ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO COMMENTATO MEDIATORI DEI CREDITI E AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI COSTITUZIONE, SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO COMMENTATO MEDIATORI DEI CREDITI E AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI COSTITUZIONE, SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Aspetti normativi - contrattuali - giurisprudenziali – economici contributivi e previdenziali Accordo collettivo nazionale di lavoro
PER I MEDIATORI DEI CREDITI E DEGLI AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI
Il giorno 16 ottobre, 2000 in Roma TRA
- Associazione Italiana Mediatori dei Crediti (ASSIMEC), rappresentata dal Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e assistito dai Consiglieri dr. Xxxxx Xxxxxxx e dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
- CONFIMPRESE-IMPRENDITALIA rappresentata dal Presidente dr. Xxxxx X'Xxxxx, la CIDEC rappresentata per delega del Presidente dal sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Sulla base del regolamento attivo ai sensi dell'art. 16, legge 7.3.96 n. 108 recante disposizioni in materia di usura approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14.7.00 si stipula il presente Accordo collettivo nazionale di lavoro per i Mediatori dei Crediti da valere anche per gli agenti in Servizi finanziari il cui regolamento è in via di approvazione.
Oggetto dell'Accordo.
Il presente Accordo collettivo nazionale regola il rapporto di lavoro dei Mediatori dei Crediti e degli Agenti in Servizi finanziari.
Decorrenza e durata dell'Accordo.
Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 2000 e scade con il 30 settembre 2004. Xxxx s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dalle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata r.r.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 5 mesi prima della scadenza. Il presente Accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.
Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
PREMESSO
CHE nell'ambito delle trattative in corso tra ASSIMEC e CIDEC e CONFIMPRESE- IMPRENDITALIA per la stipula del 1° Accordo collettivo nazionale di lavoro dei Mediatori dei Crediti e degli Agenti in Servizi finanziari, è stato varato il regolamento attuativo come previsto dall'art. 16, legge n. 108/96;
CHE le parti hanno convenuto sull'opportunità che la previdenza integrativa nel settore della mediazione creditizia venga realizzata mediante l'adesione di ASSIMEC e dai propri associati a un Fondo APERTO, in modo da conseguire sin dall'avvio un numero consistente di iscritti, sufficiente a garantire adeguati rendimenti della contribuzione accantonata;
CHE a tal fine è necessario individuare fin d'ora un Fondo aperto al quale aderire dando espresso mandato ad ASSIMEC di scegliere quello che sul mercato offre la massima convenienza per gli accantonamenti dei mediatori dei crediti;
PERTANTO
si stabilisce di avviare idonei e immediati contatti con i soggetti gestori di Fondi pensionistici integrativi aperti per scegliere quello a cui aderire nel più breve tempo possibile.
Parte I - MEDIATORI DEI CREDITI
Introduzione.
L'attività di mediatori dei crediti viene esercitata da soggetti iscritti in apposito Albo istituito presso il Ministero del tesoro che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Per l'istituzione dell'Albo è già stato emanato, in data 14.7.00 il decreto attuativo per i mediatori dei crediti. Uno dei compiti prioritari di ASSIMEC è stato proprio quello di spingere la formazione di questo Albo, strumento importantissimo per la regolamentazione di un settore che necessita di un riordino e di un codice deontologico rigido che garantisca la protezione di una categoria troppo spesso e fortunatamente per colpa di pochi, bistrattata ed erroneamente paragonata a soggetti poco puliti.
Bisogna dire, comunque, che in tal senso vi è stata una ben dettagliata produzione normativa (vedi legge n. 154/92 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; la legge
7.3.96 n. 108 sull'usura, il Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia ecc.)
Nei decenni passati, l'attività del mediatore dei crediti ha vissuto in uno stato di soddisfacente equilibrio gestionale, nonostante i costi relativamente elevati, ma comunque giustificabili da particolari condizioni di mercato, dovuto al vastissimo volume di attività e a delle adeguate politiche finanziarie.
Nell'ultimo decennio, la situazione tende sempre più verso un mutamento radicale dovuto principalmente al blocco della crescita di alcuni settori fondamentali e alla riduzione di alcuni settori attivi, e al raggiungimento massimo dei livelli di indebitamento, fattori che hanno procurato degli effetti a dir poco negativi sulla produttività generale.
L'Accordo collettivo nazionale rappresenta un elemento fondamentale di differenziazione nel quadro dell'evoluzione del sistema finanziario non bancario e tende anche a rendere più forte la categoria in vista anche di una ricerca di nuovi percorsi produttivi.
Capitolo I - ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI
1.1 Nozioni di mediazione creditizia.
Il comma 1, art. 16, legge 7.3.96 n. 180 recita: "L'attività di mediazione o di consulenza della concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziarie riservata a soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro....". La stessa legge, al medesimo articolo, comma 5, specifica che l'esercizio dell'attività di mediazione è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. Al comma 7, legge n. 108 e sempre all'art. 16 troviamo ciò: "chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'apposito albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 4 a 20 milioni di lire". Resta inteso che queste disposizioni non si applicano alle Banche, ai promotori finanziari e agli intermediatori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, legge 2.1.91
n. 1 e alle imprese assicurative.
1.2 Natura del rapporto del mediatore dei crediti.
Il mediatore del credito è il professionista che mette in relazione banche o Società di intermediazione finanziaria con i clienti potenziali allo scopo finale di concessione di finanziamenti. Va da sé che nella figura professionale del mediatore creditizio rientrano soltanto quei soggetti che svolgono questa attività senza alcun vincolo di dipendenza di rappresentanza. Essi non concludono contratti né per conto di società di intermediazione né per banche.
Come retribuzione il mediatore creditizio percepisce una provvigione sui contratti da lui proposti e andati a buon fine, provvigione che può essere fissa pattuita di volta in volta, a seconda degli accordi tra le parti (mediatore e banca o società d'intermediazione, contrariamente alla figura standard del mediatore che percepisce provvigione da ciascuna delle parti (art. 1755 C.C.). In questo caso la figura di mediatore creditizio è più vicina alla figura di Agente, poiché non perfeziona il contratto, ma invia alla casa mandante una proposta d'ordine debitamente sottoscritta dal cliente, contratto che verrà perfezionato stessa casa mandante che farà pervenire a sua cura il netto ricavo derivante dall'operazione direttamente dal cliente e manderà comunicazione all'agente per conoscenza.
Nella maggior parte dei casi, il mediatore creditizio agisce come procacciatore di affari, senza assegnazione di zona e quindi libero di operare su tutto il territorio, senza essere legato in nessun modo da esclusiva. In tal modo, al mediatore è riconosciuto il diritto di cercare liberamente clienti e proporre affari per conto di altre imprese.
Questa fattispecie non può essere quindi regolata da alcuna norma di legge o di contrattazione collettiva disciplinante il rapporto di agenzia o di mediazione.
Il mediatore creditizio può avvalersi di collaboratori e ausiliari nelle forme e con le modalità da lui stesso prescelte, assumendosi, nei confronti del soggetto mandante, la responsabilità per l'esecuzione dell'incarico da parte dei propri collaboratori.
Per lo svolgimento della propria attività dovrà usare modulistica fornita dal mandante e a trasmettere alla stessa tutta la documentazione necessaria per la valutazione e la conclusione dell'affare.
Capitolo II - LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
La professione del mediatore dei crediti è esercitabile da coloro che sono in possesso dei requisiti necessari (a seguire) ed è obbligatorio essere iscritti ad apposito ruolo. L'iscrizione a ruolo, oltre ad essere obbligatoria, consentirà, nel momento dell'istituzione dell'apposito albo, di esserne inseriti
d'ufficio. I mediatori dei crediti sono comunque assimilabili agli imprenditori che esercitano un'attività imprenditoriale sia pur ausiliaria rispetto a quella del preponente.
