui al comma 3. del presente articolo, ovvero dell’esame congiunto di cui ai commi 4. e 5. del presente articolo, i dati relativi a:
- entità dei servizi di trasporto dati in subaffidamento a soggetti terzi;
- tipologia ed entità degli altri servizi esternalizzati e/o comunque affidati a soggetti terzi.
7. Nel ricorrere al sub affidamento dei servizi ad essa affidati, nonché all’appalto di altre attività di servizio, BUSITALIA procederà nel rispetto delle norme che regolano tali fattispecie, inserendo nei relativi contratti di appalto, compresi quindi quelli di sub affidamento, apposite clausole che prevedano:
a) per i soggetti di cui al comma 6., primo alinea, del presente articolo, ai quali BUSITALIA subaffida quota parte dei servizi di TPL, urbani, suburbani ed extraurbani, l’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori del 23 luglio 1976 e s.m.i.;
b) per i soggetti di cui al comma 6., secondo alinea, del presente accordo, l’applicazione del relativo CCNL del settore merceologico di riferimento;
c) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Quanto previsto alla lett. a) del presente comma non trova applicazione nel caso in cui l’entità dei servizi subaffidati sia assolutamente marginale rispetto alle attività prevalentemente svolte dal subaffidatario e, in ogni caso, l’entità dei servizi subaffidati non ecceda la percentuale del 5% dei servizi del lotto di riferimento.
8. Previe opportune intese tra BUSITALIA e l’azienda appaltatrice, i lavoratori dipendenti da quest’ultima potranno usufruire, senza oneri a carico di BUSITALIA, dei servizi di mensa di BUSITALIA, ove questi siano esistenti e ne sia consentibile l’utilizzo a soggetti terzi.
Art. 13
Acquisizione di nuovi servizi
L’esame congiunto di cui al precedente capoverso è effettuato anche quando ad essere coinvolta è una realtà che occupa meno di venticinque persone.
Restano in ogni caso confermate le disposizioni di cui all’art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990.
2. Nella richiesta scritta formulata ai sensi dell’art. 47, comma 2, L. n. 428/1990, le Parti sindacali possono esprimere la volontà di avvalersi delle disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.
3. I termini per inoltrare la richiesta di cui all’art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 sono estesi da 7 a 10 giorni così come sono estesi da 10 a 20 giorni (eventualmente prorogabili su accordo tra le Parti) i termini entro i quali, in base alla medesima norma, deve esaurirsi la consultazione.
4. Nel caso in cui nell’anzidetto periodo di 20 giorni non si giunga ad un accordo, le strutture locali delle Organizzazioni Sindacali possono chiedere che nella consultazione siano coinvolte, qualora non siano già tra i titolari della procedura, le strutture nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
In tal caso il termine di cui al presente comma, precedente capoverso, è prorogato di ulteriori 20 giorni a condizione che tale proroga sia compatibile con la tempistica prevista dall’eventuale procedura competitiva.
5. Su accordo tra le Parti, entrambi i termini di cui ai commi 3. e 4. del presente articolo possono essere ulteriormente prorogati.
6. L’esame congiunto di cui al comma 1. del presente articolo è finalizzato alla ricerca di un accordo sull’armonizzazione del trattamento economico e normativo, conformemente con quanto specificamente previsto, per questi casi, dagli artt. 14 (Armonizzazione normativa) e 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), del presente accordo.
7. Qualora nei termini di cui al comma 3. del presente articolo, non si sia raggiunto un accordo, il passaggio di detto personale è attuato nell’esclusivo rispetto delle vigenti norme di legge.
8. Quanto previsto dal comma 1., secondo capoverso, del presente articolo e l’incremento dei termini di legge previsto dal presente articolo non vincolano la parte cedente.
9. Per il personale che dovesse eventualmente pervenire a BUSITALIA con modalità diverse da quelle sopra specificate, si procede esclusivamente a norma di legge e di contratto collettivo.
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Art. 14
Armonizzazione normativa
1. Al personale in forza alla data di stipula del presente accordo e a quello assunto successivamente a tale data, sono applicate tutte le disposizioni di cui al presente accordo, fatto salvo quanto diversamente e specificamente regolamentato dai successivi commi del presente articolo.
2. Per il personale ricompreso nel campo di applicazione del presente accordo, non trovano immediata applicazione gli artt. 19 (Mobilità e flessibilità delle mansioni), 27 (Pasti aziendali), 33 (Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico), 34 (Rotazione nei turni di servizio), 36 (Nastro lavorativo e riprese), 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), 38 (Pulizia e rifornimento autobus), 39 (Ritardi) 40 (Intervallo tra le corse), 41 (Indennità di diaria ridotta), 42 (Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio), 43 (Contrasto all’evasione tariffaria), 44 (Personale riservista e disponibile), 52 (Servizi occasionali e noleggio autobus con conducente) e le correlate parti economiche previste dall’art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale), comma 3., del presente accordo, ma continuano a trovare temporaneamente e transitoriamente applicazione le previgenti disposizioni contrattuali e gli usi e consuetudini già aziendalmente in atto.
3. Per il personale in forza a BUSITALIA alla data di stipula del presente accordo, il periodo transitorio di cui al comma 2. del presente articolo, è finalizzato alla progressiva e definitiva armonizzazione della non uniforme normativa previgente a quella che il presente accordo regolamenta relativamente alle medesime questioni, da realizzarsi attraverso un specifico esame congiunto nella competente sede territoriale regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo, ovvero, nei casi previsti, previa contrattazione ai sensi del punto 4.2, lett. c), del medesimo articolo.
Nel caso in cui, trascorsi tre mesi dalla data di stipula del presente accordo, le Parti non abbiano completato con esito positivo il confronto in corso, questo proseguirà con il coinvolgimento anche delle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente accordo.
L’efficacia del periodo transitorio di cui al comma 2. del presente articolo cesserà, in ogni caso, trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, con conseguente immediata ed integrale applicazione di tutte le disposizioni di cui al presente accordo.
4. Per il personale al quale il presente accordo trova applicazione in esito alla procedura disciplinata dall’art. 13 (Acquisizione di nuovi servizi), commi da 1. a 9., si applicano le disposizioni contenute negli accordi di armonizzazione sottoscritti in sede di esame congiunto di cui all’art. 47, L. n. 428/1990.
Detti accordi di armonizzazione saranno finalizzati a raccordare le parti normative ed economiche del presente accordo con quello di pari livello applicato dal datore di lavoro cedente, con la salvaguardia dei livelli retributivi raggiunti e dei diritti individualmente acquisiti da ogni lavoratore. Nel caso in cui, in esito all’esame congiunto di cui all’art. 47, Legge n. 428/1990 si registri un accordo nell’ambito del quale siano contenute le modalità applicative solo di una parte degli istituti di cui al comma 2. del presente articolo, gli accordi di armonizzazione vanno completati, dalle parti entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione della procedura prevista dal richiamato articolo 47.
5. Gli accordi di armonizzazione di cui al comma 4. del presente articolo sono sottoposti agli stessi requisiti di efficacia e alle stesse procedure di validazione previste dall’art 2 (Procedure per il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale) comma 7. del presente accordo.
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Art. 15
Disposizioni relative all’esercizio del diritto di sciopero
Conseguentemente a quanto previsto dal precedente capoverso, sono confermate nella loro validità tutte le pattuizioni aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente a:
‐ procedure di raffreddamento e di conciliazione;
‐ fasce orarie garantite e relative procedure da adottare per garantire il servizio;
‐ procedure da adottare all’inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
‐ servizi esclusi dalle azioni di sciopero;
‐ sicurezza degli impianti e presidi;
‐ regolamento di servizio.
2. Qualora in corso di vigenza del relativo contratto di servizio, per effetto dell’evoluzione della programmazione dell’organizzazione dell’orario di lavoro e/o della tipologia dei servizi da effettuare, si rendano necessarie integrazioni e/o modifiche alle norme di cui al comma 1. del presente articolo, le parti definiranno il conseguente accordo nella fase di contrattazione presso la sede territorialmente competente di cui al precedente art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
3. Qualora in occasione di procedura di gara interessante uno o più lotti di servizio affidati a BUSITALIA il relativo bando di gara renda necessarie integrazioni e/o modifiche alle norme di cui al comma 1. del presente articolo, le parti definiranno il conseguente accordo, entro il termine previsto per l’avvio della relativa procedura di gara, nella fase di contrattazione presso la sede territorialmente competente di cui al precedente art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
Nel caso in cui il lotto di servizio in questione interessi, in tutto o in parte, più Unità Produttive Regionali di BUSITALIA, il conseguente accordo - da realizzarsi comunque entro il termine di cui al capoverso precedente -, è materia di contrattazione in sede nazionale, ai sensi del precedente art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. c).
4. In caso di mancato accordo nelle sedi di contrattazione territorialmente competenti di cui ai commi
2. e 3., primo capoverso, del presente articolo, le parti possono richiedere, esclusivamente in forma congiunta, l’assistenza delle rispettive corrispondenti strutture di livello superiore per concorrere alla definizione dei relativi accordi di integrazione e/o modifica.
5. Gli accordi di cui al comma 1., ultimo capoverso, del presente articolo e gli accordi di integrazione e/o modifica di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo vengono inviati alla Commissione di Garanzia per la relativa valutazione di idoneità ai fini dell’emanazione da parte dell’azienda del conseguente Regolamento di Servizio.
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PARTE II
DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE
Art. 16
Trasferimento della residenza di servizio
1. Il trasferimento della residenza di servizio si realizza allorquando quella precedentemente assegnata al lavoratore venga modificata per esigenze di servizio o su richiesta dell’interessato.
2. Considerata la specificità delle norme che regolamentano talune particolari tipologie di contratti di lavoro, non possono essere accolte le richieste di trasferimento avanzate da:
‐ lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a meno che tale rapporto di lavoro non sia, a causa dell’indisponibilità del lavoratore e/o di esigenze derivanti dal programma di esercizio, definitivamente trasformabile a tempo pieno;
‐ lavoratori a tempo determinato qualora le ragioni che hanno motivato il contratto siano tali da non consentirlo.
Per quanto concerne i lavoratori assunti con contratto a causale mista la cui regolamentazione è legata a specifiche norme regionali o provinciali (ad es. gli apprendisti), non potranno richiedere, per tutto il periodo durante il quale perdura tale condizione, il trasferimento della residenza di servizio allorquando lo stesso comporti lo spostamento dalla Regione o Provincia che ha regolamentato l’instaurazione di detto contratto di lavoro.
Nel caso in cui le predette richieste risultino insufficienti, si procede, dapprima prendendo in considerazione le domande eventualmente presentate da lavoratori dell’Unità Produttiva Regionale interessata e, successivamente, quelle presentate da lavoratori di altre unità produttive regionali.
4. Ai fini di cui al comma 3. del presente articolo e ferme restando le anzidette priorità eventualmente dettate da specifiche norme di legge, si procede tra coloro che, nell’ordine di priorità stabilito dal medesimo comma 3. del presente articolo, hanno presentato specifica richiesta di trasferimento volontario, sulla base dei criteri mutuati dall’art. 19 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931.
Qualora, invece, a causa di un numero insufficiente di richieste , si renda necessario ricorrere ad uno o più trasferimenti ad iniziativa aziendale, si procede prioritariamente attingendo dalle residenze di servizio, del medesimo lotto, che evidenzino eventuali esuberi rispetto alle sopravvenute modifiche dell’organizzazione del servizio e, soltanto successivamente, anche dalle residenze di servizio di altri lotti, previa attivazione di un esame congiunto ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b).
5. Ai fini di cui al comma 4, secondo capoverso, del presente articolo, sono prioritariamente trasferiti i
lavoratori secondo i criteri mutuati dall’art. 19 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931.
6. Nel caso in cui si concretizzi la temporanea disponibilità, per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni di calendario, di un posto in organico presso una residenza di servizio della medesima o anche diversa Unità Produttiva Regionale, l’Azienda offre al lavoratore che, avendone fatto specifica richiesta, risulta averne diritto sulla base dei criteri di priorità previsti dal comma 4., primo capoverso, del presente articolo, la possibilità di assumere temporaneamente tale sede di servizio
La possibilità di cui al capoverso precedente si realizza a condizione che il lavoratore interessato, in considerazione del fatto che l’accoglimento della sua richiesta si fonderebbe sul reciproco interesse delle parti e sul concreto incontro consensuale (così da escludersi sia l’unilateralità del
provvedimento aziendale che la sussistenza di un disagio da compensare al lavoratore) concordi con l’Azienda la rinuncia a qualsivoglia riconoscimento e/o beneficio - sia economico che normativo - che le norme contrattuali riconoscono ai lavoratori comandati in trasferta o trasferiti per disposizione o provvedimento unilateralmente disposto dall’Azienda.
7. Allorquando il trasferimento della residenza di servizio comporti anche una variazione del lotto di assegnazione di cui all’art. 12 (Assegnazione dei lavoratori ai lotti di servizio in affidamento) del presente accordo, quest’ultima è comunicata all’interessato contestualmente alla comunicazione di attuazione del trasferimento stesso.
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Art. 17
Orario di lavoro
1. Ai sensi dell’art. 6, lett. a), A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, e dell’art. 4, Allegato A), al medesimo, la durata dell’orario settimanale di lavoro, contrattualmente prevista, è stabilita in 39 ore settimanali realizzate come media nell’arco temporale di 17 settimane consecutive (c.d. “periodo di compensazione”).
Fermo restando quanto previsto dell’art. 6, lett. e), A.N. 27 novembre 2000, la durata media dell’orario settimanale di lavoro non può in ogni caso eccedere, nell’anzidetto periodo di 17 settimane consecutive, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Non rientrano in tale computo le ore di cui all’art. 61 (Banca ore per il personale impiegatizio), comma 2., del presente accordo.
2. L’orario di lavoro settimanale è distribuito in funzione delle esigenze del servizio e, di norma, l’assegnazione dei carichi di lavoro è equamente distribuita tra tutto il personale.
