Adottato con delibera del C.d.A. del 15 maggio 2017
Xxxxx Commercio Detergenza S.r.l.
a socio unico
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Adottato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 |
Adottato con delibera del C.d.A. del 15 maggio 2017
Sommario
PARTE GENERALE
PARTE GENERALE
1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
1.1 Introduzione
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).
Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (i cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.
Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito1.
Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: ciò significa che la responsabilità dell’Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.
L’Ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’Ente.
Tali soggetti infatti possono essere:
1 Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
▪ soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente);
▪ soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.
La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero dall’Ente, alle seguenti condizioni:
▪ il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’Ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
▪ l’Ente ha la propria sede principale in Italia;
▪ l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso;
▪ l’Ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
La responsabilità amministrativa dell’Ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).
1.2 Le sanzioni applicabili a carico dell’Ente
Le sanzioni previste a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Xxxxxxxxxxx, sono le seguenti:
SANZIONI PECUNIARIE | Applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 1. l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; |
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi. Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se: 1. l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Il principio fondamentale che guida l’intera materia della responsabilità dell’Ente, stabilisce che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all’Ente risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Ente collettivo. | |
SANZIONI INTERDITTIVE | Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni: 1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti); 2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità. Le sanzioni interdittive sono le seguenti: ▪ interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ▪ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
CONFISCA | Può essere disposta la confisca (e il sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato). |
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell’Ente, viene applicata una sanzione interdittiva. |
MISURE CAUTELARI | il Pubblico Ministero può chiedere l’applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora: 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell’Ente; 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso. |
1.3 I reati presupposto
I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono i seguenti:
a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (da ora “P.A.”) Artt. 24 e 25 del Decreto |
▪ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); ▪ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); ▪ concussione (art. 317 c.p.); ▪ corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.); ▪ corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 c.p.); ▪ circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.); ▪ corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.); ▪ induzione indebita a dare o promettere (art. 319-quater c.p.); ▪ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); ▪ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); ▪ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); ▪ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); ▪ corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.); ▪ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis). |
b) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Art. 24-bis del Decreto (introdotto dall’art. 7 della L. 18 Marzo 2008, n. 48) |
▪ falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); ▪ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); ▪ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); ▪ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqies c.p.); ▪ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); ▪ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); ▪ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); ▪ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); ▪ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); ▪ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); ▪ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). |
c) DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Art. 24-ter del Decreto (introdotto dal comma 29 dell’art. 2, L. 15 Luglio 2009, n. 94) |
▪ associazione per delinquere (art. 416 c.p.); ▪ associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); ▪ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); ▪ sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); ▪ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309); ▪ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. |
407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.). |
d) REATI IN TEMA DI FALSITA’ DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO Art. 25-bis del Decreto (fattispecie parzialmente modificata dalla L. 23 Luglio 2009, n. 99) |
▪ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); ▪ alterazione di monete (art. 454 c.p.); ▪ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); ▪ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); ▪ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); ▪ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); ▪ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); ▪ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); ▪ contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); ▪ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). |
e) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO Art. 25-bis.1 del Decreto (introdotto dalla L. 23 Luglio 2009, n. 99) |
▪ turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.); ▪ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); ▪ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); ▪ frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); ▪ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); ▪ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); ▪ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); ▪ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). |
f) REATI SOCIETARI Art. 25-ter del Decreto (introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61, da ultimo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69) |
▪ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); ▪ fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); ▪ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622c.c.); ▪ falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c., abrogato dall’art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l’art. 173-bis TUF); ▪ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.); ▪ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); ▪ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); ▪ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); ▪ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); ▪ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); ▪ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); ▪ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); |
▪ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); ▪ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ▪ illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); ▪ aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ▪ ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.). |
