STATUTO
STATUTO
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
INDICE
TITOLO I - LA LEGA E LE SOCIETA’ pag. 1
Articolo 1 - Natura e attribuzioni Articolo 2 - Associazione delle Società Articolo 3 - Le Società
Articolo 4 - Cessazione del rapporto associativo Articolo 5 - Sede
Articolo 6 - Durata - Cause di scioglimento Articolo 7 - Liquidazione - Destinazione del residuo
TITOLO II – GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA PRO pag. 6
Articolo 8 - Gli organi della Lega Pro
CAPO I pag. 6
Articolo 9 - L’Assemblea
Articolo 10 - Assemblea ordinaria Articolo 11 - Assemblea straordinaria
Articolo 12 - Diritto e modalità di partecipazione all’Assemblea Articolo 13 - Convocazione dell’Assemblea
Articolo 14 - Validità dell’Assemblea e votazioni Articolo 15 - Quorum deliberativi
Articolo 16 - Assemblee elettive Articolo 17 - Verbalizzazioni e reclami
CAPO II pag. 14
Articolo 18 - Il Presidente
Articolo 19 - Requisiti e modalità di elezione del Presidente e durata del mandato Articolo 20 - Il Presidente onorario
Articolo 21 - I Vice Presidenti
CAPO III pag. 17
Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo
Articolo 23 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Articolo 24 - Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo Articolo 25 - Il Comitato Esecutivo o l’Amministratore Delegato
CAPO IV pag. 23
Articolo 26 - Il Collegio dei Revisori dei conti Articolo 27 - I Consiglieri Federali
Articolo 28 – Incompatibilità
CAPO V pag. 26
Articolo 29 - Il Comitato Etico
CAPO VI pag. 26
Articolo 30 - Gli uffici della Lega Pro
Articolo 31 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Pro
TITOLO III - L’ATTIVITÀ AGONISTICA pag. 27
Articolo 32 - L'attività agonistica Articolo 33 - Anno sportivo Articolo 34 - Regolamenti Articolo 35 - I Campionati
TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA pag. 29
Articolo 36 - Ordinamento Contabile Articolo 37 - Entrate della Lega Pro
Articolo 38 - Il Fondo Comune della Lega Pro
Articolo 39 - Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari
TITOLO V – OBBLIGHI ASSOCIATIVI pag. 31
Articolo 40 - Osservanza dei regolamenti
Articolo 41 - Clausola compromissoria e vincolo di giustizia Articolo 42 - Tutela assicurativa dei tesserati
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE pag. 32
Articolo 43 - Disposizioni finali Articolo 44 - Disposizioni transitorie
TITOLO I
LA LEGA E LE SOCIETÀ
Articolo 1 Natura e attribuzioni
1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (in abbreviazione e di seguito: Lega Pro) quale associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in abbreviazione e di seguito: F.I.G.C.) che partecipano al Campionato di calcio professionistico Serie C (in abbreviazione e di seguito: Campionato Serie C).
2. La Lega Pro, quale associazione di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: Statuto Federale) e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa e amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge, dunque, tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, dello Statuto Federale e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: N.O.I.F.), sono di competenza della F.I.G.C.
3. In particolare, la Lega Pro:
a) promuove, in ogni sede e con ogni attività consentita, gli interessi generali collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi previsti dalla legge o dall'ordinamento federale o dal presente statuto, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento;
b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale e dalle N.O.I.F., il Campionato e qualunque altra manifestazione riservata esclusivamente alle società di Lega Pro, concorrendo inoltre all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
c) predispone i calendari del Campionato e delle altre manifestazioni di propria competenza, fissando date e orari degli eventi, concorrendo inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla precedente lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
d) disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di fotografi, cronisti e tecnici di testate giornalistiche e di operatori della comunicazione negli impianti ove si disputano le partite, regolando altresì i rapporti tra questi ultimi e le società sportive per il solo esercizio del diritto di cronaca;
e) assicura, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione normativi o federali, l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica nonché secondo principi contributivi, in favore delle società che adottino politiche sportive di sviluppo dei settori giovanili e delle infrastrutture, nonché di politiche di incentivazione dell'utilizzo dei giovani calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, secondo le linee-guida e i principi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
f) informa periodicamente le società sportive in ordine all'attività svolta e alle questioni di interesse comune, assicurando la trasmissione alle stesse, anche attraverso mezzi informatici, di Comunicati Ufficiali e Circolari, nonché dei principali atti e documenti associativi;
g) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
h) rappresenta le società associate nella negoziazione e stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti- tipo;
i) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre leghe e, ove necessario, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
l) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di ammissione al Campionato, le società nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione anche audiovisiva, allo sfruttamento diretto di tali diritti anche mediante attività di produzione e diffusione audiovisiva con ogni mezzo trasmissivo, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle singole società associate. In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalle società alla Lega Pro - unica abilitata alla loro gestione - nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle seguenti operazioni ed iniziative: cessioni dei diritti d'immagine e promo- pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega Pro, partnership o rapporti similari); cessioni, con qualsivoglia forma e modalità, dei diritti audiovisivi e dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali e non ufficiali, nonché dei diritti di trasmissione a mezzo internet, nuove tecnologie e nuovi mezzi di diffusione;
m) rappresenta, per delega - che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di ammissione al Campionato - le società nella negoziazione e nella definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità fissati dalla legislazione nazionale e dalla normativa sportiva, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B e le società ad essa appartenenti effettuano a favore della Lega Pro e delle società ad essa appartenenti, anche per il tramite di quest'ultima, inclusa ogni altra operazione o attività connessa o comunque conseguente;
n) rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo, anche di natura patrimoniale;
o) tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., detta norme di gestione delle società associate nell'interesse collettivo della categoria, verificandone l'osservanza da parte delle stesse;
p) per il raggiungimento dei suoi scopi, può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di propria competenza o per la prestazione di servizi a favore suo o delle società. Per tali servizi le società dovranno eventualmente contribuire secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
q) è legittimata, in quanto espressamente e irrevocabilmente delegata con la richiesta di ammissione al Campionato, a trattenere e/o versare, per conto delle società, somme da queste dovute all'associazione, ad altre leghe, alla F.I.G.C., ad altre società affiliate alla F.I.G.C. e ai tesserati.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Lega Pro si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, dal presente Statuto e dal codice di autoregolamentazione interna.
5. La gestione amministrativa della Lega Pro è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale. La funzione di revisione legale è esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.
6. L'esercizio sociale della Lega Pro ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo. In ogni caso l'esercizio sociale dovrà sempre coincidere con la stagione sportiva.
Articolo 2 Associazione delle Società
1. Sono associate alla Lega Pro, in ciascuna stagione sportiva di riferimento, le società professionistiche che, in possesso del necessario titolo sportivo, presentano domanda di associazione-ammissione e che ottengono la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C, a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.
2. All'atto di presentazione della domanda di associazione/ammissione, la società attraverso la sottoscrizione del legale rappresentante deve specificare per iscritto che essa assume obbligo di adesione a tutto quanto disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della
F.I.G.C. e degli altri organi di Lega.
