Cassa di Compensazione e Garanzia
Cassa di Compensazione e Garanzia
Istruzioni al Regolamento
14 Agosto 2019
Il Servizio di Controparte Centrale del Comparto X-COM è sospeso a partire dal 1° ottobre 2019
INDICE
SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo A.1.1.1 Definizioni 5
SEZIONE B SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE 9
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti 9
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori 14
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all’adesione 15
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti 16
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale 16
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l’Agente di Regolamento 17
Articolo B.1.1.7 Deleghe all’Agente di Regolamento 20
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori 21
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore 21
Articolo B.1.2.2 Sospensione del Cliente Negoziatore 21
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore 22
CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive 24
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto “terzi” 24
Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi” 25
Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati 25
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash 27
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures 28
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori 29
Articolo B.2.1.7 Sottoconti 29
Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell’Energia 31
PARTE B.3 Sistema di Garanzia 31
Articolo B.3.1.1 Xxxxxxx iniziali 31
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri 32
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero 34
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali 34
Articolo B.3.2.1 Contribuzione 35
Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund 36
Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso 36
CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive 37
Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro 37
Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari 38
Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica 39
Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle garanzie 41
Articolo B.3.3.5 Conti Titoli 41
Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate 42
PARTE B.4 Regolamento giornaliero 44
Articolo B.4.1.1 Regolamento giornaliero 44
PARTE B.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash e del Comparto X-COM 45
Articolo B. 5.1.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash 45
Articolo B.5.1.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM 46
Articolo B.5.1.3 Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione 47
Articolo B.5.1.4 Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del Partecipante Speciale o di cessazione del servizio da parte di CC&G 48
PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati 49
CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari 49
Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato 49
Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza 50
CAPO B.6.2 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia 52
Articolo B.6.2.1 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia 52
CAPO B.6.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante 53
Articolo B.6.3.1 Opzioni su singole azioni 53
Articolo B.6.3.2 Futures su azioni con consegna fisica 53
CAPO B.6.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia 54
Articolo B.6.4.1 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari 54
Articolo B.6.4.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia. 54
CAPO B.6.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole 55
Articolo B.6.5.1 Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole 55
Articolo B.6.5.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita 56
Articolo B.6.5.3 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento 56
Articolo B.6.5.4 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna 57
Articolo B.6.5.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante 58
Articolo B.6.5.6 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante 59
PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out 60
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail dei Comparti Cash e Derivati 60
Articolo B.7.1.1-bis Gestione delle Posizioni contrattuali in Fail del Comparto X-COM 61
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In 62
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In 64
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale 67
Articolo B.7.1.5 Procedura di Sell-Out 68
Articolo B.7.1.6 Interventi sulle Posizioni Contrattuali 69
Articolo B.7.1.7 Buy-In Agent e Sell-Out Agent 70
Articolo B.7.1.8 Buyer Protection 71
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi 73
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi 73
Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi 73
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni 74
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera 74
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica 74
PARTE B.10 Società di Gestione 75
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari 75
Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell’Energia 75
Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario 75
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario 76
Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole 76
Articolo B.10.1.6 Comparto Obbligazionario ICSD 77
Articolo B.10.1.7 Comparto X-COM 77
PARTE B.11 Servizio di Presettlement 78
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement 78
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata 78
Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata 78
PARTE B.13 Servizi di Liquidazione 78
Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione 78
SEZIONE A Disposizioni Generali
Articolo A.1.1.1 Definizioni
1. Nelle presenti Istruzioni si intendono per:
«BCS»: l’applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai Partecipanti dei Comparti Derivati secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico e che consente di disporre dei Reports e dei Data Files e di accedere al sistema di clearing per effettuare le operazioni dispositive.
«Cascading»: meccanismo che consente di gestire il regolamento finale del solo Futures mensile riconducendo progressivamente al mese tutti i contratti Futures con periodi di consegna più ampi.
«Conto PM»: il conto PM detenuto da un partecipante al Sistema Target2 così come definito nell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.
«Conto PM Segregato»: il Conto PM detenuto dall’Agente di Regolamento per l’esecuzione delle obbligazioni facenti carico ad un unico Partecipante Diretto.
«Gruppo»: indica un gruppo bancario come definito dall’art. 60 T.U.B. o un gruppo come definito ai sensi dell’art. 11 T.U.F. e relative disposizioni attuative.
«Data Files»: i files in formato elaborabile inoltrati per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, indicati nel Manuale Tecnico.
«Data di liquidazione a pronti»: con riferimento alle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM, la data di liquidazione delle istruzioni di regolamento a pronti, derivanti dalla negoziazione del contratto sul Mercato.
«Data di liquidazione a termine»: con riferimento alle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM, la data di liquidazione delle istruzioni di regolamento a termine, derivanti dalla negoziazione del contratto sul Mercato.
«ICWS»: l’applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai
Partecipanti secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico e che
consente di disporre dei Reports e dei Data Files, e di inviare documenti e richieste dispositive.
«Infrastruttura Tecnologica»: l’insieme delle applicazioni telematiche, composto dalla BCS e dall’ICWS, che consente ai Partecipanti di svolgere le operazioni dispositive con CC&G e di ricevere le informazioni di clearing.
«Manuale BCS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la disciplina della BCS, nonché le informazioni che consentono al Partecipante di utilizzare operativamente la BCS.
«Manuale Default Fund»: la parte del Manuale dei Servizi contenente le informazioni sulla metodologia di determinazione dei versamenti ai Default Fund.
«Manuale ICWS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la disciplina dell’ICWS, nonché le informazioni che consentono al Partecipante di utilizzare operativamente l’ICWS.
«Manuale per la creazione dei saldi netti per gli ICSD»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la disciplina relativa alla creazione dei saldi da inoltrare ai Sistemi di Liquidazione gestiti da Soggetti Esteri;
«Manuale Tecnico»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la descrizione delle informazioni inoltrate da CC&G tramite l’Infrastruttura Tecnologica ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento.
«Market Maker»: indica il Partecipante iscritto nell’ “Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati” di Borsa Italiana S.p.A. che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM.
«MMeG»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«MMeL»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati dell’Energia, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«MVP»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto
Obbligazionario, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«Periodo di Consegna»: indica il periodo di fornitura previsto dallo Schema Contrattuale cui si riferisce il contratto futures su energia elettrica.
«Posizione Contrattuale Ordinaria»: l’insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto (ossia la Posizione Contrattuale) tra la data di stipula del contratto stesso e il termine previsto per la sua esecuzione nello Schema Contrattuale.
«Preavviso di Pagamento»: Il preavviso che contiene informazioni sulle somme dovute dal Partecipante Diretto o dal suo Agente di Regolamento del contante, notificato nel Sistema Target2 via ICM (Information and Control Module), in modalità “broadcast”.
«Procedura di Disagreement»: La procedura tramite le quale l’Agente di Regolamento del contante può chiedere la revoca dell’istruzione di pagamento inoltrata dal sistema ancillare CC&G o non autorizzare l’eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di Margini aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all’Articolo B.3.1.2 comma 2 delle Istruzioni.
«Regolamento giornaliero»: il regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
«Reports»: i tabulati, descritti nel Manuale Tecnico, inoltrati per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
«RNI»: l’infrastruttura telematica interbancaria di trasmissione dati gestito dalla Società Interbancaria per l’Automazione (SIA-SSB).
«Serie»: gli Strumenti Finanziari Derivati che presentano le medesime caratteristiche (attività sottostante, scadenza e, ove applicabili, diritto e prezzo di esercizio).
«Sistema di Negoziazione»: il sistema telematico di negoziazione di un
Mercato.
«Società di Gestione Accentrata»: una società che svolge il Servizio di Gestione Accentrata.
«Sottoconto Market Maker»: sottoconto del conto “proprio” aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera b), destinato esclusivamente alla registrazione delle Posizioni Contrattuali negoziate
dal Partecipante in qualità di Market Maker su Strumenti Finanziari Derivati di cui al regolamento della relativa Società di Gestione.
«Sottoconto Specialista»: sottoconto del conto “terzi” aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera a), destinato esclusivamente alla registrazione delle Posizioni Contrattuali negoziate dal Partecipante in qualità di Specialista su Strumenti Finanziari Derivati di cui al regolamento della relativa Società di Gestione.
«Specialista»: indica il Partecipante iscritto nell’ ”Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati” di Borsa Italiana S.p.A..
«MARS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati Azionari e il Comparto Azionario, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto;
«XMAR»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto X-COM, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
2. Le definizioni di cui all’Articolo A.1.1.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Istruzioni con il medesimo significato.
SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale PARTE B.1 Adesione
CAPO B.1.1 Adesione
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti
1. I soggetti che intendono aderire al Sistema in qualità di Partecipanti Diretti per uno o più Comparti o modificare o assumere una nuova qualifica di adesione nell’ambito del medesimo Comparto ovvero che intendano richiedere di distinguere l’operatività di una propria Unità Organizzativa, devono inoltrare a CC&G:
a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx);
b) la seguente documentazione/informativa:
- la compagine azionaria e il Gruppo di appartenenza;
- l’adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
- la sede di Clearing;
- i referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 15, del
Regolamento;
- la richiesta o meno di attivare la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” di cui all’Articolo B.9.12;
- ove l’adesione interessi sia il Comparto Azionario sia il Comparto Derivati Azionari, la richiesta di attivare o non attivare la marginazione separata tra Comparti di cui all’Articolo B.3.1.1, comma 3;
- l’ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;
- la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;
- la copia dell’ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;
c) per quanto riguarda il requisito patrimoniale:
- l’attestato del Patrimonio di Vigilanza;
- l’eventuale garanzia fideiussoria di cui all’Allegato B.115;
d) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un Agente di Regolamento;
- l’eventuale accordo con un Agente di Regolamento per il contante di cui all’Allegato B.116
- il modulo “TARGET2 form for collection of Static Data-Debit mandate for AS settlement” della Banca Centrale Europea, disponibile sul sito xxx.xxx.xx, che consente a CC&G di addebitare il Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento.
e) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da adempiere presso i Servizi di Liquidazione:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un Agente di Regolamento;
- l’eventuale accordo con un Agente di Regolamento per la liquidazione di cui all’Allegato B.116;
- in caso di partecipazione al Comparto Obbligazionario ICSD, la delega a CC&G, sottoscritta dal Partecipante Diretto o dall’eventuale Agente di Regolamento, per l’inoltro delle istruzioni di liquidazione delle operazioni, di cui all’Allegato B.117;
- in caso di partecipazione al Comparto Obbligazionario ICSD, indicazione degli estremi dei conti aperti presso il Servizio di Liquidazione per il regolamento delle istruzioni di liquidazione; in caso di partecipazione a Comparti diversi dal Comparto Obbligazionario ICSD, CC&G acquisisce dal Servizio di
Liquidazione stesso gli estremi dei conti di liquidazione per le operazioni di ciascun Comparto.
f) per quanto riguarda il Servizio di Collateral Management:
- conferma della partecipazione e indicazione dell’eventuale soggetto di cui si avvale per la partecipazione al Servizio di Liquidazione;
g) per quanto riguarda l’eventuale versamento di Margini in Strumenti Finanziari:
- modalità, diretta o mediante un Agente di Regolamento,
prescelta per la movimentazione degli Strumenti Finanziari;
- l’indicazione dei conti titoli presso il Servizio di Gestione Accentrata per la restituzione dei Margini in Strumenti Finanziari e l’indicazione del conto contante per la retrocessione delle eventuali cash distribution relative agli Strumenti Finanziari costituiti a titolo di Margine;
- l’eventuale accordo con l’Agente di Regolamento di cui all’Allegato B.116;
h) per quanto riguarda l’Infrastruttura Tecnologica:
- il modulo per l’attivazione della ICWS;
- il modulo per l’attivazione della BCS, in caso di adesione ad uno o più Comparti Derivati;
i) i nominativi dei soggetti delegati alle attività gestionali esercitabili in forma non telematica, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.111, e i nominativi delle persone autorizzate a richiedere la sospensione dei Clienti Negoziatori dall’adesione al/i Comparto/i ai sensi dell’Articolo
B.2.3.3 del Regolamento, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.122B;
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) secondo alinea, d) secondo xxxxxx, e) secondo e terzo alinea, g) terzo alinea, e i), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere, e anticipate via email.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b) primi sei alinea, c) primo alinea, d) primo alinea, e) primo e quarto alinea, f), g) primo e secondo alinea, e h), devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx), fatto salvo quanto previsto all’Allegato B.114, per i soggetti operanti in regime di mutuo riconoscimento, con riferimento alle informazioni riguardanti il Patrimonio di Vigilanza di cui al comma 1, lettera c), primo alinea.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) settimo alinea e seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx), sia per lettera raccomandata A.R. o corriere.
5. Il modulo di cui al comma 1, lettera d) terzo alinea, deve essere anticipato via email e pervenire a CC&G secondo le seguenti due modalità alternative:
- a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere. Il modulo deve recare la firma corrispondente allo specimen preventivamente depositato presso la filiale della Banca d’Italia di competenza o, per i soggetti che accedono al Sistema Target2 per il tramite di Banche centrali diverse da Banca d’Italia, presso la Banca Centrale di competenza;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e- mail: xxx.x0@xxx.xxx.xx. L’inoltro può essere effettuato dai soggetti che abbiano preventivamente depositato presso la Filiale della Banca d’Italia di competenza i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma elettronica dei formulari.
6. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di
CC&G, è condizione per l’esame della Richiesta di Servizi.
7. Nel caso in cui il soggetto che richiede l’adesione abbia dichiarato nei documenti trasmessi a CC&G di cui al comma 1, che intende avvalersi della garanzia fideiussoria - di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 5, del Regolamento - l’adesione resta comunque subordinata all’accettazione da parte di CC&G di detta garanzia fideiussoria.