2.1 L'attività del mediatore dei crediti.
Questa attività è disciplinata dalla legge 3.2.89 n. 39 che integra la legge 21.3.58 n. 253.
Le norme della suddetta legge si applicano a tutti i mediatori, eccezione fatta per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi.
Requisiti.
Per ottenere l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari in mediazione e in seguito per essere inseriti all'Albo dei mediatori dei crediti, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della CEE, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed aver raggiunto la maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione prescelto. Per gli aspiranti che non avessero il titolo di studio o non avessero prestato la propria opera per 2 anni presso imprese esercenti attività di mediazione, l'unica xxx x'xxxxxxx x il corso professionale.
Il corso è istituito dalle Regioni, dalle Camere di commercio, Enti pubblici e privati di formazione ecc. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo saltuario, ruolo tenuto presso la Camera di commercio da una Commissione provinciale nominata con delibera di giunta camerale.
Contro i provvedimenti d'iscrizione o cancellazione si può presentare ricorso ad una Commissione centrale, istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, nominato con Decreto ministeriale.
2.2 Iscrizione alla Camera di commercio.
Per l'iscrizione a ruolo inoltre, il soggetto interessato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) certificato di residenza e stato di famiglia in bollo;
b) certificato di cittadinanza e residenza in bollo per gli italiani residenti nella UE;
c) originale o fotocopia autenticata in bollo del titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado o titolo superiore;
d) ricevuta comprovante il pagamento della concessione governativa e dei diritti di segreteria;
e) certificato comprovante il superamento dell'esame del corso professionale, ovvero ancora certificato di scuola media superiore di 2° grado di indirizzo commerciale o di laurea in materie giuridiche o commerciali;
f) certificato di godimento dei diritti civili;
g) certificato da cui risulti di non essere né interdetto, né inabilitato.
2.3 Iscrizione al registro delle ditte, partita IVA e iscrizione all'INPS.
Per l'iscrizione al ruolo dei mediatori, al quale bisogna iscriversi una volta scritti alla Camera di commercio bisogna:
- iscriversi al registro delle Ditte;
- presentare dichiarazione di inizio attività all'ufficio IVA, che rilascerà n. di partita IVA e successivamente si procederà all'acquisto dei Libri obbligatori;
- iscriversi all'INPS alla gestione commercianti;
- se ad esercitare l'attività è una Società, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, e cioè:
- dagli amministratori che ne hanno rappresentanza, nelle società di capitali;
- da tutti i soci, nelle società di fatto;
- dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;
- dai soci amministratori, nelle società in nome collettivo.
Si precisa che le indicazioni sono suscettibili di modifiche a seconda della Camera di commercio competente.
2.4 Il "ruolo" degli agenti di affari in mediazione.
L'iscrizione del mediatore dei crediti al ruolo ha il solo scopo di accertare la correttezza morale e professionale di chi esercita questa professione.
Non sono soggetti all'iscrizione al ruolo i procacciatori di affari, trattandosi di un rapporto atipico, non disciplinato dalla legge, per i quali, quindi, non esiste una definizione giuridica. Sono comunque obbligati all'iscrizione al Registro delle Ditte e alla normativa previdenziale dei commercianti.
L'importanza dell'iscrizione al ruolo è dovuta anche ai fini previdenziali, poiché il mediatore dei crediti deve essere iscritto anche presso l'INPS alla gestione speciale per gli esercenti attività commerciali.
2.5 Il contratto.
Il mandato è l'atto scritto con il quale si costituisce il rapporto e contiene quanto, nel rispetto delle vigenti leggi, le due parti hanno stabilito.
È espressamente vietato per chi non è iscritto all'apposito ruolo di esercitare l'attività di mediatore dei crediti ed è altresì vietato ai mandanti di stipulare contratti con persone o società non iscritte al suddetto ruolo. Per tali infrazioni sono previste sanzioni amministrative.
Come stabilito dal Codice civile, "ciascuna delle parti ha diritto di ottenere dall'altra una copia di contratto dallo stesso sottoscritto". Il contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Mentre per la risoluzione del primo caso non è necessario il preavviso, poiché avviene naturalmente alla scadenza del termine, il secondo richiede il preavviso contrattuale.
2.5.1 L'incarico.
Con l'incarico il proponente affida al mediatore dei crediti gli affari che egli potrà svolgere entro i limiti della zona e della durata del contratto.
2.5.2 Bozza di lettera d'incarico.
Roma, lì ....................
Gent. Sig./ra
............................
............................
............................
Oggetto: autorizzazione al procacciamento della vendita finanziamenti personali con cessione del quinto dello stipendio o salario o prestiti con delega.
A conferma degli accordi verbali intercorsi, preso atto della Vostra disponibilità ad operare in qualità procacciatori di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la scrivente Società e restando inteso che il rapporto non comporterà alcun impegno da parte Vostra a svolgere stabilmente attività per nostro conto, con la presente Vi autorizziamo a prestarci la Vostra libera collaborazione per il procacciamento di tali operazioni.
Per quanto superfluo resta inteso che l'autorizzazione conferitavi non costituisce alcuna esclusiva a Vostro favore e potrà essere risolta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza indennità di sorta, ma con preavviso di giorni 30 mediante comunicazione scritta con raccomandata a.r.
Ciò premesso
1) Voi siete autorizzati a proporci operazioni di finanziamento con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio/salario.
2) Ci riserviamo il diritto di modificare o respingere ogni proposta che non sia di nostro gradimento o non gradita agli Istituti di Credito cessionari con i quali siamo in rapporto o alle Compagnie di Assicurazione con cui operiamo.
3) Voi provvederete ad acquisire direttamente tutta la documentazione a noi necessaria per esaminare la proposta e in particolare provvederete a verificare l'autenticità delle firme apposte sui moduli da noi predisposti che sarà nostra cura inviarVi, nonché verificare la veridicità delle buste paga.
4) Per le proposte da noi accettate e liquidate, a Voi competerà, a saldo di ogni Vostro compenso, spesa, costo di rimborso o altro, la sola somma percentuale del montante lordo mutuato, come indicato nella tabella allegata.
Le somme di Vostra spettanza Vi verranno corrisposte mensilmente a fronte di regolare fattura che verrà saldata entro 15 giorni dal ricevimento. Le relative somme saranno corrisposte in esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10, punto 9, DPR n. 633/72 e successive modificazioni.
5) Voi assumete l'obbligo di nulla richiedere per spese o altro ai mutuanti cedenti.
6) Nessun rimborso, indennizzo, spesa o altro, Vi verrà riconosciuto sulle proposte che a nostro insindacabile giudizio o per fatti o per motivi da noi indipendenti, non venissero accettate o non andassero ad esecuzione.
7) È esclusa la Vostra responsabilità sul buon fine del finanziamento salvo non venga riscontrata una falsità, in tutto o in parte, nella documentazione e nelle firme apposte sui moduli da Voi a noi trasmessi sulla cui veridicità baseremo l'analisi per l'approvazione della pratica di finanziamento. Nell'ambito del rapporto di collaborazione che si instaurerà con la presente, saranno integralmente a
Vostro carico, oltre alla completezza delle informazioni per ogni proposta inviataci, gli obblighi di identificazione dei richiedenti il prestito, derivanti dal DL 3.5.91 n. 143, coordinato con la legge
n. 197/91, nonché dal decreto di attuazione 19.12.91, dovendosi ritenere al riguardo affatto esonerata la nostra Società.
8) Nel caso in cui insorgano morosità, Xx adopererete su nostra richiesta sia presso la ceduta che presso i cedenti per ottenere il recupero delle rate insolute, relazionandoci in tal senso.
9) Su Vostra richiesta scritta e sotto la Vostra diretta responsabilità, al solo fine di facilitare il Vostro compito d'acquisizione di proposte di finanziamento, Vi confermiamo che siamo disponibili, durante l'espletamento delle pratiche, ad erogare anticipi sul netto ricavo per importi da concordare.
