IL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
2007
REGISTRARE
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
facile e conveniente
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2007
l’agenzia 4
informa
REGISTRARE
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
facile e conveniente
REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: FACILE E CONVENIENTE
INDICE
INTRODUZIONE 5
1. L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE 6
Immobili ad uso abitativo 6
Immobili strumentali per natura 6
Fondi rustici 7
L’imposta in caso di cessione, risoluzione e proroga del contratto 8
L’agevolazione per i contratti a canone “concordato” 9
2. LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 10
Come e quando registrare il contratto 10
La registrazione telematica 10
Il programma di compilazione dei contratti di locazione 14
La registrazione in forma cartacea 17
Come si versa l’imposta di registro 18
Esempi di compilazione del modello F23 21
3. MANCATA REGISTRAZIONE: COME RIMEDIARE 24
Le sanzioni previste 24
Come mettersi in regola: il ravvedimento operoso 26
4. LE AGEVOLAZIONI IRPEF 27
Per il proprietario 27
Per l’inquilino 28
Per il dipendente trasferito 28
Per gli studenti universitari 29
5. L’IVA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE 30
Locazione di immobili ad uso abitativo 30
Locazione di immobili strumentali 30
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6. PER SAPERNE DI PIÙ 32
REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: FACILE E CONVENIENTE
INTRODUZIONE
Registrare un contratto di locazione oggi è agevole, veloce e conveniente.
Innanzitutto, perché non è più indispensabile recarsi agli sportelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, né in banca o in un ufficio postale per il pagamento delle imposte dovute. Si può fare comodamente da casa o incaricando un intermediario.
Grazie al servizio di registrazione telematica è possibile:
■ creare e stampare il testo del contratto, utilizzando schemi prestabiliti che si compongono di parti fisse e di parti modificabili secondo le proprie esigenze;
■ determinare le imposte dovute senza il rischio di commettere errori (un apposito software, sul- la base dei dati inseriti, calcola automaticamente le somme da versare);
■ effettuare in tutta sicurezza il pagamento delle imposte, senza utilizzo di alcuna carta di cre- dito, ma semplicemente tramite un ordine di addebito sul conto corrente;
■ effettuare la registrazione vera e propria che avviene con la trasmissione telematica del file, contenente il contratto di locazione.
Per compiere dette operazioni l’Agenzia mette a disposizione, gratuitamente, tutto il software occorrente, nonché un adeguato servizio di assistenza tecnica necessaria per il suo utilizzo.
Registrare i contratti di locazione è inoltre vantaggioso, sia perché obbliga entrambe le parti al rispetto degli impegni assunti, sia perché sono riconosciuti considerevoli benefici fiscali a favo- re dei proprietari e degli inquilini.
Sui contratti di locazione a canone concordato, ad esempio, è possibile usufruire di consistenti riduzioni dell’imposta di registro dovuta, oltre che dell’Irpef.
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Finalità di questa guida quindi è quella di fornire una panoramica esauriente e completa di infor- mazioni pratiche sui contratti di locazione, riguardanti in particolare i vantaggi della registra- zione telematica, le agevolazioni fiscali, gli adempimenti da porre in essere per rimediare a erro- ri e dimenticanze.
REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: FACILE E CONVENIENTE
1. L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell’imposta di registro, variano a seconda della tipologia di immobile.
Infatti, le norme attualmente in vigore contengono una netta distinzione tra:
■ immobili ad uso abitativo;
■ immobili strumentali;
■ fondi rustici.
IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da utilizzare come abitazione, si deve pagare l’imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Ad esempio, se per un immobile ad uso abitativo il canone di locazione annuo è di 7.200 euro (pari a 600 euro men- sili), l'imposta di registro da versare per ogni annualità è di 144 euro (pari al 2% di 7.200).
Lo stesso trattamento si applica:
■ alla locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato;
■ alla locazione degli altri immobili, fatta eccezione, come riportato di seguito, per gli immobi- li strumentali per natura.
Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall’inquilino; è dovuta, invece, nel- la misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione.
IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA
Sono considerati immobili strumentali per natura quelli che, per legge, non possono essere desti- nati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica, questi immobili rien- trano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.
Ad esempio, sono immobili strumentali per natura:
■ gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);
■ i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);
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■ i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).
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Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare l’imposta di registro nella misura propor- zionale dell’1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità dell’Iva.
L’aliquota dell’1 per cento si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva.
Se il locatore non è soggetto all’imposizione dell’Iva, la locazione è comunque assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.
FONDI RUSTICI
I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presen- tando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel cor- so dell’anno precedente.
