Contract
OGGETTO: Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Approvazione del profilo professionale e formativo dell’Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett.b) e al comma 6 dell’art.6 L.174/2005.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio di concerto con l’Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato
VISTI :
- l’articolo 41, il Titolo V della Costituzione ed in particolare l’articolo 117, terzo comma;
- l'articolo 7, comma 2, lettera h) della Legge statutaria 11 novembre 2004,
n. 1;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.”;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l’Ordinamento della formazione professionale;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000, per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;
- il decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 174 del maggio 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;
- il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- l’Accordo del 15 gennaio 2004 per la definizione di standard formativi in attuazione dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze” (EUROPASS);
- il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall’art. 2 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276 e approvato in Conferenza Unificata;
- la legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 26 recante: “Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo.”
- la legge 17 agosto 2005,n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore) ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 1 e 6;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l’articolo 10, comma 2;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, recante la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore;
CONSIDERATO che le attività di acconciatore sono soggette, stante l'articolo 10, comma 2, della legge n. 40/2007, alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;
CONSIDERATA la necessità di possedere i requisiti di qualificazione professionale ai fini del rilascio della qualifica professionale da parte delle Commissioni provinciali dell'artigianato per lo svolgimento dell’attività di acconciatore;
NELLE MORE della definizione dei percorsi formativi e degli standard minimi relativi alla qualificazione professionale di acconciatore e in armonia con le decisioni del Tavolo nazionale degli standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi;
CONSIDERATO che la definizione degli standard formativi consente l’integrazione tra il sistema di formazione con quello del lavoro;
RITENUTA superata la fase transitoria della l.r. 26/01 limitatamente ai corsi autorizzato per xxxxxxxx;
CONSIDERATA la necessità di approvare il profilo professionale e formativo dell’Acconciatore nonché definire il corso di riqualificazione professionale per xxxxxxxx, di cui rispettivamente agli allegati (All. A) e ( All.B) per xxxxxxxx, previa concertazione
con le associazioni sindacali e dei datori di lavoro di categoria, al fine di regolamentare la fase transitoria della legge 174/05, in attesa di una nuova disciplina regionale in materia;
SENTITE le associazioni di categoria del settore artigianato;
ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti sociali; Per le considerazioni espresse in premessa, all'unanimità
D E L I B E R A
• di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 17 agosto 2005,
n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
• di approvare il profilo professionale e formativo dell’Acconciatore (All. A) e il corso di riqualificazione, di cui al comma 5 lett.b) e al comma 6 dell’art.6 della legge 174/2005 (All.B), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito