Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01
Parte Generale
Indice
2 Modello di organizzazione, gestione e controllo di CDP Immobiliare S.r.l 18
3 Organismo di Xxxxxxxxx ex D.lgs. 231/01 25
5 Diffusione del modello e clausole contrattuali 38
6 Aggiornamento e adeguamento del Modello 41
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex X.Xxx.
231/2001
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018
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Scheda del documento
Tipologia Documento | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001 - Parte Generale |
Normativa interna abrogata | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. 1.1 del 02/11/2016) |
Principale normativa interna collegata | Codice Etico |
Riferimenti a normativa esterna | D.Lgs. 231/2001 |
Redazione | U.O. Internal Auditing |
Soggetto approvatore | Consiglio di Amministrazione |
Emanazione | Ordine di Servizio n.8/2018 |
Modalità di pubblicazione | Intranet Aziendale |
Storia del documento
AGGIORNAMENTI E REVISIONI | ||
Revisione n° | Principali Modifiche | Data |
1.1 | Adeguamento al Funzionigramma Aziendale; Recepimento dei nuovi reati introdotti nel novero del D.Lgs. 231/01. | 02/11/2016 |
1.2 | Revisione generale del Modello Organizzaivo a seguito di modifiche legislative e organizzative di CDP Immobiliare | 26/03/2018 |
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PARTE GENERALE
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Glossario
• Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato di CDP Immobiliare S.r.l.
• CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da CDP Immobiliare S.r.l. (i.e. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi; per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali; per i dipendenti delle imprese edili e affini).
• CDP o Capogruppo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
• Codice Etico: Codice Etico di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e delle Società sottoposte a direzione e coordinamento, contenente l’insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per conto di CDP Immobiliare sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
• Collaboratori: coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, ivi compresi collaboratori a progetto ovvero legati da contratto a termine e gli stagisti.
• Consiglio di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione di CDP Immobiliare S.r.l.
• Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
• Controparti delle attività di business: i soggetti con cui CDP Immobiliare S.r.l. stipula accordi commerciali.
• Destinatari: i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le Controparti delle attività di business.
• Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti e i dipendenti di società del Gruppo in distacco presso CDP Immobiliare S.r.l.
• D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
• Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.
• CDP Immobiliare o la Società: CDP Immobiliare S.r.l.
• Illeciti: gli illeciti amministrativi rientranti nel novero del Decreto.
• Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria e da ABI per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001.
• Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia atto normativo interno (regolamento, procedura, linea guida, ordine di servizio, ecc.) ivi richiamato.
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• Organismo di Vigilanza: l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.
• Partner: le controparti contrattuali con le quali CDP Immobiliare S.r.l. addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.
• Processo e Attività Rilevanti: le attività di CDP Immobiliare S.r.l. nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei Reati e degli illeciti.
• Pubblica Amministrazione o PA: gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati (es. i concessionari di un pubblico servizio) regolati dall’ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.
• Reati o Reati presupposto: le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente collettivo prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
• Soggetti Apicali: persone che, nell’ambito di CDP Immobiliare S.r.l., rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso.
• Soggetti Sottoposti: persone che, nell’ambito di CDP Immobiliare S.r.l., sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
• Società Controllate: società, che nell’ambito di CDP Immobiliare S.r.l., sono controllate sia dirette che indirette.
• Società coordinate: società del Gruppo CDP sulle quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento
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1.1 Introduzione al Modello di organizzazione, gestione e controllo
Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 di CDP Immobiliare S.r.l.
Tale documento è il frutto dell’assessment della struttura societaria e dell’operatività di CDP Immobiliare ed ha il precipuo scopo di dotare la Società di un Modello che costituisca un’esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati annoverati dal citato Decreto da parte di soggetti apicali, sottoposti, o che agiscono per conto di CDP Immobiliare e in suo nome.
Il documento è costituito da:
• “Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi del Decreto, sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento a:
- Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo di CDP Immobiliare;
- Organismo di Vigilanza;
- misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello (sistema disciplinare);
- formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale.
• “Parte Speciale” in cui sono:
- identificate, in riferimento alle fattispecie di reato, le attività rilevanti per le quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione di reati;
- descritte, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di commissione dei reati;
- indicati i principi di controllo del Sistema di Controllo Interno esistenti atti a prevenire la commissione di reati.
Con riferimento ai reati non presenti nella Parte Speciale si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di assessment preliminare tutti i reati presupposto, si è ritenuta remota la probabilità di commissione degli stessi; in riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, oltre che ai principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale.
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1.2 Sintesi illustrativa del D.Lgs. 231/01
1.2.1 Introduzione
Il Decreto introduce il principio della c.d. responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, la disciplina prevede che gli enti1 possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”), e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione”) (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001). L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Il Decreto si pone l’obiettivo di colpire, mediante l’irrogazione di sanzioni, direttamente l’ente e non solamente, come previsto dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.).
La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.
Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.
Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati sotto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.
La responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo.
1.2.2 Fattispecie di reato
La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:
i) reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
1 Art. 1, c. 2, enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
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iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
v) delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
vi) reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
viii) delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
x) reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25-sexies del Decreto e articolo 187-quinquies “Responsabilità dell’ente” del T.U.F.);
xx) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-speties del Decreto);
xii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
xiii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies del Decreto);
xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
xv) reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
xvi) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25- duodecies del Decreto);
xvii) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
xviii) reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” che vengono di seguito elencati:
reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p);
reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
reato relativo al traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286);
reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).