In questo caso l’imposta si applica (con l’aliquota dello 0,50 per cento) alle somme dei corri- spettivi (moltiplicati per il numero delle annualità) dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.
Ad esempio, se un fondo rustico è affittato per 10 anni e il corrispettivo annuo è di 4.000 euro, l'imposta di registro da versare è di: (4.000 x 10) x 0,50% = 200 euro.
Se uno o più contratti vengono registrati senza ricorrere alle modalità della denuncia annuale, l’imposta di registro si applica per ogni annualità a ciascun contratto presentato per la registra- zione, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.
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Tipologia
Aliquota
Base imponibile
Fabbricati ad uso abitativo
2%
canone annuo X
numero delle annualità
Fabbricati strumentali per natura
1% se dovuta da soggetti passivi IVA
2% altri casi
Fondi rustici
0,5%
Altri immobili
2%
L’IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI
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L’IMPOSTA IN CASO DI CESSIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO
Cessione
In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata plu- riennale, se non vi è corrispettivo e l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.
Se, invece, la cessione del contratto, sempre fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si deve versare un importo pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, l’imposta dovuta non può essere infe- riore a 67 euro.
Risoluzione
Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata plurienna- le, sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.
Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso (le annualità, infat- ti, non sono frazionabili).
Proroga
La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo l’imposta per la singola annualità oppure per l’intero periodo di dura- ta della proroga.
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Ti pologia
Modalità di versamento
Particolarità
Stipula del contratto
Unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula
Sconto pari al 50% del tasso
d’interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto
Annuale entro 30 giorni dall inizio della annua lità successiva
L’imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a 67 euro
Cessione del contratto senza corrispettivo
Unica soluzione entro 30 giorni dall’evento
Imposta fissa pari a 67 euro;
se c’è corrispettivo aliquota del 2%; presentazione della copi a del mod.
F23 all’Uffici o, entro 20 gg.
Risoluzione del contratto
Unica soluzione entro 30 giorni dall’evento
Imposta fissa pari a 67 euro; pre sentazione della copia del mod.
F23 all’Uffici o, entro 20 gg.
QUADRO RIASSUNTIVO: L’IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI IMMOBILI URBANI
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Quando effettuare il pagamento
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il Modello F23.
Nel modello occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stes- so: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra.
Entro 20 giorni dal pagamento, va consegnato l’attestato dell’avvenuto versamento allo stes- so ufficio dove precedentemente è stato presentato il contratto.
L’AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE “CONCORDATO”
Sui contratti di locazione immobiliare stipulati secondo il “canale assistito”, vale a dire quelli realizzati in base ai “contratti-tipo” concordati dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta di registro è assunto per il 70 per cento.
Si ha diritto all’agevolazione (riduzione del 30 per cento della base imponibile) se, comun- que, sono presenti altri requisiti:
■ l’immobile locato deve trovarsi in un Comune considerato ad alta “tensione abitativa”;
■ la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.
Un esempio
Canone annuo “concordato” di 6.000 euro e durata del contratto di 3 anni.
imposta di registro ordinaria
(6.000 x 3) x 2% = 360
imposta di registro con agevolazione: (6.000 x 3) x 70% = 12.600 x 2% = 252
La riduzione dell’imposta di registro si applica per tutta la durata del contratto e dell’even- tuale proroga automatica, anche se il Comune dove è situato l’immobile dovesse nel frat- tempo essere escluso da quelli considerati ad alta tensione abitativa.
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Inoltre, spetta anche quando si è scelto di versare l’imposta anno per anno.
I COMUNI DEFINITI AD ALTA “TENSIONE ABITATIVA”
Sono i Comuni indicati nell’art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler- mo, Roma, Torino, Venezia, i Comuni confinanti con le suddette grandi città, gli altri capoluoghi di provincia, i Comu- ni individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e Basilicata.
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2. LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
COME E QUANDO REGISTRARE IL CONTRATTO
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quel- li relativi a fondi rustici e soggetti passivi IVA) devono essere obbliga- toriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto.
Se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, non si è obbli- gati alla registrazione del contratto, a prescindere dall’importo del canone.
Sono obbligati a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati.
Per le scritture private non autenticate sono obbligate invece le parti contraenti.
Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registra- zione che il versamento dell'imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.
Le modalità di registrazione del contratto di affitto o di locazione di un immobile sono sostanzialmente due:
■ registrazione in modalità telematica (con il contestuale pagamento on line dell'imposta di registro), obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. Si può fare comodamente da casa o incaricando un intermediario con l’innegabile vantaggio di far risparmiare tempo, anche perché il programma calcola auto- maticamente le imposte dovute. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in quanto i dati viaggiano criptati e sono leggibili solo dall’Agenzia delle Entrate.
