PROCEDURA
INTEK Group S.p.A.
PROCEDURA
IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING
Aggiornamento: 28 aprile 2014
Sommario
Art. 1 Ambito di applicazione 4
Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti 4
Art. 3 Definizione di strumenti finanziari 5
Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione 6
Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti 6
Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti 7
Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle persone loro strettamente legate 7
Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte delle Società 8
8.3 Soggetti di cui all’art 152 sexies, comma I, lett. c.4) Regolamento Emittenti 8
Art. 9 Divieto di operazioni (“black out periods”) 9
Art.12 Autorizzazione al trattamento dei dati 10
Art. 13 Entrata in vigore della procedura 11
Premessa
Intek Group S.p.A. (di seguito per brevità denominata “Intek” oppure la “Società”), tenuto conto delle disposizioni emanate pro-tempore da Borsa Italiana S.p.A. in materia di adozione di un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, i flussi informativi e le relative limitazioni poste a soggetti rilevanti sugli strumenti finanziari emessi dalle società quotate, ha adottato, fin dal 1° gennaio 2003, una propria procedura volta a disciplinare le regole interne e comportamentali relative alle operazioni sugli strumenti finanziari della Società, la cui applicazione è richiesta alla Società stessa ed ai soggetti rilevanti come infra definiti.
La presente procedura (“Procedura in materia di Internal Dealing”) dà attuazione alle norme in materia disposte dall’art. 114 comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico Finanza di seguito “TUF”) e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), il tutto alla luce degli orientamenti e delle interpretazioni fornite da Consob.
La Società, alla luce del proprio modificato quadro organizzativo, anche a seguito delle operazioni straordinarie perfezionate nel corso del 2012, ha deciso di aggiornare la Procedura in materia di Internal Dealing (di seguito “Procedura”); con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 è stato adottato il presente testo, che è entrato in vigore il 30 aprile 2014.
Art. 1 Ambito di applicazione
Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 114, comma 7, del TUF e negli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, si ricorda che i Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, di cui al successivo art. 2, sono tenuti a comunicare alla Società, alla Consob e al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, quali individuate all’art. 3 che segue, da loro effettuate, anche per il tramite di interposta persona, come pure quelle effettuate dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
La Società, a sua volta, pubblica le informazioni ricevute nel rispetto delle medesime disposizioni.
Si richiama specificatamente l’attenzione dei Soggetti Rilevanti sulle disposizioni legislative che prevedono che il mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari sopra richiamate può comportare l’applicazione nei loro confronti delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente pro-tempore.
Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti
Ai fini della presente Procedura, sulla base delle definizioni di cui all’art. 152 sexies, comma I, lettera c) del Regolamento Emittenti, sono “Soggetti Rilevanti”:
c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo1 di Intek;
1 Con riferimento all’organo di controllo, sono “soggetti rilevanti” esclusivamente i membri effettivi del Collegio Sindacale di Intek.
2 Con riguardo alla definizione di “soggetti che svolgono funzioni di direzione” di cui ai punti c.2) e c.3) , con la Comunicazione DME/6027054 del 28 marzo 2006, Consob ha precisato quanto segue: “Le funzioni di direzione
.. sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti (ad esempio, per le banche, vice direttori generali ed eventuali condirettori generali)”.
Con riguardo poi alla definizione di “dirigenti”, di cui sempre ai punti c.2) e c.3), la stessa Consob, nella citata Comunicazione, precisa quanto segue: “(…) si premette che devono essere verificate congiuntamente le due condizioni indicate …, riguardanti il regolare accesso a informazioni privilegiate e la detenzione del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato. Pertanto, i soggetti che rientrano in tale definizione possono non coincidere con i soggetti che devono essere inclusi nel registro di cui all’art. 152-bis del RE, per i quali è previsto esclusivamente il possesso del primo requisito e per i quali non è richiesto che rivestano il ruolo di dirigente”. Consob, inoltre, aggiunge che “L’individuazione dei dirigenti rilevanti per la definizione di cui alle lettere c.2 ) e c.3) dovrà pertanto essere effettuata dall’emittente quotato sulla base di un’analisi condotta caso per caso, che tenga conto delle propria struttura organizzativa e decisionale… In via generale si ritiene che debbano essere inclusi i dirigenti che, oltre ad avere accesso ad informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che abbiano effetto sull’intera società e non su singole linee di attività, a meno che queste non rappresentino la parte preponderante dell’attività complessiva dell’emittente quotato”.