10) Nella Vostra attività potrete avvalerVi di vostri collaboratori dei quali Vorrete darci notizia preventivamente e dei quali sarete responsabili nei nostri confronti.
11) In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, fermo l'impegno di diligenza da parte Vostra nel periodo di preavviso, Vi compete l'obbligo di comunicarci per iscritto le trattative in atto; decorso il 30° giorno dovrete comunque restituire tutta la documentazione, oltre il materiale o altro afferente la nostra Società e/o i nostri clienti.
12) Per qualsiasi controversia inerente e/o conseguente il presente atto, foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.
Della stessa, con la presente dichiarano di accettare integralmente i contenuti.
Dichiaro altresì di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le clausole nn. 2, 4, 6, 9, 11, 12.
2.5.3 L'assegnazione della zona.
L'assegnazione della zona è a discrezione delle parti, cioè non è obbligatoria.
Nel momento in cui la zona è assegnata, è molto importante che esista una precisazione scritta all'atto del conferimento dell'incarico.
Appartengono alla zona tutti i clienti residenti nella stessa, per cui si possono ritenere di competenza del mediatore dei crediti anche quei contratti con clienti della sua zona, anche se conclusi altrove.
Dopo la sua delimitazione, la zona non può essere mutata se non con il libero consenso di ambedue le parti; le variazioni devono essere comunicate con forma scritta, almeno 2 mesi prima. La mancata accettazione da parte del mediatore dei crediti della variazione comporta lo scioglimento del rapporto come se avvenisse per iniziativa della casa mandante.
2.6 Obblighi del mediatore dei crediti.
Il mediatore creditizio deve assolvere gli obblighi derivanti dal suo mandato in conformità a quanto contenuto in esso, con la diligenza del buon padre di famiglia e con precisione professionale.
Il soggetto che è impedito o non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al proponente; in mancanza di ciò è obbligato al risarcimento del danno.
2.7 Obblighi del preponente.
Il preponente è tenuto a fornire al mandatario le notizie inerenti a svolgere il proprio mandato. All'atto del conferimento dell'incarico al mandatario devono essere precisati, in un unico documento la zona assegnata, la misura delle provvigioni, i compensi, la durata ove il contratto non sia a tempo indeterminato.
Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro il termine ragionevole dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Capitolo III - PARTE RETRIBUTIVA
3.1 Le provvigioni.
Le provvigioni consistono nel compenso spettante al mediatore dei crediti, per gli affari andati a buon fine, se per buon fine s'intende l'esecuzione regolare della prestazioni, da parte dei due contraenti.
Il soggetto preponente ha l'obbligo, entro l'ultimo giorno del mese successivo, di consegnare l'estratto conto delle provvigioni dovute al soggetto mandatario; entro lo stesso giorno devono essere saldate le provvigioni liquidate.
Il soggetto mandatario ha il diritto di pretendere la verifica dell'esattezza delle provvigioni, anche attraverso un eventuale estratto dei libri contabili.
3.2 Misura e liquidazione della provvigione.
Il modo di misurare la provvigione e la sua misura possono essere liberamente pattuiti così come segue:
1) a percentuale costante;
2) a percentuale crescente, per stimolare, premiando la produzione, l'attività dell'agente;
3) a percentuale costante più premio, dove il premio viene calcolato 'una tantum';
4) in misura fissa, cioè lo stesso compenso per ogni contratto concluso.
Il soggetto preponente dovrà mandare al soggetto mandatario il conto provvigioni, con l'adempimento delle formalità derivanti dalle vigenti norme fiscali.
Ove la società mandante ritardasse i pagamenti, dovrà versare al mandatario un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto, per tutti i giorni di ritardo.
3.3 Rimborso spese.
Il mandatario non ha diritto ad alcun rimborso spese, per cui sarebbe più giusto parlare di concorsi nelle spese, in quanto egli, quale imprenditore, gestisce perdite e utili della propria azienda.
Capitolo IV - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
4.1 La risoluzione del contratto.
Come già specificato, il contratto a termine si ritiene risolto alla sua scadenza naturale, senza preavviso e indennità di risoluzione.
Può comunque risolversi prima della scadenza nei seguenti casi:
- per mutuo consenso;
- per volontà delle parti;
- per inadempienza;
- per morte o invalidità permanente del mandatario;
- per cancellazione o mancata iscrizione al ruolo del mandatario;
- per cessazione o trasferimento di proprietà della Società preponente.
Nel caso di contratto a tempo determinato, ciascuna delle parti può, dando all'altra preavviso nei termini stabiliti, recedere dal contratto.
Il soggetto preponente, al momento dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, come per il contratto di agenzia (art. 1751 C.C.) è tenuto a corrispondere un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni, da misurare secondo equità.
4.2 Recesso per giusta causa.
Il recesso per giusta causa è disciplinato dall'art. 2119 C.C. ed è applicabile anche al contratto di mediazione creditizia.
Una delle ipotesi del recesso per giusta causa da parte del soggetto preponente, avente per conseguenza la mancata erogazione delle provvigioni maturate, può essere individuata nello svolgimento da parte del soggetto mandatario, di attività concorrenziale, nel caso in cui il contratto di agenzia lo specificasse, ovvero al mancato raggiungimento di un livello di produzione, anche questo specificamente previsto dal contratto.
4.3 Il preavviso.
Il termine di preavviso come da art. 1750 C.C. "non può comunque essere inferiore a 1 mese per il 1° anno di durata del contratto, a 2 mesi per il 2° anno iniziato, a 3 mesi per il 3° anno iniziato, a 4 mesi per il 4° anno iniziato, a 5 mesi per il 5° anno iniziato, a 6 mesi per il 6° anno e per tutti gli anni successivi".
È contemplato che le parti possano concordare termini di preavviso di durata maggiore, ma il preponente non può osservare un termine inferiore di quello a carico del mandatario.
In assenza di diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
Nelle more del preavviso, il rapporto si svolge regolarmente, con tutti i diritti e i doveri previsti dal mandato.
4.4 Controversie e conciliazioni sindacali e legali.
Ancora prima di adire le Autorità giudiziarie, le controversie inerenti al rapporto di lavoro devono essere sottoposte all'esame delle Associazioni stipulanti gli AEC, per un tentativo di riconciliazione.
La sede della Commissione di Conciliazione è quella in cui è domiciliato il soggetto mandatario.
La Commissione di conciliazione deve essere composta da 2 membri in rappresentanza della Casa mandante e da 2 membri in rappresentanza del mandatario, designati di volta in volta dalle Associazioni sindacali che hanno stipulato gli AEC, alle quali le parti aderiscano o abbiano conferito mandato; la Commissione espleterà, entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta, il tentativo di conciliazione, che se avrà esito positivo, non sarà impugnabile; ove il tentativo non riuscisse, le parti possono liberamente adire l'Autorità giudiziaria.
Le spese per la Commissione sindacale di conciliazione saranno sostenute dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
Capitolo V - PREVIDENZA
5.1 Il sistema previdenziale e assistenziale dei mediatori.
I mediatori dei crediti sono soggetti all'iscrizione alla gestione speciale dei commercianti dell'INPS, in quanto è stato esteso lo stesso trattamento previdenziale riservato agli esercenti attività commerciali. L'iscrizione all'INPS per la tutela pensionistica, garantita attraverso l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, è obbligatoria. Per quanto attiene il conseguimento del diritto alla pensione, la legge prevede il cumulo dei contributi per quei soggetti che, iscritti ad una delle gestioni speciali, fa valere contributi come lavoratore dipendente o come autonomo.
Chi faccia valere contributi sufficienti, come lavoratore dipendente, per una qualsiasi pensione secondo questa qualifica, ha diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria che presenti i requisiti di età più favorevoli.
I contributi versati come autonomo daranno diritto alla liquidazione di supplementi.
