STATUTO
STATUTO
Costituito in Milano con atto Notaio Agostini del 7 maggio 2001, rep.n.40828 – rac.2386
Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022
e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 15 dicembre 2022
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO 4
Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti 4
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO 5
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione 5
Art. 6 – Scelte di investimento 6
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI 8
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale 8
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 9
Art. 11 – Erogazione della rendita 10
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 11
Art. 13-bis– Prestazioni accessorie 12
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 13
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 13
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione 13
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 14
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 14
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 15
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori 16
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 16
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità 17
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione 18
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 19
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità 19
Art. 26 – Direttore generale 20
Art. 27 – Funzioni fondamentali 20
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE 21
Art. 28 – Incarichi di gestione 21
Art. 30 - Conflitti di interesse 22
Art. 31 – Gestione amministrativa 22
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 22
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio 22
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI 23
Art. 34 – Modalità di adesione 23
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari 23
Art. 36 – Comunicazioni e reclami 24
Art. 36-bis - Clausola compromissoria 24
Art. 37 – Modifica dello Statuto 25
Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 25
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. È costituito il “Fondo Pensione PREVIBANK”, in forma abbreviata “PREVIBANK” (di seguito “Fondo”), in attuazione da ultimo del contratto collettivo di lavoro del credito per le aree professionali e i quadri direttivi stipulato in data 19 gennaio 2012 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le organizzazioni sindacali nazionali del credito e del contratto collettivo di lavoro del credito per i dirigenti stipulato in data 29 febbraio 2012 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le organizzazioni sindacali nazionali del credito (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’articolo 38.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 2 – Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1059.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
1. Possono aderire i dipendenti degli enti aderenti di seguito specificati:
- le banche;
- le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) che applicano il C.C.N.L. del credito;
- le società non esercenti attività bancaria che applicano il C.C.N.L. del credito;
- le società che svolgono attività di riscossione dei tributi;
- le associazioni del settore creditizio;
- le società e gli enti appartenenti a un gruppo creditizio cui appartiene una banca aderente;
- le società e gli enti che svolgono un’attività finanziaria o strumentale all’attività bancaria o finanziaria, se partecipati da uno o più enti aderenti;
- gli enti di cui ai precedenti punti che decidono di trasferire al Fondo Pensione Previbank una forma di previdenza complementare già esistente.
2. La richiesta di adesione da parte degli enti di cui al precedente comma, avviene in base ad apposito accordo o regolamento aziendale, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento. Il Fondo accetta la richiesta di adesione, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo all’ente richiedente in conformità alle prescrizioni del Decreto e della normativa secondaria di attuazione, nonché delle istruzioni della COVIP per l’adesione ai fondi pensione operanti ai sensi dell’articolo 20 del Decreto stesso.
3. I dipendenti degli enti aderenti esprimono l’adesione volontaria secondo quanto previsto dal Decreto e dal Regolamento, conformemente alle modalità indicate nei relativi accordi o regolamenti aziendali e approvate dal Consiglio di amministrazione del Fondo.
4. Sono altresì aderenti al Fondo i dipendenti degli enti aderenti che abbiano conferito al Fondo, tacitamente, il T.F.R., ai sensi di quanto previsto dal Decreto.
5. Per gli enti appartenenti all’area dei destinatari del programma previdenziale del Fondo Pensione Previbank, che applicano il contratto collettivo nazionale del settore del credito, ove questi si trovino in assenza di una forma previdenziale complementare aziendale, Previbank è fondo residuale per la destinazione del T.F.R. inoptato. Per la devoluzione a Previbank di tale risorsa del dipendente, ciascun ente interessato dovrà consentire che tale destinazione si attui ponendo in essere le attività di carattere amministrativo idonee.
6. Il Fondo consente l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, dei dipendenti iscritti cessati e dei beneficiari. Sono beneficiari i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche.
7. Nel caso in cui un ente aderente al Fondo o un suo ramo aziendale confluisca, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione in una azienda o ente non rientrante fra quelli di cui al precedente comma 1, quest’ultimo subentra nella adesione al Fondo, previ appositi accordi, al fine di mantenere la continuità dell’iscrizione e della contribuzione a favore dei soli dipendenti già iscritti al Fondo.