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1.2.3 Apparato sanzionatorio
In caso di commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati l’ente può incorrere nelle seguenti sanzioni:
• la sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote2 tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
• la sanzione interdittiva (non prevista per i reati di abusi di mercato) che può consistere in:
- interdizione dell’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale.
Il Decreto stabilisce, altresì, per i casi di applicazione di una sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, che il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
Si ricorda, infine, che il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto nei casi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente
2 L’importo di una quota va da un minimo di euro 258 (ad un massimo di euro 1.549).
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impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).
Il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l’ente abbia adottato, ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto.
In particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, affinché benefici della condizione esimente stabilita nel Decreto, è necessario che la Società provi che:
• sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire simili reati;
• sia stato affidato ad un organismo di vigilanza dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’aggiornamento e sull’osservanza del Modello;
• non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo stesso;
• l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello.
• In ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale sarà, di contro, la pubblica accusa a fornire prova che:
• non sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire simili reati;
• il verificarsi del reato sia dipeso dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dei soggetti apicali.
Dunque, nel caso di reati commessi da soggetti apicali la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello darà luogo in ogni caso alla responsabilità amministrativa della Società. Qualora i reati ex X.Xxx. 231/2001 siano stati commessi da soggetti sottoposti, la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello non determinerà per ciò stesso la responsabilità della Società, essendo altresì necessario che la pubblica accusa provi che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In tale ultimo caso, dunque, la pubblica accusa dovrà provare che vi è stata la cosiddetta colpa di organizzazione.
Un Modello è ritenuto efficace se soddisfa le seguenti esigenze:
• individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
• prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
• definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
• prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
• introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Un Modello è efficacemente attuato se prevede:
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• una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
• irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello.
La Società, al fine di assicurare maggiore effettività al Modello ha, altresì, predisposto internamente un proprio sistema disciplinare a cui si rimanda.
1.2.4 Delitti Tentati
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D.lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.
1.2.5 Vicende Modificative dell’Ente
Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d’azienda.
Secondo l’art. 27, comma 1, del D.lgs. 231/2001, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda a tale proposito l’art. 8 del D.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.
Gli artt. 28-33 del D.lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:
• da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente;
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• dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il settore di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.
In caso di trasformazione, l’art. 28 del D.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto3.
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. 231/2001). L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.
L’art. 30 del D.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il settore di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il settore di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
L’art. 31 del D.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del
3 La responsabilità patrimoniale della società in relazione al profitto dei reati consumati dai suoi amministratori è del tutto autonoma ed è insensibile alle vicende societarie successive alla consumazione dei reati. Cass. Pen., sez. II, n. 29397 del 27 giugno 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 23 giugno 2012.
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reato sia stata eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.
L’art. 32 del D.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del D.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell’art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:
• è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
• la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.
1.2.6 Reati commessi all’estero
L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che la responsabilità amministrativa possa configurarsi anche qualora i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.
Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:
• che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell’ente;
• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto;
• l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
• l’ente risponde qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.
Peraltro, in applicazione del principio di territorialità4, non possono considerarsi escluse dall’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001.
La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque
4 “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”, art. 6, co.1 c.p.
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fuori dall’Italia. Esula dal campo applicativo del decreto il fatto commesso nell’interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all’estero.
1.2.7 Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese
L’applicazione dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell’ambito dei gruppi societari pone la delicata questione della possibile estensione, alla holding o ad altre società appartenenti al Gruppo, della responsabilità amministrativa conseguente all’accertamento di un reato commesso nell’ambito di una delle società del Gruppo.
Il Decreto prevede un criterio di imputazione della responsabilità ancorato al singolo ente5 e non al Gruppo nel suo insieme, ciò nonostante si rende opportuno rinvenire il fondamento teorico della migrazione di responsabilità dall’una all’altra società del Gruppo.
Secondo un orientamento la responsabilità amministrativa delle società appartenenti ad un gruppo è ancorata alla prova di un preciso coinvolgimento delle medesime nella consumazione dei reati presupposto o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l’acquisizione di un illecito profitto e nel conseguimento di eventuali illeciti benefici anche non patrimoniali (Cass. Pen. nn. 24583/2011; 4324/2013; 2658/2014). È stato, conseguentemente, osservato che non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all’interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.
Da ultimo è stato sostenuto che: “qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n.231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato”6.
Infine, per una migliore gestione dei rischi rilevanti ex Decreto all’interno dei gruppi, è suggerito7, pertanto, che ciascuna entità del gruppo in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto:
• si doti di un proprio Modello;
• nomini un proprio Organismo di vigilanza.
1.2.8 Adozione dei Modelli Organizzativi nell’ambito delle Società coordinate
5 Secondo Confindustria (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. 2014): “il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell’art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell’attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.
6 Cass. pen. n. 52316/2016.
7 Cfr. Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. 2014.
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Nell’esercizio della propria autonomia, CDP Immobiliare (quale Società coordinata del Gruppo CDP) e le società controllate sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell’adozione e attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e alle esigenze di cui appresso.
L’adozione del Modello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente l’interesse della Società quale Società controllata di un più complesso Gruppo.
Nell’adozione del Modello, CDP Immobiliare e le società controllate possono tener conto delle indicazioni contenute nel Modello di CDP e delle eventuali indicazioni fornite da quest’ultima a fini di indirizzo e coordinamento delle controllate.
Nel decidere se dare attuazione a tali indicazioni, CDP Immobiliare e le società controllate valutano le proprie specifiche attività a rischio reato, in relazione alla particolare attività svolta, a seguito dell’analisi della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale.
Le componenti del modello, quale struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, devono essere autonomamente implementate da CDP Immobiliare. e adeguate alla propria realtà aziendale.
L’Organismo di Vigilanza è esclusivo responsabile, nell’ambito della Società, delle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello ed informano dei relativi esiti esclusivamente il Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo di quest’ultima.
Fatta salva l’autonomia di ciascuno degli Organismi di Vigilanza costituiti all’interno delle società coordinate/controllate, è assicurato, al fine del coordinamento, il confronto tra gli stessi attraverso la programmazione di incontri periodici e la circolazione e condivisione reciproca delle informazioni utili alla migliore prevenzione dei rischi connessi all’operatività del Gruppo, nonché alla valutazione delle attività svolte e all’attuazione dei Modelli adottati.
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2 Modello di organizzazione, gestione e controllo di CDP Immobiliare S.r.l.
2.1 CDP Immobiliare S.r.l.
CDP Immobiliare, costituita in data 27 febbraio 2004 come Valtecna Immobiliare S.r.l., è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A., suo socio unico. La Società ha quale oggetto sociale lo svolgimento di operazioni di qualsiasi natura riguardanti beni immobili sia in Italia che all’estero, sia in proprio conto e/o con il concorso di terzi.
In particolare la Società provvede a:
• acquistare, alienare e permutare immobili e diritti reali immobiliari;
• effettuare, sia direttamente che indirettamente, operazioni di valorizzazione urbanistica e commerciale di beni immobili, anche mediante la promozione, il supporto progettuale e la realizzazione di interventi di recupero, di riqualificazione, di ristrutturazione e di trasformazione urbana; in tale ambito la società potrà eseguire costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni di immobili, nonché operazioni edilizie di qualsiasi natura e specie;
• procedere a lottizzazioni di terreni e alla formazione di comparti secondo le normative urbanistiche; eseguire opere di urbanizzazione, partecipare a concorsi urbanistici; stipulare convenzioni ed atti d’obbligo per vincoli urbanistici con gli Enti Territoriali interessati;
• prendere o concedere in affitto, locazione e comodato beni immobili, amministrare beni immobili, svolgere tutti i servizi amministrativi e tecnici connessi alla gestione degli stessi;
• assumere la gestione di società o enti di natura immobiliare.
La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, utili e/o opportune, nonché può assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da costituire.
2.2 Modello di governance di CDP Immobiliare S.r.l.
CDP Immobiliare, è una società a responsabilità limitata controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
CDP Immobiliare redige un proprio bilancio d’esercizio e partecipa alla redazione di un bilancio consolidato da parte di CDP. Al riguardo, CDP Immobiliare fornisce a CDP, in vista dell’approvazione delle proprie relazioni contabili periodiche, un “reporting package” approvato dai propri organi competenti, nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta per la predisposizione delle relazioni finanziarie di Gruppo e per l’emissione delle relative attestazioni
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di legge (ex art. 154-bis del T.U.F.) da parte del Dirigente preposto e dell’Amministratore Delegato di Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A.
L’Assemblea ha i poteri previsti dal Codice civile e li esercita secondo le previsioni di legge. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e che, ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli che per legge e ai sensi dello statuto sono riservati all'assemblea dei soci.
Esso nomina, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni.
All'Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società conferiti nell'ambito delle deleghe e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti, di conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società, per Singoli atti o categorie di atti, al Direttore Generale, ove nominato, a Dipendenti della società e anche a terzi.
Al Presidente nonché all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall’Assemblea ordinaria.
Il controllo contabile e la revisione sono esercitati da una società di revisione ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, se richiesto da particolari e motivate esigenze e comunque solo in casi strettamente necessari, comitati con funzioni consultive o di proposta, composti di persone della cui opera il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi sia collegialmente sia singolarmente per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio stesso determina la composizione e le attribuzioni di detti comitati e la remunerazione spettante ai membri degli stessi in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
2.3 Assetto organizzativo di CDP Immobiliare S.r.l.
CDP Immobiliare è dotata di un assetto organizzativo finalizzato a perseguire la sua complessa missione, assicurando efficienza ed efficacia operativa, trasparenza gestionale e contabile, piena conformità al quadro normativo applicabile.
In tal senso la Società adotta:
• un Codice Etico, che contiene l’insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (d’ora innanzi, per brevità, “Codice Etico”);
• una struttura normativa interna costituita da regolamenti, procedure organizzative, ordini di servizio e comunicazioni organizzative volta a disciplinare le molteplici attività aziendali ed i relativi flussi informativi;
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• una normativa di Gruppo, che comprende le norme che CDP - in qualità di Capogruppo
- emana nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, al fine di disciplinare le attività considerate rilevanti - sulla base del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento” - ed in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e/o in materia di gestione dei rischi;
• un composito sistema di deleghe di poteri, volto ad assicurare efficienza e correttezza nello svolgimento delle attività decisionali e di rappresentanza della Società.
Tale complessivo assetto organizzativo viene reso noto a - e con ciò diviene vincolante per - tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società tramite la rete Intranet aziendale.
Quanto, in particolare, alla struttura organizzativa adottata da CDP Immobiliare, si rinvia dinamicamente all’organigramma aziendale tempo per tempo vigente.
Si evidenzia infine che la Società si avvale, in alcuni ambiti, del supporto operativo della controllante CDP sulla base di accordi contrattuali che dotano la Società di tutte le competenze e dei servizi indispensabili per il corretto svolgimento della propria attività e che prevedono la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria.
