APPRENDISTATO: NUOVA EDIZIONE
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APPRENDISTATO: NUOVA EDIZIONE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina del contratto di apprendistato è contenuta negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15.6.2015, n. 81.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.M. 12.10.2015, che contiene la definizione degli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che hanno recepito questa tipologia di rapporto di lavoro non applicabile nel rapporto di lavoro pubblico.
TIPOLOGIE
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Esso si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
Il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi:
a) un titolo di studio;
b) una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere;
c) esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione. Dal 25 giugno 2015 è stato abrogato il Testo Unico dell'apprendistato.
Per le regioni e le province autonome e i settori nei quali la nuova disciplina non è immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.
In assenza della offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
Esistono differenti tipologie di apprendistato, caratterizzate da percorsi formativi diversi:
Apprendistato | Caratteristiche e finalità | |
Per l'istruzione secondaria (1) | - per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (2) | • Strutturato in modo da coniugare la formazione in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione (3) • Finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico |
- per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di competenze tecnico- professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici | • Rivolto ai giovani: - iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore - frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato • Finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore | |
Professionalizzante (4) (5) | Conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale | |
Di alta formazione e di ricerca (2) (3) (6) | • Conseguimento di: - titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca - diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art. 7 DPCM 25 gennaio 2008) • Attività di ricerca • Svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche | |
(1) Per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. (2) Le due tipologie integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai |
Apprendistato | Caratteristiche e finalità |
titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. (3) Con DM sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. (4) Può essere finalizzato al riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Le modalità per il riconoscimento di tale qualifica potranno essere definite dalle regioni (e province autonome di Trento e Bolzano) e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro (5) Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. (6) Destinato ai soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. |
CAMPO DI APPLICAZIONE
Datori di lavoro
I datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo del mondo del lavoro privato, possono assumere lavoratori con contratto di apprendistato direttamente o "indirettamente" tramite le Agenzie di somministrazione di lavoro, nel rispetto dei limiti numerici precisati nelle tabelle seguenti.
In caso di violazione dei limiti numerici, le assunzioni effettuate devono essere ricondotte a normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Generalità dei datori di lavoro | |
Numero dipendenti qualificati o specializzati (1) | Numero massimo apprendisti |
da 0 a 2 | 3 |
da 3 | • datori di lavoro fino a 9 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio (2) • datori di lavoro oltre 9 dipendenti: in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio (2) |
(1) Sono considerati "maestranze specializzate e qualificate" anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività lavorativa con carattere di continuità e abitualità, sempreché siano in possesso di adeguate competenze. (2) Il limite è legato alla necessità di garantire un'adeguata formazione e affiancamento del lavoratore e può essere valutato computando anche i lavoratori qualificati, impiegati all'interno della medesima realtà aziendale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle cui è destinato l'apprendista. |
CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE
Per i soli datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti
con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
I CCNL possono prevedere clausole di stabilizzazione in percentuali più elevate.
Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per:
recesso durante il periodo di prova;
dimissioni;
licenziamento per giusta causa.
Se non viene rispettata la percentuale, è consentita in ogni caso l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sopra indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto “ordinario” sin dalla data di costituzione del rapporto.
LAVORATORI
In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
I limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato:
Tipologia di apprendistato | Età del soggetto |
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni |
Professionalizzante) | Tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale: e i 29 anni (*) |
Di alta formazione e di ricerca) | Tra i 18 e i 29 anni (*) |
(*) Il limite di età massima va inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni |
Il contratto di apprendistato stipulato con un soggetto già in possesso della "qualificazione" che dovrebbe essere raggiunta con il contratto stesso è da considerare nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.
Tuttavia, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.
Il criterio generale è quello in base al quale non si ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
DISOCCUPATI
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età.
I soggetti che possono essere assunti con la fattispecie contrattuale in esame devono tassativamente ritenersi quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: NASPI; ASPI e MINIASPI; indennità speciale di disoccupazione edile; DISCOLL.
In caso di assunzione di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:
limiti di età;
disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Pertanto, la disciplina contributiva applicabile è la medesima prevista per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante in regime ordinario.
L’assunzione agevolata si riferisce ai beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla
prestazione pur non avendola ancora percepita. Il contratto di apprendistato professionalizzante, pertanto, deve ritenersi validamente stipulato solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione.