8. Per essere ammessi ai Comparti Azionario e Obbligazionario, i Partecipanti Diretti devono aver aderito al Servizio di Presettlement indicato all’articolo B.11.1.1.
9. I Partecipanti Diretti del Comparto Derivati Azionari che intendano operare in Strumenti Finanziari Derivati con “consegna” dell’attività sottostante devono aver aderito al Servizio di Presettlement, indicato all’articolo B.11.1.1.
10. I Partecipanti Diretti ai Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari, devono aderire al Servizio di Presettlement indicato all’articolo
B.11.1.1. anche per conto dei Clienti Negoziatori per conto dei quali assumono il ruolo di Partecipanti Generali.
11. Qualora i Partecipanti Diretti ai Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari, si avvalgano di un Agente di Regolamento incaricato degli adempimenti presso i Servizi di Liquidazione ai sensi dell’Articolo B.2.1.2, comma 8, lettera c), del Regolamento, sarà tale ultimo soggetto a dover aderire al Servizio di Presettlement indicato all’articolo B.11.1.1.
12. I soggetti referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 15, del Regolamento - i cui nominativi sono stati indicati dal Partecipante Diretto nella documentazione prevista dal comma 1, lettera b) - si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al Partecipante medesimo.
13. I Partecipanti Diretti devono inoltrare a CC&G la seguente informativa relativa ai Clienti diversi dai Clienti Negoziatori:
- l’accordo sottoscritto con il Cliente, conforme allo schema di cui all’Allegato B.111A;
- la Richiesta di Servizi per il Partecipante Pro-Tempore, ove previsto;
- l’indicazione del nominativo di un soggetto che sia il referente presso il Cliente in caso di inadempimento del Partecipante Diretto;
- l’indicazione del Gruppo di appartenenza del Cliente.
Le informazioni di cui ai primi due alinea devono essere inoltrate in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate via email; le informazioni di cui al terzo e quarto alinea devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx).
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Clienti Negoziatori
1. I soggetti che intendono aderire al Sistema in qualità di Clienti Negoziatori per uno o più Comparti, devono inoltrare a CC&G:
a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G, disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx);
b) la seguente documentazione/informativa:
- la compagine azionaria e il Gruppo di appartenenza;
c) per quanto riguarda l’Infrastruttura Tecnologica:
- il modulo per l’attivazione della BCS, in caso di adesione ad uno o più Comparti Derivati;
- il modulo per l’attivazione della ICWS, in caso di adesione ai Comparti Derivati, e qualora il Partecipante Generale abbia abilitato il Cliente Negoziatore alla ricezione dei Report e dei Data Files, ai sensi del comma 2, quarto alinea;
d) in caso di adesione ai Comparti Derivati, il modulo di cui all’Allegato
B.112 contenente i nominativi dei soggetti autorizzati all’esercizio in forma non telematica delle attività gestionali, delegate dal Partecipante Generale ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, commi 1 e 2.
2. Il Partecipante Generale deve inoltrare a CC&G la seguente documentazione/informativa relativa al Cliente Negoziatore:
- l’accordo sottoscritto con il Cliente Negoziatore, conforme allo schema di cui all’Allegato B.121;
- i referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 15, del Regolamento;
- ove l’adesione interessi sia il Comparto Azionario sia il Comparto Derivati Azionari, la richiesta o meno di attivare la marginazione separata tra Comparti di cui all’Articolo B.3.1.1, comma 3;
- l’abilitazione (eventuale) del Cliente Negoziatore alla ricezione dei
Reports e Data Files;
- con riferimento al solo Comparto Derivati Azionari, i conti di liquidazione che il Partecipante Generale intende utilizzare per il Cliente Negoziatore che di esso si avvale;
- con riferimento al solo Comparto Derivati Azionari, l’intenzione o meno di depositare titoli azionari a copertura delle Posizioni Contrattuali del Cliente Negoziatore;
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e al comma 2, primo alinea devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate email.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) primo alinea, lettera c) e comma 2 secondo alinea e successivi, devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx).
5. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di
CC&G, è condizione per l’esame della Richiesta di Servizi.
6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche al caso in cui i soggetti che siano già Clienti Negoziatori al Sistema intendano aderire con la stessa qualifica ad un ulteriore Comparto oppure richiedere di distinguere l’operatività di una propria Unità Organizzativa.
7. I soggetti referenti indicati dal Partecipante Generale ai sensi del comma 2, secondo alinea, si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al Cliente Negoziatore.
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all’adesione
1. Al momento dell’adesione CC&G comunica:
a) al Partecipante, l’accettazione della Richiesta di Servizi con l’indicazione del giorno a partire dal quale il servizio sarà fornito al Partecipante. Nel caso del Cliente Negoziatore, ne è data comunicazione anche al Partecipante Generale di cui si avvale;
b) al Partecipante, il codice di riconoscimento nel Sistema. Nel caso del Cliente Negoziatore, tale codice è comunicato anche al Partecipante Generale di cui si avvale;
c) al Fideiussore e al Partecipante, l’accettazione delle eventuali garanzie fideiussorie di cui al precedente Articolo B.1.1.1 e di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 5 del Regolamento.
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti
1. I Partecipanti devono inoltrare a CC&G gli aggiornamenti delle informazioni relative all’adesione, di cui all’Allegato B.114, con la periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx).
2. L’eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del Comparto Derivati Azionari, riferite a Clienti Negoziatori, e di conti di liquidazione relativi a posizioni del Comparto Obbligazionario ICSD e del Comparto X-COM devono essere comunicate dal Partecipante Diretto telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx), almeno cinque Giorni di CC&G aperta antecedenti quello di utilizzo dei nuovi conti.
3. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica, deve essere comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo Giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a CC&G ovvero dalla successiva data indicata dal Partecipante nella comunicazione stessa.
4. I Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G la perdita dei requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a CC&G di poter tempestivamente assumere i conseguenti provvedimenti previsti dal Regolamento. La comunicazione è effettuata via raccomandata A.R. e anticipata via email.
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale
1. Ai sensi dell’Articolo B.2.1.2, comma 6, del Regolamento, CC&G comunica al Partecipante la data nella quale è stato concluso ed ha perciò effetto il contratto di fideiussione.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 5, del Regolamento deve essere inoltrata dal Fideiussore utilizzando i modelli contrattuali risultanti dall’Allegato B.115.
3. Gli atti integrativi della fideiussione hanno effetto dal momento in cui CC&G, controllatane la regolarità, comunica al Partecipante e al Fideiussore la loro accettazione.
4. Il recesso dalla garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve essere comunicato, a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email, con un preavviso di almeno 90 giorni di calendario.
5. CC&G informa il Fideiussore qualora abbia notizia che il Patrimonio di Vigilanza del Partecipante sia sceso al di sotto del limite necessario per costituire la garanzia fideiussoria di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 5, del Regolamento. In tale caso il recesso di cui al comma 4 può essere esercitato con un preavviso ridotto, ma non inferiore a 10 giorni di calendario.
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l’Agente di Regolamento
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo B.2.1.2, commi 9 e 10, del Regolamento, il Partecipante Diretto può limitare i compiti dell’Agente di Regolamento ad uno o più Comparti ai quali aderisca e/o ad uno o più Clienti Negoziatori e/o Clienti per i quali operi, riservandosi per la restante attività di provvedere direttamente.
2. L’Agente di Regolamento potrà recedere dall’accordo di cui all’Allegato
B.116 dandone comunicazione al Partecipante, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso giorno nel quale tale comunicazione gli sarà pervenuta, il Partecipante dovrà dare comunicazione a CC&G di tale recesso tramite email, confermata da raccomandata A.R..
3. Il Partecipante Diretto potrà dare o revocare un mandato ad un Agente di Regolamento, facendo pervenire a CC&G, entro il quinto Giorno di CC&G aperta antecedente a quello nel quale desidera che la modifica abbia effetto, la seguente informativa/documentazione:
a) l’apposita comunicazione di variazione, da inoltrare telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx);
b) l'eventuale nuovo accordo sottoscritto con l’Agente di Regolamento, redatto in conformità con lo schema di cui all’Allegato B.116. L’accordo deve essere inoltrato, in originale, a mezzo raccomandata
A.R. o corriere ed anticipato tramite email.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 inoltrate dal Partecipante Diretto si intenderanno effettuate anche per conto dell’Agente di Regolamento e qualora comportino il venir meno di un accordo esistente, avranno anche valore di recesso da detto accordo.
5. CC&G comunica al Partecipante e all’Agente di Regolamento la data a partire dalla quale l’eventuale nuovo accordo entrerà in vigore, confermando ove possibile la data indicata nella comunicazione.
6. Il Partecipante Diretto è sospeso dal Sistema o dal Comparto qualora – per problemi connessi al perfezionamento dei mutamenti previsti nei commi 2 e 3 – non sia possibile assicurare tempestivamente la corretta esecuzione delle obbligazioni che ad esso facciano carico.
7. Durante i periodi di preavviso di cui ai commi 2 e 3, l’Agente di Regolamento continua a dare esecuzione alle obbligazioni facenti carico al Partecipante Diretto. Il periodo di preavviso del recesso di cui ai commi precedenti può essere ridotto previ accordi tra l’Agente di Regolamento, il Partecipante Diretto e CC&G.
8. Qualora l’Agente di Regolamento del contante intenda attivare la Procedura di Disagreement per revocare una o più istruzioni di pagamento, deve immediatamente contattare CC&G e il Partecipante Diretto interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, via telefax, il modulo di cui all’Allegato B.116A nei termini ivi indicati, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall’Agente di Regolamento al Partecipante Diretto interessato.
9. Qualora l’Agente di Regolamento del contante intenda attivare la Procedura di Disagreement al fine di non autorizzare l’eventuale addebito degli importi indicati nella richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari di cui all’Articolo B.3.1.2 comma 2 delle Istruzioni, lo stesso deve immediatamente contattare CC&G e il Partecipante Diretto
interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, via telefax, il modulo di cui all’Allegato B.116C nei termini indicati nella richiesta, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall’Agente di Regolamento del contante al Partecipante Diretto interessato. Laddove gli strumenti finanziari depositati dal Partecipante risultino non idonei o insufficienti, l’Agente di Regolamento del contante non potrà attivare la Procedura di Disagreement con riferimento all’addebito dell’ammontare da coprire in contante di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera c) oltre il termine entro il quale il Partecipante avrebbe dovuto depositare gli strumenti finanziari.
10. Per consentire a CC&G di gestire la Procedura di Disagreement di cui al comma 8, l’Agente di Regolamento, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo con il Partecipante Diretto, e successivamente in caso di variazioni, deve far pervenire a CC&G, in originale, gli specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere la comunicazione di cui all’Allegato B.116A, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.116B. In mancanza dello specimen, CC&G non darà luogo alla richiesta di revoca degli addebiti prevista dalla Procedura di Disagreement.
11. La Procedura di Disagreement non può essere attivata per revocare istruzioni di pagamento immesse su Conti PM Segregati.
12. In qualsiasi caso di impossibilità ad adempiere, anche fuori dal periodo di preavviso, e salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, l’Agente di Regolamento ne dà immediata comunicazione a CC&G.
13. CC&G prende atto delle comunicazioni pervenute ai sensi dei commi 8 e
11 e dell’eventuale incapienza del Conto PM Segregato ai sensi del comma 10, senza l’obbligo di verificarne la fondatezza, la correttezza o le motivazioni, adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi del Regolamento.
14. Qualora il Partecipante Diretto intenda avvalersi di più Agenti di Regolamento per i Margini per Comparti diversi, il Partecipante è tenuto a distinguere tale operatività riconducendola a una specifica Unità organizzativa.
15. Qualora il Partecipante Diretto si avvalga di un Agente di Regolamento presso i Servizi di Liquidazione lo stesso ha la facoltà di nominare un Agente di Regolamento diverso per ciascun Comparto nonché Agenti di Regolamento diversi per Clienti Negoziatori diversi, compatibilmente con i
vincoli dei Servizi di Liquidazione. Per i Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari, il Partecipante Diretto dovrà richiedere che l’Agente di Regolamento partecipi al Servizio di Presettlement indicato all’articolo B.11.1.1.
Articolo B.1.1.7 Deleghe all’Agente di Regolamento
1. I Partecipanti Diretti possono delegare, con facoltà di revoca, ai propri Agenti di Regolamento per il contante l’inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di contante, di cui all’Articolo B.3.3.1 comma 3 ed ai propri Agenti di Regolamento per la movimentazione dei Margini in Strumenti Finanziari l’inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di Strumenti Finanziari di cui all’Articolo B.3.3.2, comma 6, e all’Articolo B.3.3.3, comma 8.
2. Le deleghe di cui al comma 1 sono rilasciate secondo le modalità indicate nello schema di accordo con l’Agente di Regolamento di cui all’Allegato
B.116. La revoca della delega è effettuata con le medesime modalità.
3. Qualora il Partecipante Diretto abbia delegato ad un Agente di Regolamento l’inoltro delle richieste di trasferimento/restituzione del contate e/o degli Strumenti Finanziari dovrà richiedere che l’Agente di Regolamento attivi la ICWS per effettuare le suddette operazioni dispositive.
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Cliente Negoziatore
1. L’accordo tra il Partecipante Generale e il Cliente Negoziatore di cui all’Articolo B.2.3.1 del Regolamento, da inoltrare a CC&G, deve essere conforme allo schema di cui all’Allegato B.121.
