ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
SEZIONE 1. Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione
a. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti a cui s’intende dare esecuzione, assieme ai Regolamenti (UE) n.1257 e 1260 del 2012 attuativi della cooperazione rafforzata per l’istituzione di una protezione brevettuale unitaria, sono intesi a superare la frammentazione del mercato europeo dei brevetti, dovuta alle differenze esistenti tra i sistemi degli Stati membri, che creano difficoltà agli inventori e alle imprese innovative, specie alle Piccole e medie imprese (PMI), nel dare esecuzione ai propri brevetti e nella difesa degli stessi.
La Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 (CMB) sulla concessione dei brevetti europei, pur fornendo un certo grado di uniformità (nelle condizioni di rilascio, nei motivi di invalidazione e in una limitata misura nella disciplina della protezione), si limita a offrire la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che deve poi essere convalidata in ognuno di essi. Alla competenza nazionale sono invece lasciati le procedure di mantenimento in vita del brevetto e i rimedi giurisdizionali in caso di controversie.
In tale contesto, gli operatori debbono richiedere la convalida dei brevetti europei negli Stati parte della CMB in cui desiderano avere protezione, adempiendo ai requisiti formali posti da ciascuno di essi (la traduzione del brevetto nella o nelle lingue nazionali, l’utilizzo di specifici formulari, la presentazione di più copie del titolo e della documentazione di supporto, il pagamento di tasse di pubblicazione o di rinnovo della tutela brevettuale). Possono inoltre dover avviare cause giudiziarie in più Stati a difesa del proprio brevetto, presso tribunali che utilizzano lingue di lavoro e regole processuali differenti.
A tali criticità, che si traducono in costi aggiuntivi, si vuole porre rimedio con l’istituzione del brevetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti, al fine di accrescere il ricorso alla brevettazione (in particolare il numero di domande di brevetti europei, che, nel 2014, sono state 274mila in totale, di cui quasi 85mila provengono da inventori di Paesi dell’Unione europea) e gli investimenti nell’innovazione. Secondo stime preliminari infatti un brevetto unitario europeo dovrebbe costare attorno ai 4725 euro (importo che potrebbe scendere ulteriormente quando saranno disponibili sistemi automatici di traduzione dei brevetti), contro i 36mila necessari ad oggi per ottenere una protezione pan-europea.
b. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.
Gli obiettivi sono, nell’immediato, di instaurare un regime comune che migliori l’esecuzione e la tutela dei brevetti europei, e creare un Tribunale unificato capace di garantire decisioni rapide e di elevata qualità. Nel medio-lungo periodo, l’aspettativa è che il Tribunale e gli strumenti messi a disposizione dai Regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata (la possibilità di richiedere che i brevetti rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti abbiano pari efficacia giuridica in seno i Paesi partecipanti) stimolino il ricorso alla brevettazione, in particolare da parte di inventori e di imprese italiane innovative che puntano all’internazionalizzazione, ed incrementino l’attrattività dell’Italia verso investimenti esteri ad elevato contenuto d’innovazione, con ritorni positivi in termini di crescita economica e occupazione. In uno studio congiunto1, l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno dell’UE (UAMI) stimano che le industrie che fanno uso di brevetti contribuiscano al 10% dell’occupazione e al 14% del PIL dell’Unione europea.
c. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della verifica d’impatto della regolamentazione.
Gli indicatori impiegabili per misurare il raggiungimento degli obbiettivi sono i seguenti:
- il numero e il tipo di brevetti ottenuti da operatori italiani (in particolare il rispettivo andamento, su base annuale, delle concessioni di brevetti europei, brevetti europei con effetto unitario e brevetti nazionali);
- il numero e il tipo di brevetti ottenuti da PMI con sede in Italia e in Europa;
- l’andamento delle licenze tra operatori residenti in Stati membri differenti, specie di quelle concesse da e agli operatori italiani.
d. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
Destinatari dell’intervento regolatorio sono gli operatori europei e italiani più propensi all’innovazione e all’internazionalizzazione e pertanto titolari in futuro di brevetti europei e/o di brevetti europei con effetto unitario (imprese, ma anche università e centri di ricerca) e interessati ad avere una rapida ed efficace tutela delle proprie invenzioni. Anche i titolari di brevetti europei che provengono da Paesi terzi sono destinatari dell’intervento.