5.2 Assicurazione e contribuzione INPS.
5.2.1 Assicurazione generale IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) INPS.
In base alla legge 22.7.66 n. 613, gli ausiliari di commercio sono soggetti all'obbligo relativo all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Il contributo va calcolato in base al reddito realizzato nell'anno nelle misure stabilite dai commercianti.
I contributi sono tutti a carico del soggetto mandatario, poiché nessun obbligo contributivo pesa sul soggetto preponente, essendo il rapporto con l'INPS un fatto personale del mediatore creditizio. Presso l'INPS, per la riscossione dei contributi a carico degli assicurati, è stata istituita una gestione speciale per i provvedimenti relativi al trattamento di previdenza che, in base all'art. 34, legge 9.3.89 n. 88 sulla riforma dell'INPS, assume, dall'1.1.89 la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".
La legge n. 233/90 ha modificato il sistema contributivo previdenziale. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione, oltre ai mediatori creditizi, anche i familiari coadiutori che partecipano alla conduzione aziendale con carattere di abitualità. I soggetti assicurabili sono:
- il coniuge;
- i figli legittimi e illegittimi e i nipoti in linea retta;
- gli ascendenti, i fratelli o le sorelle.
Sono assicurabili solo i familiari coadiutori e non i familiari a carico, indicati per l'assicurazione malattia.
5.2.2 Contribuzione INPS-IVS.
I contributi a carico degli assicurati per l'Assicurazione IVS, sono riscossi dall'INPS.
A) Contributi IVS dall'1.7.90 al 31.12.99.
I contributi IVS-INPS devono essere versati tenendo conto del reddito dichiarato ai fini IRPEF, nella misura del 16,39%, relativo all'anno precedente, del 13,39% per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni ed entro il massimale.
Per la determinazione delle quote contributive di ogni coadiutore o coadiuvante, il reddito deve essere ripartito dal titolare d'impresa fra i partecipanti.
Il totale delle quote dei suddetti coadiutori non può essere superiore a 14,9% del reddito.
I contributi vanno versati in 4 rate uguali alle seguenti scadenze: 16 maggio; 16 agosto; 16 novembre; 16 febbraio, con riferimento al trimestre solare precedente.
I contributi relativi alla parte in eccedenza il minimale ed entro il massimale vengono versati in 2 rate uguali alle scadenze del 10 giugno e del 30 novembre, con riferimento al reddito dell'anno precedente. Questi versamenti sono computati a titolo di acconto.
Entro il 31 maggio dell'anno successivo dovrà essere effettuato il saldo o il recupero dei contributi versati in eccesso. Il minimale imponibile ai fini contributivi si ha moltiplicando la retribuzione minima giornaliera di un operaio commerciale per 312 che è il coefficiente convenzionale rappresentante le giornate annue lavorative.
MINIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1990 AL 1999
decorrenza minimale giorni maggiorazione reddito reddito giornaliero (B) (C) annuo mensile
operai minimo minimo
(A) (D) (D:12)
(AxB+C)
1990 | |||||
dal 1/7 | - | ||||
al 31/12 | 46.028 | 156 | 7.180.368 | 1.196.728 | |
1991 | 49.357 | 312 | 15.399.384 | 1.283.282 | |
1992 | 53.495 | 312 | 1.300.000 | 17.990.440 | 1.499.203 |
1993 | 54.886 | 312 | 1.300.000 | 18.424.432 | 1.535.369 |
1994 | 57.223 | 312 | 1.300.000 | 19.153.576 | 1.596.131 |
1995 | 59.513 | 312 | 1.300.000 | 19.868.056 | 1.655.671 |
1996 | 62.729 | 312 | 1.300.000 | 20.871.448 | 1.739.287 |
1997 | 65.175 | 312 | 1.300.000 | 21.634.600 | 1.802.883 |
1998 | 66.282 | 312 | 1.300.000 | 21.979.984 | 1.831.665 |
1999 | 67.474 | 312 | 1.300.000 | 22.351.888 | 1.862.657 |
MASSIMALI CONTRIBUTIVI DAL 1990 AL 1999
decorrenza 1° fascia maggiorazione reddito annuo reddito pensionabile 2/3 massimo mensile
massimo
1990 | ||||
(6/12) | 22.424.000 | 14.949.333 | 37.373.333 | 6.228.889 |
1991 | 48.089.000 | 32.059.333 | 80.148.333 | 6.679.027 |
1992 | 52.120.000 | 34.766.666 | 86.866.666 | 7.238.888 |
1993 | 53.475.000 | 35.650.000 | 89.125.000 | 7.427.083 |
1994 | 55.363.000 | 36.908.666 | 92.271.666 | 7.689.305 |
1995 | 57.578.000 | 38.385.333 | 95.963.333 | 7.996.944 |
1996 | 60.687.000 | 40.458.000 | 101.145.000 | 8.428.750 |
1997 | 63.054.000 | 42.036.000 | 105.090.000 | 8.757.500 |
1998 | 64.126.000 | 42.750.666 | 106.876.666 | 8.903.388 |
1999 | 65.288.000 | 43.525.333 | 108.813.333 | 9.067.777 |
periodo | % sul reddito | reddito minimo | contributo minimo | contributo minimo 21 anni | ||
1990 dal | 1/7 al | 31/12 | 12% | 7.180.000 | 861.660 | 646.233 |
1991 | (1) | |||||
dal | 1/1 al | 31/3 | 12% | 3.849.846 | 461.982 | 346.373 |
dal | 1/1 al | 31/12 | 13% | 11.549.538 | 1.501.439 | 1.154.953 |
totale 1991 1992 dal 1/1 al | 30/6 | 13% | 15.399.384 8.995.220 | 1.963.421 1.169.378 | 1.501.326 899.522 | |
dal 1/7 al | 31/12 | 14% | 8.995.220 | 1.259.331 | 989.474 | |
totale 1992 | 17.990.440 | 2.428.709 | 1.888.996 | |||
1993 | (3) | |||||
dal 1/1 al | 31/5 | 14% fino a 53.475.000 15% oltre | 7.676.844 | 1.074.758 | 844.453 | |
53.475.000 | ||||||
dal 1/6 al | 31/12 | 14,50% fino a 53.475.000 | 10.747.585 | 1.612.137 | 1.235.972 | |
totale 1993 | 15,50% oltre 53.475.000 | 18.424.133 | 2.686.895 | 2.080.425 | ||
1994 | 15% fino a | (3) | ||||
dal 1/1 al (segue) | 31/00 | 00.000.000 16% da 55.363.000 a 92.271.667 | 19.153.000 | 2.873.096 | 2.289.429 | |
perio | do | reddito massimo | contributo massimo | contributo massimo 21 anni | reddito di riferimento | |
1990 dal 1/7 al | 31/12 | 37.373.333 | 4.484.780 | 3.363.600 | 1989 | |
1991 | (2) | (4) | ||||
dal 1/1 al | 31/3 | 20.037.083 | 2.404.450 | 1.803.337 | 1990 | |
dal 1/1 al | 31/00 | 00.000.000 | 0.000.000 | 0.000.000 | (4) | |
totale 1991 1992 dal 1/1 al | 30/6 | 80.148.334 43.433.330 | 10.218.912 4.646.334 | 7.814.462 4.343.334 | 1991 | |
dal 1/7 al | 31/00 | 00.000.000 | 0.000.000 | 0.000.000 | (4) | |
totale 1992 | 86.866.660 | 11.727.000 | 9.121.000 |
1993 | ||||
dal 1/1 al 31/5 | 37.135.417 | 5.348.500 | 4.233.436 | |
dal 1/6 al 31/00 | 00.000.000 | 0.000.000 | 0.000.000 | 1993 |
totale 1993 | 89.125.000 | 13.094.947 | 10.420.196 | (5) |
1994 | ||||
dal 1/1 al 31/00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 00.000.000 | 1994 |
CONTRIBUTI MINIMI E MASSIMI DAL 1° LUGLIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1998
periodo | % sul reddito | reddito minimo | contributo minimo | contributo minimo 21 anni | ||
1995 | 15% fino a | |||||
dal 1/1 1996 | al | 31/00 | 00.000.000 16% da 57.578.001 a 95.963.333 15% fino a | 19.868.056 | 2.980.208 | 2.384.466 |
dal 1/1 | al | 31/00 | 00.000.000 16% da 60.687.001 a 101.145.000 | 20.871.448 | 3.130.650 | 2.504.573 |
1997 | 15,39% | |||||
dal 1/1 1998 | al | 31/12 | fino a 63.054.000 16% da 63.054.000 a 105.090.000 16,19% fino | 21.634.600 | 3.329.564 | 2.680.526 |
dal 1/1 | al | 31/12 | a 64.126.000 | 21.979.984 | 3.558.559 | 2.899.160 |
1999 | 17,19% da 64.126.000 a 106.876.666 16,39% fino | (6) | ||||
a 65.288.000 17,39% da 65.288.000 | 22.351.888 | 3.663.474 | 2.992.917 | |||
a 108.813.333 | ||||||
(segue) | ||||||
periodo | reddito massimo | contributo massimo | contributo massimo 21 anni | reddito di riferimento | ||
1995 | 95.963.333 | 14.778.353 | 11.899.452 | 1995 | ||
dal 1/1 | al | 31/12 | (5) | |||
1996 dal 1/1 1997 | al | 31/00 | 000.000.000 000.000.000 | 00.000.000 00.000.000 | 00.000.000 00.000.000 | 1996 1997 |
dal 1/1 1998 | al | 31/12 | 106.876.666 | 17.730.838 | 14.524.538 | 1998 |
dal 1/1 | al | 31/12 | (7) | |||
1999 | 108.813.333 | 18.269.758 | 15.005.358 | 1999 |
(1) £. 14.360.736 su base annua.