2. Nel caso in cui il Partecipante Generale o il Cliente Negoziatore intenda recedere dall’accordo stipulato con l’altra parte, deve far pervenire a CC&G, oltre che all’altra parte, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello in cui desidera che il recesso produca effetto, comunicazione di recesso dall’accordo medesimo. L’invio a CC&G di detta comunicazione – da effettuare a mezzo raccomandata A.R. anticipata tramite email – si intende effettuato anche per conto dell’altra parte. Il termine di preavviso può essere abbreviato per concorde volontà dei Partecipanti interessati e con l’assenso scritto di CC&G; altrimenti il suo mancato rispetto rende inefficace per CC&G la relativa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Cliente Negoziatore deve in tempo utile chiedere a CC&G di aderire al Comparto in qualità di Partecipante Diretto (ove consentito dal Regolamento) oppure far pervenire a CC&G un nuovo accordo con altro Partecipante Generale redatto secondo quanto previsto al comma 1, rimanendo altrimenti sospeso. CC&G indica il momento a partire dal quale avrà effetto la nuova operatività del Partecipante.
4. Durante il periodo di preavviso di cui al comma 2, e fino al momento in cui il recesso stesso diviene efficace, continua ad operare il meccanismo di sostituzione di cui all’art. B.1.1.1, comma 1, del Regolamento.
Articolo B.1.2.2 Sospensione del Cliente Negoziatore
1. La richiesta di sospensione del Cliente Negoziatore+, di cui all’Articolo
B.2.3.3 del Regolamento:
a. per i Comparti Cash e per il Comparto X-COM deve essere comunicata secondo le modalità indicate nell’Allegato B.122 e utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.122A. La richiesta di sospensione potrà essere inoltrata esclusivamente dalle persone
autorizzate, comunicate dal Partecipante Generale utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.122B;
b. per i Comparti Derivati può essere inoltrata per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, oppure secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Cliente Negoziatore
1. Il Cliente Negoziatore, a seconda dei casi e con le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati, esercita, per conto del Partecipante Generale, le seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c), e comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti:
a) rettifica delle segnalazioni dei codici di apertura e di chiusura delle Posizioni Contrattuali in opzioni e futures in conto “terzi”, di cui all’Articolo B.2.1.1;
b) esercizio anticipato e a scadenza di cui all’Articolo B.6.1.1 e all’Articolo B.6.1.2;
c) trasferimento di Posizioni Contrattuali relative al Comparto Azionario
di cui all’Articolo B.2.1.4.
2. Il Partecipante Generale può altresì delegare ai Clienti Negoziatori che di esso si avvalgono l’esercizio per suo conto - secondo le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati – dell’insieme delle seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c), e comma 2 del Regolamento e nei relativi sottoconti:
a) rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi”, di cui all’Articolo B.2.1.2;
b) trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati, di cui all’Articolo B.2.1.3, anche finalizzato all’esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia di cui all’Articolo B.6.2.1;
c) allocazione delle azioni depositate, di cui all’Articolo B.3.3.6;
d) apertura e gestione dei sottoconti, di cui all’Articolo B.2.1.7.
3. Le comunicazioni attraverso le quali vengono esercitate le funzioni dispositive di cui ai commi 1 e 2, inoltrate dai Clienti Negoziatori, si intenderanno come effettuate dal Partecipante Generale.
4. Il Partecipante Generale può altresì autorizzare i Clienti Negoziatori che di esso si avvalgono alla consultazione di Reports e Data Files, indicati nel Manuale Tecnico, relativi all’operatività del Cliente Negoziatore.
5. La delega di cui al comma 2 e l’autorizzazione di cui al comma 4, sono rilasciate e comunicate a CC&G secondo le modalità indicate nello schema di cui all’Allegato B.121. La revoca delle stesse è effettuata con le medesime modalità.
CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica della apertura e chiusura delle posizioni contrattuali in futures e opzioni in conto “terzi”
1. Il Partecipante, al momento della negoziazione di un contratto futures o di opzione in conto “terzi”, segnala al Sistema, per il tramite del Sistema di Negoziazione, se tale negoziazione apre una nuova Posizione Contrattuale (codice di apertura) oppure se chiude una Posizione Contrattuale già esistente (codice di chiusura).
2. In assenza di segnalazione, il Sistema registra il contratto in “apertura”.
3. In presenza di una segnalazione di “chiusura” per un numero di contratti superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte in essere di segno contrario sulla stessa Serie, il Sistema registra in “apertura” tutti i contratti che formano oggetto di detta segnalazione, segnalando al Partecipante tale registrazione per il tramite della BCS.
4. La rettifica delle segnalazioni del codice di apertura e chiusura può essere effettuata il giorno stesso, mediante l’invio di nuovi Ordini di trasferimento entro i termini previsti dalla lettera A) dell’Allegato B.211, per il tramite della BCS. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
5. La rettifica di cui al comma 4, in caso di malfunzionamento della BCS, può essere effettuata inoltrando tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, entro lo stesso termine, il modello di cui all’Allegato B.211A. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
6. CC&G effettua la compensazione tra le Posizioni Contrattuali aventi le stesse caratteristiche, registrate nel Sottoconto Specialista e negli altri sottoconti del conto “terzi” – per i quali il Partecipante abbia optato per il mantenimento delle Posizioni Contrattuali “al netto”, ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 4, lettera a) - indipendentemente dai codici di apertura o chiusura di cui al comma 1 (registrazione delle posizioni contrattuali al netto).
Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi”
1. La rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi” (che comunque non può modificare la complessiva Posizione Contrattuale netta) può essere richiesta dal Partecipante, mediante l’invio di nuovi Ordini di trasferimento, nei giorni di Mercato aperto successivi a quello di negoziazione, entro gli orari previsti dalla lettera B) dell’Allegato B.211, per il tramite della BCS oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.212. Le richieste di rettifica pervenute oltre tali termini non sono eseguite.
2. Le richieste di cui al comma 1 relative a Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c) e comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti, possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o,
b) dal Cliente Negoziatore debitamente delegato ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2.
Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati
1. Il Partecipante Diretto, può richiedere, con il consenso del destinatario e a valere sui conti e i relativi sottoconti, il trasferimento ad altro Partecipante:
a) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento (c.d. “give-up internazionale”);
b) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei cinque giorni precedenti a quello di richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
c) di posizioni:
- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.
2. Il Partecipante Diretto può richiedere, il trasferimento tra propri conti e/o sottoconti:
a) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento;
b) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei cinque giorni precedenti a quello della richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
c) di posizioni:
- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.
3. Gli Ordini di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrati, tramite la BCS, entro l’orario previsto dalla lettera C) dell’Allegato B.211 e dall’Allegato B.621.
4. Nel caso di malfunzionamento della BCS, i suddetti Ordini di trasferimento possono essere inoltrati a CC&G tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax, utilizzando i modelli di cui:
a) agli Allegati X.000X, X.000X0 e B.213B2, relativi rispettivamente al Comparto Derivati Azionari, al Comparto Derivati dell’Energia e al Comparto Derivati su Commodities Agricole, per gli Ordini di trasferimento di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere
a) e b);
b) agli Allegati B.213A, B.213A1 e B213A2, relativi rispettivamente al Comparto Derivati Azionari, al Comparto Derivati dell’Energia e al Comparto Derivati su Commodities Agricole , per gli Ordini di trasferimento di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera c).
5. Il trasferimento di Posizioni Contrattuali in opzioni e in futures scadute e da liquidare con la “consegna” dell’attività sottostante può essere effettuato solo con l’assenso di CC&G e secondo le modalità di volta in volta indicate da quest’ultima.
6. Le richieste di cui ai commi 1 e 2, relative a Posizioni Contrattuali riferibili ad un Cliente Negoziatore possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o;
b) dal Cliente Negoziatore debitamente delegato ai sensi dell’Articolo B.2.1.3, comma 2.
7. La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b):
a) non è consentita:
- il giorno successivo ai giorni di Cascading, per le Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna trimestrale o annuale;
- il primo giorno lavorativo del mese, per le Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna mensile;
b) è limitata alle (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nel giorno precedente a quello di richiesta di trasferimento qualora la richiesta sia effettuata:
- il secondo giorno successivo ai giorni di Cascading e sia riferita a Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna trimestrale o annuale;
- il secondo giorno lavorativo del mese e sia riferita a Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna mensile.
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash
1. Le richieste di trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Azionario e Obbligazionario sono effettuate dal Partecipante Diretto per il tramite del Servizio di Presettlement indicato all’articolo B.11.1.1, entro e non oltre il giorno di conclusione del contratto sul Sistema di Negoziazione.
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures
1. La compensazione tra Posizioni Contrattuali in futures del Comparto Derivati Azionari aventi ad oggetto il medesimo indice di Borsa (FTSE MIB) registrate nello stesso conto o sottoconto, aventi diverso valore del punto indice, segno opposto e stessa scadenza, avviene nel rapporto di un Future e cinque mini-futures, solo se espressamente richiesta a CC&G dal Partecipante Diretto interessato.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata dal Partecipante Diretto interessato tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.215.
3. Le richieste inoltrate a CC&G entro l’orario di cui alla lettera D) dell’Allegato B.211, vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno di Mercato aperto successivo.
4. La compensazione tra Posizioni Contrattuali in futures del Comparto Derivati dell’Energia aventi ad oggetto il medesimo sottostante e registrate nello stesso conto o sottoconto avviene solo se espressamente richiesta a CC&G dal Partecipante Diretto interessato. La compensazione avviene nel rapporto di:
- quattro futures trimestrali, che complessivamente coprono l’anno, e il futures annuale corrispondente di segno opposto;
- tre futures mensili, che complessivamente coprono il trimestre, e il futures trimestrale corrispondente di segno opposto;
- tre futures mensili e tre futures trimestrali, che complessivamente coprono l’anno, e il futures annuale corrispondente di segno opposto.
5. La richiesta di cui al comma 4 deve essere inoltrata dal Partecipante Diretto interessato tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.215B.
6. Le richieste di cui al comma 4 inoltrate a CC&G entro l’orario di cui alla lettera F) dell’Allegato B.211 vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno di Mercato aperto successivo, a condizione che soddisfino ancora le condizioni per la compensazione previste al comma 4.
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori
1. Gli effetti degli interventi effettuati da CC&G a seguito di richieste pervenute dalla Società di Gestione ai sensi dell’Articolo B.3.1.7 del Regolamento sono comunicati ai Partecipanti interessati il giorno di Mercato aperto successivo mediante i Reports.
Articolo B.2.1.7 Sottoconti
1. I Partecipanti Diretti, possono richiedere, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2, comma 5, del Regolamento:
a) utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217A, che la registrazione di Posizioni Contrattuali originate dall’attività di Specialista nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto “terzi omnibus” detto Sottoconto Specialista;
b) utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217B, che la registrazione di Posizioni Contrattuali originate dall’attività di Market Maker nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto “proprio” detto Sottoconto Market Maker.
Il Sottoconto Specialista e il Sottoconto Market Maker possono essere altresì attivati per l’operatività dei Clienti Negoziatori le cui Posizioni Contrattuali sono registrate nei conti previsti all’articolo B.3.1.2, comma 1, lettera c) o comma 2 del Regolamento.
2. I Partecipanti Diretti e i Clienti Negoziatori debitamente delegati ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2, lettera d), possono aprire e gestire, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2, comma 5, del Regolamento, sottoconti del conto “proprio” e del conto “terzi”, esclusivamente tramite la BCS.
3. L’apertura dei sottoconti per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su Commodities Agricole dovrà essere effettuata, secondo le modalità indicate al comma 2, prima dell’avvio dell’operatività di ogni Cliente. Immediatamente dopo l’apertura di ciascun Sottoconto, il Partecipante comunica a CC&G nominativo e codice fiscale ovvero denominazione sociale e partita iva dell’intestatario del Sottoconto, inoltrando tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax l’Allegato B.217D.
_
Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore con successivo Comunicato.
Nel periodo transitorio si applica quanto segue:
3.
Per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su
Commodities Agricole, i Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G, entro le ore 18.30 del “giorno di scadenza” del contratto, le informazioni relative alle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole dei Clienti, inoltrando tramite la ICWS, o in caso di malfunzionamento di quest’ultima tramite telefax o l’Allegato B.217D.
4. Fermo restando quanto previsto all’Articolo B.4.1.1, comma 4, del Regolamento, per le Posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole, al momento dell’apertura di un sottoconto o successivamente, in fase di gestione, il Partecipante potrà:
a) per i sottoconti del conto “terzi”, optare per il tipo di mantenimento, “al lordo” o “al netto”, da applicare alle Posizioni Contrattuali in opzioni in esso registrate;
b) per i sottoconti dei conti “proprio” e “terzi”, optare per il tipo di marginazione “congiunta” o “separata” tra le Posizioni Contrattuali registrate nel sottoconto e quelle registrate nel conto.
5. Per il Comparto Derivati Azionari, i Partecipanti Diretti, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217C, possono richiedere, a solo titolo informativo, il calcolo dei Margini iniziali separato per ciascun sottoconto.
6. Con riferimento ai Partecipanti che agiscano da intermediari per la Compensazione Indiretta che richiedano l’apertura di un conto terzi “omnibus segregato lordo” di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 3 lettera b) del Regolamento, CC&G procede all’apertura di appositi sottoconti cui può essere assegnato un apposito codice identificativo al fine di consentire di registrare le Posizioni Contrattuali relative a ciascun Cliente Indiretto su base lorda.
Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell’Energia
1. Le Posizioni Contrattuali relative al futures annuale in essere al termine dell’ultimo giorno di negoziazione (giorno di Cascading) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da sei corrispondenti Posizioni Contrattuali relative ai tre contratti futures trimestrali con Periodo di Consegna pari ai trimestri “aprile-giugno”, “luglio-settembre” e “ottobre-dicembre” e ai tre futures mensili con Periodo di Consegna pari ai mesi “gennaio”, “febbraio” e “marzo”. Le nuove Posizioni Contrattuali in futures trimestrali e mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures annuale del giorno di Cascading.