g) XXXXXXX CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO Art. 25-quater del Decreto (introdotto dall’art. 3 della L. 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell’Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) |
▪ associazioni sovversive (art. 270 c.p.); ▪ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270- bis c.p.); ▪ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); ▪ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); ▪ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); ▪ condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); ▪ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); ▪ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); ▪ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); ▪ istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); ▪ cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.); ▪ banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); ▪ reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo; ▪ reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. |
h) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Art. 25-quater.1 del Decreto (introdotto dall’art. 8 della L. 9 Gennaio 2006 n. 7) |
▪ pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 583 bis c.p.). |
i) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE Art. 25-quinquies del Decreto (introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, da ultimo modificato con la L. 29 ottobre 2016, n.199) |
▪ riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); ▪ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); ▪ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); |
▪ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); ▪ pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); ▪ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); ▪ tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); ▪ alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). |
l) REATI DI ABUSO DI MERCATO Art. 25-sexies del Decreto (introdotto dalla L. 18 Aprile 2005, n. 62) |
▪ abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF); ▪ manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF). |
m) REATI TRANSNAZIONALI Con L. 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale |
▪ associazione per delinquere (art. 416 c.p.); ▪ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); ▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); ▪ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); ▪ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43); ▪ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309); ▪ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286). |
n) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E XXXXXXX GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 25-septies del Decreto (introdotto per effetto dell'entrata in vigore della L. 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81) |
▪ omicidio colposo (art. 589 c.p.); ▪ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.); commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. |
o) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO Art. 25-octies del Decreto (introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, modificato con la L. 15 dicembre 2014, n. 186) |
▪ ricettazione (art. 648 c.p.); ▪ riciclaggio (art. 648-bis c.p.); ▪ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ▪ autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 Legge 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale. |
p) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE Art. 25-novies del Decreto (aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) |
▪ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di |
un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis); ▪ reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3); ▪ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1); ▪ riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2); ▪ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941); ▪ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941); ▪ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparato o parti di apparati atta alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxx sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941). |
q) DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA Art. 25-decies del Decreto (introdotto dall’art. 4, comma uno, della L. 3 Agosto 2009, n. 116) |
▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.). |
r) REATI AMBIENTALI Art. 25-undecies del Decreto (inserito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68) |
▪ inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); ▪ disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.); ▪ delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 – quinquies c.p.); ▪ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 – sexies c.p.); ▪ circostanze aggravanti (452 – octies c.p.); ▪ uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); ▪ danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.); ▪ esercizio di attività particolari indicate dal decreto senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/2006); ▪ scarico di acque reflue (art. 137 del D.Lgs. 152/2006); ▪ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006); ▪ bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006); ▪ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. |
152/2006); ▪ traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006); ▪ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006); ▪ installazione di uno stabilimento in assenza di autorizzazioni (art. 279 del D.Lgs. 152/2006); ▪ importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in xxx xx xxxxxxxxxx (xxx. 0 xxx X. 150/1992); ▪ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione […] (art. 3-bis del D.Lgs. 150/1992); ▪ cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 del L. 549/1993); ▪ inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. 202/2007); ▪ inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. 202/2007). ▪ Occupazione di dipendenti |
s) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE Art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109) |
▪ Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi del permesso di soggiorno, oppure con permesso di soggiorno scaduto (art.. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). |
Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parte Speciale del presente Modello, saranno trattati solo i Reati Presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla Società.
1.4 Esenzione della responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un’adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell’Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la “colpa” dell’Ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.
Al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell’Organismo di Xxxxxxxxx, ai sensi della successiva lett. b).
Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l’Ente va esente da pena se prova:
▪ di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il “Modello”) a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
▪ di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l’“Organismo di Vigilanza” oppure l’”OdV”);
▪ che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
▪ che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Inoltre, l’art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
2. L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI XXXXX COMMERCIO DETERGENZA S.R.L.
2.1. Obiettivi perseguiti da Xxxxx Commercio Detergenza con l’adozione del Modello
Xxxxx Commercio Detergenza S.r.l. (di seguito anche “Xxxxx” oppure “la Società”) è una società costituita nel 1993 per lo svolgimento di attività di commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti e articoli per l’igiene personale, di prodotti detergenti e detersivi, di profumeria, casalinghi, prodotti ed articoli elettrici ed elettronici, di drogheria e chincaglieria in genere.
