STATUTO
ALLEGATO "A" AL Rep. n. 42.600/17.231
Notaio Xxxxx Xxxxxxx
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - "SANIFONDS TRENTINO"
STATUTO
TITOLO I
ARTICOLO 1 – Denominazione, costituzione, durata, sede
1. È costituito il "Fondo Sanitario Integrativo della Provincia di Trento", di seguito in forma abbreviata "Fondo sanitario".
2. Il Fondo sanitario è denominato "SANIFONDS TRENTINO".
3. Il Fondo sanitario è promosso e costituito dai Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
4. Il Fondo sanitario ha durata illimitata, fatto salvo lo scioglimento di cui al successivo articolo 26.
5. Il Fondo sanitario ha sede in Trento.
6. Il Fondo sanitario partecipa al progetto "Ente sanitario integrativo territoriale" del Trentino Alto Adige e si avvale delle misure di sostegno disposte dalla normativa regionale e provinciale. ARTICOLO 2 – Forma giuridica e funzionamento tecnico
1. Il Fondo sanitario è costituito come associazione non riconosciuta.
2. Il Fondo sanitario può avvalersi di un service a supporto tecnico e può associarsi ad esso.
3. Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo sanitario nonché quanto oggetto di rinvio dal presente Statuto, viene disciplinato da un Re- golamento Attuativo ordinario approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 3 – Scopo
1. Il Fondo sanitario, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di erogare prestazioni di assistenza sanitaria anche in caso di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza in favore dei Beneficiari di cui al successivo articolo 6; a tal fine il Fondo sanita- rio approva un/dei Nomenclatore/i Specifico/i.
2. Il Fondo sanitario è costituito al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di
massimo favore per i propri Beneficiari, in relazione alle prestazioni garantite agli stessi dal/dai Nomenclatore/i adottato/i di cui al precedente comma, avvalendosi di apposite convenzioni stipulate con Casse, Società di Mutuo Soccorso e/o con Compagnie di assicurazione dal Fondo sanitario o da terzi.
3. Il Fondo sanitario garantirà, a parità di contribuzione, costantemente per gli Iscritti prestazioni migliorative rispetto a quelle fornite dai rispettivi Fondi Sanitari nazionali Integrativi di categoria.
4. Il Fondo sanitario può avvalersi dei servizi messi a disposizione dal service di cui all'articolo 2, comma
5. ll Fondo sanitario svolge ogni attività strumentale, sussidiaria e complementare al raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo ivi comprese le attività promozionali, informative, divulgative e di ricerca destinate alla diffusione del Fondo sanitario e alla promozione dell'assistenza sanitaria integrativa.
6. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il Fondo sanitario potrà effettuare operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1 e 2. Le summenzionate operazioni, proposte dal Consiglio di Amministrazione, sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati.
TITOLO II
ARTICOLO 4 – Associati
1. Sono Associati al Fondo sanitario i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.
2. Inoltre, possono assumere la qualifica di Associati al Fondo sanitario Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali di rilievo provinciale, rappresentative di lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività pre- valentemente all'interno del territorio della Provincia di Trento, che non hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. L'accoglimento o il rigetto di tale richiesta sono rimessi alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 5 - Aderenti
1. Possono aderire al Fondo sanitario tutti i datori di lavoro, di qualsiasi settore pubblico o privato, che svolgono la propria attività prevalentemente all'interno del territorio della Provincia di Trento e che, per effetto di normative contrattuali, iscrivono i propri dipendenti al Fondo sanitario.
ARTICOLO 6 – Iscritti
1. Possono assumere la qualifica di Iscritti al Fondo sanitario i dipendenti dei datori di lavoro di cui al comma precedente.
2. Possono mantenere la qualifica gli Iscritti di cui al comma 1, in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro aderente, per un periodo massimo di 24 mesi. Le condizioni di adesione e le modalità di iscrizione e la contribuzione saranno indicate dal Regolamento Attuativo ordinario.
