PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
recante disposizioni dirette a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e dalle persone ad essi strettamente legate, nonché le limitazioni sulle operazioni compiute dagli stessi soggetti.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia Spa dell’11 novembre 2021 in sostituzione della Procedura entrata in vigore nel 2006 e successivamente modificata in data 11 gennaio 2008, in data 4 agosto 2017 e in data 30 aprile 2021.
1
Indice
2. Individuazione delle Persone Rilevanti 5
4. Obblighi di comportamento e informativi dei Soggetti Rilevanti 7
5. Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti 9
6. Presa visione e accettazione della Procedura da parte delle Persone Rilevanti 11
7. Divieti e limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti 11
8. Inosservanza della Procedura 12
9. Modifiche, integrazioni, entrata in vigore 13
Allegato 1 – Operazioni Rilevanti MAR 14
Allegato 2 - Schema 1 - Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate 15
Allegato 2 - Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche) 16
Allegato 2 - Schema 3 – Modulo di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate 19
Allegato 3 – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico 22
Allegato 4 – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 152-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti 27
Allegato 5 - Esenzione dai divieti di Black-Out Period ai sensi dell’Art. 9 del Reg. Delegato
Definizioni
• BLACK-OUT PERIOD: ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno;
• DISCIPLINA RILEVANTE: le disposizioni, le norme tecniche di attuazione, i principi, i criteri applicative e le linee guida Consob inerente la Gestione delle Informazioni Privilegiate di ottobre 2017, come eventualmente modificati o integrati nel tempo, unitamente alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, amministrative pro tempore vigenti, comunitarie o nazionali, ivi inclusi le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le linee guida e i pareri della Commissione, dell’ESMA, della Consob e delle altre autorità competenti, compongono nel loro complesso la regolamentazione che disciplina le informazioni privilegiate e gli abusi di mercato;
• INFORMAZIONE PRIVILEGIATA: indica un’informazione privilegiata in quanto concernente Exprivia S.p.A. (direttamente o tramite le sue controllate), e/o i relativi strumenti finanziari ai sensi della Disciplina Rilevante, in virtù della quale, tra l’altro:
i. per “informazione privilegiata” si intende […] “un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati” (art. 7, primo comma, lett. a, Regolamento MAR);
ii. un’informazione ha un “carattere preciso” se a) “fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato
o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà”; b) “è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possible effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relative strumento finanziario derivato” (art. 7, secondo comma, Regolamento MAR);
iii. per “informazione che se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari” o “degli strumenti finanziari derivati” si intende “un’informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe probabilmente come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento” (art. 7, quarto comma, Regolamento MAR);
iv. “Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso […]. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate” (art. 7, secondo e terzo comma, Regolamento MAR);
• OPERAZIONI RILEVANTI: indica congiuntamente, le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE;
• OPERAZIONI RILEVANTI MAR: indica le operazioni indicate nell’Allegato 1 alla presente Procedura e compiute dale Persone Rilevanti MAR (come di seguito definite) aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
• OPERAZIONI RILEVANTI RE: indica tutte le operazioni concernenti l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati RE;
• PERSONE RILEVANTI: indica congiuntamente, le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti RE;
• PERSONE RILEVANTI MAR: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR;
• PERSONE RILEVANTI RE: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;
• PERSONE STRETTAMENTE LEGATE: indica congiuntamente, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;
• PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR: indica i soggetti di cui al successivo art. 2, lett. A.2);
• PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI RE: indica i soggetti di cui al successivo art. 2, lett. B.2);
• PROCEDURA: si intende la presente procedura di internal dealing adottata ed applicata da Exprivia S.p.A., nonchè dalla società in rapporto di controllo con l’emittente e dalle controllate dell’emittente stesso;
• REGOLAMENTO EMITTENTI: il regolamento adottatto dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n° 11971 e successive modificazioni (anche il “RE”);
• REGOLAMENTO MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente modificato e retticato (anche il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o il “MAR”);
• SOGGETTI RILEVANTI: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE;
• SOGGETTI RILEVANTI MAR: indica i soggetti di cui al successivo art. 2, lett. A.1);
• SOGGETTI RILEVANTI RE: indica i soggetti di cui al successivo art. 2, lett. B.1);
• SOGGETTO PREPOSTO: Investor Relation Manager e, in assenza, Legale Rappresentante della Società;
• STRUMENTI FINANZIARI: si intendono gli strumenti finanziari della Società, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e citati nella sezione C dell’allegato I della predetta Direttiva, nonchè nella sezione C dell’allegato I del TUF, ivi incluse le azioni e gli strumenti di debito della Società;
• STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI MAR: si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall’art. 3, comma 2, lett. b), del Regolamento MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società;
• STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI RE: si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall’art. 152-sexies, comma 1, lett. b), del RE, con riferimento a: a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di Exprivia; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni Exprivia o scambiabili con esse; c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni Exprivia; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni Exprivia, rappresentanti tali azioni.