Per le assunzioni dei lavoratori l’erogazione della formazione di base e trasversale risulta “non necessaria” per coloro i quali:
a seguito di pregresse esperienze lavorative abbiano già avuto modo di acquisire tale formazione;
abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Dal 1° gennaio 2017, tuttavia, le liste di mobilità e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti in tali liste sono abrogate.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO
La disciplina dell'apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le disposizioni contrattuali collettive devono rispettare i principi direttivi stabiliti dalla legge, con particolare riferimento a:
inquadramento
trattamento economico
formazione
Sono invece stabiliti dalla legge, e non possono essere oggetto di modifiche ad opera della contrattazione collettiva, i seguenti aspetti del rapporto di lavoro:
forma
durata minima del contratto
recesso delle parti
Le diverse tipologie di apprendistato, pur differenziandosi per finalità e campo di applicazione, sono soggette alla medesima disciplina generale del rapporto di lavoro, dettata dalla contrattazione collettiva nazionale.
Si differenzia, invece, la regolamentazione della formazione, che per i percorsi per l’istruzione secondaria e di alta formazione e ricerca, richiede l'intervento delle regioni e delle istituzioni scolastiche.
Con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l'apprendistato, lo stesso datore di lavoro può far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici del contratto.
A. CONTRATTO
Forma
La legge richiede la forma scritta del contratto ai fini della prova.
La mancanza della forma scritta del contratto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. L'obbligo di formalizzare per iscritto il contratto non può considerarsi adempiuto mediante la sola consegna della copia della comunicazione di assunzione, ma è necessaria la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro
Piano formativo individuale.
Il contratto di apprendistato deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale, cioè il documento nel quale sono precisati i contenuti della formazione, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Con riguardo al ruolo degli Enti bilaterali nella disciplina dell'apprendistato, il parere di conformità sui contenuti del piano formativo non è vincolante ai fini della validità del contratto.
La legge, infatti, non contiene alcun riferimento specifico ad una funzione "autorizzatoria" assegnata agli Enti bilaterali
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale è predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Per queste tipologie di apprendistato l'Accordo interconfederale Confindustria-CGIL, CISL e UIL, l'Accordo interconfederale AGCI, Confcooperative, Legacoop-CGIL, CISL e UIL, prevedono che il piano formativo individuale comprenda in modo puntuale la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
Inquadramento
Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato l'apprendistato.
L'inosservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni contrattuali collettive relative all'inquadramento dell'apprendista è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
In caso di assunzioni di apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'Accordo interconfederale Confindustria CGIL, CISL e UIL, l'Accordo interconfederale AGCI, Confcooperative, Legacoop CGIL, CISL e UIL (prevedono l'attribuzione convenzionale di un livello di inquadramento coerente con il percorso formativo individuato al fine della determinazione della retribuzione di riferimento.
Durata
La durata del contratto - che non può essere inferiore a 6 mesi - varia a seconda della tipologia di apprendistato e degli obiettivi cui l'assunzione è finalizzata, nel rispetto dei limiti indicati nei paragrafi seguenti.
Il limite di durata minima di 6 mesi non si applica ai contratti legati ad attività stagionali. Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto quando tali eventi hanno una durata superiore a 30 giorni A nostro avviso, benché non sia espressamente previsto, l'effetto sospensivo deve essere riconosciuto anche per eventi di maternità, quanto meno per il periodo di astensione obbligatoria.
1) Per l'istruzione secondaria
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del titolo da conseguire:
a) per i contratti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la durata massima non può in ogni caso superare 3 anni (4 anni, nel caso di diploma quadriennale regionale). In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale, i datori di lavoro possono prorogare fino ad un anno questa tipologia contrattuale;
b) per i contratti per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, la durata massima non può in ogni caso superare 4 anni. Per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, la durata massima è di 2 anni.
Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante per ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
2) Apprendistato Professionalizzante
La durata, anche minima, del periodo di apprendistato è stabilita dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, ma in ogni caso, non può essere superiore a 3 anni, nella generalità dei casi.
3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, è rimessa alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico).
In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione di questa tipologia di apprendistato è disciplinata dalle disposizioni del DM che individua gli standard professionali e formativi (DM 12 ottobre 2015).
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro (o dalle loro associazioni) con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca.
Tabella riepilogativa
Tipologia | Durata | |
Per l'istruzione secondaria | - per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Non superiore a: - 3 anni - 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale |
- per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici | Non superiore a: - 4 anni - 2 anni, nel caso di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato | |
Professionalizzante | Non superiore a: - 3 anni Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire anche una durata minima del contratto | |
Di alta formazione e di ricerca | Definita dalle regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, è definita dalle disposizioni del DM 12 ottobre 2015 |
B. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
L'assunzione deve essere comunicata in via telematica al ministero del Lavoro entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste per la generalità dei lavoratori.