8. Gli enti aderenti possono recedere in conformità degli accordi o regolamenti aziendali con preavviso di almeno un anno e trascorsi almeno tre anni dalla rispettiva adesione al Fondo.
9. Sono definiti “associati”:
a) gli enti aderenti specificati al precedente comma 1;
b) i dipendenti degli enti aderenti, che abbiano aderito al Fondo (di seguito, “aderenti”);
c) gli iscritti al Fondo, per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione o siano stati maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, i quali abbiano deciso la permanenza nel Fondo (di seguito, “dipendenti iscritti cessati”);
d) coloro che fruiscono delle prestazioni pensionistiche ai sensi del successivo articolo 10 (di seguito, “beneficiari”);
e) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, dei dipendenti iscritti cessati e dei beneficiari che abbiano richiesto l’iscrizione al Fondo.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. ll Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti un’adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell’età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite, ovvero il profilo life cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: non previste.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico:
i. dell’aderente in misura percentuale sui contributi versati destinati al comparto assicurativo (quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, trasferimento in entrata e riallocazione verso il comparto assicurativo) secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa;
ii. del datore di lavoro: quota associativa, in cifra fissa, annuale. Esclusivamente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è prevista una quota annuale associativa in cifra fissa a carico dell’aderente che mantiene la posizione previdenziale presso il Fondo.
b.2) indirettamente a carico dell’aderente:
i. in misura percentuale del patrimonio del Fondo.
c) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) in caso di riscatto della posizione individuale;
c.3) in caso di anticipazione.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.
f) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi prelevata su ciascuna rata erogata, qualora l’erogazione avvenga, in parte o totalmente, dal comparto assicurativo.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota Informativa. L’organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. L’organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. Inoltre, nei casi in cui successivamente all’adesione venga meno l’obbligo di contribuzione degli enti aderenti, mediante il versamento di contributi da parte del solo aderente.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale, secondo i criteri indicati all’articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico ovvero la determina liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con ente aderente.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’ art. 7, comma 1, lettera b.1 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale afferente al comparto finanziario viene rivalutata in base al rendimento del comparto. Il rendimento del comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
8. La posizione individuale afferente al comparto assicurativo viene rivalutata, alla fine di ciascun anno, in base al rendimento come determinato in base alle convenzioni stipulate.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo articolo 12, commi 5 e 6.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa e nel Documento sulle rendite.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano esse persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 – Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13-bis– Prestazioni accessorie
1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie: invalidità, premorienza e rischio di non autosufficienza derivante da malattia fisica, mentale o infortunio (Long Term Care – LTC), secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L’adesione alle suddette prestazioni consegue all’iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l’Assemblea
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli aderenti e degli enti aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti e tutti gli enti aderenti. L’elezione dei delegati avviene nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi.
2. I Delegati restano in carica secondo quanto previsto dai rispettivi accordi di adesione di ciascun Ente aderente in termini di numero di anni e sono rieleggibili.
3. L’Assemblea è composta dai Delegati degli enti aderenti e dai Delegati dei dipendenti iscritti.
4. Gli enti aderenti partecipano all’Assemblea con tanti Delegati quanti sono i voti cui hanno diritto. I dipendenti iscritti partecipano all’Assemblea con tanti Delegati, prescelti fra gli aderenti, quanti sono i voti cui essi hanno diritto. Le modalità di nomina dei Delegati dei dipendenti iscritti sono indicate negli accordi o regolamenti aziendali nel rispetto del metodo elettivo di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 6.
5. All’ente aderente con almeno 20 dipendenti iscritti e ai suoi dipendenti iscritti spetta lo stesso numero di voti determinati come segue:
Voti Dipendenti Iscritti
1 | da | 20 | a | 100 |
2 | da | 101 | a | 500 |
3 | da | 501 | a | 1.000 |
con l’aggiunta di un voto per ogni ulteriori mille o frazione di mille dipendenti iscritti.