1. Premesse
La presente Procedura è istituita in ottemperanza a quanto previsto dall’art.19 del regolamento MAR, dal comma 7 dell'articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") nonché alle disposizioni di cui agli artt. 152-quinquies.1 e seguenti del Regolamento Emittenti.
Tale disciplina è integrata dal Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 ("Regolamento Delegato") e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 ("Regolamento di Esecuzione"), nonchè dalla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.
La Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le modalità di comunicazione ad Exprivia S.p.A. (la "Società"), alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto le azioni, i titoli di debito, gli strumenti derivati emessi dalla Società, o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, dalle Persone Rilevanti MAR e dalle Persone Rilevanti RE, nonché dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE. La Procedura è introdotta al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e prevenire gli abusi di mercato attraverso l’abuso di informazioni privilegiate.
La Procedura disciplina altresì le limitazioni sulle operazioni compiute dagli stessi soggetti.
L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.
2. Individuazione delle Persone Rilevanti
Ai fini dell’applicazione della presente Procedura ed in conformità alla Disciplina Rilevante, sono considerate Persone Rilevanti:
A. le persone rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (le “Persone Rilevanti MAR”), composte da:
A.1) le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione così definite dal Regolamento MAR (i “Soggetti Rilevanti MAR”):
i. i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e i componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società;
ii. gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui sopra, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive future della Società e che sono di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
A.2) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (le “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR”):
i. il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
ii. i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almento un anno alla data dell’operazione in questione;
iv. una persona giuridica, trust o partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto (i), (ii), (iii) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
B. Le persone rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 7, TUF e del Regolamento Emittenti (“Persone Rilevanti RE”), composte da:
B.1) i Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (i “Soggetti Rilevanti RE”): chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Exprivia SpA, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;
B.2) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE (le “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE”):
i. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
ii. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
iii. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto (i);
iv. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto (i)
v. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto (i).
Ciascun Soggetto Rilevante o il Consiglio di Amministrazione della Società potranno indicare, anche per periodi di tempo limitati, ulteriori Persone Rilevanti in relazione all’attività svolta o all’incarico assegnato; di tale individuazione - e dei relativi limiti temporali, se previsti - dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto interessato e al Soggetto Preposto.
3. Soggetto Preposto
Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, di cui all’art 19, comma 5, del Regolamento MAR, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti e, questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla presente Procedura.
Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla CONSOB ed al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti ("Soggetto Preposto") è individuato nell'Investor Relation Manager e, in assenza, nel Legale Rappresentante della Società. Il Soggetto Preposto potrà delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla Procedura.
Il Soggetto Preposto provvede a:
a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
b) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
c) pubblicare, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i Soggetti Rilevanti);
d) inviare ai Soggetti Rilevanti MAR comunicazione relativa all’imminente decorrere di eventuali Black-Out Period stabiliti dalla Società;
e) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle iniviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società.
Il Soggetto Preposto predispone e mantiene altresì aggiornato il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, il quale è dettagliatamente illustrato nella “Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate o rilevanti e tenuta del registro insider e registro delle informazioni rilevanti”.
Le informazioni ricevute dal Soggetto Preposto, sono contenute nei registri al solo fine di adempiere alla normativa disciplinata dalla presente Procedura.
Il Soggetto Preposto provvede a monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.
Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura.
Il Soggetto Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:
- comunicare o diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni sulle operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;
- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono utilizzando tali informazioni;
- annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- utilizzare direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono ovvero a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi.
Quanto precede è previsto nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-bis del TUF e del Regolamento MAR.
Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti rispetto agli obblighi imposti dalla normativa vigente in carico alla Società qualora ci sia stata da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone a loro Strettamente Legate una errata, omessa o ritardata comunicazione.
4. Obblighi di comportamento e informativi dei Soggetti Rilevanti
4.1. Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione
A. Operazioni Rilevanti MAR
I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare al Soggetto Preposto e alla Consob, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 5.1, tutte le operazioni rilevanti condotte direttamente o per loro conto concernenti gli Strumenti Finanziari (tra cui le azioni, gli strumenti di debito, gli strumenti derivati) e gli Strumenti Finanziari Collegati MAR, con esclusione delle operazioni il cui ammontare complessivo non raggiunga la soglia di cui al successivo art. 4.2.1. (le “Operazioni Rilevanti MAR”) nell’anno civile (inteso come il periodo di tempo che intercorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).
Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato 1 alla presente Procedura.
B. Operazioni Rilevanti RE
I Soggetti Rilevanti RE devono comunicare al Soggetto Preposto e alla Consob, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 5.2, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni e/o di Strumenti Finanziari Collegati RE, compiute dai medesimi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE, anche per interposta persona e a qualsiasi titolo, con esclusione dei casi previsti dalla Disciplina Rilevante indicati nel successivo art. 4.2.2. (le “Operazioni Rilevanti RE”).
4.2. Operazioni Non Rilevanti
4.2.1. Ai fini di quanto stabilito all'articolo 4.1 lett. A) della Procedura non si tiene conto e, quindi, non sono soggette ai relativi obblighi di comunicazione:
a) delle Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo delle stesse, sommate tra loro senza compensazione, non raggiunga Euro 20.000 (ventimila/00) in un anno civile, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate da, o per conto di, ciascuna Persona Rilevante MAR nell’anno civile. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti MAR (a prescindere dal loro valore) effettuate nel medesimo anno civile;
b) delle transazioni relative a Strumenti Finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i. lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
ii. lo Strumento Finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
iii. lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafolgio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Persona Rilevante MAR a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai precedenti punti (i) o (ii).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
4.2.2. Ai fini di quanto stabilito all'articolo 4.1 lett. B) della Procedura non si tiene conto e, quindi, non sono soggette ai relativi obblighi di comunicazione:
a) delle Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) delle Operazioni Rilevanti RE effettuate tra il Soggetto Rilevante RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;
c) delle Operazioni Rilevanti RE effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate;
d) delle Operazioni Rilevanti RE effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall’art. 4, paragrafo I, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
i. tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
ii. sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell’attività di negoziazione e/o di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte di Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker:
i. sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell’attività di market making;
ii. fornisca alla Consob l’accordo di market making con il gestore del mercato (i.e. Borsa Italiana) e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività; e
iii. notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni della Società, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’allegato 4 del RE; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
4.2.3. Gli obblighi previsti dall’art. 114, comma 7, del TUF e dalla Procedura per le Operazioni Rilevanti RE non si applicano qualora le Persone Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR.
5. Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti
5.1 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR
5.1.1. Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR compiute da loro stessi:
1. alla Consob entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell’Operazione Rilevante MAR, mediante l’invio del modello di cui all’Allegato 3, Schema 1; la comunicazione alla Consob è effettuata tramite PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”; e
2. al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data dell’Operazione Rilevante MAR, mediante l’invio del modello di cui sopra tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, specificando come destinatario “Ufficio Investor Relations” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
La Società, ricevute le comunicazioni di cui sopra dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con le modalità previste dagli articoli 65-bis e ss del RE, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla Disciplina Rilevante.
