EDILI (INDUSTRIA) - ACCR(11/06/97)
EDILI (INDUSTRIA) - ACCR(11/06/97)
Costituzione delle parti
In data 11 giugno 1997, in Roma tra
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'Associazione Sindacale Intersind e
la FENEAL - UIL, la FILCA - CISL e la FILLEA - CGIL
si conviene quanto segue
Aumenti retributivi
In attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993, a decorrere dall'1 luglio 1997 e dall'1 luglio 1998 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure previste nella tabella allegata.
Inoltre, con decorrenza dall'1 aprile 1999, i minimi suddetti sono aumentati nelle ulteriori misure indicate nella tabella allegata.
Le parti concordano che con la stipula del presente accordo nulla e` dovuto a titolo di vacanza contrattuale di cui al Protocollo del 23 luglio 1993. Fino alla data del 30 giugno 1997 restano in vigore i minimi di paga base e di stipendio stabiliti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 con decorrenza dall'1 luglio 1996.
Dichiarazione a verbale
Le parti provvederanno nel mese di giugno 1998 ad una verifica congiunta della struttura e della dinamica del costo del lavoro nel settore, sulla base degli impegni reciprocamente assunti con il Protocollo sulle politiche del lavoro in edilizia sottoscritto in data odierna, per valutare i risultati conseguiti, ivi compresa la perequazione degli oneri contributivi a carico delle imprese del settore indipendentemente dalla loro natura giuridica, con riguardo anche ai contributi per assegni familiari.
Decorrenza e durata del c.c.n.l.
La durata del C.C.N.L. 5 luglio 1995 prevista dall'art. 110 e` prorogata al 30 giugno 1999.
Accordi locali
1. Con decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1998 in un arco quadriennale, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, per la circoscrizione di propria
competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e all'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, fino alla misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.
L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sara` correlato all'andamento congiunturale del settore nel territorio e ai risultati conseguiti dalle imprese nel territorio medesimo, in termini di produttivita`, livelli occupazionali e operativita` dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonche` agli ulteriori indicatori territoriali che verranno individuati dalle parti sottoscritte prima dell'avvio dei negoziati integrativi.
Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sara` effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicita` stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra e` stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67,
convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverra` nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 39 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Casse edili
1. In attuazione del Protocollo per il sistema delle Casse Edili, allegato S del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e vista la ricognizione degli organismi similari effettuata dalla Commissione nazionale per le casse Edili, si conviene quanto segue.
Agli effetti legislativi e contrattuali potranno essere riconosciuti, sulla base di una valutazione congiunta delle parti nazionali sottoscritte, gli organismi similari che:
- promanino da contratti collettivi nazionali di lavoro e siano stati costituiti in forza del relativo contratto integrativo territoriale;
- abbiano natura bilaterale, con la partecipazione alla costituzione delle Organizzazioni firmatarie dei relativi contratti;
- abbiano un assetto statutario e regolamentare conforme alla contrattazione da cui promanano ed analogo a quello delle Casse Edili costituite dalle Associazioni aderenti a quelle nazionali sottoscritte;
- facciano registrare per le imprese ed i lavoratori costi perequati con quelli relativi alle Casse Edili di cui all'alinea precedente;
- abbiano sul territorio una effettiva, adeguata rappresentatività ed equilibrio economico finanziario nella gestione.
Sulla base complessiva di tali dati le parti nazionali sottoscritte si riservano, entro il 31 luglio 1997, di precisare gli organismi similari per i quali risulteranno accertati i requisiti medesimi, sentite le Organizzazioni territoriali competenti.
Fermo restando che la disciplina della reciprocità è riservata all'autonomia collettiva ed è di esclusiva competenza nazionale, condizioni, criteri e modalità per il riconoscimento reciproco agli effetti dell'ape ordinaria e dell'ape straordinaria sono contenuti nell'allegato del presente accordo.
2. Nel confermare l'obiettivo di un sistema unitario di Casse Edili e fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, le Associazioni sottoscritte, anche a nome e per conto delle Organizzazioni territoriali loro aderenti, ribadiscono l'impegno a non promuovere la costituzione di organismi esterni al sistema nazionale delle Casse Edili derivante dal C.C.N.L. 5 luglio 1995.
