IPOTESI D I A C C O R D O
IPOTESI D I A C C O R D O
Procedura ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8.12.2007 in tema di armonizzazione, così come previsto dagli accordi conclusivi delle procedure sindacali relative alle operazioni societarie.
Nel corso della presente procedura sindacale le sottoscriventi Parti, costituenti le Delegazioni appositamente designate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, hanno esaminato –con l’obiettivo di armonizzarli- gli effetti che deriveranno dall’applicazione al personale interessato della contrattazione aziendale di BMPS, nell’ambito di quanto illustrato con la comunicazione alle XX.XX. del 30 settembre 2009 e negli incontri intercorsi dal 8 ottobre u.s. alla data odierna.
Premesso che:
• sono stati sottoscritti i seguenti accordi: fusione per incorporazione di Banca Agricola Mantovana (di seguito BAM) in Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito BMPS) il 12.09.2008; fusione per incorporazione di Banca Antonveneta (di seguito BAV) in BMPS il 4.12.2008; cessione di ramo d’azienda da Abn Amro Asset Management SgR (di seguito AAA SGR) a BMPS il 15.12.2008; riorganizzazione di AAA SGR il 27.01.2009; fusione per incorporazione di Banca Toscana (di seguito BT) in BMPS, il 10.03.2009; riassetto Asset Management di Gruppo MPS il 16.09.09;
• nei citati accordi veniva stabilito che al personale interessato al passaggio in BMPS per effetto delle suddette operazioni societarie sarebbe stato mantenuto il complesso della contrattazione integrativa aziendale e i correlati verbali di accordo vigenti, nonché il sistema di previdenza complementare vigente presso la Società di provenienz a fino al 31.12.2009, data a partire dalla quale sarebbero stati applicati “tutti gli istituti normativi vigenti presso BMPS”, con eccezione per quanto riguarda la previdenz a complementare di Prima Sgr per la quale è stata prevista l’immediata possibilità di passaggio al sistema previdenziale aziendale BMPS;
• nei medesimi accordi le Parti, fermo rimanendo tutto quanto già definito e convenuto in merito all’applicazione degli istituti contrattuali BMPS a partire dall’1.1.2010, si sono impegnate ad avviare specifica procedura in sede aziendale ex art. 15 CCNL vigente, tesa ad armonizzare gli effetti che deriveranno dall’applicazione della contrattazione aziendale di BMPS;
• con la citata comunicazione alle XX.XX. del 30 settembre 2009 è stata avviata la predetta fase di confronto ai sensi dell’art. 15 CCNL vigente
TUTTO CIO’ PREMESSO
in attuazione di quanto concordato nei ridetti Accordi e in coerenza con quanto xxx già definito in ordine ai principi generali e a specifici istituti contrattuali
LE PARTI
avendo esaminato, in un’ottica di convergenza verso il modello BMPS, i temi per i quali l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2010, delle normative BMPS rende necessaria la ricerca di soluzioni transitorie o specifiche
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. Inquadramenti, ruoli chiave e sistema delle M.T.E.
Gli inquadramenti in corso di maturazione alla data del 31/12/09 da parte del personale passato alle dipendenze di BMPS per effetto delle operazioni societarie di cui in premessa, a decorrere dal 1/1/2010 saranno regolamentati dall’insieme delle previsioni (ruoli, livelli inquadramentali minimi, tempi di maturazione, etc) di cui all’articolato CIA BMPS.
Pertanto, qualora per le mansioni in corso di espletamento spetti, in base alle previsioni contrattuali aziendali BMPS, l’attribuzione di un livello inquadramentale minimo/ruolo chiave, la maturazione di quest’ultimo avverrà con le tempistiche e le modalità previste dalla contrattazione aziendale BMPS; a tale proposito sarà computato, nel periodo di tempo necessario alla maturazione del livello/ruolo chiave, il periodo già svolto di adibizione continuativa e prevalente alle relative mansioni, se anche il CIA della società di provenienza vi collegava l’attribuzione di un livello inquadramentale pari o maggiore rispetto a quello disciplinato in BMPS. Qualora invece dall’applicazione del CIA BMPS derivi l’attribuzione di livelli/ruoli chiave nuovi o più elevati rispetto a quanto disciplinato nei CIA di provenienza, dall’1.1.2010 decorrerà il termine di adibizione continuativa e prevalente previsto dalla contrattazione aziendale BMPS ai fini dell’inquadramento.
Relativamente agli inquadramenti in corso di maturazione da parte del pers onale appartenente alla 3^ Area Professionale per la copertura di ruoli non disciplinati nel CIA BMPS, nel caso di adibizione continuativa e prevalente alle mansioni per almeno il 75% - al 31/12/09 – del periodo previsto dalla contrattazione aziendale di provenienza per il conseguimento
del livello inquadramentale immediatamente superiore, l’Azienda riconoscerà un’indennità “riassorbibile” pari al valore dell’attribuzione retributiva in corso di maturazione proporzionata al periodo effettivamente trascorso di copertura del ruolo .