3. Possono mantenere la qualifica di Iscritti, anche ai soli fini dell'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza, gli Iscritti in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento o accompagnamento alla pensione e comunque in caso di certificazione dello stato di non autosufficienza come previsto dalla normativa del Fondo sanitario. Le condizioni di adesione e le modalità di iscrizione e la contribuzione saranno indicate dal Regolamento Attuativo ordinario.
4. Possono assumere la qualifica di Iscritti i componenti il nucleo familiare dell'Iscritto qualora previsto dagli accordi collettivi o altre fonti istitutive o dalla normativa del Fondo sanitario. Le condizioni di adesione e le modalità di iscrizione e la contribuzione saranno indicate dal Regolamento Attuativo ordinario.
5. Possono assumere la qualifica di Iscritti i beneficiari delle prestazioni di Fondi, Casse, altre forme di assistenza solidaristica che siano interessate da processi di fusione e/o accorpamenti di cui al precedente art. 3, comma 6.
6. ll Fondo sanitario non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Iscritti.
7. Modalità, requisiti, criteri e termini inerenti l’acquisizione della qualifica di Iscritto sono disciplinati dai Regolamenti Attuativi.
ARTICOLO 7 – Gestione Separata
1. Il Fondo sanitario può istituire una Gestione Separata per l’erogazione e la gestione di prestazioni solidaristiche, assistenziali o sociali coerenti con le finalità statutarie.
2. L’iscrizione comporta il rispetto degli articoli dello Statuto e dello specifico Regolamento Attuativo della Gestione Separata.
3. La Gestione Separata provvede alle finalità con i contributi dei propri aderenti o iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo.
4. La Gestione Separata ha autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma.
5. La Gestione Separata può effettuare progetti speciali, laddove strumentali alla propria attività, con fondi appositamente conferiti dagli Associati.
ARTICOLO 8 – Perdita della qualifica di Associato, di Aderente e di Iscritto
1. La qualifica di Associato e di Aderente si perde nei seguenti casi:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo sanitario;
b) recesso, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9;
c) assoggettamento a procedure concorsuali, estinzione o comunque cessazione per qualsiasi causa dell'Associato e dell'Aderente.
2. La qualifica di Iscritto si perde nei seguenti casi:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo sanitario;
b) nei casi e secondo le modalità previste dai Regolamenti Attuativi.
c) espulsione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi previsti dai Regolamenti Attuativi.
d) cessazione del rapporto di lavoro con uno degli Aderenti di cui all'articolo 5, comma 1, fatta eccezione per i casi di mantenimento dell'iscrizione al Fondo sanitario di cui all'art. 5;
e) perdita della qualifica di Aderente da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1;
f) decesso.
3. La perdita della qualifica di Associato, di Aderente e di Iscritto consegue inoltre al provvedimento di espulsione deliberabile dal Consiglio di Amministrazione nei casi di:
a) mancato rispetto degli obblighi contributivi previsti dai Regolamenti Attuativi
b) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto.
4. Perdono la qualifica di Iscritti, coloro i quali:
a) non rientrano più nelle categorie di Iscritti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con uno degli Aderenti di cui all'articolo 5, comma
1 fatta eccezione per i casi di mantenimento dell'iscrizione al Fondo sanitario di cui all'art. 5;
b) non rientrano più nelle categorie di Iscritti a seguito della perdita della qualifica di Aderente da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1;
c) ricadono nelle ipotesi previste al successivo articolo 9 comma 4.
5. Modalità, requisiti, criteri e termini connessi alla perdita della qualifica di Associato, di Aderente, di Iscritto sono disciplinati dai Regolamenti Attuativi.
ARTICOLO 9 – Modalità di recesso degli Associati, Aderenti ed Iscritti
1. Gli Associati, gli Aderenti e gli Iscritti, salvo quanto previsto al precedente articolo 8, possono esercitare il diritto di recesso non prima che siano trascorsi 3 anni consecutivi dall'acquisto della qualifica di Associato, Aderente o Iscritto al Fondo sanitario.
