CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 8 – AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 2159
CIG782331756B
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 14/01/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0, Direzione Generale e sede secondaria in Xxxx - Xxxxx x’Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro € 00.000.000.000,10 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Xxxxxxx Xxxxx n. 1, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con procura del 19/04/2019 (n. rep. 11435, n. racc. 5524) a firma Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, Notaio in Roma (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 8 - ai sensi
della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A. e rinnovata in data 13 febbraio 2020, quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 18/03/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-52 del 14/03/2019 e successivi avvisi di rettifica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 13/05/2019 e n. 59 del 22/05/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S86 del 03/05/2019 e n. S-95 del 17/05/2019;
h) che, successivamente alla indizione della procedura di gara di cui alla presente Convenzione, l’European Data Protection Board (EDPB) ha adottato due raccomandazioni (01/2020 e 02/2020) sul trasferimento dei dati al di fuori dell’UE evidenziando tutti gli adempimenti che devono essere eseguiti per la gestione di eventuali trasferimenti di dati personali in un paese al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, non immediatamente applicabili alla piattaforma “Android Zero Touch” offerta nell’ambito del servizio di Enterprise Mobility Management;
i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed
eseguire i Contratti Attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.0027.2799808172 per un importo di Euro 994.667,73 = (novecentonovantaquattromilaseicentosessantasette/73) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808164 per un importo di Euro 1.492.001,60 = (unmilionequattrocentonovataduemilaeuno/60) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808171 per un importo pari ad Euro 52.595,00= (cinquantaduemilacinquecentonovantacinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. 311- 000006053 e dalla AIG Europe
S.p.A. – Rappresentanza generale per l’Italia ed avente n. IFL0013271 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e la relativa appendice “Flussi dati per il monitoraggio delle convenzioni”, i chiarimenti ed errata corrige resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, documenti disponibili al seguente link:
xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx-0, i documenti “Piano della copertura”, “Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali” e la “Documentazione SAR” presentati dal Fornitore in sede di offerta, nonché il “Piano dettagliato della copertura”, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Nomina a responsabile del trattamento dei dati), l’Allegato “F” (Patto di integrità).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “A”, in cui – in ragione della premessa di cui alla lettera h) e dell’art. 3, comma 4, della presente Convenzione – i riferimenti alla piattaforma “Android Zero Touch” sono da intendersi eliminati e, pertanto, la funzionalità di “Enrollment automatizzato su almeno un terminale della categoria Top Android per almeno una piattaforma di Enterprise Mobility Management” offerta dal Fornitore sarà limitata alla piattaforma Samsung Xxxx Mobile Enrollment (KME);
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi, oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura;
e) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo corrispondente a
900.000 utenze. Ai fini del raggiungimento del Quantitativo massimo della Convenzione, si considerano le utenze ordinate dalle Amministrazioni Contraenti, al netto delle:
• utenze per le quali le Amministrazioni Contraenti abbiano esercitato il recesso ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali;
• utenze ricaricabili il cui numero sia stato disattivato dal Fornitore ai sensi dell’art. 8, co. 9, dell’Allegato A alla delibera Agcom 8/15/CIR.
h) Ordinativo Collegato: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste nelle Condizioni Generali per gli Ordinativi di Fornitura, integrano l’Ordinativo di Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione, nell’ambito del medesimo Contratto Attuativo, dei servizi richiesti anche con l’Ordinativo Collegato, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
i) Contratto/i Attuativo/i e/o Contratto/i di Fornitura: si intende/ono l’/gli accordo/i stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di
Fornitura, inclusi i relativi eventuali Ordinativi Collegati, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali;
j) Ordinativi: gli Ordinativi di Fornitura e/o gli Ordinativi Collegati;
k) Utenza: si intende una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati. Ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del Quantitativo massimo della Convenzione, si considera 1 (una) Utenza anche la doppia SIM assegnata per usi diversi alla stessa persona (servizio di “doppia SIM” di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico);
l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Rientrano in questo ambito il D.L. n. 105/2019 (convertito in L. 18 novembre 2019, n. 133) e i relativi decreti attuativi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, nonché i loro rispettivi aggiornamenti, e/o il Regolamento di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo 1 del citato D.L.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di telefonia mobile oggetto della presente Convenzione, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di telefonia mobile, come meglio descritti nella sezione 3 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
• fonia mobile e funzioni associate;
• messaggistica SMS/MMS;
• RPV e profili di abilitazione;
• trasmissione dati;
• distinzione dei servizi fruiti a titolo personale;
b) ulteriori servizi per utenti mobili, come meglio descritti nella sezione 4 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
• accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;
• SMS massivi;
• EMM – Enterprise Mobility Management;
• fleet management;
• applicazioni per lo Smart Working;
• applicazioni per il Mobile Payment;
c) fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili, come meglio descritti nella sezione 5 del Capitolato Tecnico e alle ivi condizioni stabilite;
d) servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione, come meglio descritti nella sezione 6 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
• servizio di Customer Care e Contact Center;
• applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo;
• assistenza e manutenzione;
• referenti del Fornitore per le Amministrazioni;
• servizi di sviluppo e integrazione;
e) servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti nella sezione 7 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
• servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni;
• fatturazione e reportistica del traffico e dei servizi fruiti a titolo personale;
• servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo della Convenzione.
