Contratto di lavoro
Contratto di lavoro
Principio
Il presente contratto è stipulato a complemento del contratto normale di lavoro cantonale (CNL)1 e del Codice delle obbligazioni (CO). Le disposizioni del CNL e del CO sono applicabili laddove il presente contratto non dispone altrimenti.
Parti contraenti
Datore/Datrice di lavoro (di seguito «datore di lavoro»)
Azienda: Cognome: Nome: Indirizzo: NAP, luogo: Telefono
e
Lavoratore/Lavoratrice (di seguito «lavoratore»)
Cognome: Indirizzo: Telefono |
| Nome: NAP, luogo: Data di nascita: |
Nazionalità |
| Status:2 ❑ persona ammessa provvisoriamente ❑ rifugiato ammesso provvisoriamente ❑ rifugiato riconosciuto |
Campo d’attività e funzione
Il lavoratore è impiegato in veste di (collaboratore agricolo).
Inizio e durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
Inizio: xx.xx.2015 Fine: xx.xx.20xx Durata: xx mesi
Periodo di prova / Denuncia
Periodo di prova
Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova.
Denuncia
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni. Dopo il pe- riodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese. Il rapporto di lavoro di durata determinata termina anche senza denuncia alla fine della durata prevista.
Retribuzione
Il salario mensile lordo è di CHF 2300.00 il primo mese e di CHF 3200.00 dal secondo mese3.
Dal salario lordo sono dedotti i contributi usuali del lavoratore alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP/assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia), l’imposta alla fonte, il contributo speciale (solo per le persone ammesse provvisoria- mente), eventuali anticipi e le prestazioni in natura (CHF 345 per il vitto e CHF 645 per l’alloggio; in totale CHF 990 al mese).
Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato. Esso comprende un controllo ineccepi- bile degli straordinari, dei giorni di riposo e delle vacanze prese. Va firmato da entrambe le parti.
Durata del lavoro / giorni di riposo / straordinari
La durata giornaliera del lavoro è di 10 ore e il lavoratore ha un giorno e mezzo di congedo a settimana (deroga laddove il CNL / CCL prevede una durata del lavoro inferiore, ovvero un numero maggiore di giorni di congedo).
1 Nel Cantone Xxxxxxx occorre conformarsi al CCL.
2 P.f. indicare quanto fa al caso
3 Deroghe nei Cantoni Vaud (CHF 3370) e Ginevra (CHF 3300)
Le parti contraenti possono convenire una durata del lavoro più breve o modulata in funzione delle stagioni. In caso di durata del lavoro in funzione delle stagioni, la durata del lavoro globale per l’intero rapporto di lavoro non può superare le 10 ore giorna- liere. All’occorrenza, il lavoratore è tenuto a svolgere il lavoro straordinario che si può ragionevolmente esigere da lui.
Il datore di lavoro è tenuto a svolgere un controllo ineccepibile degli straordinari. Le ore di lavoro straordinario vanno indicate alla fine di ogni mese. Il lavoro straordinario è compensato mediante un corrispondente congedo durante il rapporto di lavoro. Se tale compensazione non è possibile, le ore di straordinario sono indennizzate mediante il versamento del salario orario usuale più un supplemento del 25 per cento.
Vacanze
Il diritto alle vacanze ammonta a 5 settimane fino al compimento del 20° anno d’età, poi a 4 settimane per anno di servizio.
Obbligo di continuare a versare il salario in caso d’impedimento al lavoro
Se il lavoratore è impedito al lavoro per motivi personali quali malattia, infortunio, adempimento d’obblighi legali o maternità, il datore di lavoro è obbligato a continuare a versargli il salario conformemente al CNL cantonale. Il lavoratore comunica senza indugio al datore di lavoro eventuali incapacità lavorative. Se l’incapacità dura oltre tre giorni lavorativi, il lavoratore presenta spontaneamente al datore di lavoro un certificato medico.
Assicurazioni
Infortunio
Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non profes- sionali è dedotto dal salario del lavoratore.
Previdenza professionale (solo per contratti di lavoro validi oltre tre mesi)
Il datore di lavoro è obbligato a iscrivere il lavoratore a una cassa pensioni ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Almeno la metà del premio per la previdenza professionale obbligatoria è a carico del datore di lavoro.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro assicura i lavoratori per la perdita di guadagno in caso di malattia, per una copertura pari all’80% dello stipen- dio con termine d’attesa di 30 giorni. L’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni (senza il termine d’attesa) compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. Almeno la metà del premio per l’assicurazione di indennità gior- naliera è a carico del datore di lavoro.
Assicurazione malattia
Il lavoratore è assicurato a proprie spese presso una cassa malati svizzera.
Assicurazioni sociali
Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare il lavoratore presso le assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AF). Almeno la metà del
premio per l’AVS, l‘AI, l’IPG e l’AD e la totalità del premio per l’AF sono a carico del datore di lavoro.
Accordi speciali
Prima dell’assunzione d’impiego, il datore di lavoro sollecita un permesso di lavoro per il lavoratore (con il sostegno della per- sona incaricata dell’assistenza. Le spese per la decisione preliminare relativa al mercato del lavoro e per la notifica al Comune non sono a carico del datore di lavoro.
I corsi di lingua vanno frequentati nel tempo libero oppure, previa intesa con il datore di lavoro, durante gli orari di lavoro. I corsi di lingua non sono considerati tempo di lavoro. Le spese sono a carico del Cantone.
Il piano del 14 aprile 2015 per il progetto parziale I «Lavorare nell’agricoltura» (allegato) è parte integrante del presente con- tratto di lavoro. Entrambe le parti s’impegnano in particolare a svolgere colloqui di valutazione e conclusivi e a restare a disposi- zione per eventuali informazioni complementari (valutazione complessiva) ecc.
Disposizioni finali
Qualsiasi modifica al presente contratto va codificata per scritto e sottostà all’approvazione dell’Unione Svizzera dei Contadini e
della Segreteria di Stato della migrazione.
Le parti contraenti confermano con la propria firma di aver letto il presente contratto e di approvarne il contenuto.
Xxxxx, data: ............................................................... Xxxxx, data: .....................................................................
Firma: | .............................................................. | Firma: | ..................................................................... |
Datore di lavoro | Lavoratore |