In caso di inosservanza dell'impegno di cui al comma precedente, le parti nazionali si incontreranno immediatamente per ripristinare l'attuazione del comma medesimo; nelle more, l'applicazione della disciplina della reciprocità di cui al precedente paragrafo 1) è sospesa nei confronti degli Organismi similari promananti dalle Associazioni datoriali che hanno stipulato l'accordo per la costituzione del nuovo Organismo similare.
È istituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di coordinare le iniziative per la partecipazione di altre Organizzazioni al sistema unitario di Enti paritetici e per l'unificazione con le Casse Edili, gli Enti Scuola e i Comitati paritetici per la prevenzione previsti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, di Organismi similari operanti sullo stesso territorio, sentite le parti sociali interessate.
Si ribadisce altresì l'impegno all'approvazione entro il 30 giugno 1997 dello Schema tipo di statuto delle Casse Edili e si concorda sull'incompatibilità in capo alla stessa persona di cariche nelle Casse Edili derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 e in organismi similari.
. Per la prestazione ape straordinaria per eventi successivi al 31 dicembre 1996, il coefficiente di cui alla lettera c) del paragrafo 2) dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 è stabilito come segue:
Anno | Coefficiente |
1997 | 8 |
1998 | 8 |
1999 | 7 |
2000 | 6 |
2001 | 5 |
2002 | 4 |
2003 | 3 |
La prestazione per ape straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.
Per le prestazioni di cui sopra il periodo di riferimento di cui alla lettera a) del paragrafo 2) dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 è stabilito in otto anni per l'anno 1997, con divisione per otto del relativo ammontare globale delle prestazioni ape ordinaria; per gli anni successivi (1998 - 2003) il periodo medesimo è stabilito in dieci anni, con divisione per dieci del relativo ammontare globale delle prestazioni per ape ordinaria.
La percentuale contenuta nell'ultimo periodo del paragrafo 2) dell'accordo 4 giugno 1987 è stabilita nel 70%.
Le percentuali di cui al comma 4 del paragrafo III dell'accordo nazionale 6 febbraio 1991 sono fissate nella misura dell'1,30% per l'anno 1997 ed in proporzione con il decremento dei coefficienti per gli anni successivi.
Le competenti organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno ad adeguare la misura del contributo APES in relazione alle innovazioni di cui sopra, tenendo conto delle esigenze della gestione.
4. Le parti sottoscritte si impegnano a procedere entro il 31 luglio 1997 ad una rilevazione dell'andamento dell'anzianità professionale edile ordinaria ed alla eventuale conseguente revisione del Regolamento.
Previdenza complementare
1. Le parti sottoscritte concordano sulla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori del settore, in regime di contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.
2. Il Fondo nazionale, che diverra` operativo dall'1 luglio 1998, e` alimentato come segue:
a) il contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione annua utile per la determinazione del T.F.R.;
b) il contributo a carico del lavoratore anch'esso pari all'1% della retribuzione annua utile per la determinazione del T.F.R.;
c) una quota del T.F.R. da maturare, pari al 18% del T.F.R. stesso, salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione dall'art. 8, comma 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le parti procederanno entro il 31 dicembre 1999 alla verifica dell'andamento dell'istituto della previdenza complementare, al fine di valutare, nel quadro complessivo della struttura e della dinamica del costo del lavoro e dell'inflazione programmata, le condizioni per un aumento paritetico fino alla misura massima dello 0,50%, dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
3. Le parti convengono sulla costituzione di una Commissione tecnica paritetica, con la partecipazione di esperti da esse designati, con il compito di predisporre e prospettare alle parti sottoscritte, per la valutazione ed approvazione entro le seguenti date di:
- accordo attuativo, Statuto e regolamento del Fondo 30 settembre 1997; - programma di promozione delle adesioni al Fondo 30 ottobre 1997; - stipula atti presso il Notaio 30 novembre 1997.