3. Le società, entro il termine all'uopo fissato dagli organi federali e/o di Lega, devono:
a) far pervenire in Lega il certificato, rilasciato dal Registro delle Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali e i poteri ad essi conferiti nonché la composizione degli organi di controllo, siano essi monocratici e/o collegiali, nonché la composizione di ogni organo eventualmente previsto dalla propria forma di amministrazione e controllo;
b) far pervenire in Lega l'elenco degli amministratori e degli altri eventuali soggetti - con l'indicazione del nome, cognome e domicilio - autorizzati a rappresentare e a impegnare validamente la società agli effetti sportivi, nei rapporti con gli organi federali e con i terzi;
c) far pervenire in Lega l'elenco nominativo dei dipendenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni loro affidate e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, nonché l'elenco dei consulenti legati alla società da un rapporto continuativo, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
d) far pervenire in Lega la prova dell'avvenuta corresponsione delle quote associative e partecipative per l'ammissione al Campionato, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo in ogni stagione sportiva;
e) ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle norme e dalle deliberazioni della F.I.G.C. e della Lega Pro, nonché dal Sistema Licenze Nazionali.
4. Per essere ammesse a far parte della Lega Pro, le società aventi titolo devono essere in possesso dei requisiti di ammissione fissati dagli organi federali e non avere in via esclusiva denominazione sociale propagandistica o pubblicitaria.
Articolo 3 Le Società
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società devono essere depositati presso la Lega Pro e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto Federale, con le N.O.I.F. e con tutte le altre norme federali, nonché con il presente Statuto, con i Regolamenti, con il codice di autoregolamentazione della Lega Pro e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Gli atti di variazione agli statuti sociali devono essere comunicati alla Lega Pro in copia conforme entro venti giorni dal deposito delle stesse presso il Registro delle Imprese. Entro il medesimo termine devono essere comunicati alla Lega Pro tutti i mutamenti della compagine sociale e le modificazioni di tutti i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, lett. a), b) e c).
3. Il libro dei verbali di Assemblea delle società associate deve essere, a richiesta, messo a disposizione della Lega Pro.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante oppure dai soggetti legittimati in forza di specifici atti deliberativi con cui sono attribuite le relative autorizzazioni o i relativi poteri.
5. Salvo deroga del Consiglio Direttivo della Lega Pro, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione sportiva, abbiano rappresentato altra società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 4.
6. Gli atti posti in essere da persone diverse e con modalità difformi da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito, oltre a quella eventuale della società.
7. Le società associate alla Lega Pro e i soggetti riferibili alle stesse secondo quanto previsto dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto Federale, delle N.O.I.F. e di tutte le altre norme federali, nonché delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e del codice di autoregolamentazione della Lega Pro e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
8. I cambiamenti di denominazione sociale e gli atti che comportano operazioni straordinarie delle associate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasferimenti di sede, conferimenti di azienda, scissioni, nonché operazioni simili e/o equiparabili devono essere approvati dalla F.I.G.C., secondo quanto previsto dalle norme federali.
9. Le società, nel rispetto delle disposizioni federali in materia e dell'apposito regolamento di Lega Pro, possono integrare la propria denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.
10. Le società, nel rispetto della normativa federale e previa autorizzazione della Lega Pro, possono apporre sugli indumenti di gioco scritte o marchi pubblicitari. In caso di richiesta della Lega Pro, devono assicurare la presenza - in aggiunta agli spazi dedicati ai propri sponsor - di ulteriori spazi, in
misura comunque non prevalente, sulle divise di gioco per l'apposizione del marchio della Lega Pro nonché di altri loghi o marchi, anche di terzi, che pubblicizzino e/o promuovano sponsor e/o iniziative solidaristiche o commerciali della Lega Pro.
Articolo 4
Cessazione del rapporto associativo
1. Le società cessano di far parte della Lega:
a) per rinunzia al Campionato di competenza;
b) per esclusione o non ammissione al campionato di competenza con provvedimento emesso dalla
F.I.G.C. o da altri organi legittimamente preposti;
c) per passaggio ad altra Lega;
d) per revoca e/o decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
e) per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria o straordinaria che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo ovvero previsti dalla F.I.G.C.;
f) in ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo e da vigenti disposizioni di legge.
2. In ogni caso, le società che abbiano, per qualsivoglia ragione, cessato di appartenere alla Lega Pro non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo Comune.
Articolo 5 Sede
1. La Lega Pro ha sede nella città di Firenze, nel cui ambito territoriale il Consiglio Direttivo può fissarne l'indirizzo.
2. Il cambiamento della città sede della Lega Pro può essere stabilito soltanto dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze determinate ai successivi articoli.
3. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, per finalità operative e funzionali, o per semplici esigenze di rappresentanza, può stabilire sedi operative in altre città.
Articolo 6
Durata - Cause di scioglimento
0.Xx Lega Pro ha durata a tempo indeterminato. 2.Lo scioglimento potrà avvenire:
a) in forza di legge;
b) per deliberazione dell'Assemblea;
c) per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.
Articolo 7
Liquidazione - Destinazione del residuo
1. Verificandosi uno dei casi di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con contestuale determina dei poteri e degli eventuali compensi
2. L'importo che residuasse a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad opere di assistenza e di beneficenza, prevalentemente in ambito sportivo e di
formazione e sostegno al mondo giovanile, oppure a quegli altri fini indicati dalla legislazione regolatrice della materia riguardante le associazioni non riconosciute non aventi natura commerciale.
TITOLO II
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA PRO
Articolo 8
Gli organi della Lega Pro
1. Gli organi della Lega Pro sono:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente Xxxxxxx e il Vice Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Comitato Etico;
h) l'Organismo di Vigilanza.
2. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva della FIGC.
3. La Lega si attiene ai principi di collaborazione e cooperazione nei rapporti con la FIGC e, su richiesta di quest'ultima, mette a disposizione copia dei verbali e degli atti dei propri organi.
CAPO I
Articolo 9 L'Assemblea
1. L'assemblea è l'organo di rappresentanza paritaria di tutte le società associate.
2. Le riunioni assembleari si distinguono in ordinarie e straordinarie.
3. Le riunioni, regolarmente convocate, costituite e tenute nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, esprimono deliberazioni che sono vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
Articolo 10 Assemblea ordinaria
1.L'Assemblea ordinaria della Lega Pro ha le seguenti attribuzioni:
a) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti del Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza;
b) la designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega Pro;
c) l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo relativi all'esercizio sociale;
d) la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico- finanziaria della Lega;
e) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
f) l'eventuale determinazione del compenso da attribuire - oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento delle funzioni - al Presidente della Lega Pro e, se nominato, dell'Amministratore Delegato;
g) l'approvazione del Codice Etico e le sue eventuali modificazioni;
h) la determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) ogni altra deliberazione che il Presidente o il Consiglio Direttivo decidano motivatamente di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
l) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei singoli componenti degli organi della Lega;
m) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
n) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
o) tutte le decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'assemblea delle società associate.
Articolo 11 Assemblea straordinaria
1.L'Assemblea straordinaria della Lega Pro ha le seguenti attribuzioni:
a) l'elezione e la revoca del Presidente;
b) l'elezione e la revoca dei Vice-Presidenti;
c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) l'elezione e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, dalle NOIF e dai regolamenti federali;
f) l'elezione e la revoca dell'Amministratore Delegato;
g) l'accreditamento, da parte dei singoli delegati assembleari, del candidato alla carica di Presidente Federale, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
h) la designazione del candidato di spettanza della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo quanto stabilito dalle normative federali;
i) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
l) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega Pro in seno ad organi Federali ove stabilito dalle Norme Federali, salvo quanto previsto dalle attribuzioni del Consiglio Direttivo;
m) il cambiamento, nel rispetto delle norme F.I.G.C., della denominazione della Lega Pro;
n) il cambiamento del logo della Lega Pro, della denominazione dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega Pro;
o) il trasferimento della sede legale della Lega Pro;
p) ogni determinazione, nei limiti di competenza della Lega, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
q) ogni altra deliberazione che il Presidente o il Consiglio Direttivo decidano motivatamente di sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
r) la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo.
