DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.1.2022
COM(2022) 9 final 2022/0005 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS (Global Positioning System, sistema di posizionamento globale) e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro1 (di seguito l'"accordo") è stato firmato nel 2004. Esso è entrato in vigore nel 2011, dopo la ratifica da parte degli Stati Uniti, dell'UE e di tutti gli Stati membri.
L'obiettivo dell'accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e Galileo, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali.
L'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo stabilisce che: "Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni." L'accordo giungerà a scadenza il 12 dicembre 2021.
Nel giugno 2021 gli Stati Uniti hanno manifestato il loro interesse a chiedere l'autorizzazione a perseguire una proroga dell'accordo. A settembre la Commissione ha risposto che avrebbe chiesto al Consiglio dell'Unione europea l'autorizzazione a prorogare l'accordo.
La valutazione condotta dalla Commissione europea dimostra chiaramente che l'accordo fornisce un quadro di riferimento importante per attuare e agevolare la cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'UE e gli Stati Uniti a vantaggio di entrambe le parti.
L'accordo è essenziale per consentire a ciascuna parte di comprendere il panorama della navigazione satellitare dell'altra parte e di stabilire, insieme all'altra parte, i settori prioritari di interesse reciproco in materia di cooperazione internazionale. L'accordo costituisce inoltre un'utile piattaforma di discussione per valutare le attività di cooperazione passate e decidere le azioni future.
È nell'interesse dell'UE rinnovare l'accordo al fine di proseguire la cooperazione in materia di navigazione satellitare con gli Stati Uniti.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente iniziativa è pienamente in linea con il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE.
Il regolamento (UE) 2021/696 prevede:
- al considerando 67, che, per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, Galileo dovrebbe essere compatibile e interoperabile, nella misura del possibile, con altri sistemi di navigazione satellitare, fatto salvo l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'Unione;
1 GU L 348 del 31.12.2011, pag. 3.
- all'articolo 48, paragrafo 2, che Xxxxxxx ed EGNOS (European Geostationary Overlay Service, servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità e le relative condizioni siano stabiliti in accordi internazionali.
L'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza fra Galileo e GPS sono tra i principali obiettivi dell'accordo.
La cooperazione internazionale è anche un elemento chiave della strategia spaziale per l'Europa, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 26 ottobre 20162, secondo cui la Commissione stessa terrà conto delle esigenze specifiche dei sistemi spaziali all'atto di coordinare l'attribuzione delle frequenze a livello europeo e internazionale.
I GNSS (sistemi globali di navigazione satellitare) europei costituiscono elementi importanti della politica dell'UE volta ad assicurare la piena integrazione delle infrastrutture di trasporto terrestre, marittimo e aereo al fine di garantire una navigazione sicura, fluida, economica e rispettosa dell'ambiente. Concludere accordi di cooperazione in materia di navigazione satellitare con paesi che sviluppano anch'essi i propri GNSS, compresi gli Stati Uniti, fa parte della strategia internazionale GNSS dell'Unione.
Gli Stati Uniti sono un partner fondamentale e il fornitore GNSS partner più prossimo per Xxxxxxx.
La presente proposta non prevede il conferimento agli Stati Uniti di diritti di proprietà o decisionali.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta tiene inoltre conto della nuova agenda transatlantica UE-USA per il cambiamento globale, che è pertinente in questo contesto poiché incoraggia l'Unione e gli Stati Uniti a collaborare nell'ambito della tecnologia, del commercio e delle norme.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Articolo 189 e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione [...] deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto"3.
A norma dell'articolo 189, paragrafo 1, TFUE "[p]er favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia spaziale per l'Europa, COM(2016) 705 del 26.10.2016.
3 Ad esempio la causa C-263/14, Parlamento europeo/Consiglio (accordo con la Tanzania sulla pirateria), ECLI:EU:C:2016:435, punti 43 e 44.
sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio".
L'accordo fornisce un contributo in tal senso, come risulta dal relativo articolo 1 secondo cui il suo "obiettivo [...] è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali". Inoltre "[l]e Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci". Conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 189 TFUE l'Unione europea ha pertanto competenza per decidere in merito alla proroga dell'accordo a suo nome.
La base giuridica procedurale per decidere in merito alla proroga dell'accordo a nome dell'UE è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE. Non è necessario che la Commissione chieda al Consiglio l'autorizzazione a negoziare la proroga a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo non prevede negoziati, ma semplici informazioni.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
I singoli Stati membri non possono conseguire gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:
- Galileo è di proprietà dell'Unione e i relativi costi, stimati a diverse decine di miliardi di euro, sono finanziati nell'ambito di un'iniziativa europea gestita dalla Commissione nel contesto della politica spaziale;
- il sistema Galileo e i relativi servizi non sono forniti da un solo Stato membro. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'accordo da prorogare non può essere limitato a un solo Stato membro o a un gruppo di Stati membri, ma riguarda l'Unione nel suo insieme e per alcuni aspetti può persino avere un impatto a livello mondiale;
- le conoscenze industriali e tecniche nel settore spaziale sono ripartite tra vari Stati membri senza che nessuno Stato le padroneggi tutte. Con un impegno coordinato e condividendo le informazioni, diminuisce il rischio di concordare con gli Stati Uniti soluzioni non ottimali.
