SOLIDALIA”
“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOLIDALIA”
per i servizi alla persona
COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOLIDALIA
PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
FRA I COMUNI DI :
ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA
CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SOLIDALIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che i Comuni di
ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA
❖ intendono costituire un’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE con il fine di provvedere all’esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona;
❖ prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all’Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
❖ auspicano che l’AZIENDA CONSORTILE provveda a regolare i rapporti con l’A.S.L. e l’Azienda Ospedaliera mediante atti di intesa per l’integrazione sanitario/sociale;
Assunto che la volontà di costituire la suddetta Azienda Intercomunale costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata di servizi distrettuali e sovracomunali che ormai dall’anno 2003 caratterizza l’azione dei suindicati Comuni;
Atteso che l’iniziativa di costituire l’Azienda Speciale per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d’azione dell’ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (d’ora in avanti indicato come T.U.E.L.);
Posto che l’Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per l’ottimizzazione dell’efficienza nella gestione dei servizi e – dunque – quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il “Welfare Locale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande che la società esprime;
Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all’affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;
Richiamata la positiva esperienza connessa alla programmazione e alla realizzazione del Piano di Zona 2002-2005, con particolare riferimento alla gestione dell’assistenza domiciliare anziani, disabili e di inserimento lavorativo con ente capo fila il Comune di Romano di Lombardia e dal 2006 alla gestione sovracomunale dei servizi di tutela minori;
Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” d’ora in avanti indicata come “Legge quadro dei servizi sociali”) prevede ed auspica, all’art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;
Viste le indicazioni della Regione Lombardia espresse nella circolare regionale n. 34 del 29/7/2005 che promuovono la costituzione di enti di gestione sovracomunale;
Alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:
_ dall’acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;
_ dall’emergere di nuovi soggetti sociali;
_ da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;
Considerata quindi l’esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona del nostro territorio, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;
Preso atto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano di Zona 2006-2008 approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 16 dicembre 2005 e formalmente avviato con la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma in data 10 aprile 2006 che vede tra gli assi strategici la gestione unitaria dei servizi alla persona al fine di favorire che i Comuni possano più direttamente essere impegnati in un ruolo di:
1. Indirizzo programmatorio generale, come previsto in particolare dall’art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. Definizione degli interventi;
3. Controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. Verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
Esplicitate le suddette considerazioni le parti in atto individuano nell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE art. 114 del T.U.E.L. lo strumento ideale per l’esercizio comune delle attività sopra indicate nell’ambito territoriale degli Enti Soci e come definite dagli Enti stessi. I Comuni firmatari ritengono infatti che - in base alla normativa vigente – sia questo lo strumento più diretto ed efficace che consenta una riorganizzazione dei servizi alla persona pur mantenendo l’esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale.
Tra i Comuni di :
ANTEGNATE, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
BARBATA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
XXXXXXX, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
CALCIO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. CIVIDATE AL PIANO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. COLOGNO AL SERIO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. CORTENUOVA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. COVO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. XXXX XXXXXXX/SOLA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
FONTANELLA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
XXXXXXXX, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
ISSO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. XXXXXXXXXX, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. MORENGO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. PUMENENGO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. ROMANO DI LOMBARDIA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. TORRE PALLAVICINA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Costituzione
Con la presente convenzione si costituisce, in virtù dell’art. 114 del D.Lgs.267/2000 fra i Comuni di ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA
una Azienda Speciale Consortile (da ora in poi Azienda) denominata “Solidalia” per l’esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.
L’Azienda è ente strumentale degli Enti Locali aderenti sopraindicati che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all’ambito distrettuale ROMANO DI LOMBARDIA.
L’adesione all’Azienda deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.
L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale e di un proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti.
Art. 2 Scopo
La costituzione dell’Azienda è finalizzata all’esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, socio- sanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale n. 14 di ROMANO DI LOMBARDIA;
b) la gestione di attività e di servizi che gli Enti soci ritengano opportuno conferire all’Azienda;
c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini nei limiti in cui sia consentito dalla legge.
d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
Art. 3 Obiettivi
La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) Esercitare il ruolo di soggetto capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti soci e di altri finanziamenti, per l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell’ambito distrettuale di ROMANO DI LOMBARDIA;
b) Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
c) Favorire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti Soci per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
d) Sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
e) Sviluppare l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
Art. 4 Durata
L’Azienda ha la durata fino al 31.12.2050 a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della presente convenzione costitutiva.
