LEGGE BRUNETTA- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
LEGGE BRUNETTA- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
A cura di Xxxxxxxx Xxxx
Il d. lgs. N. 150 del 2009 ha apportato rilevanti modifiche in materia di contrattazione collettiva e poteri del datore di lavoro nell’ottica di avvicinare la disciplina del pubblico impiego a quella del lavoro privato. Le novità legislative incidono sul testo del d.lgs n. 165 del 2001 che, oltre a costituire la principale fonte di disciplina del lavoro pubblico, detta le regole fondamentali della contrattazione collettiva.
Le innovazioni di maggiore rilievo possono essere così sintetizzate:
1. Ambito di operatività della contrattazione collettiva (art. 2 , art. 9 d.lgs. 165/2001)
La legge statale torna ad essere la fonte principale in materia di pubblico impiego regolandone in maniera inderogabile gli aspetti più rilevanti. Il nuovo testo dell’art. 2 del d.lgs. 165 del 2001 prevede che gli accordi e contratti collettivi possano derogare alla legge ai regolamenti e agli statuti solo se espressamente previsto: le disposizioni contrattuali in contrasto con norme di legge imperative sono nulle ed automaticamente sostituite. Ne deriva un nuovo ruolo del legislatore nazionale che regolerà a livello centrale gli aspetti salienti del rapporto di lavoro con la conseguente riduzione dell’autonomia contrattuale delle parti.
2. Riduzione delle materie oggetto di contrattazione collettiva. (art. 5, art. 40 d. lgs. 165/2001) Gli ambiti sui quali può incidere la contrattazione collettiva vengono sensibilmente ridotti specularmente al rafforzamento dei poteri e delle prerogative dirigenziali. Il nuovo art. 5 del d.lgs. 165/2001, infatti, prevede che le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro debbano essere assunti in via esclusiva dagli organi di gestione dell’ente “con le capacità ed i mezzi del privato datore di lavoro”, mentre alle XX.XX. rimane esclusivamente il diritto all’informazione, se prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto.
La contrattazione collettiva ora riguarderà le seguenti materie: diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro; relazioni e prerogative sindacali; procedimento disciplinare, valutazione prestazioni, mobilità e progressioni economiche (esclusivamente nei limiti imposti dalla legge); vincoli, limiti, soggetti e risorse della contrattazione integrativa; composizione del fondo per la contrattazione decentrata; struttura contrattuale, rapporti tra i diversi livelli e durata dei contratti collettivi garantendo la coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica e quella economica.
Mentre saranno espressamente escluse: l’organizzazione degli uffici, le materie oggetto di partecipazione sindacale, gli atti di gestione dei rapporti di lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali.
3. Nuova composizione del trattamento accessorio, legato alla performance individuale e collettiva (art. 40, art. 45 d. Lgs. 165/2001)
L’introduzione del criterio per cui il trattamento accessorio debba essere legato alla valutazione della performance, che costituisce il cuore della Riforma Brunetta, incide anche sulle relazioni sindacali perché sarà la contrattazione decentrata a stabilire la nuova composizione dei fondi per il trattamento accessorio. Il d.lgs. 150 del 2009 impone al tavolo della contrattazione decentrata di destinare la quota prevalente del fondo ai profili del trattamento accessorio legato alla valutazione delle performance individuali del dipendente.
Inoltre, nell’intento di snellire le procedure e dare concreta applicazione al principio ispiratore della riforma che collega la premialità e l’incentivazione al merito, la legge prevede che, nel caso
in cui non si raggiunga l’accordo, l’amministrazione può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto di contrattazione (art. 40, comma 3ter).
4. Controlli sulla contrattazione integrativa (art. 40bis d.lgs. 165/2001)
I contratti integrativi saranno sottoposti a controlli finalizzati a verificarne, per un verso, la compatibilità con i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione e dalle norme di legge e, dall’altro, il rispetto dei vincoli finanziari. Questo secondo aspetto costituisce un controllo preventivo che è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale e dagli uffici centrali del bilancio. Sulla stessa linea si pone l’obbligo per le PP.AA. di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni riguardanti i costi della contrattazione integrativa, il rispetto dei vincoli finanziari, il livello di attuazione dei criteri improntati alla premialità, al merito e alle performance individuali. Inoltre è imposto l’obbligo di pubblicazione del contratto integrativo stipulato sul sito internet dell’amministrazione.