Ai sensi dell’art. 3, lett. c), A.N. 12 luglio 1985, di rinnovo del CCNL, le relative modalità di attuazione sono materia di preventivo esame congiunto nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. b), del presente accordo.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1. e 2. del presente articolo, l’orario e i turni di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali di tutto il personale sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, A.N. 25 luglio 1997 e dall’art. 6, A.N. 14 dicembre 2004, entrambi di rinnovo del CCNL, conformemente a quanto segue:
3.1 Personale viaggiante e lavoratori mobili: visto l’art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.:
a) R.D. n. 2328/1923, convertito in L. n. 473/1925 per gli addetti ai servizi di cui all’art. 47 (Autolinee urbane e suburbane), del presente accordo e per quelli adibiti ad analoghi servizi svolti con le modalità di cui all’art. 49 (Servizi a chiamata), del presente accordo, nonché al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
b) L. n. 138/1958 per gli addetti ai servizi rientranti nel campo di applicazione di tale norma e per quelli adibiti ad analoghi servizi svolti con le modalità di cui all’art. 49 (Servizi a chiamata), fatta esclusione per quelle rientranti nel campo di applicazione della normativa richiamata alla lett. c) del presente punto, nonché al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
c) Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 234/2007 per tutte le tipologie di servizi rientranti nel campo di applicazione di dette normative, nonché, al verificarsi dei presupposti previsti alla lett. d) del presente punto;
d) nei casi in cui la prestazione lavorativa programmata giornalmente e/o settimanalmente non ricada uniformemente in uno dei casi previsti alle precedenti lett. a), b) o c), il regime normativo da applicarsi segue il criterio della rispettiva prevalenza (c.d. “attività prevalente”) con conseguente applicazione del regime così individuato anche alle altre tipologie di trasporto disciplinate dal presente accordo, nonché alle eventuali connesse utilizzazioni nei servizi di cui agli artt. 44 (Personale riservista e disponibile) e 46 (Servizio di manovra) del presente accordo.
Ove l’individuazione della predetta attività prevalente risulti particolarmente difficile, viene applicata la disciplina di maggiore tutela per il lavoratore con riferimento ai turni di servizio programmati.
Resta comunque confermato, per i singoli servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, l’obbligo del rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dal Regolamento (CEE) n. 3821/1985 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 6, lett. c), A.N. 12 luglio 1985, di rinnovo del CCNL, ulteriori elementi di regolazione della prestazione lavorativa del personale viaggiante sono disciplinati dagli artt. 35
(Cambio turno), 36 (Nastro lavorativo e riprese), 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), 39 (Ritardi) e 40 (Intervallo tra le corse).
3.2 Altro personale: si applica il D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 9 e dagli artt. 16 e 17 del medesimo D.Lgs.
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Festività del Santo Patrono
Mobilità e flessibilità
Personale inidoneo
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono integralmente confermate le norme in materia di personale inidoneo derivanti dalla pattuizione collettiva, nonché dagli usi e dalle consuetudini che dalla stessa traggono origine, previgente in BUSITALIA al medesimo presente accordo in attuazione del relativo A.N. 3 luglio 1986, Allegato 2).
2. Ai sensi dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, art. 3, lett. c), l’accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili per una eventuale proficua utilizzazione, in mansioni diverse, del personale temporaneamente inidoneo al servizio nelle funzioni proprie della qualifica rivestita o ai fini dell’assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti inidonei, nonché per l’eventuale aggiornamento delle previgenti regolamentazioni di cui al comma 1. del presente articolo, è materia di preventivo e periodico esame congiunto nella sede territorialmente competente di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
Art. 21
Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy
1. Ferme ed impregiudicate restando le tutele riconosciute dagli art. 4 e 8, L. n. 300/1970, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai Provvedimenti Normativi del Garante per la Privacy, le Parti, dando concreta attuazione a quanto previsto dall’Allegato 4, lett. C), del Verbale di Incontro nazionale del 26 aprile 2013, concordano che, allo scopo di adempiere a specifici obblighi e al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone, del personale e del patrimonio aziendale, sia consentita l’installazione e l’utilizzo, nei locali e sui veicoli aziendali, di sistemi satellitari e/o altre apparecchiature elettroniche (hardware e software) atte a rilevare, registrare e trasmettere dati relativi allo svolgimento e alla sicurezza del servizio nonché del patrimonio aziendale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1. del presente articolo e le informazioni con gli stessi acquisite non potranno, in alcun modo e nemmeno parzialmente e/o indirettamente, essere utilizzate dall’azienda per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa del personale e/o ai fini disciplinari.
3. Le immagini e/o informazioni sono registrate e conservate per il solo tempo necessario - e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalle vigenti norme di legge e/o dalle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy - a raggiungere la finalità perseguita e il sistema impiegato deve essere programmato per la cancellazione e/o sovra registrazione automatica dei dati una volta raggiunto detto termine ultimo di conservazione.
4. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di conservare i dati acquisiti oltre i termini prefissati, nel caso in cui sia richiesto di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In questo caso, le registrazioni visive e/o sonore dovranno essere rese accessibili al solo personale espressamente autorizzato.
6. Ove richiesto, i lavoratori sono tenuti a fornire la propria fattiva collaborazione nell’attivazione, utilizzo e disattivazione di dette apparecchiature e strumenti per il perseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati adottati.
Al fine di cui al precedente capoverso del presente comma, si specifica che, per utilizzo dei sistemi di bordo, si intende quanto previsto dall’art. 37 (Tempi accessori e relative prestazioni), comma 1, del presente accordo.
7. Le telecamere installate a bordo degli autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida consentendo al conducente, ove possibile, di poterle manovrare in modo che, in caso di necessità e/o imminente pericolo, siano in grado di riprendere anche detta postazione di guida. L’ubicazione delle telecamere e le loro modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità, per cui vanno evitate riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non siano indispensabili in relazione alle finalità perseguite.
8. Allo scopo di prevenire eventuali usi impropri da parte dei dipendenti nell’utilizzo di strumenti che l’azienda mette loro a disposizione per l’esecuzione della prestazione lavorativa, nonché per salvaguardare, ove necessario, la privacy dei dipendenti, potrà essere, temporaneamente o permanentemente, inibita o limitata, al singolo lavoratore così come ad un’intera categoria degli stessi, l’accessibilità e/o la funzionalità degli strumenti di telecomunicazione (ad es. limitazione o blocco delle telefonate in uscita, limitazione all’accessibilità internet e/o all’utilizzo della posta elettronica, etc.).
9. In ogni caso i controlli non potranno essere utilizzati per scopi vietati dalle vigenti normative ed attuati in modo occulto. I titolari del trattamento dei dati sensibili dovranno provvedere a fornire la prevista informativa, anche ai soggetti terzi che accedono ai locali e/o veicoli aziendali, per cui negli autobus e nei locali aziendali dovranno essere installati appositi avvisi che diano conto con
immediatezza della presenza dell’impianto di videosorveglianza e delle finalità perseguite. I lavoratori dovranno avere, sempre ed in ogni caso, completa cognizione e consapevolezza della presenza degli impianti dei relativi controlli effettuati, per cui l’azienda fornirà preventivamente informazione a mezzo di appositi O.d.S./Comunicati di servizio e/o con specifiche comunicazioni personali.
10. Per quanto non espressamente previsto e/o normato dal presente articolo, è fatto riferimento alle vigenti norme di legge e di CCNL in materia.
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Disposizioni disciplinari integrative
Permessi e congedi individuali
2.1 Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Il lavoratore potrà usufruire dei giorni di congedo di paternità, secondo quanto previsto dal
Il congedo di paternità, in entrambe le forme, è fruibile anche dai padri adottivi o affidatari.
a) Congedo obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente avrà diritto ad un giorno di congedo obbligatorio entro i 5 mesi di vita del bambino e sarà aggiuntivo rispetto a quello della madre.
Il giorno di congedo obbligatorio si aggiunge a quello previsto (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001) in caso di:
‐ morte o grave infermità della madre;
‐ abbandono del bambino da parte della madre;
‐ affido esclusivo del figlio al padre
b) Congedo facoltativo
Il padre lavoratore dipendente potrà usufruire di ulteriori due giorni di congedo facoltativo di paternità, utilizzabili anche in modo continuativo, sempre entro i primi 5 mesi di vita del bambino.
I giorni di assenza sono utilizzabili anche contemporaneamente al congedo di maternità, ma solo in via sostitutiva e non cumulabile. In tal caso il diritto del padre è condizionato dalla rinuncia della madre di un numero di giornate di congedo di maternità pari a quelli usufruiti dal padre.
Il padre lavoratore dipendente dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre contenete la volontà di non fruire del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo post partum.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo e previdenziale si applica quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del D.Lgs. n. 151/2001 secondo cui:
- a tale indennità si aggiungono il rateo giornaliero di tredicesima, quattordicesima e gli altri premi o mensilità e trattamenti accessori previsti;
- sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
- sono considerati come attività lavorativa utili per la progressione di carriera, quando non si richiedano particolari requisiti;
- sono incompatibili con le ferie e assenze ad altro titolo;
- in costanza di rapporto di lavoro, sono coperti da contribuzione figurativa e non è richiesta nessuna anzianità contributiva;
- al di fuori del rapporto di lavoro sono coperti da contribuzione figurativa in caso di versamento di almeno 5 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro all’atto della domanda.
2.2 Congedo parentale (astensione facoltativa)
L’art. 1, comma 339, L. n. 228/2012 ha modificato e integrato la disciplina del congedo parentale (astensione facoltativa artt. da 32 a 36 del D.Lgs. n. 151/2001) introducendo, previa contrattazione collettiva di settore, la possibilità della fruizione oraria, intervenendo sulla modalità di preavviso e riconoscendo la possibilità di concordare la ripresa dell’attività lavorativa.
Detta possibilità è riconosciuta esclusivamente al personale non viaggiante e a quello la cui attività lavorativa non è organizzata in turni di lavoro avvicendati e/o variabili, con il limite della mezza giornata.
A tal fine si conviene che la giornata intera sia raggiunta allorquando il numero delle ore di permesso, usufruite a tale titolo, sia pari all’orario contrattuale settimanale di cui all’art. 17 (Orario di lavoro), diviso per il numero delle giornate in cui lo stesso è settimanalmente suddiviso.
Il lavoratore è tenuto, salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, a preavvisare l’azienda consegnando la ricevuta rilasciata dall’Inps, con un termine di preavviso non inferiore a 15 giorni, indicando anche l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa. Il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato; il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazioni.
In caso di necessità, su istanza delle rappresentanze sindacali territorialmente competenti, le modalità di ripresa dell’attività lavorativa potranno essere oggetto di specifico esame congiunto presso la sede territorialmente competente di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
2.3 Riposi giornalieri (ex allattamento)
Al fine di contemperare le esigenze di assistenza e del regime biologico del bambino e quelle della produzione, i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41, D.Lgs. n. 151/2001 (allattamento) saranno usufruiti sulla base di un accordo tra lavoratore e azienda.
Per quanto riguarda il personale turnista il turno concordemente individuato tra quelli esistenti, può determinare, con il consenso del lavoratore, il cambiamento della residenza di servizio. In tal caso si applica il trattamento previsto dall’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 6., del presente accordo. Il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.
In caso di difficoltà oggettive riscontrate nella concorde individuazione di un turno di servizio, tra quelli esistenti, che soddisfi entrambe le esigenze, l’Azienda potrà valutare, d’intesa con il lavoratore, di collocare lo stesso a mansione alternativa, temporaneamente e per la sola durata prevista dalla legge per i riposi giornalieri ( fino al compimento di 1 anno di vita del bambino).
Qualora la fattibilità di detta soluzione alternativa, presupponga la temporanea modifica della residenza di servizio del lavoratore, la stessa è da trattarsi alla stregua della fattispecie prevista dall’art. 16 (Trasferimento della residenza di servizio), comma 6., del presente accordo.
Il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta, nonché la qualifica originale.
In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo potrà essere richiesto l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro.
2.4 Permessi mensili previsti dalla L. n. 104/1992
In conformità a quanto previsto dall’Allegato 3 del Verbale di Incontro Nazionale del 26 aprile 2013 ovvero, al fine di contemperare le modalità di esercizio del diritto alle agevolazioni previste con l’esigenza dell’azienda di garantire la regolarità del servizio offerto all’utenza, gli aventi diritto provvederanno a programmare, con cadenza mensile e secondo la predisposizione di apposito prospetto, i periodi di assenza dal servizio stabiliti per assistere il familiare disabile.
Il prospetto di cui al precedente capoverso del presente punto dovrà essere compilato in ogni sua singola parte (indicazione del mese di riferimento e dei giorni di permesso in esso ricadenti) dal richiedente e dallo stesso sottoscritto e dovrà essere fatto pervenire agli uffici aziendali almeno 10 giorni prima dell’inizio del mese di riferimento.
L’eventuale sopravvenuta ed indifferibile necessità di variare la collocazione temporale di una o più giornate, rispetto a quanto preventivamente notificato all’azienda, deve essere comunicata dal richiedente nel termine minimo di almeno 24 ore prima della data di fruizione del permesso. Le modifiche alla programmazione da parte del lavoratore non potranno determinare discriminazioni e/o l’avvio di procedimenti disciplinari.
In presenza di più giornate di assenza, tra loro concomitanti, richieste da diversi lavoratori, sulla base di istituti di legge e/o contrattuali e in coincidenza o prossimità di giornate festive, o di periodi normalmente utilizzati per il godimento delle ferie, qualora si determini il rischio concreto di incidere sulla regolarità e la sicurezza del servizio, l’Azienda attiverà, in tempo utile, un confronto presso la sede territorialmente competente di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), per l’individuazione e l’adozione di soluzioni idonee a contemperare le diverse esigenze.
La fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992, è consentita a giornate intere per il personale turnista (inteso per tale quello che lavora su specifici turni e/o su turni avvicendati) e a giornate intere e/o mezze giornate per il restante personale.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis, L. n. 104/1992 e dalla circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012, il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, dovrà presentare all’azienda la documentazione giustificativa comprovante l’effettuazione del viaggio. Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.