3 Si ricorda che, ai fini della individuazione delle società controllate ai sensi della presente Procedura, si applica la definizione di controllo indicata all’art. 93 del TUF; risultano pertanto escluse le società assoggettate a controllo congiunto con altri soggetti. Circa le definizioni di “soggetti con funzione di “direzione” e di “dirigenti”, v. sub nota 2.
c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Intek, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.
Ai sensi dell’art. 152 sexies, comma I, lettera d) del Regolamento Emittenti, sono “persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”:
d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
d.2) le persone giuridiche, le Società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione4;
d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).
Ai fini degli obblighi di cui alla presente Procedura, i Soggetti Rilevanti saranno tenuti a individuare le persone loro strettamente legate, ad informare le stesse in merito agli obblighi di legge, indicati nella presente Procedura ed a raccogliere le informazioni relative alle operazioni compiute dalle persone strettamente legate.
Art. 3 Definizione di strumenti finanziari
Sono “Strumenti Finanziari” ai sensi della Procedura:
1. le azioni emesse da Intek (di seguito per brevità denominate le “Azioni”);
2. gli strumenti finanziari collegati alle Azioni quali:
a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire e cedere le Azioni;
b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
c. gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all’art. 1, comma III del TUF;
d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;
3. le azioni quotate emesse da società controllate da Intek e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) che precedono ad esse collegate;
4. le azioni non quotate emesse da società controllate da Intek, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio separato approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) che precedono ad esse collegate.
4 Nella Comunicazione DME/6027054 del 28 marzo 2006, Consob ha indicato quanto segue: “Per l’identificazione, quali persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, delle persone giuridiche, e ove compatibile delle società di persone e trust di cui alla lettera d.2, si precisa che la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall’organo titolare dei poteri di amministrazione (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione o Consiglio di Gestione). Si considera titolare, da solo, della funzione di gestione, il soggetto rilevante che rivesta la carica di Amministratore unico. Nel caso di più amministratori, il soggetto rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composta dal soggetto rilevante e/o da persone a lui strettamente legate indicate alla lettera d.1.
Le Obbligazioni Intek Group 2012/2017 e gli Strumenti Finanziari Partecipativi Intek Group 2012/2017 sono pertanto esclusi dall’applicazione della Procedura.
Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione
Ai sensi della legislazione vigente, sono escluse dagli obblighi di comunicazione le seguenti operazioni:
i. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) entro il 31 dicembre di ogni anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) entro la fine dell’anno. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
ii. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
iii. le operazioni effettuate da Intek e da società dalla stessa controllate;
iv. le operazioni di prestito titoli, di pegno e di usufrutto, laddove il soggetto rilevante o la persona strettamente legate al soggetto rilevante siano rispettivamente, prestatore dei titoli, ovvero datore di pegno o abbia concesso l’usufrutto sulle Azioni o sugli strumenti finanziari;
v. l’assegnazione a titolo gratuito di Azioni o di strumenti finanziari connessi alle Azioni, di diritti di acquisto o di sottoscrizione e l’esercizio di tali diritti quando derivino da piani di stock options o di stock grants; sono invece comunicate le vendite di Azioni o di strumenti finanziari connessi alle Azioni rivenienti dall’esercizio di tali diritti o dalla assegnazione gratuita;
vi. le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità;
vii. le ulteriori operazioni individuate dalle disposizioni applicabili.
L’importo di cui alla lettera i. che precede è calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni ed agli Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone ad esso strettamente legate.
Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti
Ai Soggetti Rilevanti, come individuati ai sensi della presente Procedura, sono inviate, unitamente alla Procedura, le comunicazioni di cui all’Allegato 1 e Allegato 2, al fine di rendere gli stessi edotti degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché delle previsioni di cui alla presente Procedura, in materia di internal dealing.