L’intervento si rivolge, in primo luogo, a chi già fa ricorso ai brevetti, in particolare ai brevetti europei. Presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) le domande sono state, nel solo 2014, 274mila, di cui quasi 85mila provengono da innovatori degli Stati membri dell’UE e 4.684 dall’Italia. Nel quinquennio 2010-14, le domande presentate da inventori italiani all’UEB e all’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sono state, rispettivamente, 23.947 e 14.115. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione parziale dei destinatari dell’intervento, poiché esso riguarda anche la più ampia platea di innovatori europei ed italiani, come le università, i centri di ricerca e specie le PMI, che hanno sinora
1 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-level analysis report, September 2013.
incontrato difficoltà, per ragioni soprattutto di costi, a brevettare, e che potranno avvalersi delle agevolazioni previste dall’Accordo e dai Regolamenti sul brevetto unitario. Secondo fonti ISTAT2, ad esempio, nel 2012 risultavano oltre 364mila addetti alla Ricerca e Sviluppo (di cui 157mila ricercatori) e, nel periodo 2010-12, sono stimate attorno a 163mila le imprese con più di 10 addetti che hanno svolto attività finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto, processo, organizzative o di marketing.
L’introduzione di un titolo brevettuale con effetto unitario in tutta l’Unione europea avrà effetti positivi in termini di semplificazione dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico. E’ atteso inoltre un progressivo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari italiani, in virtù dell’ampia competenza esclusiva del Tribunale in materia di brevetto europeo e di brevetto europeo con effetto unitario.
SEZIONE 2. Procedure di consultazione precedenti l’intervento
Il contenuto dell’Accordo è vincolato e non lascia discrezionalità al legislatore nazionale. La scelta di firmare l’Accordo così come quella di ratificare o meno l’Accordo sono eminentemente politiche.
Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio hanno svolto consultazioni, audizioni e attività d’informazione sugli effetti derivanti dall’adesione Tribunale e dalla tutela brevettuale unitaria, coinvolgendo operatori economici del settore privato e i loro rappresentanti (Confindustria, Camere di commercio), i mandatari e le principali associazioni del settore dei brevetti (tra cui la Società italiana brevetti, l’Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà intellettuale di enti ed imprese o il Gruppo italiano dell’Associazione internazionale per la tutela della proprietà intellettuale). Sono stati inoltre forniti periodici aggiornamenti sulle attività propedeutiche all’istituzione del Tribunale ed è stata promossa la partecipazione alle consultazioni pubbliche svolte del Comitato preparatorio. E’ stato infine dato sostegno a eventi informativi sul Tribunale e sul brevetto unitario organizzati sul territorio nazionale dalle Camere di commercio.
SEZIONE 3. Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione
L’opzione di non aderire al Tribunale unificato dei brevetti e alla cooperazione rafforzata sulla tutela brevettuale unitaria è stata sempre presente durante il negoziato in seno all’Unione europea che ha prodotto l’Accordo e i connessi Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012. Uno dei nodi del negoziato, infatti, è sempre stato il regime linguistico e l’Italia ha sempre ritenuto (e continua a ritenere) cruciale la tutela e la promozione della lingua italiana in ambito UE. Per questo motivo, l’Italia si è opposta alla cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio con decisione dell’10 marzo 2011 facendo ricorso alla Corte di giustizia, pur firmando l’Accordo sul Tribunale in quanto esterno al quadro UE.
2 Annuario statistico italiano 2015, capitolo 21: ricerca, innovazione e tecnologia dell’informazione.
Tuttavia, il 16 aprile 2013 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso italiano (e quello gemello della Spagna) giudicando compatibile con i Trattati la cooperazione rafforzata, e il 5 maggio 2015 ha confermato il proprio orientamento respingendo i ricorsi spagnoli contro i due regolamenti di attuazione, egualmente giudicati compatibili con i Trattati. Il Governo ha allora considerato che:
1) la strada di un contenzioso giudiziario a tutela della lingua italiana era definitivamente chiusa;
2) i lavori per l’istituzione del Tribunale e per l’attuazione dei Regolamenti erano significativamente progrediti e non vi erano margini per rallentare l’esercizio, stimolare ulteriori riflessioni, o promuovere strade alternative;
3) rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale avrebbe significato precludere all’Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi;
4) soluzioni ambigue sarebbero andate a discapito della parte più dinamica ed efficiente dell’economia italiana.
5) l’esclusione dal nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria avrebbe costituito un vulnus
grave all’attrattività dell’economia italiana verso investitori stranieri;
6) l’Italia era l’unico Stato membro della UE che, pur avendo sottoscritto l’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, non partecipava alla cooperazione rafforzata. In ambito UE, infatti, ventiquattro Stati membri avevano sottoscritto l’Accordo e partecipavano alla cooperazione rafforzata. La Polonia, pur partecipando alla cooperazione rafforzata, non aveva sottoscritto l'Accordo, mentre solo Spagna (e poi la Croazia) rimanevano del tutto fuori dal sistema;
7) la scelta del trilinguismo (inglese, francese, tedesco) era strettamente riconducibile al sistema del brevetto europeo in sede Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Aver scelto che il nuovo titolo fosse rilasciato dallo UEB seguendo la stessa procedura di deposito ed esame del brevetto europeo classico rendeva necessario adottare il regime del trilinguismo. La modifica di tale regime avrebbe richiesto una modifica della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973.