Le adesioni inizieranno dall'1 novembre 1997; entro il 31 dicembre 1997 sara` presentata la richiesta di autorizzazione.
I predetti atti, nei quali xxxx` definito il ruolo delle Casse Edili, saranno predisposti alla luce della normativa vigente, o in caso di emanazione, in modo da rendere operativo il Fondo dall'1 luglio 1998.
In sede di accordo attuativo le parti definiranno la misura ed i criteri del contributo a carico delle imprese per le spese necessarie alla costituzione del Fondo.
In sede di approvazione del Regolamento le parti stabiliranno la quota di adesione a carico del lavoratore.
4. L'adesione al Fondo dei singoli lavoratori e` volontaria. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori e di versamento del T.F.R., come previsto dal punto 2, lettera c), avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.
Dichiarazione congiunta
Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro del settore, confermano la volonta` di ricercare tra tutti i soggetti contraenti in edilizia le condizioni, le modalita` e i tempi per la costituzione di un unico Fondo nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori dell'edilizia.
Anche ai fini del potenziamento delle risorse destinate alla previdenza complementare, le parti si impegnano ad intraprendere iniziative nelle competenti sedi governative dirette a realizzare la decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
Autisti di autobetoniere
Si conferma che, in relazione alle attivita` svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del C.C.N.L. 5 luglio 1995.
La presente ipotesi di accordo xxxx` sottoposta alla ratifica dei rispettivi Organi.
Tabella degli aumenti retributivi e dei minimi di paga base e di stipendio
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
Livelli | Aumenti | Decorrenza | Nuovi minimi | Parametri |
complessivi | dall'1.7.1997 | dall'1.7.1997 | ||
VII | 164.615 | 90.769 | 1.552.552 | 200 |
VI | 148.153 | 81.692 | 1.397.297 | 180 |
V | 123.461 | 68.077 | 1.164.414 | 150 |
IV | 115.231 | 63.538 | 1.086.786 | 140 |
III | 107.000 | 59.000 | 1.009.159 | 130 |
II | 96.300 | 53.100 | 908.243 | 117 |
I | 82.308 | 45.385 | 776.276 | 100 |
Livelli | Aumenti complessivi | Decorrenza dall'1.7.1998 | Nuovi minimi dall'1.7.1998 | Parametri |
VII | 164.615 | 46.154 | 1.598.706 | 200 |
VI | 148.153 | 41.538 | 1.438.835 | 180 |
V | 123.461 | 34.615 | 1.199.029 | 150 |
IV | 115.231 | 32.308 | 1.119.094 | 140 |
III | 107.000 | 30.000 | 1.039.159 | 130 |
II | 96.300 | 27.000 | 935.243 | 117 |
I | 82.308 | 23.077 | 799.353 | 100 |
Livelli | Aumenti complessivi | Decorrenza dall'1.4.1999 | Nuovi minimi dall'1.4.1999 | Parametri |
VII | 164.615 | 27.692 | 1.626.398 | 200 |
VI | 148.153 | 24.923 | 1.463.758 | 180 |
V | 123.461 | 20.769 | 1.219.798 | 150 |
IV | 115.231 | 19.385 | 1.138.479 | 140 |
III | 107.000 | 18.000 | 1.057.159 | 130 |
II | 96.300 | 16.200 | 951.443 | 117 |
I | 82.308 | 13.846 | 813.199 | 100 |
Reciprocita'
1. In attuazione dell'art. 37 della Legge n. 109/1994 e del Protocollo sulle Casse Edili del 5 luglio 1995, allo scopo di favorire la mobilita` interaziendale dei lavoratori, si conviene la seguente disciplina sulla reciprocita` tra le Casse Edili derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e gli organismi similari derivanti da altri contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali sottoscritte per il settore edile (di seguito denominati Organismi similari).
La disciplina della reciprocita` contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi similari riconosciuti dalle parti nazionali sottoscritte in conformita` ai criteri stabiliti nell'accordo nazionale in data 5 giugno 1997.