Al termine del periodo previsto, l’Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto. E’ facoltà degli Enti Soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.
La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5 Scioglimento
L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Forme e modalità relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio sono previste all’art. 33 dello Statuto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante.
Art. 6 Recesso
E’ consentito il recesso dei Comuni Soci, con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.
Il recesso non può essere esercitato prima che sia stato trascorso un triennio dall’ingresso dell’Ente nell’Azienda.
Nei confronti dell’Ente recedente si applicano i criteri fissati all’art. 32 dello Statuto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante.
Gli Organi dell’ Azienda sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
ART. 7
ORGANI DELL’AZIENDA
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi e del Consiglio di Presidenza, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell’Azienda.
ART. 8
Capitale di dotazione al momento della costituzione
All’atto della costituzione i comuni Soci provvedono al conferimento del capitale di dotazione di loro competenza, stabilito in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2007, per un ammontare complessivo di €. 1,00 per abitante come meglio indicato nell’allegata tabella n. 1 di riparto del Fondo di dotazione.
Art. 9 Partecipazione al voto assembleare
Ciascun ente Xxxxx partecipa all’Assemblea con un proprio rappresentante nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
ART. 10
Atti soggetti all’approvazione degli Enti Soci
Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all’approvazione dei singoli Enti Soci , nel termine di 15 giorni dall’adozione:
a) le modifiche allo Statuto dell’Azienda;
b) le richieste di ammissione di altri Enti all’Azienda;
c) lo scioglimento dell’Azienda;
d) le modifiche alla presente Convenzione;
e) le modifiche dei parametri di determinazione delle quote del fondo di dotazione di ciascun Ente.
Le determinazioni degli Enti Soci devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi consigli, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell’atto Consortile.
ART. 11
Atti fondamentali dell’Azienda Speciale Consortile
Sono considerati atti fondamentali dell’Azienda le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci concernenti:
a) l’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai comuni appartenenti ai diversi sub-ambiti del distretto di Romano di Lombardia;
c) la pronuncia di decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) la definizione dell’entità del rimborso spese per gli amministratori e delle indennità per i revisori dei conti;
f) le modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
g) il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le relative variazioni;
h) l’ammissione di altri Enti all’Azienda Speciale Consortile;
i) l’istituzione della sede dell’Azienda Speciale Consortile;
j) lo scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile;
k) il proprio Regolamento di funzionamento;
l) la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti dell’Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
m) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permute.
Gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Socio entro 10 giorni dalla loro adozione formale per la presa d’atto.
ART. 12
I MEZZI FINANZIARI E LA GESTIONE
Le entrate dell’Azienda sono costituite da:
a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
b) quote di partecipazione degli Enti Consorziati come definite al successivo art.13;
c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati e da privati in genere;
d) contributi a specifica destinazione;
e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell’utenza o di altri soggetti acquirenti;
f) prestiti o accensione di mutui.
Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, si rinvia alle norme vigenti dettate per le Aziende Speciali.
Art. 13 Modalità di finanziamento
Gli Enti Soci provvedono al finanziamento dell’attività corrente dell’Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
a) Finanziamenti per l’attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di solidarietà, ….);
b) Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell’Azienda Speciale Consortile;
c) Finanziamenti specifici per la gestione di servizi affidati dagli Enti Soci all’Azienda.
I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa di cui alle lettera a) e b) saranno definiti nel relativo Contratto di Servizio Distrettuale.
Le modalità e i termini di finanziamento di cui alla lettera c) saranno definiti dai Contratti di Servizio stipulati con ogni singolo ente.
L’Azienda ha facoltà – infine – di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non Soci – nella misura in cui la produzione di tali servizi non incida negativamente sull’erogazione dei servizi ai comuni aderenti e nei limiti in cui sia consentito dalle norme vigenti.
ART. 14
Il patrimonio
Fatto salvo quanto indicato dall’art. 29 dello Statuto, si evidenzia che il patrimonio dell’Azienda Speciale Consortile è costituito dal fondo di dotazione, da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall’Azienda, nonché dai beni ed immobili oggetto di donazione.