Il Responsabile, come definito nell’articolo 10 che segue, aggiorna l’elenco dei Soggetti Rilevanti, comunicando ai soggetti interessati il venir meno della loro qualifica quali Soggetti Rilevanti.
Con specifico riferimento alla individuazione delle società controllate rilevanti di cui al punto
c.3 dell’articolo 2, il Responsabile si avvale dell’attività di verifica posta in essere annualmente, in occasione della approvazione da parte della assemblea dei soci del bilancio separato della Società, compiuta dal Responsabile dell’Area Amministrativa della Società.
Sarà onere degli organi amministrativi di ciascuna società controllata individuata ai sensi del precedente paragrafo, comunicare entro 30 giorni dalla specifica richiesta della Società, il nominativo, e gli ulteriori dati richiesti, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future.
Con specifico riferimento alla individuazione dei Soggetti Rilevanti di cui alla lettera c.4 dell’articolo 2 che precede, il Responsabile si avvale della informativa comunicata dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 118 e 119 del Regolamento Emittenti.
Nei casi dubbi, il Responsabile rimette la decisione alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2 lettere c.1), c.2) e c.3) che precede devono effettuare la comunicazione prevista dall’art. 152 octies, comma II del Regolamento Emittenti nei confronti della Società, sia nel caso in cui l’operazione sia compiuta dagli stessi sia nel caso in cui l’operazione sia compiuta da persone loro strettamente legate, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo, a partire dalla data di effettuazione della operazione, mediante compilazione ed invio alla Società del format sub Allegato 7.
In ogni caso, l’informativa alla Società dovrà contenere i seguenti dati:
▪ nominativo del soggetto (persona fisica o persona giuridica) che effettua l’operazione (con indicazione dell’eventuale soggetto tramite il quale la stessa è effettuata), completo di tutti i suoi dati anagrafici, precisando la natura del suo rapporto con la Società ovvero lo status di persona strettamente legata ai Soggetti Rilevanti;
▪ nominativo della Società emittente gli strumenti finanziari oggetto della comunicazione;
▪ denominazione dello strumento finanziario di cui sopra e suo codice identificativo ISIN;
▪ dettaglio di ogni singola operazione di compra/vendita con riferimento alla data, al numero ed al prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari nonché in merito alle modalità di esecuzione.
In caso di invio di una documentazione insufficiente/carente, la Società riterrà la comunicazione come non effettuata e le relative conseguenze saranno ad esclusivo carico del soggetto rilevante o delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, a seconda dei casi.
L’invio della comunicazione potrà avvenire via e-mail oppure via fax, all’attenzione del Responsabile, ai seguenti indirizzi:
▪ tel: 00 0000000/00 0000000
▪ fax: 00 0000000
▪ email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Si veda al proposito la scheda riepilogativa sub Allegato 1.
Il computo dei giorni utili per effettuare la comunicazione decorre dalla data della esecuzione dell’operazione, escludendo dal computo tale data.
Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle persone loro strettamente legate
I Soggetti Rilevanti dovranno individuare le persone loro strettamente legate, secondo la definizione indicata nell’art. 2 che precede, informando le stesse in merito alla sussistenza delle
condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma VII del TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob, mediante consegna di copia della presente Procedura, potendo utilizzare a tal fine il testo di cui all’Allegato 3.
I Soggetti Rilevanti rendono altresì noto alle persone loro strettamente legate che, previa la conclusione tra le parti interessate di un accordo analogo a quello previsto dal successivo art. 8, la Società è disponibile ad effettuare le comunicazioni alla Consob ed al mercato per conto (anche) delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte delle Società
La Società pubblica, con le modalità previste dall’art. 66, commi II e III del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi dell’art. 5 che precede, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
Ai sensi dell’art. 152 octies, comma I, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti per legge a comunicare alla Consob l’effettuazione delle operazioni di cui all’art. 1 entro cinque giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione.