■ registrazione dell’atto (in forma cartacea) recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale.
LA REGISTRAZIONE TELEMATICA
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Con la registrazione telematica, innanzitutto, si evitano file e spostamenti agli sportelli ban- cari o postali (per il pagamento dell’imposta) e all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate (per la registrazione dell’atto), previsti con il sistema della registrazione in forma cartacea. Infatti, la procedura consente il contestuale pagamento on-line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software.
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Inoltre, il programma mette a disposizione diversi testi di contratti standard da personaliz- zare con i propri dati, in modo che, completata l’elaborazione del contratto, è possibile anche la stampa dello stesso.
L’utilizzo di procedure telematiche per la registrazione dei contratti di locazione e per gli adempimenti ad essa connessi è:
■ obbligatorio, per i possessori di almeno 100 immobili;
■ facoltativo, per tutti gli altri contribuenti.
La registrazione si considera perfezionata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono cor- rettamente all’Agenzia delle Entrate.
Come si può effettuare
La registrazione telematica dei contratti di locazione può essere realizzata:
a) direttamente dal contribuente (procedura diretta);
b) tramite un intermediario abilitato
■ dottori commercialisti, centri di assistenza fiscale, consulenti del lavoro, eccetera;
■ organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, che hanno firmato le convenzioni nazionali;
■ agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Came- re di Commercio;
■ agenzie che svolgono per conto dei propri clienti attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari della licenza rilasciata in base alle leggi di pubblica sicurezza;
■ iscritti all’albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa;
c) tramite un delegato avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria ed orga- nizzativa.
La conservazione della documentazione
Gli utenti sono tenuti a conservare per dieci anni i contratti e le ricevute forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche al fine di consentire gli opportuni controlli da parte della stessa Agenzia.
La procedura diretta
La trasmissione telematica dei contratti di locazione, delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici e dei pagamenti successivi alla registrazione, è possibile per tutti i contribuenti. Per effettuare tali operazioni è necessario essere in possesso dell’abilitazione ai canali “Entratel” o “Fisconline”, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione tele- matica delle dichiarazioni fiscali. I contribuenti già abilitati non hanno bisogno di chiedere una nuova abilitazione.
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Ottenuta l’abilitazione, l’utente può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il software gratuito necessario alla compilazione e alla registrazione del contratto e di tutte le richieste
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di pagamento delle imposte dovute in relazione alla registrazione stessa, ai canoni delle annualità successive alla prima, alle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti in esame.
Possono accedere al servizio telematico Fisconline tutti gli utenti ad eccezione di quelli tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770 (i sostituti di imposta) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti.
Questi ultimi sono obbligati, infatti, a chiedere l’autorizzazione al servizio telematico Entratel.
Per utilizzare i servizi tramite il canale Fisconline è necessario innanzitutto:
■ avere a disposizione l’attrezzatura informatica di base (computer, modem, stampante);
■ ottenere il codice Pin, un codice segreto personale di accesso al sistema.
Il codice Pin è il codice identificativo, formato da dieci cifre, di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate erogati mediante il servizio Fisconline. La prima parte (primi 4 carat- xxxx) del codice personale funzionale all’accesso al servizio può essere richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero via web sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o, ancora, telefonicamente contattando il numero 848.800.333 (servizio automatico).
Le rimanenti sei cifre e la password per accedere al servizio sono spedite al richiedente al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla data della richiesta.
L’abilitazione al canale Entratel, invece, va richiesta presentando un’istanza, redatta su appo- sito modulo (disponibile presso un qualsiasi ufficio o telefonando al predetto numero), alla Direzione Regionale o agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
Presentata l’istanza, l’Ufficio rilascia una busta chiusa contenente le credenziali necessarie per l’accesso alle aree protette del sito dedicato ai servizi telematici (xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxx.xxx.xx) e per la creazione delle chiavi di firma dei documenti da trasmettere, non- ché un foglio riportante le avvertenze sull’utilizzo del servizio.
Una volta ottenute le previste abilitazioni è possibile scaricare dal sito internet dell’Agen- zia delle Entrate il software gratuito che consente di:
■ compilare e trasformare in formato XML il file da inviare; il programma fornito dall’Agenzia permette di creare e stampare il testo del contratto stipulato utilizzando modelli prestabiliti che si compongono di parti fisse e di parti modificabili secondo le esigenze degli utenti;
■ effettuare il pagamento delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e san- zioni; una volta inseriti i dati relativi al contratto, il software calcola automaticamente le imposte da versare e le propone per la conferma; successivamente, nella fase di autenti- cazione del file, il sistema richiede l’indicazione degli estremi del conto corrente sul qua- le saranno addebitate le imposte;
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■ inviare il file in tutta sicurezza.