(2) £. 74.746.666 su base annua.
(3) Dal 1992 il reddito minimo si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero ed aggiungendo £. 1.300.000.
(4) Per gli anni 1990-1991 e 1992 il calcolo del contributo si effettua sul reddito percepito nell'anno precedente.
(5) Dall'1.1.93 il calcolo del contributo si effettua sul reddito conseguito nell'anno al quale si riferisce. È necessario pertanto effettuare il conguaglio l'anno successivo, entro un mese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
(6) Alla cifra deve essere aggiunta anche la quota del contributo per maternità (£. 18.936 annue) e quella destinata al soppresso ente di assistenza orfani (£. 545).
(7) Il massimale imponibile per gli iscritti dall'1.1.96 in poi, privo di anzianità contributiva al 31.12.95 è pari a £. 139.617.000.
N.B.: Per i collaboratori di età fino a 21 anni le varie aliquote vanno ridotte di 3 punti.
Il massimale imponibile ai fini contributivi è composto dal tetto annuo delle retribuzioni pensionabili dei lavoratori dipendenti nel quale la percentuale di commisurazione dell'attività contributiva è del 2% annuo, maggiorato di 2/3.
Per i periodi inferiori all'anno solare i contributi saranno rapportati in mesi.
Aumento delle aliquote dal 1998 al 2014.
Con la Finanziaria 1998 i contributi hanno subito un incremento dello 0,8% a partire dal '98 con un aumento annuo dello 0,20% fino ad un massimo del 19% raggiungibile nel 2012; per i familiari collaboratori fino a 21 anni d'età le aliquote della tabella a seguire sono ridotte di 3 punti.
L'EVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI
1998 | 16,19%(1) |
1999 | 16,39% |
2000 | 16,59% |
2001 | 16,7%(2) |
2002 | 16,9% |
2003 | 17,1% |
2004 | 17,3% |
2005 | 17,5% |
2006 | 17,7% |
2007 | 17,9% |
2008 | 18,1% |
2009 | 18,3% |
2010 | 18,5% |
2011 | 18,7% |
2012 | 18,9% |
2013 | 19% |
2014 | 19% |
(1) Da calcolare sul reddito d'impresa.
(2) Dal 2001 non si applica più l'addizionale dello 0,09% destinata a finanziare l'indennità per le imprese in crisi.
5.2.3 CONTRIBUZIONE INPS-IVS
I contributi a carico degli assicurati per l'Assicurazione IVS sono riscossi dall'INPS.
B) Contributi IVS dall'1.7.90 al 31.12.99.
I contributi IVS-INPS devono essere versati tenendo conto del reddito dichiarato ai fini IRPEF, nella misura del 16,39%, relativo all'anno precedente, del 13,39% per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni ed entro il massimale.
Per la determinazione delle quote contributive di ogni coadiutore o coadiuvante, il reddito deve essere ripartito dal titolare d'impresa fra i partecipanti.
Il totale delle quote dei suddetti coadiutori non può essere superiore al 49% del reddito.
I contributi vanno versati in 4 rate uguali alle seguenti scadenze: 16 maggio; 16 agosto; 16 novembre; 16 febbraio, con riferimento al trimestre solare precedente.
I contributi relativi alla parte in eccedenza il minimale ed entro il massimale vengono versati in 2 rate uguali alle scadenze del 10 giugno e del 30 novembre, con riferimento al reddito dell'anno precedente. Questi versamenti sono computati a titolo di acconto. Entro il 31 maggio dell'anno successivo dovrà essere effettuato il saldo o il recupero dei contributi versati in eccesso.
Il minimale imponibile ai fini contributivi si ha moltiplicando la retribuzione minima giornaliera di un operaio commerciale per 312 che è il coefficiente convenzionale rappresentante le giornate annue lavorative.
Lo sconto per i giovani e gli anziani.
Con la Finanziaria 1998 e successivamente con quella del 1999 sono stati previsti sconti contributivi per i soggetti con età inferiore ai 32 anni e per gli anziani:
la Finanziaria del 1998, per i soggetti che si iscrivono per al prima volta dall'1.1.98 al 31 dicembre dello stesso anno e siano d'età inferiore ai 32 anni, possano godere, per i primi 2 anni della possibilità di una riduzione versamento della contribuzione dovuta pari al 50%. A partire dal 3° anno vi sarà il recupero dei contributi dovuti con la maggiorazione degli interessi pari al tasso d'interesse dei titoli del debito pubblico, in 4 annualità.
Anche per gli iscritti nella gestione previdenziale di categoria che abbiano più di 65 anni e siano titolari di pensione è riservata la stessa agevolazione; essi possono, a domanda, richiedere la riduzione a metà dell'onere contributivo.
La Finanziaria 1999, per i soggetti che si iscrivono per la prima volta e che abbiano meno di 32 anni d'età, ha stabilito che possono usufruire per 3 anni dello sconto del 50% sui contributi.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati al mese.
5.3 Sanzioni INPS.
Il datore di lavoro può chiedere all'INPS la dilazione o il differimento del pagamento dei contributi dovuti per un massimo di 2 anni, limite che può essere prorogato da apposita autorizzazione dell'INPS stesso. L'autorizzazione può essere concessa dall'INPS e i versamenti differenti, dilazionati o rateizzati, saranno maggiorati di una somma pari all'interesse di dilazione vigente nel periodo.