Si precisa che tutti i servizi di telefonia mobile di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, salvo ove diversamente indicato nel paragrafo stesso, dovranno essere prestati sia sulle Utenze in abbonamento, sia su quelle ricaricabili. Più in dettaglio:
- l’utilizzo dei servizi in abbonamento, cioè dei servizi di telefonia mobile prestati su Utenze in abbonamento, sarà garantito continuativamente per l’intera durata del Contratto Attuativo;
- l’utilizzo dei servizi ricaricabili, cioè dei servizi di telefonia mobile prestati su Utenze ricaricabili, sarà subordinato all’acquisto di un quantitativo predeterminato di credito monetario, che potrà essere ricaricato con le modalità previste al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, co. 1; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’art. 1, co. 1.
A tal fine si precisa che:
• le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere durante l’intera durata della Convenzione e il Fornitore sarà obbligato a fornire il noleggio di un numero di terminali radiomobili, al netto delle scorte di cui al paragrafo 5.2.5 del Capitolato Tecnico, minore o uguale al numero complessivo di SIM richieste. I terminali potranno essere richiesti al momento della richiesta di attivazione del servizio per l’utenza specifica oppure successivamente. Si precisa che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il periodo sopra indicato, anche qualora il Quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, si fosse esaurito prima della scadenza della durata della Convenzione, incluso l’eventuale periodo di proroga;
• le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili, attenendosi in particolare alle prescrizioni dei paragrafi 5.3 e 6.7 del Capitolato Tecnico, concernenti la durata minima del servizio ed i relativi canoni dovuti, gli importi dovuti in caso di furto/smarrimento oltre una determinata franchigia o in caso di mancata fruizione di un determinato numero di plafond dati o di pacchetti mensili.
5. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
• nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione, nel caso in cui sia esaurito il Quantitativo massimo della Convenzione, della fornitura di nuove Utenze;
• le prestazioni che il Fornitore sarà tenuto a fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di Fornitura e nei loro Ordinativi Collegati emessi dalle
Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Consip si riserva, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2006, di inserire in Convenzione servizi di trasmissione dati basati sulla tecnologia “5G”, nonché di inserire nuove categorie di terminali e/o di modificare o eliminare le categorie già previste, alle condizioni definite ai par. 3.5 e 5.2.7 del Capitolato Tecnico.
9. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 17/05/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato).
Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata di 12 mesi. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un
Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il Quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze.
3. La Consip si riserva di prorogare temporalmente la Convenzione in relazione alla tempestività nell’evasione, da parte del Fornitore, degli Ordinativi effettuati negli ultimi 12 mesi di vigenza della Convenzione, verificata secondo il seguente indicatore specifico:
• il tempo medio di evasione, definito come media dei tempi di evasione dell’80% degli Ordinativi (al netto del 10% di quelli evasi nel maggior tempo e del 10% degli Ordinativi evasi nel minor tempo), pesati con le quantità cui gli Ordinativi si riferiscono (utenze, terminali, etc.), non dovrà essere superiore al tempo medio massimo di evasione, quest’ultimo definito come media dei tempi previsti in Convenzione per l’evasione degli Ordinativi di cui sopra, pesati sempre con le quantità cui gli Ordinativi si riferiscono.