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Per poter effettuare i versamenti on-line è necessario essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate. L’elenco delle banche convenzionate è disponi- bile sul sito internet dell’Agenzia.
Come sopra accennato, si ricorda che è inoltre possibile effettuare on-line il pagamento del- le imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, per le pro- roghe, anche tacite, per le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.
Di regola, la data della disposizione di pagamento è uguale alla data di registrazione; per le annualità successive, invece, la data di pagamento indicata dal contribuente all’interno del file trasmesso può essere anche successiva a quella di trasmissione del file.
La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono corret- tamente all’Agenzia delle Entrate: quest’ultima attesta l’avvenuta registrazione di ogni sin- golo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati, oltre ai dati trasmessi dal- l’utente o dall’intermediario, la data e gli estremi di registrazione.
L’Agenzia attesta, inoltre, il pagamento delle imposte dovute in relazione alle proroghe, ces- sioni e risoluzioni nonché ai canoni per le annualità successive.
Tale attestazione avviene sempre per via telematica mediante una ricevuta consultabile nel- l’apposita sezione del sito xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Con ulteriore ricevuta, viene comunicato al contribuente l’esito dell’addebito eseguito dal- la banca in relazione alle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni versati telematicamente.
Ad ogni modo, tutte le ricevute sono disponibili presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato nella richiesta di registrazione telematica.
Gli utenti che provvedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di loca- zione, sono tenuti a consegnare alle altre parti contraenti copia delle ricevute che atte- stano il buon esito delle operazioni (di registrazione, proroga, cessione, eccetera), non- ché la ricevuta che attesta l’avvenuto addebito delle imposte dovute sul conto corrente indicato.
La registrazione tramite intermediario
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Nel caso in cui i contraenti decidano di ricorrere ad un intermediario per la registrazione telematica del contratto, questi, indipendentemente dalle caratteristiche del richiedente, è tenuto ad utilizzare necessariamente il servizio telematico Entratel.
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L’intermediario, in primo luogo, deve rilasciare, nel momento in cui assume l’incarico, una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, con cui si impegna a provvedere alla regi- strazione e all’esecuzione dei pagamenti telematici delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni.
In secondo luogo, deve consegnare al contribuente che ha conferito tale incarico:
■ due copie della ricevuta di avvenuta registrazione, ovvero della esecuzione dei paga- menti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, delle proroghe, anche tacite, delle cessioni, delle risoluzioni, posto che una di esse resta comunque destinata all’altra parte contraente che non ha richiesto la registrazione;
■ una copia della ricevuta di pagamento delle imposte dovute.
La registrazione tramite delegato
Un’altra modalità per registrare un contratto di locazione, a disposizione del contribuente non abilitato al servizio telematico, è quella di incaricare un soggetto delegato avente ade- guata capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa.
Il contribuente è tenuto a trasmettere una richiesta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate identificandosi attraverso appositi codici (presenti sul modulo per la richiesta di abi- litazione al servizio Entratel).
In particolare, il delegante deve compilare il quadro “T” del modulo, indicando i dati rela- tivi al destinatario della delega (codice fiscale, cognome e nome per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale se si tratta di persona giuridica).
L’ufficio non rilascerà alcun codice Pin.
Il soggetto delegato, dal canto suo, se non è già titolare di abilitazione al servizio Entratel, può conseguire la stessa identificandosi nel modulo di richiesta.
IL PROGRAMMA DI COMPILAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il software “Contratti di locazione”, disponi- bile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi telematici”, è composto da due distinte applicazioni:
1) registrazione telematica dei contratti di locazione;
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2) pagamenti successivi alla registrazione.
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L’applicazione “Registrazione telematica dei contratti di locazione", consente:
a) la compilazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici per la registrazione telematica, secondo lo standard “XML” previsto dalle specifiche tecniche ufficiali;
b) il pagamento delle imposte relative alla prima registrazione.
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L’applicazione “Pagamenti successivi alla registrazione” è, invece, finalizzata alla creazione di un file contenente richieste di pagamento relative alle imposte di registro, di bollo ed
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eventuali interessi e sanzioni sia per le annualità successive alla prima che per quelle dovu- te per le proroghe, anche tacite, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.
Il software “Contratti di locazione” calcola automaticamente le imposte da versare, sulla base dei dati inseriti, e li propone per la conferma.
Con lo stesso software è sempre possibile modificare qualsiasi informazione, ovviamente prima di trasmettere il file.