INTERESSE DI DILAZIONE
dal 1.7.96 tasso delle prime rate bancario al + 6 punti
31.12.98 (artt. 3 e 4, legge n. 402/96)
tasso ufficiale di sconto
dal 1.1.99 + 6 punti
(art. 14, legge n. 448/98)
SANZIONI CIVILI
evasione una tantum
per mancato pagamento dal 50 al 100% dei contributi dei contributi messi
mancato tasso di dilazione e differimento o ritardato pagamento + 5 punti fino al 23.10.96
dei contributi + 3 punti dal 24.10.96 al 23.12.96
+ 5 punti dal 24.12.96 al 31.12.96
+ 3 punti dal 1.1.97 legge n. 48/88
DL n. 538/96
legge n. 48/88
art. 1, comma 217, legge n. 622/96
INTERESSE DI DILAZIONE E SANZIONI CIVILI
decreto decorrenza prime tasso tasso ministeriale rate di interesse sanzione civile
23.12.98 | 30.12.98 | 7,250 | 13,250 | 16,250 |
11.6.98 | 22.6.98 | 7,875 | 13,875 | 16,875 |
5.3.98 | 11.3.98 | 8,25 | 14,250 | 17,250 |
23.2.98 | 27.2.98 | 8,375 | 14,375 | 17,375 |
5.2.98 | 23.2.98 | 8,875 | 14,875 | 17,875 |
7.8.97 | 23.8.97 | 9,000 | 15,000 | 18,000 |
21.3.97 | 1.4.97 | 9,500 | 15,500 | 18,500 |
18.3.97 | 27.3.97 | 9,625 | 15,625 | 18,625 |
21.2.97 | 3.3.97 | 9,750 | 15,750 | 18,750 |
10.1.97 | 22.1.97 | 10,000 | 16,000 | 19,000 |
5.12.96 | 1.1.97 | 10,125 | 16,125 | 19,125 |
5.12.96 | 24.12.96 | 10,125 | 16,125 | 21,125 |
5.12.96 | 17.12.96 | 10,125 | 16,125 | 19,125 |
30.9.96 | 24.10.96 | 10,750 | 16,750 | 19,750 |
30.9.96 | 12.10.96 | 10,750 | 16,750 | 21,750 |
9.9.96 | 20.9.96 | 10,875 | 16,875 | 21,875 |
19.10.95 | 1.7.96 | 11,500 | 17,500 | 22,500 |
19.10.95 | 30.10.95 | 11,500 | 23,500 | 28,500 |
1.8.95 | 18.8.95 | 11,625 | 23,625 | 28,625 |
13.7.95 | 24.7.95 | 11,375 | 23,375 | 28,375 |
19.6.95 | 11.7.95 | 10,875 | 22,875 | 27,875 |
1.6.95 | 12.6.95 | 10,625 | 22,625 | 27,625 |
16.5.95 | 26.5.95 | 10,125 | 22,125 | 27,125 |
19.4.95 | 4.5.95 | 10,000 | 22,000 | 27,000 |
5.3.1 Sanzioni penali.
La legge n. 548/88 prevede la reclusone fino a 3 anni e la multa fino a 2 milioni di lire in caso di mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, eccezione fatta nell'ipotesi in cui le somme anticipate dal datore di lavoro per conto di enti non siano superiori ai contributi trattenuti.
5.4 Il sistema pensionistico dei mediatori dei crediti.
5.4.1 Le prestazioni INPS.
La legge 22.7.66 n. 613 dove all'art. 1 recita che "l'assicurazione obbligatoria per IVS è estesa anche agli esercenti piccole imprese commerciali iscritte negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27.11.60 n. 139 agli ausiliari di commercio e agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai familiari coadiutori".
In funzione di ciò l'INPS ha istituito una gestione speciale degli esercenti attività commerciali a cui sono equiparati i mediatori dei crediti, per l'assicurazione IVS.
Le prestazioni dirette derivanti dall'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria INPS sono i seguenti:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità,
- pensione di inabilità;
- supplementi sulle pensioni.
Hanno diritto, in caso di morte dell'iscritto o del pensionato, alle seguenti prestazioni indirette:
- pensione indiretta o di reversibilità;
- pensione di inabilità e assegno di invalidità privilegiati indiretti;
- pensione supplementare indiretta;
- indennità 'una tantum'.
5.4.2 La pensione di anzianità, di vecchiaia e la pensione unica.
La legge n. 335/95 ha nettamente distinto le prestazioni pensionistiche dei commercianti, e quindi anche dei mediatori creditizi, in base alla situazione assicurativa del soggetto al 31.12.95. La vecchia normativa, calcolata integralmente con il sistema retributivo, infatti, viene applicata a tutti coloro che entro questa data hanno maturato più di 18 anni d'anzianità contributiva e di vecchiaia. Il sistema contributivo misto viene applicato per tutti coloro che, sempre alla suddetta
data, abbiano anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Rimanendo invariato il diritto alla pensione d'anzianità e di vecchiaia, il calcolo posteriore al 31.12.95 verrà effettuato con il nuovo sistema contributivo.
Per tutti coloro che inizieranno l'attività autonoma successivamente al 31.12.95, vigerà il diritto a una pensione unica (anzianità) calcolata soltanto con il sistema contributivo.
A) Mediatori creditizi con più di 18 anni d'anzianità contributiva al 31.12.95.
A1) Pensione di vecchiaia.
Per percepire la pensione di vecchiaia, tutti i mediatori dei crediti che al 31.12.95 hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 18 anni, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 65 anni d'età per gli uomini e 60 anni d'età per le donne e un'anzianità contributiva di 20 anni.
È inoltre in atto un periodo transitorio che va dal 1993 al 2000 che prevede un requisito minimo a seconda dell'anno in cui si compia l'età anagrafica richiesta, così come segue:
- per tutto il 1992: anni 15 - settimane 780;
- dall'1.1.93 al 31.12.94: anni 16 - settimane 832;
- dall'1.1.95 al 31.12.96: anni 17 - settimane 884;
- dall'1.1.97 al 31.12.98: anni 18 - settimane 936;
- dall'1.1.99 al 31.12.00: anni 19 - settimane 988;
- dall'1.1.01: anni 20 - settimane 1.040.
Per ottenere l'importo della pensione di vecchiaia bisogna applicare i coefficienti di rendimento come da legge alla retribuzione media dell'ultimo periodo lavorativo.
Il reddito degli ultimi 15 anni di attività autonoma costituirà il reddito pensionabile. Il periodo di transizione sarà così considerato: dall'1.1.96 si dovrà sommare ai 10 anni previsti dalla legge n. 335/95 il 66,66 del periodo che va dall'1.1.86 e l'1.1.00. Per tutti coloro che andranno in pensione dopo il 31.7.03) il calcolo verrà effettuato sugli ultimi 15 anni.
Al momento della pensione, il calcolo del reddito da lavoro autonomo dovrà tenere conto della rivalutazione effettuata considerando i parametri di indicizzazione per l'attività maturata al
31.12.92 e per quella successiva.
L'importo finale della pensione si otterrà applicando alla retribuzione pensionabile i coefficienti di rendimento, che decrescono in base alla fasce di reddito, le quali subiscono delle variazioni a seconda dell'anzianità maturata fino al 31.12.92 e per quella successiva in tal modo:
- fino a £. 65.280.000: anzianità al 31.12.92 = 2%; anzianità successiva = 2%;
- da £. 65.280.001 a £. 87.040.000: anzianità al 31.12.92 = 1,5%; anzianità successiva = 1,6%;
- da £. 87.040.001 a £. 108.800.000: anzianità al 31.12.92 = 1,25%; anz. successiva = 1,35%. A2) pensione di anzianità.
Per la pensione d'anzianità occorre avere i requisiti seguenti:
- età minima : 57 anni fino al 2000; 58 anni dal 2001 in poi;
- anzianità contributiva di 35 anni.
Se l'anzianità contributiva dovesse superare i 40 anni, si potrà ottenere la pensione d'anzianità senza considerare l'età anagrafica.
Il calcolo adotta gli stessi criteri della pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda la decorrenza, si fa riferimento alla data preventivata in base al raggiungimento dei requisiti, in base ai criteri che seguiranno:
fino al 2000:
raggiungimento requisiti decorrenza
entro il 31 marzo 1 febbraio anno successivo entro il 31 giugno 1 maggio anno successivo entro il 30 settembre 1 agosto anno successivo entro il 31 dicembre 1 novembre anno successivo
dal 2001:
entro il 31 marzo 1 ottobre successivo
entro il 30 giugno 1 gennaio anno successivo entro il 30 settembre 1 aprile anno successivo entro il 31 dicembre 1 luglio anno successivo
B) Mediatori creditizi che al 31.12.95 hanno un'anzianità contributiva minore di 18 anni.
