CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – ACCORDO N. 2
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – ACCORDO N. 2
A seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003 con cui si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all’art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore
09.00 ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto l’allegato accordo.
TESTO DELL’ACCORDO ART.1
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:
A) CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.
A/1) Condizioni oggettive.
Si riferiscono all’Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell’Ente, della funzione di sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all’interno o all’esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio- economiche).
Le funzioni individuate nella tabella di cui all’allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.
A/2) Condizioni soggettive.
Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Xxxxxx di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).
Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente.
B) CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per la delineazione delle condizioni e dei parametri.
C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.
L’ eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si da luogo all’erogazione della predetta maggiorazione.
L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.
Ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall’Amministrazione.
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI
Fermo restando le condizioni e le modalità per l’erogazione di cui all’art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%.
Nel caso di cui alla lett. p) dell’allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.
In sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell’Ente le eventuali responsabilità di cui alla lett.
p) dell’allegato A.
ART. 3
TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO NEI CASI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO
Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell’Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.
Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.
Ferma restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.
In tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%.
In via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore.
Art. 4 DECORRENZA
Gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.
Le Amministrazioni danno esecuzione agli atti già assunti ed utilizzano anche le risorse eventualmente individuate.
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.
Roma, 22.12.2003
ALLEGATO A
TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:
COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE | |
A | Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi |
B | Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell’ente |
C | Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate |
D | Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi |
E | Rappresentanza esterna |
F | Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi |
G | Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche |
H | Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti. |
I | Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza |
TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE
ATTIVITA’ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI | |
A | Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi |
B | Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’ente |
C | Complessità e rilevanza dell’attività rogatoria |
D | Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio(quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo) |
E | Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti |
F | Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell’amministrazione |
G | Responsabilità della cura dell’attuazione dei provvedimenti |
H | Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni |
I | Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni |
J | Componente di Commissioni di gara e di concorso reso “ratione officii” |
K | Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione |
L | Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell’amministrazione |
M | Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica |
N | Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l’ente e l’organo di valutazione |
O | Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall’Ente |
P | Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area |
Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei ritardi con cui si è conclusa la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale riferita al Ccnl 1998/2001, la sottoscrizione del presente accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e regionali.
E’ fatta comunque salva la facoltà delle parti regionali di stipulare accordi di dettaglio, fermi restando i limiti economici fissati agli art. 1 e 2 del presente accordo.
Dichiarazione congiunta n.2
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina in materia di reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in disponibilità e ai nuovi iscritti all’albo (COA). Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di introdurre opportune ed adeguate regole atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria attivando, allo scopo, il confronto in merito alle ipotesi scaturite in tema dagli incontri ANCI/AGES.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che le Sezioni Regionali dell’AGES nel dare attuazione alle regole introdotte dall’art. 3 del presente accordo potranno conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri predeterminati dall’AGES previo confronto con le xx.xx..
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti si danno reciprocamente atto che le regole introdotte dall’art. 3 del presente accordo saranno oggetto di monitoraggio statistico e di attenta verifica funzionale sino alla stipulazione del nuovo CCNL, nel quale potranno essere confermati od ulteriormente modificati.
Dichiarazione delle XX.XX.
CGIL-CISL-UIL e UNSCP si impegnano affinché sin dal prossimo Ccnl 2002/2005 il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in maniera tale da evitare i ritardi accumulati con il Ccnl 1998/2001.