Tra
C.C.N.L. 12 MARZO 1980
Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Tra
Federtrasporti - Anac - Intersind
e
La Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori Cgil - Cisl - Uil
si è convenuto quanto segue:
1) E' approvata la parte economica e normativa di cui all'allegato, costituente parte integrante del presente accordo, e che si compone di n. 18 articoli debitamente siglati in ogni pagina dai rappresentanti delle due parti.
A seguito dell'apposizione della sigla, l'accordo, per quanto riguarda la parte economica e normativa in essa contenuta, diviene immediatamente operante per cui le aziende daranno seguito alle intese raggiunte il 5 marzo 1980, relativamente all'applicazione del contratto.
2) Le parti si impegnano a reincontrarsi entro il 15 aprile 1980 per concordare e definire la parte politica, i contenuti relativi alle aree nazionale e aziendale e le prerogative e i diritti sindacali.
3) Il Testo Unico del 23 luglio 1976, verrà modificato in conseguenza dei contenuti del presente accordo, procedendo, ove occorra, agli opportuni adattamenti formali e ad un'organica revisione di tutto il testo.
Art. 1 - Struttura della retribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue:
1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all'art. 2 del presente accordo;
2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 3;
3) indennità di contingenza;
4) competenze accessorie unificate, di cui all'art. 4;
5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976;
6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo;
7) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4/bis;
8) indennità (saltuarie e variabili), di cui all'art. 9;
Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la "retribuzione normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.
Art. 2 - Retribuzione conglobata
A decorrere dall'1.1.1980, la retribuzione conglobata, per i vari livelli, è costituita da:
1) retribuzioni minime conglobate in atto all'1.1.1978, comprendenti i punti di contingenza maturati sino al 31.12.1976;
2) l'importo corrispondente a due aumenti periodici di anzianità, pari al 10% calcolato sulla retribuzione di cui al precedente n. 1) e sulla somma convenzionale di L. 50.000 prevista dagli accordi stipulati tra le XX.XX. Cgil, Cisl, Uil e la Cispel del 13 luglio 1978 e l'Anac, la Fenit e l'Intersind del 24 gennaio 1979, i cui effetti sono trasformati ed assorbiti, dall'1.1.1980, nella retribuzione conglobata;
3) i due elementi distinti dalla retribuzione, rispettivamente di L. 11.143 e di L. 15.000 mensili, di cui all'art. 14 del C.c.n.l. 23 luglio 1976;
4) un importo corrispondente al 10% della retribuzione, di cui al precedente n. 1), da prelevarsi dalle competenze accessorie aggregate e unificate come al successivo art. 4;
5) l'importo di L. 18.000 quale incremento retributivo, in entità uguale per tutti i livelli, previsto dall'art. 6;
6) gli incrementi retributivi derivanti, per gli aventi diritto, dall'applicazione dei nuovi parametri, di cui al successivo art. 7.
Al fine di evitare rivalutazioni retributive per effetto degli aumenti della retribuzione minima conglobata previsti dai nn. 2). 3). 4). ) e 6) del presente art 2, fermo restando quanto stabilito dal presente accordo per la ridefinizione delle competenze accessorie fisse e continuative, si procederà al riproporzionamento delle percentuali dell'indennità sostitutiva di mensa, di cui all'art.11 del C.c.n.l. 23 luglio 1976, dei premi, delle indennità e di tutti gli altri compensi, previsti aziendalmente ed a qualsiasi titolo riconosciuti.
Dal riproporzionamento effettuato a tale titolo sono esclusi gli istituti del lavoro straordinario, festivo e notturno, della trasferta e dell'indennità di diaria ridotta, per i quali istituti valgono le disposizioni dei relativi articoli del presente accordo.