5.1.2. Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
5.2 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE
5.2.1. I Soggetti Rilevanti RE, ai sensi dell’art. 152-octies RE, sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti RE compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE:
1. alla Consob entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE, mediante l’invio del modello di cui all’Allegato 3, Schema 2; la comunicazione alla Consob è effettuata (i) tramite telefax al numero 06 8477757 ovvero tramice PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o con le altre modalità eventualmente previste dalla Disciplina Rilevante; ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dalla Società per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato, ai sensi del successivo all’art. 5.2.2., la Società di effettuare per suo conto la comunicazione alla Consob, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante RE) nonchè tutte le informazioni richieste entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE;
2. al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE, mediante l’invio del modello di cui all’Allegato 3, Schema 2; la comunicazione al pubblico è effettuata (i) tramite l’invio del suddetto modello ad almeno due agenzie di stampa, o avvalendosi di uno SDIR; ovvero (ii) con le altre modalità previste dall’art. 65-bis e ss del Regolamento Emittenti o con le modalità di volta in volta stabilite dalla Disciplina Rilevante pro tempore vigente, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato, ai sensi del successivo all’art. 5.2.2., la Società di effettuare per suo conto la comunicazione al pubblico, e a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante RE) tutte le informazioni richieste entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE;
3. alla Società entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE, mediante l’invio del modello di cui all’Allegato 3, Schema 2, qualora i Soggetti Rilevanti RE intendano avvalersi della facoltà di cui all’art. 5.2.2. della presente Procedura; la comunicazione è effettuata al Soggetto Preposto tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, specificando come destinatario “Ufficio Investor Relations” e indicare all’inizio dell’oggetto “RE Internal Dealing”.
5.2.2. I Soggetti Rilevanti RE possono avvalersi della Società per l’effettuazione delle suddette notifiche alla Consob e al pubblico con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, trasmettendo alla Società apposita richiesta secondo il modello di cui all’Allegato 4, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti RE (compiute dal medesimo e/o dalle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante RE) e tutte le informazioni richieste entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE.
5.2.3. Ove il Soggetto Xxxxxxxxx RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico ai sensi dell’art. 5.2.2. che precede e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal modello di cui sopra, la Società pubblica le informazioni – con le modalità previste dagli articoli 65-bis e ss del RE, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla Disciplina Rilevante – entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal Soggetto Rilevante RE. Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva ogni pretesa nei confronti del Soggetto Rilevante RE da parte della Società per ogni danno anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
6. Presa visione e accettazione della Procedura da parte delle Persone Rilevanti
L’avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante, il contenuto della Procedura, nonché gli obblighi in materia di internal dealing previsti dalla Disciplina Rilevante, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2, Schema 1.
I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE:
- sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 – Schema 2, attestante altresì l’impegno a rendere nota, mediante l’invio della comunicazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 – Schema 3, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR MAR e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE ad essi rispettivamente riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR e Operazioni Rilevanti RE, e a far sì – ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE adempiano puntualmente a tali obblighi;
- comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE ai medesimi rispettivamente riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione; e
- notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE ad essi rispettivamente riconducibili, sulla base del modello messo a disposizione del Soggetto Preposto (di cui all’Allegato 2 – Schema 3), gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti RE ad essi rispettivamente spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa.
Resta inteso che gli obblighi derivanti dalla Disciplina Rilevante e dalla presente Procedura sono e saranno applicabili alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti RE indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.
Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai medesimi.
7. Divieti e limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti
Xxxxx restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti MAR nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno, che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti cui la stessa è soggetta (il "Black-Out Period").
Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un’Operazione Rilevante MAR durante un Black-Out Period a condizione chesiano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sussista uno dei seguenti presupposti previsti dall’art. 19, paragrafo 12 Regolamento MAR:
(i) in base ad una valutazione caso per caso svolta dei criteri indicati dall’art. 8 del Regolamento Delegato, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata
di azioni e il Soggetto Rilevante MAR abbia ottenuto autorizzazione dalla Società a vendere immediatamente le proprie azioni in seguito ad apposita richiesta scritta alla stessa Società ove si descrive l’Operazione Rilevante MAR e si indicano i motivi per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; oppure
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o in caso di operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l’Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period. A tal fine il Soggetto Rilevante MAR interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto alla Società l’Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) (i), nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un Black-Out Period sulla richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante MAR, il Consiglio di Amministrazione della Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, ossia se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.
Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:
(i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
(ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del Black-Out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni della Società.
Un Soggetto Rilevante MAR può altresì compiere un’Operazione Rilevante MAR durante un Black-Out Period nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato e riprodotte nell’allegato 5 della presente Procedura.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, con apposita deliberazione e dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR tramite il Soggetto Preposto, si riserva la facoltà di vietare o limitare in altri periodi dell’anno il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti MAR, di Operazioni Rilevanti MAR.
8. Inosservanza della Procedura
Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla Procedura siano dipendenti della Società, essi saranno passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi Amministrativi e di Controllo della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della Procedura e della disciplina applicabile.
9. Modifiche, integrazioni, entrata in vigore
L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società, sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.
La Procedura di Internal Dealing della Società è inizialmente entrata in vigore nel 2006 e successivamente modificata nel 2008, nel 2017 e ad aprile 2021.
La presente Xxxxxxxxx, che sostituisce integralmente la precedente, entra in vigore dall’11 novembre 2021, data di approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.
Allegato 1 – Operazioni Rilevanti MAR
I Soggetti Rilevanti MAR nonché le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, notificano alla Società e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni, o gli strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, ivi incluse le seguenti operazioni:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari MAR;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario della Società;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati;
q) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, con esclusione della costituzione in pegno di Strumenti Finanziari (o di altra garanzia analoga) in connesione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità, con esclusione dei casi in cui, nelle transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata al Soggetto Rilevante MAR ha investito, il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
s) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale operazione.
Allegato 2 - Schema 1 - Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate
Oggetto: Comunicazione ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Exprivia S.p.A. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Rilevanti.
Gent. Dott. Nome e cognome,
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito in data gg/mm/aaaa nell’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della “Procedura di Internal Dealing” di Exprivia S.p.A. (la “Procedura”) allegata alla presente. Per gli aspetti operativi e gli obblighi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata.
Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.
Con la presente si impegna altresì a comunincare per iscritto tale Procedura e gli obblighi ivi contenuti alle Persone Strettamente Legate a lei riconducibili, conservando copia di tale comunicazione (Allegato 2 – Schema 3).
La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando l’allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite:
- PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, specificando come destinatario “Ufficio Investor Relations” e indicare all’inizio dell’oggetto “Internal Dealing”.
Con i migliori saluti, Molfetta, lì gg mese aaaa
Il Soggetto Preposto di Exprivia S.p.A.
Allegato 2 - Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)
Io sottoscritto Nome Cognome, nella mia qualità di indicare ruolo
• prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della “Procedura di Internal Dealing” adottata da Exprivia S.p.A. (la Procedura);
• dichiaro di aver ricevuto copia della Procedura, di averne acquisito compiuta conoscenza e di averne accettati integralmente i contenuti;
• mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'articolo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998, dall’art.19 del Regolamento MAR e dalla Procedura, nonché a far sì - ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
• dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente;
• prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione, potrà comportare sanzioni a mio carico;
• dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento degli stessi, per le finalità indicate nella predetta informativa; rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Exprivia S.p.A. con sede in Molfetta (BA) alla Xxx X. Xxxxxxxx, 00, nella qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo nr. 679/2016, di quanto segue:
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
I suoi dati personali sono costituiti da dati comuni quali, ad esempio, il suo nominativo, la sua residenza, il suo codice fiscale, i suoi riferimenti telefonici privato ed aziendale, il numero di identificazione e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente in materia di internal dealing.
FINALITA’
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di internal dealing come indicato nelle premesse della relativa Procedura;
- la compilazione dell’elenco dei Soggetti Rilevanti e dell’elenco delle Persone Strettamente Legate, predisposti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “Reg. MAR”);
- esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale - amministrativa;
- finalità di sicurezza;
- eventuali esigenze difensive.
MODALITA’
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità. Il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Exprivia S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
FONTE DEI DATI E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO
I suoi dati sono raccolti presso di Lei.
La base legale del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi di legge e dal legittimo interesse del Titolare al trattamento per la finalità di sicurezza e la finalità difensiva. Lei può opporsi al trattamento effettuato per legittimi interessi dal Titolare in presenza di situazioni particolari.
Il Titolare del trattamento, in caso di esercizio del diritto di opposizione, si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
IL TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati possono essere trasferiti a:
- Consob e gli altri Enti preposti alle attività di controllo in caso di accertamenti e nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi legali) o autorità giudiziaria per adempiere ad ordini della medesima.