Rimane tutto invariato per quanto riguarda il sistema retributivo della pensione di anzianità e vecchiaia; per ciò che riguarda invece il calcolo della pensione, si utilizzerà il sistema contributivo soltanto per l'anzianità maturata dopo il 31.12.95.
B1) Pensione di vecchiaia.
È necessario possedere i seguenti requisiti:
65 anni d'età per gli uomini e 60 per le donne più un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Si applica inoltre, per il periodo 1993/2000 lo stesso regime transitorio descritto precedentemente.
Per il calcolo con un'anzianità maturata fino al 31.12.95 sono valide le regole descritte in precedenza, e per il reddito pensionabile, e per i coefficienti di rendimento per la rivalutazione.
Per quanto concerne l'anzianità maturata successivamente a tale data, si applica la regolamentazione del nuovo sistema contributivo.
Ai fini del calcolo, per ogni anno, verrà accantonata una quota pari al 20% del reddito d'impresa, che verrà rivalutata tenendo conto dell'aumento del PIL (Prodotto Interno Lordo); il risultato di queste operazioni verrà moltiplicato per dei coefficienti, che varieranno in base all'età della domanda per la pensione.
B2) Pensione di anzianità.
L'età minima deve essere di 57 anni dal 1998; se si ha un'anzianità contributiva di almeno 40 anni l'età può essere inferiore ai 57 anni. L'anzianità contributiva deve essere di 35 anni. Per il calcolo e per la decorrenza si applicano le regole precedenti.
C) Mediatori creditizi che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il 31.12.95.
C1) Pensione unica.
È la pensione che, con il nuovo sistema retributivo, annulla la differenza tra pensione d'anzianità e pensione di vecchiaia. Se ne avrà diritto soltanto possedendo i seguenti requisiti:
1) 57 anni d'età e, in caso di anzianità contributiva superiore ai 40 anni, anche con età inferiore; ai fini del calcolo si tiene conto del riscatto dei titoli di studio e del pagamento dei contributi volontari;
2) sono necessari 5 anni di contribuzione effettiva.
L'importo della pensione non deve essere minore di una volta e mezzo dell'assegno sociale, fino all'età anagrafica di 65 anni. Dopo tale età la pensione può essere erogata anche se l'importo è inferiore a tale limite. Per quanto concerne il calcolo, annualmente viene accantonata una quota del reddito d'impresa pari al 20%, nei limiti del massimale annuo. Tale importo sarà rivalutato in base al movimento quinquennale del PIL e dall'inflazione.
Quando si deciderà di andare in pensione, gli accantonamenti effettuati verranno moltiplicati per il coefficiente prestabilito legato all'età.
età % commisuraz. montante contributivo 57 4,720 (+ 0,01167 per ogni mese)
58 4,860 (+ 0,012167 per ogni mese)
59 5,006 (+ 0,011667 per ogni mese)
60 5,163 (+ 0,013083 per ogni mese)
61 5,334 (+ 0,015000 per ogni mese)
62 5,514 (+ 0,047167 per ogni mese)
63 5,706 (+ 0,017083 per ogni mese)
64 5,911 (+ 0,018750 per ogni mese)
65 6,136
5.4.3 Cumulo pensione - lavoro.
Ove si volesse percepire la pensione continuando l'attività lavorativa, esiste una complessa normativa da seguire; con il sistema retributivo misto, la pensione è cumulabile con il reddito da lavoro, ma non totalmente, viene cioè detratto il 50% del trattamento minimo ES.: trattamento minimo pari a £. 800.000 con una pensione pari a £. 1.500.000: si dovranno restituire all'INPS £. 350.000 (1.500.000 - 800.000 : 2).
Per tutti coloro che percepiscono la pensione con il sistema contributivo, è necessario differenziare i lavoratori dipendenti dai lavoratori autonomi: per i dipendenti, il cumulo è possibile dopo i 63 anni, ma il 50% della quota eccedente il minimo si perde; la differenza per gli autonomi consiste nel potere ottenere il cumulo indipendentemente dall'età.
5.4.4 La pensione di invalidità.
È distinta in 2 prestazioni:
1) Assegno di invalidità:
ne ha diritto chi ha perso per più del 66,66% la capacità lavorativa e ha almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5 anni. Viene riconosciuto per 3 anni soltanto e può essere rinnovato per altre 2 volte, previa richiesta, poi diventa definitivo, salva la facoltà di revisione (art. 9, legge di riforma).
Quando si raggiunge l'età pensionistica, si tramuta direttamente in pensione di vecchiaia.
Con i predetti requisiti, la pensione d'invalidità viene riconosciuta il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Il titolare dell'assegno d'invalidità può essere sottoposto, in qualsiasi momento, ad accertamento INPS, che è obbligatorio quando, nell'anno precedente, il fruitore dell'assegno che, per la parte residua della popria capacità lavorativa, può continuare a lavorare, si sia trovato della situazione di reddito come da art. 8, legge n. 638/83, superiore di 3 volte al trattamento minimo corrente.
Ove risultassero modificate le condizioni per le quali si percepisce l'assegno, i vari provvedimenti decorreranno dal mese successivo all'accertamento.
Quando invece la revisione è stata fatta sotto richiesta dell'interessato, il provvedimento avrà decorrenza dal mese successivo alla domanda.
La riduzione o la revoca derivanti dall'accertamento hanno effetto dalla data a cui si fa risalire il cambiamento delle condizioni o dalla data della sospensione.
Se invece dall'accertamento dovesse risultare un aggravio delle condizioni di salute, l'assegno viene sostituito dalla pensione di inabilità.
2) La pensione di inabilità.
È percepita da chi ha un'invalidità del 100%, a causa d'infermità fisica o mentale, alle stesse condizioni dell'assegno d'invalidità. Per questo tipo di pensione vanno a far calcolo i periodi che vanno dalla decorrenza al raggiungimento dell'età pensionabile, entro il limite di 40 anni di contributi, ottenendo così sempre la pensione massima.
Per ottenerla bisogna avere una inabilità assoluta, la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi e la rinunzia ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Questo tipo di pensione è reversibile e incompatibile con qualsiasi compenso per attività lavorative e con l'iscrizione ad Albi o elenchi lavorativi. Per tutto il resto valgono i requisiti della pensione di inabilità.
5.4.5 La pensione supplementare di vecchiaia.
Xxxxxx, su richiesta, a chi, pur non avendo i 15 anni di contribuzione, fa valere contributi accreditati nelle medesime assicurazioni, purché non abbiano già dato luogo a una pensione.
L'assicurato avrà più convenienza ad utilizzare i contributi INPS. Questa pensione spetta soltanto agli assicurati che abbiano ripreso a lavorare dopo aver ottenuto una pensione.
5.4.6 Supplementi di pensione.
Per chi avesse versato contributi per i periodi successivi alla decorrenza di pensione d'anzianità o invalidità, può usufruire di supplementi di pensione.
Essi spettano dopo il trascorrimento di 5 anni dalla data di decorrenza della pensione a chi continua a prestare attività lavorativa presso terzi, in prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro ecc...
Altri supplementi sono possibili dopo che siano trascorsi 2 anni dal precedente supplemento e che sono stati versati i relativi contributi.
Diventano parte integrante della pensione dopo il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
5.4.7 Pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.
Se un assicurato dovesse perire prima di aver ottenuto la titolarità della pensione, viene liquidata a favore dei superstiti, la cosiddetta pensione indiretta (il lavoratore deve aver maturato almeno 15 anni di contributi o avere i requisiti per la pensione d'invalidità).
La pensione di reversibilità va liquidata invece ai superstiti di un titolare di pensione con decorrenza all'ultimo giorno del mese successivo a quello della morte del pensionato.
