Società Consortile
Società Consortile
B.C.V. SCRL
Sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del [*]
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1) È costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2462 e 2620 del Codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Biella Casale Vercelli Valsesia Acque", siglabile “B.C.V. Acque”, senza vincoli di interpunzione né di forma grafica (d’ora in avanti anche la “Società” o la “Società consortile”).
Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI
1) La sede legale della società consortile è in [*], all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2) L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della provincia di [*].
3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare l’indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 3 - DURATA
1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci stante il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.
Art. 4 - OGGETTO
1) La Società ha scopo consortile e persegue l’obiettivo dell’utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. in house providing, nell’interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, anche indirettamente, anche al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale-2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e xx.xx., dal Piano d’Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) e da ogni altra norma dell’ordinamento vigente.
3) La società ha per oggetto (a) il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte
dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, nonché (b) a seguito di affidamento da parte dell’Ente di Gestione dell’Ambito Territoriale-2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell’ambito del servizio idrico integrato.
4) La società svolge la propria attività secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle norme nazionali ecomunitarie.
5) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché, tramite le società consorziate. La ripartizione delle competenze tra società consortile e società consorziate è demandata ad apposito Regolamento.
6) La società può affidare lo svolgimento di lavori o servizi alle proprie consorziate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
7) Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche del personale, dei servizi e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate dalle norme vigenti in materia e da specifiche pattuizioni.
8) Con l’obiettivo di conseguire la gestione ottimale del servizio idrico integrato, la società svolge le seguenti attività:
a) stazione appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
b) gestione dei servizi e dei rapporti contrattuali con gli utenti (ad esempio, call center);
c) predisposizione atti necessari ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
d) predisposizione ed esecuzione dei piani di investimento previsti dal piano d’ambito e in ottemperanza allo stesso, come di volta in volta approvati dall’ente d’ambito e trasmessi all’ARERA;
e) studio, progettazione e direzione lavori, analisi di laboratorio, elaborazione di dati; gestione tecnica, conduzione e manutenzione, servizi informatici;
f) bollettazione all’utenza;
g) servizi accessori e di supporto all’operatività;
h) gestione dei magazzini e delle sedi operative consortili presenti sul territorio;
i) ogni ulteriore attività correlata alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
9) Nel rispetto della legislazione vigente e dell’interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:
a) provvedere all’esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa l’assunzione di finanziamenti a breve e/o medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti del piano d’ambito;
b) emettere titoli di debito anche nella forma dei c.d. project bond di cui all’art. 185 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., in forma anche dematerializzata;
c) partecipare a società, consorzi, associazioni e altre forme associative.
10) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci.
11) In particolare, oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l’eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.
12) La Società, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà avvalere dell’esenzione Iva, di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla norma stessa.
13) La Società, al ricorrere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e di liquidità disponibile a fine esercizio, si impegna ad incrementare gli investimenti a fine del periodo di efficacia del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
Art. 5 - SOCI
1) Possono essere soci della società le società interamente pubbliche, partecipate dagli Enti Locali facenti parte dell’Ambito Territoriale-2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all’erogazione dei servizi idrici, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.
2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società partecipano alla medesima indirettamente, esercitando sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
3) L’ammissione di nuovi soci, nonché la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci saranno subordinate alla manifestazione di gradimento dell’Assemblea che dovrà valutare la sussistenza in capo all’aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili.
4) Il gradimento sull'ammissione a socio è dato previa domanda scritta da parte dell'interessato diretta all'Organo Amministrativo. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la vita della Società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli Organi della stessa. Successivamente alla domanda, l’interessato dovrà produrre l’eventuale documentazione richiesta. Relativamente all’accoglimento della domanda l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale.
Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI
1) I Soci, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale, a:
a) mettere a disposizione della Società la propria struttura, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, i propri servizi, il proprio know-how, e ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell’affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e comunque del miglior perseguimento dell’oggetto sociale;
b) garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, la natura e la struttura di società a totale capitale pubblico partecipata e controllata indirettamente (congiuntamente tra loro e con altri enti pubblici) da Enti Locali dell’Ambito Ottimale 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”;
c) garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all’erogazione dei servizi idrici
secondo il modello in house providing.
2) I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e sono tenuti a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, fermo restando che i costi di gestione saranno coperti esclusivamente con i ricavi della società.