Articolo 12
Diritto e modalità di partecipazione all'Assemblea
1. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano, con diritto di voto, le società associate alla Lega Pro, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8.
2. In caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale per le Assemblee elettive dei Consiglieri Federali, ogni società può farsi rappresentare da un delegato scelto - in via esclusiva - tra gli amministratori o i soci della stessa, purché persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell'organico societario così come risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro in data antecedente al conferimento della delega.
3. Il conferimento della rappresentanza ai sensi del comma 2 deve risultare da delega scritta, rilasciata dal legale rappresentante pro tempore o dall'organo amministrativo munito dei necessari poteri o dall'assemblea della società; la delega deve indicare il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo, ogni società ha facoltà di farsi rappresentare da altra società associata ed avente diritto al voto; a tal fine deve rilasciare formale delega sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore. Non può essere esercitata la facoltà di delega ad altra società per più di due assemblee consecutive. Ciascuna società associata non può acquisire più di una delega relativa a ciascuna assemblea.
5. La facoltà di delega, di cui al comma 4, non è concessa in occasione di assemblee straordinarie e di assemblee che abbiano all'ordine del giorno le materie previste all'art. 10 lettera c) e l).
6. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori in attività, tecnici in attività, agenti di calciatori o comunque soggetti che svolgono attività di mediazione per le prestazioni di calciatori o tecnici, nonché da soggetti che, al momento della verifica dei poteri, risultino gravati da provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta.
7. Le società associate alla Lega Pro hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale.
8. Le società che cessano di far parte della Lega Pro, salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea unicamente per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro cessazione.
9. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente e i Vice-Presidenti della Lega Pro, il Presidente onorario della Lega Pro, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro. Tuttavia i componenti del Consiglio Direttivo ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro hanno diritto di voto quando partecipano anche in qualità di rappresentanti legali delle rispettive società associate.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 12, la partecipazione e la rappresentanza delle società è disciplinata in via esclusiva ed inderogabile secondo le previsioni del presente articolo.
11. Ad eccezione delle Assemblee in cui devono essere eletti i Consiglieri federali le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate ai componenti dell'Ufficio del Giudice Sportivo che, a tal fine, possono avvalersi di collaboratori.
12. Ad eccezione delle assemblee nelle quali si deve procedere a votazioni riguardanti l'attribuzione o la revoca di cariche riferite ad organi della Lega Pro oppure ad organi federali, la partecipazione all'assemblea è consentita anche attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza, nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione elettronica idoneo, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento di Lega che deve garantire l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e il diritto di esprimere il proprio voto.
Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante pubblicazione, almeno sette giorni prima della data della riunione, su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario di prima e di seconda convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente trasmesso, mediante posta elettronica certificata, alle società aventi titolo a partecipare ai lavori assembleari.
2. In caso di indifferibili ragioni d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità previste nel comma precedente, con preavviso comunque non inferiore a tre giorni antecedenti la riunione.
3. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o delle società, secondo le previsioni dei commi successivi.
4. La richiesta di convocazione dell'Assemblea può essere avanzata al Presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; la richiesta può essere formalizzata a verbale nel corso di una seduta del Consiglio Direttivo ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero attraverso raccomandata A/R e deve contenere i motivi di necessità e urgenza posti a fondamento della stessa.
5. La richiesta di convocazione dell'Assemblea può essere avanzata al Presidente anche dalle società aventi diritto al voto: la richiesta, trasmessa tramite posta elettronica certificata, deve contenere i motivi di necessità e urgenza posti a fondamento della stessa e deve essere avanzata da parte di un numero di società non inferiore ad un quinto delle aventi diritto di voto, per la convocazione di un'Assemblea ordinaria, nonché da parte di un numero di società non inferiore a due quinti, per la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
6. Il Presidente della Lega Pro, nei casi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà tenersi entro i 20 giorni successivi. Il Presidente, qualora non ritenga sussistenti i motivi di necessità e
urgenza posti a fondamento della richiesta di convocazione, deve motivare il suo diniego e comunicarlo direttamente ai richiedenti mediante posta elettronica certificata. Avverso tale diniego, i componenti del Consiglio Direttivo richiedenti, ovvero le società richiedenti, possono proporre ricorso ai sensi degli artt. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.
7. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto. I nuovi argomenti in tal modo posti all'ordine del giorno sono resi noti alle società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea con le stesse modalità previste per la convocazione.
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce, nel corso dell'annualità sportiva, una prima volta per l'esame e l'approvazione del budget preventivo e, successivamente, per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, e previa comunicazione alla F.I.G.C., entro il maggior termine di centottanta giorni. L'Assemblea ordinaria si riunisce in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Validità dell'Assemblea e votazioni
1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, fatti salvi diversi quorum previsti dalla legge:
- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di non meno di due terzi (2/3); delle società aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno delle società aventi diritto di voto.
2. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno diritto di esprimere un voto e, quindi, tutte le società associate che partecipano al Campionato di Serie C, salvo quanto previsto per le delibere di cui all'articolo 12, commi 7 e 8 che precede.
3. Ad ogni società associata, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, è attribuito un voto assembleare.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega Pro o, in caso di sua assenza, in ordine di preferenza, dal Vice-Presidente Xxxxxxx o dall'altro Vice-Presidente.
5. Su invito del Presidente, individuato ai sensi del comma 4 che precede, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori, all'uopo nominati, in caso di votazioni. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale, oppure da altro dipendente o funzionario della Lega designato dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o comunque ogniqualvolta il Presidente della Lega Pro lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
6. Le votazioni si svolgono con sistema palese per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o la revoca di cariche riferite ad organi
della Lega Pro oppure ad organi federali. La votazione per scrutinio segreto è, comunque, ammessa a seguito di presentazione di apposita istanza da parte di un numero di società pari ad almeno a un quinto degli aventi diritto al voto presenti.
7. L'accreditamento del candidato alla carica di Presidente Federale e alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. viene effettuato con le modalità previste dallo Statuto Federale.
8. Nelle occasioni in cui è prevista - per espressa norma oppure su richiesta - la votazione a scrutinio segreto, l'accesso alla sala e agli ambienti dove si svolge l'assemblea è riservato ai soli delegati assembleari. La pubblicità della seduta sarà assicurata dalla previsione di ripresa video a circuito interno.
Articolo 15 Quorum deliberativi
1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Lega Pro sono valide ed efficaci, fatte salve diverse maggioranze previste per legge, quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti e aventi diritto di voto, salvo il caso in cui siano previste, per talune votazioni, maggioranze qualificate.
2. Per le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria della Lega Pro è richiesto il quorum deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto nei seguenti casi:
a) cambiamento della denominazione e del logo della Lega Pro;
b) cambiamento della denominazione dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega Pro, nonché ogni determinazione, nei limiti di competenza della Lega, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.
c) trasferimento della sede legale della Lega Pro;
d) revoca del Presidente della Lega Pro, dei Vice-Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato o dei componenti del Comitato Esecutivo, nonché e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) modifica dello Statuto della Lega Pro.
f) scioglimento della Lega Pro.
3. Per l'elezione del Presidente, dei due Vice-Presidenti, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Consiglieri Federali in rappresentanza di Lega Pro si applicano i quorum previsti al successivo art.16.