2. La reciprocita` si applica alle prestazioni per ape ordinaria di maggio 1998 e successive ed alle prestazioni per APE straordinaria per gli eventi successivi al 30 settembre 1997.
La reciprocita` e` riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il diritto e l'ammontare della prestazione ape o apes derivino dall'applicazione di condizioni uniformi a quelle pattuite dalle parti nazionali sottoscritte.
3. Ai fini della maturazione del requisito stabilito per l'ape ordinaria dal paragrafo 2 del Regolamento allegato C del
C.C.N.L. 5 luglio 1995, a partire dal biennio dell'1 ottobre 1995 - 30 settembre 1997 si cumulano le ore di cui al paragrafo 6 dello stesso Regolamento registrate presso Casse Edili od Organismi similari.
Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal paragrafo 3 del suddetto Regolamento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o l'Organismo similare presso cui l'operaio e` iscritto al momento dell'accertamento del requisito tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in un Organismo similare o in una Cassa Edile nella misura del cinquanta per cento per le erogazioni di maggio 1998, 1999 e 2000 e nella misura del cento per cento per quelle successive (arrotondando le frazioni all'unita` inferiore).
La prestazione e` a carico della Cassa Edile o dell'Organismo similare cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile ed un Organismo similare, la prestazione e` ripartita tra Cassa ed Organismo medesimo, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.
4. L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili od Organismi similari.
La prestazione e` erogata dalla Cassa Edile od Organismo similare presso cui l'operaio e` iscritto al momento dell'evento.
Peraltro la Cassa Edile o l'Organismo similare deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad un Organismo similare o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di un Organismo similare o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.
La quota suddetta e` pari al cinquanta per cento dell'importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o l'Organismo similare, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento dell'operaio sia iscritto presso un Organismo similare o presso una Cassa Edile.
5. Le modalita` per l'applicazione della presente normativa, in particolare con riguardo al rapporto, e relative documentazioni, tra Xxxxx Xxxxx ed Organismi similari, sono stabilite dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
6. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa
faccia registrare squilibri di ordine finanziario.
7. La presente disciplina della reciprocita` si applica a condizione che analoga intesa sia stipulata dalle Organizzazioni sindacali sottoscritte con le Associazioni datoriali competenti ad impegnare gli Organismi similari riconosciuti.
Dichiarazione congiunta - Sistema unitario di Casse edili
Le parti sottoscritte dichiarano che, fermo restando l'impegno a non costituire nuovi organismi similari e nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario di Casse Edili, si incontreranno unitamente alle rispettive Organizzazioni territoriali per valutare e definire le eventuali condizioni del superamento entro il 31 luglio 1997 degli organismi similari costituiti nelle Marche e nella Puglia.
L'entrata in vigore della disciplina della reciprocita` di cui all'accordo nazionale in data odierna e` subordinata al conseguimento di tale obiettivo.
Dichiarazione in tema di Casse edili
Nell'ambito delle definizioni per l'attuazione di un sistema unitario di Casse Edili, le parti esamineranno le modalita`, i tempi e le condizioni di applicazione nelle Casse Edili di particolari aspetti derivanti dagli accordi nazionali stipulati tra le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie dei C.C.N.L. e le organizzazioni sindacali sottoscritte.
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
ANCE, INTERSIND e Sindacati nazionali dei lavoratori edili, FENEAL, FILCA e FILLEA, concordano sulla necessita` di interventi diretti a rilanciare l'industria delle costruzioni, al fine di restituirle il ruolo che esse puo` svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per la ripresa dell'occupazione.
In tale contesto assumono rilievo essenziale gli interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttivita` delle imprese, la flessibilita` del mercato di lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A tal fine e` necessaria una gamma di azioni e di interventi tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti:
1. Per la struttura del costo del lavoro, ed in particolare per l'incidenza degli oneri sociali che nel settore rimane anomala rispetto al livello degli altri comparti produttivi, occorre realizzare:
- la piena parificazione dell'edilizia all'industria manifatturiera per la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri;
- la perequazione del livello degli oneri sociali a carico delle imprese edili, indipendentemente dalla loro natura giuridica;
- l'eliminazione degli oneri impropri che gravano sul tasso di premio che le imprese edili versano all'INAIL;
- la graduale omogeneizzazione sul piano contributivo del lavoro dipendente e del lavoro autonomo;
- la decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.