2. Il recesso, purché consentito ai sensi del comma precedente, deve essere comunicato al Fondo sanitario mediante lettera raccomandata A/R da far pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa applicata, avendo effetto dalla scadenza stessa.
ARTICOLO 10 – Contribuzioni
1. Il Fondo sanitario, nel perseguimento dei propri scopi, raccoglie dagli Aderenti e dagli Iscritti i contributi, secondo le modalità ed i termini indicati nei Regolamenti Attuativi
2. I contributi relativi ad un Beneficiario non sono trasmissibili ad altri Beneficiari.
3. Per il funzionamento del Fondo sanitario il Consiglio di Amministrazione può prevedere, a carico degli Associati e/o degli Aderenti e/o degli Iscritti, il pagamento di una quota di adesione e/o l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Attuativo ordinario.
4. Il mancato versamento delle quote di adesione e/o delle quote associative o dei contributi comporta la sospensione delle prestazioni garantite dal Fondo sanitario ai Beneficiari, con l'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di penale, salvo l'eventuale danno ulteriore, nei confronti dei rispettivi datori di lavoro di cui all'articolo 5 comma 1 del presente Statuto, nella misura e con le modalità previste dai dai Regolamenti Attuativi, nonché, l'espulsione degli Aderenti e degli Iscritti al Fondo sanitario stes- so ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tale senso.
ARTICOLO 11 – Prestazioni
1. Il Fondo sanitario assicura in regime di mutualità e secondo le modalità di convenzionamento di cui all'articolo 3, comma 2 le prestazioni di cui al precedente articolo 3. Le prestazioni sono identificate dal/dai No- menclatore/i Specifico/i approvato/i dal Fondo sanitario.
2. Per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali, il Fondo sanitario potrà avvalersi dei servizi resi da un service a supporto tecnico. ARTICOLO 12 - Entrate e patrimonio del Fondo sanitario
1. Ferma restando la separazione gestionale di cui all’art.10, le entrate del Fondo sanitario sono costituite:
a) dai contributi a carico degli Aderenti e/o degli Iscritti;
b) da ogni altro provento che spetti od affluisca a qualsiasi titolo, nonché dai frutti delle disponibilità amministrate e dagli incrementi patrimoniali.
TITOLO III
ARTICOLO 13 – Organi dell'associazione
1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
ARTICOLO 14 – L'Assemblea dei Delegati –
Composizione e convocazione
1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è composta da ventiquattro Delegati, designati dagli Associati in base al principio di pariteticità: dodici per la parte datoriale e dodici per la parte sindacale. Per la parte sindacale sono designati quattro delegati dalla CGIL Trentino, quattro dalla CISL Trentino e quattro dalla UIL Trentino. Qualora dovessero essere associate ulteriori Organizzazioni sindacali, tre rappresentanti sono espressi da ciascuno dei soci fondatori che figurano nell'atto costitutivo, un rappresentante
per ciascun nuovo associato. Nel caso in cui non si raggiunga il numero di dodici, i delegati rimanenti verranno ripartiti tra gli associati, in base al numero di iscritti al Fondo sanitario, rispetto ai quali ciascun associato (o federazione di categoria aderente) è firmatario di accordi di adesione al Fondo sanitario, con la formula dei resti più alti. Nel caso in cui si superi il numero di 12, i rappresentanti espressi da ciascuno dei soci fondatori saranno ridotti a 2.
Per la parte datoriale spetta in misura fissa un Delegato per ogni Associazione Datoriale; i restanti Delegati saranno designati dagli Associati in misura proporzionale al numero di Iscritti dei settori dell'agricoltura, del- l'artigianato, del commercio e servizi, del turismo, delle cooperative, dell'industria e del pubblico impiego e con la formula dei resti più alti. Qualora un componente dell'Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, tale componente decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito su designazione dello stesso Associato di cui era espressione il componente decaduto.