Formazione
A seconda della tipologia di contratto di apprendistato, la legge prevede differenti modalità di realizzazione del percorso formativo.
Esistono, tuttavia, principi di carattere generale comuni a tutti i tipi di apprendistato e in particolare:
l'obbligo di individuare un tutor o referente aziendale;
la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici interprofessionali (anche attraverso accordi con le regioni;
l'obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico del lavoratore.
I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale.
In linea generale, il tutor o referente aziendale deve essere in possesso dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva.
Allo stesso tutor le parti sociali possono assegnare compiti diversificati, che vanno dall'insegnamento delle materie oggetto di formazione interna a quello della semplice "supervisione" circa il corretto svolgimento della formazione.
Talvolta il tutor svolge, pertanto, delle funzioni esclusivamente di controllo della corretta effettuazione della formazione o di "raccordo" tra apprendista e soggetto formatore.
La mancata individuazione di un tutor o referente aziendale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Distacco
È possibile distaccare l'apprendista presso un'altra impresa, ferma la necessità della previsione del distacco nel piano formativo. Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono inoltre garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna (anche nel contesto produttivo del distaccatario deve essere presente un tutor.
Modalità di realizzazione del percorso formativo Apprendistato per l'istruzione secondaria
Questa tipologia di apprendistato coniuga la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) devono regolamentare i profili formativi di questa tipologia di apprendistato con autonomi provvedimenti.
In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione è rimessa al ministero del Lavoro, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
Il datore di lavoro che intende utilizzare questa tipologia di apprendistato, sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente.
Apprendistato professionalizzante
La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
Le qualifiche contrattuali previste dai diversi CCNL dovrebbero essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare - ad esempio - che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del CCNL applicato.
La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali può essere effettuata in un documento avente i "contenuti minimi" del soppresso libretto formativo del cittadino (DM 10 ottobre 2005). T
Tale documento deve indicare:
le informazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.);
le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di acquisizione e tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte).
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda,
disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Questo tipo di formazione è finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell'arco del triennio.
La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.
In assenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. Ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo.
Le imprese che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale.
La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (Linee guida per l'apprendistato professionalizzante 20 febbraio 2014):
120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto per questa tipologia di apprendistato, sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico).
In assenza di regolamentazione regionale dei profili formativi, l'attivazione di questa tipologia di apprendistato è disciplinata dalle disposizioni del DM che individua gli standard professionali e formativi (DM 12 ottobre 2015.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro (o dalle loro associazioni) con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca.
La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale.
Tabella riepilogativa
Tipologia | Aspetti formativi |
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Definiti dalle regioni con autonomi provvedimenti. In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione è rimessa al ministero del Lavoro con propri decreti |
Professionalizzante | Definiti dagli accordi interconfederali e dai CCNL, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La formazione è integrata dall'eventuale offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali |
Tipologia | Aspetti formativi |
Di alta formazione e di ricerca | Definiti dalle regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione è disciplinata dalle disposizioni del DM 12 ottobre 2015. |
Standard formativi. Gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali dell’apprendistato per l’istruzione secondaria e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca sono sintetizzati in tabella:
Requisiti del datore di lavoro | a. Capacità strutturali: possesso di spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, superamento o abbattimento delle barriere architettoniche b. Capacità tecniche: disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico c. Capacità formative, con garanzia della disponibilità di uno o più tutor aziendali | |||||||
Durata dei contratti | Apprendistato per l’istruzione secondaria ● Minima: 6 mesi ● Xxxxxxx: a. 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale b. 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale c. 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore d. 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato e. 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per soggetti in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente f. 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore ● Possibile proroga fino ad 1 anno: - se l’apprendista ha concluso positivamente i percorsi di cui alle lettere a. e b., per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo - quando, al termine dei percorsi indicati, l’apprendista non ha conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale | |||||||
Apprendistato di alta formazione ● Minima: 6 mesi ● Massima: pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi | ||||||||
Apprendistato per attività di ricerca ● Minima: 6 mesi, definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca ● Massima: 3 anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca | ||||||||
Apprendistato | per | il | praticantato per | l’accesso | alle | professioni | ordinistiche |
● Minima: 6 mesi ● Xxxxxxx: definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato | |
Standard formativi | a. percorsi di formazione e di istruzione professionale regionale (definiti in attuazione degli costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. La formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario obbligatorio previsto per il 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno; se l’apprendistato è attivato a partire dal 1° anno, al 60% dell’orario ordinamentale per il 1° e 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno. Per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario b. percorsi di istruzione secondaria superiore (definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai DPR 87/2010, DPR 88/2010 e DPR 89/2010). La formazione esterna non può essere superiore al 70% dell’orario obbligatorio previsto per il 2° anno e al 65% per il 3°, 4° e 5° anno c. percorsi di istruzione degli adulti (definiti dalle Linee guida adottate con DM 12 marzo 2015). La formazione esterna non può essere superiore al: - 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di 1° livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale - 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di 2° livello d. percorsi di specializzazione tecnica superiore (standard definiti in attuazione degli artt. 9 e 10 DPCM 25 gennaio 2008). La formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario ordina mentale e. percorsi di studi universitari (compresi i dottorati) e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti). La formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario f. percorsi di istruzione tecnica superiore (definiti in attuazione degli artt. 6-8 DPCM 25 gennaio 2008). La formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale g. percorsi dell’alta formazione regionale (definiti nell’ambito degli ordinamenti regionali vigenti). La formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale |
Piano formativo individuale | Redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi sopra indicati e contiene: -dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale - qualificazione da acquisire al termine del percorso (ove previsto) - livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista - durata del contratto di apprendistato e orario di lavoro - risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. Può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso |
Periodi di formazione | Articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che |
interna ed esterna | possono essere acquisiti in impresa |
Diritti e doveri degli apprendisti | ● L’istituzione formativa informa i giovani (nel caso di minorenni i titolari della responsabilità genitoriale), con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza: - degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire -dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale - delle modalità di selezione degli apprendisti - del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa (in particolare delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna) ● In caso di interruzione o cessazione anticipata del contratto di apprendistato per l’istruzione secondaria, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo |
Tutor | ● I tutor (formativo e aziendale) sono individuati nel piano formativo individuale e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna. ● Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato ● Il tutor aziendale (può essere anche il datore di lavoro) favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi ● Entrambi i tutor collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del periodo di apprendistato (anche in caso di risoluzione anticipata) |
Valutazione e certificazione delle competenze | ● L’istituzione formativa (anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna) monitora e valuta gli apprendimenti, li evidenzia nel dossier individuale e comunica i risultati all’apprendista ● Xxxx apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di 3 mesi ● Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno 3/4 della formazione interna ed esterna indicate nel piano formativo individuale. Laddove previsto, la frequenza dei 3/4 della formazione interna ed esterna indicata nel piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva ● Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano (se previsti) in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale |
RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'apprendista aumenta nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore.
L'ammontare della retribuzione è stabilito in base a quanto previsto dai contratti collettivi; in particolare, gli accordi interconfederali o i contratti collettivi nazionali di lavoro, in alternativa alla possibilità di sotto- inquadrare l'apprendista, possono fissarne la retribuzione in percentuale rispetto a quella corrispondente al livello da acquisire.
La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
Il meccanismo del sotto-inquadramento retributivo e della percentualizzazione sono tra loro alternativi e non possono mai essere applicati congiuntamente.
ORARIO DI LAVORO
Xxxx apprendisti maggiorenni si applicano le disposizioni che regolano l'orario di lavoro per la generalità dei lavoratori subordinati, con la possibilità, quindi, di svolgimento di lavoro straordinario e notturno.
Gli apprendisti minorenni sono invece soggetti a limitazioni dell'orario massimo di lavoro:
- 8 ore giornaliere;
- 40 ore settimanali.
Per tali lavoratori, inoltre, vige il divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6.
Part-Time. In linea generale il contratto di apprendistato è compatibile con un regime orario part-time; in ogni caso, è necessario che la riduzione oraria non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative A nostro avviso, tuttavia, il part-time è compatibile solo con l'apprendistato professionalizzante, in quanto quello per l'istruzione secondaria e quello per l'alta formazione sono finalizzati al conseguimento di titoli riconosciuti nell'ordinamento scolastico e, pertanto, sono strutturati secondo moduli di formazione non comprimibili.
Minori. I quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso), possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali
COPERTURA PREVIDENZIALE
Nei confronti degli apprendisti si applicano le seguenti coperture assicurative:
IVS
infortuni sul lavoro e malattie professionali (la copertura assicurativa si estende anche all'attività formativa complementare, in azienda o fuori di essa
malattia;
maternità;
ANF;
disoccupazione (NASPI).
L'indennità di malattia spetta a tutti gli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività e comunque inquadrati.
DISCIPLINA DEL RECESSO
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere liberamente dal contratto (art. 2118 c.c.) nel rispetto del preavviso decorrente dal medesimo termine. Si tratta di un'ipotesi di vero e proprio recesso "ad nutum", che non richiede per la sua legittimità la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Al contrario, durante il periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di licenziamento privo di giustificazione si applica la normativa generale.
