CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
il Comune di Castell’Arquato con Sede in Piazza Municipio n° 3, Castell’arquato (PC), P.I. n°00230250334, , rappresentato in questo atto dall’Arch. Xxxxxxxxx Xxxxx in qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente , nata a Bologna (BO), il 26/01/1961, C.F. GZZFNC61A66A944G, e domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ente che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice”
e
La società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxx 00000, xxxxxxxx sociale euro 1.000.000,00i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 30 settembre 1965, CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti giusta procura del notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, rilasciata in Roma in data 13 marzo 2015 rep.3.486 raccolta 1.782 registrato in Roma il 13 marzo 2015 al n.6194/1T”, in seguito denominata anche “Galata” o “Conduttrice”
(Nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) In data 17/05/2012 il Comune di Castell’Arquato ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione successivamente registrato all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto porzione di terreno di mq 100 circa, sita nel Comune di Castell’Arquato (PC), via Campo Sportivo c/o depuratore comunale, riportata nell’N.C.E.U. di Castell’Arquato , al foglio 26, particella 1060, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
b) Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l’oggetto del contratto i n essere
c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.
Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 - OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 100 circa, sita nel Comune di Castell’Arquato (PC), via Campo Sportivo c/o depuratore comunale, riportata nell’N.C.E.U. di Castell’Arquato , al foglio 26, particella
1060 il tutto, per complessivi mq [100] circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”).
Il terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data 01/04/2016.
Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6(sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del
segnale(c.d. swap tecnologico), cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) -, da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 3.350,00 (Euro tremilatrecentocinquanta), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, agenzia di Castell’Arquato sul conto corrente avente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato Al Comune di Castell’Arquato.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/04/2016.
La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge
Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il
sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile.
La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso.
Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.
E’ comunque riconosciuta alla Conduttrice la facoltà di sublocare la porzione locata a terzi. Qualora la sublocazione riguardi operatori di telefonia mobile dotati dei necessari titoli abilitativi (licenza), il canone di locazione sarà incrementato di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna sublocazione attivata. Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui l’operatore ospitato dalla Conduttrice dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale di rinegoziazione.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax a partire della data 01/04/2019.
In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
In deroga a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio : La Locatrice: in Xxxxxx Xxxxxxxxx xx 0 – 00000 - Xxxxxxx’Xxxxxxx (XX)
La Conduttrice: in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 00 X - 00000 - Xxxx.
ART. 8 -FORO COMPETENTE
L’eventuale controversi sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Piacenza, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9 - RISERVATEZZA
La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall’adempimento del presente Contratto.
La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Data ,
La Locatrice La Conduttrice
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell’immobile), 4) Canoni 5) Cessione contratto dei crediti e dei crediti,
6) Recesso anticipato 7) Registrazione e domicili contrattuali 8) Foro competente 9) Riservatezza 10) Disposizioni finali .
Data ,
Per accettazione La Locatrice
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Planimetria |