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico;
b) garantire i requisiti di sicurezza cibernetica, attenendosi alle prescrizioni del par. 1.1.1 del Capitolato Tecnico;
c) garantire una copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti nella tabella 3 di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra parte degli accordi di cui sopra;
d) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile e consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
e) fornire, ai canoni, alle tariffe, percentuali e prezzi indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a propria cura e spese, nonché tutte le strutture e il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
f) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico;
g) eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con l’Ordinativo di Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte nella sezione 8 del Capitolato Tecnico, nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio;
i) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica in conformità alla sezione 2 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
j) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi;
k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni indicate nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
m) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno impartite e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
n) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
o) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
p) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
q) osservare e conformarsi e/o adeguarsi, alle previsioni del Regolamento UE 531/2012 e
s.m.i. ed eventuale successiva normativa comunitaria o nazionale, senza avere nulla a
pretendere nei confronti di Xxxxxx S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti;
r) provvedere tempestivamente al versamento all’erario della tassa di concessione governativa addebitata, ove dovuta ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia.
In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
2. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, o degli accordi stipulati dal Fornitore per la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di operatori mobili licenziatari, previo impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente all’invio delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione dei servizi (fatta eccezione per il traffico effettuato sulle SIM ricaricabili) oggetto della fatturazione. Il Fornitore si impegna altresì a rendere disponibile il dettaglio del traffico effettuato sulle SIM ricaricabili, nelle modalità stabilite al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
5. Resta inteso che in caso di inadempimento e/o ritardo del Fornitore nell’adempimento agli obblighi specifici di cui ai precedenti commi ovvero alle obbligazioni tutte assunte ai sensi della presente Convenzione e dei suoi Allegati, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza, potranno rifiutare l’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti.
ARTICOLO 7 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, nei termini stabiliti nella sezione 8 del Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad una prima verifica di conformità a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche tecniche di conformità
predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale verifica di conformità verrà effettuata dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detta verifica di conformità a campione sia eseguita dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
4. Con riferimento al singolo Contratto Attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
5. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione dei servizi”. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto concerne la fornitura dei terminali radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione Contraente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta dell’Amministrazione stessa, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione 8.3 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7 giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e di quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
9. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a darne comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente Convenzione.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di customer care, supporto e manutenzione per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità e ai termini stabiliti nella sezione 6 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dedicati al servizio di “Customer Care”, nonché a completare e rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti l’applicazione web di cui alla sezione 6.2 del Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di attivazione della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella sua appendice “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro, gli importi fatturati e le prestazioni erogate (comprese quelle per le quali non è previsto uno specifico corrispettivo), il tutto suddiviso per Amministrazione Contraente e per tipologia di servizio.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei
servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’appendice al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”.
4. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di rendicontazione e fatturazione per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella sezione 7 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza trimestrale a partire dalla data di attivazione della Convenzione, e con modalità che verranno concordate con la stessa Amministrazione Aggiudicatrice, un report contenente gli indicatori dei livelli di servizio conseguiti relativamente ai servizi di customer care, assistenza e manutenzione e reclami sulla fatturazione, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 6.4 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A., qualora richiesti da quest’ultima, i dati aggiornati relativi a tutti i livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
6. La Consip si riserva il diritto di effettuare, nel corso della convenzione e con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, verifiche circa la corrispondenza e l’efficacia dei processi e delle risorse di customer care dedicati alla convenzione, nonché della formazione del personale, secondo le modalità ed i termini indicati al par. 6.1.1 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A tal fine, il Fornitore dovrà rendersi disponibile a ospitare, per ciascuna verifica richiesta, le persone nominate dall’Amministrazione Aggiudicatrice presso le sedi in cui risiedono le strutture del suddetto customer care, per un periodo di osservazione di almeno 2 giorni.
7. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, alla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura stipulato ed entro 15 giorni dall’emissione della relativa ultima fattura, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo contratto di fornitura.