Il 13 maggio 2015, quindi, il Comitato interministeriale per gli affari europei ha discusso la situazione e giudicato opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce dei prevalenti interessi nazionali, che si è realizzato nelle settimane successive, con la comunicazione alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea dell’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata e la conseguente accelerazione del procedimento di ratifica dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.
Tale scelta è stata accompagnata dall’adozione da parte delle Commissioni riunite X (attività produttive, commercio e turismo) e XIV (politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati il 23 giugno 2015 della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo “a procedere all’adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell’Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali”. Il Senato si era già espresso a favore dell’adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell’Assemblea 6/00020.
Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, Xx. Xxxx, ha notificato al Consiglio dell’Unione europea l’intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata. Per preparare il disegno di legge di ratifica e le relazioni di accompagnamento, il 28 luglio 2015 si è tenuta presso il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una riunione tecnica alla quale hanno partecipato le amministrazioni coinvolte nella creazione del tribunale (affari esteri, economia e finanze, giustizia, sviluppo economico, assieme al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
SEZIONE 4. Opzioni alternative all’intervento regolatorio
Trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale non sono disponibili opzioni alternative. Come sopra osservato, il contenuto dell’Accordo è vincolato e non lascia discrezionalità al legislatore nazionale. La scelta di avviare il procedimento di ratifica e di aderire al brevetto unitario è stata presa alla luce degli interessi nazionali, per non penalizzare i settori più dinamici e innovativi dell’economia italiana nonché l’attrattività del Paese verso gli investitori esteri.
La mancata ratifica comporta l’esclusione anche dalla cooperazione rafforzata sulla protezione brevettuale unitaria. Oltre all’Accordo, non si applicherebbero infatti all’Italia i Regolamenti n. 1257 e 1260 del 2012.
SEZIONE 5. Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI
x. Xxxxxxxxx e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
La creazione di un sistema brevettuale unitario all’interno dell’UE offre agli operatori, accanto alla protezione nazionale, una tutela coerente con la realtà dell’integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell’Unione europea. Gli operatori italiani innovativi potranno contare su di una protezione uniforme delle proprie innovazioni, che si può conseguire con un’unica domanda presso l’Ufficio europeo dei brevetti, senza dover passare attraverso le procedure nazionali di convalida e con il pagamento di un’unica tassa di rinnovo. L’altro vantaggio significativo è una migliore e più rapida tutela giurisdizionale dei propri brevetti da fenomeni di contraffazione, attraverso decisioni che hanno efficacia in più Stati membri dell’UE.
Lo svantaggio sta nell’allargamento dell’orizzonte di attività degli operatori economici, che si troveranno ad agire e competere su un mercato non più nazionale ma compiutamente europeo. Aumenterà pertanto il rischio per le imprese italiane di violare brevetti europei e brevetti unitari detenuti da operatori stranieri. In caso di un contenzioso con esito negativo di fronte al Tribunale unificato dei brevetti (TUB), l’operatore italiano potrà perdere contemporaneamente la validità del proprio titolo brevettuale in tutti i paesi europei o membri UE coperti dal brevetto oggetto del procedimento giudiziario, inclusa l’Italia. Per un operatore italiano i costi processuali e dell’assistenza legale presso il TUB saranno maggiori rispetto a quelli sostenuti presso il Tribunale dell’impresa in Italia.
Per quanto concerne l’amministrazione pubblica, la semplificazione amministrativa introdotta dall’esistenza di un titolo brevettuale con effetto unitario in tutta l’Unione europea avrà effetti positivi per le amministrazioni coinvolte (l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico). Inoltre, è atteso un progressivo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari italiani, in virtù dell’ampia competenza esclusiva del Tribunale in materia di brevetto europeo e di brevetto europeo con effetto unitario.
b. Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
La tutela delle micro, piccole e medie imprese è consolidata politica della UE ed è stata elemento centrale della posizione espressa dalla delegazione italiana nel negoziato in seno al Consiglio per i Regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 e nel negoziato per l’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (che ne fanno esplicitamente uno degli obiettivi del brevetto europeo con effetto unitario). Anche per merito italiano, le soluzioni adottate tengono conto degli interessi delle PMI.
