Giurisprudenza
Giurisprudenza
Tribunale|Ferrara|Penale|Sentenza|9 maggio 2022| n. 142
Data udienza 11 febbraio 2022 Integrale
Truffa - Vendita online - Iter formativo del contratto - Integrazione elemento raggiro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, alla pubblica udienza dell' 11 febbraio 2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
nei confronti di:
(...), nato a B. (R.) il (...), res.te e con domicilio eletto in P., via B., n. 47
-libero assente- IMPUTATO
Per il delitto di cui: delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., perché, profittando della non agevole riconoscibilità della serietà e trasparenza degli annunci diffusi per via telematica, con artifizi e raggiri consistiti nel proporre sul sito internet "(...)" l'annuncio di vendita di un Drone marca Samsung, carpendo la fiducia dell'acquirente mediante una serie di messaggi inviati tramite l'applicazione "(...)" induceva in errore (...) sulla serietà dell'offerta determinandolo a corrispondere la somma di Euro 450,00, mediante bonifico bancario sul C/C (...) intestata all'indagato (...), e rendendosi irreperibile subito dopo il pagamento, procurandosi così un ingiusto profitto, senza provvedere all'invio del bene con danno per (...).
Con la recidiva di cui all'art. 99 co. 1, co. 2 c.p.
Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. Xx.Xx. V.P.O.
Del difensore di fiducia: Avv. Xx.Xx. del Foro di Palermo sost. per delega verbale dall'Avv. Xx.Xx.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero, con decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550, 552 c.p.p., emesso in data 27.01.2020, esercitava l'azione penale nei confronti di (...), per il reato di cui all'imputazione trascritto in epigrafe.
Il processo prendeva avvio all'udienza del 06/07/2020, nel corso della quale il difensore dell'imputato eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire normativamente previsto nei confronti del proprio assistito ed il Xxxxxxx, preso atto della fondatezza dell'eccezione, rinviava il procedimento all'udienza dell'01.02.2021, ove, avanti a codesto diverso Giudicante, in ragione dell'applicazione, presso la Corte di Appello di Bologna, del Giudice originariamente assegnatario del procedimento e della conseguente riassegnazione dei procedimenti dello stesso, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato (assistito da un difensore di fiducia) e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del 10.01.2022, sempre in assenza dell'imputato, veniva escusso il teste del P.M., (...), in qualità di persona offesa; veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M. (cartellino anagrafico dell'imputato, copia della disposizione di bonifico effettuata dalla persona offesa, screenshot delle conversazioni tramite (...) intercorse tra l'imputato e la persona offesa) ed il procedimento veniva rinviato all'udienza del 07.02.2022 per l'audizione del teste del P.M., appuntato (...), all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione Carabinieri di (…) che aveva proceduto all'accertamento dei fatti; veniva altresì acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dal
P.M. (certificato anagrafico dell'imputato, modulo di apertura rapporto relativo alla carta nominativa prepagata "Conto Carta (...)" intestata al prevenuto, carta di identità dello stesso presentata all'atto dell'apertura del conto) nonché quella prodotta dalla difesa (copia sentenza del Tribunale di Palermo emessa nei confronti dell'imputato in data 22.06.2020) e, all'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale ed il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.02.2022 per repliche, in assenza delle quali, il Giudice dava lettura del dispositivo in atti.
L'odierno procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta da (...) in data 13/11/2018 presso la Stazione dei Carabinieri di (…), in relazione alla quale, nel corso dell'istruttoria, la persona offesa riferiva di aver rinvenuto sul sito internet "(...)" un annuncio relativo ad un drone e di aver quindi contattato, in data 14.07.2018, tramite "(...)", il soggetto che lo aveva pubblicato che, nell'occasione si presentava come (...) (cfr. verbale trascrizione udienza 10.01.2022, deposizione teste (...), pag. 6) e di essersi di poi accordato con lo stesso sul prezzo da corrispondere, pattuito in Euro 450,00.
Nel corso della contrattazione, avvenuta sempre tramite messaggistica (...), il signor (...), prima di eseguire il bonifico richiestogli dal venditore, si faceva inviare un foto del documento di identità di quest'ultimo (nello specifico il venditore gli inviava la foto della carta di identità n.(...) rilasciata in data 16.08.2016 dal Comune di Palermo ed intestata a (...), nato a B. (R.) il 19.10.1987) nonché un selfie dello stesso al fine di verificare l'identità tra il predetto e l'intestatario del conto sul quale accreditare la somma pattuita (C/C n. (...) intestato a (...)) (cfr. verbale trascrizione udienza 10.01.2022, deposizione teste (...), pag. 4 nonché screenshot prodotti dal P.M., udienza 10.01.2022).
All'esito di tale verifica, il signor (...), in data 16.07.2018, bonificava al venditore la somma pattuita (cfr. produzione P.M., udienza 10.01.2022), ma pur a fronte dell'avvenuto pagamento, nessun oggetto veniva inviato alla persona offesa che, pertanto, contattava nuovamente il venditore, il quale dapprima imputava la mancata consegna al corriere e di poi continuava ad accampare pretesti di ogni genere addirittura ipotizzando la restituzione della somma ricevuta, per poi smettere
definitivamente di rispondere alle richieste del signor (...) (cfr. verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste (...) cit., pag.5, nonché produzione P.M., udienza 10.01.2022).
I successivi accertamenti, effettuati dai Carabinieri della Stazione di (…), presso gli uffici della quale la persona offesa aveva sporto la querela, consentivano di pervenire con certezza all'identificazione del titolare della carta di identità inviata alla persona offesa con l'odierno imputato, posto che, presso il Comune di Palermo, che aveva provveduto al rilascio del documento, veniva acquisito il relativo cartellino anagrafico, dal quale risultava la piena corrispondenza tra la foto ivi apposta e quella del documento di identità nonché con il selfie inviato alla persona offesa.