2. Le Posizioni Contrattuali relative al futures trimestrale in essere al termine dell’ultimo giorno di negoziazione (giorno di Cascading) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da tre corrispondenti Posizioni Contrattuali relative ai tre futures mensili i cui Periodi di Consegna corrispondono ai mesi di calendario del Periodo di Consegna del futures trimestrale sostituito. Le nuove Posizioni Contrattuali in futures mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures trimestrale del giorno di Cascading.
CAPO B.3.1 I Margini
Articolo B.3.1.1 Xxxxxxx iniziali
1. I Margini iniziali di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 2, del Regolamento, comunicati ai Partecipanti Diretti mediante i Reports, sono calcolati:
a) per il Comparto Derivati Azionari e il Comparto Azionario, in base alla metodologia MARS;
b) per il Comparto Obbligazionario e per il Comparto Obbligazionario ICSD, in base alla metodologia MVP;
c) per il Comparto Derivati dell’Energia, in base alla metodologia MMeL;
d) per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, in base alla metodologia MMeG;
e) per il Comparto X-COM, in base alla metodologia XMAR.
2. I dati di generale applicazione utilizzati da CC&G per il calcolo dei Margini sono messi a disposizione dei Partecipanti sul sito “Internet” di CC&G e sono altresì comunicati ai Partecipanti tramite l’Infrastruttura Tecnologica.
3. La richiesta del calcolo dei Margini separati per ciascun Comparto, di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 8, del Regolamento, può essere effettuata dal Partecipante Diretto mediante inoltro dell’apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G.
4. Per il Comparto Derivati dell’Energia il Margine Iniziale su Posizioni Contrattuali in consegna è versato dai Partecipanti a partire dal secondo Giorno di CC&G aperta antecedente il mese di consegna.
5. Per il Comparto Derivati su Commodities Agricole i “Margini Iniziali su posizioni in consegna” sono versati dai Partecipanti a partire dal sesto Giorno di CC&G aperta antecedente il giorno di scadenza.
6. A partire dal “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” in caso di mancata o parziale attestazione della copertura delle posizioni in vendita i Margini di cui al comma 5 sono maggiorati.
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri
1. In caso di richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri, CC&G:
a) comunica a ciascun Partecipante Diretto interessato l’ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all’Articolo B.4.1.3 del Regolamento ed il periodo di addebito con apposito Report di cui all’Allegato B.312 e Preavviso di Pagamento, secondo quanto previsto nell’Allegato B.411, lettera A).
b) può altresì comunicare l’attivazione della richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri a tutti i Partecipanti Diretti con messaggio di cui all’Allegato B.312 inoltrato per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
2. Qualora la richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri avvenga oltre le 14:00 di un giorno di CC&G aperta, CC&G consente ai Partecipanti Diretti che ne abbiano effettuato preventiva richiesta mediante l’invio del modulo di cui all’Allegato B.312A, la copertura dei Margini aggiuntivi attraverso il deposito degli strumenti finanziari di cui all’Articolo B.4.3.1, comma 1 lettera b), nei termini indicati nell’Allegato B.411 lettera D). In tale ipotesi, CC&G comunica a ciascun Partecipante Diretto interessato e all’Agente di Regolamento del contante mediante Report di cui all’Allegato B.312B:
a) l’ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all’Articolo B.4.3.1, comma 3 del Regolamento;
b) il termine per il deposito degli strumenti finanziari.
A seguito del deposito degli strumenti finanziari, CC&G verifica l’idoneità degli stessi e la sufficienza dell’importo ai fini della copertura dei Margini aggiuntivi infragiornalieri, comunicando successivamente a ciascun Partecipante Diretto interessato e all’Agente di Regolamento del contante mediante Report di cui all’Allegato B.312C:
a) l’avvenuta copertura o l’ammontare da coprire in contante relativo ai
Margini aggiuntivi infragiornalieri;
b) il termine per la copertura in contante secondo quanto previsto nell’Allegato B.411, lettera A), laddove gli strumenti finanziari non siano sufficienti a coprire i Margini aggiuntivi.
Laddove gli strumenti finanziari depositati ai fini del presente comma non siano in tutto o in parte sufficienti ai fini della copertura dei Margini in virtù dei limiti di concentrazione e degli scarti di valore applicabili, gli eventuali strumenti finanziari temporaneamente eccedenti l’importo dei Margini aggiuntivi sono trasferiti a titolo di proprietà in funzione di garanzia a CC&G in conformità all’articolo A.1.1.5 del Regolamento, salvo richiesta di restituzione da parte del Partecipante interessato.
Al Partecipante Diretto è consentito il deposito di al massimo due strumenti finanziari (ISIN) di cui all’Articolo B.4.3.1 comma 1 lettera b), del Regolamento, selezionandoli tra quelli censiti presso il Sistema di Clearing e consultabili in ICWS – BCS. Il deposito dei suddetti strumenti finanziari deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo al “Deposito a copertura dei Margini Iniziali” dell’Allegato B.411, nel termine comunicato di volta in volta, contestualmente alla richiesta dei Margini aggiuntivi Infragiornalieri.
3. CC&G può revocare il servizio di copertura di Margini aggiuntivi infragiornalieri in strumenti finanziari nei confronti dei Partecipanti che depositino strumenti finanziari insufficienti o non idonei al superamento delle soglie indicate nell’Allegato B.312D.
4. In caso di necessità, CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 a mezzo telefax o e-mail.
5. L’ammontare richiesto a titolo d’integrazione deve essere reso disponibile rispettivamente sul Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento, o sui conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli Strumenti Finanziari entro il termine indicato nelle comunicazioni di cui ai commi precedenti.
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero
1. I prezzi di regolamento giornaliero degli Strumenti Finanziari Garantiti negoziati nei Mercati e garantiti dal Sistema e degli Strumenti Finanziari non Derivati consegnati per il regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto XCOM sono determinati secondo le modalità indicate nell’Allegato B.313.
2. I prezzi di regolamento giornaliero sono resi disponibili sul sito “Internet” di CC&G. Tali prezzi sono altresì comunicati ai Partecipanti tramite l’Infrastruttura Tecnologica.
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali
1. Ai sensi dell’Articolo B.3.1.6 del Regolamento, in occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, CC&G rettificherà:
a) le Posizioni Contrattuali Ordinarie dei Comparti Derivati, in conformità con le regole stabilite in via generale dalle Società di Gestione;
b) le Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash e del Comparto X-COM, secondo le regole indicate all’Articolo B.7.1.6.
CAPO B.3.2 Default Fund
Articolo B.3.2.1 Contribuzione
1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo
B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
Articolo B.3.2.2 Utilizzo del Default Fund
1. In caso di utilizzo dei versamenti ai Default Fund di Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente, e in caso di richiesta di versamento di risorse addizionali di cui all’Articolo B.4.2.5 del Regolamento, CC&G informa immediatamente i Partecipanti Diretti interessati, Banca d’Italia, Consob e la Società di Gestione.
Articolo B.3.2.3 Costituzione e recesso
1. I Partecipanti Diretti devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell’Articolo B.4.2.3, comma 1, del Regolamento, entro le ore 9:30 del terzo Giorno di CC&G aperta dalla richiesta di versamento indicata ai Partecipanti interessati con apposito Comunicato.
2. La comunicazione di recesso dal/i Comparto/i, di cui all’Articolo B.4.2.4, comma 3, del Regolamento, deve pervenire a CC&G - a mezzo raccomandata A.R., anticipata email - entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato di cui al comma 1.
3. I Partecipanti Diretti devono provvedere alla costituzione dei versamenti ai sensi dell’Articolo B.4.2.3, comma 2 del Regolamento, entro le ore 9:30 del Giorno di CC&G aperta successivo alla richiesta di versamento indicata ai Partecipanti interessati con apposito Comunicato.
4. La costituzione in contante del versamento ai Default Fund è effettuata con le modalità indicate nell’Allegato B.411, lettera A).
CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive
Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro
1. I versamenti a CC&G di garanzie in contante ulteriori rispetto ai margini richiesti devono essere effettuati dai Partecipanti Diretti, o dagli Agenti di Regolamento di cui si avvalgono, accreditando il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G con le modalità indicate nell’Allegato B.411, lettera B).
2. I versamenti che pervengono entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono utilizzati per la determinazione dell’importo da versare, ai sensi dell’Articolo B.4.1.1, il Giorno di CC&G aperta successivo.
3. Il Partecipante Diretto (o il suo Agente di Regolamento per il contante, a ciò delegato ai sensi dell’Articolo B.1.1.7), può chiedere a CC&G:
a) l’accredito, nel Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento, delle somme disponibili al momento;
b) il trasferimento di dette somme tra i conti del medesimo Partecipante
nell’ambito del Sistema.
4. Le richieste di cui al comma 3, possono essere inoltrate per il tramite della ICWS, oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.331A.
5. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), possono essere inoltrate a titolo permanente, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta in originale, anticipata per il tramite della ICWS, oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima via telefax, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.331B.
6. Le richieste di cui al comma 3, pervenute entro l’orario di cui all’Allegato B.331, sono soddisfatte lo stesso giorno, con le modalità di cui all’Allegato
B.411 lettera C). Le richieste pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante, ai sensi del presente articolo, viene resa nota ai Partecipanti tramite il sito “Internet” di CC&G.
Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari
1. Gli Strumenti Finanziari depositabili ai sensi dell’Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) del Regolamento e i relativi limiti di concentrazione di cui all’Articolo B.4.3.1, comma 3, lettera b) del Regolamento sono indicati nell’Allegato B.332.
2. Il deposito di Strumenti Finanziari deve essere effettuato sui conti titoli di cui all’Articolo B.3.3.5.
3. Gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, devono essere depositati entro i termini di cui all’Allegato B.331, informandone preventivamente CC&G via email. In tal caso gli Strumenti Finanziari sono considerati nella determinazione dell’importo in contante da versare, ai sensi dell’Articolo B.4.1.1, il Giorno di CC&G aperta successivo.
4. Gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, sono considerati nella determinazione dei Margini da versare ai sensi dell’Articolo B.4.1.1, solo fino al quarto giorno di calendario incluso antecedente la loro scadenza.
5. La valorizzazione ai fini di garanzia degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, è effettuata secondo i criteri di calcolo e con la periodicità di cui all’Allegato B.332.
6. I Partecipanti Diretti (o i loro Agenti di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, a ciò delegati ai sensi dell’Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G, la restituzione degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, depositati e disponibili al momento nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti Strumenti Finanziari tra i conti del medesimo Partecipante nell’ambito del Sistema.
7. Le richieste di cui al comma 6, possono essere inoltrate per il tramite della ICWS oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.332A o, qualora la restituzione degli Strumenti Finanziari sia possibile solo previo deposito di nuovi Strumenti Finanziari e/o contante, il modello di cui all’Allegato B.332B, secondo le regole indicate nello stesso allegato.
8. Le richieste di restituzione e trasferimento pervenute entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente sono prese in considerazione esclusivamente il Giorno di CC&G aperta successivo e trovano esecuzione nel corso di tale giornata
purché l’intera quantità degli Strumenti Finanziari oggetto della richiesta di trasferimento sia ancora disponibile. Le richieste di restituzione previo deposito di nuovi Strumenti Finanziari e/o contante pervenute entro gli orari di cui all’Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente non sono eseguite. CC&G provvede a trasferire gli Strumenti Finanziari con le modalità di cui all’Allegato B.411.
9. Secondo le regole previste dalla Società di Gestione Accentrata, gli importi relativi agli interessi maturati sugli Strumenti Finanziari depositati e al capitale rimborsato, vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa Società di Gestione Accentrata, all’Agente di Regolamento o, in sua assenza, al Partecipante Diretto interessato.
Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica
1. Il deposito di azioni sottostanti, a copertura delle Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni e delle Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica, è effettuato dai Partecipanti o dai loro Agenti di Regolamento solo per quantitativi pari al, o multipli interi del, numero di azioni sottostanti previsto dal corrispondente Schema Contrattuale.
2. Il deposito di azioni deve essere effettuato sui conti titoli di cui all’Articolo B.3.3.5.
3. Le azioni depositate entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono utilizzate a copertura delle rispettive Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni o delle Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni, sulla base dell’allocazione prescelta dal Partecipante ai sensi dell’Articolo B.3.3.6. Le Posizioni Contrattuali garantite dalle azioni depositate sono definite “posizioni coperte”.
4. Le Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
a) vengono coperte prioritariamente le Posizioni Contrattuali che, al termine di ogni giornata di negoziazione, hanno un prezzo di regolamento giornaliero più elevato, e a seguire quelle con prezzo di regolamento giornaliero minore; per le opzioni assegnate si considera, anziché il prezzo di regolamento giornaliero, l’Ammontare In-The- Money, convenzionalmente pari alla differenza tra il prezzo di riferimento dell’attività sottostante – come definito nei regolamenti dei
Mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione con le quali CC&G ha stipulato apposita convenzione - e il prezzo di esercizio; a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The- Money, vengono coperte le Posizioni Contrattuali con maggior tempo residuo al giorno di scadenza del contratto d’opzione;
b) a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The- Money e di tempo alla scadenza, vengono coperte le Posizioni Contrattuali con prezzo di esercizio minore.
5. Le Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
a) vengono coperte prioritariamente le Posizioni Contrattuali corte relative alla scadenza sulla quale risultano aperte in maggior numero;
b) a parità di Posizioni Contrattuali corte aperte su scadenze diverse, vengono coperte prioritariamente quelle con maggior tempo residuo alla scadenza.
6. Le azioni allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni e quelle allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni sono vincolate per soddisfare gli obblighi presso i Servizi di Liquidazione, sicché il Partecipante non dovrà far pervenire ai Servizi di Liquidazione tali azioni. Tale vincolo opera:
a) in caso di assegnazione di posizioni corte “call” in opzioni con medesima attività sottostante;
b) in presenza, il giorno di scadenza, di posizioni corte in futures con medesima attività sottostante.