L’ampliamento del mercato comporterà una maggiore pressione su tutti gli operatori e quindi anche i più piccoli, che dovranno agire e competere su un mercato europeo. Per altro verso, proprio la maggiore ampiezza dell’orizzonte di mercato, assieme a una giurisdizione in cui gli Stati membri UE hanno riposto ambizioni elevate in termini di qualità e efficacia, offre uno strumento di crescita dimensionale e numerica degli operatori italiani interessati alla brevettazione e orientati alla internazionalizzazione sul mercato europeo. Infatti, il nuovo brevetto europeo con effetto unitario offrirà una protezione estesa a livello europeo a costi relativamente contenuti e con una giurisdizione unitaria, che permetterà di contrastare più efficacemente la contraffazione del titolo brevettuale al di fuori del mercato italiano.
c. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
Non si introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese. L’Accordo si limita a prevedere che il Comitato amministrativo svolga ampie e periodiche consultazioni con gli utilizzatori del Tribunale, al fine di acquisire elementi utili per migliorarne il funzionamento.
d. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
L’entrata in vigore dell’Accordo dipende dalla ratifica dello stesso da parte di 13 Stati parte, compresi i 3 Stati nei quali aveva effetto il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente alla firma, ossia nel 2012 (Germania, Regno Unito e Francia).
La piena operatività del Tribunale dall’entrata in vigore dell’Accordo dipenderà dall’attuazione per tempo degli adempimenti preliminari necessari, di natura giuridica e in materia di personale, infrastrutture e finanze (tra cui l’elaborazione del regolamento di procedura del Tribunale, l’assunzione dei magistrati e del personale amministrativo,
l’allestimento delle divisioni in cui è articolato il Tribunale o la firma dei contratti con i fornitori dei servizi e delle dotazioni informatiche). A tal fine, gli Stati parte hanno costituito nel marzo 2013 un Comitato preparatorio e previsto una fase di applicazione provvisoria dell’Accordo, il cui inizio è stimato per la seconda metà del 2016. L’onere finanziario connesso agli adempimenti preliminari sarà a carico dei Paesi che intendono partecipare all’applicazione provvisoria.
SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese
È obiettivo dell’Accordo superare la frammentazione del mercato europeo dei brevetti. Per ciò stesso, l’Accordo e i Regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 costituiscono il più forte incentivo al corretto funzionamento concorrenziale del mercato e alla competitività degli operatori economici italiani.
SEZIONE 7. Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione
a. Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
I soggetti responsabili della corretta esecuzione dell’Accordo sono le amministrazioni coinvolte nella creazione del Tribunale, ossia i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
b. Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Il Comitato preparatorio svolge attività d’informazione sul Tribunale attraverso il proprio sito internet, fornendo aggiornamenti regolari sullo stato dei preparativi e pubblicando approfondimenti e documenti utili ai futuri utilizzatori. Il Comitato avvia inoltre consultazioni con il pubblico su questioni giuridiche e finanziarie, come l’elaborazione del regolamento di procedura o la determinazione dei diritti processuali, volte ad acquisire l’opinione degli attori più interessati (rappresentanti dell’industria, magistrati, avvocati). Tali attività di informazione e consultazione proseguiranno anche dopo la ratifica dell’Italia, e, terminato il mandato del Comitato preparatorio, saranno riprese dai futuri organi del Tribunale. Secondo quanto previsto dall’Accordo, il Comitato amministrativo terranno infatti consultazioni con gli utilizzatori sul funzionamento e sull’efficienza ed efficacia del Tribunale. Esse serviranno a verificare, ad esempio, se occorre introdurre miglioramenti, anche attraverso modifiche dell’Accordo istitutivo, o se è necessario prolungare il periodo transitorio iniziale di 7 anni nel quale i titolari di brevetti europei possono ancora adire i giudici nazionali.
c. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio saranno esercitati attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi di governo del Tribunale, in particolare ai Comitati amministrativo e di bilancio. Il Comitato amministrativo avrà in particolare il compito di valutare il funzionamento, l’efficienza e l’efficacia del Tribunale.
A tali controlli, si aggiunge quello affidato alla Commissione europea, che dovrà riferire sul funzionamento del nuovo brevetto europeo con effetto unitario. L’art. 16 del Regolamento (UE) 1260/2012, infatti, stabilisce che: “Non oltre tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento [inoltre] la Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo”.
d. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’articolo 87 dell’Accordo prevede che il Comitato amministrativo, composto dai rappresentati degli Stati parte, possa decidere di riesaminare lo strumento per migliorare il funzionamento del Tribunale. Tale decisione è presa dopo aver acquisito il parere dello stesso Tribunale e sulla base degli esiti di un’ampia consultazione degli utilizzatori sull’efficienza e l’efficacia del sistema. Il Comitato può anche decidere modificare l’Accordo per adeguarlo a un eventuale trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione europea.
La decisione del Comitato non ha effetti giuridici se uno Stato parte dichiara, entro 12 mesi, di non volerne essere vincolato. In tal caso, è convocata una Conferenza di revisione degli Stati parte dell’Accordo.
e. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della verifica d’impatto della regolamentazione.
Una volta che il Tribunale unificato sarà operativo, occorrerà verificare la sua capacità di essere rapidamente attrattivo nei confronti degli operatori, la sua efficienza ed efficacia, in termini di rapidità e qualità delle decisioni.