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2 lettere c.1), c.2) e c.3) e le persone agli stessi strettamente legate possono concludere con la Società uno specifico accordo, mediante sottoscrizione di un testo sostanzialmente conforme a quello sub Allegato 4, in base al quale la Società sia incaricata di effettuare, per loro conto, le comunicazioni dagli stessi dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto del termine di cinque giorni di mercato aperto, l’invio della comunicazione per iscritto da parte del soggetto rilevante alla Società dovrà avvenire entro la fine del quarto giorno di mercato aperto (restando inteso che la Società accetterà tali comunicazioni se ricevute entro le ore 17.00 di tale giorno), a partire dalla data di effettuazione dell’operazione, previo avviso telefonico alla Società, al numero indicato all’art. 6, da eseguire entro il terzo giorno di mercato aperto dall’esecuzione dell’operazione stessa. L’informativa verso la Società viene effettuata mediante invio delle medesime informazioni ed ai medesimi indirizzi indicati all’art. 6. La Società pubblica l’informazione entro il giorno di mercato aperto successivo a quello di ricezione della comunicazione scritta.
8.3 Soggetti di cui all’art 152 sexies, comma I, lett. c.4) Regolamento Emittenti
I Soggetti Rilevanti di cui 152 sexies, comma I, lett. c.4) del Regolamento Emittenti e le persone strettamente legate a tali soggetti comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate nell’art. 6, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Tali soggetti possono concludere con la Società uno specifico accordo in base al quale la Società sia incaricata di effettuare, per loro conto, le comunicazioni dagli stessi dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti, mediante sottoscrizione di un testo sostanzialmente conforme a quello sub Allegato 5. In tal caso, al fine di consentire il rispetto del termine di cui all’art. 152 octies, comma IV del Regolamento Emittenti, la comunicazione da parte di tali soggetti alla Società dovrà avvenire non più tardi della fine del dodicesimo giorno, purché non festivo o pre-festivo, del mese successivo (ovvero entro le ore 17.00) a quello in cui è stata effettuata l’operazione, previo avviso alla Società telefonico, al numero indicato all’art. 6, da eseguire entro il decimo giorno del mese successivo a quello della esecuzione dell’operazione stessa. La conseguente comunicazione al pubblico sarà comunque effettuata dalla Società entro la fine del giorno di mercato aperto successivo rispetto a quello in cui la stessa è stata ricevuta per iscritto alla Società; la comunicazione alla Consob sarà eseguita in ogni caso dalla Società entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione per iscritto.
Nel caso in cui la Società abbia stipulato l’accordo con i Soggetti Rilevanti o con le persone strettamente legate agli stessi, la Società non effettuerà le comunicazioni sopra indicate per conto di tali soggetti e sarà liberata da ogni obbligo connesso a tali comunicazioni, qualora le informazioni ricevute risultino incomplete o carenti.
I Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate a tali soggetti hanno piena ed esclusiva responsabilità della correttezza e della veridicità delle informazioni trasmesse alla Società ai fini delle successive comunicazioni di legge.
La Società potrà pertanto rivalersi nei confronti di tali soggetti per qualsiasi onere e/o sanzione e/o responsabilità alla stessa derivati a causa della erronea od incompleta o intempestiva comunicazione eseguita verso la Società.
Per l’effettuazione delle comunicazioni dei Soggetti Rilevanti alla Società di cui al secondo ed al terzo comma del presente articolo sono applicabili le medesime disposizioni previste dall’art. 6 che precede.
Vengono riassunti di seguito i termini delle comunicazioni, come sopra descritti:
SOGGETTI RILEVANTI | COMUNICAZIONI EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAI SOGGETTI RILEVANTI | ||
ALLA SOCIETA’ | A CONSOB | AL MERCATO | |
Categorie c.1, c.2 e c.3 | Entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione | Entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione | La Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento |
Categoria c.4 | Entro la fine del 15mo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione | Entro la fine del 15mo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione | |
SOGGETTI RILEVANTI | COMUNICAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETA’ PER CONTO DEI SOGGETTI RILEVANTI O DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI | ||
A CONSOB | AL MERCATO | ||
Categorie c.1, c.2 e c.3 | Entro i termini indicati, solo se i soggetti inviano le informazioni al Responsabile nei termini previsti dalla Procedura | La Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento | |
Categoria c.4 | La Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, se i soggetti inviano la comunicazione nei termini previsti dalla Procedura |
Art. 9 Divieto di operazioni (“black out periods”)
I Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate a tali soggetti non possono compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all’art. 3 che precede nei 20 giorni antecedenti le adunanze del Consiglio di Amministrazione che esaminino il progetto del bilancio della Società e la relazione
finanziaria semestrale; analogo divieto è posto nei 10 giorni che precedono le adunanze del Consiglio di Amministrazione che esaminino i resoconti intermedi di gestione della medesima.