Nel corso degli anni, la società ha ampliato le proprie di aree di attività e, ad oggi, si occupa di:
▪ commercio all’ingrosso e al dettaglio, svolta in tutte le sue forme compreso il commercio elettronico, l’importazione e l’esportazione, di tutti i prodotti riportati alle tabelle merceologiche del settore alimentare e non alimentare, comprendendo altresì la vendita di giornali, riviste, fiori, piante, sementi e prodotti per l’agricoltura, telefonia e carte telefoniche;
▪ produzione diretta o tramite aziende di terzi, di tutti i prodotti che sono oggetto di commercio da parte della società;
▪ rivendita di sali e tabacchi ed altri generi di monopolio;
▪ commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti parafarmaceutici e farmaceutici, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge;
▪ somministrazione di alimenti e bevande, gestione di pubblici esercizi, quali: bar, caffetterie, ristoranti, trattorie, pizzerie, panetterie, paninoteche, gelaterie e similari;
▪ gestione di sale da ballo, discoteche, sale da gioco e locali per lo svago ed il tempo libero;
▪ consulenza tecnica, commerciale ed organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla legge;
▪ servizi di elaborazione dati;
▪ gestione di impianti di rifornimento di carburante di qualsiasi tipo e genere, benzina, gasolio per autotrazione e gpl, anche di tipo automatico o self-service, con servizio diurno e notturno e di impianti di lavaggio manuali, automatici e semiautomatici per autoveicoli.
La Società ha sede legale nel Comune di Colognola ai Colli (VR), via Colomba n. 50, ove si trova anche la sua sede primaria. La Società, inoltre, svolge la sua attività anche in quattro unità locali:
1. Unità Locale n. VR/3 (esercizio di vicinato), sita in Xxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
2. Unità Locale n. VR/4 (negozio), sita in Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00/X;
3. Unità Locale n. VR/5 (negozio9; sita in Xxxxxxxxxx (XX); xxx Xxxxxx x. 00/X;
4. Unità Locale n. VR/6 (deposito), sita in Colognola ai Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00;
5. Unità Locale n. VR/7 (negozio), sita in Località Villabella, xxxxxx xxxxxxxxx 00 x. 00, Xxx Xxxxxxxxx (XX).
Xxxxx – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello previsto dal Decreto.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria, e relativi aggiornamenti, che offrono delle indicazioni guida per la costruzione dei Modelli delle Piccole Medie Imprese (“PMI”).
Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nell’adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Xxxxxxxxx l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
2.2. Il sistema di corporate governance di Xxxxx Commercio Detergenza s.r.l.
La corporate governance di Xxxxx Commercio Detergenza s.r.l. è così articolata:
▪ Assemblea dei soci, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
▪ Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, per il conseguimento dell’oggetto sociale, senza limitazione alcuna, salve le competenze inderogabilmente riservate ai soci.
2.3. Il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società
Nella Società Xxxxx, i poteri di firma sono concentrati in capo al Presidente del CdA, ma tutti i passaggi sono posti in essere e controllati da più soggetti all’interno dell’azienda. In particolare, i pagamenti vengono effettuati con il servizio home banking: i bonifici vengono preparati dal Responsabile Amministrativo o dall’ufficio acquisti e il pagamento viene effettuato dal Presidente del CdA (consigliere delegato), titolare della key bank. Il Responsabile Amministrativo ha le credenziali per poter visualizzare tutte le movimentazioni del conto corrente.
3. LA FUNZIONE DEL MODELLO
3.1. Il Modello di Xxxxx Commercio Detergenza s.r.l.
Il Presente Modello organizzativo è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2017.
Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione reati mediante l’individuazione delle cd. “aree di attività a rischio” e dei Processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.
Tra le finalità del Modello stesso vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto e nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali/funzionali, di poter incorrere – in casi di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.
Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle aree di attività a rischio e ai processi strumentali/funzionali, nonché attraverso e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.
Il presente Modello tiene conto delle caratteristiche, delle dimensioni, della storia, del tipo di attività svolta dalla Società. In particolare, gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono i seguenti:
▪ l’efficacia, che dipende dalla idoneità del Modello in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l’area di rischio da responsabilità;
▪ la specificità, elemento essenziale che connota l’efficacia del Modello. In particolare, è necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall’art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
▪ l’attualità richiede che il Modello sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell’attività d’impresa.
Nella redazione del Modello, Xxxxx ha tenuto conto, oltre che della propria organizzazione aziendale, anche del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività a rischio.
Più in generale, il sistema di controllo interno di Xxxxx deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• efficacia ed efficienza della Società nell’impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Xxxxx;
▪ informazione tramite la predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all’interno ed all’esterno dell’organizzazione aziendale;
▪ conformità affinché tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.