6. Gli enti aderenti aventi meno di venti dipendenti iscritti vengono considerati fra loro aggregati ai fini dell’attribuzione dei voti in assemblea; detta attribuzione avviene in ragione di 1 voto di rappresentanza dei dipendenti e 1 voto di rappresentanza degli enti per i primi venti iscritti conteggiati o loro frazione (ipotesi, questa, in cui per l’intera aggregazione di enti assommino meno di venti iscritti) e per un voto per parte ogni ulteriori venti o frazione di venti dipendenti iscritti; i delegati portatori di tali voti verranno eletti nell’ambito di tale aggregazione di enti secondo modalità regolamentate dal Consiglio.
7. Ai fini del presente articolo, gli aderenti aventi qualifica di “dipendenti iscritti cessati”, “beneficiari”, “soggetti fiscalmente a carico” secondo l’art. 5 comma 9 del presente Statuto, verranno conteggiati come i dipendenti iscritti degli enti aderenti a cui il loro rapporto è riferibile in base all’ultimo ente aderente di appartenenza.
8. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Nel caso di un ente aderente con più di 100 dipendenti iscritti, l’ente stesso e i suoi dipendenti iscritti possono rispettivamente designare uno o più Delegati con indicazione del numero di voti interi spettanti a ciascuno, nell’ambito dei voti rispettivamente spettanti in base alla tabella che precede.
9. I Delegati degli enti aderenti e dei dipendenti iscritti possono farsi rappresentare, con delega scritta, per l’intervento in Assemblea, da altri Delegati appartenenti alla medesima componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera su:
a) il bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione;
b) la fissazione e la variazione del numero nonché la nomina e l’integrazione dei componenti il Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui al successivo art. 18 e nel rispetto del criterio paritetico;
c) la fissazione del numero e la nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci nei limiti e con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 23, fissandone il compenso annuale;
d) sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) l’attribuzione su proposta del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni
– revisione legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze – nonché sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
f) l’eventuale compenso per le altre cariche sociali;
g) gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento del Fondo.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) sulle modifiche allo Statuto da inviare alla COVIP per l’approvazione;
b) sulle operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altri fondi pensione;
c) sullo scioglimento del Fondo.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo art. 22.
Le adunanze delle assemblee possono svolgersi anche solo per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
2. L’assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da Delegati che rappresentino almeno un decimo dei voti esercitabili in Assemblea o di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. Il relativo avviso di convocazione recante l’ordine del giorno, l’indicazione della forma assembleare adottata ed il luogo di convocazione è inviato a ciascun ente aderente almeno 40 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e comunicato ai dipendenti iscritti, mediante affissione da effettuarsi a cura dei rispettivi enti aderenti nei locali degli enti medesimi, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali, in prima convocazione, e senza alcun limite in seconda convocazione e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
6. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti Delegati che rappresentino almeno i due terzi dei voti totali e delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Delegati presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà dei voti totali e delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Delegati presenti.
7. Le deliberazioni di cui al precedente art. 16, comma 3, lettere a) e b) possono essere assunte in forma referendaria; in tal caso il referendum è ritenuto valido se vota almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se le proposte referendarie ricevono il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti (maggioranza qualificata). Nell’Assemblea referendaria è ammesso il voto per corrispondenza esercitabile anche attraverso strumenti informatici, ovvero anche in forma mista, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla disciplina giuridica in materia.
8. Ove sia adottata la forma assembleare referendaria, dev’essere assicurata l’esaustiva e tempestiva illustrazione delle deliberazioni proposte. Lo svolgimento dell’assemblea referendaria è disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.
9. Lo scioglimento del Fondo di cui al precedente art. 16, comma 3, lettera c), è deliberato dall’Assemblea straordinaria non in forma referendaria, ed è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti totali.
10. Xxx non convocata in forma referendaria, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età o, in difetto, da chi sarà designato dall’Assemblea stessa.
11. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all’Assemblea, anche tramite persone da lui appositamente designate.
12. Delle riunioni dell’Assemblea ordinaria si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta a inizio seduta dall’Assemblea stessa e prescelto anche fra persone diverse dai Delegati.
13. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da dodici a venti componenti dei quali, secondo il criterio paritetico, la metà eletti dai Delegati degli enti aderenti, a maggioranza dei voti, e la metà eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti, a maggioranza dei voti. Al momento dell’elezione per ogni Consigliere eletto viene eletto un sostituto che ne assumerà automaticamente la carica in caso di dimissioni o decadenza.
2. L’elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: alle Fonti Contrattuali Nazionali è riservata la presentazione, in occasione della predisposizione dell’elenco dei candidati da sottoporre alla votazione
dell’Assemblea del Fondo, di propri candidati designandone un numero pari alla metà dei Consiglieri eleggibili dai Delegati degli enti aderenti ed alla metà dei Consiglieri eleggibili dai Delegati dei dipendenti iscritti.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, assumeranno automaticamente la carica i Consiglieri già eletti dall’Assemblea in loro sostituzione.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- approva il bilancio d’esercizio;
- predispone la Nota informativa e ne cura le modifiche e l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- approva, ai sensi del precedente art. 7, i criteri per la determinazione della quota associativa annuale delle spese fisse.
3. Il Consiglio ha competenza specifica ad autonomamente porre in essere le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di variazioni del quadro normativo o di eventuali indicazioni o prescrizioni della COVIP; tali modifiche devono essere portate a conoscenza dell’Assemblea in occasione della prima riunione.
4. Infine, il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l’obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22 presso la sede del Fondo o anche altrove, con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno da spedirsi almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telex, telefax o posta elettronica, due giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in merito al bilancio e deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli Amministratori.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà più uno degli Amministratori in carica. È consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394- bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
8. Il Consiglio entro la prima riunione successiva alla sua elezione costituisce al proprio interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da sei oppure otto Amministratori (secondo la determinazione del Consiglio), di cui la metà scelti fra gli Amministratori eletti dai Delegati degli enti aderenti e la metà scelti fra gli Amministratori eletti dai Delegati dei dipendenti iscritti.
9. Alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo interviene il Collegio dei Sindaci. È consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
10. Il Consiglio, fatte salve le competenze non delegabili, di cui all’Art 20, entro la seconda riunione successiva alla sua elezione conferisce ampia delega dei propri poteri al Comitato Esecutivo. Le delibere assunte dal Comitato Esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione utile. Delle riunioni del Comitato esecutivo, è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente.
Art. 22 – Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti gli enti aderenti e quelli rappresentanti i lavoratori. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vice Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo provvede a trasmettere alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. Inoltre, il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro a sei componenti effettivi e due supplenti dei quali due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati degli enti aderenti e due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati dei dipendenti iscritti.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
alle Fonti Contrattuali Nazionali è riservata la presentazione, in occasione della predisposizione dell’elenco dei candidati da sottoporre alla votazione dell’Assemblea del Fondo, di propri candidati designandone un numero pari alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati degli enti aderenti ed alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati dei dipendenti iscritti.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che sarà scelto tra i componenti dei dipendenti iscritti o tra i componenti degli Enti aderenti, rispettivamente, se il Presidente del Consiglio di amministrazione è stato scelto tra i componenti degli Enti aderenti o tra i componenti dei dipendenti iscritti.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’articolo 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. È consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio presso la sede del Fondo o anche altrove, con lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telex, telefax o posta elettronica, 2 giorni prima della riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 – Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 – Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
Il Fondo gestisce i versamenti contributivi anche attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami I, III e V previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale 10 maggio 2007,
n. 62, emanato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 – Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari.
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 – Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Ciascun ente aderente può aderire al Fondo anche limitatamente a gruppi di dipendenti distinti secondo parametri oggettivi, comunque ispirati a criteri di collettività.
10. La decorrenza delle coperture assicurative è regolata dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa.
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
Art. 36-bis - Clausola compromissoria
1. Tutte le eventuali controversie tra aderenti e Fondo derivanti dal rapporto associativo, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte a tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'aderente o dagli aderenti e il terzo su accordo di entrambe le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede del Fondo. In caso di inerzia di una delle parti, l’arbitro, che doveva nominarsi dalla parte rimasta inerte, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi del presente articolo.
2. L’arbitrato sarà rituale e di diritto.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 37 – Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.