Art. 3 - Trasformazione dell'istituto "aumenti periodici di anzianità"
A decorrere dal 1° gennaio 1980, l'istituto degli aumenti periodici di anzianità sarà disciplinato dalle seguenti norme:
1) è trasferito nella retribuzione conglobata l'importo corrispondente a n. 2 aumenti periodici di anzianità, pari al 10 (dieci per cento) calcolato sulla retribuzione minima conglobata di ciascun livello in atto al 1-1- 1978 e sulla somma convenzionale di L.50.000 (cinquantamila) prevista dagli accordi di cui al precedente art. 2, n 2;
2) in conseguenza del trasferimento nella retribuzione conglobata dell'importo di cui al precedente punto 1), il numero degli aumenti periodici di anzianità sarà ridotto da 8 (otto) a 6 (sei) del 5% (cinque per cento) ciascuno, per una percentuale globale del 30% (trenta per cento), calcolati sulla retribuzione conglobata di cui al precedente art. 2;
3) per il personale assunto a partire dall'1.1.1980, il primo dei 6 (sei) aumenti periodici di anzianità verrà attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del quarto anno di anzianità di servizio;
4) in caso di avanzamenti, di promozioni e di cambi di qualifica anche nell' ambito dello stesso livello, l'agente conserverà il numero di a.p.a. già acquisiti nella qualifica di provenienza nonché le frazioni di biennio già maturate; è abrogato l'art. 8 del C.c.n.l. 23 luglio 1976;
5) ferme restando le decorrenze stabilite per l'attribuzione del primo a.p. agli a.p.a. successivi matureranno con periodicità biennale.
Norme transitorie
Per l'attribuzione degli a.p.a. al personale in servizio alla data del 31.12.1979, si osserveranno le seguenti norme:
a) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, non abbiano maturato alcuno scatto biennale di anzianità, il primo degli a.p.a. previsto dal nuovo sistema introdotto dal presente articolo, sarà attribuito a decorrere dall'1.1.1984;
b) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato uno scatto biennale di anzianità, il primo degli a.p.a. previsto dal novo sistema introdotto dal presente articolo, sarà attribuito a decorrere dall'1.1.1982;
c) per gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato due o più scatti biennali di anzianità, il primo od il successivo a.p.a. previsto dal nuovo sistema introdotto dal presente articolo, sarà attribuito a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del secondo anno di anzianità, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto secondo il sistema precedentemente in atto;
d) gli agenti che, alla data del 31.12.1979, abbiano maturato il secondo o il terzo a.p.a. e non abbiano ancora acquisito il diritto rispettivamente al terzo o al quarto a norma dell'art. 7 del C.c.n.l. del 23 luglio 1976, sarà garantita una anticipazione pari alla differenza tra l'importo di Lire 3.676 e l'eventuale aumento conseguito con il nuovo sistema di scatti, secondo la seguente tabella:
Anticipazione per aumenti periodici di anzianità
Livelli | Maturato secondo a.p.a. e non ancora maturato il terzo | terzo a.p.a. e non ancora maturato il quarto |
liv. 10 | 3.676 | 1.838 |
liv. 9 | 3.676 | 1.564 |
liv. 8 | 3.676 | 1.375 |
liv. 7 | 3.676 | 920 |
liv. 6 | 3.676 | 682 |
liv. 5 | 3.676 | 625 |
liv. 4 | 3.676 | 495 |
liv. 3 | 3.376 | 266 |
liv. 2 | 3.676 | - |
liv. 1 | 3.676 | - |
La somma eventualmente necessaria per raggiungere l'importo di L. 3.676, sarà riassorbita all'atto del conseguimento dell'a.p.a. immediatamente successivo.
Art. 4 - Competenze accessorie unificate
A decorrere dall'1.1.1980, ove non si sia provveduto mediante accordo aziendale, le competenze accessorie erogate in modo fisso e continuativo, gli eventuali trattamenti di cui al 3° comma dell'art. 5 e la quota non conglobata di caropane verranno unificati per aggregazione in un unico valore mensile e, se anche corrisposti in cifra fissa, verranno espressi in percentuale sulla nuova retribuzione conglobata, di cui al precedente art. 2.