In particolare il sistema di controlli interno si basa sui seguenti elementi:
▪ sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell’attribuzione delle responsabilità;
▪ sistema procedurale;
▪ sistemi informatici;
▪ sistema di controllo di gestione e reporting;
▪ sistema di comunicazione interna e formazione del personale.
Alla base del sistema di controlli si trovano i seguenti principi:
▪ ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
▪ nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
▪ il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
Tutto il personale, nell’ambito delle funzioni svolte è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.
3.2. Attività preparatoria del Modello
Il Modello di Xxxxx è stato predisposto seguendo la metodologia semplificata suggerita dalle linee guida di Confindustria per la redazione dei Modelli delle “PMI”.
La semplificazione del processo ha riguardato:
▪ la complessità dell’analisi;
▪ le modalità operative di conduzione dell’attività di gestione dei rischi;
▪ l’articolazione dei controlli preventivi.
La semplificazione ha coinvolto le seguenti fasi operative:
Fase 1 – Risk Analysis
Analisi delle aree a rischio che possono causare eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto.
In particolare, l’analisi dei rischi viene condotta attraverso il seguente approccio metodologico:
▪ analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società;
▪ comprensione del modello di business della Società;
▪ analisi storica relativa ad eventuali casi già emersi nel passato con riferimento a precedenti penali, civili o amministrativi nei confronti della Società o dei suoi dipendenti che possano rilevare con la normativa in esame;
▪ analisi dei rischi specifici che possono causare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
▪ analisi e rilevazione dei sistemi normativo–regolamentari e di controllo adottati dalla Società nelle aree considerate potenzialmente a rischio. Lo svolgimento della fase in oggetto si è concretizzata anche attraverso l’attuazione di interviste ai “soggetti chiave” del sistema decisionale e di controllo.
Fase 2 – redazione della Risk and Gap Analysis
Con tale attività sono stati confrontati i sistemi di controllo esistenti nella Società a presidio delle aree a rischio individuate nella Fase 1 con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto al fine di individuare le modifiche necessarie per la preparazione del modello volto a prevenire i Reati Presupposto.
Fase 3 – definizione della Parte Generale del Modello
Definizione della Parte Generale del Modello idoneo alla prevenzione dei Reati e personalizzato alla specifica realtà aziendale della Società. La Parte Generale contiene una panoramica sui contenuti normativi del Decreto e sulle funzioni del Modello, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza della Società e dell’impianto sanzionatorio predisposto dalla Società per la violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.
Fase 4 – predisposizione delle Parti Speciali del Modello
Tale parte è finalizzata a definire i principi procedurali generali e specifici diretti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
Le Parti Speciali di cui al presente Modello riguardano:
A) Reati contro la Pubblica Amministrazione;
B) Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
C) Reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l’industria e commercio;
E) Reati societari;
F) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
G) Reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
H) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Si sottolinea che l’introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l’esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.
3.3. Approvazione del Modello e suo recepimento
E' stato demandato al Consiglio di Amministrazione di Xxxxx, sulla base anche di criteri e direttive emanati in tal senso, di provvedere mediante apposita delibera all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), incaricato a svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull’applicazione del Modello medesimo.
Sono rimessi alla Società la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare, è demandata al Consiglio di Amministrazione di Xxxxx, anche su proposta dell’OdV, l’integrazione del presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, inserendo i Reati Presupposto così come previsti dalle normative vigenti il cui catalogo, in futuro, potrà essere modificato.
Inoltre, è rimessa alla responsabilità della Società l’applicazione del Modello in relazione all’attività in concreto posta in essere dalla stessa. A tal fine è attribuito all’OdV il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.
4. AREE A RISCHIO, CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE
La Società ha condotto un’attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.
Il Decreto, infatti, prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell’Ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.
E’ stata, quindi, condotta l’analisi delle attività aziendali di Xxxxx e delle relative strutture organizzative allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento – sempre in linea di principio – potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).
La valutazione del grado di rischio cui è esposta la Società è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell’accadimento, dell’evento o dell’attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.
Anche in considerazione delle attività caratteristiche di Xxxxx, le aree ritenute maggiormente a rischio hanno riguardato in particolare i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati societari, i reati di riciclaggio, i delitti contro l’industria e il commercio e di trattamento illecito di dati.
Tuttavia, a fini precauzionali e per mantenere alta l’attenzione della Società nello svolgimento della proprie attività, nel presente Modello sono stati inseriti anche i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, i reati di criminalità organizzata e di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.
Per quanto concerne i reati ambientali, è emerso dalle interviste svolte che la Società produce solamente rifiuti non pericolosi e, nello specifico, carta e plastica, smaltiti attraverso il servizio comunale di raccolta dei rifiuti. Pertanto, alla luce dell’organizzazione aziendale, si ritiene che i reati presupposto previsti dall’art. 25 undecies del Decreto siano difficilmente integrabili da Xxxxx nel suo interesse e vantaggio. Ciononostante, la Società sta predisponendo una procedura che disciplini la raccolta e la gestione della carta e della plastica prodotta.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali provvisti delle conoscenze relative all’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I risultati dell’attività di mappatura sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell’ambito delle attività della Società.
Il documento di risk and gap analysis è custodito presso la sede della Società.
Il sistema delle procedure
La Società ha adottato le prassi e i protocolli previsti nella Parte Speciale del Presente Modello quali strumenti per un’efficace prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente,
e sta altresì predisponendo l’adozione di ulteriori procedure (o la formalizzazione delle prassi già in essere) al fine di ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati presupposto.
Le attività sensibili, infatti, devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso un sistema di procedure ed altri strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
Il sistema di organizzazione della Società deve, inoltre, rispettare i requisiti fondamentali di i) esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; ii) chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; iii) precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; iv) adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.
In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo interno:
Norme comportamentali: | ▪ esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte. |
Definizione di ruoli e responsabilità: | ▪ la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura; ▪ tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all’interno dell’organizzazione. |
Segregazione dei compiti: | ▪ all’interno di ogni processo aziendale rilevante devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla; ▪ ove possibile, non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno. |
Attività di controllo e tracciabilità: | ▪ nell’ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità); ▪ i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti; ▪ devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli |
autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
▪ il responsabile dell’attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
▪ deve essere prevista, laddove possibile, l’adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l’impossibilità di modifica delle registrazioni;
▪ i documenti riguardanti l’attività della Società, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
▪ l’accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne (o a loro delegato) e all’Organismo di Vigilanza.
Si rimanda alla Parte Speciale l’individuazione e l’elencazione delle aree ritenute a rischio.
5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
5.1. L’identificazione dell’Organismo di Vigilanza
In attuazione di quanto previsto dal Decreto la Società ha individuato un Organismo di Vigilanza costituito, in questa prima fase di implementazione e diffusione del Modello, da un membro interno, inserito nello staff aziendale e privo di rapporti di parentela con gli organi di vertice, supportato da consulenti esterni.
Si ritiene, infatti, che un OdV dotato di una conoscenza approfondita dei profili organizzativi e gestionali dell’ente possa al meglio individuare le esigenze connesse all’implementazione del Modello assicurando la continuità d’azione richiesta dalla norma e dalla prassi.
Tale organismo è dotato di autonomia decisionale, indipendenza, professionalità, e svolge la sua attività con continuità di azione.
In ogni caso non potrà essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.
In ogni caso il componente dell’Organismo di Xxxxxxxxx sarà scelto tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci o gli Amministratori e che ne possano compromettere l’indipendenza di giudizio. Considerata la natura familiare della Società, nel caso in cui venisse nominato come membro dell’Organismo di Vigilanza un soggetto legato da rapporto di parentela con l’Amministrazione, la composizione dell’Organismo stesso dovrà necessariamente essere collegiale.
Il componente dell’OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per tre anni ed è in ogni caso rieleggibile. Nel caso in cui il membro dell’OdV fosse portatore di un interesse per conto proprio o di terzi in una decisione, dovrà darne comunicazione alla Direzione.
Mediante appositi documenti organizzativi e/o comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l’Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l’Organismo si dota di un proprio regolamento.
Il componente dell’OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui il membro dell’OdV fosse portatore di un interesse per conto proprio o di terzi in una decisione, dovrà darne comunicazione all’organo amministrativo.