Nella seguente tabella illustriamo le ipotesi di cessazione del periodo di apprendistato che presentano delle particolarità.
Per le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni contrattuali previste per la generalità dei lavoratori dipendenti:
recesso datoriale per giusta causa e giustificato motivo
risoluzione consensuale
mancato superamento del periodo di prova
superamento del comporto di malattia
impossibilità sopravvenuta (ad esempio, inabilità, invalidità)
morte del lavoratore
morte del lavoratore
Ipotesi | Condizioni | Effetti | ||||
Durante il periodo di apprendistato | Conferma anticipata | in | servizio | – | Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato | |
Licenziamento o dimissioni | Necessità di giusta causa o giustificato motivo solo per il caso di licenziamento. Le dimissioni sono libere | Cessazione del rapporto di lavoro. Tutela nel caso di licenziamento illegittimo | ||||
Al termine periodo apprendistato | del di | Recesso ad iniziativa di una delle parti con rispetto del preavviso | – | Il rapporto di lavoro cessa quando si conclude il preavviso, che decorre dal termine dell'apprendistato | ||
Recesso ad iniziativa di una delle parti senza rispetto del preavviso | – | Il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l'ultimo giorno del periodo di apprendistato sono efficaci e il preavviso non prestato è sostituito dall'indennità contrattualmente prevista a carico della parte inadempiente | ||||
Mancato parti | recesso | delle | – | Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato | ||
Conferma in servizio | – | Prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto a tempo indeterminato | ||||
Oltre il termine del periodo di apprendistato | Licenziamento o dimissioni | Necessità di giusta causa o giustificato motivo solo per il caso di licenziamento. Le dimissioni sono libere | Cessazione del rapporto di lavoro. Tutela nel caso di licenziamento illegittimo |
INCENTIVI
Per favorire la diffusione dell'apprendistato, la legge prevede sensibili incentivi di tipo contributivo e normativo, tra i quali rientrano:
la possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore (Vedi inquadramento)
la possibilità di retribuire il lavoratore in percentuale rispetto al livello di destinazione finale (Vedi retribuzione)
le agevolazioni contributive
la non computabilità ai fini dei limiti numerici
La legge prevede che con DM siano definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Contributivi. Nell'apprendistato, in ragione dell'onere formativo, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sono previsti in misura estremamente ridotta, pur garantendo al giovane una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti.
Nella seguente tabella indichiamo le aliquote contributive rispettivamente dovute da datori di lavoro e apprendisti.
Datori di lavoro | Apprendisti | |
Aziende fino a 9 dipendenti | Aziende oltre 9 dipendenti | |
1o anno di contratto: (1,50% + 1,61%) 3,11% | (10% + 1,61%) 11,61% | 5,84% |
2o anno di contratto: (3% + 1,61%) 4,61% | ||
Anni successivi: (10% + 1,61%) 11,61% |
Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei contratti stipulati con lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Apprendistato di primo livello Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, si applicano i seguenti benefici:
esclusione dal versamento all’INPS dello specifico contributo aziendale di recesso da parte del datore di lavoro
riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10% . Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l'aliquota è ridotta al 5% solo a partire dal 3° anno di contratto
sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della disoccupazione (1,31%: e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%
Nell’ipotesi di trasformazione del contratto nella tipologia dell’apprendistato professionalizzante i benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti prima della trasformazione.
Mancata formazione. In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro deve corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Mancata computabilità ai fini dei limiti numerici. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, gli apprendisti non sono computabili nella base di calcolo della quota di riserva a favore dei lavoratori disabili.
SANZIONI
La legge sanziona il datore di lavoro che viola le disposizioni in materia di forma del contratto e del piano formativo e le previsioni contrattuali collettive attuative dei principi che regolano l'attivazione e lo svolgimento dell'apprendistato.
Si tratta, in particolare, delle violazioni dei principi riguardanti:
- il divieto di retribuzione a cottimo;
- l'inquadramento e la retribuzione del lavoratore;
- la presenza di un tutor o di un referente aziendale
Violazione | Sanzione |
Inosservanza della forma scritta del contratto | - generalità dei casi: da € 100 a € 600 - in caso di recidiva (1): da € 300 a € 1.500 |
Mancata individuazione di un tutore o referente aziendale | |
Inosservanza del divieto di retribuzione a cottimo | |
Inosservanza delle disposizioni relative all'inquadramento o alla retribuzione dell'apprendista |
I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
CCNL AGIDAE CCNL ANFFAS CCNL AGESPI CCNL UNEBA
CCNL COOPERATIVE SOCIALI