2. Allo scopo di incentivare una piu` diffusa regolarita` negli adempimenti di legge e contrattuali, occorre rafforzare e rendere permanenti gli interventi legislativi e/o amministrativi per la concessione di riduzioni degli oneri alle imprese
che rispettano le normative previdenziali e le norme sulla sicurezza. Cio` riguarda in particolare l'art. 29 della Legge
n. 341/95 ed il D.M. 7 maggio 1997 sulla riduzione dei premi INAIL.
Le parti si impegnano a valutare e definire condizioni e criteri di applicazione agli Enti Paritetici delle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Legge n. 341/95, anche ai fini di adeguare i meccanismi di denuncia e contribuzione agli Enti stessi.
3. Nel confermare l'impegno prioritario della lotta al lavoro sommerso le parti intendono porre in essere nei confronti dei committenti di opere pubbliche azioni dirette a realizzare l'obiettivo della piena osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte delle imprese esecutrici, attraverso strumenti che consentano agli Istituti previdenziali ed agli Enti paritetici di contrastare comportamenti che violano gli obblighi stabiliti dall'art. 18 della Legge n. 55/90.
Con riguardo ai lavori privati, le parti si propongono di individuare e proporre meccanismi di identificazione delle imprese esecutrici all'atto di inizio attivita`.
Le parti confermano inoltre la necessita` che siano adottati strumenti normativi che, facendo leva sul conflitto di interessi e quindi mediante meccanismi di deducibilita` delle spese di manutenzione per lavori privati, contribuiscano all'emersione del lavoro sommerso.
Va altresi` verificata l'operativita` della norma contenuta nell'art. 3, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, in base al quale il committente o il responsabile dei lavori chiede alle imprese esecutrici l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Per l'emersione delle imprese operanti al di fuori della contrattazione collettiva e dei conseguenti obblighi contributivi, le parti ritengono essenziale l'acquisizione da parte delle Casse Edili delle posizioni anagrafiche delle imprese presso l'INPS e l'INAIL.
Allo stesso fine le parti concordano sulla necessita` di una rapida approvazione del disegno di legge relativo alla qualificazione delle imprese operanti nei lavori privati.
Parimenti le parti si impegnano ad elaborare una proposta complessiva comune anche al fine di pervenire ad un accordo quadro su tale materia con l'ANCI per i lavori privati e di individuare per i lavori pubblici soluzioni che garantiscano la regolarita` contributiva delle imprese esecutrici.
4. E` rilevante l'esigenza di pervenire a strumenti di qualificazione e di gestione del mercato del lavoro, incluse le forme di flessibilita`, al fine di realizzare una politica attiva del lavoro, appropriate misure di sostegno del reddito, un impiego razionale delle risorse professionali disponibili.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e` compresa anche la fase lavorativa, nonche` il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
In tale quadro l'istituto del subappalto si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualita` e la flessibilita` dell'impiego delle risorse umane e la continuita` dell'occupazione, nonche` per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.
5. Per l'esame dei temi del costo del lavoro, del lavoro sommerso e del mercato del lavoro le parti confermano la necessita` di un sollecito avvio di un tavolo settoriale presso il Ministero del Lavoro.
6. Si ribadisce il ruolo qualificante che gli Enti paritetici di settore svolgono per l'attuazione della contrattazione collettiva, delle politiche di settore per la formazione professionale, delle normative nel campo della sicurezza, dell'ambiente e dell'igiene del lavoro.
parti sottoscritte si impegnano alla verifica delle funzioni demandate a tali Enti, al fine di mantenerne il collegamento con obiettivi appropriati alle esigenze del settore, secondo criteri ispirati al principio dell'efficienza nello svolgimento delle attivita` istituzionali e della redditivita` delle risorse disponibili ed in coerenza con gli accordi ed indirizzi nazionali.