CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL ’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA TRENTO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL ’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA TRENTO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Ponte Lambro, concede in locazione a _ _ __ , avente sede legale in
_ _ , che accetta l'immobile di proprietà comunale, completo di arredi, destinato ad Asilo Nido, sito in Ponte Lambro,Via Trento s.n.c., di cui all’allegata planimetria;
Il locatario si impegna ad utilizzare detto immobile, nel suo complesso, ad Asilo Nido e per lo svolgimento di attività ludico-educative per l’infanzia, provvedendo a propria cura a tutte le spese necessarie per l'utilizzo dell'immobile ai fini predetti, comprese quelle eventuali per l'adeguamento alle disposizioni legislative disciplinanti l’attività esercitata nell'immobile stesso.
Art. 2 - DESTINAZIONE D’USO
Il locatario non potrà concedere in sublocazione o in comodato l'immobile, in tutto o in parte, e non potrà dare allo
stesso una destinazione d'uso diversa rispetto a quella stabilita, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Il servizio Asilo Nido comprende:
il servizio educativo ed ausiliario di bidelleria, la cura e l’igiene personale del bambino, il servizio di igiene e pulizia dei locali e della struttura, la fornitura ed erogazione dei pasti (veicolati), la gestione e manutenzione complessiva delle strutture e del giardino, e quanto altro necessario all’espletamento delle attività previste nel presente Contratto. Il servizio deve essere effettuato dal locatario nel pieno rispetto delle norme e dei parametri contenuti nella legislazione vigente ed, in particolare, nella L.R n. 23/1999, DGR n. 20588/2005, xxxx. xxx. x. 00 del 18.10.2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale e e xx.xx. e ii.
Il locatario deve garantire in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria, il personale e le forniture necessari alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all’elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione, l’introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.
Il servizio ha il carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per la ditta affidataria di darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi della vigente normativa in materia.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l’Amministrazione Comunale procederà all’immediato scioglimento del contratto di locazione.
Il locatario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto delle norme del presente Contratto.
Art. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione è convenuta in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La locazione non è rinnovabile tacitamente.
Art. 4 -CANONE ANNUO
Il canone annuo della locazione è stabilito in Euro tenuto conto del rialzo offerto in sede di gara, da pagarsi in rate mensili anticipate a decorrere dalla data di affidamento dell’immobile, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento delle somme dovute con le modalità che saranno comunicate al locatario. Il canone viene rivalutato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, in base dell'aumento ISTAT della vita in misura del 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Qualora il canone non risulti pagato con regolarità per più di due bimestri, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in danno al locatore, ferma restando la responsabilità anche per i maggiori danni provocati al Comune. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, il locatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivarne al Comune.
Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della locazione il locatario ha costituito cauzione
definitiva di €. mediante
della
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto.
Art. 6 - SCADENZA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELL ’IMMOBILE
Il locatario si impegna, nel caso in cui alla scadenza del contratto non siano state perfezionate o concluse le procedure per l'affidamento della locazione dell'immobile, a garantire la prosecuzione della gestione del servizio per un periodo pari al tempo necessario al perfezionamento o conclusione delle procedure di gara, alle stesse condizioni del contratto in atto, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali e dell’inventario degli arredi ad esso allegato. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
Il locatario si impegna a riconsegnare l'immobile, alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui si trovava al momento della sua consegna, previa redazione di apposito verbale.
ART . 7 -MODALITÀ D’USO DELLE STRUTTURE
La struttura dell’Asilo Nido deve essere utilizzata solo ed esclusivamente nel rispetto del vincolo della destinazione d’uso e per lo svolgimento di tutte le attività ludico-educative per l’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente contratto.
La manutenzione straordinaria degli immobili, dei locali e degli impianti fissi sono a carico dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni per non conforme utilizzo degli impianti e delle utenze ovvero per danneggiamento dei locali.
Il locatario provvederà con oneri a proprio carico:
a) alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature presenti nella struttura;
b) a porre in essere ogni iniziale intervento manutentivo sui locali e spazi interni ed esterni per consentire l’utilizzo ai fini dell’uso per il quale sono destinati;
c) alle spese di custodia e per la fornitura e consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento dei locali, gas, spese telefoniche, con l’obbligo di intestare a suo nome le relative utenze;
d) al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti con obbligo di praticare la raccolta
differenziata degli stessi;
e) a provvedere, nel corso dell’esecuzione del contratto, alla fornitura, alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso che dovessero risultare necessari.
ART . 8 - TUTELA DEI LAVORATORI
Il locatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata del contratto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Il locatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
In ogni caso il Comune di Ponte Lambro é esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CC.CC.NN.LL. e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.
ART . 9 - NORME IGIENICO -SANITARIE
Il locatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità e le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al decreto legislativo n. 155/1997, assumendosene le relative responsabilità in caso di contestazioni da parte dell’autorità di vigilanza sanitaria.
E’ a carico del locatario ogni onere relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie anche in ragione della somministrazione di alimenti e bevande previste dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e s.m.i..
ART . 10 - OBBLIGHI DEL LOCATARIO
La gestione della struttura, oggetto del presente Contratto, viene effettuata dal locatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività in essa svolte, a tutti gli effetti di legge. Il locatario è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere le attività previste dal vincolo di destinazione d’uso, con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
Il locatario è obbligato, successivamente alla stipula del presente contratto e prima dell’inizio delle attività che
dovranno svolgersi all’interno della struttura, a comunicare in forma scritta:
a) il nominativo del Responsabile del’Asilo Nido ed il relativo recapito telefonico, quale referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale;
b) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;
c) Programma delle attività ed orari di funzionamento dell’Asilo Nido e rette applicate.
Nella fase successiva all’inizio delle attività il locatario è obbligato:
a) a provvedere alla fornitura, alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso che dovessero risultare necessari;
b) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature presenti nella struttura;
c) a provvedere al pagamento delle spese relative a: custodia, consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento dei locali, intestandosi le relative utenze, nonché al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti;
d) a dotare l’asilo di ogni materiale necessario per il suo funzionamento;
e) a dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il contatto con gli Uffici Comunali e da parte dell’utenza con l’asilo nido, con relative spese a proprio carico.
Il locatario dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della struttura sotto il profilo giuridico, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:
A) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi
dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai CC.CC.NN.LL. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità del presente appalto), previdenziale ed assicurativo;
B) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali, di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
C) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell’espletamento del servizio o
conseguenti all’attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell’appalto, idonea polizza assicurativa per:
• responsabilità civile per se stesso, per il personale impiegato e verso terzi (compresi i bambini nel novero dei terzi) con massimale unico di almeno €. 1.500.000,00 per la RCT e per la R.C.O.
• Polizza assicurativa infortuni per il personale e per i bambini per tutte le attività didattiche svolte, sia in
ambito scolastico che non, organizzate dal locatario, sia all’interno che all’esterno della struttura, con massimale - a bambino - di almeno: €. 200.000,00 per morte; €. 300.000,00 per invalidità permanente; €. 50,00 per diaria giornaliera di ricovero; €. 5.000,00 per rimborso spese sanitarie.
Il locatario s’impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possono derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi e alle cose, esonerando il Comune di Ponte Lambro da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.
Il Comune sarà esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
Alla scadenza del contratto, il locatario è tenuto a riconsegnare l’immobile e gli arredi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali .
Sarà a carico del locatario la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.
ART . 11- PERSONALE DA UTILIZZARE
Il locatario provvede allo svolgimento dei rispettivi servizi direttamente con proprio personale, nel pieno rispetto delle norme e dei parametri contenuti nella legislazione vigente.
ART . 12 - PENALITÀ’
Qualora nell’esecuzione del presente contratto, il Comune rilevi irregolarità, inadempienze o violazioni delle disposizioni normative vigenti in materia di Asili Nido, potrà applicare una penale con le modalità di seguito riportate. Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, il competente ufficio procede immediatamente alla contestazione formale dell’inadempienza e dei fatti rilevati (contestazione anche verbale nell’immediatezza dell’evento), invitando il locatario a formulare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Nel caso il locatario non adempia a tale incombenza o nel termine di cinque giorni fornisca controdeduzioni ritenute non valide o elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, l’irrogazione di una sanzione pari ad € 500,00.
L’eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della durata della concessione, determina la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto stesso, e la conseguente trattenuta della somma depositata a titolo cauzionale.
ART . 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento
delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione al locatario, con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti dell’Amministrazione.
b) qualora il locatario incorra, nel corso della durata del contratto, in tre formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nel presente capitolato. Ove ne ricorrano le condizioni o lo ritenga necessario, l’Ente appaltante potrà procedere in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
c) apertura di una procedura concorsuale e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell’attività del locatario;
d) violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
e) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
f) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente contratto;
g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari del presente contratto in materia igienico sanitaria;
h) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 14 del presente contratto.
L’Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione; il locatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità all’Amministrazione. Nel caso di risoluzione del contratto l’Ente appaltante si rivarrà sul locatario per il risarcimento dei danni subiti.
Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni 10. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il locatario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.
ART . 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il locatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. Pertanto, il locatario è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
Tutti i pagamenti in dipendenza del presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3 della medesima legge, di comunicare a questo Ente committente gli estremi identificativi dei conto correnti “dedicati” entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti correnti dedicati.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l’indicazione del codice identificativo di gara del presente contratto.
ART . 15 - SICUREZZA - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008
Il locatario é tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Il locatario ha l’obbligo di presentare, al momento della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività che saranno svolte nell’ambito della struttura locata con il presente contratto.
Tali documenti devono contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze.
ART . 16 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il locatario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.
Il locatario, pertanto, è tenuto all’osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal locatario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e del contratto e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l’esclusione della gara
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il locatario autorizza l’Ente locatore al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell’ambito del procedimento oggetto del presente contratto.
ART . 17 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, sono a totale carico dell’ aggiudicatario - locatario.
ART . 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente é quello di Como. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
Il locatario dovrà eleggere domicilio legale in Ponte Lambro.
ART . 19 - NORMATIVA DI RINVIO E NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente contratto, si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia oggetto del presente Contratto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le
disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del contratto, comunque attinenti all’oggetto del Contratto.
ART .20 - COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione scritta del locatario al Comune di Ponte Lambro, riguardante l’esecuzione del contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Ponte Lambro - Xxx Xxxx x. 00 - 00000 Xxxxx Xxxxxx (Xx), mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Ponte Lambro al locatario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto dallo stesso.