Termini più rigorosi possono essere previsti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.
In caso di operazioni straordinarie e su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Società può adottare analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.
Il divieto non si applica alla assegnazione a titolo gratuito di Azioni o di Strumenti Finanziari connessi alle Azioni, di diritti di acquisto o di sottoscrizione e all’esercizio di tali diritti, quando derivino da piani di stock options o di stock grants né all’esercizio di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale sociale della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di effettuare qualsiasi altra operazione sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.
Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale tra i Soggetti Rilevanti ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 Responsabile
La Società ha individuato, con la presente Procedura, il Responsabile Affari Legali e Societari come soggetto responsabile delle attività legate all’internal dealing e descritte nella Procedura stessa (di seguito il “Responsabile”). In caso di assenza o impedimento del Responsabile, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile dell’Area Amministrativa della Società (di seguito il “Vice- Responsabile”).
Il Responsabile cura:
▪ la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti in base a quanto previsto dall’art. 5 che precede;
▪ il ricevimento, la gestione e la diffusione alla Consob e al pubblico delle informazioni cui la Società è tenuta per legge, ai sensi della disciplina dell’internal dealing;
▪ le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti e dalla presente Procedura relativamente alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la Società;
▪ l’attività di segreteria e di archiviazione della documentazione necessaria per assicurare il buon funzionamento del servizio.
Art. 11 Sanzioni
In aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, e fatta salva la possibilità per Intek di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all’effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l’applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, commisurandoli alla gravità della violazione.
Art.12 Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente pro-tempore in materia di trattamento dei dati personali, i Soggetti Rilevanti prestano in via irrevocabile il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti, in
applicazione della normativa più volte qui richiamata, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine del suo adempimento. Medesima autorizzazione sarà rilasciata dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti nell’ipotesi di sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 7 che precede.
Art. 13 Entrata in vigore della procedura
La Procedura prevista nei precedenti articoli entra in vigore il 30 aprile 2014 senza soluzione di continuità con quella in precedenza vigente.
La consegna di copia della presente Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nella stessa contenute. E’ fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti consegnare alle persone loro strettamente legate copia della presente procedura, potendo utilizzare a tale fine il modello di comunicazione indicato nell’Allegato
3. Alla presente procedura è allegata sub Allegato 2 la comunicazione che la Società invia ai Soggetti Rilevanti e della quale richiede ritorno di copia sottoscritta.
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Allegati alla procedura
1. scheda riepilogativa per l’invio delle comunicazioni contenente il nominativo del Responsabile ex art. 10 della procedura interna, l’indirizzo e.mail ed i numeri telefonici a servizio delle comunicazioni;
2. comunicazione ai Soggetti Rilevanti di accettazione procedura Internal Dealing;
3. facsimile di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti alle persone loro strettamente legate;
4. facsimile della lettera/accordo da sottoscrivere ex art. 152 octies, commi I e VI del Regolamento Emittenti (soggetti c.1, c.2 e c.3);
5. facsimile della lettera/accordo da sottoscrivere ex art. 152 octies, commi IV, V e VI del Regolamento Emittenti (soggetti c.4);
6. A: facsimile della lettera/accordo da sottoscrivere ex art. 152 octies, commi I e VI del Regolamento Emittenti (persone strettamente legate ai soggetti c.1, c.2 e c.3);
B: facsimile della lettera/accordo da sottoscrivere ex art. 152 octies, commi IV, V e VI del Regolamento Emittenti (persone strettamente legate ai soggetti c.4);
7. modulistica per le comunicazioni così come pubblicata sul sito web di Borsa Italiana S.p.A.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Nominativo del Responsabile
Il Responsabile ai sensi dell’art. 10 della Procedura è Xxxxxxx Xx Xxxxx che è a disposizione anche per informazioni e chiarimenti presso la sede della Società in Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, ai numeri telefonici 02/8062921- 335/5940298.