2.4 Finalità del Modello
Il Modello è stato adottato nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CDP Immobiliare o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nello svolgimento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
• consentire l’esenzione della responsabilità amministrativa di CDP Immobiliare in caso di commissione di reati;
• migliorare il sistema di Corporate Governance;
• predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
• diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CDP Immobiliare nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
• informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di CDP Immobiliare che la violazione delle prescrizioni contenute nel
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Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
• ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui CDP Immobiliare fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali la Società intende attenersi;
• censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.
Il Decreto richiede, tra l’altro, che tale il Modello preveda:
• uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
• canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
• il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
2.5 Destinatari del Modello
Il Modello è destinato:
• agli Amministratori e a tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, della Società o comunque di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
• ai soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti, coloro che sono legati da contratto di lavoro intermittente, part time, contratto di inserimento, dipendenti distaccati presso altra impresa);
• ai soggetti che, pur essendo esterni alla compagine societaria, siano ad essa legati da rapporti di “subordinazione” o “parasubordinazione” (es. consulenti esterni, coloro che sono legati da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero altri soggetti legati da un vincolo contrattuale o normativo che li assoggetti alla vigilanza e al controllo dei vertici).
2.6 Approccio metodologico
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La metodologia scelta per l’adozione e l’aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi ed assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è definita da CDP Immobiliare al fine di garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati.
Il processo di aggiornamento del Modello, in accordo con quanto disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 e con quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, si svolge attraverso le fasi di seguito elencate.
2.6.1 Mappatura preliminare delle attività e analisi dei rischi potenziali
In questa fase è svolta l’analisi del contesto aziendale, al fine di individuare le aree di attività a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto. L’identificazione preliminare delle attività aziendali e delle aree a rischio nell’ambito delle quali potenzialmente potrebbero realizzarsi i reati è stata attuata sulla base dello specifico contesto in cui opera CDP Immobiliare e attraverso l’esame della documentazione della Società (organigramma, funzionigramma, processi, corpo normativo interno, procure, ecc.). In tale ambito sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell’ambito dell’attività aziendale e le prime linee/responsabili delle aree/servizi di riferimento (di seguito anche “Key Officer”).
Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa preliminare di tutte le attività aziendali potenzialmente a rischio.
2.6.2 Gap Analysis sul sistema di controllo interno
Individuati preliminarmente le attività a rischio, i Key Officer e i relativi reati potenziali, si procede con un’analisi dei controlli preventivi esistenti a presidio delle aree potenzialmente a rischio. L’analisi è finalizzata a formulare un giudizio di idoneità mediante l’analisi comparativa tra il Modello vigente e un Modello teorico di riferimento, sulla base del contenuto della disciplina del Decreto.
In tale fase si provvede, pertanto, alla rilevazione delle componenti del sistema di controllo preventivo esistente attraverso l’analisi della relativa documentazione e lo svolgimento di interviste ai Key Officer.
Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento denominato Gap Analysis, nel quale sono evidenziate le carenze rilevate nell’ambito del sistema di controllo esistente.
Per quanto riguardo le risultanze di dettaglio della Gap Analysis, si rimanda alle schede intervista, predisposte a valle degli incontri con i Key Officer e da questi ultimi condivise e validate. Tali documenti sono custoditi nell’archivio informativo della struttura dell’Internal Audit.
2.6.3 Piano di azione per l’eliminazione delle carenze individuate
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A fronte delle carenze emerse dall’analisi comparativa tra il Modello vigente e un Modello teorico di riferimento, sono individuate le aree di miglioramento del sistema di controllo esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è predisposto un piano di azione teso a individuare i requisiti caratterizzanti un Modello conforme ai dettami del Decreto e, laddove necessario, le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.
Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento denominato Piano di Azione, nel quale sono evidenziati, a fronte delle carenze individuate, gli interventi di miglioramento del sistema di controllo interno, da implementare - con gradi diversi di priorità – al fine di rendere il Modello di CDP Immobiliare quanto più possibile coerente con i requisiti del Decreto.
2.6.4 Aggiornamento del Modello
Sulla base delle risultanze delle fasi precedenti nonché sulle scelte di indirizzo del Vertice aziendale, è predisposta la versione aggiornata del Modello di CDP Immobiliare.
Il sistema dei controlli preventivi definito dalla Società che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello è strutturate come segue:
• sistema organizzativo sufficientemente formalizzato, che evidenzi compiti e responsabilità di ogni singola unità organizzativa;
• sistema di controlli interni, caratterizzato dai seguenti principi di controllo generali, posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i principi di controllo specifici presenti nelle singole Parti Speciali del Modello:
o esistenza di procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, che descrivono modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
o segregazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
o esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, definito e conosciuto all’interno della Società, che preveda - quando richiesto – la firma in forma congiunta e una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato;
o tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
• sistema di principi etici e regole di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto e richiamati nel Codice Etico di Gruppo;
• sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità, attraverso presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare ex-post eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;
• sistema di comunicazione e formazione rivolta a tutto il personale della Società, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
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• sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo.
Tali componenti costituiscono presidi validi per tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Per quanto riguarda i presidi di controllo specifici si rinvia alla Parte Speciale.
Il sistema di controllo preventivo per la riduzione del rischio di commissione dei reati costituisce, inoltre, parte integrante del più ampio sistema di controlli interni e di gestione dei rischi della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità ultima di tale sistema, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, promuovendo un alto livello di integrità etica e una cultura del controllo tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza dell’attività di monitoraggio.
Il Modello di CDP Immobiliare è dunque costituito, come detto, oltreché dalle componenti dell’assetto organizzativo, dalla presente Parte Generale e dalla Parte Speciale, che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.