Mediante appositi documenti organizzativi e/o comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l’Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l’Organismo si dota di un proprio regolamento.
5.2. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell’OdV
L’OdV si raduna tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno ogni 4 mesi.
Le sedute dell’OdV saranno tenute nel luogo designato nell’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione, da comunicare a mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax o a mano, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze dell’OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.
Le decisioni dell’OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.
Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall’Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell’Organismo, depositato presso gli uffici della Società.
5.3. Funzioni e poteri dell’OdV
L’OdV ha il compito di svolgere le seguenti attività:
a. provvedere, nell’ambito aziendale, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
b. vigilare sull’osservanza e corretta attuazione del Modello;
c. vigilare sull’efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nell’ambito aziendale. Le attività svolte dall’OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all’adeguatezza ed all’efficacia del Modello;
d. promuovere l’aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni ed agli aggiornamenti;
e. eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico (per le parti relative alla prevenzione della commissione dei reati Presupposto). L’OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati vengano documentate per iscritto;
f. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui l’OdV sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o per verifica dell’OdV stesso;
g. comunicare e relazionare al Consiglio di Amministrazione le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello. In ogni caso, ogni anno verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione una relazione riepilogativa sull’attività svolta nel corso dell’anno, le attività cui non si è potuto procedere per ragioni di tempo e/o di risorse, i necessari e/o opportuni interventi correttivi del Modello, altro ritenuto utile e necessario;
h. documentare e riportare al Consiglio di Amministrazione le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
i. raccogliere e conservare in uno specifico archivio, con accesso riservato solo ai membri dell’OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell’esecuzione delle attività di controllo e verifica; tali informazioni sono considerate riservate e potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell’OdV o su esplicita richiesta degli amministratori.
5.4. Funzioni dell’OdV: autonomia nei confronti degli organi societari
L’OdV di Xxxxx è organo autonomo rispetto agli organi societari e ha come referente aziendale, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione.
L’OdV della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai suddetti organi – o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso – per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
Ogni anno, inoltre, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sulle attività svolte e sull’attuazione del Modello.
L’OdV è dotato di autonomi poteri di spesa essendogli riconosciuto un budget annuale.
5.6. Flussi informativi nei confronti dell’OdV
I funzionari, i dipendenti della Società e i destinatari in genere del Modello hanno l’obbligo di riferire per iscritto all’OdV la presenza di possibili violazioni del Modello e la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.
Per agevolare tali comunicazioni, è istituita la seguente casella di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxxxx.xx; il cui accesso è riservato solamente all’OdV e ad eventuale risorsa interna che operi a supporto dell’OdV stesso (per esempio, la persona identificata come segretaria dell’OdV). Tale casella garantisce la riservatezza ed è finalizzata a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione i soggetti che effettuino tali segnalazioni.
La direzione della Società ed i singoli responsabili di area hanno l’obbligo di segnalare per iscritto all’OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l’azienda al rischio reato. In particolare, gli organi amministrativi della Società devono comunicare all’OdV tutte le informazioni relative a:
▪ conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
▪ presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
▪ comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
▪ comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001;
▪ comunicazioni di procedimenti aperti a carico di soci, amministratori, dirigenti o dipendenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
▪ comunicazioni circa la variazione della struttura organizzativa, variazioni di deleghe e poteri;
▪ verbali delle riunioni dell’Assemblea e del CdA, qualora ne faccia richiesta l’Organismo di Vigilanza;
▪ variazioni delle aree di rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello;
▪ informazioni relative a clienti della Società indagati per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.
Flussi informativi più specifici sono evidenziati nella Parte Speciale del presente Modello.
L’OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventualmente informazioni o notizie a chi ha segnalato ovvero ai responsabili delle relative funzioni aziendali coinvolte. La Società garantisce che i membri dell’OdV non siano soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l’OdV.
Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
▪ le attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
▪ notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
▪ segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi ai dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
▪ ogni altra informazione contenuta nei flussi informativi previsti dal presente Modello e dalle relative procedure.
Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno dieci anni, dall’Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.
Con le strutture aziendali l’OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni. All’OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali di Xxxxx l’accesso incondizionato a informazioni, dati, documenti e ogni altro elemento di rilievo (anche su supporto informatico) nell’esecuzione dei compiti allo stesso affidati.