Ma non solo: dall'ulteriore attività di indagine, infatti, emergeva altresì che il codice IBAN (...) fornito dal venditore per l'effettuazione del pagamento era associato al conto carta "(...)", acceso in data 29.01.2018 ed ancora in essere alla data del 18.12.2018, recante come unico intestatario il signor (...), nato in R. (E.) il (...) e che il documento utilizzato per l'attivazione dello stesso era la medesima carta di identità rilasciata dal comune di Palermo che l'imputato aveva inviato tramite (...) al signor (...) (cfr. verbale trascrizione udienza 07.02.2022, deposizione teste (...), pag. 4, nonché produzione P.M., udienza 07.02.2022).
Il compendio probatorio testè riassunto consente di pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
Alla luce delle emergenze processuali dianzi illustrate, infatti, può ritenersi provata - al di là di ogni ragionevole dubbio - la riconducibilità del fatto all'imputato, nonché la sussistenza dello stesso.
Sotto il primo profilo, non sono emerse - né la difesa le ha evidenziate - ipotesi ricostruttive alternative a quella accusatoria riscontrabili nel materiale istruttorio acquisito, mentre, sotto il profilo dalla componente oggettiva, gli artifizi e raggiri richiesti dalla norma vanno rinvenuti nella condotta dell'imputato, che pubblicava sul sito "(...)" l'annuncio relativo alla vendita di un drone in relazione al quale veniva contattato dal signor (...), interessato all'acquisto, ed in seguito agli accordi intercorsi, attraverso i quali si guadagnava il consenso della persona offesa alla conclusione del contratto di compravendita, provvedeva a farsi corrispondere da quest'ultimo, mediante ricarica sulla propria carta prepagata collegata al "conto carta (...)", la somma di Euro.450,00 a titolo di prezzo per il dispositivo, senza tuttavia poi spedire mai la merce in parola, come invece artatamente prospettato alla predetta, più volte rassicurata in merito alla bontà dell'affare e di poi rendendosi definitivamente irreperibile.
I contatti avuti con la persona offesa durante l'iter formativo del contratto e la conseguente pattuizione del prezzo, nonché gli accordi relativi alla modalità di consegna del bene, invero, costituiscono, pur in assenza di altra ed ulteriore messa in scena, l'elemento del raggiro richiesto dalla fattispecie in contestazione in quanto destinati a creare un falso convincimento sulla psiche della persona offesa e ad indurla in errore, (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 27.07.1990, n. 00000, Xxxxxxx; Cass. Pen. Sez. V, 16.04.1984, n.3460, Ba.).
La consumazione del reato, inoltre, con la conseguente deminutio patrimonii del soggetto passivo e lo speculare illecito conseguimento del profitto in capo all'agente, rende superflua ogni valutazione relativa all'astratta idoneità dei raggiri posti in essere dall'imputato a carpire la buona fede della persona offesa, in quanto l'idoneità è dimostrata - ex sé - dall'effetto raggiunto e cioè dalla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Cass. Pen. Sez. II,30.01.1988, n.1233, Agostini, Cass. Pen. Sez. II, 27.07.1990, n. 10833, Casella), da ravvisarsi - nel caso di specie - nella somma di Euro 450,00 corrisposta dalla persona offesa, (...), all'imputato, (...), a titolo di corrispettivo per l'acquisto del drone di cui all'imputazione.
Quanto alla componente soggettiva, il dolo della condotta è reso evidente dallo stesso svolgimento dei fatti, scientemente posti in essere al fine di determinare la persona offesa all'acquisto del dispositivo tramite i sopra descritti artifizi e raggiri, nonché dal fatto che la somma indebitamente percepita non è mai stata restituita alla persona offesa.
La sequenza fattuale addebitabile al prevenuto, unitamente al precedente di cui al certificato del casellario giudiziale per il medesimo titolo di reato, nonché la condanna di cui alla sentenza n.2448/20 del Tribunale di Palermo per un fatto analogo a quello di cui al presente procedimento, sintomatici di una evidente reiterazione di un fraudolento modus operandi, non lasciano intravvedere elementi idonei per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.
Gli stessi, inoltre, tenuto conto dell'omogeneità del tipo di devianza di cui sono espressione, evidenziano, altresì, una sostanziale sistematicità ed inclinazione alla violazione del precetto penale, che giustifica la maggiore punizione del prevenuto correlata all'applicazione della contestata recidiva.
Infine, non può trovare accoglimento l'istanza difensiva volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui è giudizio e quello oggetto della sentenza di cui al n.2448/20 del Tribunale di Palermo, posto che - come nel caso di specie - in assenza di altri indici sintomatici "l'omogeneità delle violazioni, sebbene sia indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo" (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 21.06.2006, n. 21496, Mo.).
Pertanto, in base ai parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., nonché tenuto conto della contestata recidiva, si stima congruo e rispondente a giustizia condannare l'imputato alla pena di mesi dieci
(10) di reclusione ed Euro 400,00 di multa (p.b. mesi 8 di reclusione ed Euro.300,00 di multa, aumentata all'indicata pena finale per effetto della recidiva)
I precedenti di cui al certificato del casellario giudiziale ostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 e ss. c.p.
Alla condanna segue, ex lege, l'obbligo, in capo al prevenuto, del pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.:
P.Q.M. DICHIARA
l'imputato responsabile del reato ascritto e, tenuto conto della contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi dieci (10) di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 544 co 3 c.p.p., si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara l'11 febbraio 2022. Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.