In sua assenza o impedimento, possono essere contattati Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx ai seguenti rispettivi numeri telefonici 02/8062944 – 02/8062957
Modalità tecniche per l’invio delle comunicazioni
La modulistica relativa alle comunicazioni oggetto della procedura può essere inviata utilizzando:
▪ via fax il n. 00 0000000;
▪ via e.mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx ;
▪ via e.mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xx ; Milano, 28 aprile 2014
COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE PROCEDURA INTERNAL DEALING
Spett.le
Intek Group S.p.A. Xxxx Xxxxxxxxxx,00 00000 Xxxxxx
Responsabile Procedura Internal Dealing
Oggetto: Comunicazione Accettazione Procedura Internal Dealing
Io sottoscritto , nato a , il , prendo atto di essere incluso, ai sensi dell’art. 114, comma VII, D.Lgs 58/1998 e dell’art. 152 sexies, comma I, lett.c) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, tra i Soggetti Rilevanti per la vostra Società e ricevo in data odierna copia della Procedura in materia di Internal Dealing (la “Procedura”).
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver formalmente ricevuto tale Procedura, di conoscerla ed accettarla e di impegnarmi al rispetto della stessa.
Mi impegno altresì a consegnare alle persone a me strettamente legate, ai sensi dell’art. 152 sexies lett. d) del Regolamento Emittenti copia della presente Procedura, al fine di renderli edotti in merito agli obblighi nei confronti della Società, del mercato e di Consob agli stessi spettanti ai sensi di legge e della Procedura stessa.
Mi impegno inoltre a rendere edotti tali soggetti della possibilità di concludere specifico accordo con la Società in forza del quale quest’ultima effettuerà per conto degli stessi gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente.
Dichiaro inoltre di informare tempestivamente e di volta in volta le persone a me strettamente legate circa l’intervenuta sussistenza delle situazioni che ai sensi dell’art. 9 della Procedura determinano in capo ai Soggetti Rilevanti e alle persone loro strettamente legate il divieto di compiere operazioni (c.d. black out periods).
Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.
Data,
Per accettazione
FACSIMILE
COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI ALLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE
Egregio/Spett.le
[LUOGO], [DATA]
Oggetto: informativa in merito agli obblighi derivanti dalla qualificazione di soggetto strettamente legato a persona rilevante ai sensi della disciplina internal dealing
nella mia qualità di “Soggetto Rilevante” ai sensi dell’art. 152 sexies, comma I, lett. c) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, nonché ai sensi dell’art. 2 della procedura in materia di internal dealing (la “Procedura”) della società Intek Group S.p.A. (la “Società”), Lei riveste la qualifica di “persone a me strettamente legate”, ai sensi dell’art. 2, comma II, della Procedura. Tale qualifica comporta una serie di obblighi, individuati dalla normativa vigente e dalla Procedura stessa.
A tal fine, allego alla presente copia della Procedura.
In particolare, le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono onerate di specifici obblighi informativi nei confronti della Società, della Consob e del pubblico. In ottemperanza di ciò, le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti devono:
i. informare tempestivamente i Soggetti Rilevanti del compimento di una delle operazioni indicate all’art. 1 della Procedura, al fine della loro comunicazione alla Società, al mercato e alla Consob, tenendo presente che i Soggetti Rilevanti sono a loro volta tenuti a comunicare tali informazioni entro il quinto giorno di mercato aperto successivo, a partire dalla data di effettuazione della operazione ovvero entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, qualora il Soggetto Rilevante rientri nella categoria di cui all’art. 2 lettere c.4) della Procedura;
ii. con riferimento agli Strumenti Finanziari della Società, rispettare i cosiddetti
black out periods come individuati nell’art. 9 della Procedura.
