CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018
2016
CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 –2018
Sottoscritto il 13 luglio 2016
Accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018, Comparto Funzioni Centrali
pubblicato il 14 luglio 2016
Documenti riservati ai Dirigenti Sindacali e RSU
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40ii e 41iii del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009iv, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
ART. 3
Comparto delle Funzioni Centrali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69v, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:
I. :
- Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l’Italia digitale – AGID;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
II. : - Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d’Italia – ACI;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell’Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
IV. : - Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.
ART. 4
Comparto delle Funzioni Locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015,
n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.
ART. 5
Comparto dell’Istruzione e della ricerca
1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:
I. : - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett.a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
- Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Xxxxxxxxx Xxxxxx”;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione –INVALSI;
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Xxxxxx Xxxxx”;
- Stazione zoologica “Xxxxxxx Xxxxx”;
V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI.
ART. 6
Comparto della Sanità
1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
Art. 7
Xxxx dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanità.
2. L’area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art.2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.
3. L’area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni
Locali di cui all’art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.
4. L’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5.
5. L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni
del comparto Sanità di cui all’art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.
ART. 8
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all’interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell’ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.
ART. 9
Norme transitorie
1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei preesistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali).
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.
6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse.
7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.
8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007vi.
10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.
ART.10
Clausole speciali
1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art.43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001vii misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.
2. Per la medesima finalità di cui all’art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all’art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all’art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 11
Norme finali
1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 9, comma 3, comunicano all’Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l’eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8.
ART. 12
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In vista dell’avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che, con riferimento all’articolo 4, l’eliminazione, dopo la locuzione “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, della dizione “e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto” prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.
Riferimenti normativi
i DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
ii DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
(( 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Xxxx atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.)) 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
iii DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita ((...)) le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita ((...)) le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti ((o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore)) le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che
"All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: "e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime"".
iv DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) (GU n.254 del 31-10- 2009 - Suppl. Ordinario n. 197)
Art. 74. Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Xxxxxx XX e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonchè ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
v Art. 69 Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1
e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del
d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs.
n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo. ((3))
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001,
continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale."
vivi CCNQ 24/09/2007 Integrazione CCNQ prerogative sindacali 7 agosto 1998 ART. 6 1. L’articolo 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente: “ART. 19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.
5. L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.
6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.
7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
8. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonchè all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonchè gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
9. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicchè la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. È demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
10. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 8 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
11. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali
in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 - nonchè dei permessi loro spettanti.
12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall’anno 2007 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a Gedap - è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott’utilizzazione dello stesso, purchè avvenuti nello stesso anno, nonchè tra i permessi degli artt. 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell’art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell’art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dall’1 gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.
13. Dall’1 gennaio 2007, nel caso in cui nell’anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell’art. 8, l’amministrazione, previo consenso dell’associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 11, può compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente. Nel caso in cui l’associazione sindacale nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11.
14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o
trasferibili.”
vii DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo ((40, commi 3-bis e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2016-2018
Pubblicato sul sito dell’ARAN il 14 luglio 2016
PREMESSA
L'articolo 9 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016 prevede che, entro trenta giorni dalla firma dello stesso, le Organizzazioni sindacali del Comparto Funzioni Centrali, del Comparto Istruzione e ricerca, dell'Area Funzioni centrali e dell'Area Istruzione e ricerca possono dare vita a nuove aggregazioni associative cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. Inoltre, l'art. 11 del medesimo contratto consente alle organizzazioni sindacali che si avvalgano della suddetta facoltà di modificare la Confederazione di riferimento. Pertanto, il presente accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018 ha carattere provvisorio per i suddetti comparti ed aree, nonchè per l'individuazione delle Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
L'accertamento definitivo sarà effettuato a seguito della verifica degli eventuali mutamenti associativi posti in essere dalle XX.XX. che si avvarranno delle citate facoltà di cui agli articoli 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016.
ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ TRIENNIO 2016-2018
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI | |||
ORGANIZZAZIONE SINDACALE | DELEGHE % | VOTI % | MEDIA CONF. |
CISL FP | 28.982 25,64% | 44.667 22,63% | 24,14% CISL |
FP CGIL | 23.616 20,90% | 45.764 23,19% | 22,04% CGIL |
UIL PA | 20.242 17,91% | 36.139 18,31% | 18,11% UIL |
FED. CONFSAL UNSA | 9.329 8,25% | 15.228 7,71% | 7,98% CONFSAL |
USB PI | 7.057 6,24% | 18.831 9,54% | 7,89% USB |
FLP | 6.496 5,75% | 14.657 7,43% | 6,59% CGS |
FED. NAZIONALE INTESA FP | 7.006 6,20% | 8.841 4,48% | 5,34% UGL |
CONFSAL SALFI | 3.972 3,51% | 6.488 3,29% | 3,40% |
FIALP CISAL | 2.906 2,57% | 3.688 1,87% | 2,22% |
CISAL FPC | 710 0,63% | 1.177 0,60% | 0,61% |
DIRPUBBLICA | 281 0,25% | 368 0,19% | 0,22% |
DIRSTAT | 404 0,36% | 0,00% | 0,18% |
FPM | 232 0,21% | 260 0,13% | 0,17% |
ADL COBAS | 104 0,09% | 438 0,22% | 0,16% |
FIT CISL | 98 0,09% | 124 0,06% | 0,07% |
CUB PI | 2 0,00% | 260 0,13% | 0,07% |
COBAS PI | 41 0,04% | 186 0,09% | 0,07% |
UIL TRASPORTI | 121 0,11% | 0,00% | 0,05% |
UNADIS | 107 0,09% | 0,00% | 0,05% |
FP CIDA | 83 0,07% | 0,00% | 0,04% |
ASGB | 60 0,05% | 39 0,02% | 0,04% |
SNAPRECOM | 62 0,05% | 0,00% | 0,03% |
CMS | 59 0,05% | 0,00% | 0,03% |
SINADI CRI | 58 0,05% | 0,00% | 0,03% |
SNALS CONFSAL | 46 0,04% | 0,00% | 0,02% |
ANSUDI | 31 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | |
USPPI | 24 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | |
FSI | 6 | 0,01% | 28 | 0,01% | 0,01% |
SI COBAS | 37 | 0,02% | 0,01% | ||
FALBI | 14 | 0,01% | 11 | 0,01% | 0,01% |
COSP | 15 | 0,01% | 8 | 0,00% | 0,01% |
NURSIND | 6 | 0,01% | 21 | 0,01% | 0,01% |
ABC - ASSOCIAZIONE BENI CULTURALI | 18 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | |
SAVT | 8 | 0,01% | 15 | 0,01% | 0,01% |
SI SINDACATO ITALIANO | 16 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
SIPDAD | 16 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
CONFSAL PARASTATO | 15 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
CISAL | 14 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
CISNA | 23 | 0,01% | 0,01% | ||
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 12 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
FLC CGIL | 19 | 0,01% | 0,00% | ||
FIALS | 1 | 0,00% | 17 | 0,01% | 0,00% |
FLEPAR | 2 | 0,00% | 15 | 0,01% | 0,00% |
SAPPE | 8 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
CISAL SCUOLA | 7 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
FISASP | 7 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
CUB | 11 | 0,01% | 0,00% | ||
CONFIAL | 6 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
UIL RUA | 9 | 0,00% | 0,00% | ||
ANVIS | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CUB SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FAS - FEDERAZION | E AUTONOMA STATALI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FED. NAZIONALE | POLIZIA | PENITENZIARIA | UGL | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
LAB | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
ANQUAP | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CIU - CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SIDIPE | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
USPPI CUSPP | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
AMENIF-IP | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ANIEF | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CIDA EPNE | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CISAS | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FENAS - FED. NAZ. ALTERNATIVA SINDACALE | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ISA | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNICOBAS SCUOLA | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FILP | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% |
ANIPA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
COBAS SCUOLA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CONFAEL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CONFSAL VIGILI DEL FUOCO | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
COSNIL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FASI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FED. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO UGL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FSP FEDERAZIONE SINDACATI PENITENZIARI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RDB | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SINALP | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SNALV | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UGL SCUOLA | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNAMS | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
USI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
AGORA' | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ANFP | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ANPRI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ASNADI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ASU | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
COBAS | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CONFILL | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FSA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ORMA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SINAPPE | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SISA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SPIF | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNADIR | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
FIR CISL | 1 | 0,00% | 0,00% | ||
Deleghe di valore inferiore al 50% media di settore | 608 | 0,54% | 0,00% | 0,27% | |
Deleghe/voti non attribuibili | 10 | 0,01% | 13 | 0,01% | 0,01% |
TOTALE 113.022 100% 197.386 100% 100% |
ACCERTAMENTO PROVVISORIO DELLA RAPPRESENTATIVITA’
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE art. 43, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
TRIENNIO 2016-2018
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE - COMPARTO |
CGIL |
CGS |
CISL |
CONFSAL |
CSE |
UGL |
UIL |
USAE |
USB |
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE - AREE DIRIGENZIALI |
CGIL |
CIDA |
CISL |
CODIRP |
CONFEDIR |
CONFSAL |
COSMED |
UIL |