U F F I S I N D 38
U F F I S I N D 38
Nota Informativa dell’Ufficio sindacale
SIGLATA L’IPOTESI D’ACCORDO CON UNIONMECCANICA API
Martedì 24 gennaio 2006, è sta raggiunta l’intesa per il rinnovo del biennio economico con Unionmeccanica Api.
Nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2006, si svolgerà, come da accordo con Fim, Fiom, Uilm, il Referendum fra tutti i dipendenti delle aziende metalmeccaniche per la validazione dell’Ipotesi d’accordo.
I contenuti dell’accordo prevedono:
Salario
L’aumento ai minimi tabellari, parametrato 100-246, è pari a 100 euro al V livello, di cui: 60 a decorrere dal 1° gennaio 2006;
25 a decorrere dal 1° ottobre 2006;
15 a decorrere dal 1° marzo 2007.
Una una tantum uguale per tutti di 320 euro, omnicomprensiva e non incidente sul Tfr, in due rate uguali, la prima nel mese di febbraio 2006 e la seconda nel mese di luglio 2006.
Viene poi istituito un nuovo elemento perequativo. A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 abbiano percepito soltanto i minimi tabellari nazionali e che siano privi di contrattazione di secondo livello, verrà erogata con la retribuzione di giugno 2007 una cifra in forma annua pari a 130 euro. Tale cifra assorbe a concorrenza retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL inferiori a 130 euro annui.
Il prossimo rinnovo del contratto trasformerà questo elemento in uno specifico istituto salariale.
Valore punto. Il nuovo valore punto per calcolare gli aumenti rispetto all’inflazione è di 17,55 euro rispetto ai precedenti 16,55 euro.
Il Contratto scade il 30 giugno 2007 anziché il 31.12.2006, con l’allungamento di 6 mesi della decorrenza.
L’aumento è pari a 6 punti percentuali. E non dà luogo alla definizione di cifre da conguagliare con il prossimo contratto. In sede di rinnovo del prossimo contratto le parti valuteranno quanto avvenuto sul piano della crescita delle retribuzioni e dell’inflazione.
Il montante complessivo dell’aumento, cioè l’aumento totale percepito concretamente da un lavoratore da oggi fino al 30 giugno 2007, è pari complessivamente a 1.770 euro al V livello.
Accordo sperimentale
Vi è poi un accordo sperimentale sui temi della flessibilità e del mercato del lavoro. Tale accordo stabilisce che verrà attivata dal febbraio 2006 una Commissione tra le parti nazionali che discuta di produttività, dell’orario, del mercato e delle condizioni di lavoro. Salvo proroga, tale Commissione concluderà i suoi lavori entro il 31 luglio 2006 e affronterà anche il tema delle percentuali massime per i contratti a termine e i contratti di lavoro interinale.
Durante il periodo di lavoro di questa Commissione, cioè fino al 31 luglio 2006, tutte le aziende potranno utilizzare l’orario plurisettimanale, secondo la disciplina stabilita nell’articolo
7 del Contratto nazionale, cioè solo ed esclusivamente con l’accordo delle Rsu, prevedendo anche la possibilità di un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali per un massimo di 64 ore annue.
Apprendistato
Viene definita un’intesa complessiva sull’apprendistato, in applicazione della legge e dell’accordo interconfederale. Tale intesa prevede come punti fondamentali:
- l’utilizzo da parte dell’impresa dell’apprendistato dal 3^ al 9^ livello;
- l’obbligo di conferma al lavoro di almeno il 70% degli apprendisti e percorsi di verifica per tutti ai fini della stabilizzazione;
- una durata differenziata per categoria del periodo di apprendistato: da un minimo di 24 mesi per i lavoratori che operano a ritmi vincolati, con sbocco al III livello, fino a 42 mesi per i lavoratori con sbocco al III livello e evoluzione professionale a qualifiche superiori. Sono previsti periodi differenti per i livelli superiori. Il possesso di titolo di studio, diploma o laurea, riduce i periodi di apprendistato;
- la retribuzione del periodo di apprendistato sarà aumentata rispetto al passato e parificata a quella di categoria dividendo ogni periodo di apprendistato in tre parti uguali: nel primo si avrà la retribuzione di due livelli inferiori alla qualifica di sbocco, nel secondo del livello inferiore alla qualifica di sbocco, nel terzo pari al livello di sbocco;
- la formazione obbligatoria e retribuita per gli apprendisti sarà di 160 ore per il primo anno, di 140 per il secondo e 120 per gli anni successivi.
Sulla base di questi risultati si può sottolineare:
1. Pur con il prolungamento di 6 mesi della durata del Contratto si raggiunge l’obiettivo dei 100 euro e si conquista un aumento salariale superiore all’inflazione programmata, senza anticipi su futuri contratti.
2. Per la prima volta viene definito un istituto perequativo che dà un aumento ai lavoratori che sono ai minimi e che non hanno la contrattazione aziendale, questo rafforza il ruolo del Contratto nazionale.
3. Viene respinta l’iniziativa della Confindustria e della Federmeccanica per imporre la flessibilità senza contrattazione con le Rsu. Non c’è esigibilità della flessibilità e la sperimentazione di 6 mesi sarà collegata al confronto nazionale per ridurre la precarietà del lavoro.
4. Xxxx’apprendistato si stabiliscono delle norme rigorose sulla formazione e sulla retribuzione degli apprendisti, pur con tempi di durata dell’apprendistato non del tutto soddisfacenti, soprattutto per i livelli più bassi.
Per tutte queste ragioni la delegazione al tavolo delle trattative ha sottoscritto l’ipotesi d’intesa con un giudizio positivo, sottolineando che i risultati conseguiti sono soprattutto frutto della grandissima lotta messa in campo dai lavoratori, in particolare in questi ultimi giorni. Starà ora ai lavoratori, con il voto segreto nel referendum, decidere se l’intesa è approvata o no.
Il voto dei lavoratori definirà il mandato vincolante delle organizzazioni sindacali.
Fiom nazionale
Roma, 25 gennaio 2006