3) I servizi resi dal Consorzio direttamente in favore di alcuno dei consorziati saranno invece addebitati al beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dall'Organo Amministrativo.
Art. 7 - CAPITALE SOCIALE
1) Il capitale sociale, di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2) In ragione della partecipazione indiretta dei comuni tramite società da essi controllate, dette società detengono una quota di partecipazione pari alla sommatoria delle quote spettanti ai comuni soci, determinate in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
3) A norma degli artt. 2464 e 2465 del Codice civile, i conferimenti sociali possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura.
4) Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non costituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, anche senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali, con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le Parti e anche senza corresponsione d'interessi. La presente norma di ordine generale è formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.
5) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2462 del Codice civile, per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.
Art. 8 - QUOTE
1) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né tra le parti al di fuori dei casi di cui al successivo articolo 9, né possono essere sottoposte a usufrutto, né cedute in pegno o in garanzia.
2) In caso di trasferimento di partecipazioni sociali, di cui al successivo articolo 9, il valore delle quote trasferite sarà determinato a norma di legge alla data di efficacia del trasferimento.
ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
1) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili fatti salvi:
a) i trasferimenti connessi e consequenziali a operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d’azienda, fusioni e scissioni ecc. dei Soci o comunque comportanti il trasferimento delle aziende dei medesimi;
b) i trasferimenti in favore di società interamente partecipate da uno o più degli Enti Locali dell’Ambito Ottimale;
c) i trasferimenti richiesti dalla normativa applicabile.
2) È in ogni caso vietato il trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell’affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello c.d. in house providing.
ART. 10 - RECESSO
1) I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.
2) Per le modalità e i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del Codice civile, precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
3) Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA’
1) Sono Organi della società consortile l'Assemblea, l’Organo Amministrativo, il Presidente e l’Organo di controllo.
2) Ai componenti degli Organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Art. 12 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
1) L'assemblea è composta da tutti i soci; in questo Organo essi partecipano con i rispettivi rappresentanti legali, ovvero con altra persona mediante delega scritta, conferita al delegato anche mediante posta elettronica o PEC, che dovrà essere consegnata alla Società.
2) L'assemblea è convocata su deliberazione dell’Organo Amministrativo o su richiesta di Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale. L’Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) [o, nei casi di cui al successivo articolo 26 comma 2, 180 (centottanta)] giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio e per l’approvazione e/o la ratifica degli atti compiuti o da compiersi dall’Organo Amministrativo e soggetti al controllo analogo ai sensi dell’articolo 23. L’assemblea è convocata a mezzo raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai consorziati, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, almeno quindici giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere. Nell’avviso potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l’Assemblea non risultasse legalmente costituita.
3) Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, purché tutti gli Organi amministrativi e di controllo siano presenti, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4) L'assemblea è presieduta dal rappresentante dell’Organo Amministrativo e in mancanza dalla
persona designata dalla maggioranza delle quote degli intervenuti.
5) All’Assemblea partecipa, se nominato, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
6) In prima convocazione, l’Assemblea richiede la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, l’Assemblea di norma delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Occorre la presenza e il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i).
In via transitoria, limitatamente alle deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno:
- il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” corrispondenti a una percentuale inferiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta cento) della popolazione residente;
- l’85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” che rappresentino una percentuale pari o superiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta per cento) e inferiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) della popolazione residente;
- l’80% (ottanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” che rappresentino una percentuale pari o superiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) e inferiore all’82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente.
Quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” che rappresentino una percentuale pari o superiore dell’82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, si applicherà la norma ordinaria, di cui ai primi quattro periodi del presente comma.
7) Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 14 e 19.
8) Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.
9) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l’appello nominale.
10) Ogni socio che ha diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ai sensi dell’art. 2372 del Codice civile.
11) Xxxxxx al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all’assemblea.
12) L’assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della
attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
13) Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.
14) Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l’assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.
Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea ha tutte le competenze a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci le deliberazioni relative a:
a) la scelta, o qualora già operata in sede di adozione del presente Statuto, la modifica, in merito alla struttura dell’Organo Amministrativo (ex art. 11, co. 3 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175);
b) la nomina e il rinnovo dei componenti e del Presidente dell’Organo Amministrativo e la determinazione dei relativi compensi;
c) la nomina dei componenti dell’Organo di Controllo nonché della società di revisione cui è affidato il controllo contabile e la determinazione dei relativi compensi;
d) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;
e) l’approvazione della relazione sul governo societario;
f) l'approvazione delle direttive generali di azione, del budget annuale, degli atti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennale, dei piani operativi e dei programmi di intervento ed investimento della Società;
g) l’autorizzazione preventiva all’Organo Amministrativo per l’attribuzione di deleghe al Presidente dello stesso ai sensi dell’art. 11, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
h) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 per gli adeguamenti normativi;
i) l’approvazione di regolamenti interni in merito all’organizzazione delle attività.
2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Art. 14 - AMMINISTRAZIONE
1) Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che sottendono al raggiungimento degli scopi sociali e alla gestione del servizio esercitato dalla Società, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175, è nominato un Organo Amministrativo composto da 5 membri, incluso il Presidente, per consentire la rappresentatività dei Comuni soci, singoli o associati.
2) La composizione dell’Organo Amministrativo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
3) In relazione alle condizioni di conferibilità e compatibilità per ricoprire la carica di Amministratore si fa riferimento alle limitazioni indicate dalle disposizioni normative. In ogni caso i componenti dell’Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente.
4) Ai fini della nomina degli Amministratori, il Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l’Organo Amministrativo (o, nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, tempestivamente e non oltre quindici giorni dal verificarsi di tali cause), provvede a darne comunicazione ai soci.
5) Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della nomina degli Amministratori si applica la seguente disciplina:
(a) gli Amministratori vengono nominati dall’assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a cinque (5), in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo;
(b) le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente; le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi;
(c) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
(d) unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali; le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate;
(e) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:
i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
ii. il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (“lista di minoranza”), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
(f) in caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera
Xxxxxxxxx, risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti;
(g) qualora, al termine della votazione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione dell’Organo Amministrativo conforme alla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo; a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione dell’Organo Amministrativo conforme alla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi;
(h) qualora anche tale procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
(i) in caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l’approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli Amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti dell’Organo Amministrativo, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell’intero Organo Amministrativo.
6) L’Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal d.lg. 19 agosto 2016, n. 175, e sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nomina i componenti dell’Organo Amministrativo.
7) In deroga alle disposizioni che precedono, in via transitoria, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” che rappresentino una percentuale pari o superiore dell’82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, ai fini della nomina degli Amministratori, e ferma restando l’osservanza dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175:
(a) due componenti dell’Organo Amministrativo sono nominati dal socio Xxxxxx Xxxxxx Servizi S.p.A.;
(b) un componente dell’Organo Amministrativo è nominato dal socio Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.;
(c) un componente dell’Organo Amministrativo è nominato dal socio AM+ S.p.A. e tale componente assume le funzioni di Presidente;
(d) un componente dell’Organo Amministrativo è nominato dal socio S.I.I. S.p.A. e a tale componente viene conferita delega ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.
8) All’esito della nomina, il Presidente procede alla proclamazione del risultato.
9) L’Organo Amministrativo nomina tra i propri membri un Vicepresidente, che esclusivamente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso per la carica specifica.
10) In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente dell’Organo Amministrativo convoca l’assemblea per la nomina del sostituto. In tal caso, si avrà cura di mantenere l’equilibrio di genere ai sensi del precedente comma 2.
11) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile.
12) All’Organo Amministrativo si applica il d.lg. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.
13) Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.
14) Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
15) L’Organo Amministrativo può delegare un singolo consigliere e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
2) Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.
3) L’Organo Amministrativo è regolato dalle seguenti norme:
a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
b) il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell’Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, posta elettronica o PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell’Organo di controllo (consiglio totalitario);
d) all’Organo Amministrativo può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale;
e) le riunioni dell’Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l’Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.
Art. 16 - POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
1) L’Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell’Assemblea, nonché della convenzione e/o del regolamento di organizzazione della Società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell’oggetto sociale.
2) In particolare, l’Organo Amministrativo:
a) propone all’Assemblea i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della
società e propone gli adeguamenti del presente statuto alle disposizioni normative;
b) predispone annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sul governo societario che trasmette all’assemblea unitamente al progetto di bilancio di esercizio;
c) si occupa di: alienare i cespiti aziendali, acquisire e cessare partecipazioni, prestare garanzie e concedere prestiti, effettuare compravendite di beni immobili e assumere mutui.