Articolo 16 Assemblee elettive
1. L'Assemblea straordinaria assume la funzione di "assemblea elettiva" ogniqualvolta deve procedere alla elezione di persone a cariche di Organi della Lega Pro e designazione di persone a cariche di Organi Federali, con applicazione delle norme specificamente previste.
2. L'Assemblea in funzione elettiva deve essere convocata mediante pubblicazione su Comunicato Ufficiale almeno venti giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'orario di prima e di seconda convocazione. L'avviso di Convocazione è contemporaneamente trasmesso alle società mediante posta elettronica certificata.
3. L'Assemblea straordinaria con funzione elettiva viene convocata in occasione dell'elezione del Presidente della Lega Pro, dei due Vice- Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro. Analoga funzione è riconosciuta nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata all'accredito del Presidente Federale oppure alla designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo le norme dello Statuto Federale. La presentazione della candidatura per l'elezione dei Consiglieri federali, nonché la convocazione della relativa assemblea di quorum deliberativi sono disciplinati dal comma 11 del presente articolo.
3bis. Per le candidature alle cariche elettive di Presidente della Lega Pro, dei Vice-Presidenti, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro, è richiesta la preventiva designazione da parte delle società associate aventi diritto al voto: la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% delle aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% delle aventi diritto al voto. La designazione dovrà essere presentata attraverso apposito modulo, approvato dalla FIGC e pubblicato sia dalla Lega che dalla FIGC, da depositarsi presso la Segreteria della Lega Pro entro il termine previsto dal comma 4 del presente articolo per il deposito delle istanze di candidatura alle citate cariche elettive.
4. In occasione della riunione assembleare per l'elezione del Presidente della Lega Pro, dei Vice- Presidenti, dell'Amministratore Delegato e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è fatto obbligo, ai soggetti che intendono concorrere a tali cariche, di presentare la propria candidatura attraverso il deposito di formale istanza presso la Segreteria della Lega entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea. L'istanza della sola candidatura alla carica di Presidente della Lega Pro deve essere accompagnata, nel medesimo termine, dal deposito di un documento che illustri il profilo del candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. Tutti i documenti programmatici relativi alle candidature alla carica di Presidente della Lega Pro saranno inoltrati, a cura della Segreteria, a tutte le società associate aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea straordinaria in funzione elettiva per le cariche di Lega e per i Consiglieri federali è validamente costituita, e le relative deliberazioni sono valide ed efficaci, quando vi abbiano partecipato:
- in prima convocazione i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione la metà più uno delle società aventi diritto di voto.
Risultano eletti i soggetti che abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo i casi in cui sono previste modalità diverse e quorum deliberativi diversi.
6. Nelle assemblee elettive hanno diritto di voto solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
7. Risulta eletto a Presidente della Lega Pro, in prima votazione, il candidato che riporti la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nelle successive votazioni risulta eletto il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso in cui, in prima votazione, i candidati siano stati in numero superiore a due e non sia stato eletto il Presidente, alle successive votazioni accedono i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
8. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 25% dei medesimi.
In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, in seconda votazione risultano eletti a Vice-Presidenti i candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 20% dei medesimi. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, in terza votazione risultano eletti a Vice-Presidenti i candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti.
In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
9. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro è richiesta, per ciascun candidato, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti aventi diritto. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.
10. Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dei revisori effettivi e dei revisori supplenti è richiesta, per ciascun candidato, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti e aventi diritto. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.
11. La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.
Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.
Eventuali impugnazioni sulle candidature sono proposte secondo quanto disposto dal Regolamento impugnazioni e tabella voti pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.
Per l'elezione dei Consiglieri federali ciascuna società può esprimere un numero di preferenze ridotte di una rispetto al numero degli eleggibili. Risultano eletti a tale carica i candidati che conseguono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto. In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio con successiva votazione uninominale. In caso di parità all'esito del ballottaggio, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
12. Risulta eletto ad Amministratore Delegato della Lega Pro, in prima votazione, il candidato che riporti la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nelle successive votazioni risulta eletto il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso in cui, in prima votazione, i candidati siano stati in numero superiore a due e non sia stato eletto l'Amministratore Delegato, alle successive votazioni accedono i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità tra due candidati, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
Articolo 17 Verbalizzazioni e reclami
1. Il verbale dell'Assemblea della Lega Pro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, deve essere depositato, in originale, presso la Segreteria della Lega Pro entro 15 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea.
Il verbale della Assemblea riguardante le cariche federali è depositato anche presso FIGC. Le società hanno facoltà di prendere visione dei verbali depositati.
Entro 20 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea il verbale della stessa, contenente le delibere ivi assunte, viene trasmesso dalla Segreteria di Lega Pro a tutte le società associate e, previa richiesta, alla F.I.G.C.
2. Avverso la validità delle Assemblee della Lega Pro e delle deliberazioni da queste adottate, può essere proposto ricorso ai sensi degli artt. 83 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.
CAPO II
Articolo 18 Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Pro, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, partecipa al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro e cura gli interessi della Lega Pro nei rapporti con la F.I.G.C. e con tutti gli enti e le istituzioni sportive e pubbliche, nazionali ed internazionali.
2. Il Presidente attua le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e assicura la gestione della Lega Pro attraverso ogni determinazione e ogni iniziativa necessarie e utili al suo funzionamento.
3. In particolare, il Presidente della Lega Pro:
a) adotta, in esecuzione del mandato conferito dall'Assemblea, ogni opportuna determinazione per il raggiungimento degli obiettivi di politica sportiva della Lega Pro;
b) rappresenta la Lega Pro nei rapporti con le Associazioni di Categoria, avvalendosi anche dei Vice- Presidenti e di delegati scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo;
c) dirige lo svolgimento dell'attività sportiva e sovrintende alla conduzione dell'attività organizzativa e amministrativa della Lega Pro con tutti i relativi poteri, fatte salve le attribuzioni e i poteri riservati all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato;
d) vigila su tutti gli organi e gli uffici della Lega Pro;
e) svolge le funzioni delegate dalla F.I.G.C. ai sensi dello Statuto di quest'ultima e di ogni altra norma federale;
f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno, nonché del Comitato Esecutivo;
g) adotta, in caso di urgenza e indifferibilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, sottoponendole, nel più breve tempo possibile e comunque nella prima riunione del Consiglio o del Comitato successiva alla delibera, alla ratifica dei predetti organi. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex nunc;
h) assegna compiti specifici ai due Vice-Presidenti nell'ambito di quelli previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma;
i) nei casi previsti, per consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e nel rispetto dei regolamenti vigenti, provvede a fissare le necessarie date di recupero o di prosecuzione delle gare non iniziate o sospese, nonché la loro ripetizione. Provvede a individuare la sede del c.d. campo neutro e ad assumere ogni delibera necessaria e/o comunque opportuna per lo svolgimento dell'attività sportiva;
j) può proporre querela in riferimento a fatti costituenti possibili fattispecie di reato in relazione ai quali la Lega Pro potrebbe assumere il ruolo di persona offesa e/o danneggiata; ai fini della costituzione di parte civile, nonché per promuovere giudizi o resistere in procedimenti giudiziari, può conferire mandato e procura speciale per la rappresentanza e la difesa in giudizio della Lega Pro, nominando difensori e consulenti di parte;
l) decide di promuovere giudizi, conferendo i necessari mandati, finalizzati al recupero di crediti di competenza dell'associazione.