La Parte Speciale riporta in forma organizzata: le cc.dd. Attività rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ossia gli ambiti entro i quali potrebbero commettersi reati della specie prevista dal Decreto; i Key Officer, owner o contributori dell’Attività rilevante; i reati, ossia le fattispecie di illecito astrattamente integrabili nell’esecuzione dell’Attività rilevante; le modalità esemplificative di commissione del reato; i Principi del Sistema di Controllo interno, predisposti dalla Società anche al fine di mitigare il rischio di condotte illecite.
Il Modello si compone, altresì, dell’Allegato alla presente Parte Generale: Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che fornisce una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto, l’insorgenza della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.
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3 Organismo di Xxxxxxxxx ex X.Xxx. 231/01
Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede un esonero dalla responsabilità nell’ipotesi in cui la società abbia, tra l’altro, adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo a prevenzione dei reati stessi ed abbia affidato il compito di vigilare ed aggiornare tale modello ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 4-bis il Consiglio di Amministrazione di CDP Immobiliare ha affidato le funzioni di Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo di Vigilanza” od “Organismo”) al Collegio Sindacale. Il funzionamento dell’Organismo è stabilito nello specifico Regolamento di cui lo stesso si dota.
3.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
Le caratteristiche dell’Organismo, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto sono, fra gli altri:
• autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali affinché l’Organismo di Xxxxxxxxx non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all’Organismo un’indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un’attività di reporting al vertice aziendale;
• continuità d’azione; l’Organismo deve:
o vigilare costantemente sul funzionamento e l’osservanza del Modello esercitando i propri poteri d’indagine;
o disporre di un budget adeguato per le attività di verifica.
Tali requisiti, nell’ambito di CDP Immobiliare, sono garantiti con l’affidamento delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, e prevedendo un riporto gerarchico al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza sono, inoltre, garantite dalla previsione, nell’ambito del processo di budgeting, di congrue risorse finanziarie ed umane destinate al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza medesimo, al quale sono messe a disposizione risorse aziendali coerenti con i risultati attesi e ragionevolmente ottenibili. In particolare l’Organismo di Xxxxxxxxx si avvale per le proprie attività segretariali e operative del Servizio “Supporto Organismo di Vigilanza” a riporto del Chief Audit Officer.
3.2 Composizione, durata in carica, revoca e sostituzione dei Membri dell’Organismo di Vigilanza
I compiti, le attività ed il funzionamento dell’Organismo sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dallo stesso.
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Le funzioni di Organismo di Vigilanza di CDP Immobiliare sono affidate al Collegio Sindacale, e il Presidente del Collegio Sindacale svolge le funzioni di Presidente dell’Organismo di Vigilanza.
I membri dell’Organismo di Xxxxxxxxx restano in carica per tre esercizi e, in ogni caso, fino alla nomina del successore e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di sindaco. La cessazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. La cessazione della carica dei componenti potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca. Per quanto riguarda le cause di decadenza nonché l’eventuale revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza si rimanda alla disciplina prevista in materia per il Collegio Sindacale dagli art. 2399 e xx. xxx x.x.
Xx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx o di decadenza di un sindaco effettivo, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
La permanenza, in capo ai membri dell’Organismo di Xxxxxxxxx, dei requisiti di onorabilità è verificata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
Il CAO o persona dal lui designata è invitato permanente alle sedute dell’Organismo di Xxxxxxxxx.
3.3 Funzioni e poteri
I compiti, le attività ed il funzionamento dell’Organismo sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dallo stesso.
All’Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni:
• vigilare sull’effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all’interno della Società rispetto allo stesso;
• valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
• effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello);
• riportare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello;
• elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello, necessarie a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa;
• verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.
Nell’espletamento di tali funzioni, l’Organismo ha il compito di:
• proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all’interno ed all’esterno della Società;
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• sviluppare sistemi di controllo e di monitoraggio volti alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
• effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell’attività aziendale e condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
• verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
• coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di analizzare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all’attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l’attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
• raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all’attuazione del Modello.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei propri compiti sopra indicati, vengono attribuiti all’Organismo di Xxxxxxxxx i seguenti poteri:
• accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
• avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
• conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure.
Ulteriori modalità di esercizio dei poteri dell’Organismo di Vigilanza possono essere definite con un atto interno adottato dall’Organismo di Vigilanza stesso di cui viene data informazione al Consiglio di Amministrazione.
3.4 Flussi informativi e segnalazioni di illeciti
3.4.1 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che:
• possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto (flussi generali);
• possono determinare una violazione o sospetta violazione del Modello tale da esporre CDP Immobiliare al rischio di reato (flussi specifici).
Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l’Organismo è stato istituito un canale dedicato:
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• e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
• lettera: all’indirizzo CDP Immobiliare S.r.l., Xxx Xxxxxxxx 0, 00000, Xxxx – presso Affari Giuridici e Legali.
I medesimi recapiti sono validi per la trasmissione delle segnalazioni in merito ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Decreto o nel Modello da parte dei Destinatari del Modello.
Flussi generali
Per quanto attiene ai flussi generali, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente atti, comportamenti o eventi che possano risultare rilevanti ai fini dell’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza.
Le suddette informazioni, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attengono a:
• operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
• ispezioni delle autorità pubbliche (ad esempio: Guardia di Finanza, ASL);
• i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
• i cambiamenti organizzativi;
• il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni sua successiva modifica e integrazione;
• la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
• la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
• ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.
È facoltà dell’Organismo di Vigilanza dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli obblighi di flusso informativo in relazione alle varie tipologie di reato di cui al Decreto.
Flussi specifici
Per quanto attiene ai flussi specifici, gli obblighi di segnalazione in merito ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Decreto o nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal Codice
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civile e trovano, in ogni caso, la loro fonte nell’ambito del rapporto contrattuale che lega tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della Società.
Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
In proposito, quali prescrizioni di carattere generale, devono essere comunicate eventuali segnalazioni relative a:
• provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto o, in assenza di informazioni sui reati oggetto di indagine, che possano coinvolgere la Società;
• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
• le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
• le condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
• le violazioni o i comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
• la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto;
• comportamenti non in linea con le disposizioni aziendali.
Modalità di segnalazione e tutela del segnalante
Il personale dipendente è tenuto a segnalare le circostanze sopra elencate attraverso il predetto canale dedicato.
L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.
Le informazioni, segnalazioni, relazioni o report previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Xxxxxxxxx in un apposito archivio (informatico o cartaceo).
3.4.2 Flussi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza di CDP Immobiliare segnala al Consiglio di Amministrazione, per le materie di rispettiva competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati.
L’Organismo di Vigilanza di CDP Immobiliare potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, per il tramite del Presidente dell’Organismo di
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Vigilanza medesimo, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
Più in particolare, l’Organismo di Vigilanza è tenuto, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, a:
• comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
• relazionare, su base almeno semestrale, in merito all’attività svolta ed all’attuazione del Modello.
L’Organismo di Xxxxxxxxx potrà richiedere di essere convocato dal suddetto Organo per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l’Organismo di Xxxxxxxxx riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall’Organismo di Xxxxxxxxx.
L’Organismo di Vigilanza potrà, valutando le singole circostanze:
• comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l’Organismo di Xxxxxxxxx ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l’implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
• segnalare all’alta dirigenza eventuali comportamenti/azioni significativamente non in linea con il Modello.
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CDP Immobiliare prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.
A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti.
L’applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.
Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall’eventuale instaurazione o dall’esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato.
4.1 Violazioni
A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello:
a) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
b) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
c) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
d) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante;
e) la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.
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4.2 Criteri di applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti
Ai sensi dell’art. 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Disciplinare, limitatamente alle fattispecie contemplate nel Modello, esplicita alcuni contenuti già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai Dipendenti.
Il Sistema Disciplinare è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei Dipendenti ai sensi dell’art. 2095 c.c.
Ogni Violazione commessa dai Dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni (i.e. doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà) derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c., 2105 c.c. e dell’art. 2106 c.c. a cui si fa rinvio.
Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della Violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:
• elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
• rilevanza degli obblighi violati;
• potenzialità del danno derivante alla Società e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
• livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
• presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell’ultimo biennio;
• eventuale condivisione di responsabilità con altri Destinatari o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.
La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave nell’ambito della tipologia prevista.
I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l’irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un giudizio penale.
In ogni caso le sanzioni disciplinari ai Dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
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4.3Sanzioni
4.3.1 Principi generali nell’applicazione delle sanzioni per i Dipendenti
I comportamenti tenuti dai Dipendenti nelle ipotesi di Violazione sopra descritte costituiscono illecito disciplinare, da cui deriva l’applicazione di sanzioni disciplinari.
In particolare, il Sistema Disciplinare deve essere conforme ai seguenti principi:
• il sistema deve essere debitamente pubblicizzato;
• le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
• la sospensione dal servizio e retribuzione dal trattamento economico per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale non può essere superiore ai 10 giorni;
• deve essere assicurato il diritto alla difesa dei Dipendenti la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l’effettività del Modello.
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti della Società rientrano tra quelle previste dal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” (di seguito, per brevità “CCNL del Credito”) e dal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini” (di seguito, per brevità “CCNL dell’edilizia”), per quanto riguarda il personale con qualifica di “impiegato” o “quadro direttivo”, nonché dal “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi” (di seguito per brevità “CCNL Dirigenti Industriale”), per il personale con qualifica di “dirigente”.
Il presente Sistema Disciplinare ed il Codice Etico sono resi accessibili ai Dipendenti anche attraverso la loro pubblicazione nelle bacheche aziendali.
L’intero Modello viene reso accessibile ai Dipendenti attraverso la sua pubblicazione sulla intranet aziendale. Tali modalità di pubblicazione garantiscono il pieno rispetto delle previsioni di cui al comma I, dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
4.3.2 Sanzioni per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale appartenenti al CCNL del Credito e dell’Edilizia
Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso la Società, nonché quanto previsto dalla legge e dal CCNL:
• incorre nel provvedimento del RIMPROVERO VERBALE previsto alla lettera a), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL del Credito e alla lettera a), comma 1, art. 99, del CCNL dell’Edilizia, il dipendente non dirigente che commetta, per lieve negligenza, imperizia o
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imprudenza, una Violazione tra quelle indicate alla lettera c) del precedente paragrafo 4.1 o adotti o tolleri comportamenti non conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l’attuazione del Modello e diffuse attraverso disposizioni di servizio interne o altri analoghi mezzi idonei;
• incorre nel provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO previsto alla lettera b), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL del Credito e alla lettera b), comma 1, art. 99, del CCNL dell’Edilizia, il dipendente non dirigente che: (i) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale; (ii) ometta con colpa non grave di svolgere un’attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di procedure contenute nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; non svolga verifiche espressamente prescritte; non segnali situazioni di pericolo ecc.); (iii) tolleri analoghe irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi; (iii) contravvenga con colpa non grave ad espressi divieti risultanti dal Modello qualora da ciò non derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
• incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI previsto alla lettera c), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL del credito, il dipendente non dirigente che: (i) per negligenza, imprudenza o imperizia di maggiore rilevanza, commetta o tolleri una Violazione indicata alla lettera b) del precedente paragrafo 4.1; (ii) abbia commesso più infrazioni sanzionabili con il rimprovero verbale e/o scritto;
• incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO (NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PRESTATORE DI LAVORO) previsto alla lettera d), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL del Credito e dal comma 1, numero 2, art. 100, del CCNL dell’Edilizia, il dipendente non dirigente che (i) commetta una notevole Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 4.2; (ii) abbia impartito ad altri dipendenti e/o a terzi disposizioni notevolmente contrastanti con quelle predisposte dalla direzione della Società; (iii) compia un qualunque atto che arrechi notevole pregiudizio all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; oppure (iv) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
• incorre sicuramente nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (SENZA PREAVVISO) previsto alla lettera e), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL e dal comma 1, numero 3, art. 100, del CCNL dell’Edilizia, il dipendente non dirigente che
(i) commetta una grave Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 4.2; (ii) compia, in relazione all’attuazione del Modello, azioni così gravi da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso; (iii) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere
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una Violazione di cui al precedente paragrafo 4.2; (iv) assuma una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società; (v) abbia commesso recidiva di particolare gravità in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico.
Quando sia richiesto dalla natura della Violazione e dalla modalità relative alla sua commissione oppure dalla necessità di accertamenti conseguenti alla medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario.
4.3.3 Sanzioni per il personale dipendente in posizione “dirigenziale”
Nei casi di:
• violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello nonché del Codice Etico e del corpo normativo interno, o
• adozione, nell’espletamento di attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,
le misure di natura sanzionatoria da adottare saranno valutate secondo i principi del presente sistema disciplinare relativo al complesso dei dipendenti e considerando il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società, anche in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Infatti, in ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della commissione della medesima Violazione.
Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “dirigente”, la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del soggetto interessato, con riferimento all’area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell’eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.
Se la Violazione posta in essere lede irrimediabilmente e seriamente il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra il dirigente ed il datore di lavoro, la sanzione viene individuata nel licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
4.3.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori
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Allorquando si abbia notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Xxxxxxxxx, che deve essere immediatamente informato, dovrà sempre tempestivamente trasmettere la notizia dell’accaduto all’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la convocazione dell’Assemblea dei Soci per disporre l’eventuale sostituzione.
Nell’ipotesi in cui a commettere la Violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l’ipotesi che uno dei consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Sono fatte salve, in ogni caso, le norme in materia di convocazione dell’Assemblea dei Soci all’interno di società per azioni.
4.3.5 Sanzioni nei confronti dei sindaci
Anche da parte dei sindaci è astrattamente ipotizzabile, e pertanto da scongiurare, il compimento di qualsiasi tipo di Violazione.
Ne consegue che, alla notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più sindaci, il Collegio Sindacale nella sua veste di Organismo di Vigilanza, dovrà tempestivamente trasmettere la notizia dell’accaduto al Consiglio di Amministrazione. È dovere e potere di qualunque sindaco non interessato dalla violazione inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee ed opportune.
4.3.6 Sanzioni nei confronti di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business
La Violazione compiuta dai Partner, dai Consulenti, dai Collaboratori, dai Fornitori e dalle Controparti delle attività di business costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della risoluzione del contratto in essere tra gli stessi e la Società, secondo clausole opportunamente sottoscritte, di cui al successivo capitolo 6.
Nell’ambito di tutte le tipologie contrattuali di cui al presente paragrafo, è prevista l’adozione di rimedi contrattuali, quale conseguenza della commissione di una Violazione.
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In particolare, nel caso di commissione di una Violazione, di cui al precedente paragrafo 4.1, da parte di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business, CDP Immobiliare avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali adottate e/o del diverso stato di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, (a) di recedere dal rapporto, nel caso in cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione, ovvero (b) di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, nel caso in cui l’esecuzione del contratto abbia avuto inizio.
Ai Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori ed alle Controparti delle attività di business è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito internet di CDP Immobiliare il Codice Etico ed un estratto del Modello.
Inoltre, in tutti i contratti la controparte dovrà assumere l’impegno a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP Immobiliare rispetto ad ogni costo, spesa, perdita passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla controparte contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.
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5 Diffusione del modello e clausole contrattuali
5.1 Informazione e formazione del personale
CDP Immobiliare, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende garantire una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, sia all’interno sia all’esterno della propria organizzazione, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.
La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all’Organismo in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell’applicazione del Modello.
In relazione alla comunicazione del Modello, CDP Immobiliare si impegna a diffonderlo sulla Intranet aziendale a tutti i dipendenti, e sul sito istituzionali ai Collaboratori e Consulenti, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.
Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell’Organismo.
5.2 Componenti degli organi statutari e Dipendenti
Ogni componente degli organi statutari ed ogni Dipendente è tenuto a dichiarare: i) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello; ii) l’impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP Immobiliare o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni di CDP Immobiliare.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, anche attraverso una specifica attività formativa, da parte dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle Attività Rilevanti.
Ai nuovi componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti sarà messa a disposizione copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello nonché del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi iscritti.
5.3 Informativa all’esterno – Clausole contrattuali 231
L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di natura contrattuale, ma non siano dipendenti di CDP Immobiliare, né componenti degli organi statutari. Tra questi, si annoverano,
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a titolo esemplificativo, i soggetti con cui CDP Immobiliare stipula accordi commerciali (“Controparti delle attività di business”), coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione (“Collaboratori”), coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale (“Consulenti”), le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione, tra cui, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee d’impresa, joint venture, consorzi, licenze, agenzie, collaborazioni in genere ecc., ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Rilevanti (“Partner”), nonché i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner (“Fornitori”).
A tal fine ai predetti soggetti è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito internet di CDP Immobiliare il Codice Etico ed un estratto del Modello. Inoltre, in occasione dell’instaurazione di ogni nuovo rapporto, i medesimi soggetti sono tenuti a dichiarare: i) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello; ii) l’impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP Immobiliare o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni di CDP Immobiliare.
Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell’ambito soggettivo del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di una adeguata valutazione dei connessi rischi reputazionali e creditizi, CDP Immobiliare richiede una dichiarazione della controparte:
• di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
• sull’eventuale presenza di procedimenti pendenti a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
• sull’eventuale esistenza di condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
• sull’eventuale sottoposizione a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
Per tali contratti, inoltre, CDP Immobiliare richiedono l’impegno della controparte, per tutta la durata del contratto, a:
• mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001;
• comunicare ogni eventuale nuovo procedimento pendente a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
• comunicare ogni eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
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• comunicare ogni eventuale nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
Infine, è prevista l’adozione di rimedi contrattuali, qualora le dichiarazioni rilasciate risultino, successivamente alla conclusione del contratto, false, incomplete, non corrette o non accurate, ovvero qualora nel corso del rapporto con la controparte, uno degli impegni da essa assunti, come sopra indicati, non sia adempiuto, ovvero ancora qualora, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi oggetto dell’impegno di comunicazione sopra indicato, la posizione della controparte si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all’atto della stipula del contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la sua capacità – anche economica – di adempiere le obbligazioni da essa assunte con il contratto.
CDP Immobiliare, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a soggetti terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo e, più in generale, al mercato.
5.4 Pendenza e sopravvenienza di circostanze rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001
Nel caso in cui al momento della stipula, la controparte dichiari in contratto di essere soggetta a procedimenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di essere sottoposta a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001 ovvero abbia riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., le Unità Organizzative competenti dovranno valutare se tali circostanze precludano la stipula dello stesso tenendo in considerazione le ragioni di tutela reputazionale e creditizia di CDP Immobiliare. La medesima cautela dovrà essere adottata qualora le circostanze suddette sopraggiungano in pendenza del rapporto contrattuale.
La valutazione terrà conto dell’esigenza di preservare la reputazione di CDP Immobiliare dai rischi cui sarebbe esposta per effetto del coinvolgimento di una sua controparte in un procedimento per l’accertamento della responsabilità di cui D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal rischio che la controparte, colpita da una sanzione pecuniaria o interdittiva, anche in sede cautelare, veda compromessa in misura rilevante la sua capacità - anche economica - di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal contratto.
Ove l’Unità Organizzativa competente ritenga che, malgrado la pendenza di tali circostanze al momento della stipula del contratto, risultino comunque tutelate le predette ragioni di CDP Immobiliare (in considerazione, ad esempio, della prevedibile positiva conclusione di un eventuale procedimento in corso, ovvero dell’adeguata capacità della controparte a far fronte agli obblighi assunti, pur in previsione di sanzioni pecuniarie o interdittive) ne dovrà informare ex post l’Organismo di Vigilanza, adducendo le ragioni giustificative della proposta di decisione.
Resta fermo che ogni definitiva valutazione in merito alla salvaguardia di CDP Immobiliare dai rischi sopra considerati è rimessa all’organo competente a deliberare sul contratto da porre in essere.
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6 Aggiornamento e adeguamento del Modello
6.1 Aggiornamento e adeguamento
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello.
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:
• le modifiche significative della Parte Generale del Modello;
• l’inserimento nel Modello di ulteriori Parti Speciali relativamente a diverse fattispecie di reato che, per effetto di altre normative, risultino in futuro inserite o, comunque, collegate all’ambito di applicazione del Decreto;
• la soppressione completa di alcune parti del Modello;
• l’aggiornamento del Modello a seguito di una significativa riorganizzazione della struttura aziendale e/o del complessivo modello di governance societaria.
Per le deliberazioni di competenza dell’organo collegiale l’Amministratore Delegato formula a quest’ultimo le proposte di aggiornamento del Modello con il supporto della struttura Internal Audit.
È riconosciuta all’Amministratore Delegato di CDP Immobiliare la facoltà di apportare modifiche o integrazioni di carattere specifico o di carattere formale al Modello, in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società, quali ad esempio:
• l’integrazione delle Attività Rilevanti, indicate nelle Parti Speciali del Modello. In tal caso l’Amministratore Delegato è tenuto a comunicare i cambiamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione;
• le modifiche al Modello conseguenti al mutamento di denominazione, accorpamento o separazione di alcune funzioni aziendali, o all’implementazione del Piano di Azione.
L’Amministratore Delegato si avvarrà allo scopo del supporto della struttura Internal Audit. L’Organismo di Vigilanza:
• è previamente consultato per ogni modifica da apportarsi al Modello;
• indirizza tutte le proposte di aggiornamento del Modello all’Amministratore Delegato, facendosi supportare, nell’attività di aggiornamento, dalla struttura Internal Audit.
In seguito all’approvazione, le modifiche sono comunicate all’Organismo di Vigilanza e alle competenti strutture aziendali. A queste ultime spetta l’adozione di ogni conseguente provvedimento al fine di rendere coerenti con le modifiche apportate le procedure ed i sistemi di controllo.
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