L’attribuzione predetta concorrerà alla determinazione della RAL utile ai fini del riallineamento retributivo, così come disciplinato negli accordi in premessa citati.
Relativamente al riassetto - tramite riallineamento - delle retribuzioni dei Quadri Direttivi di 4° livello, troverà applicazione il sistema delle M.T.E. (Maggiorazioni Trattamento Economico) vigente in BMPS.
Pertanto, nell’ambito della fase di riallineamento di cui agli accordi in premessa citati, gli eventuali rico noscimenti economici aggiuntivi rispetto alle previsioni del CCNL, attribuiti dalle società di provenienza ai Quadri Direttivi di 4° livello in maniera fissa e continuativa (con esclusione quindi, ad se., di quanto riconosciuto come corrispettivo a fronte di pattuizioni individuali per le ipotesi di recesso, ovvero indennità per determinate modalità di espletamento della prestazione o per compensare specifici disagi, in coerenza con quanto definito negli accordi in premessa citati) verranno riallineati, fino a concorrenza dei relativi importi, in MTE con attribuzione iniziale con effetto dal 1/1/2010, fino al numero massimo previsto di 3.
L’eventuale parte residua delle predette attribuzioni individuali, rispetto all’importo configurato come MTE, concorrerà a determinare l’“ad personam”, riassorbibile fino a concorrenza - fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti individuali - con gli incrementi retributivi che eventualmente deriveranno da avanzamenti per merito, passaggi di categoria, nonché dall’introduzione di elementi retributivi aziendali, così come previsto dai ridetti Accordi indicati in premessa.
L’attribuzione delle MTE, nell’ambito del riassetto delle retribuzioni dei QD4 come sopra delineato, non influirà sulla programmazione del processo promotivo per l’anno 2010.
2. Premi di fedeltà
A parziale modifica delle previsioni di cui all’art.73 Articolato CIA BMPS, per il personale interessato dalla presente procedura sarà computato nell’anzianità di servizio utile ai fini delle attribuzi oni del “Premio di fedeltà” e della “Medaglia d'oro”, il 100% del periodo di servizio riconosciuto dall’azienda di provenienza per analoghe attribuzioni.
Ai dipendenti che presso l’azienda di provenienza abbiano già beneficiato di riconoscimenti di analoga natura non potranno essere attribuiti i premi di cui all’art.73 Articolato CIA BMPS.
3. Indennità di pendolarismo
Le indennità comunque denominate volte a compensare, in applicazione delle previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza, i disagi de rivanti dai trasferimenti disposti anteriormente all’1/1/2010 (ad es: indennità di pendolarismo/assegni di posizione “da pendolarismo” ai sensi del CIA BAM; rimborso spese tranviarie e rimborsi a forfait per il personale direttivo ai sensi delle previsioni contrattuali BAV), in coerenza con quanto al riguardo convenuto negli accordi in premessa citati, non concorrerano alla determinazione della RAL utile ai fini del riallineamento retributivo e continueranno ad essere erogate come tali.
A tale riguardo, in ottica di omogeneità con gli analoghi trattamenti contrattuali BMPS, l'erogazione delle predette attribuzioni, alle condizioni previste dalla contrattazione aziendale di provenienza, avrà una durata complessiva non superiore a quella dell'analogo istituto BMPS; in caso di nuovo trasferimento d'ufficio disposto a partire dall’1/1/2010 le indennità in corso di erogazione cesserano e troveranno applicazione le previsioni contrattuali BMPS.
I “trattamenti alloggio” riconosciuti anteriormente al 31/12/09 nel rispetto delle previsioni normative delle aziende di provenienza saranno mantenuti fino alle previste scadenze; in caso di nuovo trasferimento d'ufficio disposto a partire dall’1/1/2010 troveranno applicazione le normative vigenti in BMPS.
4. Permessi e congedi
Il dipendente continuerà a beneficiare , fino alla scadenza predeterminata, dei permessi, congedi, aspettative già autorizzati in base alle previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza e in corso di fruizione al 31/12/09.
A seguito dell’istanza avanzata dalle OOSS di valutare congiuntamente - in anticipo rispetto alla fase di rinnovo della contrattazione aziendale - il tema dei permessi aziendali a favore del personale, sulla base delle esperienze maturate presso le Aziende interessate dalle operazioni societarie in argomento e ad integrazione delle previsioni di cui all’art. 51 Articolato CIA BMPS, con effetto dal 1/1/2010:
- nel caso di decesso del coniuge, del convivente more uxorio e di parenti entro il I° grado, le giornate di permesso retribuito sono elevate a 4;
- per lo svolgimento di incontri (documentati) presso le competenti Autorità, funzionali all’ottenimento di adozioni/affidamenti, sono riconosciuti fino a 3 giorni di permesso retribuito all’anno.