7. Le azioni vincolate continuano, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, a essere utilizzate a copertura delle Posizioni Contrattuali:
a) tra il giorno di assegnazione, derivante dall’esercizio dell’opzione da parte di CC&G, e quello di regolamento presso i Servizi di Liquidazione;
b) tra il giorno di scadenza del contratto futures e quello di regolamento presso i Servizi di Liquidazione.
8. I Partecipanti Diretti (o i loro Agenti di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, a ciò delegati ai sensi dell’Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G per il tramite della ICWS oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, a mezzo telefax, il modello di cui all’Allegato B.333, la restituzione delle azioni non vincolate per la liquidazione esistenti nei conti titoli di cui al successivo Articolo B.3.3.5, o il trasferimento di detti Strumenti Finanziari tra i conti del medesimo Partecipante nell’ambito del Sistema.
9. Le richieste di cui al comma 8 pervenute entro l’orario di cui all’Allegato
B.331 sono soddisfatte con le modalità di cui all’Allegato B.411, lettera E):
a) lo stesso giorno, per le azioni non utilizzate a copertura di Posizioni Contrattuali;
b) il Giorno di CC&G aperta successivo, per le azioni utilizzate a copertura di Posizioni Contrattuali, a condizione che per le stesse siano stati preventivamente depositati i Margini iniziali.
10. Le richieste di cui al comma 8, pervenute dopo l’orario di cui all’Allegato B.331, sono prese in considerazione il Giorno di CC&G aperta successivo, trovano esecuzione secondo le regole di cui al comma 9 e sono soddisfatte con le modalità di cui all’Allegato B.411, lettera E).
11. Secondo le regole previste dalla Società di Gestione Accentrata, gli importi relativi ai dividendi distribuiti sulle azioni depositate vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa Società di Gestione Accentrata, all’Agente di Regolamento o, in sua assenza, al Partecipante Diretto interessato.
Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle garanzie
1. Le garanzie di cui all’Articolo B.3.3.1 e all’Articolo B.3.3.2 sono utilizzabili ai fini della copertura dei Margini relativi a tutti i Comparti.
Articolo B.3.3.5 Conti Titoli
1. Gli Strumenti Finanziari di cui all’Articolo B.3.3.2 e all’Articolo B.3.3.3 devono essere depositati sui conti titoli di CC&G, aperti presso una Società di Gestione Accentrata, sottorubricati a nome del Partecipante Diretto ed eventualmente ulteriormente sottorubricati a nome del Cliente o, nel caso di
cui all’Articolo B.3.3.3, del Cliente Negoziatore per il quale si preveda la registrazione delle Posizioni Contrattuali secondo quanto previsto all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento.
2. Per l’apertura dei conti titoli, come sopra sottorubricati, il Partecipante Diretto deve inviare a CC&G apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G, con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta. CC&G comunica al Partecipante Diretto gli estremi dei conti titoli sottorubricati a suo nome e dei suoi eventuali Clienti o Clienti Negoziatori.
3. CC&G può chiudere i conti titoli che non siano utilizzati per un periodo di tre mesi, dandone comunicazione al Partecipante Diretto.
Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate
1. Le azioni depositate sui conti di cui all’Articolo B.3.3.5 sono automaticamente allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
2. Il Partecipante Diretto - entro i termini previsti dalla lettera E) dell’Allegato B.211, e utilizzando la BCS – può modificare l’allocazione delle azioni depositate:
a) dalla copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni alla copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica;
b) dalla copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica alla copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni;
c) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate nel conto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto del medesimo conto;
d) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate nel relativo conto;
e) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un altro sottoconto del medesimo conto.
3. In caso di malfunzionamento della BCS, il Partecipante può inoltrare a CC&G la richiesta di modifica di allocazione tramite la ICWS, oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, entro gli stessi termini di cui al comma 2, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.336.
4. Le richieste di cui al comma 2 relative a Posizioni Contrattuali riferibili ad un
Cliente Negoziatore possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o,
b) dal Cliente Negoziatore se delegato ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2.
5. La modifica di allocazione non è consentita nel caso in cui le azioni siano vincolate per soddisfare gli obblighi presso i Servizi di Liquidazione, ai sensi dell’Articolo B.3.3.3, comma 6.
PARTE B.4 Regolamento giornaliero
Articolo B.4.1.1 Regolamento giornaliero
1. L’importo del contante da versare giornalmente in euro è comunicato da CC&G a ciascun Partecipante Diretto e agli Agenti di Regolamento mediante i Reports, il Preavviso di Pagamento e tramite la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” di cui all’Articolo B.9.1.2.
2. I versamenti in euro di cui al comma 1 devono essere effettuati dai Partecipanti Diretti o dagli Agenti di Regolamento, rendendo capiente il proprio Conto PM nel Sistema Target2 entro il termine stabilito dall’Articolo
B.5.1.1 del Regolamento e con le modalità indicate nell’Allegato B.411, lettera A).
3. CC&G effettua i versamenti in euro sui corrispondenti Conti PM nel Sistema Target2 dei Partecipanti Diretti o degli Agenti di Regolamento con le modalità indicate nell’Allegato B.411, lettera C).
4. La valorizzazione in euro degli importi in contante, dovuti a titolo di regolamento finale per differenziale e ad altro titolo, determinati in valuta diversa dall’euro, avviene sulla base del cambio che è applicato a CC&G dall’intermediario incaricato dell’acquisto o vendita della valuta.
PARTE B.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash e del Comparto X-COM
Articolo B. 5.1.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash
1. Le Posizioni Contrattuali, la cui data di liquidazione è successiva a quella di negoziazione, sono inviate:
a. ai Servizi di Liquidazione gestiti da un soggetto autorizzato ai sensi dell’Articolo 69 del T.U.F., alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le Posizioni Contrattuali dei Comparti diversi dal Comparto Obbligazionario ICSD;
b. ai Servizi di Liquidazione gestiti da Soggetti Esteri, nei giorni di apertura del Sistema Target2, entro i termini indicati nell’Allegato B.511A, del giorno antecedente la relativa data di regolamento, per le Posizioni Contrattuali del Comparto Obbligazionario ICSD.
2. Le Posizioni Contrattuali per le quali lo Schema Contrattuale prevede che la liquidazione avvenga nel corso dello stesso giorno di negoziazione, sono inviate ai Servizi di Liquidazione immediatamente dopo la conclusione del contratto.
3. Le Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash possono essere regolate parzialmente, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.511B.
4. La richiesta di modifica o di cancellazione delle Posizioni Contrattuali, inviate ai Servizi di Liquidazione e in attesa di regolamento o non regolate nei termini previsti dallo Schema Contrattuale, può essere inoltrata ai Servizi di Liquidazione solo da CC&G. Nel caso di richieste di cancellazioni inoltrate dal Partecipante si applicano le disposizioni di cui alla Parte B.7.
Articolo B.5.1.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM
1. Le Posizioni Contrattuali, la cui data di liquidazione è successiva a quella di negoziazione, sono inviate al Servizio di Collateral Management, immediatamente dopo l’acquisizione del contratto concluso sul Mercato.
2. Il regolamento di tali Posizioni Contrattuali è effettuato mediante consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati che rientrano nelle seguenti categorie:
a) debito obbligazionario emessoi da Stati (titoli governativi) o organismi sovranazionali;
b) debito obbligazionario emessoi da società (titoli corporate) per il quale l’emittente sia un soggetto industriale, bancario oppure un ente territoriale;
c) debito obbligazionario frutto di cartolarizzazione;
Sono esclusi gli Strumenti Finanziari infungibili, perpetui, extendible e certificates e quelli in relazione ai quali sussistano stretti legami (cd. “close- links”) tra il Partecipante che consegna gli strumenti e i soggetti individuati nelle disposizioni di cui Parte IV, Titolo III dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli strumenti finanziari di cui al comma 2, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) stanziabilità presso la Banca Centrale Europea;
b) ammissione al Servizio di Gestione Accentrata gestito Monte Titoli;
c) diponibilità di almeno un rating tra quelli utilizzati dal Servizio X-COM;
d) appartenenza dell’emittente a un Paese ammissibile indicato nell’Allegato B.512;
e) rispetto dell’indicatore di rischiosità minimo, dell’emittente e/o dello Strumento Finanziario, indicati nell’Allegato B.512;
f) possibilità di essere valorizzati dal Servizio X-COM;
g) disponibilità da parte del Servizio X-COM di un prezzo non più vecchio di 5 giorni;
h) disponibilità di informazioni per assicurare che non sussistano close link tra il Partecipante che consegna gli strumenti e gli altri soggetti individuati nelle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo III dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
4. I Partecipanti che intendano mettere a disposizione gli strumenti finanziari garantiti di cui al comma 2 lettera c) per il regolamento delle Posizioni Contrattuali nell’ambito del Servizio di Collateral Management, devono attestare che, in relazione a tali strumenti non sussistono stretti legami (cd. “close-links”) con i soggetti individuati nelle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo III dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
5. Qualora si modifichino le condizioni di stretti legami (c.d.“close-links”) oggetto dell’attestazione di cui al comma 4, il Partecipante deve darne tempestiva comunicazione a CC&G e, nell’ambito del Servizio di Collateral Management, attivare senza indugio il processo di richiamo e sostituzione degli strumenti interessati. In tal caso CC&G può richiedere un adeguamento dei margini di garanzia ai sensi dell’articolo B.4.1.3 del Regolamento.
6. Gli Strumenti Finanziari non Derivati consegnabili ai fini del presente comma devono altresì rispettare i limiti di concentrazione definiti da CC&G e comunicati sul proprio sito xxx.xxxx.xxx/xxx.
7. Le Posizioni Contrattuali in acquisto del Comparto X-COM possono essere regolate parzialmente nei limiti dei titoli ricevuti da CC&G, e comunque nel rispetto delle quantità minime indicate nell’Allegato B.512.
8. La richiesta di modifica o di cancellazione delle Posizioni Contrattuali, inviate al Servizio di Collateral Management e in attesa di regolamento o non regolate nei termini previsti dallo Schema Contrattuale, può essere inoltrata al Servizio di Collateral Management solo da CC&G. Nel caso di richieste di cancellazioni inoltrate dal Partecipante si applicano le disposizioni di cui alla Parte B.7.
Articolo B.5.1.3 Modalità di creazione dei saldi oggetto di liquidazione
1. Le Posizioni Contrattuali la cui liquidazione avviene presso il Servizio di Liquidazione gestito da Monte Titoli sono aggregate in saldi bilaterali calcolati, secondo le proprie regole, dal Servizio di Pre-settlement di cui all’articolo B.11.1.1, che rende altresì disponibile la relativa informativa.
2. Le Posizioni Contrattuali la cui liquidazione avviene presso il Servizio di Liquidazione gestito da un Soggetto Estero sono aggregate in saldi bilaterali calcolati secondo le modalità indicate nel Manuale per la
creazione dei saldi netti per gli ICSD. In tal caso, l’informativa di Pre- settlement è resa disponibile da CC&G ai Partecipanti Diretti e ai relativi Agenti di Regolamento secondo le modalità indicate all’Articolo B.9.1.1.
3. L’informativa sulla liquidazione è fornita ai Partecipanti Diretti o ai relativi
Agenti di Regolamento dal Servizio di Liquidazione.
Articolo B.5.1.4 Regolamento finale per differenziale in caso di inadempimento o cessazione del servizio da parte del Partecipante Speciale o di cessazione del servizio da parte di CC&G
1. La determinazione del prezzo a cui CC&G procede al regolamento per contante ai sensi dell’Articolo B.6.2.2 bis, comma 1, punto iv) e comma 3 e dell’Articolo B.6.2.5 comma 2, punto iii), del Regolamento avviene secondo le metodologie e i criteri di valorizzazione delle variabili specificate nell’Allegato B.514. Tali metodologie e criteri sono volti ad attribuire un valore di mercato al quale regolare le posizioni contrattuali alla data del regolamento per contante. Il prezzo dovrebbe essere rappresentativo del valore economico degli strumenti finanziari sottostanti e dei flussi di cassa futuri alla data del regolamento per contante.
PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati
CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari
Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato
1. Il Partecipante Diretto può inoltrare a CC&G la richiesta di esercizio anticipato delle opzioni, ove tale facoltà sia prevista dallo Schema Contrattuale, entro il termine indicato alla lettera A) dell’Allegato B.611, per il tramite della BCS. Le richieste di esercizio anticipato pervenute entro tale termine hanno effetto dallo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite.
2. In caso di malfunzionamento della BCS, la richiesta può essere inoltrata tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all’Allegato B.611A.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti non sono accettate se inoltrate per un numero superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte sulla stessa Serie, a nome del Partecipante interessato.
4. Le rettifiche o revoche di richieste di esercizio anticipato possono essere effettuate, solo entro il termine indicato alla lettera A) dell’Allegato B.611, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta per il tramite della BCS. Le richieste pervenute entro il termine di cui sopra sono eseguite lo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite. Si applica anche per tali operazioni il comma 2.
5. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di CC&G allo scadere del termine di cui alla lettera A) dell’Allegato B.611 e da tale momento non sono più revocabili, né modificabili. Successivamente, nella stessa giornata lavorativa di richiesta di esercizio anticipato, CC&G esercita, ai sensi dell’Articolo B.5.2.5 del Regolamento, i corrispondenti diritti di opzione, dandone avviso ai Partecipanti interessati per il tramite della BCS. Ove detto avviso riguardi le Posizioni Contrattuali riferibili ad un Cliente Negoziatore, l’avviso è inoltrato anche al medesimo.
Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza
1. Al termine delle negoziazioni delle Serie in scadenza:
a) i contratti d’opzione in scadenza sono considerati «In-the-Money»,
«At-the-Money» e «Out-of-the-Money» sulla base del prezzo o del valore dell’attività sottostante convenzionalmente pari:
- per le opzioni su azioni, al prezzo di riferimento dell’azione sottostante dell’ultimo giorno di contrattazione;
- per le opzioni su indici di Borsa, al prezzo di liquidazione determinato dalla Società di Gestione;
b) le opzioni considerate «In-the-Money» si considereranno tacitamente esercitate dai Partecipanti trascorsi i termini di cui alla lettera B), punto 2) dell’Allegato B.611 e possono essere abbandonate, solo qualora lo Schema Contrattuale preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2;
c) le opzioni considerate «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», possono essere esercitate, solo qualora lo Schema Contrattuale preveda la consegna del sottostante, mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2.
d) qualora lo Schema Contrattuale preveda la consegna del sottostante, CC&G inoltra ai Partecipanti Diretti i Reports che riportano l’indicazione dei contratti considerati «In-the-Money», «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», secondo quanto indicato alla precedente lettera a).
2. Relativamente alle opzioni il cui Schema Contrattuale prevede la consegna del sottostante, entro e non oltre i termini indicati alla lettera B), punto 1) dell’Allegato B.611, i Partecipanti possono far pervenire a CC&G, per ciascun conto, sottoconto e Serie, richieste espresse relative all’esercizio (c.d. “esercizio per eccezione”), per il tramite della BCS. In tal caso, nella richiesta di “esercizio per eccezione” deve essere indicato il numero di opzioni che il Partecipante intende effettivamente esercitare. Nel caso in cui il Partecipante non voglia esercitare alcuna opzione ricompresa nell’elenco di quelle risultanti «In-the-Money», nella richiesta di “esercizio per eccezione” il Partecipante dovrà indicare il numero zero.
3. In caso di malfunzionamento della BCS le richieste di cui al comma 2, sono inoltrate tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, inviando il modello di cui all’Allegato B.612.
4. Se una richiesta di cui ai commi 2 e 3 è effettuata indicando un numero di opzioni superiore a quelle in scadenza, la richiesta stessa non è accettata da CC&G. Il rifiuto è immediatamente comunicato al Partecipante interessato tramite la stessa applicazione.
5. Le rettifiche o revoche delle richieste di “esercizio per eccezione” possono essere fatte pervenire a CC&G entro gli stessi termini indicati alla lettera B), punto 1) dell’Allegato B.611 per il tramite della BCS inserendo una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In caso di malfunzionamento della BCS si applica il comma 3.
6. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di CC&G allo scadere dei termini di cui alla lettera B), punto 2) dell’Allegato B.611 e da tale momento non sono revocabili, né modificabili. Nella stessa giornata e dopo la scadenza dei termini anzidetti, CC&G:
a) esercita, ai sensi dell’Articolo B.5.2.5 del Regolamento, i corrispondenti diritti di opzione, tenendo conto delle richieste di “esercizio per eccezione” pervenute dai Partecipanti ai sensi dei precedenti commi;
b) inoltra ai Partecipanti interessati, per il tramite della BCS, l’avviso delle Posizioni Contrattuali in opzioni assegnate; ai Partecipanti Diretti e ai Clienti Negoziatori autorizzati ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 4, la medesima informazione è inviata anche mediante Reports.
CAPO B.6.2 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia
Articolo B.6.2.1 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia
1. Il terzo giorno di CC&G aperta antecedente l’inizio del mese di consegna il Partecipante Diretto può richiedere l’esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures mensili dell’energia il cui Schema Contrattuale lo preveda.
2. La richiesta di cui al comma 1, deve essere effettuata per il tramite della BCS inviando al Partecipante Qualificato una proposta di trasferimento delle Posizioni Contrattuali che si intende esercitare, entro i termini previsti nell’Allegato B.621, secondo le modalità indicate all’Articolo B.2.1.3, comma 1, lettera c).
3. In caso di malfunzionamento della BCS, la richiesta di cui al comma 1 può essere effettuata tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, facendo pervenire a CC&G il modello di cui all’Allegato B.213A1.
4. La richiesta di cui al comma 1, non è accettata da CC&G se non inoltrata entro i termini previsti o per un numero di posizioni superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte sulla stessa Serie, a nome del Partecipante interessato. Le Posizioni Contrattuali registrate nei conti terzi del Partecipante Diretto possono essere rettificate ai sensi dell’Articolo B.2.1.2.
5. La richiesta di cui al comma 1, si realizza solo a seguito dell’accettazione della proposta di trasferimento di cui al comma 2, da parte del Partecipante Qualificato entro i termini previsti nell’Allegato B.621.
6. Le notifiche di accettazione o rifiuto delle proposte di trasferimento di cui al comma 2, sono inviate da CC&G ai Partecipanti per il tramite della BCS.
CAPO B.6.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante
Articolo B.6.3.1 Opzioni su singole azioni
1. Entro le ore 9.00 del giorno di Mercato aperto successivo a quello di esercizio, CC&G comunica, tramite Reports a ciascun Partecipante Diretto e all’Agente di Regolamento, i quantitativi delle azioni per i quali è in “consegna” (o in “ritiro”) ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L’obbligo di “consegna” di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal Partecipante nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall’Articolo B.3.3.3.
Articolo B.6.3.2 Futures su azioni con consegna fisica
1. Entro le ore 9.00 del giorno di Mercato aperto successivo a quello di scadenza del contratto, CC&G comunica, tramite Reports a ciascun Partecipante Diretto e all’Agente di Regolamento, i quantitativi delle azioni per i quali è in “consegna” (o in “ritiro”) ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L’obbligo di “consegna” di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal Partecipante nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall’Articolo B.3.3.3.
CAPO B.6.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia
Articolo B.6.4.1 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari
1. Il regolamento del differenziale delle Posizioni Contrattuali in opzioni e in futures su indici di Borsa e in futures su azioni con liquidazione per differenziale viene effettuato il Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza.
Articolo B.6.4.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia
1. Il regolamento del differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia viene effettuato il Giorno di CC&G aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Consegna.
2. Qualora l’ultimo giorno del Periodo di Consegna coincida con un giorno di mercato chiuso, il regolamento del differenziale viene effettuato il secondo Giorno di CC&G aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Consegna.
3. In caso in cui il Prezzo di Liquidazione sia comunicato dalla Società di Gestione a CC&G successivamente al giorno di CC&G aperta precedente il giorno di regolamento del differenziale, quest’ultimo sarà effettuato il giorno di CC&G aperta successivo a quello di ricezione di detta comunicazione.
CAPO B.6.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole
Articolo B.6.5.1 Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole i giorni a cui si fa riferimento negli Articoli B.5.2.7 e seguenti del Regolamento devono intendersi i seguenti:
a) “giorno di monitoraggio delle Posizioni”: è il decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale (T-10);
b) “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita”: è il quarto giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale (T-4);
c) “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita”: periodo che intercorre tra il “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” e il primo Giorno di CC&G aperta successivo al “giorno di scadenza” (ovvero da T-3 a T+1);
d) “giorno di scadenza”: è il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale, ovvero il decimo giorno del mese di scadenza oppure se trattasi di giorno di borsa chiusa il primo giorno di mercato aperto successivo (T);
e) “prima fase di consegna alternativa”: è il primo Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza del contratto (T+1);
f) “seconda fase di consegna alternativa”: è rappresentata dal secondo e terzo Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza del contratto (T+2 e T+3);
g) “giorno ultimo di consegna”: è il decimo Giorno di CC&G aperta
successivo al “giorno di scadenza” (T+10).
Articolo B.6.5.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita
1. La copertura delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole è comprovata dal Partecipante Diretto con Posizioni in vendita sulla base del certificato di deposito rilasciato dal/i Silos, di cui all’Articolo B.6.5.4, comma 1.
2. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.8 del Regolamento, l’informazione relativa alla copertura della Posizione in Consegna di Commodities Agricole è fornita dal Partecipante Diretto a CC&G inoltrando l’Allegato B.652 tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax.
3. La comunicazione relativa alla copertura delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole di cui all’Articolo B.5.2.8, comma 2, del Regolamento deve avvenire al più tardi entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno del “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita”.
Articolo B.6.5.3 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento
1. I Partecipanti che intendano adottare modalità di consegna alternativa, come previsto dall’Articolo B.5.2.9, comma 1, del Regolamento comunicano, entro le ore 15.00 della “prima fase di consegna alternativa”, a CC&G le Posizioni in Consegna di Commodities Agricole oggetto di consegna alternativa inoltrando l’Allegato B.653A tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax.
2. Alla ricezione della comunicazione, CC&G provvede alla chiusura delle
Posizioni Contrattuali oggetto di consegna alternativa.
3. Il giorno di CC&G aperta successivo alla “prima fase di consegna alternativa” CC&G comunica tramite Reports a ciascun Partecipante gli abbinamenti delle proprie Posizioni, di quelle dei propri Clienti, e dei Clienti Indiretti di questi.
4. Come previsto dall’Articolo B.5.2.9, comma 4, del Regolamento, nella “seconda fase di consegna alternativa” i Partecipanti possono nuovamente accordarsi per adottare modalità di consegna alternativa, nell’ambito degli abbinamenti comunicati da CC&G. In tal caso entrambi i Partecipanti Diretti
provvedono, entro le ore 15.00 dell’ultimo giorno della “seconda fase di consegna alternativa”, all’inoltro a CC&G, tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, dell’Allegato B.653B. A ricezione della comunicazione si applica quanto previsto al comma 2.
Articolo B.6.5.4 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna
1. Ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole, la consegna del sottostante avviene presso i silos indicati nell’Allegato B.654.
2. In casi eccezionali, qualora non sia possibile stoccare la merce presso i silos di cui al comma 1, per ragioni di spazio o altra causa, CC&G potrà indicare, mediante apposito Comunicato, siti alternativi per la consegna indicando altresì la procedura a cui attenersi, oppure potrà posticipare il termine ultimo per la consegna previsto dall’Articolo B.5.2.10, comma 2, del Regolamento.
3. Nel caso in cui l’esecuzione del contratto sia impossibile per causa di forza maggiore CC&G procede al regolamento per contante secondo quanto previsto all’Articolo B.6.5.6.
4. Il ritiro del sottostante in esecuzione delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole avviene a partire dal quarto Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza del contratto, per quantitativi minimi pari a 50 tonnellate con una tolleranza di +- 20 kg per ogni autocarro caricato. Il ritiro del sottostante dovrà essere preceduto dalla comunicazione al silos dell’orario e delle modalità di ritiro.
5. Del ritiro della merce, dell’accettazione della stessa ovvero dell’applicazione del successivo Articolo B.6.5.5, il soggetto in ritiro, per il tramite del Partecipante Diretto di cui si avvale, informa CC&G tempestivamente. La comunicazione avviene mediante inoltro dell’Allegato B.654A tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax.
6. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 4, del Regolamento, il pagamento del controvalore della merce ritirata è effettuato secondo modalità concordate tra le parti, in modo da consentire al venditore di ricevere i mezzi di pagamento entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo
successivo al giorno nel quale è stata ritirata o accettata la merce, secondo quanto al comma precedente.
7. Entro le ore 18.30 del giorno di ricezione dei mezzi di pagamento il venditore, per il tramite del Partecipante Diretto di cui si avvale, informa CC&G dell’avvenuto regolamento del contratto. La comunicazione avviene mediante inoltro dell’Allegato B.654B tramite la ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax.
Articolo B.6.5.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante
1. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 3, del Regolamento, al fine della verifica della qualità del sottostante, il soggetto in ritiro può richiedere, a proprie spese, l’intervento di uno dei soggetti individuati da CC&G nell’Allegato B.655 per prelevare e finalizzare 5 campioni di grano per ogni autocarro caricato.
2. I campioni, prelevati ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati dal soggetto in ritiro al fine di richiedere l’effettuazione delle opportune analisi al laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna. In tal caso, il Partecipante, entro il Giorno di CC&G aperta successivo, richiede al soggetto di cui al comma precedente, il tempestivo invio dei campioni al laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna e ne informa CC&G. L’assenza di comunicazione a CC&G entro i termini suddetti comporta la piena accettazione della merce. La comunicazione avviene secondo le modalità indicate al comma 5 dell’Articolo B.6.5.4.
3. CC&G e il Partecipante Diretto in ritiro prendono visione dei risultati dell’analisi effettuata dall’A.G.E.R. di Bologna da cui risulta la conformità o meno della qualità del grano al sottostante di cui allo Schema Contrattuale.
4. Nel caso di conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo Schema Contrattuale il soggetto in ritiro è tenuto ad effettuare il pagamento del controvalore della merce ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell’A.G.E.R..
5. Nel caso di non conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo Schema Contrattuale, CC&G dichiara inadempiente il Partecipante in consegna, ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 7, del Regolamento. Il Partecipante in ritiro è tenuto alla restituzione della merce secondo
modalità da concordare con la controparte e CC&G è liberata dalle proprie obbligazioni verso i Partecipanti.
6. Qualora per causa di forza maggiore il laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna non potesse svolgere le analisi richieste entro 7 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni, CC&G può prevedere che le analisi siano effettuate da altro laboratorio da essa individuato.
Articolo B.6.5.6 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante
1. Nel caso di inadempimento, ai sensi dell’Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera e), e comma 2, del Regolamento, il regolamento finale avviene per contante secondo quanto indicato nell’Allegato B.656.
PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail dei Comparti Cash e Derivati
1. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all’art B.3.1.2 del Regolamento non si applica tra Posizioni Contrattuali in Fail, salvo quanto previsto al comma 6.
2. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono registrate nei conti di cui all’art B.3.1.2 del Regolamento secondo le regole indicate nell’Allegato B.711.
3. CC&G “consegna” gli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in bonis ad avvenuto regolamento delle partite in fail nei termini e con le modalità di cui agli Articoli B.7.1.2 e B.7.1.3.