Qualora aziendalmente competenze accessorie, espresse in percentuale, siano calcolate, oltre che sulla retribuzione base convenzionale, anche sugli aumenti periodici di anzianità, si farà luogo all'inserimento, nel complesso delle competenze accessorie unificate, dell'importo risultante applicando la percentuale delle stesse competenze accessorie alla retribuzione base convenzionale in atto all'1.1.1978.
Dal valore complessivo derivante dalla unificazione delle competenze accessorie risultante dall'aggregazione degli elementi retributivi di cui al primo comma del presente articolo, sarà prelevato un importo corrispondente al 10% (dieci per cento) della retribuzione minima conglobata in atto all'1.1.1978 per i vari livelli; tale importo, detratto dall'ammontare complessivo delle competenze accessorie unificate, sarà incluso nella retribuzione conglobata di cui all'art. 2, n.1.
A decorrere dal 1° luglio 1981, le competenze accessorie unificate comprenderanno, altresì, la quota perequativa, di cui all'art. 8, eventualmente spettante.
Art. 4/bis - Trattamenti sostitutivi
A decorrere dall'1-1-1980, confluiranno nella voce "trattamenti sostitutivi" gli elementi retributivi previsti dal successivo art. 5 non trasferiti nelle competenze accessorie unificate, di cui all'art. 4.
I trattamenti sostitutivi valgono a tutti gli effetti come retribuzione normale.
I trattamenti sostitutivi saranno corrisposti agli agenti in servizio che ne abbiano maturato il diritto nella qualifica di appartenenza al 31 dicembre 1979 e non saranno soggetti ad alcun assorbimento.
Nota a verbale - Le parti convengono che i trattamenti sostitutivi di cui al presente articolo vengano estesi, ove dovuti, agli agenti assunti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 marzo 1980.
Tali trattamenti saranno estesi anche agli agenti assunti successivamente alla data del 31-3-1980, in base a graduatorie di concorsi pubblici formate ed approvate antecedentemente all'1° gennaio 1980.
Art. 5 - Superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in eccedenza rispetto al trattamento nazionale
Le parti stipulanti, al fine di promuovere uniformità di trattamenti e di realizzare i principi posti a base della ristrutturazione del salario, demandano alle rispettive organizzazioni sindacali competenti per la contrattazione in sede aziendale, il compito di procedere alla modifica ed all'adeguamento, al presente accordo, degli accordi aziendali concernenti trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in superamento del trattamento nazionale, rispetto agli istituti riservati all'area nazionale, di cui all'art. 2 del
C.C.N.L. 23 luglio 1976.
A tal fine, con effetto dall'1-1-1980, tutte le retribuzioni saranno articolate in 14 mensilità, con conseguente superamento e trasformazione dei trattamenti aziendali stabiliti in difformità e/o in superamento delle 14 mensilità previste dal contratto nazionale.
Saranno inseriti nelle competenze accessorie unificate, di cui al precedente art. 4, i seguenti elementi retributivi secondo le misure in atto aziendalmente alla data del 31-12-1979:
a) i ratei delle mensilità, dei premi, delle gratifiche e di tutte le altre erogazioni annuali eccedenti la 14a mensilità;
b) l'eventuale eccedenza derivante dai trattamenti aziendali riguardanti l'indennità sostitutiva di mensa rispetto al valore stabilito dall'art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, riproporzionato in relazione alle retribuzioni conglobate di cui al precedente art. 2;
c) gli altri eventuali trattamenti, consistenti nell'erogazione di emolumenti corrisposti a tutti i dipendenti od agli appartenenti ad uno stesso livello o qualifica, che non determinino differenziazioni individuali, qualora tali trattamenti siano costituiti da una parte fissa e comune a tutti i dipendenti od agli appartenenti ad uno stesso livello o qualifica e da una parte variabile individualmente, si farà luogo all'inserimento nelle competenze accessorie unificate di cui all'art. 6 solo della prima parte (fissa e comune), mentre la seconda parte (variabile) confluirà nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4/bis.