2.5 Congedo per la malattia del bambino
In merito ai congedi per la malattia del figlio, fermo restando l’ applicazione delle norme generali previste dall’art 47 e ss. del D.Lgs n. 151/2001, troverà applicazione l’art. 4 dell’A. N. 11 aprile 1995, di rinnovo del CCNL.
3. Per gli istituti e causali non espressamente richiamate nel presente articolo si fa riferimento alle previsioni ordinarie di legge.
Art. 24
Assistenza legale
1. In applicazione di quanto previsto dall’Allegato 4, lett. B), Verbale di Incontro nazionale del 26 aprile 2013, l’Azienda si impegna a definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo, una o più polizze assicurative finalizzate a garantire la copertura delle spese relative all’assistenza legale dei dipendenti citati in giudizio civile e/o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi allo svolgimento delle loro mansioni, fatta esclusione per i casi in cui tali fatti siano dipendenti da dolo o colpa grave.
La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso è estesa anche all’assistenza legale diretta per il personale rimasto vittima di aggressione da parte di soggetti terzi durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2. del presente articolo, la congruità delle coperture assicurative è oggetto di esame congiunto ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. b), del presente accordo.
2. La compartecipazione a carico del lavoratore per la polizza assicurativa di cui al comma 1. del presente articolo, è fissata nella percentuale del 50%, con il limite massimo complessivo di euro 10,00 del premio annuale e rateizzazione in 14 mensilità.
In caso di incapienza della retribuzione e/o di coesistenza di pignoramenti, sequestri o cessioni volontarie, la quota di competenza del lavoratore è dallo stesso versata direttamente e con le medesime scadenze all’Azienda, pena l’immediata cessazione della copertura assicurativa anche per i contenziosi già in corso.
Qualora, invece, il ricorso contro la sentenza del grado di giudizio precedente sia proposto dal lavoratore, le relative spese saranno a carico del lavoratore medesimo, così come saranno di esclusiva competenza dello stesso le eventuali rifusioni delle spese allo stesso riconosciute in sentenza.
Nel caso in cui, però, il ricorso di cui al precedente capoverso abbia esito favorevole al lavoratore, la polizza assicurativa darà copertura alle spese di tale giudizio e di eventuale grado successivo.
Oltre ai casi di cui ai commi 1., primo e secondo capoverso, e 3. del presente articolo, l’Azienda e/o la Compagnia assicurativa possono valutare l’opportunità o meno di tutelare il dipendente anche oltre i limiti qui previsti.
Art. 25
Utilizzo di autoveicoli aziendali
1. Il personale che, per ragioni esclusivamente attinenti al servizio, è autorizzato ad utilizzare autoveicoli ad esclusione di quelli di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) e l) del D.L.g.s. n. 285/1992 e ss.mm.ii. che sono di proprietà o comunque nella disponibilità di BUSITALIA, è tenuto a rispettare quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli autoveicoli di cui al comma 1. del presente articolo, fermo restando il loro utilizzo esclusivamente per motivi di servizio e solo per l’itinerario e per il tempo strettamente necessario a tale scopo, devono:
- essere fatti stazionare e/o ricoverati, sia durante che dopo l’utilizzo, in luoghi idonei onde evitare furti e/o danneggiamenti e, ove possibile, in aree aziendali scelte preferibilmente tra quelle indicate dall’Azienda e interdette all’accesso di estranei;
- essere utilizzati esclusivamente da personale dipendente e, fatti salvi i casi specifici preventivamente autorizzati, senza trasportare persone terze e comunque estranee all’azienda;
- utilizzare, per gli eventuali rifornimenti e/o transiti in autostrada, esclusivamente la carta carburante ed il dispositivo “Telepass” e/o “Viacard” abbinati a tale veicolo.
3. Gli utilizzatori degli autoveicoli di cui al comma 1. del presente articolo devono:
- essere in possesso dei titoli, in corso di validità, abilitanti alla guida dell’autoveicolo che si apprestano a condurre;
- acquisire preventivamente l’apposita autorizzazione aziendale, copia della quale è custodita presso l’impianto o unità che ha in carico l’autoveicolo;
- assicurarsi dell’efficienza del veicolo e in condizione di circolare nel pieno rispetto delle norme del vigente “Codice della Strada” e relativo “Regolamento di attuazione”, con particolare riferimento ai componenti ed impianti relativi alla sicurezza stradale;
- verificare la regolarità e la completezza dei documenti di bordo:
a) carta di circolazione (in originale o, ove consentito, in fotocopia autenticata);
b) tagliando dell’assicurazione R.C.A.;
c) eventuali autorizzazioni per il transito in aree soggette a limitazioni di traffico e/o circolazione;
- verificare la presenza della dotazione di bordo composta da:
a) modulo “Rapporto di Servizio”;
b) triangolo;
c) gilet o bretelle retro-riflettenti;
d) dispositivo Telepass e/o Viacard;
e) catene da neve o pneumatici invernali (nel periodo e per le località che ne impongono l’obbligo per la circolazione);
- segnalare tempestivamente alla competente struttura aziendale ogni malfunzionamento dell’autoveicolo e, in caso di guasto con necessità di recupero da parte del soccorso stradale, procedere, previa acquisizione del nulla osta da parte della medesima struttura aziendale, alla chiamata del soccorso;
- effettuare la corretta compilazione in ogni sua parte del Rapporto di servizio , indicando, in modo leggibile, prima della partenza, il cognome e nome, la data, l’ora, la località di partenza, la lettura iniziale del contachilometri e apporre la propria firma; all’arrivo scrivere la data, ora, località di arrivo, lettura finale del contachilometri e apporre la propria firma;
- nel caso in cui necessiti l’effettuazione del rifornimento di carburante, effettuarlo soltanto presso gli impianti aziendali (il rifornimento esterno è ammesso unicamente allorquando la lunghezza del tragitto e/o la partenza fuori sede siano tali da renderlo indispensabile) attenendosi alle procedure localmente previste;
- prima di riconsegnare l’autoveicolo, verificare, attraverso la lettura dell’apposito segnalatore, la quantità di carburante presente nel serbatoio e, nel caso in cui questa risulti essere pari o inferiore
alla metà della capienza totale, effettuare il rifornimento con le modalità localmente previste.
4) Ai fini di quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, la struttura aziendale territorialmente competente dovrà:
- rendere disponibili agli utilizzatori tutti i sopra richiamati documenti (aggiornati ed in corso di validità) e le attrezzature che costituiscono la dotazione innanzi richiamata;
- provvedere alla manutenzione programmata e straordinaria degli autoveicoli;
- monitorare il corretto utilizzo degli autoveicoli, segnalandone ogni eventuale abuso o comportamento comunque scorretto e/o anomalo.
5) Eventuali irregolarità o mancanze riferite agli obblighi di cui ai precedenti commi dovranno essere segnalate prontamente dal lavoratore al responsabile di riferimento il quale provvederà al ripristino delle condizioni prima del regolare utilizzo dell’autoveicolo.
6) La gestione degli autoveicoli non specificamente in uso a determinate aree e/o utilizzatori ma nell’indistinta disponibilità di tutta la struttura aziendale (intesa come Sede o Unità Operativa), farà capo a quest’ultima la quale sarà di volta in volta tenuta a curarne e controllarne il corretto e conforme impiego.
7) Sono in ogni caso fatti salvi gli usi e consuetudini eventualmente già localmente in atto, sempre che le stesse non contrastino con le disposizioni impartite nel presente articolo.
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Art. 26
Vestiario uniforme e indumenti di lavoro
1. Il vestiario uniforme è un elemento che può determinare il giudizio della clientela nei confronti della Società e pertanto qualifica e valorizza tanto il personale che l’Azienda.
2. L’azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, del vestiario uniforme (divisa) - intesa come insieme dei capi di vestiario e degli accessori che la compongono - e/o degli indumenti di lavoro.
3. Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL, la fornitura del vestiario uniforme riguarda il personale che, nell’esercizio di mansioni proprie della figura professionale rivestita, è a costante contatto con la clientela e/o gli indumenti di lavoro appositamente previsti dalla mansione effettivamente svolta.
4. Al personale dipendente a costante contatto con la clientela è fatto obbligo di indossare il prescritto vestiario uniforme (divisa), con le modalità e conformemente con quanto previsto da apposito regolamento aziendale.
Al personale dipendente a costante contatto con la clientela è fatto altresì obbligo di indossare sempre, esposto in modo ben visibile, anche il cartellino identificativo personale (badge) che conterrà la foto e il numero di matricola aziendale del titolare.
Il mancato utilizzo o l’uso non regolare del vestiario uniforme (divisa), così come la mancata esposizione, anche temporanea, del cartellino identificativo, potranno essere oggetto di procedimento disciplinare.
5. Il vestiario uniforme, per il personale di cui al comma 3. del presente articolo, è costituito dai seguenti indumenti nella quantità e con la durata fissata come appresso indicato:
- giacca uomo invernale n. 1 ogni 2 anni (punti per singolo capo 61)
- giacca donna invernale n. 1 ogni 2 anni (punti per singolo capo 61)
- pantalone uomo/donna invernalen. 2 ogni 2 anni (punti per singolo capo 33)
- gonna invernale n. 2 ogni 2 anni (punti per singolo capo 33)
- giacca uomo/giubbino estivi n. 1 ogni 2 anni (punti per singolo capo 61)
- giacca donna/giubbino estivi n. 1 ogni 2 anni (punti per singolo capo 61)
- pantalone uomo/donna estivo n. 2 ogni 2 anni (punti per singolo capo 30)
- gonna estiva n. 2 ogni 2 anni (punti per singolo capo 30)
- camicia M.L. (*) n. 2 ogni anno (punti per singolo capo 14)
- camicia M.C./Polo (*) n. 2 ogni anno (punti per singolo capo 13)
- maglione/pullover n. 1 ogni 2 anni (punti per singolo capo 19)
- cravatta/foulard (*) n. 2 ogni anno (punti per singolo capo 4)
- giaccone n. 1 ogni 3 anni (punti per singolo capo 99)
- marsupio biglietti o borsello (**) n. 1 ogni 5 anni (punti per singolo capo 10)
- tuta (**) n. 1 ogni anno (punti per singolo capo 10)
(*) Personale di guida un capo in più
(**) Solo personale di guida
6. Per il personale di officina, magazzino e per gli ausiliari gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda sono i seguenti:
- tuta o pettorina o giacca/pantalone n. 3 ogni anno
- T-shirt o camicia officina (M.L. o M.C.) (*) n. 3 ogni anno
- xxxxxxxx xxxx visibilità (**) n. 1 ogni quattro anni
(*) capi abbinati alla sola fornitura della pettorina
(**) capo assegnato al solo personale di officina/manutenzione che opera anche all’esterno
7. In funzione del prezzo, della quantità e della durata di ciascun capo, ai singoli lavoratori di cui al comma 3. del presente articolo è assegnato il sotto riportato punteggio complessivo triennale:
- personale di guida punti 800
- Addetti all’esercizio di zona punti 800
- restante personale (comma 6.) punti 90/120 (**)
In considerazione che tale punteggio copre un arco temporale di tre anni civili (dal 1° gennaio al 31 dicembre), lo stesso è proporzionalmente ridotto in caso di inizio/cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
In fase di prima applicazione, ai lavoratori in forza alla data di applicazione del presente accordo, è attribuito un punteggio iniziale il cui ammontare è calcolato considerando la durata che ancora residua per i capi di vestiario ricevuti prima dell’entrata in vigore del medesimo presente accordo.
L’eventuale punteggio che residuasse al termine del triennio, non è cumulabile con quello accreditabile per il triennio successivo.
Nel caso in cui, invece, alla chiusura del triennio il lavoratore abbia usufruito di un numero di punti superiore a quello attribuito, allo stesso è trattenuta, nel cedolino paga del successivo mese di gennaio, una somma il cui importo è dato dal numero di punti eccedente il plafond triennale moltiplicato per il valore unitario attribuito al punto il 31 dicembre dell’anno precedente.
Al punto è inizialmente attribuito il valore di euro 1,00 (uno/00).
Detto valore è annualmente aggiornato nella misura della variazione assoluta accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’aggiornamento del valore di cui al capoverso precedente è oggetto di informativa annuale in sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. a), del presente accordo.
8. Il dipendente non ha titolo al rinnovo della divisa quando manchino meno di sei mesi per il collocamento a riposo nel mentre l’assegnazione della divisa stagionale per il relativo uso negli ultimi sei mesi di servizio è limitata a quella necessaria per la stagione in cui ricade prevalentemente il residuo periodo di servizio.
9. Nel caso di assenza dal servizio o di temporaneo impiego in mansioni non comportanti l’uso della divisa per un periodo superiore ai sei mesi in un anno, i termini di durata della fornitura sono prorogati di un corrispondente periodo di tempo o proporzionalmente ridotto il relativo punteggio.
10. Gli elementi facenti parte della fornitura di vestiario uniforme assegnata in base alle norme del presente articolo non possono in alcun caso essere ceduti ad altro dipendente o a terzi.
E’ passibile di sanzioni disciplinari chiunque ceda, gratuitamente o dietro compenso, uno o più capi di vestiario uniforme.
11. A parziale modifica di quanto previsto dal vigente CCNL di riferimento, il costo del vestiario uniforme e degli indumenti di lavoro è integralmente sostenuto, nei limiti delle spettanze di cui ai commi 5. e 6. del presente articolo, dall’Azienda.
12. Considerato che la fornitura del vestiario uniforme è destinata all’esclusivo utilizzo in occasione di servizio e che l’obbligo di indossarlo deriva da norme di legge e contrattuali, lo stesso è tale da non configurare, in alcun modo ed indipendentemente dalla ripartizione del relativo costo, trattamento economico in natura, così che il suo controvalore non può essere preso in considerazione ai fini retributivi, siano essi diretti o indiretti o differiti.