I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
TRASFERIMENTO EXTRAUE
Exprivia S.p.A. non effettua il trasferimento dei dati extraUE. I suoi dati, invece, potranno essere comunicati all’interno dell’Unione europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing e, eventualmente, per l’esercizio del diritto di difesa del Titolare. È prevista la conservazione dell’elenco dei Soggetti Rilevanti per cinque anni ma resta inteso che, con riferimento agli altri obblighi, permane il periodo di prescrizione generale di dieci anni e che, laddove sopravvengano esigenze difensive i dati saranno conservati fino a quando sussisterà tale esigenza.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
In ogni momento Lei si potrà rivolgere al Titolare all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx oppure al Data Protection Officer nominato da Exprivia all’indirizzo mail xxx_xxxxxxxxxxx@Xxxxxxxx.xxx per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, limitazione del trattamento e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede del titolare ed indicando, preferibilmente, nell’oggetto “privacy”. Può visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento facendone richiesta alla mail sopra indicata o presso la sede del Titolare. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo innanzi all’Authority privacy in Roma, nel caso in cui ritenga vi siano state violazioni di dati personali, v. xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Molfetta, gg/mm/aaaa
Firma per presa visione
Dichiaro, come Soggetto Rilevante, di aver informato, le Persone Strettamente Legate a me riconducibili, dei trattamenti per le finalità di cui alla precedente informativa e quindi per soddisfare la normativa vigente in particolare dell’ art 19 del Regolamento MAR, integrato dagli artt. 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 (il "Regolamento Delegato"), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 (il "Regolamento
di Esecuzione"), della Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016, e di tutti gli elementi indicati nella precedente informativa privacy, ivi incluse le modalità da seguire per la tutela dei loro diritti privacy e manlevo Exprivia S.p.A., quindi, dalle conseguenze per mancato rilascio dell’informativa privacy.
Firma
Si allega Elenco Delle Persone Strettamente Legate Ai Soggetti Rilevanti MAR [oppure Elenco Delle Persone Strettamente Legate Ai Soggetti Rilevanti RE].
Allegato 2 - Schema 3 – Modulo di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate
Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], [indirizzo]
[a mezzo [●]] [Luogo e data]
Oggetto: Comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Exprivia S.p.A.
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
scrivo la presente ai sensi della Procedura di Internal Dealing (la “Procedura”) di Exprivia S.p.A. (la “Società”), allegata alla presente, per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue.
In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società [ovvero in quanto soggetto che detiene azioni almeno pari al 10% del capitale sociale della Società / che controlla la Società], trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di Internal Dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.
In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante MAR o il Soggetto Rilevante RE alla Persona Strettamente Legata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [•] inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] sei/è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.
In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell’elenco delle Persone Stretatmente Legate che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.
In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a:
- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.
Si/Ti ricorda/o inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di Internal Dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Exprivia S.p.A. con sede in Molfetta (BA) alla Xxx X. Xxxxxxxx, 00, nella qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo nr. 679/2016, di quanto segue:
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
I suoi dati personali sono costituiti da dati comuni quali, ad esempio, il suo nominativo, la sua residenza, il suo codice fiscale, i suoi riferimenti telefonici privato ed aziendale, il numero di identificazione e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente in materia di internal dealing.
FINALITA’
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di internal dealing come indicato nelle premesse della relativa Procedura;
- la compilazione dell’elenco dei Soggetti Rilevanti e dell’elenco delle Persone Strettamente Legate, predisposti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “Reg. MAR”);
- esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale - amministrativa;
- finalità di sicurezza;
- eventuali esigenze difensive.
MODALITA’
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità. Il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Exprivia S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
FONTE DEI DATI E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO
I suoi dati sono raccolti presso di Lei.
La base legale del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi di legge e dal legittimo interesse del Titolare al trattamento per la finalità di sicurezza e la finalità difensiva. Lei può opporsi al trattamento effettuato per legittimi interessi dal Titolare in presenza di situazioni particolari.
Il Titolare del trattamento, in caso di esercizio del diritto di opposizione, si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
IL TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati possono essere trasferiti a:
- Consob e gli altri Enti preposti alle attività di controllo in caso di accertamenti e nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi legali) o autorità giudiziaria per adempiere ad ordini della medesima.
I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
TRASFERIMENTO EXTRAUE
Exprivia S.p.A. non effettua il trasferimento dei dati extraUE. I suoi dati, invece, potranno essere comunicati all’interno dell’Unione europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing e, eventualmente, per l’esercizio del diritto di difesa del Titolare. È prevista la conservazione dell’elenco dei Soggetti Rilevanti per cinque anni ma resta inteso che, con riferimento agli altri obblighi, permane il periodo di prescrizione generale di dieci anni e che, laddove sopravvengano esigenze difensive i dati saranno conservati fino a quando sussisterà tale esigenza.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
In ogni momento Lei si potrà rivolgere al Titolare all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx oppure al Data Protection Officer nominato da Exprivia all’indirizzo mail xxx_xxxxxxxxxxx@Xxxxxxxx.xxx per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, limitazione del trattamento e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede del titolare ed indicando, preferibilmente, nell’oggetto “privacy”. Può visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento facendone richiesta alla mail sopra indicata o presso la sede del Titolare. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo innanzi all’Authority privacy in Roma, nel caso in cui ritenga vi siano state violazioni di dati personali, v. xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Cordiali saluti, Luogo, gg/mm/aaaa
Firma per presa visione
Allegato 3 – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico
Schema 1 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2. DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 523/2016
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla per sona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d’asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nomeecognomeeposizionedellapertinentepersonacheesercitafunzioni di amministra zione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | Exprivia S.p.A. |
b) | LEI | [Inserire Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziariolegatoa un'azioneoaunostrumento didebito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (2) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
c) | Prezzo/i e volume/i | [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, lavalutadelprezzoelavalutadellaquantità, secondoladefinizionedal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competentiadottatoanormadell'articolo 26delregolamento(UE) n. 600/2014.] |
Prezzo/i | Volume/i |
2 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giornoe — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo edel Consiglioperquantoriguardale norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo edel Consiglioperquantoriguardale norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamentodelegatodella Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeoedel Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazionialleautorità competentiadottataanormadell'articolo 26delregolamento(UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
Schema 2 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti RE
SCHEMA DI COMUNICAZIONE CONFORME ALL’ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a) | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione completa: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: -------------------------------------------------------------------- Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b) 1 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
1[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 | Dati relativi all'emittente | |
a) | Nome | Exprivia S.p.A. |
b) 2 | LEI | [Inserire Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |
b) 3 | Natura dell'operazione | |
c) 4 | Prezzo/i e volume/i | |
d)5 | Data dell'operazione | |
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
Prezzo/i | Volume/i |
2 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 3 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
4 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
5 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
Allegato 4 – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 152-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti
Nota di attenzione: il presente fac simile è da utilizzare solo nel caso in cui il Soggetto Rilevante RE voglia avvalersi della facoltà di cui all’art. 5.2.2. della Procedura.
Spett. Exprivia S.p.A. Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, 11 70056 – Molfetta (BA)
Oggetto: Conferimento incarico ai sensi dell’art. 152-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti
Io sottoscritto/a (o denominazione sociale) nato/a a
il , residente alla Via in (--),
CAP , C.F. (o P.IVA) in qualità di Soggetto Rilevante RE, così come definito dall’art. 152-sexies, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, ai sensi della Procedura di Internal Dealing (la “Procedura”) adottata da Exprivia S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate),
CONFERISCO
- a Exprivia S.p.A. l’incarico di effettuare, per mio conto o per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob delle Operazioni con le modalità e nei termini di cui alla Procedura.
A tal fine mi impegno a comunicare alla Società, in persona del Soggetto Preposto, ogni Operazione Rilevante RE, di qualunque importo, compiuta da me stesso (o per mio conto) e dalle Persone a me Strettamente Legate (o per loro conto) senza indugio e comunque non oltre la fine del decimo giorno del mese successivo alla data di effettuazione delle Operazioni Rilevanti, con le modalità e nei termini di cui alla Procedura, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico.
Exprivia S.p.A. potrà inoltre ritenere risolto il presente incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di inviio delle comunicazioni previste dalla Procedura.
Luogo e data
Firma (o denominazione sociale) dell’interessato
Allegato 5 - Esenzione dai divieti di Black-Out Period ai sensi dell’Art. 9 del Reg. Delegato
“L’emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l’emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l’altro le situazioni in cui:
a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall’emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l’importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell’ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all’emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall’emittente;
d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell’emittente nell’ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell’emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell’emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all’emittente i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l’emittente accetti la spiegazione fornita.”.