2. I componenti dell'Assemblea restano in carica tre anni e possono essere nuovamente designati. Ciascun Delegato può essere sostituito dall'As- sociato che lo ha designato, in qualsiasi momento, previa comunicazione con lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio di Ammini- strazione. L'Associato di cui era espressione il componente decaduto procederà alla designazione di un nuovo componente.
3. Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione dell'Assemblea decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato triennale dell'Assemblea.
4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, oppure ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea stessa o dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Presidente del Collegio
Sindacale, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
5. La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.
Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, del le quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che sia consentito a chi presiede la riunione di accerta re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra smettere documenti.
ARTICOLO 15 – L'Assemblea dei Delegati– Attribuzioni
All'Assemblea vengono attribuiti i seguenti compiti:
- discutere, approvare e deliberare sui bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- definire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone o modificando l'importo dei relativi compensi;
- eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore Legale dei conti, determinandone o modificando l'importo dei relativi compensi;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali circa l'attività del Fondo sanitario;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e del Revisore Legale dei conti e sulla loro revoca;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo sanitario proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare eventuali operazioni di fusione o accorpamento di cui al comma 6 dell'art. 3;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16 – L'Assemblea dei Delegati– Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei componenti. I delegati possono essere portatori al massimo di una delega. ARTICOLO 17 – Il Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e Composizione
1. Il Fondo sanitario è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a diciotto componenti, nominati dall'Assemblea dei Delegati, in base al principio di pariteticità. Verranno indicati anche almeno quattro supplenti, due in rappresentanza della parte datoriale, due in rappresentanza della parte sindacale.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79. Per la verifica di tali requisiti, i soggetti chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione presentano idonea documentazione in occasione della loro nomina/elezione, anche nei casi di eventuale rinnovo della carica o di loro sostituzione di altro membro del Consiglio. Il difetto dei suddetti requisiti impedisce l'assunzione della carica di Amministratore ovvero comporta la decadenza dalla carica eventualmente già assunta.
3. Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità, comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. Parimenti decadono dall'incarico gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
5. La carica di Amministratore non è compatibile con cari- che pubbliche elettive provinciali, regionali, nazionali o con altri ruoli o funzioni secondo la normativa vigente. L'Amministratore che versi nella situazione di incompatibilità ai sensi del presente comma, ha facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, decadendo dall'incarico in caso di opzione negativa. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dal sorgere della causa di incompatibilità e, qualora detta causa sia sorta prima dell'assunzione dell'incarico di Amministratore, essa deve essere esercitata entro quindici giorni dall'elezione e comunque prima dell'insediamento nel Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di decadenza dall'incarico di Amministratore per qualsiasi motivo, subentra nel Consiglio di Amministrazione il primo dei supplenti indicati dai Soci. Se decade un Amministratore di parte datoriale subentra un supplente di parte datoriale; se decade un Amministratore di parte sindacale subentra un supplente di parte sindacale. Gli Amministratori così subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori originariamente eletti si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di Ammi- nistrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso, esso provvede solo alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Delegati ed allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
8. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'in- carico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo sanitario per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto delegate ad uno o più Amministratori. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
9. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.
10. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti della parte datoriale e quelli rappresentanti della parte sindacale. ARTICOLO 18 – Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo sanitario, salvo quanto lo Statuto riservi espressa- mente alla competenza dell'Assemblea dei Delegati.