3) Le competenze di cui alla precedente lettera c) non sono delegabili.
4) Ove richiesto da qualunque dei Soci, il Presidente dell’Organo Amministrativo riferisce in merito alla qualità e all’efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell’evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.
5) In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali facenti parte del territorio gestito, il completo controllo sulla gestione della Società e sull’attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.
Art. 17 - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI
17.1. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le previsioni normative contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 2381 del codice civile.
17.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a un Amministratore Delegato alcune delle proprie attribuzioni, secondo quanto stabilito dai commi seguenti.
17.3. La delega all’Amministratore Delegato ha durata stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; tale durata non può in ogni caso eccedere la durata in carica del Consiglio.
17.4. Sono delegabili all’Amministratore Delegato le attribuzioni funzionali alla gestione ordinaria e alla operatività della Società, fra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti:
(a) rappresentare la Società nella partecipazione a procedure comparative e ad evidenza pubblica – comunque denominate – indette da qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sottoscrivendo i relativi atti e stipulando il conseguente contratto, sino al limite annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
(b) affidare contratti e indire procedure di selezione del contraente – comunque denominate
– relativamente a lavori, servizi e forniture sino al limite, per singola procedura, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
(c) rilasciare garanzie, anche fideiussorie, sino al limite, per singola garanzia, di Euro 100.000,00 (centomila), nonché richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell’interesse della Società, sino al medesimo limite;
(d) effettuare acquisti e cessioni di beni, mobili e mobili registrati, strumentali all’attività della Società, sino al limite di Euro 100.000,00 (centomila);
(e) emettere, girare, incassare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia postali, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro effetto, firmando le relative girate e quietanze, nonché emettere cambiali e accettare cambiali tratte, sino al limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
(f) esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, sottoscrivendo le relative quietanze e ricevute liberatorie;
(g) eseguire versamenti e prelevamenti in conto corrente di somme e titoli presso qualunque istituto di credito, nei limiti massimi dei fidi accordati e comunque sino al limite annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
(h) eseguire e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso soggetti pubblici e privati, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciando le opportune liberatorie, sino al limite, per singola operazione, di Euro 100.000,00 (centomila);
(i) ritirare merci, plichi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate;
(j) rappresentare in giudizio la Società, in ogni tipo e grado di giurisdizione, nominando e revocando a tale scopo avvocati e procuratori, per controversie il cui valore sia indeterminabile o, se determinato, sia compreso entro Euro 520.000,00 (cinquecentomila), nonché rinunciare agli atti e alle azioni nei limiti del medesimo valore;
(k) promuovere ogni atto cautelativo ed esecutivo, inclusi sequestri e pignoramenti, rinunciare ai medesimi, chiedere accertamenti e perizie, intervenire nelle procedure concorsuali, anche mediante insinuazione al passivo, sino al limite, per ciascun atto, di Euro 100.000,00 (centomila);
(l) concludere transazioni e rappresentare la Società in procedure di mediazione e negoziazione assistita, sino al limite, per singola transazione o procedura, di Euro 100.000,00 (centomila);
(m) rappresentare la Società dinnanzi a tutte le pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i ricorsi amministrativi non giurisdizionali, incluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, relativamente a questioni il cui valore sia compreso entro Euro 520.000,00.
17.5. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso delegare all’Amministratore Delegato ogni altra attribuzione strumentale alla gestione ordinaria della Società.
17.6. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell’assemblea, può inoltre delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni ulteriori rispetto a quelle che ad esso competono per Statuto, nonché ogni altra attribuzione strumentale alla gestione, anche straordinaria, della Società.
17.7. Il Consiglio potrà altresì nominare un direttore generale, da individuarsi nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dall’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al quale spettano, se nominato, le attribuzioni indicate dall’articolo 21 del presente Statuto, nonché gli altri poteri eventualmente al medesimo conferiti mediante procura speciale.
17.8. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare, anche tra persone estranee al medesimo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli emolumenti.
17.9. All’Amministratore Delegato e, se nominati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società, limitatamente alla delega conferita nell’osservanza del presente articolo.