La trasmissione telematica del file, contenente i contratti di locazione, la denuncia cumula- tiva dei contratti di affitto di fondi rustici o le richieste di pagamento successive alla registra- zione, predisposto con il software “Contratti di locazione”, deve essere eseguita attraverso lo stesso servizio telematico utilizzato per le dichiarazioni fiscali (Entratel o Fisconline).
Prima della trasmissione, è necessario che il file contenente i contratti, la denuncia o le richieste di pagamento successive alla registrazione sia sottoposto a controllo. Pertanto, occorre installare il software di controllo disponibile, anch’esso gratuitamente, sul sito del- l’Agenzia delle Entrate.
In particolare, gli utenti Entratel devono utilizzare la funzione “Controlla” e successiva- mente autenticare il file.
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QUADRO RIASSUNTIVO: LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il delegante deve inviare
una comunicazione al competente ufficio dell ’Agenzia delle Entrate
ENTRATEL
Tramite delegato
Rilascio, alla parte richiedente, di una dichiarazione di impegno alla trasmissione
ENTRATEL
Tramite
intermediario
Se si tratta di sostituti d’imposta con più di 20 percipienti
è obbligatorio utilizzare il servizio ENTRATEL
FISCONLINE
oppure
ENTRATEL
Diretta
Particolarità
Servizio
Registrazione
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Per chiarimenti e spiegazioni sulla installazione dei programmi o sui problemi legati ai documenti da inviare in via telematica, è disponibile il servizio di assistenza tecnica del- l’Agenzia delle Entrate.
L’ASSISTENZA TELEFONICA PER GLI UTENTI
848.800.444 dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato | chiarimenti per tutti i contribuenti sui servizi di FISCONLINE |
848.836.526 dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato | riservato agli utenti di ENTRATEL |
L’ASSISTENZA ON-LINE AI SERVIZI TELEMATICI (SITO WEB)
per consultare le soluzioni ai problemi più frequenti
il sito è aggiornato costantemente anche sulla base dei suggerimenti e delle richieste di chiarimento degli utenti
sito internet
LA REGISTRAZIONE IN FORMA CARTACEA
La registrazione cartacea di un contratto di locazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
L’ufficio, al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto, rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possi- bile ottenere copia degli atti registrati.
Per la registrazione in ufficio del contratto occorrono:
■ almeno due copie, con firma in originale, dell’atto da registrare;
■ la richiesta di registrazione effettuata sullo stampato meccanografico “Modello 69” (il modello si può scaricare da internet o ritirarlo direttamente in ufficio); se gli atti da regi- strare sono più di uno bisogna presentare anche un elenco sul “Modello RR” (in distribu- zione presso l’ufficio);
■ una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da applicare su originali e copie;
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■ la ricevuta di pagamento dell’imposta (modello F23).
REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: FACILE E CONVENIENTE
Dal 2007 il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (ad es. i tabaccai), i quali rilasciano appositi contrassegni telematici.
LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA CARTACEA
quando | entro 30 giorni dalla data dell’atto (o dalla decorrenza, se anteriore) presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate | |
cosa serve | compilare | il modello 69 (disponibile presso l’ufficio) la quietanza di pagamento dell’imposta (mod. F23) |
presentare | il contratto di locazione da registrare (almeno due copie) con firme in originale (su ogni copia del contratto va applicata, per ogni 4 facciate di 100 righe, una marca da bollo da 14,62 euro) | |
pagare | un importo pari al 2% del canone annuo, mediante presentazione del modello F23 presso gli agenti della riscossione, le banche o gli uffici postali. per il primo anno l’importo minimo dovuto è di 67 euro (il pagamento spetta in parti uguali sia al locatore che al conduttore; entrambi rispondono in solido dell’intero pagamento) i codici tributo da indicare sono: se si paga per la prima annualità 115T se si paga per l’intero periodo 107T | |
l’ufficio rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione le copie registrate si ottengono nel tempo comunicato all’atto della consegna |
COME SI VERSA L’IMPOSTA DI REGISTRO
A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registra- zione i contratti di locazione e affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcola- re l’imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale.
L’imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro 30 giorni dalla data di sti- pula dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.
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Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce utilizzare le modalità telematiche di registra- zione, il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto.
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ATTENZIONE
L’imposta di registro deve essere sempre arrotondata all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se è pari o superiore.
Ad esempio, se l’importo derivante dal calcolo è pari a 180,50 euro, l’imposta sarà arrotondata per eccesso a 181 euro; al contrario, in caso di importo pari a 180,49 euro, l’arrotondamento è pari a 180 euro.
Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il paga- mento dell’imposta può avvenire, alternativamente:
■ di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;
■ in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cen- to all’importo pattuito per l’intera durata del contratto.