Confluiranno altresì nei trattamenti sostitutivi di cui all'art.4/bis gli importi, riferiti agli elementi retributivi di cui alla precedente lettera a), che verranno a maturazione a partire dall'1-1-1980, in relazione agli scatti di anzianità ed all'indennità di contingenza.
Saranno inoltre inserite nei trattamenti sostitutivi anche le somme corrispondenti ai valori che matureranno per effetto dei ricalcoli delle competenze accessorie, di cui all'art. 4.
I trattamenti sostitutivi saranno determinati, per la parte da maturare, facendo riferimento alle basi di calcolo, alle misure e ai tempi in atto aziendalmente alla data del 31-12-1979, fatta salva l'attribuzione dei valori relativi ai punti dell'indennità di contingenza che scatteranno successivamente a tale data.
La modifica e l'adeguamento, previsti dal presente articolo, saranno stabiliti in sede aziendale, dalle organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Copia di tali accordi, corredati delle relative tabelle, dovrà essere trasmessa alle organizzazioni sindacali nazionali. In mancanza di accordo a livello aziendale, la definizione di tale questione sarà demandata alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo che, con la presenza delle aziende e dei sindacati competenti, dovranno provvedervi entro i tre mesi successivi alla predetta scadenza.
Nota a verbale - Le parti convengono che, fino a quando aziendalmente non sarà stata applicata la ristrutturazione della retribuzione verranno corrisposti agli aventi diritto, ove previsti ed alle normali scadenze, le mensilità, i premi, le gratifiche ed ogni altra erogazione annuale eccedente la quattordicesima mensilità.
Tali erogazioni saranno conguagliare al momento della definizione della ristrutturazione della retribuzione.
Art. 6 - Incremento retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 1980, la retribuzione conglobata di cui al precedente art. 2, comprenderà l'importo mensile di L. 18.000, quale incremento retributivo di entità uguale per tutti i livelli.
Art. 7 - Riparametrazione delle retribuzioni conglobate
A decorrere dall'1.1.1980, sarà applicata la seguente scala parametrale riferita alle retribuzioni conglobate di cui all'art. 2, numeri 1, 2, 3, 4 e 5:
Livello | Parametro |
liv. 10 | 100,00 |
liv. 9 | 106,53 |
liv. 8 | 113,01 |
liv. 7 | 123,68 |
liv. 6 | 128,62 |
liv. 5 | 136,65 |
liv. 4 | 144,06 |
liv. 3 | 163,21 |
liv. 2 | 178,58 |
liv. 1 | 195,08 |
In applicazione dell'art.2, numeri 1, 2, 3, 4, e 5, la retribuzione conglobata del livello 10 è di lire 274.851; pertanto, in applicazione dei predetti parametri, a decorrere dall'1.1.1980, valgono le seguenti retribuzioni conglobate:
Tabella retribuzione conglobata:
Livelli | Retribuzione conglobata |
liv. 10 | 274.851 |
liv. 9 | 292.799 |
liv. 8 | 310.609 |
liv. 7 | 339.936 |
liv. 6 | 353.513 |
liv. 5 | 375.584 |
liv. 4 | 395.950 |
liv. 3 | 448.584 |
liv. 2 | 490.829 |
liv. 1 | 536.179 |
I valori delle retribuzioni conglobate derivano dalla ristrutturazione del salario effettuata secondo i calcoli indicati nel seguente prospetto:
Livelli | Retr. Min. congl | 2 a.p.a. | Accordo Cispel | 2 E.D.R. | 10% retr. Min. congl compet. access. | Increm. uguale per tutti | Incremento parametrico | Tolatle |