5. Risorse finanziarie e contenuti della contrattazione nazionale (art. 48 d.lgs. 165/2001).
L’onere finanziario derivante dalla contrattazione sarà previsto a carico del bilancio dello Stato ed inserito nella legge finanziaria. Tuttavia, per alcuni enti, tra cui le università, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono a carico dei rispettivi bilanci. Anche la contrattazione nazionale dovrà prevedere trattamenti economici collegati alle performance individuale ed organizzativa (intesa come quella riferita all’amministrazione nel suo complesso e alle aree organizzative e di responsabilità in cui si articola l’ente) e allo svolgimento di attività disagiate. Inoltre, i CCNL non potranno derogare alle norme sulla valutazione che saranno inserite nei contratti collettivi a partire dal biennio 2010/2012.
6. Nuove procedure di contrattazione e numero dei comparti (art. 40, c.II, art. 47 d. lgs. 165/2001)
Il d.lgs. 150 del 2009 ha ripristinato i controlli del Governo ed eliminato l’eventualità dell’automatica entrata in vigore del contratto decorsi 40 giorni dall’inizio della procedura di certificazione dell’accordo. Rimane ferma l’ipotesi di silenzio-assenso nel caso in cui la Corte dei Conti non certifichi in ordine alla quantificazione dei costi contrattuali entro 15 giorni dalla presentazione. La mancata certificazione da parte della Corte dei Conti impedirà la stipula dell’accordo. Il numero dei comparti di contrattazione sarà ridotto al numero massimo di 4, la cui composizione sarà stabilita dalla contrattazione.
7. Tutela retributiva dei dipendenti (art.47bis d.lgs 165/2001).
Nel caso in cui l’accordo contrattuale non sia stato ancora concluso è prevista l’erogazione provvisoria degli incrementi previsti dalla Finanziaria ed un’anticipazione dei benefici contrattuali attribuibili al momento del rinnovo del CCNL.
8. Sanzioni disciplinari e contrattazione collettiva(art. 55 d.lgs. 165/2001)
Il d. lgs. 150 del 2009 attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la tipologia delle infrazioni più lievi e delle relative sanzioni. Inoltre esclude che i contratti possano introdurre strumenti di impugnazione dei provvedimenti disciplinari anche se resta ferma la possibilità di istituire procedure conciliative. Le sanzioni gravi, invece, saranno previste dalla legge e applicate esclusivamente dal dirigente. Il D.lgs. 150/2009, infine, introduce nuove gravi fattispecie disciplinari che saranno inderogabili nell’ambito degli accordi collettivi.
9. Modifiche in materia di funzionamento e composizione dell’ARAN. (art. 41 e art. 46 D.lgs.165/2001)
L’art. 46 del d.lgs. 165/2001, relativo all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, contiene alcune novità relative al funzionamento, la composizione ed i compiti dell’ARAN. In particolare prevede che l’ARAN svolga attività di consulenza e di monitoraggio nell’applicazione dei contratti collettivi e possa avvalersi dell’apporto di personale
proveniente dai ruoli delle amministrazioni rappresentate. Sono, inoltre definiti alcuni casi specifici di incompatibilità per il personale dell’Agenzia.
L’art. 41 del d. lgs. 165/2001, inoltre, prevede che per tutte le amministrazioni dello Stato, diverse dagli enti locali, operi come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri coadiuvato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il comparto di competenza.
10. Modifiche ai procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico- vigenza temporale dei contratti collettivi.
L’art.63 del d.lgs.150 del 2009 incide su una serie di articolati normativi disponendo che la vigenza dei contratti collettivi in materia di pubblico impiego passi da quattro a tre anni in modo omogeneo per la parte giuridica e per quella economica.
11. Adeguamento dei Contratti collettivi vigenti alla nuova disciplina.
L’art. 65 del d.lgs.150 del 2001 prevede che entro il 31 dicembre 2010 i contratti integrativi vigenti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni altrimenti perderanno efficacia alla data del 01 gennaio 2011. Il medesimo articolo prevede che l’ARAN avvierà la contrattazione collettiva nell’ambito dei nuovi comparti tenendo conto dei dati rappresentativi delle XX.XX. relativi al biennio 2008-2009.