4. CC&G può differire la “fine validità” dell’istruzione di regolamento in fail se il giorno di “fine validità” non vi sono le condizioni per poter eseguire il Buy- In, di cui all’articolo B.7.1.3, in quanto, in considerazione dei meccanismi di abbinamento delle istruzioni nel Servizio di Liquidazione, alla istruzione del Partecipante in bonis non corrisponde una istruzione di un Partecipante in malis, oppure quando in corrispondenza dell’istruzione in fail sia stata regolata una istruzione del medesimo Partecipante, con data di regolamento successiva, sui medesimi Strumenti Finanziari non Derivati. In tale ultimo caso i Partecipanti inoltrano a CC&G la richiesta di differimento avvalendosi degli Allegati B.711A, B.711B, B713F e B713G. CC&G informa i Partecipanti dei nuovi termini e modalità di “consegna”.
5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, CC&G - nell’ipotesi in cui a fronte di Strumenti Finanziari ritirati nel processo di Liquidazione lorda non riesca a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione - può cancellare o chiedere alla società che gestisce i Servizi di Liquidazione che vengano sospese, tutte le ulteriori operazioni di “consegna” di Strumenti Finanziari a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di “ritiro” di Strumenti Finanziari da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di “consegna” sospese.
6. In casi eccezionali, nei termini e con le modalità comunicate da CC&G, in via generale o di volta in volta, sarà consentita la compensazione di Posizioni Contrattuali in fail riferite al medesimo Partecipante con:
a) data di regolamento dell’operazione in ritiro antecedente a quella in consegna;
b) data di regolamento dell’operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l’operazione di consegna sia generata da un’assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo.
Articolo B.7.1.1-bis Gestione delle Posizioni contrattuali in Fail del Comparto X-COM
1. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono registrate nei conti di cui all’Articolo
B.3.1.2 del Regolamento.
2. Le Posizioni Contrattuali in fail per mancata consegna di Strumenti Finanziari non Derivati devono essere regolate entro il quinto giorno successivo alla Data di liquidazione a pronti (L+5) e comunque entro il giorno antecedente alla Data di liquidazione a termine. In caso di mancata consegna allo scadere di tale termine CC&G:
a) opera la compensazione tra le Posizioni Contrattuali in Fail e le Posizioni Contrattuali con Data di liquidazione a termine riferite al medesimo contratto;
b) richiede alla società che gestisce il Servizio di Collateral Management la cancellazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto negoziato sul Mercato per la parte compensata;
c) corrisponde al Partecipante in bonis:
i. per i contratti conclusi a tassi positivi, un ammontare pari agli interessi totali pattuiti nel contratto originario;
ii. per i contratti conclusi a tassi negativi, un ammontare che terrà conto del costo di deposito presso la Banca Centrale.
In caso di Posizioni Contrattuali in fail per mancata consegna di Strumenti Finanziari non Derivati, risultanti da contratti conclusi a tassi negativi, regolate successivamente alla Data di liquidazione a pronti, ma entro i termini di cui al presente comma 2, CC&G corrisponde al Partecipante in
bonis un ammontare che terrà conto del costo di deposito presso la Banca Centrale.
3. Le Posizioni Contrattuali in fail per mancata consegna di contante devono essere regolate alla Data di liquidazione a pronti (L+0). In caso di mancato regolamento CC&G applica quanto previsto al precedente comma, lettere
a) e b), e corrisponde al Partecipante in bonis:
i. per i contratti conclusi a tassi positivi, un ammontare che terrà conto del costo del rifinanziamento;
ii. per i contratti conclusi a tassi negativi, un ammontare pari agli interessi totali pattuiti nel contratto originario.
4. Gli ammontari di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono calcolati e regolati secondo quanto indicato nell’Allegato B.711bis.
5. Le Posizioni Contrattuali in Fail con Data di liquidazione a termine sono gestite con le modalità previste dagli Articoli B.7.1.2, B.7.1.3 e B.7.1.5. CC&G “consegna” gli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in bonis ad avvenuto regolamento delle partite in fail nei termini e con le modalità di cui agli Articoli B.7.1.2 e B.7.1.3.
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In
1. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo B.7.1.1-bis commi 2 e 3, ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, qualora le Posizioni Contrattuali in Fail non siano regolate per mancato adempimento dell’obbligo di “consegna” di Strumenti Finanziari non Derivati alla data di liquidazione prevista dallo Schema Contrattuale, CC&G comunica la data di attivazione della Procedura di Buy-in, al Partecipante Diretto in fail inviando un Report:
a) il Giorno di CC&C aperta successivo alla data di liquidazione (L+1), per le azioni del Comparto Azionario e del Comparto Derivati Azionari;
b) il secondo Giorno di CC&G aperta successivo alla Data di liquidazione a termine (L+2), per gli Strumenti Finanziari del Comparto X-COM;
c) il quarto Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione (L+4), per gli Strumenti Finanziari del Comparto Azionario diversi dalle azioni (obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi, quote di OICR aperti, strumenti finanziari derivati cartolarizzati);
d) il settimo Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione (L+7), per gli Strumenti Finanziari del Comparto Obbligazionario e del Comparto Obbligazionario ICSD.
2. Fatto salvo quanto indicato ai commi successivi, le Posizioni Contrattuali in Fail dei Comparti azionari e Derivati devono essere regolate entro il quarto Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+4) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1 lettera a); entro il settimo Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+7) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettera c); entro il decimo Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+10) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettera d). Per gli strumenti finanziari del Comparto Obbligazionario ICSD, CC&G si riserva di prevedere un termine diverso per tenere conto dei giorni di apertura dei sistemi di pagamento delle valute diverse dall’euro.
3. Le Posizioni Contrattuali in Fail del Comparto X-COM di cui all’Articolo B.7.1.1-bis comma 5, che prevedono la consegna di Strumenti Finanziari non Derivati devono essere regolate entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla Data di liquidazione a termine (L+5).
4. In casi di urgenza, ai fini della tutela dell’interesse del Sistema, CC&G può procedere all’esecuzione del Buy-In a partire dal Giorno di CC&G aperta successivo a quello di mancato adempimento dell’obbligo di “consegna” (L+1). Nei casi in cui le Posizioni Contrattuali in Fail abbiano ad oggetto Strumenti Finanziari non Derivati considerati irreperibili, CC&G può procedere a partire da L+1 al regolamento per contante (cash settlement), secondo quanto previsto all’Articolo B.7.1.3, comma 10, dandone tempestiva informazione ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento interessati.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Posizioni Contrattuali in Fail aventi ad oggetto i diritti rivenienti da operazioni sul capitale su Strumenti Finanziari non Derivati oggetto di Posizioni Contrattuali in Fail.
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In
1. Fatto salvo quanto indicato all’Articolo B.7.1.2, comma 4, e salvo il caso in cui CC&G posticipi l’esecuzione del Buy-in per consentire l’esercizio della Buyer Protection qualora la Posizione Contrattuale in Fail non fosse ancora regolata entro la data indicata all’Articolo B.7.1.2 comma 2 e 3, CC&G, il giorno di mercato aperto successivo procede al Buy-In, dandone comunicazione a mezzo Report ai Partecipanti interessati, e nominando il Buy-In Agent di cui all’Articolo B.7.1.7.
2. Limitatamente ai Comparti Cash e Derivati, nell’ambito della procedura di
Buy-In:
a) CC&G consente al Partecipante Diretto in bonis di compensare le Posizioni Contrattuali in Fail riferite ai medesimi Strumenti Finanziari non Derivati con:
- data di regolamento dell’operazione in ritiro antecedente al massimo di due Giorni di CC&G aperta rispetto a quella in consegna;
- data di regolamento dell’operazione in ritiro antecedente al massimo di tre Giorni di CC&G aperta rispetto a quella in consegna, limitatamente agli Strumenti Finanziari non Derivati per i quali lo Schema Contrattuale prevede che la liquidazione avvenga il terzo Giorno di CC&G aperta successivo alla data di negoziazione;
- data di regolamento dell’operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l’operazione di consegna sia generata da un’assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo;
b) la richiesta di compensazione può essere effettuata esclusivamente il giorno di fine validità della prima delle due Posizioni Contrattuali in Fail, che si intendono compensare, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.713 ed utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713A;
c) la richiesta di compensazione di cui alla lettera b), può essere effettuata anche dall’Agente di Regolamento, qualora questi sia stato delegato dal Partecipante Diretto; a tal fine, il Partecipante Diretto invia a CC&G, in originale e con anticipo tramite ICWS o, in caso di
malfunzionamento di quest’ultima, tramite fax, il modello di cui all’Allegato B.713B;
d) nel caso in cui la gestione della compensazione sia affidata dal Partecipante Diretto all’Agente di Regolamento, quest’ultimo deve far pervenire a CC&G i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere la richiesta di cui all’Allegato B.713A, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713C;
e) in caso l’operazione in consegna con data successiva a quella in ritiro sia di quantità titoli e/o relativo controvalore superiori rispetto alla prima, CC&G provvede a reinserire in liquidazione un’operazione per la differenza;
f) l’eventuale differenziale di contante derivante dalla compensazione per gli Strumenti Finanziari non Derivati regolati in euro è corrisposto dal Partecipante Diretto ovvero da CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo rispetto a quello in cui la compensazione è stata eseguita; per gli Strumenti Finanziari non Derivati regolati in valuta diversa dall’euro, il differenziale è corrisposto dal Partecipante Diretto ovvero da CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo rispetto a quello in cui CC&G ha comunicato al Partecipante Diretto il valore in euro di tale differenziale a meno di diverso accordo tra le parti;
3. Nell’ambito della procedura di Buy-In:
a) CC&G si riserva di accettare la consegna degli Strumenti Finanziari, da parte del Partecipante Diretto in fail che ne abbia fatto richiesta, anche nel periodo previsto per l’esecuzione del Buy-In, secondo la tempistica e le modalità indicate negli Allegati B713D1, B713D2, B713E, B713F e B713G.
b) CC&G conferisce al Buy-In Agent l’ordine di acquistare, in danno del Partecipante Diretto in fail, gli Strumenti Finanziari non Derivati che quest’ultimo non ha consegnato, richiedendo alla società che gestisce il Servizio di Liquidazione o il Servizio di Collateral Management di stralciare le istruzioni di regolamento in fail;
4. Qualora il Buy-In Agent non riesca ad acquistare gli Strumenti Finanziari nel giorno in cui CC&G ha conferito l’ordine di cui al precedente comma 3, lettera b) o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi fino al secondo giorno di mercato successivo, fatta salva diversa indicazione di CC&G.
5. CC&G informa mediante Report:
a) i Partecipanti in fail ed in bonis, sullo stato dell’esecuzione della
Procedura di Buy-In;
b) i Partecipanti sull’importo in euro che, ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, deve essere corrisposto, o che sarà ricevuto, da CC&G qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy-In Agent sia superiore/inferiore a quello dei contratti originari.
6. CC&G riceve dal Buy-In Agent gli Strumenti Finanziari non Derivati e li consegna al Partecipante in bonis per data liquidazione pari a quella degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy-In Agent.
7. Il regolamento degli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto del Buy-In viene effettuato nei confronti dei Partecipanti in bonis, anche parzialmente e in più giorni di liquidazione, cominciando dalle partite con minore ammontare.
8. L’importo di cui al comma 5, lettera b), deve essere corrisposto dal Partecipante in fail a CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui CC&G ha comunicato al Partecipante Diretto il valore di tale importo.
9. Qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy-In Agent sia inferiore a quello dei contratti originari, la differenza è riconosciuta al Partecipante in bonis.
10. Se il Buy-In Agent non riesce ad acquistare gli Strumenti Finanziari non Derivati entro il termine previsto dal comma 4, CC&G considera oggettivamente irreperibili i suddetti Strumenti Finanziari non Derivati e procede con il Partecipante in bonis e secondo quanto indicato nell’Allegato B.713H, al regolamento per contante (cash settlement) il cui ammontare è a carico del Partecipante in fail. CC&G comunica ai Partecipanti in fail ed in bonis le modalità di determinazione dell’ammontare oggetto di regolamento per contante. Il presente comma non si applica nel caso in cui il Partecipante Diretto in bonis chieda a CC&G di non effettuare il regolamento per contante al fine di esercitare la Buyer Protection; tale richiesta deve pervenire a CC&G entro i termini e con le modalità di cui all’Allegato B.713H-bis.
11. Il regolamento per contante di cui al comma 10 avviene nell’ambito del
Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello
entro il quale il Buy-In Agent avrebbe potuto acquistare gli Strumenti Finanziari non Derivati ovvero per gli Strumenti Finanziari non Derivati regolati in valuta diversa dall’euro, nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo rispetto a quello in cui CC&G ha comunicato al Partecipante Diretto il valore in euro dell’ammontare del regolamento per contante.
12. CC&G, ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, comunica al Partecipante in fail i costi sostenuti per la gestione della Procedura di Buy- In, che devono essere pagati dal Partecipante in fail nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di inoltro della comunicazione.
13. Ai fini dell’esecuzione della Procedura di Buy-In si tiene conto dell’impatto di operazioni sul capitale o di carattere generale di cui all’Articolo B.3.1.6 del Regolamento.
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale
1. Nei casi in cui la controparte in fail sia un partecipante del Partecipante Speciale del Comparto Obbligazionario, il Buy-In viene eseguito dal Partecipante Speciale nel rispetto della tempistica di cui all’Articolo B.7.1.3, secondo modalità proprie. CC&G provvede a consegnare al Partecipante in bonis gli Strumenti Finanziari non Derivati ricevuti dal Partecipante Speciale o, in caso di parziale o mancata “consegna”, al regolamento per contante (cash settlement).
2. La “consegna”, anche parziale, degli Strumenti Finanziari non Derivati al
Partecipante in bonis avviene, nel rispetto della priorità di cui all’Articolo
B.7.1.3. comma 7, successivamente al regolamento del saldo contante/Strumenti Finanziari con il Partecipante Speciale.