13. A tutto il personale che indossa il prescritto vestiario uniforme è fatto obbligo di mantenerne il decoro e di curare la propria persona a tutela dell’immagine della Società e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A tale proposito, BUSITALIA elaborerà un apposito Regolamento attuativo che sarà oggetto di periodica informativa nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. a), del presente accordo.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato dal presente articolo in materia di vestiario uniforme, è fatto espresso riferimento a quanto previsto dal CCNL.
Art. 27
Pasti aziendali
1. Per le diverse articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, i lavoratori di BUSITALIA possono fruire del diritto al pasto per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa purché la stessa abbia una durata pari o superiore a 3 ore e 30 minuti di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale della prestazione svolta.
2. La fruizione del pasto dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuano il servizio sostitutivo della mensa aziendale.
3. I lavoratori che usufruiscono del servizio di cui al comma 2. del presente articolo, concorrono alla relativa spesa nella misura prevista dall’art. 78 (Mensa e ticket) del presente accordo.
4. Nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1. del presente articolo effettuino la prestazione giornaliera in località sprovviste dei servizi di cui al comma 2. del presente articolo, è riconosciuto un ticket il cui valore nominale è stabilito secondo quanto previsto dall’art. 78 (Mensa) del presente accordo.
Sono esclusi dal riconoscimento di quanto previsto dai commi 3. e 4. del presente articolo, coloro che beneficiano di altri trattamenti aventi il medesimo fine (diaria ridotta, trasferta, rimborso delle spese di vitto, vitto fornito gratuitamente, etc.).
5. Ai lavoratori del personale viaggiante di cui alla Parte III (Disciplina specifica per il personale viaggiante) del presente accordo che maturano il diritto alla diaria ridotta o alla trasferta, il valore delle stesse è incrementato secondo quanto previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 9. (Trasferta plus e diaria plus), del presente accordo.
Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e alla regolamentazione vigenti in materia e ferma restando la specifica regolamentazione degli accertamenti che, per alcune categorie di personale, non rientrano nella sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008, le parti sono impegnate a sviluppare tutte le azioni finalizzate al mantenimento e al continuo miglioramento, all’interno dei processi produttivi, di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano pertanto a promuovere ogni utile coordinamento tra di loro per la piena attuazione delle disposizioni normative vigenti e di quelle che saranno emanate in materia.
Quanto disciplinato dal presente articolo è integrato da quanto previsto all’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del presente accordo.
2. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le parti si richiamano al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., relativamente a:
‐ monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
‐ interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime e, comunque, sulle materie da lavorare;
‐ protezione individuale e collettiva;
‐ procedure di informazione e formazione;
‐ procedure per il controllo sanitario.
3. In attuazione dell’ art. 18 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in esito alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del medesimo D.Lgs., BUSITALIA provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, dei necessari dispositivi di protezione individuale.
La qualità, la quantità e la tipologia di dotazione dei dispositivi di protezione individuale sono annualmente oggetto di esame congiunto finalizzato a verificarne l’adeguatezza:
‐ su iniziativa dell’Azienda, nella sede nazionale di cui all’ art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. b), del presente accordo;
‐ su eventuale richiesta dei RLS nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’ art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
4. L’Azienda fornisce adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alla propria mansione e al luogo di lavoro in cui operano, sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per rischi specifici ai quali essi sono esposti, sulle normative di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale vigenti e sulle relative disposizioni aziendali adottate.
Gli interventi formativi di cui al capoverso precedente vengono tempestivamente attuati a seguito dell’assunzione del lavoratore, nonché a seguito del cambiamento di mansioni del lavoratore, ovvero a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, nuovi procedimenti di lavoro e/o l’impiego di sostanze pericolose.
5. E’ fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale.
Ai fini di cui al capoverso precedente, BUSITALIA predispone gli idonei supporti logistici.
In caso di inottemperanza da parte del lavoratore agli obblighi di cui al primo capoverso, l’azienda procederà a norma di legge e di CCNL.
6. Gli obblighi di informazione e formazione previsti, rispettivamente, agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., sono estesi, oltreché ai lavoratori di cui al precedente comma 4, a tutte le
figure istituzionali facenti parte, in applicazione del citato D.Lgs, dell’organizzazione del sistema aziendale, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità.
Gli interventi formativi disciplinati nel presente articolo sono svolti nei confronti dei lavoratori durante il normale orario di lavoro.
Ai partecipanti ai corsi di formazione provenienti da una residenza di servizio situata in un Comune diverso da quello di svolgimento del corso medesimo, è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
7. La sorveglianza sanitaria viene svolta dall’Azienda nei confronti dei lavoratori esposti ai rischi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo le modalità e i divieti previsti dall’art. 41 del D.Lgs medesimo.
Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli aventi finalità diverse (come ad esempio la sicurezza e l’incolumità di terzi, ivi inclusi quelli previsti dal D.M. n. 88/1999 e ss.mm.ii.), qualora effettuati fuori dell’orario di lavoro comportano il riconoscimento al lavoratore di quote di retribuzione aggiuntiva ordinaria per un tempo corrispondente a quello dedicato agli stessi.
Qualora per l’espletamento degli accertamenti di cui al precedente capoverso del presente comma, e/o degli eventuali connessi ulteriori accertamenti, il lavoratore venga comandato a recarsi in una località collocata al di fuori del Comune ove ha sede la propria residenza di servizio, al lavoratore stesso è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
Anche ai fini di quanto previsto dall’A.N. del 12 luglio 1985, art. 3, lett. c), le risultanze della
sorveglianza sanitaria e degli altri accertamenti periodici, nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono oggetto, annualmente, di periodico esame congiunto, nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
Dette risultanze sono altresì oggetto annualmente di informazione nella sede nazionale di cui all’art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.1, lett. a), del presente accordo.
I dati forniti nelle fasi relazionali di cui agli ultimi due capoversi precedenti vengono elaborati dall’azienda salvaguardando la protezione di tutti i dati sensibili riferiti ai singoli lavoratori, ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione sulla privacy.
Art. 29
Tossicodipendenza, etilismo ed altre forme di disagio personale e sociale
1. In attuazione di quanto previsto dal punto 13 dell’A.N. del 2 ottobre 1989, come integrato dall’art. 5, A.N. 11 aprile 1995, entrambi di rinnovo del CCNL, ovvero in presenza di altre forme di disagio personale o sociale, le parti convengono sull’importanza dell’attivazione di azioni di prevenzione e di sostegno finalizzate all’obiettivo comune di conciliare le esigenze di evitare rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi, nonché di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con quelle di non discriminazione dei lavoratori interessati.
A tale scopo, l’Azienda è impegnata a verificare con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti la possibilità di attivare forme di collaborazione utili al personale interessato ai casi di cui al capoverso precedente per individuare sedi competenti e riservate per ricevere informazioni, indicazioni e sostegno per il superamento della patologia accertata.
2. Qualora il superamento della patologia richieda l’attuazione di un progetto terapeutico predisposto dalla competente struttura sanitaria pubblica che necessiti di assenze dal servizio del lavoratore, ovvero di particolari condizioni di utilizzazione del lavoratore stesso e sempre che la patologia riscontrata non gli precluda l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, si conviene quanto segue:
a) entro 7 giorni dalla data di predisposizione del progetto terapeutico, il lavoratore interessato avanza richiesta all’azienda impegnandosi allo svolgimento del progetto stesso. La richiesta va corredata della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che ha predisposto il progetto terapeutico, contenente la pianificazione dei periodi o delle giornate in cui la stessa è stata programmata.
Durante lo svolgimento del progetto terapeutico e fino al suo termine, il lavoratore è tenuto a fornire costantemente all’azienda, alle scadenze periodiche da essa fissate, tutta la documentazione utile ad attestare lo svolgimento del progetto in corso e, entro 3 giorni dal termine di ogni eventuale assenza dal servizio connessa al progetto medesimo, la relativa certificazione da parte della struttura sanitaria pubblica presso cui si svolge il progetto;
b) l’azienda provvede al mantenimento del rapporto di lavoro e del profilo professionale rivestito dal lavoratore per la durata del progetto terapeutico.
L’azienda concorda con il lavoratore, che può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, le condizioni di utilizzazione, sia per le mansioni svolte che per la programmazione della prestazione lavorativa, consone allo svolgimento del progetto terapeutico.
In tale ambito, Azienda e lavoratore possono anche concordare, in attuazione dell’art. 66 (Lavoro a tempo parziale) del presente accordo, la temporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo di svolgimento del progetto terapeutico, con automatico ripristino del tempo pieno al termine del progetto stesso.
Nei periodi e nelle giornate di assenza dal servizio per le esigenze connesse allo svolgimento del progetto terapeutico - e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dall’inizio dello stesso -, l’azienda corrisponde al lavoratore un trattamento economico di importo corrispondente a quello previsto dall’art. 4, comma 1., secondo punto, A.N. 19 settembre 2005 relativamente all’aspettativa per motivi di salute.
c) al termine del progetto terapeutico, su parere della competente struttura sanitaria pubblica e dell’azienda, il lavoratore è reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita qualora da esse distolto all’avvio del progetto stesso.
Il personale di cui al precedente primo capoverso che rifiuti di sottoporsi volontariamente al progetto terapeutico predisposto dalla competente struttura sanitaria pubblica è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27, Allegato A), R.D. 148/1931.
Nel caso in cui il dipendente, durante lo svolgimento del progetto terapeutico, non ottemperi all’invio all’azienda entro i termini ivi prescritti della certificazione di cui alla precedente lett. a),
ultimo capoverso, può decadere dal diritto all’applicazione di quanto previsto al presente comma ed essere soggetto a procedimenti disciplinari e, in caso di recidiva, alle disposizioni di cui al capoverso precedente.
Precedentemente alla loro attivazione, le forme di collaborazione di cui al comma 1., secondo capoverso, del presente articolo sono materia di esame congiunto presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
Nei casi in cui l’esito dei progetti terapeutici non rendano possibile il reintegro del lavoratore nelle mansioni della qualifica originariamente rivestita entro il termine di tre anni dall’inizio del primo progetto, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 27 dell’Allegato A), R.D. n. 148/1931.
Art. 30
Titoli e abilitazioni
1. Tutto il personale è tenuto a possedere e mantenere il possesso dei titoli e abilitazioni necessarie all’integrale svolgimento delle mansioni assegnate, nonché ad acquisire quelle eventualmente successivamente introdotte da nuove normative.
Dell’eventuale revoca, sospensione o mancato rinnovo degli stessi deve essere data immediata comunicazione all’Azienda.
2. I costi, diretti ed indiretti, connessi con il mantenimento in corso di validità dei titoli, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, etc. di cui al comma 1. del presente articolo sono concordati con le strutture territorialmente competenti di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo, fatto salvo quanto diversamente previsto al comma 4. del presente articolo e all’art. 31 (Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente) del presente accordo.
3. Il personale sprovvisto dei titoli, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, etc., resisi necessari per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa successivamente all’assunzione, è tenuto ad acquisirli entro i termini di tempo previsti dalle sopravvenute nuove normative.
Nel caso in cui, invece, tale necessità derivi esclusivamente da una sopravvenuta esigenza aziendale, le modalità ed i tempi di acquisizione dei titoli saranno oggetto di contrattazione nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
4. Il lavoratore che, per la partecipazione ai percorsi formativi necessari a tale acquisizione, si rechi in una località al di fuori del Comune in cui è collocata la propria residenza di servizio, è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 7., del presente accordo.
5. Nel caso in cui il percorso formativo per l’acquisizione di detti titoli abilitanti si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, il personale matura titolo a corrispondenti permessi retribuiti la cui fruizione è disciplinata, per il personale viaggiante, dall’art. 57 (Ferie e permessi) del presente accordo, ovvero, per il personale non viaggiante, dall’art. 62 (Ferie e permessi) del presente accordo.
6. Qualora il lavoratore interessato non consegua i titoli abilitanti entro i tempi di cui al comma 3. del presente articolo l’Azienda, nei casi previsti al primo capoverso, può adottare i provvedimenti di cui al comma 7. del presente articolo, mentre, in quelli previsti al secondo capoverso, dispone la proroga del termine per il tempo necessario al completamento del relativo percorso formativo.
Nel solo caso in cui, in applicazione di quanto previsto al precedente capoverso del presente comma, l’Azienda sia tenuta a disporre la proroga, il costo per l’acquisizione sarà compartecipato dal lavoratore nella misura del 50% e la frequenza avverrà fuori dell’orario di lavoro e senza il riconoscimento di quanto previsto dal comma 5. del presente articolo.
7. Trascorsa la proroga di cui al comma 6. del presente articolo, qualora il lavoratore non abbia acquisito i necessari titoli abilitanti, l’Azienda può adottare, nei confronti dello stesso, i provvedimenti atti ad assicurare la sua proficua utilizzazione, ivi incluso il trasferimento d’ufficio della residenza di servizio.
Ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’A.N. del 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, l’eventuale diversa utilizzazione di detto personale è materia di preventivo esame congiunto presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b) del presente accordo.
Eventuali casi di sopravvenuto legittimo impedimento alla partecipazione di detti corsi, saranno esaminati e valutati nella sede territorialmente competente.
8. Qualora il possesso, il mantenimento e l’acquisizione dei requisiti professionali di cui ai commi 1. e 3. del presente articolo richiedano l’espletamento nei confronti dei lavoratori di apposite visite mediche, anche periodiche, agli stessi si applicano i trattamenti normativi ed economici previsti dall’art. 28 (Ambiente, salute e sicurezza del lavoro), comma 7., secondo e terzo capoverso.
9. Fatti salvi gli obblighi di legge e di contratto, il lavoratore che richieda di poter acquisire titoli e abilitazioni su base volontaria, dovrà farsi integrale ed esclusivo carico di tutti i relativi oneri, anche indiretti.
Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30 (Titoli e abilitazioni) del presente accordo, l’azienda predispone ed organizza i corsi obbligatori per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), senza oneri a carico dei lavoratori.
2. Il personale interessato partecipa ai corsi di cui al precedente comma del presente articolo, fuori dell’orario di lavoro e senza il riconoscimento di trattamenti economici e/o rimborsi.
3. In applicazione di quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la partecipazione ai corsi di cui al precedente comma 2. del presente articolo costituisce credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).
