Convegno Jobs Act e contratti di lavoro atipici: novità e criticità
Commissione Diritto del Lavoro
Convegno
Jobs Act e contratti di lavoro atipici: novità e criticità
L’Apprendistato novellato dal D.L. 34/2014, tra novità e conferme
Sede dell'Ordine – Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx 0 – 00000 XXXX
26 Maggio 2014
ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx – Dott. Massimo 1
De Vita, componenti Commissione Diritto del Lavoro
Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 1, comma 1, D.Lgs. 14.9.2011, n. 167).
Infatti, se al termine del periodo di formazione nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 2, comma 1, lettera m)
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Apprendistato
Tempo indeterminato: eccezione
Art.3 comma 2 quater D.Lgs 167/2011 introdotto con decorrenza 21/3/2014.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
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Apprendistato
Caratteristiche dell'istituto
•Onerosità (lavoro vs retribuzione)
•Sinallagmaticità ( contratto a prestazioni corrispettive)
•Consensualità
•Commutatività (l'entità della retribuzione e della prestazione sono stabilite da leggi e contrattazione)
•CAUSA MISTA → Duplice obbligo per il datore di lavoro
• Corresponsione della retribuzione
• Erogazione della formazione
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Tipologie di Apprendistato
Esistono tre tipologie di apprendistato caratterizzate da percorsi formativi diversi:
1) Per la qualifica e per il diploma professionale, finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico;
2) Professionalizzante o contratto di mestiere,
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali;
3) Di alta formazione e di ricerca,
Finalizzato al conseguimento di titoli di studio superiori.
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Campo di applicazione: Datori di Lavoro
Datori di lavoro ammessi:
tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori.
Datori di lavoro esclusi: (Situazione pregressa)
Per tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 particolari restrizioni sono previste, nel solo caso dei datori di lavoro con organico pari o superiore a 10 dipendenti, qualora, nei
36 mesi precedenti, non abbiano confermato in servizio una determinata percentuale minima di apprendisti così stabilita:
- nuove assunzioni in apprendistato nel periodo intercorrente dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2015: almeno il 30% degli apprendisti
cessati nel corso dei 36 mesi precedenti; 6
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Campo di applicazione: Datori di Lavoro
(segue situazione pregressa)
- nuove assunzioni in apprendistato nel periodo decorrente dal 18 luglio 2015: almeno il 50% degli apprendisti cessati nel corso dei 36 mesi precedenti.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
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Campo di applicazione: Datori di Lavoro
Datori di lavoro esclusi: (Situazione attuale)
”Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”
Nuovo comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 2 D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 8
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Campo di applicazione: Datori di Lavoro
( segue situazione attuale)
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Regola confermata nella nuova formulazione della norma
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Campo di applicazione: altri limiti numerici
Per tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ed eccezion fatta per le imprese artigiane per le quali permangono disposizioni ad hoc, sono posti dei limiti al numero massimo di apprendisti che possono essere impiegati da parte di un singolo datore di lavoro:
1.datori di lavoro fino a 9 dipendenti: massimo un apprendista per ogni lavoratore qualificato o specializzato già in servizio;
2.datori di lavoro da 10 dipendenti in su: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati già in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre (e quindi uno o due solamente), può assumere apprendisti in numero non superiore a tre (art. 2, comma 3,
D.Lgs. 14.9.2011, n. 167) 10
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Campo di applicazione: Lavoratori
Lavoratori ammessi: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento d ell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3, comma 1, D.Lgs. 14.9.2011, n. 167), ivi inclusi gli apprendisti in somministrazione a tempo indeterminato.
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Campo di applicazione: Lavoratori
Lavoratori ammessi: Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (deve quindi intendersi che il contratto possa essere validamente stipulato fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età, ovvero fino a 29 anni e 364 giorni di età dell'apprendista). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età (art. 4,
comma 1, D.Lgs. 14.9.2011, n. 167). 12
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Campo di applicazione: Lavoratori
Lavoratori ammessi: Apprendistato di alta formazione e ricerca
Soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni possono essere assunti in tutti settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di:
1) un diploma di istruzione secondaria superiore;
2) titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
3) una specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
4) nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale già conseguita, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere
stipulato a partire dal 17° anno di età. 13
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Campo di applicazione: Lavoratori
Lavoratori esclusi
Quelli che non rientrano nella fascia di età prevista dalla norma e quelli già formati. E' in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato ex art. 20, comma 4, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (art. 2, comma 3, D.Lgs. 14.9.2011, n.
167).
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Disciplina
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi Accordi Interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di principi generali definiti dalla legge.