17.10. Non sono delegabili, oltre alle funzioni e ai compiti riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative a:
(i) piani e programmi annuali e pluriennali;
(ii) budget di esercizio;
(iii) politica generale degli investimenti e delle tariffe;
(iv) contratti e accordi con i Comuni e con le società dai medesimi partecipate relativamente all’erogazione dei servizi attinenti all’oggetto della Società;
(v) l’acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l’acquisto di aziende;
(vi) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché la vendita di aziende;
(vii) l’acquisto o la vendita di beni immobili;
(viii) l’assunzione di finanziamenti;
(ix) l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni detenute dalla Società in altre società, ogni volta in cui si debba procedere, in queste ultime, alla nomina delle cariche sociali;
(x) l’adozione di regolamenti interni.
Art. 18 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell’Organo Amministrativo.
2) La rappresentanza sociale spetta inoltre, se nominati, all’ amministratore delegato, al direttore, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall’Organo Amministrativo nell'atto di nomina.
Art. 19 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
1) A termini dell’articolo 13, comma 1), lettera a) del presente Statuto, l’assemblea determina la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge e in conformità alla stessa e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 11, comma 2.
Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
1) Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente e da due membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei soci a scrutinio palese con la maggioranza di cui all’articolo 12, comma 6, ultimo periodo, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
2) L’Assemblea nomina altresì, con separate votazioni, due sindaci supplenti.
3) Nella composizione dell’organo deve essere assicurato l’equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
4) Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
5) All’organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.
6) L’Assemblea può nominare, stabilendone il compenso e la durata, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, cui compete l’attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice civile. In tal caso, l’Organo di controllo ed
il revisore legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei relativi compiti. In alternativa, l’Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
7) Il compenso dei membri dell’Organo di controllo è stabilito dall’Assemblea ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175.
Art. 21 - COMPETENZE E DOVERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
1) L’organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.
2) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile.
3) Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4) La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell’Organo Amministrativo.
5) Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell’Organo Amministrativo.
Art. 22 - DIRETTORE GENERALE
1) Agli uffici della società può essere preposto un Direttore Generale, nominato dall’Organo Amministrativo.
2) Xxx preposto, il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri delegati dall’Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 16, comma 3.
3) Il Direttore generale può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza il diritto di voto, alle riunioni dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea dei soci.
Art. 23 - CONTROLLO ANALOGO
1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. in house providing del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell’ordinamento nazionale, all’esercizio, da parte degli Enti Locali soci delle società consorziate, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. “a cascata”.
2) Il controllo analogo, congiunto e “a cascata”, si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo “ex ante”), monitoraggio (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.
3) I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni alla Società, esercitano congiuntamente
fra loro:
a) il controllo “ex ante” mediante:
i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d’Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;
ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti.
iii. esame dei documenti di programmazione, degli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
b) il controllo “contestuale” mediante:
i. la trasmissione dell’ordine del giorno dell’Organo Amministrativo;
ii. richiesta di relazione periodica sull’andamento economico, amministrativo e gestionale della società.
c) il controllo “ex post” mediante l’analisi della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall’Organo Amministrativo.
4) Gli enti locali, soci indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall’Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull’andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all’Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.
Art. 24 - BILANCIO E UTILI
1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2) L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell’Organo Amministrativo nella relazione di cui all’art. 2428 del Codice civile.
3) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4) Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti, e pertanto l’utile di esercizio sarà destinato a una specifica riserva statutaria finalizzata all’autofinanziamento degli investimenti.
Art. 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1) Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
2) Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l’Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
3) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sul compenso e sui poteri del liquidatore, determinando altresì a chi spetta la legale
rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.
4) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.
Art. 26 - CONTROVERSIE
1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, sarà devoluta alla giurisdizione competente del luogo ove la società ha la propria sede legale.
Art. 27 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
1) La società è soggetta alle norme che regolano l’insolvenza e lo stato di crisi dell’imprenditore commerciale ai sensi del R.D. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché, ricorrendone i presupposti, alle norme che regolano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi, rispettivamente, del D. Lgs. 270 dell’8 luglio 1999 e del D.L. 347 del 23 dicembre 2003.
Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE
1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.
2) L’organizzazione della società ed il suo funzionamento, per quanto ivi non espressamente previsto, saranno disciplinati da appositi regolamenti.