VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all’articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Il giorno 6 aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:
l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata da
Xxxxxxx Xxxxxxx, presidente,
in presenza del direttore Dr. Xxxxxx Xxxxxx
e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, responsabile dell’Ufficio Personale
e
le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore
ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE - Xxxx Xxxxx
CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx
SGBCISL - FISASCAT - Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx
UIL-SGK UILTuCS - Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
per l’esame delle comunicazioni formulate ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero ai sensi dell’accordo quadro locale fra la provincia autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga per l’attuazione del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020 dalle aziende turistiche della Provincia di Bolzano associate all’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV), che applicano il CCNL Turismo 18 gennaio 2014 oppure il CCNL FIPE 8 febbraio 2018
premesso che
1) l’esame congiunto è stato eseguito in via telematica in seguito alle comunicazioni inviate fino al 6 aprile 2020 e quelle che verranno inviate in futuro durante la crisi epidemiologica COVID-19 dalle aziende mediante pec, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informa dell'esigenza di attivare il Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 ed istituito con Decreto 20 dicembre 2016 n. 98187 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF con la causale “emergenza COVID-19”;
2) le Parti hanno esaminato in via telematica le situazioni aziendali che si sono venute a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
- un drastico calo della clientela nel periodo marzo 2020 in poi con la conseguente diminuzione del fatturato;
- un drastico calo delle prenotazioni per il periodo marzo 2020 in poi con numerose disdette da parte della clientela dei soggiorni già prenotati e una conseguente diminuzione del fatturato;
- numerose disdette di eventi già programmati per il periodo marzo 2020 in poi e permane una forte incertezza circa l’eventuale riprogrammazione e assegnazione, con conseguente diminuzione del fatturato;
- a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura al pubblico dei servizi di bar e di ristorazione;
3) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell’attività lavorativa per il numero di dipendenti indicati nelle singole comunicazioni per un periodo presunto da marzo/aprile 2020 a maggio/giugno 2020 nelle unità produttive indicate nelle comunicazioni;
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
a) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alle relative aziende né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 ed istituito con Decreto 20 dicembre 2016 n. 98187 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario secondo le modalità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (nove settimane), salvo successive modifiche/proroghe;
b) la causale per la quale si richiede l’intervento del Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano è la seguente: “emergenza COVID19”;
c) le aziende presenteranno domanda di accesso al Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano nei tempi e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell’assegno ordinario di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS; Le parti concordano che ai fini della validità della richiesta telematica di accesso al fondo di solidarietà di Bolzano, il presente accordo viene depositato telematicamente presso la Direzione Provinciale Bolzano dell’INPS tramite PEC (xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx), assolvendo in tal modo ogni adempimento amministrativo richiesto per l’accesso al fondo.
d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, l'esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano con sospensione a zero ore
/ riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale.
e) L’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a sensibilizzare i propri associati all’anticipo del trattamento di solidarietà, ove consentito dalle disposizioni legislative. In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, le aziende informeranno immediatamente i propri dipendenti del pagamento da parte dell’INPS e si rendono disponibili a firmare modulistica necessaria per i dipendenti al fine di poter accedere all’anticipo del trattamento di solidarietà tramite le banche.
f) Le parti concordano che, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell’orario e agevolare finanziariamente gli stessi, le aziende potranno erogare anticipazioni sulle mensilità supplementari, ovvero tredicesima e quattordicesima mensilità. A tal fine le aziende anticipano, a partire dalla mensilità di aprile 2020, su richiesta scritta del lavoratore, un importo massimo all’ammontare dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maturati sino al 31.03.2020. In tal caso gli anticipi saranno recuperati all’atto dell’ordinaria erogazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità (giugno 2020 e dicembre 2020)
g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
Una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica, le parti, su eventuale richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, si incontreranno per verificare singole situazioni aziendali nel caso in cui emergessero situazioni particolari o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento.
L’associazione Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) si impegna a fornire l’elenco delle aziende assistite da quest’ultima nell’elaborazione delle buste paga che hanno chiesto l’attivazione del Fondo Solidarietà con la dicitura COVID 19, specificando nome azienda e l’elenco dei lavoratori interessati. La stessa si impegna inoltre a comunicare costantemente l’elenco delle aziende che faranno richiesta in futuro.
Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Sottoscritto in modo telematico Bolzano, lì 06/04/2020