A fronte di quanto previsto al precedente capoverso, nonché ad integrale compensazione delle altre ore di formazione sulla sicurezza - anch’esse svolte al di fuori dell’orario di lavoro - stabilite dall’anzidetto accordo Stato Regioni, sono riconosciute al lavoratore due giornate di permesso retribuito da godersi, a posteriori, previo accordo con la Direzione aziendale.
4. Allorquando la scadenza della CQC coinvolga, nell’arco temporale del periodo in cui le vigenti norme consentono di anticipare la frequenza ai corsi, un numero di conducenti tale da rendere controproducente la messa a disposizione di strutture e docenti, gli interessati possono, di concerto con l’azienda, individuare possibili soluzioni alternative che, in ogni caso, non possono riconoscere agli interessati un trattamento economico-normativo inferiore a quello previsto dal presente articolo.
Ritiro o sospensione patente di guida e recupero punti
1. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano quanto previsto dall’Allegato 5 al Verbale di Incontro nazionale del 26.04.2013.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, oltre che al personale viaggiante, anche a tutto il restante personale la cui mansione richieda, per l’espletamento delle funzioni proprie della qualifica rivestita e/o per quelle allo stesso assegnate per uso e/o consuetudine aziendale, la patente di guida ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo.
3. La partecipazione dei lavoratori ai corsi finalizzati al recupero dei punti decurtati dalla patente di guida e/o dalla CQC, è consentita ed attivata soltanto nel caso in cui il punteggio residuo raggiunga il limite, considerato cautelativo, di 11 punti.
4. Come previsto dall’Allegato 5 al Verbale di Incontro nazionale del 26.04.2013, la partecipazione a detti corsi avviene fuori dell’orario di lavoro e senza alcun ulteriore onere economico a carico dell’azienda in aggiunta a quello derivante dal puro costo dei corsi stessi.
5. Fatti salvi i casi di comprovati motivi di salute, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a ripetere il medesimo corso, la relativa spesa resta ad integrale ed esclusivo carico del lavoratore stesso.
6. Nei casi in cui, in applicazione di quanto previsto dall’Allegato 5, comma 3 primo capoverso Verbale di Incontro nazionale 26.04.2013, l’attività lavorativa, individuata come alternativa, comporti la variazione della residenza di servizio del lavoratore, questa è, in ogni caso considerata alla stessa stregua del trasferimento d’ufficio.
7. Cessata la causa che ha determinato il trasferimento di cui al comma 6 del presente articolo, l’azienda esaminerà l’eventuale richiesta di trasferimento nella residenza di servizio precedentemente assegnata.
PARTE III
NORMATIVA SPECIFICA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
Art. 33
Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico
1. In applicazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo, il personale mobile (conducenti) ruota su turnazioni caratterizzate da cadenze tali da consentire il rispetto della normativa in materia di riposi e di orario di lavoro.
La rotazione nei diversi turni di servizio è regolamentata in modo che questa avvenga dopo ogni riposo settimanale/periodico.
2. Nel caso in cui per sopravvenute e comprovate esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale/periodico precedentemente programmata sia, nel rispetto di quanto previsto dal comma
1. del presente articolo, sporadicamente anticipata o differita, al lavoratore, individuato prioritariamente su base volontaria, è riconosciuta la maggiorazione retributiva di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 1. (Spostato riposo) del presente accordo.
Nel caso di cui al precedente alinea del presente articolo, il lavoratore può essere chiamato in servizio per l’effettuazione di una prestazione lavorativa almeno pari ad un intero turno di quelli programmati ed ha diritto ad un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data del godimento anticipato o, in caso di differimento, rispetto a quella del riposo precedentemente programmato.
3. Non costituisce spostato riposo - e, conseguentemente, non sarà indennizzato e/o retribuito - il riposo che dovesse assumere cadenza diversa a seguito della modificazione di rotazione.
Nelle residenze di servizio cui fanno capo limitatissimi servizi festivi e la conseguente costante prevalente applicazione dello schema rotativo 6+1, la giornata di riposo settimanale/periodico del lavoratore al quale, per preordinata rotazione, è assegnata l’effettuazione di un intero turno festivo domenicale, è di norma programmata il precedente giorno prefestivo.
Nelle situazioni di cui al precedente capoverso del presente comma, il servizio festivo infrasettimanale è, di regola, attribuito al conducente assegnatario del servizio festivo nella domenica immediatamente successiva.
4. Ai lavoratori di cui al precedente comma 3., secondo capoverso, è riconosciuto un compenso economico nella misura e con le modalità previste dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 2. (Indennità di lavoro domenicale) del presente accordo.
Rotazione nei turni di servizio
1. In applicazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 (Organizzazione del lavoro e riposo settimanale/periodico) del presente accordo e fermo restando quanto previsto dall’art. 6, lett. e),
A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, le tipologie di rotazione nei turni di servizio, di norma, prevalentemente applicate sono:
a. 6+1 = orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi e riposo settimanale/periodico alla domenica (fatto salvo quanto previsto al comma 3. dell’anzidetto art. 33);
b. 5+1 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi e uno riposo settimanale/periodico il sesto giorno (c.d. “riposo a scalare”);
c. 5+2 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi (c.d. “settimana corta”) con assenza compensativa il sabato e riposo settimanale/periodico alla domenica;
d. 5+1+1 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi con assenza compensativa prefissata in uno qualsiasi dei giorni (dal lunedì al venerdì) della medesima settimana e riposo settimanale/periodico alla domenica.
2. Allorquando nel corso di una settimana (lun./dom.) la rotazione 5+2 o 5+1+1 venga interrotta in seguito a un cambio di sessione dei turni o a una variazione di turni per vacanze scolastiche, il lavoratore non matura il diritto all’assenza compensativa mentre nel caso inverso (ossia passaggio da rotazione 6+1 o 5+1 a rotazione 5+2 o 5+1+1 conseguentemente al realizzarsi di una delle anzidette fattispecie) tale diritto matura integralmente e ciò indipendentemente dal giorno della settimana in cui detta interruzione si verifica.
Cambio turno
1. E’ consentito che in caso di necessità del lavoratore possa essere concesso il cambio di turno tra conducenti.
2. L’operazione di cui al comma 1. del presente articolo, anche nei casi di motivata concessione di una più prolungata specifica autorizzazione è, in ogni caso, subordinata all’avallo della competente struttura di movimento che è tenuta a valutarne la compatibilità con l’esigenza di assicurare la sicurezza dell’esercizio e l’osservanza delle vigenti norme di legge e di contratto.
3. Con il cambio di turno sono riconosciute, a ciascuno dei due lavoratori interessati, tutte le competenze maturate relativamente al turno effettivamente svolto.
Art. 36
Nastro lavorativo e riprese
1. Il “nastro lavorativo” individua la durata dell’arco temporale della giornata entro il quale si svolge il turno di servizio programmato.
2. Ai fini del presente accordo, si definiscono, con riferimento ad ogni specifico contratto di servizio:
2.1 Servizi urbani di cui al comma 3 punto 3.1 lettera a) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo, la dimensione prende a riferimento il numero totale delle ore di servizio offerto al pubblico, nel periodo scolastico, convenzionalmente diviso per il coefficiente 6,50:
a) Grandi dimensioni quelli riferiti a programmazioni superiori a n. 500 turni di servizio giornalieri;
b) Medie dimensioni quelli riferiti a programmazioni superiori a n. 75 e fino a 500 turni di servizio giornalieri;
c) Piccole dimensioni quelli riferiti a programmazioni fino a 75 turni di servizio giornalieri;
2.2 Servizi extraurbani di cui al comma 3 punto 3.1 lettera b) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo;
2.3 Altri servizi di cui al comma 3 punto 3.1 lettera c) dell’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo:
3. I turni di servizio sono programmati con le modalità previste dall’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3, punto 3.1 lettere a), b) e c) del presente accordo, in modo da prevedere, a seconda della tipologia nella quale ricadono, un nastro lavorativo giornaliero:
3.1 servizi urbani di Grandi dimensioni, fino a 7 h. e 25 min.;
3.2 servizi urbani di Medie dimensioni, fino a 8 h. e 30 min.;
3.3 servizi urbani di Piccole dimensioni, fino a 12 h. e 00 min. e nastro medio non superiore a 10
h. e 15 min.;
3.4 servizi extraurbani rientranti nel campo di applicazione della L. n. 138/1958, fino a 12 h. e 00 min. e nastro medio non superiore a 10 h. e 15 min.;
3.5 servizi rientranti nel campo di applicazione Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs.
n. 234/2007, non si applicano le disposizioni sul nastro lavorativo.
4. I limiti di cui al precedente comma 3., punti 3.1 e 3.2 del presente articolo possono essere superati nel limite di due ore e nei limiti di legge per quelli di cui ai punti 3.3. e 3.4 del medesimo comma, per un numero massimo di turni pari al:
4.1 10% nei servizi urbani di Grandi dimensioni;
4.2 18% nei servizi urbani di Medie dimensioni;
4.3 20% nei servizi urbani di Piccole dimensioni;
4.4 20% nei servizi extraurbani rientranti nel campo di applicazione della L. n. 138/1958;
I turni di cui al presente comma rientrano nel calcolo della media di cui al comma 3., punti 3.3 e 3.4., del presente articolo, con il valore convenzionale di 12 ore.
Nel caso in cui i servizi di cui al comma 2., punto 2.1, lett. c), del presente articolo non superi i 35 turni e sia abbinato al servizio extraurbano, la percentuale dei turni in flessibilità di cui ai punti 4.3 e 4.4 del presente comma, è calcolata con riferimento al numero complessivo dei turni di servizio urbano ed extraurbano.
5. Le percentuali di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 possono essere incrementate rispettivamente di un ulteriore 8%, 12%, 18% e 18% di turni che dovranno essere svolti su base volontaria, con modalità da concordare nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale), ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo.
6. Ai lavoratori che svolgono turni di cui ai commi 4. e 5. del presente articolo, è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 1. (“turno in flessibilità”) del presente accordo.
7. Qualora il nastro lavorativo ecceda le 12 h. e 30 min. è riconosciuto, in alternativa all’indennità di
cui al comma 6. del presente articolo, il trattamento di seguito indicato:
a) per i lavoratori che scelgono l’opzione del solo trattamento economico, erogazione dell’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 2. (“supero nastro”) del presente accordo per le eccedenze oltre le 12 ore;
b) per i lavoratori che scelgono di trasformare il 50% del supero nastro maturato in giornate di permesso aggiuntivo retribuito, il 50% resterà compensato economicamente come previsto alla precedente lett. a), nel mentre il restante 50% è convertito in permessi aggiuntivi retribuiti nella misura e con le modalità previste dall’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 3. (“Permessi giornalieri per supero nastro”) del presente accordo.
I lavoratori comunicano, entro il mese di aprile di ciascun anno, quali delle due soluzioni intendono utilizzare nel successivo anno civile. L’assenza di comunicazione, nei termini, comporterà l’automatica attribuzione della soluzione di cui alla lett. a) del presente comma.
I lavoratori assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo, è applicata esclusivamente la modalità di cui alla lett. a) del presente comma.
8. La quota parte di nastro che, nei servizi di cui al comma 3., punti 3.3 e 3.4, eccede di oltre due ore il limite giornaliero ivi previsto, è compensata, in aggiunta, con l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 4. (supero nastro aggiuntivo) del presente accordo.
9. Ai fini del presente accordo, si definisce ripresa l’attività lavorativa effettuata dopo un’interruzione dell’orario di lavoro - calcolato secondo le disposizioni dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo - prevista dal turno di servizio programmato.
10. Ferme restando le deroghe previste all’interno del presente accordo - e in particolare all’art. 47 (Autolinee urbane e suburbane) - i turni di servizio sono programmati in modo da prevedere un numero di riprese non superiori a 2 per i servizi di cui ai commi 2., punti 2.1, lett. c), 2.2 e 4..
11. Il limite di cui al comma 10. del presente articolo può essere superato per i servizi di cui al comma 2., punti 2.1, lett. c), e 2.2 per una percentuale massima complessiva del 33% dei turni e ai lavoratori che effettuano tali turni è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 76 (Indennità legate alle caratteristiche del turno programmato), comma 5. (ripresa aggiuntiva) del presente accordo.
12. In considerazione di eventuali particolarità delle diverse tipologie di servizio, nella sede territorialmente competente(Unità Produttiva Regionale), possono essere contrattate ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo le flessibilità ulteriori rispetto ai limiti di cui ai commi 4. e 10. del presente articolo.
Tempi accessori e relative prestazioni
1. L’orario di lavoro dei turni di servizio è definito conformemente con le specifiche norme che lo definiscono e regolamentano e che, riassumendo, comprendono, oltre che i tempi impiegati per la guida, anche i tempi impiegati in tutte le prestazioni accessorie e complementari alla stessa - fatta esclusione per quelli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 - (operazioni preliminari e/o successive connesse alla circolazione e all’impiego del veicolo) e forfetariamente determinati nella misura di seguito quantificata.
2. I tempi accessori sono così determinati:
• pre turno 10’ (15’ nel caso di primo utilizzo giornaliero dell’autobus che ha la sosta notturna in suolo pubblico)
• pre ripresa (intermedia) 5’
• post ripresa (intermedia) 5’
• post turno 5’
• nel cambio in linea, il pre turno/ripresa è di 3’ ed il post ripresa è escluso.
3. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3.1, lett. a), del presente accordo, i tempi impiegati dal conducente per recarsi, senza prestare servizio, da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio concluso, sono riconosciuti nella misura forfettaria di seguito indicata:
‐ 15’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. a), del presente accordo;
‐ 10’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. b), del presente accordo;
‐ 5’ per turno nei servizi di cui all’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 2., punto 2.1, lett. c), del presente accordo;
4. In considerazione di eventuali particolarità delle diverse tipologie di servizio, nella sede territorialmente competente(Unità Produttiva Regionale), possono essere contrattate, ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo, situazioni particolari.