5. Provvidenze per lo studio (lavoratori studenti e figli studenti di lavoratori)
Saranno comunque erogati nell’anno 2009 quegli interventi (tra le fattispecie in argomento) attribuiti dalla contrattazione delle aziende di provenienza a titolo di anticipazione rispetto all’anno successivo.
I dipendenti che ne beneficeranno non potranno ottenere attribuzioni analoghe, comunque erogate ancorché in forma non diretta , spettanti ai dipendenti BMPS per il medesimo anno scolastico.
6. Orari di lavoro
In caso di orari individuali particolari, accordati per far fronte a specifiche esigenze del dipendente in attuazione di previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza, qualora queste risultino coerenti con le previsioni BMPS continueranno a trovare applicazione; in caso contrario l'azienda si impegna a ricercare soluzioni transitorie, compatibili con le specifiche necessità aziendali che tengano nella dovuta considerazione le esigenze dei richiedenti , fermo rimanendo l'obiettivo di trattamento omogeneo del personale.
Con riferimento a specifiche lavorazioni cui sono adibiti presso il Consorzio Operativo di Gruppo i dipendenti di BMPS, ferma rimanendo l’applicazione del complesso delle previsioni contrattuali aziendali BMPS, a richiesta di una delle Parti sarà con immediatezza avviata una fase di confronto con l’obiettivo di ricercare soluzioni coerenti con le specifiche esigenze organizzative.
7. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Sarà avviata specifica fase di confronto in BMPS per definire entro il 31/03/2010 le modifiche da apportare agli accordi aziendali sottoscritti in materia in BMPS, in ottica di adeguamento alla mutata articolazione aziendale, nel rispetto delle vigenti previsioni normative.
I successivi adempimenti saranno portati a compimento entro e non oltre il 30.6.2010.
8. Condizioni/operazioni al personale
Dall’1.1.2010 il personale in servizio riguardato dalla presente Ipotesi di Accordo beneficerà, in genere, delle condizioni interne della BMPS riservate ai propri dipendenti e cesseranno di essere applicate tutte le precedenti previsioni vigenti presso le aziende di provenienza , con eventuale graduale rientro nei limiti massimi di esposizione previsti dalla normativa BMPS.
Sono previste le seguenti eccezioni e particolarità:
- mutui e finanziamenti, deliberati o in ammortamento, concessi a condizioni agevolate: mantenimento fino a scadenza delle condizioni vigenti;
- nuovi finanziamenti “Cassa Mutua”: l’erogazione è subordinata al rientro da parte del richiedente da eventuali analoghe forme di finanziamento, quali prestiti personali, mutui chirografari ecc. comunque denominate;
- in applicazione della vigente normativa BMPS coloro che già abbiano beneficiato presso le aziende di provenienza di forme di finanziamento a condizioni agevolate potranno ricorrere ai “mutui ipotecari” solo fino a concorrenza del valore massimo oggi previsto per i mutui ipotecari BMPS; è però preclusa la sostituzione di altre operazioni della specie in corso di ammortamento.
9. Previdenza Complementare
Il “Fondo Pensione Complement are per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” a contribuzione definita, è il fondo di previdenza complementare aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare (a contribuzione definita e capitalizzazione individuale) dei singoli iscritti.
Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall’inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l’obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” quale unico fondo di riferimento per il regime della previdenza complementare a contribuzione definita, e l’accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le Parti si impegnano a definire gli atti propedeutici - anche in ambiti specificamente dedicati a ciascun Fondo - necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l’obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili e rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali.
In virtù di quanto definito al capoverso precedente, dall’1/1/2010 e fino al perfezionamento del sopraindicato processo di riorganizzazione, BMPS, , nei confronti di coloro che non abbiano ancora trasferito la propria posizione
individuale di previdenza complementare a favore del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991”, verserà la contribuzione a proprio carico e quella a carico degli iscritti a favore dei fondi di previdenza complementare di provenienza.
10. Polizza sanitaria
In occasione dell’incontro annuale di cui all’art. 59 dell’Articolato CIA BMPS, l’Azienda si impegna a ricercare forme assicurative aggiuntive, in arricchimento della copertura assicurativa, con adesione volontaria e premio a carico dei dipendenti.
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La Banca si impegna a valutare il sostegno a “Cassa Mutua BMPS” per il mantenimento degli interventi istituzionali, per effetto dell’iscrizione del personale passato alle dipendenze di BMPS a seguito delle operazioni societarie in argomento.
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L’attuazione della presente ipotesi di accordo sarà oggetto di una verifica congiunta tra le Parti a richiesta di una delle parti medesime.
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all’approvazione dei competenti Organi.
Siena, 12 novembre 2009
L’ AZIENDA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI