COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO – APPARTENENZA
STATUTO SOCIALE BCC LAUDENSE LODI s.c.
Approvato in sede di assemblea straordinaria il 24.11.2018 TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO – APPARTENENZA
AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCÌPI ISPIRATORI– SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE – DURATA
Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico
1.1. É costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi - Società cooperativa" (di seguito definita anche la “Società”).
La Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi è una società cooperativa a mutualità prevalente.
Articolo 2. – Princìpi ispiratori
2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i “Soci Cooperatori” e, singolarmente il “Socio Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.
Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo
3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la “Capogruppo”). La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37- bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).
La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell’appartenenza al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.
Articolo 4. – Sede e competenza territoriale
4.1. La Società ha sede nel Comune di Lodi.
4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o un numero di Soci Cooperatori, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello determinato in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità competente, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.
Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria
5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo.
Articolo 6. – Durata
6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con
delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II SOCI COOPERATORI
Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore
7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all’articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
7.2. É fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei
requisiti di cui all’articolo 7.1 che precede.
7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell’articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Articolo 8. – Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore
8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell’ambito di una procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.
Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore
9.1. Per l’ammissione a Xxxxx Xxxxxxxxxxx, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.
9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.
9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell’articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell’ammissione a Socio Cooperatore della Società.
9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all’ammissione di nuovi Soci Cooperatori.
Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori
10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’articolo 27;
b) partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
10.3. I Soci Cooperatori hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori
11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e
del presente Statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio Cooperatore
12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore
13.1. In caso di morte del Xxxxx Xxxxxxxxxxx, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.
13.2. In pendenza del termine di cui all’articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore
14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’articolo 36, del TUB, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’articolo 7. Il recesso non può essere parziale.
14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.
14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all’articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.
14.4. Nei casi di cui all’articolo 14.3 che precede, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta.
14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
14.7. Nei casi previsti dall’articolo 14.3. che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore
15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia
l’esclusione dei Soci Cooperatori:
- che siano privi dei requisiti di cui all’articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle
condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito
dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.
15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:
a) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società;
b) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
c) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto
disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
d) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società;
e) si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.
15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto
conto della situazione economica e patrimoniale della Società.
15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
15.5. Contro l’esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al tribunale.
Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore
16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.
16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed
il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
16.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.
16.4. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.
16.5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.
16.6. Ferma restando l’autorizzazione dell’Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.
Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:
− la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
− l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall’Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.
TITOLO III
OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ
Articolo 17. – Oggetto sociale
17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.
17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.
17.4. Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:
- conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile
al 5% con l’approvazione della Capogruppo;
- potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società;
- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.
17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità competente.
Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale
18.1. La Società assume, nell’ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori.
18.2. La previsione di cui all’articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità competente.
18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.
18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.
Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale
19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
19.2. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 19.1 che precede, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:
- amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell’eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia;
- la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli impegni e le garanzie
assunti in esecuzione dell’accordo di garanzia in solido;
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.
Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate come esposizioni fuori zona e verso
soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall’Autorità competente.
TITOLO IV
PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 20. – Patrimonio
20.1. Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui
all’articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.
Articolo 21. – Capitale sociale
21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
21.2. L’assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili.
21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 24/11/2018, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 23/11/2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 8.999.999,94, mediante emissione di massime n. 348.567 azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 25,82 ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.
Articolo 22. – Azioni e trasferimento delle medesime
22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all’articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non Soci senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell’aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24.
22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci.
22.4. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci.
22.5. Il consiglio di amministrazione può deliberare, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, l’acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Articolo 23. – Sovrapprezzo
23.1. L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
23.2. Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione
delle azioni.
Articolo 24. – Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori
24.1. Ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal
comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526, codice civile.
24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall’Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest’ultima anche fuori dei casi di cui all’articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall’accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
24.3 Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell’integrale versamento dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di “Socio Finanziatore” (collettivamente i “Soci Finanziatori”). In caso di acquisto successivo all’emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.
24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all’articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni.
24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi:
a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all’articolo 2526, codice civile, con l’effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell’investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società;
b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale;
c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
24.6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest’ultima regolata dall’articolo 24.7 che segue.
24.7 Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovraprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell’Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell’eventuale sovraprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell’esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall’Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.
TITOLO V ORGANI SOCIALI
Articolo 25. – Organi sociali
25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell’assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l’esercizio delle funzioni sociali sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo, se nominato;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio dei probiviri.
TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 26. – Convocazione dell’assemblea
26.1. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:
a) Il Cittadino di Lodi
b) Il Giorno (edizione di Lodi)
c) Il Corriere della Sera
26.3. In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nell’articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai Soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.