L’OdV può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società. La mancata collaborazione con l’OdV costituisce illecito disciplinare.
Le funzioni aziendali devono garantire all’OdV anche una costante ed immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le aree di rischio reato.
5.6. Modalità di funzionamento dell’OdV
L’OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività aziendali e delle informazioni in suo possesso.
Il programma viene approvato dall’OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno sia essere svolte direttamente dall’OdV, che essere affidate dall’OdV a consulenti esterni.
Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l’attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:
▪ le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
▪ il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell’audit;
▪ il richiamo ai documenti di controllo;
▪ le eventuali raccomandazioni;
▪ ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell’attività sottoposta a verifica.
In occasione della successiva riunione dell’OdV verranno esaminate le risultanze delle attività. L’OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni, ovvero richiedere all’organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.
Le raccomandazioni dell’OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione verificarne la efficace applicazione.
In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendale rientranti nella competenza dell’OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all’OdV con data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti e le relative risultanze.
6. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA
6.1. Selezione del personale
La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del Decreto.
6.2. Formazione del personale
Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Xxxxx ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.
Il sistema di informazione e di formazione è supervisionato dall’Organismo di Vigilanza ed è gestito con i responsabili aziendali di volta in volta coinvolti nell’applicazione del Modello.
In relazione alla comunicazione del Modello, Xxxxx si impegna a:
▪ diffondere il Modello nel contesto aziendale con qualsiasi strumento ritenuto idoneo (ad es. email; intranet);
▪ organizzare un’attività formativa rivolta a tutti i dipendenti della Società nell’ambito della quale illustrare il Decreto ed il Modello adottato.
In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.
E’ altresì prevista dal presente Modello la possibilità di effettuare incontri di formazione attraverso sessioni in aula.
7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
7.1. Principi generali
La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
Al riguardo, infatti, l’art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».
L’accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d’impulso dell’OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.
L’OdV, inoltre, può essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell’intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l’attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.
Il sistema disciplinare viene monitorato dall’Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui venga rilevata una violazione del Modello, è compiuto dell’OdV segnalarla al Consiglio di Amministrazione di Xxxxx, invitandolo a prendere le opportune iniziative.
7.2. Misure nei confronti dei lavoratori
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nel CCNL COMMERCIO vigente.
In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio sopra indicato. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.
In particolare si prevede che:
a. incorre nei provvedimenti di BIASIMO INFLITTO VERBALMENTE, BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO, MULTA (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193 del CCNL COMMERCIO), o SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO (per un massimo di giorni 10), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico (per le parti relative alla prevenzione della realizzazione dei Reati Presupposto) , dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell’azienda;
b. incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle proprie attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di delitti a termini di legge, o atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società.
Il tipo e l’entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:
▪ dell’intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
▪ della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
▪ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
▪ delle mansioni del lavoratore;
▪ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
▪ delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
▪ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
▪ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
▪ l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
▪ l’omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
▪ la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
▪ l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
▪ l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
▪ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti
Nel caso in cui i dirigenti commettano un illecito disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi:
• in caso di grave violazione, o ripetute violazioni, di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
• laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.
7.4. Misure nei confronti degli amministratori
La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.
In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l’OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (ad es. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell’Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l’eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc.).
7.6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner
Al fine di rafforzare l’osservanza di quanto previsto dal Decreto anche da parte di terzi soggetti con i quali Xxxxx intrattiene rapporti, la Società stessa impiega ogni strumento utile per rendere vincolante, nei confronti dei terzi contraenti, i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l’applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione.
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, l’applicazione di sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del Modello, l’applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l’impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.
7.7. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV
In caso di violazione degli obblighi di informazione o in caso di mancata risposta alle richieste di informazioni promosse dall’OdV, l’OdV stesso prontamente informerà il CdA, che potrà prendere le sanzioni più opportune.
7.8. Misure nei confronti dei membri dell’OdV in caso di illeciti disciplinari
In caso di illeciti disciplinari commessi da dipendenti della Società che siano anche membri dell’OdV, si applicheranno le sanzioni previste dal sistema disciplinare, così come specificato nei paragrafi precedenti.