ART. 15
Il personale
L’Azienda è dotata di un proprio Regolamento generale che disciplina tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, alle procedure di selezione e di avviamento al lavoro, ai requisiti di accesso e alle modalità di assunzione agli impieghi presso l’Azienda Consortile.
L’Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti Soci o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
Il personale dell’Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando per il personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionali di Lavoro Comparto delle Regioni e delle autonomie locali (in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali ), che disciplina il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l’osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla normativa vigente.
ART. 16
Rapporti con gli enti aderenti e con altri Enti Pubblici
I rapporti con gli Enti Locali che costituiscono l’Azienda sono regolati attraverso il Contratto di Servizio.
L’Azienda, per l’espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti pubblici e privati. Tali rapporti vengono disciplinati con apposite convenzioni o accordi di programma.
Art. 17 Controversie tra gli enti Soci
Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l’Azienda Consortile, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria.
Art. 18 Disposizioni transitorie
L’Azienda subentra con idonea gradualità ed in funzione di una continuità operativa in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dal Comune di Romano di Lombardia, in quanto ente capofila per l’attuazione del Piano di Zona e delegato alla gestione dei servizi gestiti sulla base dell’accordo di programma 2006/2008.
Il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di comune capofila, si impegna a corrispondere l’eventuale avanzo della gestione relativo al Piano Operativo 2008 . Gli importi concernenti il suddetto conferimento possono concorrere sia ad incrementare il capitale di dotazione sia ad incrementare i fondi per la gestione dei servizi. La decisione sull’utilizzo dell’eventuale avanzo della gestione relativo al Piano Operativo 2008 viene assunta dall’Assemblea dei Sindaci.
Gli Organi dell’Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie, anche in carenza del bilancio di esercizio.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi dell’Azienda Consortile.
L’attività di gestione dei servizi da parte dell’Azienda avviene a partire dal / /2008.
Romano di Lombardia / /2008……….
Il Sindaco di ANTEGNATE
Il Sindaco di BARBATA Il Sindaco di BARIANO, Il Sindaco di CALCIO,
Il Sindaco di CIVIDATE AL PIANO, Il Sindaco di COLOGNO AL SERIO, Il Sindaco di CORTENUOVA,
Il Sindaco di COVO,
Il Sindaco di FARA OLIVANA/SOLA,
Il Sindaco di FONTANELLA,
Il Sindaco di GHISALBA,
Il Sindaco di ISSO,
Il Sindaco di MARTINENGO,
Il Sindaco di MORENGO,
Il Sindaco di PUMENENGO,
Il Sindaco di ROMANO DI LOMBARDIA,
Il Sindaco di TORRE PALLAVICINA,
Allegato2. alla Convenzione Costitutiva: Tabella n. 1 Riparto Fondo di dotazione
n. | Comune | Abitanti al 31.12.2007 n° | Quota Fondo di dotazione iniziale € |
1 | ANTEGNATE | 2.942 | 2.942 |
2 | BARBATA | 682 | 682 |
3 | BARIANO | 4.258 | 4.258 |
4 | CALCIO | 5.161 | 5.161 |
5 | CIVIDATE AL PIANO | 5.149 | 5.149 |
6 | COLOGNO AL SERIO | 10.315 | 10.315 |
7 | CORTENUOVA | 1.867 | 1.867 |
8 | COVO | 3.861 | 3.861 |
9 | FARA OLIVANA/SOLA | 1.243 | 1.243 |
10 | FONTANELLA | 4.006 | 4.006 |
11 | GHISALBA | 5.610 | 5.610 |
12 | ISSO | 665 | 665 |
13 | MARTINENGO | 9.506 | 9.506 |
14 | MORENGO | 2.604 | 2.604 |
15 | PUMENENGO | 1.617 | 0.000 |
00 | XXXXXX XX XXXXXXXXX | 17.803 | 17.803 |
17 | TORRE PALLAVICINA | 1.118 | 1.118 |
TOTALE: | 78.407 | 78.407 |
A L L E G A T O N . 1 A L L A C O N V E N Z I O N E C O S T I T U T I V A
“ (Solidalia)”
A z i e n d a S p e c i a l e C o n s o r t i l e p e r i s e r v i z i a l l a p e r s o n a
Statuto
INDICE | ||
TITOLO I | ||
DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Art. 1 Costituzione dell’Azienda Speciale Consortile | pag. | 13 |
Art. 2 Natura giuridica dell’Azienda Speciale Consortile | pag. | 13 |
Art. 3 Denominazione - Sede | pag. | 13 |
Art. 4 Finalità | pag. | 13 |
Art. 5 Gestione dei Servizi | pag. | 14 |
Art. 6 Durata | pag. | 14 |
Art. 7 Fondo di dotazione e quota di partecipazione | pag. | 14 |
Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare | pag. | 15 |
Art. 9 Finanziamento dell’Azienda Speciale Consortile | pag. | 15 |