Conseguentemente, la invito ad inviarmi copia debitamente compilata dell’Allegato 5 alla Procedura, qualora Lei effettui operazioni sugli Strumenti Finanziari della Società, come individuate nell’art. 1 della Procedura, in tempo utile per permettermi di rispettare la tempistica di legge sopra indicata.
Al fine di adempiere ai suindicati obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico, La informo che la Società è disponibile, previa conclusione di apposito accordo con la stessa, ad effettuare per conto Suo gli adempimenti informativi previsti dalla normativa
vigente. Qualora volesse procedere a tale scopo, La invito a sottoscrivere e ad inviarmi il documento allegato sub 6, A o B a seconda dei casi.
Cordiali saluti.
FAC SIMILE
LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI
(ex art. 152 octies commi I e VI Reg. Em.)
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’
Spett.le
Intek Group S.p.A. Xxxx Xxxxxxxxxx,00 00000 Xxxxxx
Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi I e VI del Regolamento Emittenti emanato da Consob.
Nel prendere atto dell’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei c.d. “soggetti rilevanti” ai sensi dell’art. 152 sexies lettere c.1) – c.2) – c.3) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare la facoltà di cui all’art. 152 octies, comma VI del predetto Regolamento, conferendo alla Società il mandato di provvedere alla comunicazione prevista nei confronti di Consob dalle disposizioni di cui al già richiamato art. 152 octies, comma I.
Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”), comunicatami dalla Società e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato.
Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.
Data,
FAC SIMILE
LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI
(ex art. 152 octies comma IV, V e VI Reg. Em.)
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’
Spett.le
Intek Group S.p.A. Xxxx Xxxxxxxxxx,00 00000 Xxxxxx
Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi IV, V e VI del Regolamento Emittenti emanato da Consob.
Nel prendere atto dell’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei c.d. “soggetti rilevanti” ai sensi dell’art. 152 sexies lettera c.4) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare le facoltà di cui all’ art. 152 octies, commi V e VI del predetto Regolamento conferendo alla Società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste dal già richiamato art. 152 octies, comma IV.
Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”), comunicatami dalla Società e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato.
Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.
Data,
A.
LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI PERSONE STRETTAMENTE LEGATE A
SOGGETTI RILEVANTI
(ex art. 152 octies commi I e VI Reg. Em.)
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’
Spett.le
Intek Group S.p.A. Xxxx Xxxxxxxxxx,00 00000 Xxxxxx
Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi I e VI del Regolamento Emittenti emanato da Consob.
Preso atto di essere stato individuato quale persona strettamente legata a
, “soggetto rilevante” ai sensi dell’art. 152 sexies lettere c.1) – c.2) – c.3) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare la facoltà di cui all’art. 152 octies, comma VI del predetto Regolamento, conferendo alla Società il mandato di provvedere alla comunicazione prevista nei confronti di Consob dalle disposizioni di cui al già richiamato art. 152 octies, comma I.
Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato.
Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.
Data,
B
FAC SIMILE
LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI PERSONE STRETTAMENTE LEGATE A
SOGGETTI RILEVANTI
(ex art. 152 octies comma IV, V e VI Reg. Em.)
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA’
Spett.le
Intek Group S.p.A. Xxxx Xxxxxxxxxx,00 00000 Xxxxxx
Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi IV, V e VI del Regolamento Emittenti emanato da Consob.
Preso atto di essere stato individuato quale persona strettamente legata a
, “soggetto rilevante” ai sensi dell’art. 152 sexies lettera c.4) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare le facoltà di cui all’art. 152 octies, commi V e VI del predetto Regolamento conferendo alla Società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste dal già richiamato art. 152 octies, comma IV.
Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”), e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato.
Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.