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti Attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto della Convenzione, pena l’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore:
Conti Correnti Bancari | ||
Istituto | Conto corrente | IBAN |
Unicredit S.p.A. | 000005235152 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit S.p.A. | 000010138517 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit S.p.A. | 000500060195 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit S.p.A. | 000500017232 | XX00X0000000000000000000000 |
Banca Monte Paschi Siena S.p.A. | 000063652574 | XX00X0000000000000000000000 |
Banca Monte Paschi Siena S.p.A. | 000003217888 | XX00X0000000000000000000000 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 100000069892 | XX00X0000000000000000000000 |
Intesa Sanpaolo SpA | 100000072216 | XX00X0000000000000000000000 |
Conti Correnti Postali | ||
Istituto | Conto corrente | IBAN |
Poste Italiane | 00040842106 | XX00X0000000000000000000000 |
Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più
contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue.
La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00x xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di vigenza della Convenzione, e sarà applicata, a partire dalla data di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, ai prezzi dei servizi di telefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e
s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui
essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all’articolo 7 delle Condizioni Generali che prevale, in caso di discordanza, su quanto indicato nel paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti
dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno necessario al Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
5. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno necessario all’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
6. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni Generali, nonché l’importo delle penali definite sull’ammontare netto contrattuale (Capitolato Tecnico, par. 11, e precedente comma 4), verranno considerati i corrispettivi complessivi, maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in alternativa:
• basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto stesso;
• in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà univocamente determinato.
7. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
8. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione delle deduzioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, delle Condizioni Generali, il Fornitore è tenuto a corrispondere
una penale pari ad Euro 200,00.
ARTICOLO 13 GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.0027.2799808172 per un importo di Euro 994.667,73 = (novecentonovantaquattromilaseicentosessantasette/73).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808164 per un importo di Euro 1.492.001,60 = (unmilionequattrocentonovataduemilaeuno/60) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come
derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808171 per un importo pari ad Euro 52.595,00= (cinquantaduemilacinquecentonovantacinque/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali, nella presente Convenzione, nonché quanto previsto al successivo comma 2, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare la risoluzione, rispettivamente, della Convenzione e del singolo Contratto Attuativo, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento, a perfetta regola d’arte, a tutte le obbligazioni e prestazioni contrattuali secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nella Convenzione e nei suoi Allegati nonché nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
CPV 64216100-4
CPV 64216110-7
CPV 64216200-5
CPV 64227000-3
CPV 64216210-8
CPV 72200000-7
per una quota pari al 50% dell’importo contrattuale.
1. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e
della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 17 FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, in caso di sopravvenuta “fuori produzione” degli apparati oggetto di fornitura, il Fornitore dovrà offrire in sostituzione un apparato avente funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”, anche eventualmente di marca diversa rispetto all’apparato da sostituire.
A tal fine, il Fornitore dovrà produrre:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal produttore;
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione e con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”;
c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia
conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione, integrativa rispetto a quella di cui al comma 1. Al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. si riserva altresì di chiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione del prodotto offerto in sostituzione.
3. All’esito dell’analisi della documentazione e della verifica di cui al precedente comma:
(i) in caso di esito positivo dell’analisi della documentazione e della verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato sostitutivo;
(ii) in caso esito negativo dell’analisi della documentazione e/o della verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato offerto in sostituzione di quello dichiarato “fuori produzione”, riservandosi di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione.
ARTICOLO 18 EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip
S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; gli apparati/servizi “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta evoluzione tecnologica,
producendo altresì:
• una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”;
• nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto “evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo/verifica di conformità il servizio “evoluto”.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi della documentazione di cui al comma 2 e della verifica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello precedentemente fornito. In tal caso, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti sono, ad ogni effetto, estranee al rapporto tra il Fornitore e il produttore dell’apparato/servizio originariamente offerto, con la conseguenza che nulla potrà essere opposto ed eccepito o preteso da Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.
ARTICOLO 19 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di
mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 04/05/2021
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane
Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021 Firma digitale: n. 3981615
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx C.F.: MTRMSM70P29F839Q
Certificatore: TI Trust Technologies CA Validità: dal 15/05/2019 al 15/05/2022 Firma digitale: n. 343361
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 04/05/2021
IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx C.F.: MTRMSM70P29F839Q
Certificatore: TI TrustTechnologies CA Validità: dal 15/05/2019 al 15/05/2022 Firma digitale: n. 343361