10 | 188.090 | 18.809 | 5.000 | 26.143 | 18.809 | 18.000 | -- | 274.851 |
9 | 200.552 | 20.055 | 5.000 | 26.143 | 20.055 | 18.000 | 2.994 | 292.799 |
8 | 214.577 | 21.458 | 5.000 | 26.143 | 21.458 | 18.000 | 3.973 | 310.609 |
7 | 234.829 | 23.483 | 5.000 | 26.143 | 23.483 | 18.000 | 8.998 | 339.936 |
6 | 243.645 | 24.364 | 5.000 | 26.143 | 24.364 | 18.000 | 11.997 | 353.513 |
5 | 264.550 | 26.455 | 5.000 | 26.143 | 26.455 | 18.000 | 8.980 | 375.584 |
4 | 282.343 | 28.234 | 5.000 | 26.143 | 28.234 | 18.000 | 7.996 | 395.950 |
3 | 330.389 | 33.039 | 5.000 | 26.143 | 33.039 | 18.000 | 2.974 | 448.584 |
2 | 364.748 | 36.475 | 5.000 | 26.143 | 36.475 | 18.000 | 3.988 | 490.829 |
1 | 401.710 | 40.171 | 5.000 | 26.143 | 40.171 | 18.000 | 4.984 | 536.179 |
Dichiarazione a verbale
Le, parti convengono di reincontrarsi entro il 30.6.1981 per la individuazione e l'acquisizione degli elementi di professionalità utili alla valutazione - che le parti stesse si riservano di effettuare in occasione del successivo rinnovo contrattuale - degli eventuali riflessi sulla scala parametrale.
Art. 8 - Quota perequativa
Al fine di facilitare un graduale processo di perequazione delle retribuzioni differenziate tra le diverse realtà aziendali e di dar luogo ad una determinazione dei trattamenti economici a livello nazionale, viene stabilito di destinare, per l'intero settore (Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind), una somma mensile costituita dal prodotto dell'importo di lire 1.500 (millecinquecento) per il numero degli addetti al medesimo settore, che viene convenzionalmente determinato in 150 mila unità.
Per l'individuazione delle aziende destinatarie della presente norma saranno seguiti i criteri sottoindicati, con riferimento alla paga in atto alla data del 31.12.1980:
a) sarà accertato l'ammontare medio ponderale aziendale del complesso delle competenze accessorie unificate, di cui al precedente art. 4 e dei trattrattamenti sostitutivi, di cui al precedente art. 4 bis;
b) sarà determinato il rapporto percentuale fra la somma media ponderale, di cui alla precedente lettera a), e la media ponderale delle retribuzioni conglobate, di cui all'art. 2, in atto presso ciascuna azienda;
c) qualora il rapporto percentuale, di cui al precedente punto b), non raggiunga l'X% sarà riconosciuta una quota perequativa differenziata in due distinte fasce riferite agli agenti appartenenti alle aziende, per le quali saranno state rispettivamente accertate una percentuale fino all'Y% e una percentuale dall'Y all'X%;
d) la quota perequativa, da erogare in relazione ad una sola delle due predette fasce, sarà determinata dal rapporto 4 : 3 e la stessa verrà attribuita in valore unico a tutti i lavoratori dell'azienda; in nessun caso potrà essere superata la quota dell'X%.
La quota perequativa sarà corrisposta, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 1981.
Nota.
Per la determinazione delle percentuali, da inserire nel presente articolo, le parti si incontreranno, entro il 31.1.1981, dopo che saranno stati acquisiti gli elementi conoscitivi sulle retribuzioni in atto nelle diverse realtà aziendali.
In tale occasione le parti valuteranno l'opportunità di inserire o meno nei valori, di cui al precedente punto a) altri trattamenti di fatto esistenti aziendalmente.