Le disposizioni contrattuali devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Legge per quanto riguarda, in particolare:
- La forma del contratto;
- La durata minima del contratto;
- Inquadramento e trattamento economico dell’apprendista;
- Recesso delle parti.
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Disciplina
Forma
La legge prescrive la forma scritta del contratto, del patto di prova ed, in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n.34/2014, del piano formativo individuale in forma sintetica che deve essere contenuto all’interno del contratto di lavoro.
Il piano formativo individuale indica i criteri della formazione da impartire nel corso dell’apprendistato, possono essere usati, non obbligatoriamente, moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali.
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Disciplina
Durata Minima del Contratto
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi
La durata massima del contratto varia a seconda della tipologia di apprendistato e degli obiettivi cui l’assunzione e finalizzata.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
La durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire, comunque non superiore a 3 anni ovvero a 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale.
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Disciplina
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
La durata viene stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
In ogni caso, la durata del contratto, non può essere superiore a:
• 3 anni, nella generalità dei casi;
• 5 anni, per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Apprendistato di alta formazione e mestiere
La durata dell’apprendistato è rimessa alle Regioni che decidono in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con le università ed istituti tecnici professionali ed altre istituzioni formative.
In assenza di regolamento regionale, la durata è stabilita da convenzioni
stipulate dai datori di lavoro o loro associazione con le università, istituti tecnici 18
professionali ed altre istituzioni formative.
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Disciplina
Inquadramento e trattamento economico dell’apprendista
Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni o funzioni alle quali è finalizzato l'apprendistato.
Il D.L. n. 34/2014 convertito in legge stabilisce un limite minimo di Retribuzione per il contratto di apprendistato “per la qualifica e per il diploma professionale” che deve tenere conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.
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Il Piano Formativo Individuale
Tra i requisiti fondamentali del contratto di apprendistato, il novellato art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 167/2011, prevede la “forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali “
Inizialmente soppresso come obbligo dal DL 34, è stato ripristinato ma “in forma sintetica”
Forma: si può fare riferimento ai modelli previsti dai CCNL o dagli enti bilaterali.
Parere di conformità Enti Bilaterali: Non vincolante
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Il Piano Formativo Individuale
Xxxxx guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere del 20/02/2014
Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
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La formazione nell'apprendistato professionalizzante
Art. 4 comma 2 D.Lgs. 167/2011
“Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.”
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La formazione nell'apprendistato professionalizzante
Art. 4 comma 3 D.Lgs. 167/2011
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
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La formazione nell'apprendistato professionalizzante
(segue art. 4 comma 3 D.Lgs. 167/2011) La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
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La formazione nell'apprendistato professionalizzante
Competenze professionali e specialistiche:
Caratteristiche della formazione:
- Tempi
- Modalita'
individuati dalla Contrattazione Collettiva e dagli Accordi Interconfederali.
Competenze di base e “trasversali”:
La Regione comunica entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.
In assenza di tale comunicazione:
Affrancamento da responsabilità per il datore di lavoro (?) 25
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La formazione nell'apprendistato professionalizzante
La comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro:
Ha valore anche ai fini della comunicazione alla regione competente.
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Recesso al termine della formazione
D.Lgs. 167/2011 Art. 2 comma 1 lettera m):
possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 c.c. ; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Tutor
La disciplina relativa alla figura del tutor, all’interno di un contratto di apprendistato, è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva . Ciò riguarda anche l’aspetto relativo ai requisiti professionali in capo al soggetto che va ad affiancare l’apprendista.
in caso di assenza o non istituzione del tutor è prevista una sanzione più lieve rispetto al disconoscimento del rapporto di apprendistato, così come previsto dalla normativa previgente. Stessa cosa in caso di assenza dei requisiti professionali richiesti dal contratto collettivo. In tutti questi casi, la sanzione amministrativa da applicare è quella prevista dal secondo comma, dell’articolo 7, e cioè da 100 a 600 euro, diffidabile.
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Sanzioni amministrative
Violazione sostanziale dell'obbligo di formazione
Il rapporto di lavoro si considera ab inizio un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguenze previdenziali:
RESTITUZIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
GODUTI MAGGIORATI DEL 100% (con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione)
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Sanzioni amministrative
Per ogni violazione disposizioni CCNL tese all'attuazione di:
➢ forma scritta di contratto, patto di prova e Piano Formativo “sintetico”
➢ divieto retribuzione a cottimo
➢ inquadramento dell'apprendista
➢ presenza di un tutore o referente aziendale
Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 (da euro 300 a euro 1500 in caso di recidiva)
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Sanzioni amministrative
Qualora il personale ispettivo rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione, adotterà, ove sia possibile sanare tale inadempimento, un provvedimento di DISPOSIZIONE, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
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