TITOLO II
ORGANI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
Art. 10 Gli organi consortili pag. 16
Art. 11 Composizione dell’Assemblea Consortile pag. 16
Art. 12 Competenze dell’Assemblea Consortile pag. 16
Art. 13 Funzionamento dell’Assemblea Consortile pag. 17
Art. 14 Consiglio di Amministrazione – Composizioni pag. 18
Art. 15 Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità pag. 18
Art. 16 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni pag. 18
Art. 17 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione pag. 19
Art. 18 Funzioni del Consiglio di Amministrazione pag. 19
Art. 19 Presidente del Consiglio di Amministrazione pag. 19
Art. 20 Rimborso spese pag. 20
Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti pag. 20
Art. 22 Trattamento economico, cessazione, revoca pag. 20
Art. 23 Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile pag. 20
Art. 24 Attribuzioni del Direttore Generale pag. 21
Art. 25 Il Regolamento di Organizzazione pag. 21
TITOLO III
PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
Art. 26 Personale dell’Azienda Speciale Consortile pag. 22
Art. 27 Segretario verbalizzante dell’Azienda Speciale Consortile pag. 22
TITOLO IV
CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 28 Patrimonio pag. 23
Art. 29 Contabilità e Bilancio pag. 23
TITOLO V PARTECIPAZIONE
Art. 30 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti pag. 24
Art. 31 Recesso pag. 24
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 Scioglimento pag. 25
Art. 33 Controversie tra gli Enti consorziati e con terzi pag. 25
Art. 34 Disposizioni finali pag. 25
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Costituzione dell’Azienda Speciale Consortile
• I 17 Comuni dell’ambito distrettuale di Romano di Lombardia ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile dell’art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l’esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art.4.
ART. 2
Natura giuridica dell’Azienda Speciale Consortile
1. L’Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all’art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all’ambito distrettuale di Romano di Lombardia.
2. L’Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
Art. 3 Denominazione – Sede
1. L’Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di “SOLIDALIA” e potrà anche essere indicata come “SOLIDALIA”.
2. La sede legale dell’Azienda è in XXXXXX XX XXXXXXXXX, xxx XXXXXXX, 00 presso l’immobile del Comune di Romano di Lombardia.
3. L’ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta dei servizi sul territorio.
Art. 4 Finalità
1. La costituzione dell’Azienda Speciale Consortile è finalizzata all’esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
• la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Romano di Lombardia;
• la gestione di attività e di servizi che gli Enti Soci ritengano opportuno affidare all’Azienda;
• la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini per la cui erogazione gli Enti Soci ritengano opportuno avvalersi dell’Azienda, nei limiti in cui sia consentito dalla legge.
• la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
L’Azienda, nella erogazione e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
• Gestire i finanziamenti messi a disposizione degli Enti Soci di cui il Fondo Sociale dei Comuni, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo Sociale Regionale e di altri finanziamenti per l’attuazione dei servizi sociali dell’ambito di Romano di Lombardia.
• Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
• Favorire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti Soci per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
• Sostenere interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell’utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
• Sviluppare l’informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
3. L’Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.
4. L’Azienda intrattiene rapporti attivi con il Xxxxx Xxxxxxx, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
Art. 5 Gestione dei Servizi
1. I servizi facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti Soci
2. L’Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all’articolo 4:
- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit,
- tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative,
- attraverso l’appalto di servizi a terzi nel rispetto delle procedure di legge..