Articolo 19
Requisiti e modalità di elezione del Presidente e durata del mandato
1. Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo di cui fa parte, resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
2. Sono ineleggibili alla carica di Presidente di Lega Pro i soggetti che, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, per conto di società affiliate alla F.I.G.C., ruoli o incarichi previsti al precedente art. 2 comma 3, lett. a), b) e c).
3. Nel periodo di svolgimento del mandato sono incompatibili con la carica di Presidente della Lega Pro incarichi di rappresentanza nell'ambito delle componenti federali. In caso di incompatibilità, il candidato, eletto alla Presidenza, deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla avvenuta elezione.
4. Possono ricoprire la carica di Presidente della Lega Pro unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle funzioni.
5. Il Presidente in carica può essere riconfermato. Non è immediatamente rieleggibile il Presidente che abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dal successivo comma 6. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
6. Per l'elezione successiva a due mandati consecutivi, ovvero a tre mandati consecutivi nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, il Presidente uscente è confermato qualora, al primo scrutinio dell'assemblea, raggiunga la maggioranza dei tre quarti dei voti delle società aventi diritto. Nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la predetta maggioranza, il Presidente uscente può partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima vi abbiano partecipato almeno altri due candidati e che lo stesso abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato, tra gli altri, la più elevata somma percentuale dei voti validamente espressi dai presenti.
Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi dai presenti. In mancanza anche di una delle suddette condizioni, il Presidente uscente non può
concorrere alla successiva votazione, che si effettuerà secondo quanto previsto dal precedente articolo 16, comma 7.
7. L'Assemblea, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, può revocare il Presidente dal suo incarico. La relativa richiesta di votazione assembleare dovrà essere presentata e sottoscritta da un numero di società associate non inferiore a due quinti e deve essere espressamente motivata tenuto conto delle disposizioni dello Statuto Federale, delle norme dell'ordinamento sportivo e di quello generale.
8. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega Pro vengono assunte dal Vice- Presidente Xxxxxxx, salva diversa ed espressa delega del Presidente stesso all'altro Vice-Presidente.
9. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente Xxxxxxx convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta la sua elezione.
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 7, in caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente si determina la contestuale decadenza dalle rispettive cariche dei due Vice- Presidenti, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato; tali organi, ad eccezione del Presidente, espleteranno, in regime di prorogatio, le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo, che deve avvenire con l'elezione del nuovo Presidente.
Articolo 20
Il Presidente onorario
1. Il titolo di Presidente onorario è conferito dall'Assemblea alla personalità che il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ritiene meritevole di ricoprire tale incarico.
2. Il Presidente onorario della Lega Pro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale ed è individuato tra soggetti in possesso di alte qualità morali e culturali.
3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 21
I Vice-Presidenti
1. Il Vice-Presidente Xxxxxxx e il Vice-Presidente della Lega Pro svolgono le funzioni di rappresentanza della Lega Pro nel quadro delle norme previste dal presente Statuto e nell'ambito delle deleghe conferite dal Presidente.
2. Assume la qualifica di Vice-Presidente Xxxxxxx il candidato eletto con il maggior numero di preferenze o quello che, a parità di voti, risulti più giovane anagraficamente.
3. Il Vice-Presidente Xxxxxxx esercita di diritto le funzioni e i poteri di spettanza del Presidente nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e, fino alla eventuale elezione del nuovo Presidente, nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissioni del precedente.
4. Non possono ricoprire la carica di Vice-Presidente Xxxxxxx, né di Vice-Presidente, coloro che ricoprano cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro o abbiano rapporti, a qualsiasi titolo, con società associate alla Lega Pro o ad altra Lega. A far data dal giorno della perdita di uno dei suddetti requisiti si determina la decadenza immediata e di diritto dalla carica di Vice-Presidente Vicario o di Vice-Presidente.
5. Ai Vice-Presidenti è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. È consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a condizione che, in tale periodo, il candidato non abbia ricoperto cariche elettive così come individuate dal presente Statuto.
6. Entrambi i Vice-Presidenti, anche singolarmente, possono essere revocati dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, da assumersi negli stessi termini e con le stesse modalità previste al precedente articolo 19, comma 7. In caso di singola elezione, il Vice- Presidente rimasto in carica assume sempre e comunque la funzione di Vice Presidente Xxxxxxx.
CAPO III
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da sei Consiglieri.
2. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere indipendenti, cioè non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenenti alla Lega Pro o ad altra Lega Professionistica.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro che siano in possesso:
- dei requisiti previsti dall'articolo 29 dello Statuto Federale;
- dei requisiti di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro, siano essi titolari dell'organo amministrativo che procuratori speciali, espressamente e validamente delegati alla funzione di legale rappresentanza della rispettiva società, purché i relativi poteri risultino regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente.
4. In ogni caso, non sono eleggibili, anche se in possesso dei requisiti predetti, i soggetti che siano iscritti nel Registro Federale degli Agenti Sportivi, nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi o ricoprano la carica di Segretari Sportivi e che, al momento delle elezioni, non abbiano richiesto ed ottenuto la sospensione dell'iscrizione per tutta la durata della carica.
5. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né la qualifica di rappresentante legale, amministratore, socio, collaboratore o consulente di alcuna società o associazione appartenente a Lega diversa.
6. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi direttivi, oppure anche di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza.
7. Nel corso della durata del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere membri di organismi, anche consultivi, creati nel quadro organizzativo e funzionale della Lega, pur potendo svolgere attività di coordinamento degli stessi. Resta ferma la possibilità di poter ricoprire, nel corso di durata della carica, il ruolo di componente del Comitato Esecutivo.
8. La perdita anche di uno dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.
9. I componenti del Consiglio Direttivo della Lega Pro decadono in presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro la convocazione della sua successiva riunione e comunque entro e non oltre sette giorni dal verificarsi della sopravvenuta causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
10. I Consiglieri che, negli ultimi dieci anni, risultino attinti da provvedimenti inibitori definitivi della durata complessiva superiore a dodici mesi decadono dalla carica, di diritto e senza necessità di espressa declaratoria.
11. Ciascun componente del Consiglio Direttivo può essere revocato dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, da assumersi negli stessi termini e con le stesse modalità previste al precedente art.19, comma 7.
12. Ai Componenti del Consiglio Direttivo è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. E’ consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a condizione che, in tale periodo, il candidato non abbia ricoperto cariche elettive così come individuate dal presente Statuto.
13. Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere nei casi di:
a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, del Consiglio Direttivo nella stessa stagione sportiva;
b) perdita del requisito della rappresentanza legale della società di cui faceva parte al momento dell'elezione;
c) venir meno del vincolo associativo alla Lega Pro della società di cui faceva parte al momento dell'elezione.
14. Nel caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni di uno o più Consiglieri della Lega Pro, si procede alla sua/loro sostituzione sempre che sia rimasta in carica la maggioranza dei componenti
dell'organo. Il Consiglio Direttivo procede alla surroga per cooptazione scegliendo tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità. Ogni consigliere subentrante resta in carica sino alla prima assemblea, da convocarsi entro 60 giorni dalla data della cooptazione, nella quale deve essere eletto il consigliere subentrante, che rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
15. Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo per decadenza ai sensi della disposizione di cui al precedente comma 13 lett. c), si procederà alla sostituzione con le modalità previste al precedente comma.
16. Nel caso in cui invece venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per le altre ipotesi di decadenza, nonché per revoca, morte o dimissioni di più Consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo, nonché il Presidente e i Vice-Presidenti. In tale ipotesi, le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti, fino al suo rinnovo contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.
17. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e alle stesse partecipano, senza diritto di voto, il Presidente onorario, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati i legali rappresentanti di società controllate e/o partecipate dalla Lega Pro e, in relazione alle materie all'ordine del giorno, soggetti investiti di particolari incarichi.
18. Il Segretario della Lega Pro funge da Segretario del Consiglio Direttivo.
Articolo 23 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo esercita i seguenti poteri:
a) convoca le Assemblee;
b) comunica alla Segreteria Federale il candidato all'elezione di Presidente Federale accreditato singolarmente dai delegati assembleari, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
c) comunica alla Segreteria Federale il candidato della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo quanto previsto dalle normative federali;
d) propone all'Assemblea il conferimento del titolo di Presidente Onorario della Lega Pro;
e) comunica alla F.I.G.C. l'esito degli accertamenti di competenza della Lega Pro ai fini dell'ammissione ai Campionati;
f) elabora, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega Pro;
g) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società;
h) approva i regolamenti di gestione interna dell'associazione predisposti dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato;
i) nomina il Segretario Generale e, eventualmente, uno o più Vice Segretari;
l) delibera il cambiamento del logo dei campionati;
m) adotta il regolamento elettorale dell'Assemblea - ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto - nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme dell'ordinamento sportivo e generale applicabili, da sottoporre al visto di conformità della F.I.G.C.;
n) organizza i Campionati della Lega Pro e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;
o) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati di competenza della Lega Pro;
p) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;
q) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;
r) stabilisce, nelle materie di specifica competenza e compatibilmente con le norme federali, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società, ai tesserati professionisti e/o altri soggetti;
s) designa i rappresentanti della Lega Pro presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;
t) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega Pro, nominandone i componenti;
u) delibera i criteri di ripartizione delle risorse federali, nel rispetto delle indicazioni della FIGC, e delibera, altresì, i criteri di ripartizione delle rimesse provenienti dalle altre Leghe, ivi inclusi quelli di natura corrispettiva, erogabili alle società sportive in presenza dei presupposti sostanziali all'uopo previsti dai competenti organi;
v) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;
aa) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega Pro e ne cura la formazione;
bb) ferme restando le attribuzioni di cui all'art. art. 18 comma 3 lett. l, delibera di stare o resistere in giudizio;
cc) comunica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega Pro all'Assemblea Federale;
dd) sceglie e indica i rappresentanti della Lega Pro nei Consigli Direttivi del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. Indica, altresì, i rappresentanti della Lega Pro in tutti gli altri enti, organismi o associazioni, fondazioni o persone giuridiche, anche esterne all'ordinamento federale e a quello sportivo del C.O.N.I.;
ee) nomina, scegliendoli fra i propri componenti, i tre membri elettivi del Comitato Esecutivo;
ff) convoca l'assemblea elettiva per l'elezione dell'Amministratore Delegato, qualora ritenga di avvalersi di tale organo, in sostituzione del Comitato Esecutivo, per l'espletamento delle funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro;
gg) fatte salve le competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi della Lega, adotta tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'assolvimento, da parte della Lega e delle società associate, degli obblighi derivanti dallo Statuto Federale, dalle N.O.I.F. ovvero da altri atti o provvedimenti della F.I.G.C.
2. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando esattamente i limiti della delega.
Articolo 24
Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato, con preavviso di almeno cinque giorni, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Xxxxxxx, a mezzo di comunicazione, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, trasmessa mediante posta elettronica ai recapiti che saranno all'uopo indicati dai Componenti del Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti alla Segreteria all'atto dell'accettazione della carica o a quelli successivamente indicati.
2. In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità previste nel comma precedente, con preavviso comunque non inferiore a due giorni antecedenti la riunione.
3. In ogni caso sono validamente costituiti, in carenza delle precedenti formalità, i Consigli Direttivi nei quali siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno di essi dichiari di non essere informato sugli argomenti da trattare.
4. La convocazione dell'adunanza consiliare è obbligatoria quando venga richiesta da almeno quattro dei Consiglieri in carica e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato e si raduna, di regola, presso la sede della Lega Pro; può essere convocato e radunarsi anche in altre sedi, purché nell'ambito del territorio italiano.
6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è consentita anche attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza, nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione elettronica idoneo, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento di Lega, che deve garantire l'identificazione dei partecipanti, e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e il diritto di esprimere il proprio voto.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice- Presidente Xxxxxxx; in caso di assenza/impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente; in assenza di entrambi presiederà un Consigliere scelto dai componenti presenti alla riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
8. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le votazioni si tengono con sistema a voto palese. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni assunte dal Consiglio devono essere riportate in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso, a cura della Segreteria di Lega, alla F.I.G.C., previa richiesta di quest'ultima.
10 In caso di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente comma 6, le deliberazioni si intendono definitivamente adottate qualora i partecipanti non fisicamente presenti non trasmettano, entro le quarantotto ore solari successive all'ora di chiusura della riunione, a mezzo posta elettronica certificata, una chiara e motivata espressione di dissenso derivante dall'errato computo del proprio voto.
11.Avverso la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega Pro e delle deliberazioni da questo adottate, può essere proposto ricorso ai sensi degli artt. 83 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.
Articolo 25
Il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice- Presidente Xxxxxxx e da tre componenti, individuati tra quelli elettivi del Consiglio Direttivo, nominati, con delibera di quest'ultimo organo da
adottarsi nella prima riunione successiva alla elezione dei suoi Componenti, fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 lett. ee), del presente Statuto.
2. Al Comitato Esecutivo sono attribuite tutte le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa; nell'esercizio di tali funzioni il Comitato Esecutivo si avvale del Segretario Generale, al quale conferisce le opportune deleghe anche al fine di consentire una costante operatività dell'associazione. In particolare, in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, il Comitato Esecutivo esercita i seguenti poteri:
a) costituisce, su proposta del Presidente, gli uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;
b) sovraintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega, ne dirige il personale e coordina le attività di collaborazione esterna;
c) predispone i regolamenti di gestione interna dell'associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
d) dirige le attività economiche e commerciali della Lega;
e) elabora e predispone, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, per ogni stagione sportiva, il progetto di bilancio preventivo della Lega Pro;
f) elabora e predispone, per ogni stagione sportiva, il progetto di bilancio consuntivo;
g) fissa, per l'annualità sportiva, su indicazione del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote associative e partecipative;
h) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega Pro, nonché eventuali fondi istituiti dal Consiglio Direttivo;
i) ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 18, comma 3, lett. l), affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;
l) esercita attività e/o funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
3. I componenti elettivi del Comitato Esecutivo decadono ipso iure dall'incarico in caso:
- di decadenza, revoca, morte o dimissioni dall'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo;
- di mancata partecipazione non giustificata, nel corso della stagione sportiva, ad almeno tre riunioni, anche non consecutive, del Comitato.
In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Componente subentrante con deliberazione da adottarsi nella prima riunione successiva al verificarsi della fattispecie di decadenza.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Il Segretario Generale della Lega Pro funge da Segretario del Comitato Esecutivo.
5. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Xxxxxxx. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo è consentita anche attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione elettronica idoneo con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento di Lega, che deve garantire l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e il diritto di esprimere il proprio voto.
6. Le delibere del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si tengono con sistema a voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte dal Comitato devono essere riportate in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso, a cura della Segreteria di Lega, alla F.I.G.C., previa richiesta di quest'ultima.
7. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, al Comitato Esecutivo si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 24 per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.
8. Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga di avvalersi dell'Amministratore Delegato in sostituzione del Comitato Esecutivo per l'espletamento delle funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro, con delibera da adottarsi nella prima riunione successiva all'elezione dei suoi Componenti, convoca l'assemblea elettiva per l'elezione dell'Amministratore Delegato al quale verranno attribuite le funzioni di cui all'art. 25 comma 2.
9. Sono ineleggibili alla carica di Amministratore Delegato i soggetti che, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, per conto di società affiliate alla F.I.G.C., ruoli o incarichi previsti al precedente art. 2 comma 3, lett. a), b) e c).
10. Nel periodo di svolgimento del mandato sono incompatibili con la carica di Amministratore Delegato incarichi di rappresentanza nell'ambito delle componenti federali. In caso di incompatibilità, il candidato, eletto alla carica di Amministratore Delegato, deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla avvenuta elezione.
11. Possono ricoprire la carica di Amministratore Delegato della Lega Pro unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle funzioni.
12. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Delegato coloro che abbiano rapporti, a qualsiasi titolo, con la FIGC, con altre componenti federali, con società associate alla Lega Pro o ad altra Lega, nonché coloro che sono iscritti nel Registro Federale degli Agenti Sportivi o nell'Elenco Speciale dei Direttori.
13. L'Assemblea, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, può revocare l'Amministratore Delegato dal suo incarico. La relativa richiesta di votazione assembleare dovrà essere presentata e sottoscritta da un numero di società associate non inferiore a due quinti e deve essere espressamente motivata tenuto conto delle disposizioni dello Statuto Federale, delle norme dell'ordinamento sportivo e di quello generale.
CAPO IV
Articolo 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro viene eletto dall'Assemblea della Lega Pro; è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. L'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti avviene improrogabilmente entro 60 giorni dalla elezione del nuovo Presidente, dei due Vice-Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della
F.I.G.C. o di società affiliate a quest'ultima. La perdita anche di uno solo di tali requisiti comporta, ipso iure, la decadenza immediata dalla carica.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero i singoli componenti, possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici della Lega Pro.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere demandata anche la revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il progetto di bilancio consuntivo del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato e redige la relazione annuale.
7. In caso di decadenza degli organi direttivi, disposta nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9 comma 9 dello Statuto Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o fino al rinnovo delle cariche.
8. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea della Lega Pro e a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno l'obbligo di presenziare a tutte le riunioni che si svolgono nell'ambito della Lega Pro in cui è richiesta la loro partecipazione; in particolare, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, si riuniscono con quest'ultimo almeno una volta al mese.
9. In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo anagraficamente più giovane assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
10. Nel caso in cui un componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a trovarsi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso è sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ovvero, nell'ipotesi di parità, dal supplente anagraficamente più giovane.
11. Il Presidente e ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono soggetti a revoca a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 19 comma 7.
12. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualunque sia la funzione ricoperta in seno all'Organo, può essere rieletto fino a un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio
olimpico. È consentito un terzo mandato se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Decorso tale periodo, non è consentito alcun incarico successivo.
Articolo 27
I Consiglieri Federali
1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto Federale;
b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale.
2. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro.
3. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di altra società o associazione affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile con incarichi direttivi e con incarichi di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Il Consigliere Federale può coordinare l'attività di organismi, anche consultivi, dalla Lega Pro, ma non può esserne membro.
6. I Consiglieri Federali possono essere rieletti fino a un massimo di due mandatati coincidenti con il quadriennio olimpico; è consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. E’ consentita una nuova elezione dopo una vacatio della durata di due quadrienni olimpici.
Articolo 28 Incompatibilità
1. Non possono essere instaurate collaborazioni, né conferiti mandati o incarichi a:
- soggetti legati da vincoli o legami di ordine familiare, professionale oppure di interesse economico, con coloro che ricoprono cariche elettive, ovvero incarichi di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo nell'ambito della Lega;
- persone giuridiche che abbiano rapporti professionali o interessi economici con coloro che ricoprono cariche elettive, ovvero incarichi di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo nell'ambito della Lega.
2. Il permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo di Lega di appartenenza costituisce motivo di incompatibilità e determina l'immediata decadenza dall'incarico. Qualora il
conflitto d'interessi si configuri solo con riferimento ad una singola deliberazione dell'Organo di appartenenza, il soggetto interessato deve astenersi da ogni relativa attività connessa.
CAPO V
Articolo 29
Il Comitato Etico
1. Il Comitato Etico è composto da un Presidente, un Vice-Presidente e quattro membri nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega Pro e alle società affiliate alla F.I.G.C.
2. Il Comitato Etico predispone il Codice Etico da sottoporre alla approvazione della Assemblea e poi alla approvazione della FIGC. Il Comitato Etico svolge ogni attività necessaria e/o comunque opportuna al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del Codice da parte della Lega Pro e delle società ad essa associate.
3. Ferme restando le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del ne bis in idem, il Comitato Etico, qualora accerti una violazione delle disposizioni del Codice, pronuncia un giudizio di incongruenza, invitando la Lega Pro ad assumere i necessari provvedimenti, quali previsti dalla normativa regolamentare interna, federale o statuale.
4. Le adunanze del Comitato Etico si considerano validamente costituite con la presenza del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente e di due componenti. Le deliberazioni del Comitato Etico sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso sua assenza, del Vice-Presidente. Il verbale viene trasmesso, a cura della Segreteria di Lega, alla F.I.G.C., previa richiesta di quest'ultima.
5. Le funzioni istruttorie e giudicanti si svolgono, nel rispetto del principio del contraddittorio, in conformità alle disposizioni del regolamento di procedura predisposto dal Comitato Etico e approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Federazione.
CAPO VI
Articolo 30
Gli uffici della Lega Pro
1. La struttura amministrativa della Lega Pro è organizzata in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La struttura è diretta dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato che si avvale del Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato conferisce le opportune deleghe al Segretario Generale anche al fine di consentire una costante operatività dell'associazione. Il Segretario Generale risponde per il proprio operato direttamente al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato.
3 Il Segretario, in base alle funzioni allo stesso assegnate dal Consiglio Direttivo, nonché in base alle attribuzioni delegategli dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, partecipa alle riunioni degli organi, nonché dell'Assemblea, curando la redazione dei relativi verbali. Il Segretario Generale provvede, altresì, alla raccolta e alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali e coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare previste dall'Ordinamento sportivo. Al Segretario Generale possono essere affiancati, su nomina del Consiglio Direttivo, uno o più Vice-Segretari a cui possono essere demandate, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, alcune delle competenze previste nel presente Statuto.
4. Presso gli Uffici della Lega Pro operano i dipendenti e i collaboratori, secondo le direttive del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato e del Segretario Generale.
Articolo 31
Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Pro
1. Le deliberazioni afferenti l'attività sportiva e organizzativa della Lega Pro sono portate tempestivamente a conoscenza di tutte le società associate a mezzo di Comunicati Ufficiali pubblicati sul proprio sito ufficiale e alle stesse trasmessi a mezzo posta elettronica.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.
TITOLO III L'ATTIVITÀ AGONISTICA
Articolo 32 L'attività agonistica
1. La Lega Pro organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.
2. È considerata attività ufficiale ad ogni effetto la disputa delle seguenti competizioni:
a) il Campionato Serie C;
b) la Coppa Italia Serie C;
c) la Supercoppa Serie C;
d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. La Lega Pro provvede all'organizzazione e gestione dell'attività delle proprie Rappresentative Nazionali ivi inclusa la partecipazione delle stesse alle competizioni di categoria.
