Anno accademico 2018-2019
XXXX. XXXXXXX XXXXXX DE RITIS
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Il diritto d’impresa
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I consorzi fra imprenditori
I consorzi
Definizione, art. 2602 c.c.: [I]. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Consorzi
anticoncorrenziali
Il consorzio ha il fine, prevalente o esclusivo, di limitare la concorrenza reciproca sul mercato (art. 2596 c.c.)
Consorzi con attività interna: l’organizzazione si esaurisce nel regolare il rapporto dei reciproci consorziati.
Consorzi con attività esterna: si istituisce un
ufficio comune per svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate.
Consorzi di coordinamento
Il consorzio è finalizzato a svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (es. riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate)
Il contratto di consorzio
Il contratto può essere stipulato solo fra imprenditori ed è necessario rispettare la seguente forma e contenuto:
Art. 2603 c.c.: [I]. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. [II]. Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
[III]. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
[IV]. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia
(segue) Il contratto di consorzio
Il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto: art. 1332 c.c., [I]. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Recesso del consorziato ed esclusione del consorziato Le cause devono essere previste nel contratto
In mancanza si applica l’art. 2610 c.c.: [I]. Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
[II]. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
Liquidazione della quota. Scioglimento del consorzio
Al consorziato receduto o escluso spetterebbe la liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo-nei consorzi con attività esterna-. Il punto non è pacifico!
Lo scioglimento del consorzio avviene secondo quanto disposto dall’art. 2611 c.c.:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
Consorzi con attività esterna
la pubblicità legale
1) PUBBLICITA’ Art. 2612 c.c.
[I]. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede [2635].
[II]. L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
[III]. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
(segue) Consorzi con attività esterna
rappresentanza e fondo consortile
2) Rappresentanza in giudizio. Art. 2613 c.c.:
[I]. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
3) Fondo consortile. Art. 2614 c.c.:
[I]. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
(segue) Consorzi con attività esterna
le obbligazioni consortili
4) Responsabilità verso i terzi. Art. 2615 c.c.:
[I]. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [2612n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (1).
[II]. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli
consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [1299].
Le società consortili il Problema
Che disciplina?
TESI DISCIPLINA MISTA:
norme societarie per profili formali (organi)
e norme del consorzio per profili sostanziali (rapporti fra soci e con i terzi)
TESI DISCIPLINA TIPO SOCIETARIO
ma inclusione clausole tipicamente consortili
esempio di clausola per contributi aggiuntivi (art. 2615-ter c.c.)
L’associazione in partecipazione
Ne parliamo per distinguerla dai contratti associativi – ne parliamo per una differenza con la società in accomandita semplice !
L’associazione in partecipazione
La nozione, art. 2549, comma 1: [I] Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto
Contratto di associazione in p.
apporto
utili
L’associazione in partecipazione
Il consenso
L’associazione in partecipazione
Il controllo dell’associato sull’associante
L’associazione in partecipazione
Partecipazione agli utili e alle perdite.
Art. 2554 c.c.
[I]. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. [II]. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.