Pulizia, rifornimento dell’autobus e catene da neve
1. Ove non diversamente previsto, la pulizia esterna dell’autobus intesa come passaggio dello stesso attraverso l’apposito tunnel di lavaggio, è assolta dal conducente con le modalità e nei termini previsti dai successivi capoversi del presente articolo.
Il tempo dedicato allo svolgimento delle attività previste al comma 1. del presente articolo è forfettariamente determinato, per i turni di servizio che, in applicazione di quanto previsto dall’art.
17 (Orario di lavoro) del presente accordo, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e del correlato D.Lgs. n. 234/2007, di 10’ per ogni singolo intervento di pulizia esterna.
Tale tempo, ove non già retribuito, andrà a sommarsi all’orario di lavoro giornaliero unitamente al tempo di guida necessario per il trasferimento del mezzo dal luogo di stazionamento all’area all’uopo attrezzata e viceversa.
Lo svolgimento delle attività di pulizia esterna è, di norma, programmato nel turno di servizio del mezzo ed il conducente è tenuto a registrare tale attività su apposito modulo aziendale.
2. Le operazioni di pulizia interna degli autobus sono affidate a personale specificamente adibito a tali attività.
3. Nei depositi di piccole dimensioni, ove non è possibile dedicare il personale di cui al comma 2. del presente articolo, lo svolgimento di dette attività può essere effettuato direttamente dai conducenti secondo le modalità e i tempi concordati presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale), di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
4. Nel caso in cui sia previsto l’obbligo per il conducente di presenziare alle operazioni di rifornimento, allo stesso è riconosciuto l’aumento di 5’ dei tempi forfettariamente definiti all’art. 37 (Tempi accessori e relative prestazioni) del presente accordo.
5. Nelle situazioni in cui è previsto che il personale di guida provveda direttamente al rifornimento del combustibile dell’autobus, tale operazione è registrata direttamente dall’autista che l’ha effettuata, attraverso l’apposito sistema informatico o, ove questo non sia presente o temporaneamente non disponibile, con il relativo modulo opportunamente firmato (con firma leggibile).
6. L’azienda si assume l’onere di far sì che i distributori aziendali in cui le operazioni di rifornimento siano effettuate direttamente dal personale di guida, siano predisposti a tale funzione e li attrezza affinché l’uso degli stessi da parte di detto personale sia rispettoso delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
7. Al personale di guida che effettua le operazioni di cui al comma 5. del presente articolo è riconosciuta la specifica indennità prevista dall’art. 77 (Indennità legate alla effettuazione di specifiche attività), comma 1. (indennità self service) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che queste siano svolte presso un impianto aziendale o pubblico convenzionato.
Con l’erogazione della predetta indennità è da intendersi, in ogni caso, forfetariamente retribuito anche il correlato maggior impegno lavorativo, con esclusione dell’eventuale tempo di trasferimento presso l’impianto di distribuzione che viene conteggiato nel normale orario di lavoro.
8. Nella stagione invernale (orientativamente dal mese di novembre a quello di marzo) il personale addetto alla guida degli autobus è tenuto a verificare che il veicolo, ove impiegato su strade innevate e non dotato di pneumatici invernali, abbia in dotazione l’apposita attrezzatura antineve (catene, zeppe per sollevamento, guanti, stuoia e lampada).
All’occorrenza, il conducente posiziona e/o rimuove le catene da neve, avendo cura di eseguire tali operazioni nel momento e nel luogo dallo stesso ritenuto più opportuno, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Per ogni operazione di posizionamento/ rimozione delle catene da neve, appositamente segnalata all’azienda a mezzo del foglio di servizio giornaliero, sono riconosciuti, senza alcun assorbimento e con la retribuzione di lavoro straordinario, i seguenti tempi:
- posizionamento: 15’, ridotti a 10’ nel caso in cui fruisca dell’assistenza del personale di deposito;
- rimozione: 5’.
9. Le modalità esecutive delle prestazioni di cui ai commi 1., 2., 5. e 8. del presente articolo sono fornite con apposito regolamento aziendale affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle norme che regolamentano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Art. 39
Ritardi
1. Premesso che rimane obiettivo condiviso delle parti programmare i servizi in modo da evitare ritardi strutturali ed eliminare eventuali situazioni critiche previa consultazione in ambito C.O.T., il prolungamento della prestazione lavorativa, rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo), è forfettariamente compensata, fino a 15 minuti, attraverso l’erogazione dell’indennità mensile di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo.
Tali indennità non sono corrisposte nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 8 (otto).
2. Gli eventuali ritardi eccedenti il limite di cui al comma 1. del presente articolo sono sempre compensati, indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 73 (Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale), comma 1. (forfettizzazione mensile ritardi 1) o di quella di cui al comma 2. (forfettizzazione mensile ritardi 2), del presente accordo, per la sola parte eccedente i 15 minuti e al netto della quota già forfettariamente retribuita, esclusivamente con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario e senza alcun ricalcolo delle competenze del turno assegnato.
3. Qualora a causa di un ritardo nel cambio, il lavoratore prosegua, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la prestazione lavorativa, l’eccedenza è compensata con la retribuzione di lavoro straordinario e senza che ciò comporti alcun ricalcolo del turno programmato.
In tale circostanza, l’Azienda provvede alla sostituzione del lavoratore nel più breve tempo, possibilmente entro il capolinea successivo e comunque d’intesa con il lavoratore stesso.
4. Ove tecnicamente possibile, la rilevazione e l’accreditamento dei ritardi avviene con l’ausilio di procedure automatizzate.
Intervallo tra corse
1. L’intervallo tra le corse (c.d. “capolinea”) è programmato in almeno 5 minuti; nel caso in cui la corsa antecedente l’intervallo superi la durata programmata di 75 minuti, tale intervallo minimo è elevato a 10 minuti.
Inoltre, tale intervallo minimo può essere riconosciuto anche in misura ridotta se non siano trascorsi almeno 30 minuti dal “capolinea” precedente oppure se, delle due corse da separare, una di esse rappresenti un trasferimento, un rientro o simili.
2. La Commissione Turni di cui all’art. 54 (Commissione Orari e Turni) del presente accordo analizzerà, durante il preventivo esame congiunto, eventuali casi dettati dai programmi di esercizio, anche attraverso la reciproca individuazione e valutazione di possibili soluzioni tecnico organizzative.
3. Ove le soluzioni tecnico organizzative di cui al comma 2. del presente articolo, non siano individuate, la correlata assenza o riduzione dell’intervallo sarà specificamente indennizzata con un corrispondente incremento dell’orario di lavoro del turno programmato.
Art. 41
Indennità di diaria ridotta
Art. 42
Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio
2. Le modalità operative di svolgimento delle attività di vendita dei titoli di viaggio e le eccezioni previste dal comma 4., lett. b), dell’Allegato 6 (Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria) del Verbale di Incontro sottoscritto, in sede nazionale, il 26 aprile 2013, sono contrattate presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
3. A fronte di quanto previsto dai commi 1. e 2. del presente articolo, è riconosciuta al conducente l’indennità le cui condizioni, misura e modalità di erogazione sono definite all’art. 77 (Indennità legate all’effettuazione di specifiche attività), comma 2. (indennità vendita biglietti) del presente accordo.
4. Al personale, anche non viaggiante, cui è eventualmente affidata l’attività collaterale e accessoria rispetto a quella prevalentemente svolta, della consegna dei titoli di viaggio a sovraprezzo ai conducenti con contestuale incasso del relativo controvalore economico, è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 77 (Indennità legate all’effettuazione di specifiche attività), comma 3. (indennità consegna biglietti) del presente accordo. La rendicontazione ed il correlato versamento delle somme introitate avviene giornalmente.
Tale indennità non è, invece, riconosciuta a coloro i quali, avendo ordinariamente affidata la gestione dei titoli di viaggio, è assegnata anche l’incombenza di cui al precedente capoverso del presente comma.
5. In caso di furto o rapina - debitamente denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza - l’Azienda provvede, in assenza di colpa o dolo del lavoratore, al reintegro dei titoli di viaggio indebitamente sottratti con contestuale versamento, da parte del lavoratore, dei proventi derivanti dai titoli già venduti e sempre che gli stessi non siano stati sottratti nel corso del medesimo atto denunciato.
Art. 43
Contrasto all’evasione tariffaria
1. L’attività di contrasto all’evasione tariffaria rappresenta obiettivo prioritario condiviso dalle Parti e, al contempo, una delle modalità per agevolare, qualora necessario, la proficua utilizzazione di eventuale personale in esubero.
2. L’Operatore di esercizio può effettuare, previa acquisizione della necessaria abilitazione e dell’opportuna formazione e non contestualmente all’attività di guida, le attività di agente accertatore/polizia amministrativa.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 67 (Apprendistato professionalizzante) del presente accordo, non potranno essere ammessi a svolgere tale attività, nelle forme previste dal presente articolo, per tutto il periodo durante il quale l’azienda fruisce del trattamento contributivo agevolato.
3. L’ammissione all’attività di cui al comma 2. del presente articolo verrà realizzata per selezione interna i cui criteri saranno oggetto di esame congiunto presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
4. Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1. del presente articolo è attuato in forma regolamentata ed organizzata dall’Azienda ed è svolta in alternativa alle prevalenti mansioni di guida e non comporta il diritto ad aver riconosciuto alcun altro diverso inquadramento contrattuale.
5. L’attività di contrasto all’evasione tariffaria può anche essere svolta in forma volontaria, oltre il turno di servizio assegnato.
Il lavoratore non può esercitare tale attività senza essere stato preventivamente autorizzato dai propri superiori gerarchici diretti e/o dall’area preposta al coordinamento di detta attività, i quali ne determinano preventivamente anche la durata.
Detta attività non può essere effettuata dal personale già impegnato nella medesima attività svolta nella forma non volontaria.
6. L’autorizzazione di cui al comma precedente non può, in ogni caso, essere concessa allorquando sussistano possibili incompatibilità con le imprescindibili esigenze di sicurezza dell’esercizio e per i giorni nei quali non vi sia effettivo svolgimento di altra attività lavorativa.
7. L’attività di contrasto all’evasione tariffaria svolta in orario di lavoro è compensata economicamente con le modalità e nella misura previste dall’art. 77 (Indennità legate alla effettuazione di specifiche attività), comma 4. (attività accertativa regolamentata), del presente accordo.
8. Per l’attività di cui al comma 5. del presente articolo il lavoratore percepirà le competenze economiche di cui all’art. dall’art. 77 (Indennità legate alla effettuazione di specifiche attività), comma
5. (attività accertativa volontaria), del presente accordo, con l’erogazione delle quali si intendono integralmente compensate, in forma forfettaria, anche le ore complessivamente impiegate dallo stesso in detta attività e in quelle accessorie alla stessa e che, pertanto, è assicurato contro i rischi di infortunio sul lavoro.
9. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica titoli di viaggio, svolta dal personale cui tali attività sono previste dalle rispettive declaratorie professionali, possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori, non apprendisti (incluso l’anno successivo all’eventuale conferma in servizio), le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. Tale utilizzazione può essere concordata nella sede di cui al comma
11. del presente articolo.
10. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché il trattamento economico previsto all’art. 77 (Indennità legate alla effettuazione di specifiche attività), comma 4. (attività accertativa regolamentata),
del presente accordo.
11. Le modalità tecnico-operative di svolgimento delle attività di contrasto all’evasione tariffaria svolte dal personale di cui al presente articolo, sono concordate presso la sede territorialmente competente (Unità produttiva regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
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Art. 44
Personale riservista e disponibile
1. Nella programmazione dei turni possono essere inseriti periodi in cui il lavoratore non ha un turno di servizio assegnato da rotazione e potrà essere impiegato o come “Riservista” o come “Disponibile”.
Il lavoratore “Disponibile” è colui al quale è affidato un turno orario durante il quale rimane “a disposizione” nella propria residenza di servizio anche allo scopo di sostituire lavoratori imprevedibilmente assenti.
Il lavoratore “Riservista” è colui che, originariamente privo di turno di servizio assegnato, è anticipatamente comandato ad effettuare un turno di lavoro facente capo alla sua o ad altra residenza di servizio.
2. Nel caso in cui il personale di guida si trovi “a disposizione” e venga comandato, senza alcun preavviso, ad effettuare un turno di lavoro fuori della propria residenza di servizio, questi potrà raggiungere la destinazione prevista con il mezzo di trasporto indicato dall’Azienda o, laddove preventivamente autorizzato da quest’ultima, anche con mezzo proprio, in perfetta analogia a quanto previsto per il “Riservista”.
In questo caso, il tempo di trasferimento rientra sempre nell’orario di lavoro così come tutte le competenze del turno di servizio sono integralmente ricalcolate in funzione dell’intervenuta variazione; la differenza tra l’orario di lavoro programmato e quello maggiore eventualmente
effettuato, è calcolato e retribuito con la retribuzione oraria del lavoro straordinario.
In ogni caso, la durata complessiva del periodo di guida effettiva dovrà rispettare le disposizioni di legge applicabili alla tipologia del servizio svolto e non potrà eccedere, il limite complessivo di impiego giornaliero (nastro) previsto dall’art. 36 (Nastro lavorativo e riprese) del presente accordo in base alla tipologia di servizio.
3. Al “Riservista”, comandato ad effettuare un turno di servizio non facente capo alla residenza di servizio assegnata, è riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dalle vigenti norme di legge e di contrattazione collettiva nazionale ed il connesso trasferimento sarà effettuato, con una delle seguenti modalità preventivamente autorizzate dall’Azienda:
a) trasferimento effettuato con veicolo aziendale:
complessivo ricalcolo delle competenze del turno di servizio - ivi incluso l’orario di lavoro e il nastro - e riconoscimento, laddove se ne realizzino le condizioni previste dal CCNL, dell’indennità di diaria ridotta di cui all’art. 21/A del CCNL (Indennità di diaria ridotta) 23 luglio 1976 e ss.mm.ii.; il tempo di trasferimento dalla residenza assegnata a quella cui fa capo il turno di servizio comandato e quello del successivo rientro, è computato nell’orario di lavoro in misura pari a quella riportata nell’apposita tabella delle “Distanze chilometriche” (All. 4), la cui eventuale integrazione e/o modifica sarà oggetto di esame congiunto nella sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. b), del presente accordo.
b) trasferimento effettuato quale passeggero sui mezzi di TPL:
trattamento economico e normativo previsto dall’art. 20/A (Indennità di trasferta) del CCNL 23 luglio 1976 e ss.mm.ii., che annulla e sostituisce quello eventualmente originariamente previsto dal turno di servizio; il tempo impiegato per recarsi nella residenza di servizio cui fa capo il turno di lavoro assegnato e quello del suo successivo rientro non è computato nel nastro giornaliero e nell’orario di lavoro, laddove non previsto da diposizioni di legge.
