OGGETTO DELLA CONVENZIONE Clausole campione

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5. 2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D. 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richie...
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, Collaudo, Verifica di Conformità e Accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il servizio Tesoreria di cui alla presente convenzione, come previsto dall’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto il “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. 2. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione deve essere svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e della normativa tempo per tempo vigente, con particolare riferimento al “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria” di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e di ulteriori e successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3. Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017. 4. Il Comune opera in regime di Tesoreria Unica in base alle norme tempo per tempo vigenti. 5. In caso di modifica del regime di Tesoreria Unica le Parti concorderanno in forma scritta le modifiche da apportare alla presente convenzione. 6. Il Tesoriere si impegna a garantire l’effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione presso tutte le proprie agenzie, i propri sportelli nel territorio nazionale, di cui almeno 1 (uno) nel raggio di km dalla sede del Comune di Ponzano Veneto. (come da offerta presentata in sede di gara). L’agenzia dovrà osservare i normali giorni e orari di apertura degli sportelli bancari. 7. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo fra le Parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio di Tesoreria. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà a mezzo PEC.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione ha per oggetto l'adesione della Unione Tresinaro Secchia (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano) alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 e disciplina i rapporti tra la Provincia di Reggio Xxxxxx e l'Unione dei Comuni aderente. L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente, come delineato nei punti successivi. Si prevede che l’attività della Provincia possa essere estesa anche all’assistenza tecnico - amministrativa di cui alle funzioni individuate dalle lettere da a) a k) delle premesse, con appositi accordi, i quali prevederanno la quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico del Comune/Unione dei Comuni, nonché per esigenze particolari e previa accordi specifici degli enti aderenti, le concessioni di servizi e le alienazioni immobiliari. A tal proposito e più in generale per dettagliare operativamente e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione dei rapporti oggetto della presente convenzione, verranno sottoscritti successivi e appositi accordi di dettaglio e operativi con i Comuni e le Unioni dei Comuni aderenti. Dette note esplicative e regolamentari, conterranno in particolar modo: la gestione del CIG, la indicazioni di modalità di attivazione di eventuali polizze assicurative, la modalità di applicazione del regime IVA, le tasse di gara, le tipologie e spese di pubblicità legale, altre indicazioni pratiche e operative utili al procedimento.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 ( Adempimento clausola sociale) Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale). XXX.XX S.r.L. Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) x.xx digitalmente Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA AGGIUNTIVI presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania CAPITOLATO TECNICO Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione regola i rapporti tra l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici, costituita ai sensi dell’art.3 della L.R.25/1999, quale forma di cooperazione tra la Provincia e i Comuni dell’ambito territoriale di Rimini, e la società HERA S.p.a., iscritta presso registro delle imprese di Bologna, C.F./P.IVA Reg. Imp. n. 04245520376, Capitale Sociale pari a 839.903.881 Euro, individuata come gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 2, della L.R.25/1999, con deliberazioni dell’assemblea dell’Xxxxxxx xx xxxxxx x° 00/0000, x° 00/0000 e n° 23/2003. ATO ed HERA possono modificare in qualsiasi momento il contenuto delle convenzioni stipulate purché ovviamente tali modifiche siano il risultato dell’accordo delle parti e siano conformi alla normativa in quel momento vigente e, in particolare per quanto riguarda ATO, siano rivolte al miglior perseguimento dell’interesse pubblico. In questo senso adeguamenti successivi delle convenzioni possono dipendere non solo dalla necessità di conformare il contenuto di esse alle previsioni del Piano d’Ambito, ma anche da eventuali mutamenti normativi che richiedono modificazioni, o anche da ragioni legate alla migliore prestazione dei servizi d’Ambito e all’interesse dell’utenza. La presente convenzione sostituisce la precedente con GEAT S.p.A. di cui alla delibera dell’Agenzia n°28 del 14/03/2002. In forza della stipula della presente convenzione la precedente è priva di ogni effetto.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per i lotti oggetto dell’affidamento e, segnatamente: Lotto DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE CODICE PRODOTTO FORNITORE UNITA' DI MISURA FABBISOGNO QUADRIENNALE P.U. Offerto VALORE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 3 201 TL-Tallio CloruroSoluzione sterile iniettabile TALLIO 201TL CLORURO TL-201-S-1-5 F 5.240 € 366,90 € 1.922.556,00 11 BESILESOMAB - anticorpo anti leucociti - BESILESOMAB SCINTIMUN F 520 € 279,90 € 145.548,00 Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'Operatore, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché i servizi di seguito descritti. 2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, della legge 720/1984 e successive modificazioni, e del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono. 3. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della presente convenzione sono le attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.