Art. 9 - Indennità saltuarie e variabili
Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni, rimangono, presso ciascuna azienda, nell'importo e con le modalità attualmente in vigore, salvo il riproporzionamento di quelli espressi in percentuale, ove si modifichi la base di calcolo.
Art. 10 - Ferie
A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3°.
Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).
Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.
Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.
Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni.
La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980.
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell'articolo 16 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.
Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di "guardiano di notte".
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%.
La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili.
Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura superiore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza:
- in via immediata, con riferimento a tutti gli incrementi delle basi di calcolo, derivanti dall'applicazione del presente contratto;
- e, progressivamente nel tempo, con riferimento ad ogni ulteriore incremento della base di calcolo derivante sia dall'inserimento di nuovi elementi retributivi sia dall'aumento di quelli già inseriti (con esclusione dei soli aumenti periodici di anzianità).
L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione conglobata per le restanti ore non lavorate.
Nota a verbale
La delegazione sindacale dei lavoratori per quanto concerne il richiamo alle "leggi vigenti nel settore" al quinto comma del presente articolo, dichiara di riproporre l'eliminazione di detto richiamo in sede di trasferimento delle norme nel Testo Unico.
Art. 12 -Indennità di trasferta
Al fine di migliorare il trattamento di trasferta, viene stabilito di destinare per l'intero settore Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind, con decorrenza 1° luglio 1981, una somma mensile, costituita dal prodotto
dell'importo di L. 1.000 (mille) per il numero degli addetti al settore, che viene convenzionalmente determinato in 150.000 unità.
Tale somma, ridotta dell'importo che risulterà assorbito dall'incremento della base di calcolo, sarà utilizzata per il miglioramento del trattamento di pernottazione dei lavoratori inviati in trasferta.
Gli eventuali trattamenti aziendali di miglior favore corrisposti a tale titolo saranno assorbiti fino a concorrenza della somma di cui al primo comma del presente articolo.
Per la determinazione dell'entità del miglioramento, le parti si incontreranno dopo che saranno stati acquisiti gli elementi conoscitivi sulle retribuzioni in atto nelle diverse realtà aziendali e, comunque, entro il 1° marzo 1981.
Art. 13 - Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti, Fenit e Intersind)
A decorrere dal 1° gennaio 1981, al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 21 C.C.N.L. 23 luglio 1976, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità fissate dallo stesso art. 21 e secondo le percentuali di seguito indicate da computarsi sulla quota giornaliera della retribuzione normale di cui all'art. 1 ultimo comma:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative | 24% |
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative | 9% |
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore | 24% |
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore | 13% |
Art. 14 - Trattamento economico nei primi tre giorni di malattia
Dal 1° gennaio 1981, il trattamento economico nei primi tre giorni di malattia è garantito dalle aziende sino al 100% con integrale assorbimento dei trattamenti aziendali.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita fino a concorrenza la parte a carico delle aziende.
Art. 15 - Erogazione per l'anno 1979.
Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1979, sarà corrisposto un importo di Lire 20.000 mensili per 14 mensilità ad ogni agente in servizio per l'intero anno 1979.
Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1979 saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno medesimo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Tale importo, assoggettato ai contributi previdenziali, influirà soltanto sul trattamento di buonuscita e non opererà su alcun altro istituto previsto dal contratto nazionale o da altri accordi o contratti aziendali.
Art. 16 - Trasferimento nel T.U.
I contenuti del presente accordo saranno, con gli opportuni adattamenti formali, trasferiti nel Testo Unico degli accordi.
Le parti daranno inoltre luogo ad una organica revisione di tale Testo Unico.
Art. 17 - Durata del contratto
Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 1981 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 dicembre di ogni anno successivo al 1981.
Art. 18 - Proroga degli accordi aziendali
Sono automaticamente prorogati gli accordi integrativi aziendali scaduti o scadenti nel corso di validità del presente contratto (31 dicembre 1981).