Rideterminazione dell’orario di lavoro del turno di servizio allorquando questo sia calcolato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 138/1958.
Sono altresì integralmente rimborsate le spese di viaggio eventualmente sostenute (e documentate) per l’utilizzo del mezzo di TPL preventivamente indicato dall’Azienda;
c) trasferimento effettuato con mezzo autonomo:
trattamento economico e normativo previsto dall’art. 20/A (Indennità di trasferta) del CCNL 23
luglio 1976 e ss.mm.ii. e che annulla e sostituisce quello eventualmente originariamente previsto dal turno di servizio. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di riposo giornaliero e che il tempo di trasferimento dalla residenza di servizio a quella cui fa capo il turno assegnato e quello del suo successivo rientro, non costituisce orario di lavoro, laddove non previsto dalle disposizioni di legge - e, conseguentemente, nemmeno modifica il nastro giornaliero -, lo stesso è compensato attraverso la corresponsione della indennità di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 4. (Indennità di percorrenza), del presente accordo.
In alternativa a detta compensazione economica è consentito di optare per la maturazione di permessi aggiuntivi retribuiti nella misura e con le modalità previste dall’art. 75 ((Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 5. (Permessi compensativi trasferimento), del presente accordo.
I lavoratori interessati comunicano, entro il mese di aprile di ciascun anno, quali delle due soluzioni intendono utilizzare nel successivo anno civile. L’assenza di comunicazione, nei termini, comporterà l’automatica attribuzione dell’anzidetta soluzione retributiva.
Nel caso in cui la presenza di servizi di TPL renda materialmente applicabile la fattispecie di cui alla lettera b) del presente comma, l’azienda non autorizza il trasferimento in modo autonomo disciplinato dalla presente lettera.
Allorquando l’orario di lavoro del turno di servizio interessato sia calcolato ai sensi dell’art. 6 della
L. n. 138/1958, si ha la rideterminazione dello stesso in caso di una o più soste in residenza.
Previa compilazione del relativo modulo, è previsto il rimborso chilometrico di cui all’art. 75 (Indennità legate alla organizzazione del lavoro), comma 7. (Rimborso chilometrico), del presente accordo.
E’ altresì riconosciuta un’indennità economica calcolata in percentuale sul costo della benzina verde di cui al capoverso precedente, con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla organizzazione del lavoro), comma 8. (indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo.
4. Al “Riservista” comandato ad effettuare un turno di servizio facente capo alla propria residenza di servizio sono riconosciute esclusivamente le competenze specificamente previste dal turno di servizio assegnato.
5. Al “Riservista” di cui al comma 3., lett. b) e c), del presente articolo è altresì riconosciuta l’indennità giornaliera di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 3. (indennità di riservista), del presente accordo.
6. L’ordine di servizio giornaliero dei turni assegnati al personale “Riservista” o “Disponibile” è, di regola, esposto entro le ore 14.00 del giorno precedente a quello di riferimento.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6. del presente articolo, in caso di sopravvenuta ed indifferibile necessità, il lavoratore “Disponibile” può essere contattato dall’Azienda - entro e non oltre le ore 21.00 del giorno precedente a quello interessato - allo scopo di sostituire un collega che abbia comunicato la propria assenza soltanto dopo l’esposizione dell’ordine di servizio giornaliero.
8. Nel caso in cui il personale di guida si trovi in residenza quale “Disponibile” e venga comandato, senza alcun preavviso, in un turno fuori residenza, questi potrà raggiungere la destinazione prevista con il mezzo di trasporto indicato dall’Azienda o, laddove preventivamente autorizzato da quest’ultima, anche in modo autonomo.
In quest’ultimo caso, il tempo di trasferimento, da e per la destinazione comandata, è calcolato come sopra e rientra nell’orario di lavoro così come tutte le competenze del turno di servizio sono integralmente ricalcolate in funzione dell’intervenuta variazione; la differenza tra l’orario di lavoro programmato e quello maggiore eventualmente effettuato, è calcolato e retribuito con la retribuzione oraria del lavoro straordinario.
9. In ciascuna residenza di servizio può essere organizzativamente individuato un “turno provvisorio”, scelto tra quelli disponibili nella normale rotazione della medesima residenza di servizio.
Il “turno provvisorio” può essere sostituito con altro turno della medesima residenza entro le ore
17.00 del giorno precedente.
Lo schema rotativo che prevede il c.d. “turno provvisorio” può essere adottato esclusivamente nelle residenze di servizio alle quali fanno capo non più di 8 turni di servizio programmati e, tra questi,
ce ne siano uno o più che prevedono un impegno lavorativo non compatibile con l’impiego di un “Riservista” esterno.
10. Al lavoratore assegnatario del “turno provvisorio” è riconosciuta, per tale giornata, l’indennità di cui all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 6. (indennità turno provvisorio), del presente accordo.
11. Nelle residenze di servizio gli operatori di esercizio possono, su base volontaria, essere impiegati in maniera continuativa come “Riservista” alle condizioni indicate al comma 3., lett. b) e c) del presente articolo.
Qualora i soggetti disponibili siano in numero superiore all’effettiva necessità derivante dall’organizzazione aziendale, la precedenza è data ai conducenti della residenza di servizio interessata e, tra questi, mutuando i criteri definiti dall’art. 19 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931.
1. Le residenze di servizio possono essere raggruppate in aree funzionali ritenute omogenee ai fini dell’assegnazione delle ferie richieste dai lavoratori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, restano in vigore le attuali aree derivanti dalla previgente pattuizione collettiva aziendale in BUSITALIA.
3. Nel caso in cui l’Azienda ritenga necessario individuare nuove aree o la variazione di una o più di quelle preesistenti, la materia è oggetto di contrattazione presso la sede territorialmente competente (Unità produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
4. Qualora l’esigenza di cui al comma 3. del presente articolo coinvolga due o più Unità produttive Regionali tra loro limitrofe, la materia è oggetto di accordo in sede nazionale di cui all’art. 3, punto 4.1, lett. c), del presente accordo.
5. I casi di cui ai commi 3. e 4. del presente articolo non comportano in alcun caso, la modifica delle residenze di servizio per come già assegnate ai lavoratori.
Servizio di manovra
1. Il servizio di manovra, ove funzionalmente previsto dall’organizzazione aziendale, è finalizzato al conseguimento della sicurezza e della regolarità del servizio.
2. Il personale impiegato nel servizio di manovra potrebbe essere chiamato a svolgere anche servizi diversi purché rientranti nella propria mansione.
3. Per quanto previsto al comma 2. del presente articolo, il personale impiegato nel servizio di manovra in parola deve essere in possesso dei prescritti titoli abilitanti in corso di validità e mantenerli tali.
Autolinee urbane e suburbane
1. Fatte salve le eventuali diverse indicazioni formulate dalla stazione appaltante nei programmi di esercizio, le autolinee urbane sono quelle il cui servizio si svolge prevalentemente nel territorio di un solo comune, nel mentre sono suburbane quelle il cui servizio si svolge nel territorio di un comune e in uno o più comuni con questo confinanti e fra i quali sussiste una sostanziale continuità di abitato.
2. L’orario di lavoro dei turni di servizio qualificabili come urbani o suburbani è determinato ai sensi dell’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3., punto 3.1., lett. a), del presente accordo.
3. E’ pattuito che, nei servizi urbani e suburbani, le soste fino a 30’ non costituiscano interruzione dell’orario di lavoro.
4. Anche in funzione della tipologia del servizio svolto e dell’estensione dell’ambito territoriale servito, le disposizioni di cui al presente articolo possono essere localmente modificate e/o implementate attraverso la contrattazione collettiva effettuata presso la struttura territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’ art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
Servizi scolastici e scuolabus
1. Ai fini del presente accordo e fermo restando quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo, i servizi scolastici e di scuolabus sono disciplinati dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti Comunali.
2. In sede di contrattazione collettiva effettuata presso la struttura territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’ art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo, sono concordate le modalità operative di esecuzione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1. del presente articolo.
3.
Servizi a chiamata
1. In considerazione delle diverse modalità e peculiarità che potrebbe assumere l’eventuale istituzione di servizi a chiamata, in sede di contrattazione collettiva effettuata presso la struttura territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’ art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo, sono concordate le modalità operative di questa specifica tipologia di servizio.
Art. 50
Autoservizi specializzati e atipici
2. Un specifico trattamento economico potrà essere previsto in sede di contrattazione collettiva effettuata presso la struttura territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi , fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo, per i turni di servizio che comprendono prevalenti servizi specializzati e che ricadono nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3., punto 3.1, lett. c), del presente accordo.
Art. 51
Servizi sostitutivi
1. I servizi sostitutivi di altri originariamente programmati per diverse tipologie di trasporto, sono effettuati nel rispetto dell’art. 17 (Orario di lavoro), comma 3., punto 3.1, lett. c, che regolamentano tale tipologia di attività, oltre che nel rispetto delle istruzioni operative e comportamentali impartite dai committenti.
2. All’atto della salita a bordo dei viaggiatori, il conducente è tenuto a verificare la correttezza e la validità del titolo di viaggio.
Art. 52
Servizi occasionali e noleggio autobus con conducente
La maggior parte dei servizi svolti mediante noleggio di autobus con conducente, rientrano tra i suddetti servizi.
2. Considerate le peculiarità e specificità dei servizi di cui al comma 1. del presente articolo ed i connessi aspetti gestionali degli stessi, che variano anche in funzione del contesto organizzativo della Sede/Unità Operativa chiamata a gestirli, si ritiene opportuno demandare la loro regolamentazione presso la competente Unità Produttiva Regionale.
Art. 53
Telefonia mobile
2. Detto apparecchio deve prevedere la possibilità del contestuale utilizzo di una sim-card privata del lavoratore o, in alternativa, una formula contrattuale che consenta il separato utilizzo privato da parte del lavoratore al quale sarà addebitato, direttamente dal gestore di telefonia mobile, il solo costo del traffico telefonico e le relative imposte.
Commissione Orari e Turni (C.O.T.)
1. Presso ogni Sede/Unità Operativa è attivata una Commissione Orari e Turni con funzioni di:
• analizzare i turni di servizio predisposti dall’azienda per i conducenti e verificare se gli stessi rispettano le norme stabilite dagli accordi vigenti;
• esaminare la formazione e la distribuzione dei turni in occasione dei cambi stagionali e proporre eventuali modifiche;
• analizzare le modifiche che abbiano riflessi sull’organizzazione del lavoro che coinvolgano anche una singola residenza di servizio;
• analizzare e valutare l’istituzione di nuove linee, la trasformazione o la revisione di quelle già esistenti;
• verificare i tempi di percorrenza delle linee dove si dovessero riscontrare particolari criticità sui tempi programmati;
• individuazione, tra i turni esistenti nella residenza di servizio interessata, di quello da definirsi “turno provvisorio”;
• altri motivi di carattere generale afferenti ai turni dei conducenti.
2. Per parte sindacale, la C.O.T. è composta, su nomina di ognuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo e come di seguito indicato:
‐ un componente la RSU, ove costituita, per ognuna delle Organizzazioni Sindacali in essa rappresentate;
‐ un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo nelle cui liste non fosse eventualmente eletto alcun componente la RSU, ove costituita.
‐ un rappresentante supplente per ognuna delle organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, il quale partecipa in sostituzione del corrispondente componente titolare in caso di impedimento di quest’ultimo.
La nomina dei componenti titolari e supplenti della C.O.T., è effettuata in forma scritta alla RSU da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, la quale, a sua volta, provvede ad informare l’Azienda con la medesima forma.
Nel caso in cui non sia costituita la RSU nella Unità Produttiva Regionale considerata, la C.O.T. è composta, in ogni Sede/Unità Operativa, da un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali che ha legittimamente costituito la R.S.A., previa comunicazione, in forma scritta, all’Azienda, da parte di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, della nomina di un lavoratore individuato tra i componenti la propria RSA
3. Su espressa motivata richiesta della C.O.T., l’Azienda avvierà un esame congiunto per affrontare le altre eventuali problematiche afferenti i ritmi ed i turni di lavoro dei conducenti.
4. L’azienda fornirà alla C.O.T. interessata - di norma, un mese prima della data prevista per l’entrata in vigore - la bozza dei turni oggetto dell’esame congiunto.
5. La convocazione della C.O.T. avviene su iniziativa dell’Azienda in occasione dei cambi di servizio stagionali e, in tal caso, i componenti sono liberati dall’Azienda per il tempo necessario. Ove, invece, la convocazione della C.O.T. avvenga su richiesta della/e RSU/RSA o da una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, i componenti della stessa vi partecipano usufruendo delle agibilità sindacali di cui all’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), ovvero art. 10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda) del presente accordo.
6. Le riunioni della C.O.T. vengono verbalizzate.
Sinistri e incidenti in generale
1. In caso di sinistro, il personale deve sempre attenersi a quanto disposto dall’art. 189 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii..
2. Le norme comportamentali da porre in essere in caso di incidente, saranno contenute in apposito regolamento aziendale.
Risarcimento danni
1. Per il risarcimento danni, fermo restando quanto previsto dall’Allegato 4, lett. A), Verbale di Incontro nazionale sottoscritto in data 26.04.2013, per quanto concerne l’attivazione del contradditorio di cui al punto 3., verbale citato, sono riferiti ad entrambe le parti.