La riduzione sui versamenti pluriennali
Se si effettua il versamento in unica soluzione spetta uno sconto sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale (2,50 per cento dal 1° gennaio 2004) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
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Pertanto, la riduzione, come rappresentato nella tabella che segue, aumenta con l’aumen- tare degli anni di durata del contratto.
A. DURATA DEL CONTRATTO (ANNI) | X. XXXXX APPLICABILE (1/2 DEL 2,5%) | SCONTO (A X B) |
2 | 1,25% | 2,50% |
3 | 1,25% | 3,75% |
4 | 1,25% | 5,00% |
5 | 1,25% | 6,25% |
6 | 1,25% | 7,50% |
7 | 1,25% | 8,75% |
8 | 1,25% | 10,00% |
9 | 1,25% | 11,25% |
10 | 1,25% | 12,50% |
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Esempio
Si consideri il caso in cui un contratto di locazione ad uso abitativo, della durata di 4 anni, prevede un canone annuo di
7.200 euro. Per semplicità, si tralascia l’eventuale rivalutazione del canone annuale in base agli indici Istat.
Si avrà:
■ Canone intera durata del contratto: 7.200 (canone annuo) x 4 (anni) = 28.800 euro;
■ Imposta complessiva dovuta: 28.800 x 2% = 576 euro.
Per un contratto di durata pari a 4 anni, in caso di versamento in unica soluzione, lo sconto in percentuale è pari al 5% (4 x 1,25%). Pertanto, si avrà:
■ Sconto per versamento in unica soluzione: 576 x 5% = 28,80 euro;
■ Imposta dovuta in caso di versamento in unica soluzione: 576 – 28,80 = 547,20 euro (arrotondata a 547,00 euro).
Scegliendo la soluzione del versamento unico, il contribuente potrà versare 547 euro invece di 576 euro, conseguendo così un risparmio di 29 euro.
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Per chi sceglie di versare l’imposta di registro in unica soluzione, calcolandola sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto, l’imposta non può comunque essere inferiore a 67 euro; per chi sceglie, invece, il versamento annuale, solo l’imposta per le annualità successive può essere di importo inferiore a 67 euro.
Esempio
Si consideri il caso in cui un contratto di locazione ad uso abitativo, della durata di 4 anni, prevede un canone di locazio- ne annuo di 2.000 euro.
Per semplicità, si tralascia l’eventuale rivalutazione del canone annuale in base agli indici Istat. Si avrà:
■ Canone intera durata del contratto: 2.000 x 4 = 8.000 euro
■ Imposta complessiva dovuta: 8.000 x 2% = 160 euro
■ Imposta dovuta per ogni anno: 160 / 4 = 40 euro
■ Sconto per versamento in unica soluzione: 160 x 5% = 8 euro
■ Imposta dovuta in caso di versamento in unica soluzione: 160 – 8 = 152 euro
Il contribuente che sceglie la soluzione del versamento annuale, dovrà versare un totale di euro 187 euro, così suddiviso:
■ 1° anno 67 euro ■ 2° anno 40 euro ■ 3° anno 40 euro ■ 4° anno 40 euro
Versando, invece, in unica soluzione, l’importo da pagare si riduce a 152 euro, con un risparmio di 35 euro.
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I codici tributo
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta mediante il modello F23 sono i seguenti:
CODICE | TRIBUTO | NOTE |
107T | imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo | da utilizzare se si versa in un’unica soluzione l’imposta relativa all’intero periodo |
115T | imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità | da utilizzare se si versa l’imposta relativa al primo anno di durata del contratto |
112T | imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive | da utilizzare se si versa l’imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivi al primo |
114T | imposta di registro – proroga contratti di locazione | da utilizzare nel caso di proroga del contratto di locazione |
110T | imposta di registro – cessione contratti di locazione | da utilizzare nel caso di cessione, con o senza corrispettivo, del contratto di locazione |
113T | imposta di registro – risoluzione del contratto | si versa l’importo fisso di 67 euro; entro 20 giorni va consegnato all’ufficio l’attestato di versamento |
964T | diritti per copie rilasciate dall’ufficio | solo per la prima registrazione |
671T | sanzione amministrativa imposta di registro | |
731T | interessi di mora al tasso legale |
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F23
Si stipula un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di 4 anni che prevede un canone di locazione annuo di 8.400 euro (pari a 700 euro mensili).
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Il calcolo dell’imposta dovuta nei due casi (pagamento in unica soluzione-pagamento annuale) è il seguente:
canone intera durata del contratto: | 8.400 x 4 = 33.600 euro |
imposta complessiva dovuta: | 33.600 x 2% = 672 euro |
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A) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
Sconto per versamento in unica soluzione: 672 x 5% = 33,60 euro.