4. È considerata attività non ufficiale ad ogni effetto quella rappresentata da:
a) gare amichevoli;
b) gare con squadre estere;
c) tornei indetti dalle società;
d) manifestazioni per attività ricreativa e ogni altra attività.
Articolo 33 Anno sportivo
1. L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio di ogni anno solare e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.
Articolo 34 Regolamenti
1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, federale e del presente statuto, può emanare regolamenti per il funzionamento della Lega Pro e per lo svolgimento dell'attività di sua competenza.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo può emanare disposizioni regolamentari nei seguenti settori:
a) attività agonistica;
b) tesseramento di calciatori, nell'ambito delle norme federali e per la parte di specifica competenza;
c) attività promo-pubblicitaria, cessione dei diritti audiovisivi, radiofonici e di immagine;
d) esercizio del diritto di cronaca;
e) coperture assicurative;
f) impiantistica sportiva;
g) adempimenti specifici in capo alle società sportive, derivanti convenzioni o contratti commerciali e/o di sponsorizzazione, stipulati dalla Lega Pro nell'interesse delle società associate.
Articolo 35 I Campionati
1. L'organico del Campionato Serie C è fissato e regolamentato dal Consiglio Federale ed è collegato, fatto salvo quanto previsto dalle N.O.I.F., con il meccanismo di promozione e retrocessione dei Campionati delle altre Leghe.
2. Il Campionato Serie C è articolato in tre gironi, denominati girone "A", "B" e "C". Non è ammesso reclamo contro la formazione degli stessi.
3. Fatta salva la competenza del Consiglio Federale in ordine alla fissazione dell'organico dei campionati e dei meccanismi di promozione e di retrocessione, in ogni stagione sportiva la Lega Pro stabilisce, per quanto di sua competenza e in conformità alle disposizioni statutarie e federali, le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei campionati con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale
TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 36 Ordinamento Contabile
1. La Lega Pro adotta in piena autonomia i criteri contabili che assicurano la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. La gestione della Lega Pro è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono redatti secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali.
4. I progetti di budget e di bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Lega Pro.
5. Il progetto di bilancio consuntivo è messo a disposizione, per la consultazione da parte delle società associate, presso la Segreteria della Lega nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la relativa approvazione.
6. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione, deve essere inviato alla Federazione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla relazione del Soggetto incaricato della revisione legale, ove presente.
Articolo 37 Entrate della Lega Pro
1. Le entrate della Lega Pro sono costituite da:
a) le quote di ammissione e di partecipazione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato;
b) le tasse per i reclami;
c) le ammende inflitte alle società secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
d) gli eventuali contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e degli abbonamenti;
e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative della Lega Pro e dalle altre competizioni sportive direttamente gestite;
f) i proventi collettivi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo- pubblicitari della Lega Pro;
g) gli eventuali contributi associativi dovuti dalle società, ove deliberati dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato;
h) i corrispettivi ottenuti a fronte delle prestazioni rese alle società associate, nonché per quelle comunque effettuate nello svolgimento di operazioni, l'esercizio delle quali sia compatibile con la normativa in materia di organizzazioni non commerciali;
i) le contribuzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità dell'ordinamento calcistico, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ed altri enti effettuano a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico;
l) ogni altra entrata specificatamente destinata;
m) eventuali proventi assegnati dalla F.I.G.C., nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni federali.
Articolo 38
Il Fondo Comune della Lega Pro
1. La Lega Pro è dotata di un fondo comune, costituito e alimentato per il tramite di versamenti di quote associative e di contribuzioni effettuate esclusivamente per tale scopo da parte delle società associate, sia in occasione della loro ammissione alla Lega Pro, sia in costanza del rapporto associativo; la Lega Pro può utilizzare le relative risorse per l'acquisto di beni che, conseguentemente, acquisiranno la stessa natura del fondo comune.
2. Il fondo comune è indivisibile ed è soggetto agli altri vincoli di cui all'art. 37 del codice civile.
Articolo 39
Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari
1. La Lega Pro ha facoltà di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la corretta gestione e la regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega Pro gestisce, per conto delle società associate, la stanza di compensazione, che regola ogni operazione avente contenuto o effetti di natura finanziaria derivante da rapporti giuridici rilevanti per l'ordinamento sportivo; all'esito della compensazione la Lega Pro provvede ad accreditare alle società associate gli eventuali saldi attivi in conformità allo specifico ed irrevocabile mandato dalle stesse rilasciato all'atto dell'ammissione ai campionati, a dimostrazione, da parte della società avente diritto, dell'avvenuta integrale corresponsione ai propri tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento e dell'inesistenza di debiti sportivi registrati presso la medesima Lega Pro.
3. Le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro gli accordi con le altre società e i contratti con i propri tesserati.
4. La Lega Pro esamina gli accordi tra società e i contratti tra società e tesserati al fine di valutarne la conformità alle vigenti disposizioni federali e alle norme di cui ai contratti collettivi; all'esito positivo della verifica appone il visto di esecutività affinché gli stessi abbiano validità all'interno dell'ordinamento sportivo, dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
5. Le società associate alla Lega Pro sono tenute a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute per i servizi di organizzazione.
TITOLO V OBBLIGHI ASSOCIATIVI
Articolo 40 Osservanza dei regolamenti
1. Le società associate alla Lega Pro ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi Federali competenti e delle presenti norme, nonché dai Regolamenti e norme regolamentari della Lega Pro e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo della stessa Lega Pro.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento interno della F.I.G.C.
Articolo 41
Clausola compromissoria e vincolo di giustizia
1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque attività rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega Pro, dai suoi organi o dai soggetti da esse delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al precedente comma 1, o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I., in conformità con quanto disposto dai relativi regolamenti ed atti attuativi, nonché dalle norme federali.
Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 Legge 91/81, nonché le controversie per le quali la vigente normativa federale esclude tale facoltà.
4. Fermo restando il diritto di impugnare per nullità, dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Articolo 42
Tutela assicurativa dei tesserati
1. Le società associate sono tenute ad assicurare i propri tesserati, siano essi sportivi professionisti o giovani di serie, per la responsabilità civile e per il caso di infortunio, invalidità permanente e morte. Le assicurazioni devono essere stipulate in relazione ai rischi originabili in dipendenza dell'attività sportiva prestata dagli stessi, secondo le modalità previste dalle normative nazionali di settore, dalla normativa federale e dagli accordi collettivi, il tutto secondo i limiti assicurativi eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
2. Le società devono trasmettere alla Lega Pro copia delle polizze, ovvero certificazione attestante che le stesse sono state contratte, entro e non oltre il termine annualmente fissato con Comunicato Ufficiale; in difetto di trasmissione, fermo restando l'obbligo assicurativo ad esclusivo carico della società associata, la Lega segnalerà la violazione ai competenti organi federali.
3. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente perfezionata a favore del tesserato e dei suoi aventi causa.
4. Il tesserato beneficiario dell'assicurazione deve rinunziare, ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa, ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società o di chi ne ha la legale rappresentanza.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio; tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Le società hanno l'onere della denuncia dei sinistri e di curare ogni altro adempimento verso le compagnie assicuratrici, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni eventualmente derivanti dalla omissione delle denunce e, in generale, dal mancato adempimento delle formalità e obblighi di polizza.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti della Lega Pro trovano applicazione le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C.
Articolo 44 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente Xxxxxxx entrano in vigore dalla data di approvazione da parte della FIGC.