Nel caso in cui per l’individuazione delle responsabilità sia oggettivamente necessario espletare indagini interne, l’azienda è tenuta a convocare il lavoratore rispettando i termini di cui al capoverso precedente, per informarlo delle motivazioni che l’hanno resa necessaria. Le indagini devono essere chiuse nel termine di 30 giorni dall’avvio, salvo il caso in cui sia il lavoratore a chiederne una proroga o sia necessario acquisire documentazione non immediatamente acquisibile (ad es. ove coperta dal segreto istruttorio). Il termine di 15 giorni di calendario entro il quale debbono essere contestati i fatti decorre dalla chiusura di dette indagini.
Conseguentemente anche tutti gli altri termini previsti dall’Allegato 4, lett. A), Verbale di Incontro nazionale sottoscritto in data 26.04.2013, iniziano a decorrere da quest’ultima data.
Ferie e permessi
1. Il lavoratore ha il diritto di fruire, nel corso dell’anno di maturazione, di un periodo di ferie annuale, in una delle fasce di cui alla successiva lett. a) del presente comma , per almeno due settimane che possono essere continuative se ciò è richiesto dal lavoratore.
La gestione delle ferie è organizzata in modo tale da conseguire l’obiettivo che, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento, il personale di guida tendenzialmente usufruisca, nel periodo di maturazione, di tutte le giornate di ferie maturate nel medesimo periodo. A tale scopo, l’assegnazione delle giornate di ferie è preordinata secondo le seguenti disposizioni:
a) Ferie estive
La programmazione delle ferie estive prevede fasce di almeno due settimane continuative nel periodo che va dal giorno successivo al termine dell’anno scolastico al giorno immediatamente precedente l’inizio del nuovo anno scolastico.
L’individuazione del numero di fasce, della loro collocazione temporale e le modalità di assegnazione, per ogni residenza di servizio, è effettuata congiuntamente tra le parti, entro il primo trimestre di ogni anno nella sede territorialmente competente (Unità produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
Successivamente all’assegnazione è ammesso il cambio dell’intero periodo tra soggetti aventi identica residenza di servizio o la stessa sia ubicata in località appartenenti alla medesima area.
b) Ferie natalizie e pasquali
L’assegnazione di ferie nel periodo natalizio è programmata per un numero di agenti compatibile con le esigenze di servizio ed è suddivisa in due fasce con decorrenza, la prima dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche e fino al giorno 29 dicembre e la seconda con decorrenza dal 30 dicembre e fino all’ultimo giorno delle anzidette vacanze scolastiche; la fascia relativa alle vacanze pasquali è unica e coincide con il periodo individuato per le omonime vacanze scolastiche.
c) Altre ferie e permessi
La richiesta di poter usufruire di ferie in forma frazionata è ammessa nella misura di una giornata o, ove tecnicamente possibile, anche di una parte della stessa, ed è assegnata con le modalità, anche informatiche previste dall’organizzazione aziendale, in base alle contingenti esigenze di servizio, dando priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda, unitamente al maggior monte di giornate residue.
Nel caso in cui la richiesta sia volta ad ottenere la singola giornata del sabato, è data priorità nell’assegnazione, in deroga agli anzidetti criteri, al/i lavoratore/i che nell’anno civile (1°gennaio/31 dicembre) ha/hanno usufruito di un minor numero di sabati e, in caso di parità, con i criteri mutuati dall’art. 19 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931.
2. Al lavoratore che abbia integralmente esaurito tutto il proprio monte ferie (costituito dalla sommatoria delle ferie correnti ed arretrate), è concesso di usufruire, non oltre il 6 gennaio dell’anno successivo, delle giornate di permesso ex festività soppresse maturate. Tale volontà deve necessariamente essere preventivamente formalizzata dall’interessato all’Azienda, in forma scritta.
3. Al lavoratore che si venga a trovare nella situazione di cui al comma 2. del presente articolo, è altresì concesso di usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente all’anno di maturazione, delle giornate di permesso ex festività soppresse maturate.
4. Le giornate di permesso ex festività soppresse che, per qualsivoglia motivazione, non siano state usufruite nel corso dell’anno di maturazione o nell’anzidetto periodo aggiuntivo, sono trattate conformemente a quanto previsto dall’Accordo Nazionale 27.02.1979.
PARTE IV
DISCIPLINA SPECIFICA PER IL PERSONALE NON VIAGGIANTE
Art. 58
Servizi ausiliari per la mobilità
1. Sono definiti servizi ausiliari per la mobilità tutti quei servizi complementari e/o di supporto alle attività proprie del trasporto pubblico locale e svolti dalle figure professionali di cui ai profili previsti dall’omonima Area operativa prevista dall’A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL.
2. Datosi che per l’effettuazione delle attività previste dal presente articolo è indispensabile l’acquisizione di specifiche abilitazioni, il personale vi sarà adibito previa acquisizione delle stesse con le modalità indicate dall’azienda.
3. Al personale espressamente adibito alle attività di verifica e contrasto all’evasione tariffaria, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 (Vendita e controllo a vista dei titoli di viaggio) e 43 (Contrasto all’evasione tariffaria) del presente accordo.
4. Le modalità tecnico-operative di svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono concordate presso la sede territorialmente competente (Unità produttiva regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo.
Organizzazione dell’orario di lavoro
1. L’orario di lavoro del personale non viaggiante, sia salariato che impiegato, è organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 (Orario di lavoro) del presente accordo ed è distribuito, nell’arco della settimana e della giornata, in funzione delle necessità organizzative e funzionali dell’Azienda.
2. Può, altresì, essere prevista una distribuzione dell’orario di lavoro diversa tra il periodo invernale e quello estivo.
Previo accordo con le RSA/RSU della competente Unità Produttiva Regionale, può essere prevista la distribuzione dell’orario di lavoro anche con periodi di compensazione dell’orario di lavoro maggiori rispetto a quelli definiti dal CCNL e fino al limite previsto dalla vigente normativa di legge.
3. Per il solo personale impiegatizio - con esclusione di quello impiegato con prestazione lavorativa a tempo parziale e/o in particolari attività che comportino il necessario rispetto di uno specifico orario di lavoro - la collocazione temporale dell’orario di lavoro nella giornata lavorativa è prevista, al mattino, una flessibilità in entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00 ed al pomeriggio dalle ore 12.45 alle ore 14.30 con conseguente protrazione della permanenza in azienda fino al completamento dell’orario di lavoro giornalmente previsto e comunque, fatte salvi eventuali specifiche deroghe, non oltre le ore 19.00.
4. La pausa pranzo decorre, fatte salve eventuali specifiche deroghe, tra le ore 12.15 e le ore 13.15, ha una durata complessiva non inferiore a 30 minuti e interrompe l’orario di lavoro.
5. Ogni inizio, interruzione, e termine dell’orario di lavoro deve essere opportunamente registrata a mezzo dell’apposito badge individuale.
Il badge è strettamente personale e l’uso improprio e/o da parte di soggetti diversi dal titolare, è assolutamente vietato.
6. Le pause durante l’orario di lavoro devono essere godute senza abbandonare i locali aziendali e sono limitate ad una per turno allorquando questo non prevede l’interruzione per il pranzo e a due per il turno che, invece, la prevede.
7. Il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro deve essere, sempre e in alcun caso, preventivamente autorizzata.
Reperibilità funzionale
1. Ai sensi dell’art. 9 dell’A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, l’istituto della reperibilità può coinvolgere il personale che garantisce la continuità dell’esercizio e la sicurezza degli impianti.
2. In conformità con le esigenze organizzative dell’Azienda possono essere istituiti dei turni di reperibilità nelle singole Sedi/Unità Operative.
Le modalità e l’individuazione dei lavoratori interessati alla copertura di turni di reperibilità saranno oggetto di specifica contrattazione presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) ai sensi dell’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c), del presente accordo.
3. Il trattamento economico spettante al personale reperibile è disciplinato secondo quanto previsto all’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro) comma 11. (Indennità di reperibilità), del presente accordo.
4. La reperibilità prevista per la giornata deputata al riposo settimanale o periodico non comporta, di per se, mancato riposo.
Art. 61 Banca ore
1. Si conviene che tutto il personale, con esclusione degli addetti alla guida, condotta e scorta, potrà aderire, previa richiesta scritta, alla banca ore.
Tale richiesta avrà validità per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui è presentata e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca.
Le ore di lavoro eventualmente prestate, previa autorizzazione e nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, in misura eccedente quelle ordinariamente previste e programmate, sono accantonate, nel limite massimo di 78 ore, nella Banca ore individuale.
Il lavoratore potrà utilizzare le ore accantonate per usufruire di permessi orari e/o giornalieri. Ferma restando la salvaguardia di comprovate esigenze aziendali, il lavoratore può richiedere all’Azienda la preventiva programmazione del recupero delle ore accumulate.
2. Per le ore di cui al comma 1., terzo capoverso, del presente articolo, effettivamente compensate con una corrispondente riduzione della prestazione, il lavoratore non matura il diritto ad aver riconosciuta alcuna maggiorazione retributiva.
Le ore accumulate che, al termine del periodo utile per la compensazione di cui al comma 1. del presente articolo, non sono state effettivamente assorbite da una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa, sono retribuite con la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario
Ferie e permessi
1. Il personale non viaggiante, ad eccezione di coloro che lavorano su turni avvicendati e/o il cui orario di lavoro è legato a particolari esigenze di servizio, può richiedere ferie nella misura minima di mezza giornata.
2. Per i permessi inferiori alla mezza giornata e comunque non inferiori alla mezz’ora, il lavoratore può attingere esclusivamente dai permessi per ex festività soppresse e/o alla riduzione della prestazione lavorativa di cui all’art. 61 (Banca ore), del presente accordo, riduzione che comunque non potrà, in alcun caso, eccedere il monte ore preventivamente accumulato.
3. La concessione delle ferie e/o dei permessi orari richiesti resta subordinata alla preventiva valutazione dell’Azienda.
4. Le assenze per ferie del personale che lavora con la distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni sono computate, indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro sia o meno distribuito omogeneamente nei giorni della settimana, in ragione di 1,2 per ciascun giorno fruito e 0,6 per ciascuna mezza giornata fruita.
5. Le ferie annuali sono concesse dall’Azienda e fruite dall’interessato nei limiti delle giornate contrattualmente spettanti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, previa programmazione delle stesse effettuata tenuto conto delle esigenze dell’Azienda e degli interessi del lavoratore.
Trasferte
1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata.
2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro.
3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo;
4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola.
5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo.
6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (c.d. rimborso misto) nel qual caso il trattamento economico di cui all’art.
75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo, è ridotto, nel primo caso, alla complessiva misura della quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la diaria intera e per la pernottazione con dormitorio e nel secondo caso alla sola quota giornaliera della retribuzione normale prevista per la pernottazione senza dormitorio.
7. Salvo casi eccezionali, l’azienda mette gratuitamente a disposizione del lavoratore in trasferta che opti per il rimborso delle spese, un idoneo alloggio e ciò è, a tutti gli effetti, equiparato al rimborso analitico delle spese di cui al comma 6. del presente articolo.
8. Le spese di vitto di cui al comma 6. del presente articolo sono rimborsate nel limite di euro 30,00 per ogni pasto (importo che costituisce franchigia e che è annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT), nel mentre per le trasferte che non prevedano il pernottamento fuori sede, è riconosciuto al lavoratore esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo.
9. La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta così che non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il lavoratore si trova continuamente fuori della propria residenza di servizio.
10. Il dipendente avrà, di norma, l’onere di indicare, prima di ogni singola trasferta, l’opzione che lo stesso ha prescelto tra quelle qui previste.
Quadri
1. I “Quadri”, per come definiti ai sensi della L. n. 190/1985 e della disciplina normativa di cui all’A.N. 02 giugno 1987, per come modificata dall’art. 2, lett. A, punto 8), A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, sono individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra quelli dell’”area professionale 1” cui è attribuito il parametro 250 o il parametro 230, della classificazione del personale di cui all’A.N. 27 novembre 2000, di rinnovo del CCNL, e che svolgono, con carattere di continuità e grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi stabiliti dall’azienda.
2. Stante l’alto grado di autonomia organizzativa ed operativa che è attribuita ai “Quadri” e l’esclusione degli stessi dall’ambito di applicazione delle limitazioni in ordine all’orario di lavoro (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003), agli stessi è riconosciuta ampia facoltà di autogestione dell’orario di lavoro, orario che, in ogni caso, non potrà mai essere complessivamente inferiore a quello contrattualmente previsto.
3. Considerato che, anche alla luce di quanto esposto nel precedente comma del presente articolo, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, la durata dell’orario di lavoro dei “Quadri” non è misurata o predeterminata o può essere determinata autonomamente dagli stessi, le prestazioni da questi eventualmente rese, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre l’orario normale contrattualmente previsto, non danno luogo ad alcun autonomo e specifico trattamento economico e, in ogni caso, sono comunque da ritenersi complessivamente già remunerate con il trattamento economico individualmente pattuito.
4. All’esclusivo scopo di accertare la presenza giornaliera, i “Quadri” sono tenuti ad attestare la presenza attraverso la registrazione dell’entrata e dell’uscita inserendo il proprio badge nell’apposito rilevatore.
5. Ai “Quadri” non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 61 (Banca ore), e 62 (Ferie e permessi), del presente accordo.
6. I “Quadri” comandati in trasferta hanno diritto a percepire il trattamento di cui all’art. 63 (Trasferte), del presente accordo.
7. I “Quadri”, nel caso in cui siano eccezionalmente e sporadicamente autorizzati ad utilizzare un veicolo di cui hanno la disponibilità, percepiscono un rimborso chilometrico quantificato secondo quanto previsto all’art. 63 (Trasferte), comma 3., del presente accordo.
8. L’indennità economica di funzione di cui all’art. 5 dell’ A.N. 2 giugno 1987 è integrata, con le modalità e nelle misure previste dall’art. 72 (Indennità mensili rientranti nella retribuzione normale), comma 2. (indennità integrativa di funzione) del presente accordo.