3. Il regolamento per contante (cash settlement) nei confronti del Partecipante in bonis avviene il medesimo Giorno di CC&G aperta di regolamento per contante del Partecipante Speciale nei confronti di CC&G.
Articolo B.7.1.5 Procedura di Sell-Out
1. Qualora un Partecipante non ritiri degli Strumenti Finanziari per mancanza di contante, CC&G, ai sensi dell’Articolo B.5.3.3 del Regolamento, procede al Sell-Out delle partite non regolate ivi comprese quelle eventualmente sospese ai sensi dell’Articolo B.7.1.1, comma 5, dandone comunicazione al Partecipante in fail, cancellando o richiedendo alla società che gestisce il Servizio di Liquidazione o il Servizio di Collateral Management di stralciare le istruzioni di “consegna”, a favore di detto Partecipante, non regolate per mancanza di contante e quelle sospese di cui all’Articolo B.7.1.1, comma 5.
2. CC&G può, tenuto conto anche delle modalità di funzionamento della Liquidazione lorda, posticipare i termini del Sell-Out dandone comunicazione al Partecipante interessato.
3. CC&G conferisce incarico ad un Sell-Out Agent di cui all’ Articolo B.7.1.7 di vendere gli Strumenti Finanziari non Derivati consegnati dl Partecipante in bonis.
4. Qualora il Sell-Out Agent non riesca a vendere gli Strumenti Finanziari non Derivati nel giorno di esecuzione del Sell-Out o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi il giorno successivo di mercato aperto entro le ore 15.00.
5. CC&G informa mediante Report il Partecipante in fail:
a) sullo stato dell’esecuzione del Sell-Out;
b) sull’importo in euro che deve, ai sensi dell’Articolo B.5.3.3 del Regolamento, corrispondere a CC&G qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell-Out Agent sia inferiore a quello dei contratti originari.
6. CC&G “consegna” al Sell-Out Agent gli Strumenti Finanziari non Derivati nell’ambito dei Servizi di Liquidazione per data liquidazione pari a quella degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell-Out Agent.
7. L’importo di cui al comma 5, lettera b) deve essere corrisposto dal Partecipante in fail a CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di vendita degli Strumenti Finanziari da parte del Sell-Out Agent in cui CC&G ha comunicato al Partecipante Diretto il valore di tale importo.
8. Qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell-Out Agent sia superiore a quello del contratti originari, la differenza viene trattenuta da CC&G.
9. In caso di mancata vendita degli Strumenti Finanziari non Derivati da parte del Sell-Out Agent nei tempi previsti al comma 4, CC&G comunica al Partecipante in fail il controvalore originario degli Strumenti Finanziari oggetto di mancata vendita che è obbligato a corrispondere, a titolo di copertura delle perdite, a CC&G, mediante versamento sul Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G entro il Giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui CC&G ha comunicato al Partecipante Diretto il valore in euro di tale importo. Ad avvenuto pagamento, CC&G provvede a consegnare gli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in fail.
10. CC&G comunica al Partecipante in fail i costi sostenuti per la gestione della Procedura di Sell-Out, e i costi sostenuti da CC&G per il finanziamento della Posizione Contrattuale in fail, che devono essere pagati dal Partecipante in fail nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di inoltro della comunicazione.
Articolo B.7.1.6 Interventi sulle Posizioni Contrattuali
1. La gestione delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash, di cui all’Articolo B.3.1.6 del Regolamento, è effettuata da CC&G sulla base degli interventi effettuati dal Servizio di Liquidazione o in assenza, sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell’evento e disincentivare la ritardata consegna degli Strumenti Finanziari o del contante, e specificati negli Allegati B.716A.1. e B.716A.2.
2. Al termine del Giorno di CC&G aperta antecedente il giorno in cui sono effettuati gli interventi di cui al comma 1, qualora si generi una disponibilità parziale degli Strumenti Finanziari, CC&G si riserva la facoltà di effettuare la consegna di tali Strumenti Finanziari alle controparti in bonis con data di liquidazione meno recente.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 prevedano l’inserimento di una istruzione di regolamento di solo contante e la stessa non sia regolata entro il giorno di regolamento, CC&G si riserva la possibilità di richiederne il regolamento in euro, nell’ambito del Regolamento Giornaliero di cui all’articolo B.4.1.1. Inoltre, qualora gli interventi di rettifica di cui al comma 2 prevedano l’inserimento di istruzioni di regolamento in contante, CC&G
comunica al Partecipante gli eventuali interessi che sono stati ad essa applicati, che devono essere pagati dal Partecipante in fail nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di inoltro della comunicazione.
4. La gestione delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM, di cui all’Articolo B.3.1.6 del Regolamento, è effettuata da CC&G sulla base degli interventi effettuati dal Servizio X-COM. Le Posizioni in Fail oggetto di esecuzione di Buy-In e Sell-Out, sono rettificate da CC&G sulla base di criteri volti a minimizzare gli effetti distorsivi dell’evento e disincentivare la ritardata consegna degli Strumenti Finanziari o del contante, e specificati nell’Allegato B.716.B.
5. Gli interventi di cui al presente articolo tengono conto dell’eventuale richiesta di Buyer Protection di cui all’articolo B.7.1.8.
Articolo B.7.1.7 Buy-In Agent e Sell-Out Agent
1. CC&G conferisce l’incarico di Buy-In/Sell-Out Agent a intermediari che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal Partecipante Diretto in fail né che appartengano al medesimo gruppo di quest’ultimo.
Articolo B.7.1.8 Buyer Protection
1. Qualora gli Strumenti non Derivati oggetto di una Posizione in Fail, siano soggetti ad un’operazione societaria di tipo obbligatorio con opzione o di tipo volontario, il Partecipante Diretto in bonis, o il suo Agente di Regolamento, può notificare a CC&G l’opzione o le opzioni che intende esercitare, mediante l’invio della Buyer Protection Notice, entro il Giorno di CC&G aperta precedente il termine per la partecipazione all’operazione societaria.
2. La Buyer Protection Notice deve essere inoltrata a CC&G tramite ICWS o, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, tramite telefax, entro i termini orari di cui all’Allegato B.718 e con il modulo di cui all’Allegato B.718.B. CC&G conferma la ricezione della Buyer Protection Notice con il medesimo mezzo
3. Il Partecipante Diretto in bonis può modificare la Buyer Protection Notice, notificando una nuova Buyer Protection Notice nei termini di cui al comma 1.
4. Il giorno di ricezione della Buyer Protection Notice, entro un’ora dal termine indicato all’Allegato B.718, CC&G assegna ai Partecipanti Diretti in malis, le Buyer Protection Notice ricevute dai Partecipanti Diretti in bonis, in base ad un criterio volto a minimizzare il numero di assegnazioni. L’assegnazione è notificata ai Partecipanti Diretti in fail mediante invio di un Report.
5. L’assegnazione di cui al comma 4 decade o è modificata se, entro il termine di cui al comma 1:
a. il Partecipante Diretto in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna gli Strumenti Finanziari non Derivati relativamente ai quali è stata richiesta la Buyer Protection. In tal caso l’assegnazione decade;
b. il Partecipante Diretto in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli Strumenti Finanziari non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la stessa prevede più di un’opzione. In tal caso l’assegnazione decade;
c. il Partecipante Diretto in malis a cui è stata assegnata la Buyer Protection Notice consegna parzialmente gli Strumenti Finanziari non derivati per il quali è stata richiesta la Buyer Protection e la Buyer
Protection Notice riporta l’esercizio di una sola opzione. In tal caso l’assegnazione rimane valida per la parte rimanente;
d. il Partecipante Diretto in bonis che ha inviato la Buyer Protection Xxxxxx ne chiede la modifica ai sensi del comma 3. In tal caso CC&G comunica la modifica della Buyer Protection Notice al Partecipante Diretto in malis mediante Report;
e. in caso di consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante Diretto in bonis da parte di un Partecipante Diretto diverso dal Partecipante Diretto in malis al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice, per effetto dei meccanismi di liquidazione. In tal caso CC&G comunica la modifica della Buyer Protection Notice al Partecipante Diretto in malis mediante Report.
6. Per le Posizioni Contrattuali in fail per le quali sia stata richiesta la Buyer Protection, in caso di mancata consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati entro il termine di cui al comma 1, CC&G:
a) richiede alla società che gestisce il Servizio di Liquidazione di sospendere/cancellare le istruzioni di regolamento tra il Partecipante Diretto in fail al quale è stata assegnata la Buyer Protection Notice e CC&G e tra CC&G e il Partecipante Diretto in bonis; e
b) inserisce nel Servizio di Liquidazione nuove istruzioni di regolamento tra le medesime controparti, tenendo conto dell’esercizio della Buyer Protection.
7. In caso di mancata consegna degli Strumenti Finanziari non derivati rinvenienti dall’operazione societaria CC&G attiva la procedura di Buy-in nei confronti del Partecipante Diretto in fail al quale era stata assegnata la Buyer Protection Notice.
Le disposizioni in tema di Buyer Protection per i titoli del Comparto Obbligazionario ICSD entreranno in vigore con successivo Comunicato.
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi
1. L’ammontare delle quote annuali e delle commissioni, comunicato ai Partecipanti è regolato nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.4.1.1.
Articolo B.8.1.2 Valuta e Interessi
1. Per i versamenti pervenuti entro le ore 16.00 è attribuita la valuta dello stesso giorno; dopo tale orario, è riconosciuta la valuta del Giorno di CC&G aperta successivo.
2. La liquidazione degli interessi di cui agli Articoli B.3.2.1, comma 7, e B.3.3.1, comma 7, avviene al termine di ogni trimestre solare, mediante accredito nell’ambito del Regolamento giornaliero.
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni
1. CC&G rende disponibili ai Partecipanti – e per quanto necessario agli Agenti di Regolamento - le informazioni e i dati sulla posizione di ciascun Partecipante tramite l’Infrastruttura Tecnologica. Alcune informazioni sono rese disponibili anche mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxxx.xxx/xxx).
2. In caso di necessità CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, a mezzo telefax o e-mail.
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera
1. CC&G rende disponibili ai Partecipanti Diretti e agli Agenti di Regolamento del contante in euro, i dati riguardanti la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” per il tramite della rete nazionale interbancaria (RNI) e della rete Swift, i cui flussi sono indicati nel Manuale Tecnico. A tal fine, è necessario inoltrare a CC&G l’apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet”di CC&G xxx.xxxx.xxx/xxx.
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica
1. CC&G mette a disposizione dei Partecipanti (nonché degli Agenti di Regolamento delegati ai sensi dell’ Articolo B.1.1.7, comma 1 l’Infrastruttura Tecnologica indicata nel Manuale dei Servizi. L’utilizzo dell’Infrastruttura Tecnologica è obbligatorio nei casi indicati nello stesso manuale.
PARTE B.10 Società di Gestione
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari
1. Per il Comparto Derivati Azionari, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari
negoziati nel Mercato IDEM, segmento IDEM Equity.
Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell’Energia
1. Per il Comparto Derivati dell’Energia, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari
negoziati nel Mercato IDEM, segmento IDEX.
2. Le società di gestione di mercati di merci che, allo stato, possono partecipare al Comparto Derivati dell’Energia in qualità di Partecipante Qualificato sono:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario
1. Per il Comparto Azionario, le Società di Gestione con le quali, allo stato,
CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel mercato MTA, nel mercato MIV, nel mercato ETFplus, nel mercato Borsa Italiana Equity MTF e relativi segmenti di negoziazione, con l’esclusione dei contratti di adesione all’opa effettuati sul mercato.
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario
1. Per il Comparto Obbligazionario, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari
negoziati nel Mercato MOT – segmento DomesticMOT;
- MTS S.p.A. limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel
Mercato MTS;
- ICAP Electronic Broking Ltd, limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nella piattaforma di negoziazione BrokerTec;
- EuroTLX Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso il Servizio di Liquidazione gestito da Monte Titoli;
- e-MID SIM S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione e-MID Repo liquidati presso il Servizio di Liquidazione gestito da Monte Titoli;
- Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso il Servizio di Liquidazione gestito da Monte Titoli.
2. Ai Mercati gestiti da tali società si applica il disposto degli artt. 2, comma 9, 3, comma 7, e 4, comma 9 delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi Parte II
3. Con riferimento al Mercato MTS e alla piattaforma di negoziazione BrokerTec, per i titoli di Stato italiani ivi negoziati, CC&G ha stipulato accordi di interoperabilità con un Partecipante Speciale.
Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari
negoziati nel Mercato IDEM, segmento AGREX.
Articolo B.10.1.6 Comparto Obbligazionario ICSD
1. Per il Comparto Obbligazionario ICSD, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel Mercato MOT – segmento EuroMOT e nel mercato ExtraMOT;
- Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso i Servizi di Liquidazione gestiti da Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg.
- EuroTLX Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX liquidati presso i Servizi di Liquidazione gestiti da Euroclear Bank
S.A. e Clearstream Banking Luxembourg.
Articolo B.10.1.7 Comparto X-COM
1. Per il Comparto X-COM, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- EMID Sim S.p.A.
- MTS S.p.A.
PARTE B.11 Servizio di Presettlement
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement
1. Le società che gestiscono il Servizio di Presettlement, con le quali, allo stato, CC&G ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
- Monte Titoli S.p.A., per la gestione del Servizio X-TRM.
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata
Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata
1. Le società che gestiscono un Servizio di Gestione Accentrata al quale i Partecipanti devono aderire, al fine della movimentazione dei Margini in Strumenti Finanziari sono:
- Monte Titoli S.p.A..
PARTE B.13 Servizi di Liquidazione
Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione
1. Le società che gestiscono Servizi di Liquidazione, presso i quali CC&G
regola le Posizioni Contrattuali, sono:
- Monte Titoli S.p.A.;
- Euroclear Bank S.A. e Clearstream Banking Luxembourg.
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 000