3. L’Azienda può accedere in via non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
Art. 6 Durata
1. L’Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell’Atto costitutivo.
2. E’ facoltà degli Enti Soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.
ART. 7
Fondo di dotazione e quota di partecipazione
1. Ogni Ente Socio contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso una quota di partecipazione di € 1,00 (un euro/00) sulla base della popolazione residente al 31.12.2007.
ART. 8
Criteri di partecipazione al voto assembleare
1. Gli enti Soci sono titolari di un voto valido per ogni comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione al fondo di dotazione.
ART. 9
Finanziamento Azienda Speciale Consortile
1. Gli Enti Soci provvedono al finanziamento dell’attività corrente dell’Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
• Finanziamenti per l’attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali/ 328, Fondo Sociale Regionale, Fondi dei Comuni)
• Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell’Azienda Speciale Consortile;
• Finanziamenti specifici per l’erogazione e gestione di servizi e attività che gli Enti Soci ritengano opportuno affidare all’Azienda.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. Il finanziamento dell’Azienda è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni, privati o altro.
TITOLO II
ORGANI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
ART. 10
Gli organi consortili
1. Sono organi dell’Azienda Speciale Consortile:
• l’Assemblea dei Soci
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• il Direttore Generale;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Gli organi dell’Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Romano di Lombardia (Assemblea dei Sindaci – Coordinamento Politico d’Ambito – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
ART. 11
Composizione dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti degli Enti Soci nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell’Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
3. L’Assemblea dei Soci è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
4. L’Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
ART. 12
Competenze dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti Soci ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico.
2. L’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell’Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale;
III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
IV. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
V. stabilisce l’entità del rimborso spese per gli amministratori, le indennità per i revisori dei conti e del Direttore Generale;
VI. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
VIII. esprime l’ammissione di altri Enti all’Azienda Speciale Consortile;
IX. istituisce la sede dell’Azienda Speciale Consortile;
X. delibera lo scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile;
XI. determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione conseguente all’adesione di nuovi Enti;
XII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
XIII. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
XIV. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permute.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d’urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell’addetto alla verbalizzazione.
ART. 13
Funzionamento dell’Assemblea DEI SOCI
1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Consortile.
3. L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
4. L’Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto degli enti soci In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3) sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti soci.
6. Ciascun componente dispone di un voto per l’Ente rappresentato.
7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta è accolta dalla maggioranza degli Enti soci. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei voti degli Enti presenti.
8. Nei casi di cui all’art. 12, comma 2) lettere I./II./III./VII è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
I. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti soci;
II. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti.
Nei casi di cui all’art. 12, comma 2) lettere VI./VIII./X./XI/XIV è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
III. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti soci ;
IV. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà degli enti aventi diritto.
9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun componente dispone di un voto.
11. Alle sedute dell’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all’addetto alla verbalizzazione (Segretario).
12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore addetto alla conformità della verbalizzazione e dal Presidente dell’Assemblea.
Fatta salva la necessità di adeguarsi a specifiche disposizioni di legge in materia.
ART. 14
Consiglio di Amministrazione – Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo dell’Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla
legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile con votazione palese;
3. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione sindaci, assessori e consiglieri comunali.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
ART. 15
Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.
ART. 16
Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
• per scadenza;
• per dimissioni;
• per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di due consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell’Assemblea Consortile convoca l’Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell’Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell’Assemblea dei soci , anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l’atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dall’Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 17
Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione
1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell’Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a) nomina il Direttore Generale su indicazione dell’Assemblea dei soci ;
b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard servizio );
c) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell’Assemblea dei soci ;
d) propone il Budget all’Assemblea dei soci ;
e) propone il Bilancio di esercizio all’Assemblea dei soci ;
f) vigila sull’andamento gestionale dell’Azienda Speciale Consortile e sull’operato del Direttore Generale;
g) approva il Regolamento generale di Organizzazione e di Funzionamento;
h) provvede all’accettazione di xxxxxxx e donazioni;
i) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
l) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
m) provvede all’alienazione dei beni immobili e mobili, previa deliberazione dell’Assemblea.
ART. 18
Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all’Azienda Speciale Consortile per l’esame di particolari materie e/o oggetti.
ART. 19
Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile, ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l’ordine del giorno;
b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
d) coordina l’attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell’Azienda Speciale Consortile;
e) provvede alla trasmissione all’Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
f) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l’urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d’urgenza.