2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
- nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente alternativamente e a turno tra i rappresentanti della parte datoriale e della parte sindacale;
- deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- attribuire deleghe al proprio interno, con la maggioranza dei componenti presenti, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;
- svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- approvare il Regolamento Attuativo ordinario di cui all'articolo 2 del presente Statuto nonché le sue eventuali modificazioni;
- approvare il Regolamento attuativo della Gestione Separata di cui all’articolo 7 del presente Statuto nonché le sue eventuali modificazioni;
- redigere ed approvare il/i Nomenclatore/i Specifico/i delle prestazioni;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- redigere ed approvare il bilancio preventivo;
- redigere il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- deliberare sull'ammissione degli Associati di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale esclusione degli Associati, Aderenti e Iscritti;
- fissare le eventuali quote di adesione/iscrizione;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto da presentare all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- laddove se ne ravvisasse l'opportunità può proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe a quelle di cui all'art. 3;
- in relazione a tali operazioni, ove previsto dal progetto di fusione e/o dagli accordi con le entità in oggetto, il Consiglio di Amministrazione i- stituisce organismi di supporto, sotto forma di Comitati di Gestione, con compiti di supporto e vigilanza sull'attuazione di dette operazioni. Tali compiti - unitamente alla composizione e alla modalità di funzionamento del Comitato - sono formalizzati in apposito Regolamento, la cui for- mulazione recepisce le previsioni dei sopra menzionati accordi;
- nominare i Probiviri di cui al successivo articolo 25.
ARTICOLO 19 – Il Consiglio di Amministrazione –
Modalità di funzionamento
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno 8 giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno
3 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà degli Amministratori.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto da un Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adu- nanza, di constatare e pro- clamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ARTICOLO 20 – Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo sanitario nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. In caso di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, detti poteri sono esercitati dall'Amministratore più anziano. ARTICOLO 21 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni, funzionamento e responsabilità
1. La gestione del Fondo sanitario è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. Almeno un componente effettivo del Collegio dei Sindaci è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni.
3. La perdita del predetto requisito comporta la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
5. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
6. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
8. Il primo Collegio dei Sindaci viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.
9. I Sindaci devono, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa, vigilare in generale sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di i- spezione e di controllo.
10. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
11. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica.
12. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
13. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
14. I Sindaci effettivi devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
15. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell'incarico; sono responsabili della ve- xxxx delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
16. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo sanitario, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
ARTICOLO 22 – Revisione legale dei conti
1. L'attività di revisione legale dei conti, ove non sia affidata al Collegio Sindacale, può essere esercitata da un revisore legale, che potrà essere individuato anche tra i professionisti componenti il Collegio Sindacale, o da una società di revisione legale, soggetti al rispetto della normativa applicabile tempo per tempo vigente.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Delegati, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
3. L'incarico è revocato dall'Assemblea dei Delegati, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire il nuovo incarico. ARTICOLO 23 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e/o del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo sanitario durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli Associati possano prenderne visione.
ARTICOLO 24 - Gestione amministrativa, contabile e liquidativa
1. Le attività inerenti alla gestione amministrativa, contabile e liquidativa del Fondo sanitario possono essere affidate mediante apposita convenzione ad un service a supporto tecnico, sulla base dei criteri di affidabilità, esperienza e professionalità al fine di garantire le migliori prestazioni ed i più elevati livelli di servizio ad Associati, Aderenti, Iscritti e Be- neficiari del Fondo sanitario.
2. Nell'ambito delle attività gestionali suddette, il Fondo sanitario adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 25 – Liquidità
1. Le disponibilità liquide del Fondo sanitario possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.
2. Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte del Fondo sanitario della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi. ARTICOLO 26 – Controversie
1. Tutte le eventuali controversie tra gli Associati ed il Fondo sanitario, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi al presentarsi della necessità da parte del Consiglio di Amministrazione tra persone estranee al Fondo sanitario ed indipendenti; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Le delibere dei Probiviri vengono assunte all'unanimità. Il loro lodo sarà i- nappellabile. Ai Probiviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 27 – Scioglimento
1. Lo scioglimento del Fondo sanitario è deliberato dall'Assemblea dei Delegati, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. ARTICOLO 28 – Norme finali
1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.
2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.