26.5. L’assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.
26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all’articolo 27.3., ed indicare gli argomenti da trattarsi.
Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea
27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all’articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
27.5. All’assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:
− un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
− salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;
− i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
− i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.
27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l’attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l’assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l’identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell’esercizio di tale facoltà nell’avviso di convocazione dell’assemblea. In ogni caso, il presidente dell’assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ove si considera svolta l’adunanza.
Articolo 28. – Presidenza dell’assemblea
28.1. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell’articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima.
28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare, per l’accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell’assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.
28.3. L’assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un segretario (anche non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.
Articolo 29. – Costituzione dell’assemblea
29.1. L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l’intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.
Articolo 30. – Maggioranze assembleari
30.1. L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.
30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.
Articolo 31. – Proroga dell’assemblea
31.1. Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.
31.2. Nella sua successiva seduta, l’assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
Articolo 32. – Assemblea ordinaria
32.1. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno, all’approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti, fermi i limiti previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo applicabile in relazione alle attività di rischio con i soggetti collegati.
32.2. I limiti di cui all’articolo 32.1. che precede non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle Società del Gruppo e dei fondi di garanzia cui la Società aderisce.
32.3. L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.
32.4. L’assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
32.5. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l’elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al Socio Cooperatore prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.
Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari
33.1. Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione
34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall’assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.
34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:
(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.
34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l’assunzione della carica;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei
confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell’eventuale ulteriore normativa applicabile;
f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell’articolo
34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
34.6. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.
Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori
35.1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.
35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all’articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.
Articolo 36. – Sostituzione di amministratori
36.1. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l’approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.
36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell’articolo 36.1. che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall’assemblea assumono l’anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.
36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.
36.4. In deroga a quanto previsto all’articolo 36.1. che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 24, se l’amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.
Articolo 37. – Poteri del consiglio di amministrazione
37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all’assemblea dei soci.
37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
− l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei Soci;
− la cessione delle azioni di finanziamento di cui all’articolo 24;
− le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;
− la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
− l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
− la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
− le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l’approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
− l’approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l’analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
− l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
− la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
− la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
− la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
− l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
− l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea dell’istituzione
o soppressione di sedi distaccate;
− l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
− l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili;
− la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
− le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l’educazione al risparmio e alla previdenza;
− la costituzione dell’organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato
ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
− tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare
dell’Autorità competente.
37.3. Il consiglio elabora, sottopone all’assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche
di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.
37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.
37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina
di questi, a chi li sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.
37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell’articolo 34.4., lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all’articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazione
38.1. Xxxxx i doveri su di essi gravanti per legge, con l’assunzione dell’incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell’attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.
Articolo 39. – Convocazione del consiglio di amministrazione
39.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l’adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.
39.3. La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata
dall’amministratore più anziano di età.
Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione
40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell’articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.
Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario
40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.
40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.
Articolo 42. – Compenso degli amministratori
42.1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall’assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.
42.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione
43.1. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.
43.2. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e (iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
43.3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte
ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale.
43.4. Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
43.5. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
43.6 Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l’amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.
43.7. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.
TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO
Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.
Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all’articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli.
44.3. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 41.
44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.
44.5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE
Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale
45.1. L’assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:
(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della
Capogruppo;
(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.
45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.
45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.
45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.
45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
determinati ai sensi dell’articolo 26, del TUB;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
f) l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
45.11 Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
45.12 In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.
Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale
46.1. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.
46.2 Il collegio sindacale valuta l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all’articolo 52, del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.
46.3 Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede
l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.
46.4 Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli.
46.5 I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.
46.6 Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.
TITOLO X REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 47. – Revisione legale dei conti
47.1. La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall’assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge.
47.2. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all’articolo 52, del TUB.
TITOLO XI
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali
48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’unanimità, con l’astensione dell’amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell’articolo 37.7 e nell’articolo 45.9.
48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.
TITOLO XII COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri
49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.
49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 30.2.
49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all’ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all’esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine all’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
49.5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.
TITOLO XIII DIRETTORE
Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore
50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.
50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l’assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.
50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.
Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni. Il direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico
– operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.
50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
TITOLO XIV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale
51.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell’articolo 43, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
51.2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell’assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
51.3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.
51.4. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
TITOLO XV BILANCIO – UTILI – RISERVE
Articolo 52. – Esercizio sociale
52.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della
relazione sull’andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.
Articolo 53. – Utili
53.1. L’utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
Gli utili eventualmente residui potranno essere:
c) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;
e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 54.
53.2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Articolo 54. – Ristorni
54.1. L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell’utile netto risultante dopo l’accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.
54.2. Fermo restando che almeno la metà dell’ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea.
TITOLO XVI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della Società
55.1. In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.