L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:
- l'infrastruttura del sistema Galileo è dispiegata in tutto il mondo e la sicurezza e la protezione di Xxxxxxx dipenderanno in larga misura dall'applicazione di misure di protezione coerenti da parte dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri, con il sostegno degli Stati Uniti, se del caso;
- la Commissione, in quanto responsabile della gestione del programma che agisce a nome dell'Unione e proprietaria del sistema, è la più adatta ad adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza. Non farlo significherebbe accrescere i rischi sotto il profilo della sicurezza ed esporre l'Unione e i suoi Stati membri ad azioni di responsabilità in caso di gravi incidenti.
Le posizioni che la Commissione assume a nome dell'Unione nei diversi gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 13 dell'accordo portano alla coerenza dell'Unione.
• Proporzionalità
N.P.
• Scelta dell'atto giuridico
La proroga dell'accordo è l'unico strumento che garantisce la coerenza a livello dell'Unione nelle relazioni con gli Stati Uniti nel settore della navigazione satellitare civile. La maggior parte degli aspetti relativi ai segnali orari e di navigazione satellitari militari è esentata.
La coerenza nell'applicazione è particolarmente importante per quanto riguarda le misure adottate dalle parti e relative ai segnali e ai fornitori di segnali orari e di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto e ai fornitori di servizi a valore aggiunto nonché alle apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione a livello globale.
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non prevede altre opzioni praticabili per disciplinare le relazioni con un paese terzo.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Questa iniziativa non fa parte del programma REFIT.
• Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha esaminato la proroga dell'accordo in sede di comitato del programma GNSS.
La Commissione ha inoltre consultato il gruppo "Trasporti intermodali e reti" del Consiglio e il gruppo "Spazio" del Consiglio.
• Assunzione e uso di perizie
Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati.
È opportuno e auspicabile che l'Unione proroghi l'accordo. L'accordo non contiene disposizioni obsolete, inaccettabili o tali da impedirne la proroga.
• Valutazione d'impatto
La prima opzione consiste nel non prendere alcuna iniziativa in risposta all'interesse a prorogare l'accordo espresso dagli Stati membri e dagli Stati Uniti. Ciò potrebbe essere percepito come un gesto di sfida che potrebbe mettere a repentaglio la compatibilità tra Xxxxxxx e GPS nonché ritardare o interrompere la cooperazione sulla loro interoperabilità, rischiando così di ritardare la capacità operativa di Xxxxxxx.
La seconda opzione consiste nel prorogare l'accordo attuale. È stata scelta questa opzione perché:
• i sistemi Galileo e GPS sono in fase di ulteriore sviluppo e in evoluzione. La cooperazione continua tra i due sistemi è necessaria per una serie di motivi, tra cui anche garantire la compatibilità e l'interoperabilità;
• gli Stati Uniti sono un partner privilegiato dell'Unione in materia di navigazione satellitare;
• gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'Unione non si oppongono alla proroga dell'accordo.
• Efficienza normativa e semplificazione
Questa iniziativa non fa parte del programma REFIT.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Durante i dieci anni di applicazione nessuna delle attività previste dall'accordo attuale ha richiesto finanziamenti da una o dall'altra parte.
Anche per il prossimo quinquennio di proroga dell'accordo non saranno necessari finanziamenti.
L'incidenza sul bilancio sarà limitata ai costi amministrativi che saranno sostenuti dalle parti nello svolgimento dei compiti che rientrano nelle loro responsabilità. Tutti i costi amministrativi sono connessi alle missioni. Tutte le missioni della Commissione nel quadro dell'accordo sono finanziate dalla dotazione globale per le missioni e non dalla linea di bilancio operativa Galileo nell'ambito del regolamento sul programma spaziale dell'UE.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente proposta di proroga dell'accordo non prevede il conferimento agli Stati Uniti di diritti di proprietà o decisionali relativi a Xxxxxxx.
La proposta non conferisce agli Stati Uniti il diritto di partecipare ai comitati di programma o ai gruppi di lavoro dell'UE relativi ai GNSS.
La proposta non consente agli Stati Uniti di partecipare ai consessi, ai gruppi di lavoro o alle discussioni pertinenti del servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service, PRS) di Galileo.
2022/0005 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo xxxxx, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo1, considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio, con decisione 2011/901/UE2, ha approvato la conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro3. L'accordo è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2011.
(2) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo, l'accordo resta in vigore dieci anni e almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni le parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prorogare l'accordo per un periodo di cinque anni. L'accordo è giunto a scadenza il 12 dicembre 2021.
(3) Entrambe le parti hanno confermato l'intenzione di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, senza apportare modifiche allo stesso. Il contenuto dell'accordo dovrebbe rimanere invariato dopo la proroga. Al fine di garantire la continuità dell'accordo, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 12 dicembre 2021.
(4) È pertanto opportuno approvare la proroga dell'accordo a nome dell'Unione,
1 GU C […] del […], pag. […].
2 Decisione 2011/901/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU L 348 del 31.12.2011, pag. 1).
3 Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU L 348 del 31.12.2011, pag. 3).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell'Unione, la proroga per un ulteriore periodo di cinque anni dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri.
Articolo 2
La Commissione trasmette, a nome dell'Unione, agli Stati Uniti d'America la nota diplomatica di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo ed effettua la seguente notifica: "In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'"Unione europea"."
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2021.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Non esiste una scheda finanziaria legislativa in quanto non vi sono costi connessi all'accordo ad eccezione delle spese di viaggio, che sono coperte dalla dotazione globale per le missioni e non dalla linea di bilancio operativa Galileo nell'ambito del programma spaziale dell'UE.