Le pensioni sono ridotte al 60% se il solo titolare è il coniuge; al 70% se titolare è un solo figlio; all'80% con coniuge + un figlio e al 100% con coniuge e più figli. Ai genitori e ai collaterali va il 15% a testa.
Alla luce di ciò hanno quindi diritto alla pensione di reversibilità:
a) il coniuge, il cui diritto viene meno al contrarre di un nuovo matrimonio; egli è in concorso con i figli;
b) i figli legittimi, legittimati o equiparati i quali, alla morte dell'assicurato siano minorenni; frequentino, se maggiorenni, scuola media o professionale fino a 21 anni; se con più di 21 anni e fino a 26 frequentino corso di laurea e siano a carico del genitore superstite; siano inabili di qualunque età. I figli concorrono con il genitore;
c) i genitori, solo in mancanza di coniuge e/o di figli se abbiano un'età superiore ai 65 anni e non siano titolari di pensione e con vivenza a carico del defunto;
d) i fratelli xxxxxx e le sorelle nubili, in mancanza di genitori, che alla data del decesso fossero inabili e non pensionati.
Il diritto alla pensione decade quando genitori, fratelli e sorelle acquisiscano una pensione con decorrenza pari o precedente a quella indiretta o di reversibilità o che contraggono matrimonio o per cessata inabilità.
5.4.8 Pensione di inabilità o assegno di invalidità indiretti.
Ne hanno diritto i superstiti dei lavoratori che non avevano maturato requisiti pensionistici, esclusa l'età, per la pensione di vecchiaia o d'invalidità, alle seguenti condizioni: rapporto tra morte e causa di servizio; non vi sia per i superstiti alcun reddito, secondo le norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
5.4.9 Pensione supplementare indiretta e di reversibilità.
La pensione supplementare indiretta si ha:
- quando, in assenza di requisiti del defunto per la pensione ordinaria, vi sia il diritto alla pensione indiretta a carico di un Fondo speciale di previdenza, esclusivo, esonerativo, sostitutivo dell'assicurazione INPS, in presenza di contributi versati dal defunto nell'assicurazione generale obbligatoria, in qualunque numero.
Pensione supplementare di reversibilità si ha:
- ove il defunto fosse titolare di pensione supplementare di vecchiaia e gli eredi abbiano acquisito il diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo sostitutivo, esonerativo o esclusivo dell'assicurazione INPS.
5.4.10 Indennità una tantum.
Spetta al coniuge del lavoratore deceduto che non ha avuto diritto alla pensione, a condizione che il defunto non fosse titolare di pensione INPS e che non esista il diritto di pensione a carico dell'assicurazione INPS.
5.4.11 La prosecuzione volontaria INPS.
Al fine di garantire l'assicurazione previdenziale a quei lavoratori che da dipendenti siano passati ad autonomi e viceversa, è nato l'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria IVS regolato e riordinato dalla legge n. 233/90.
Per accedere bisogna avere almeno 5 anni di contributi effettivi, anche non consecutivi e occorre presentare domanda sull'apposito modulo INPS, con allegato documento di cancellazione degli elenchi nominativi dei commercianti rilasciato dalla CCIAA.
All'accoglimento della domanda, l'INPS provvederà all'invio dei bollettini di versamento dei contributi volontari.
5.4.12 Indennità di maternità.
Per i 2 mesi precedenti e per i 3 mesi successivi alla data del parto, a tutte le lavoratrici autonome spetta l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli impiegati di commercio.
Questa indennità viene corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico.
Per finanziare l'indennità ogni mediatore creditizio iscritto come commerciante deve versare £. 18.963 come contributo annuo.
L'indennità spetta anche in caso di adozione e affidamento preadottivo, per i 3 mesi all'ingresso in famiglia del bambino che non deve avere più di 6 anni d'età.
Parte II - AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI - COLLABORATORI ESTERNI
Introduzione.
La presente disciplina si applica al personale addetto all'organizzazione della produzione, quindi agli agenti in servizi finanziari, altrimenti detti collaboratori esterni.
Agente in servizi finanziari è colui che opera, in materia finanziaria, sotto la responsabilità dell'intermediario, senza necessità di un vincolo di subordinazione con lo stesso.
In linea di massima la disciplina che regolamenta l'attività è molto simile a quella a favore dei mediatori dei crediti, soprattutto per quel che riguarda i requisiti di onorabilità, per quanto riguarda la parte retributiva e la parte risolutiva del rapporto, nonché la parte previdenziale, per le quali si rimanda alla Parte I.
Per ciò che concerne l'iscrizione alla Camera di commercio, in alternativa all'obbligo d'iscrizione al ruolo, gli agenti in servizi finanziari possono essere iscritti nell'Albo degli agenti di
assicurazione nell'albo dei Brokers (Delib. CONSOB 1739 1830/85, in attesa che venga emanato un decreto che stabilisca le modalità d'iscrizione ad un eventuale Albo.
Capitolo I - OBBLIGHI DELL'AGENTE IN SERVIZI FINANZIARI
O COLLABORATORE ESTERNO E DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
A) Obblighi del collaboratore esterno.
Considerato che la prestazione può non avvenire alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, per mancanza di vincolo di subordinazione, il collaboratore esterno deve:
1) offrire al pubblico esclusivamente i servizi forniti dall'intermediario finanziario, in nome e per conto dello stesso;
2) attenersi scrupolosamente alle direttive dell'intermediario e non avere nessuna autonomia nella fissazione dei prezzi e delle condizioni finanziarie;
3) svolgere semplicemente un'attività di mero trasferimento degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario finanziario;
4) in caso di prestazioni di servizi a pagamento, il collaboratore esterno deve trasmettere giornalmente all'intermediario finanziario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate;
5) deve, inoltre, nei casi previsti dal precedente punto 4, corrispondere giornalmente all'intermediario finanziario le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati.
Il collaboratore esterno riceverà l'incarico esclusivamente come persona fisica, sulla base di un contratto scritto, non escludendo però il fatto che lo stesso faccia parte di organismi operanti anche in forma societaria.
B) Obblighi dell'intermediario finanziario.
L'intermediario finanziario deve:
1) interrompere immediatamente il rapporto instaurato con il collaboratore esterno che abbia perso i requisiti di onorabilità;
2) sotto la propria responsabilità, verificare che l'attività svolta dai
collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni del precedente capitolo I;
3) disciplinare formalmente come da legge n. 197/91 le incombenze a carico dei collaboratori esterni, con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione per iscritto le complete generalità dei propri collaboratori esterni.
Capitolo II - CORSI PROFESSIONALI
Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio dell'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla
rilevanza dell'istruzione e aggiornamento professionale della formazione del personale, quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore qualificazione dello stesso.
Si concorda sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire, sia per dipendenti amministrativi, che per i collaboratori esterni, la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti anche da organismi esterni, in particolare dalla Scuola di Alta Formazione Professionale.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale, per il sempre migliore espletamento delle mansioni in essere e in particolare per il personale femminile, inserendosi in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità per l'accesso alle varie posizioni professionali.
Saranno anche previsti corsi a carattere informativo, finalizzati a fornire una cultura finanziaria di base.
Nei casi d'innovazione, sia tecnologica che organizzativa, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale, in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.
Capitolo III - CONTROVERSIE
In caso di controversie, le parti possono esperire il tentativo di riconciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle rispettive XX.XX.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, si formerà un verbale, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dalle rispettive XX.XX., avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale, ai sensi dell'art. 2113 C.C. e degli artt. 410 e 411 C.P.C.
...OMISSIS...
- legge 7.3.96, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
- DM 29.3.95 (Raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, nonché tra soci degli enti e società cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica);
- DM 10.5.95 (Disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica);
- DPR 9.11.76 n. 902 (Determinazione del tasso di riferimento);
- DM 21.12.94 (Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di
riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative);
- D.lgs. 1.9.93 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- legge 22.7.66 n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi).