DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.2.2019
COM(2019) 89 final 2019/0041 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
In virtù dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea1, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.
Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con il Montenegro un accordo sullo status al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Anche se attualmente il Montenegro non è molto utilizzato dai migranti come paese di transito, la situazione potrebbe cambiare, come è già avvenuto in passato. Le reti della criminalità organizzata adeguano rapidamente le loro rotte e i loro metodi di traffico di migranti a ogni nuova circostanza. Una volta che l’accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti del Montenegro e gli Stati membri dell’UE, coordinati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro.
Il 16 ottobre 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.
I negoziati relativi all’accordo sullo status sono stati avviati e completati il 5 luglio 2018, e saranno conclusi positivamente con la sigla dell'accordo sullo status in data successiva.
La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sullo status sia accettabile per l’Unione.
Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.
1 GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
• Relazioni con gli accordi bilaterali esistenti
L'accordo tra il ministro dell'Interno croato e il ministro dell'Interno del Montenegro sulla cooperazione di polizia è entrato in vigore per la Croazia l'11 novembre 2011 (NN/MU n. 15/2011).
È inoltre in vigore un accordo operativo (in corso di aggiornamento) tra il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare delle autorità competenti del Montenegro alle operazioni congiunte dirette dall'Agenzia, in qualità di osservatori sul territorio degli Stati membri.
Il Montenegro ha riferito che la cooperazione transfrontaliera (specialmente a livello tecnico) con tutti i suoi vicini è efficace e che sono stati conseguiti validi progressi nei negoziati di una serie di accordi con la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Un protocollo tra i ministeri dell’Interno di Montenegro, Albania e Kosovo∗ ha istituito a Plav un Centro comune di
cooperazione di polizia con l’obiettivo di potenziare la cooperazione transfrontaliera nella
lotta contro la criminalità mediante un più intenso scambio di informazioni operative e un più stretto coordinamento delle attività congiunte nel campo della sicurezza. Il Centro comune di cooperazione di polizia è stato inaugurato ufficialmente il 30 maggio 2017.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
L’agenda europea sulla migrazione2 si fonda su quattro pilastri. Uno di questi è la gestione delle frontiere: l’obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell’UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficienti i valichi di frontiera. Un controllo rafforzato delle frontiere del Montenegro avrà un effetto positivo anche sulla gestione delle frontiere esterne dell'UE, oltre che di quelle del Montenegro. L'ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l’agenda europea sulla sicurezza3.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica per la presente proposta di decisione del Consiglio è costituita dall’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.
La conclusione di un accordo sullo status da parte dell'Unione è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
In virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l’Unione ha fra l'altro competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l’Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo accluso con il Montenegro rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
2 COM(2015) 240 final
3 COM(2015) 185 final
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente.
• Proporzionalità
Un accordo sullo status consentirà di impiegare in Montenegro squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera inviate dalla medesima Agenzia, anziché ricorrere a missioni bilaterali degli Stati membri in caso di afflusso improvviso di migranti.
È quindi necessario un approccio comune per una migliore gestione delle frontiere del Montenegro.
• Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l’adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l’obiettivo espresso nella presente proposta.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente.
• Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
• Valutazione d’impatto
Nessuna valutazione d’impatto è stata necessaria per il negoziato sull’accordo sullo status.
• Efficienza normativa e semplificazione
1.1. • Diritti fondamentali
Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri della squadra che partecipano a un'azione coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 “Altri elementi”.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L’accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, l'effettivo invio di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del
bilancio dell’Agenzia stessa. Le operazioni future effettuate in virtù dell’accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in merito alla spesa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha valutato in 6,090 milioni di EUR la spesa annua media nel periodo 2017-2020 per la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini.
1.2. 5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell’attuazione dell’accordo sullo status.
Il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.
In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il Montenegro e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Ambito di applicazione dell’accordo
In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà inviare in Montenegro squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o operazioni di rimpatrio.
Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea potranno essere inviate nel territorio del Montenegro solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi in tali zone del Montenegro, come previsto dal piano operativo.
L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori del Montenegro e degli Stati membri dell'Unione europea.
Avvio di un'azione
L'iniziativa di avviare un'azione può essere proposta dall'Agenzia. Le autorità competenti del Montenegro possono chiedere all'Agenzia di valutare la possibilità di avviare un'azione. Per svolgere un'azione occorre il consenso delle autorità competenti del Montenegro e dell'Agenzia.
Piano operativo
Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e il Montenegro deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l’area operativa.
Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente al Montenegro e all'Agenzia.
Compiti e competenze dei membri della squadra
A titolo generale, le squadre hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Montenegro.
Le squadre agiscono nel territorio del Montenegro esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o altro personale competente del Montenegro. Il Montenegro può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.
I membri della squadra indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull’uniforme un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali del Montenegro.
I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale del loro Stato. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità del Montenegro in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso.
I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso del loro Stato e delle autorità del Montenegro, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente del Montenegro e conformemente alla legislazione nazionale del Montenegro. Le autorità del Montenegro possono autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera.
Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. Prima dell’impiego dei membri della squadra, le autorità del Montenegro informano l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate conformemente alla legislazione nazionale del Montenegro.
Sospensione e cessazione dell’azione
Sia l'Agenzia, sia le autorità del Montenegro possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.
Privilegi e immunità dei membri della squadra
I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro per tutti gli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".
Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale del Montenegro.
Nell'eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica alle competenti autorità giudiziarie del Montenegro se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell’Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti del Montenegro. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per la giurisdizione del Montenegro.
I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.
Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.
Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa del Montenegro per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
I membri della squadra che siano testimoni possono essere tenuti a rendere testimonianza mediante dichiarazione e in conformità delle disposizioni procedurali del Montenegro.
L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", è responsabile il Montenegro. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell’Agenzia, il Montenegro può chiedere che siano risarciti dall’Agenzia.
Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nel Montenegro. Essi sono altresì esenti da qualunque forma di imposizione in Montenegro sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dal loro Stato membro, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del Montenegro.
Il Montenegro concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti.
Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena del Montenegro. L’ispezione di detto xxxxxxxx personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.
I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi.
Documento di accreditamento
L'Agenzia, in collaborazione con il Montenegro, rilascia ai membri della squadra un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità del Montenegro e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dal presente accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Montenegro senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
Diritti fondamentali
Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.
Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L’Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico del Montenegro potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità del Montenegro decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto dell'accordo.
Trattamento dei dati personali
I membri della squadra trattano dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze in conformità con le norme applicabili all’Agenzia e agli Stati membri dell’UE. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità del Montenegro è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.
L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità del Montenegro stabiliscono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
Controversie e interpretazione
Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti del Montenegro e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con il Montenegro.
Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra il Montenegro e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con il Montenegro.
Autorità competenti per l’applicazione dell’accordo
Per il Montenegro, l’autorità competente per l’applicazione dell'accordo è il ministero dell’Interno. Per l’Unione europea, è l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Dichiarazione comune
Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti del membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea in Montenegro al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.
2019/0041 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
(2) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.
(3) I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro ("accordo").
(4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio5; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del
4 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 0000/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
5 Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
Consiglio6; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni accluse,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro ("accordo"), con riserva della sua conclusione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente
6 Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).