Data,
ALLEGATO 6 /ANNEX 6
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152-octies, comma 7
FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-octies, paragraph 7
1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER | ||||||||||
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA | ||||||||||
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON | ||||||||||
COGNOME / FAMILY NAME | NOME / FIRST NAME | SESSO / GENDER* | ||||||||
CODICE FISCALE / TAX CODE* | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)/ DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)* | COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH* | PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH* | STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH* | ||||||
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE* | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME | ||||||||||
CODICE FISCALE / TAX CODE* | FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)* | ||||||||
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE* | ||||||||||
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY | ||||||||||
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER | ||||||||||
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER | ||||||||||
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL’EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORM S THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES | ||||||||||
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER |
2. EMITTENTE QUOTATO | |||
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME | CODICE FISCALE / TAX CODE* |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest’ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).
ANNOTAZIONI / ANNOTATION
3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION | ||||||||||
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY | ||||||||||
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON | ||||||||||
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW) | ||||||||||
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON | ||||||||||
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA1 | ||||||||||
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON | ||||||||||
COGNOME / FAMILY NAME | NOME / FIRST NAME | SESSO / GENDER* | ||||||||
CODICE FISCALE / TAX CODE * | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)/ DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)* | COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH* | PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH* | STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH* | ||||||
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME | ||||||||||
CODICE FISCALE / TAX CODE* | FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)* | ||||||||
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE* |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest’ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).
4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS | |||||||||
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND | |||||||||
DATA | TIPO | CODICE | DENOMINAZIONE | TIPO | QUANTITÀ/ | PREZZO | CONTROVALORE | MODALITÀ’ | NOTE / |
/ | OPERAZIONE/ | ISIN / | TITOLO / NAME OF | STRUMENTO | QUANTITY | (in €) / | (in €) / VALUE | DELL’OPERAZIONE | NOTES |
DATE | TYPE OF | ISIN | SECURITY | FINANZIARIO/ | PRICE (in €) | (in €) | / DESCRIPTION OF | ||
TRANSACTION2 | CODE3 | TYPE OF FINANCIAL | 5 | TRANSACTION6 | |||||
INSTRUMENT 4 | |||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €) |
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL’ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1 , b3 SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1 , b3 | |||||||||||||||
DATA / DATE | TIPO OPERAZIO NE / TYPE OF TRANSAC TION 6 | TIPO STRUM. FINANZIA RIO COLLEGA TO / TYPE OF ASSOCIAT ED FINANCIA L INSTRUM ENT 8 | TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT 9 | STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT | AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY | INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT | DATA SCAD ENZA / MATU RITY | NOTE / NOTES | ||||||
COD. ISIN / ISIN CODE10 | XXXXXX XXXXXX E / NAME 11 | COD. ISIN / ISIN CODE | XXXXXX XXXXXX E / NAME12 | QUANTIT À / QUANTIT Y | XXXXXX (in €) / PRICE (in €) 5 | CONTROV ALORE (in €) / VALUE (in €) | QUANTIT À DEL SOTTOST. / QUANTIT Y OF UNDERLY ING | PREZZO D’ES. O REGOLAM ENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEME NT PRICE (in €) | CONTROV (in €) / VALUE (in €) | ||||||
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €) |
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1
2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments
A= acquisto / purchase V= vendita / sale
S= sottoscrizione / subscription X= scambio / exchange
3 Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l’Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial istrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)
4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
AZO = azioni ordinarie / ordinary shares AZP = azioni privilegiate / preference shares AZR = azioni di risparmio / saving shares
QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares
5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un’obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).
6 Indicare l’origine dell’operazione / Indicate the origin of the transaction:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares
MERC-SO = transazione sul mercato a seguito dell’esercizio di stock option – stock grant / transaction over regulated market concurrent to exercise of stock option – stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti) / exercise of rights (warrant/covered warrant/securitised derivatives/rights)
7 Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:
A= acquisto / purchase V= vendita / sale
S= sottoscrizione / subscription
AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)
8 Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:
W= warrant / warrant
OBW = obbligazione cum warrant / bond cum warrant SD= securitised derivative / securitised derivative OPZ= opzione / option
FUT = future / future contracts
FW = forward (contratti a termine) / forward contracts OS = Obbligazione strutturata / structured bond
SW = swap / swap DIR = diritti / rights
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options): CE= call European style
PE= put European style CA= call American style PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l’Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument
12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)