Art. 20 Rimborso spese
1. Con delibera dell’Assemblea dei soci , al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese forfetario, nel rispetto delle norme vigenti.
ART. 21
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da componenti iscritti all’apposito albo, nominati dall’Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i quali ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale dei comuni consorziati nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all’apposito Regolamento di contabilità:
a) collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo;
b) esprime pareri sulla proposta di Budget ;
c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Azienda Speciale Consortile;
d) redige l’apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all’efficacia e all’efficienza della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.
Gli atti del Collegio dei revisori dei Conti vengono inseriti nell’apposita raccolta cronologica.
ART. 22
Trattamento economico, cessazione, revoca
1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell’Assemblea nel rispetto delle norme vigenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell’incarico o in seguito a dimissioni.
3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell’apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.
ART. 23
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile
1. Il Direttore generale è l’organo preposto alla gestione dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile.
2. L’incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.
3. La nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione .
4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell’attività dell’Azienda, è prevista una fase di validità dell’incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art.25, per un tempo massimo di 90 giorni e comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant’altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell’art. 17, comma 3, punto a).
ART. 24
Attribuzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale sovrintende all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell’Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell’apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:
a) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
c) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
e) stipula i contratti;
f) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
g) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell’Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
h) provvede agli acquisti in economia nel rispetto delle normative vigenti, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione, per il funzionamento dell’Azienda Speciale Consortile;
i) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi dell’Azienda Speciale Consortile;
l) gestisce le relazioni sindacali;
m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
n) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell’Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.
ART. 25
Il Regolamento di Organizzazione
1. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l’Azienda Consortile.
TITOLO III
PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
ART. 26
Personale dell’Azienda Speciale Consortile
1. L’Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti Soci o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
Il personale degli Enti Soci e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.
2. Il personale dell’Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l’osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.
3. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali nel rispetto delle normative vigenti.
ART. 27
Segretario verbalizzante dell’Azienda Speciale Consortile
1. Le funzioni di segretario verbalizzante dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale.
TITOLO IV
CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 28 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Azienda Speciale Consortile è costituito:
• dal fondo di dotazione conferito dagli Enti soci;
• dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
• da ogni diritto che venga acquisito dall’Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L’Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L’Azienda Speciale Consortile ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.
Art. 29 Contabilità e Bilancio
1. All’Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale.
La contabilità aziendale è tenuta nel rispetto della normativa civilistica vigente e delle leggi speciali in materia tributaria. L’esercizio dell’Azienda Speciale Consortile coincide con l’anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
• il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
• il Bilancio di esercizio
• Il conto consuntivo
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall’Assemblea dei Soci
4. L’Assemblea dei Soci delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell’anno precedente.
5. L’Azienda Speciale Consortile adotta le seguenti scritture obbligatorie:
I. il libro giornale;
II. il libro degli inventari;
III. il libro dei cespiti ammortizzabili.
TITOLO V PARTECIPAZIONE
ART. 30
Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti
1. L’Azienda Speciale Consortile delibera apposita proposta in merito all’accesso ed all’accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L’ammissione di nuovi Enti comporta il versamento della quota economica al fondo di dotazione, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.
Art. 31 Recesso disciplinare
1. E’ facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall’ingresso nell’Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell’Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 32, commi 4-5-6-7).
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell’Assemblea dei soci.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 Scioglimento
1. L’Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
I. per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea dei soci ;
II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
III. per effetto di deliberazione dell’Assemblea dei soci;
IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea dei soci, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti Soci in ragione della quota di partecipazione della dotazione conferita alla costituzione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente socio, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai 17 singoli Enti soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente degli Enti Soci dell’Azienda Speciale Consortile cessato e assegnato all’Azienda , ritorna nell’organico dell’Ente di appartenenza.
8. L’Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti soci , per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.
ART. 33
Controversie tra gli Enti consorziati e con terzi
1. Ogni controversia tra gli Enti soci o tra essi e l’Azienda Speciale Consortile, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria.
Art. 34 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il presidente Il segretario
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Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.L.gs.n.267/2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà
pubblicata per giorni 15 consecutivi dal al
Addì,
Il segretario
……………………………….
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Addì,
Il segretario
……………………………….