Imposta dovuta in caso di versamento in unica soluzione: 672 – 33,60 = 638 euro (impor- to di 638,40 euro arrotondato per difetto).
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Esempio di compilazione del modello F23 per il versamento in unica soluzione:
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B) PAGAMENTO ANNUALE
Se il contribuente sceglie la soluzione del versamento annuale dovrà versare un totale di
672 euro, così suddiviso:
■ 1° anno, 168 euro (codice tributo 115T)
■ 2° anno, 168 euro (codice tributo 112T)
■ 3° anno, 168 euro (codice tributo 112T)
■ 4° anno, 168 euro (codice tributo 112T)
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Esempio di compilazione del modello F23 per il versamento della prima annualità:
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3. MANCATA REGISTRAZIONE: COME RIMEDIARE
LE SANZIONI PREVISTE
L’omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di regi- stro sono delle violazioni di carattere fiscale e comportano l’appli- cazione di sanzioni amministrative.
OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:
comporta, oltre all’obbligo di versare l’imposta di registro evasa, l’applicazione di una san- zione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 240 per cento del- l’imposta dovuta.
PARZIALE OCCULTAMENTO DEL CANONE PATTUITO:
quando si occulta parzialmente il corrispettivo pattuito, oltre all’accertamento dell’imposta evasa, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare può varia- re dal 200 per cento al 400 per cento della maggiore imposta dovuta.
TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE:
comporta l’applicazione di una sanzione del 30 per cento dell’imposta versata in ritardo.
All’imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi di mora calcolati giornal- mente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5 per cento).
Un esempio
Supponiamo un contratto di locazione con un canone annuo di 9.600 euro (pari a 800 euro mensili). Se viene omessa la registrazione l’imposta di registro evasa ammonta a 192 euro (il 2% di 9.600).
In caso di accertamento, il contribuente dovrà corrispondere, oltre l’imposta evasa (192 euro), anche la sanzione, che va da un minimo di 230 euro ad un massimo di 460 euro (dal 120 per cento al 240 per cento).
All’imposta e alla sanzione si aggiungono, inoltre, gli interessi legali.
Erronea indicazione dei dati
Il contribuente che, per errore, indica sul modello di pagamento F23 un “codice tributo” o un “codice ufficio” non esatto, non è sanzionato se pone rimedio alla inesattezza.
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In particolare, per evitare la sanzione occorre che egli presenti una comunicazione, in car- ta libera, all’ufficio interessato (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio) contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.
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Preclusione all’accertamento d’ufficio
Per favorire la registrazione dei contratti di locazione con il reale importo pattuito, e non per un importo inferiore, la normativa prevede che gli uffici finanziari non possono proce- dere all’accertamento nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore cata- stale dell’immobile.
Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione del- l’imposta da parte dell’ufficio.
Esempio
Se il valore catastale dell’immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto ad accerta- mento se l’importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando 1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per cento del valore catastale).
ATTENZIONE
Il valore catastale per i fabbricati locati si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
30% dell’imposta versata in ritardo
Tardivo versamento dell’imposta
Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Parziale occultamento del canone
Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Omessa registrazione del contratto
Sanzione
Violazione
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alla sanzione per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
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Quale importo del canone su cui pagare l’imposta, si presume il 10 per cento del valore cata- stale dell’immobile.
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COME METTERSI IN REGOLA: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il “ravvedimento operoso” è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie.
In base al tipo di violazione commessa, versando l’eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):
■ delle somme dovute a titolo di imposta;
■ della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
■ degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
ATTENZIONE
Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall’ufficio e, comunque, quando siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.
Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
■ entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versa- te sia l’imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 per cento (1/8 di 120 per cento) del- l’imposta dovuta o dell’imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l’interessa- to presenti l’atto per la registrazione;
■ entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate sia l’imposta dovuta che la sanzione ridotta del 24 per cento (1/5 di 120%) dell’imposta dovuta o del- l’imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.
TARDIVO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d’im- posta dovuto, ad esempio, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata:
■ una sanzione del 3,75 per cento dell’imposta dovuta (1/8 del 30 per cento) se il paga- mento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
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■ una sanzione del 6 per cento dell’imposta dovuta (1/5 del 30 per cento) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.
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4. LE AGEVOLAZIONI IRPEF
PER IL PROPRIETARIO
L’Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o quadro B, per chi compila il Modello 730).
Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tas- sato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.
In particolare, se l’immobile è locato:
■ ad equo canone, il reddito da assoggettare all’Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i xxxxxx- cati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
■ in libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
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■ a canone convenzionale (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assog- gettare all’Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abi- tativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, con- vertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni). Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini mag- giormente rappresentative a livello nazionale. Per usufruire dell’ulteriore riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazio- ne del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell’Ici e il Comune in cui l’immobile è situato.
Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente. La legge prevede, però, che i xxxx- ni non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittua- rio anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.
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Preclusione all’accertamento d’ufficio
Ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati quando si dichiara l’importo maggiore tra:
■ il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
■ il 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
Se, invece, il contratto non è stato registrato, l’ufficio può presumere l’esistenza del rappor- to di locazione, salvo documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
In tale caso, ai fini della determinazione del reddito su cui pagare l’Irpef per ciascun anno, si presume, il 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
Il valore dell’immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori (riva- lutati) previsti ai fini dell’imposta di registro.
Queste disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato”, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).
PER L’INQUILINO
I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d’imposta da fruire nella dichiarazione dei reddi- ti, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accor- di definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
■ 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
■ 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
PER IL DIPENDENTE TRASFERITO
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A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione d’imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro
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se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddi- to complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:
■ abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comun- que al di fuori della propria regione;
■ la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2005 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esem- pio, borse di studio).
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel Comu- ne in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscal- mente a carico.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:
■ l’università si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente;
■ il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diver- sa da quella in cui è situata l’università;
■ il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi del- la legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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LA DETRAZIONE IRPEF SUI CANONI DI LOCAZIONE
PER TUTTI (abitazione principale locata a canone concordato) | con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro | 495,80 euro |
con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 | 247,90 euro | |
PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO (qualsiasi tipo di contratto) | con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro | 991,60 euro |
con reddito complessivo oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 | 495,80 euro | |
PER STUDENTI UNIVERSITARI (contratto a canone concordato) | 19% del canone (da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro) |
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5. L’IVA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il decreto legge n. 223 del 2006 ha modificato in maniera rilevan- te la disciplina Iva applicabile alle locazioni di immobili.
In particolare, come per l’imposta di registro, occorre distinguere tra la locazione di:
■ immobili ad uso abitativo;
■ immobili strumentali.
LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Per gli immobili di tipo residenziale, attualmente è previsto un regime di esenzione Iva per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie. Per esse è necessario pagare l’imposta di registro.
Lo stesso regime si applica anche quando, insieme con il fabbricato di tipo residenziale (bene principale), è ceduto in locazione il box o la cantina (pertinenza).
Quando si applica l’Iva
In base a quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007, non è possibile usufruire dell’esenzione Iva per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.
Con la nuova normativa, pertanto, dette locazioni rientrano nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva:
■ quando sono effettuate dalle imprese che hanno costruito i fabbricati o che su di essi han- no realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, entro quattro anni dalla data di ulti- mazione della costruzione o dell’intervento;
■ se il contratto ha durata non inferiore a quattro anni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI
Anche gli immobili strumentali scontano il regime di esenzione Xxx (è comunque dovuta l’imposta di registro) previsto in linea generale per tutte le locazioni, comprese quelle finan- ziarie, con alcune eccezioni.
Sono, infatti, imponibili ad Iva:
■ le locazioni effettuate nei confronti di coloro che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
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■ le locazioni nei confronti di conduttori soggetti passivi d’imposta che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25 per cento;
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■ le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l’opzione per l’imponibilità ad Iva.
La percentuale di detrazione del conduttore, alla quale fare riferimento per stabilire il regime Iva della locazione, deve essere valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, nel quale deve essere menzionata la relativa dichiarazione del conduttore.
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Qualora al termine del periodo d’imposta in cui è stato stipulato il contratto la percentua- le di detraibilità risultasse non superiore al 25 per cento, il conduttore deve comunicarlo al cedente per l’assoggettamento della locazione ad Iva.
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8. PER SAPERNE DI PIÙ
■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 1986, n. 131 (arti- colo 17 e Tariffa parte I, art. 5)
■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917
■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 633 (articolo 10, numero 8)
■ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
■ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
■ Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998
■ Legge 9 dicembre 1998, n. 431
■ Decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999
■ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2001, n. 404 (art. 5)
■ Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
■ Legge 23 dicembre 2005, n. 266
■ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
■ Legge 27 dicembre 2006, n. 296
■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001
■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2003
■ Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006
■ Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2006
■ Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40)
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2002, n. 3/E
■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, n. 52
■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2002, n. 320
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2003, n. 36
■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2005, n. 44/E
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006, n. 27/E
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2006, n. 33/E
■ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2007, n. 12/E
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■ Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2007, n. 114/E
L'AGENZIA INFORMA N. 4/2007
Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari Ufficio Pubblicazioni fiscali
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