REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
TITOLO I
PERSONALITA’ GIURIDICA DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) - Personalità giuridica e denominazione -
Il Consorzio si impersona giuridicamente nella Società CONSEL - CONSORZIO ELIS per la formazione professionale superiore a responsabilità limitata qui di seguito denominata “Consorzio” o “Società Consortile”.
Tutte le attività consortili saranno pertanto espletate ed attuate dalla Società Consortile quale società di capitali, costituita ed agente senza scopo di lucro nella corrispondente forma di persona giuridica di diritto privato.
Le norme regolanti le attività consortili e le posizioni giuridiche che esorbitano dai puri e semplici rapporti di partecipazione sociale dei consorziati soci sono espresse dal presente Regolamento emesso, a norma di Statuto, dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
La fruizione di prestazioni consortili presuppone la piena accettazione di ogni previsione qui espressa. A tale effetto copia del presente Regolamento deve essere sottoscritta da ogni consorziato come condizione per avvalersi di qualsiasi prestazione Consortile.
Art. 2) Sede Consortile - del Consorzio è quella della Società in cui il Consorzio si impersona e precisamente in Roma, Via Xxxxxx Xxxxxx n. 45, ferma restando la facoltà della Società, e pertanto del Consorzio, di costituire, a norma del suo Statuto, sedi ed uffici distaccati.
Salvo diversa previsione, ogni comunicazione dovrà farsi e si considererà validamente fatta al Consorzio nella sede come sopra specificata.
TITOLO II
ATTIVITA’ CONSORTILI
Art. 3) - Attività consortili - Le attività del Consorzio sono costituite in via principale dall’organizzazione e della prestazione, sia in favore dei propri consorziati che per terzi, di servizi nei settori della formazione professionale, della didattica, dello sviluppo delle risorse umane, della formazione educativa e culturale, nonché di ogni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata, quali, in particolare e tra l’altro:
1) la progettazione, il coordinamento, la gestione e la realizzazione di attività di formazione superiore, professionale e aziendale;
2) la istituzione ed assegnazione di borse di studio;
3) la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche, didattiche e culturali. In vista di tali scopi ed obiettivi e per il miglior perseguimento di essi, la eventuale partecipazione di università pubbliche e private al Consorzio sarà finalizzata a consentire e promuovere l’integrazione delle capacità scientifiche, didattiche e culturali proprie della componente accademica con le capacità e la esperienza operativa delle imprese e degli enti di formazione partecipanti al Consorzio.
Nell’ambito delle attività del Consorzio, potranno essere pertanto realizzati corsi di studio e attività culturali e formative, anche ai sensi e con le modalità di cui all’art. 8 della legge 341/90. Il Consorzio, nei limiti delle proprie possibilità, capacità e strutture, potrà fornire ai propri consorziati, soci ed aderenti, altri servizi di supporto alle loro attività individuali e consortili, così come potrà fungere da collettore e coordinatore di servizi resi da consorziati ad iniziative consortili od a singoli consorziati. I consorziati potranno fruire dei detti servizi per sè, per propri dipendenti e per terzi soggetti fruitori.
Art. 4) - Iocalizzazione delle iniziative - La prestazione di servizi e la esecuzione di opere per conto dei consorziati avranno luogo da parte del Consorzio con riferimento ad iniziative da attuarsi nel territorio della Repubblica Italiana ed all’estero.
Art. 5) - I servizi consortili per conto dei consorziati si esplicheranno nell’ambito di specifici mandati, individuali o collettivi, conferiti dai consorziati.
TITOLO III
SOGGETTI AMMESSI ALLE PRESTAZIONI CONSORTILI
Art. 6) - Consorziati Soci - La qualità di consorziati soci spetta ai soggetti che abbiano conseguito, in conformità allo Statuto Sociale, la qualità di Soci della società consortile. La legittimazione a tale effetto discende dalla annotazione della qualità di socio nei libri sociali. La qualità di consorziato socio non può circolare senza la partecipazione sociale che ne è il presupposto e deve intendersi spettante intuitu personae in conformità alle norme statutarie che regolano la circolazione delle partecipazioni sociali.
I consorziati soci, si impegnano a fornire supporto stabile e continuativo allo sviluppo delle attività consortili nell’indistinto interesse di tutti i consorziati anche non soci. Le condizioni di tale supporto sono regolate da specifici accordi.
Art. 7) - Consorziati aderenti non soci - I soggetti persone fisiche e giuridiche non aventi la qualità di soci della società consortile, ove siano ammessi a fruire in via stabile di prestazioni consortili di cui al seguente Art. 8, saranno considerati “consorziati aderenti non soci”.
La assunzione di tale qualità e la correlata partecipazione ad iniziative consortili o fruizione di servizi consortili è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli “aderenti non soci” (ed i loro legali rappresentanti anche quale impegno a coerente comportamento sinchè perduranti in carica) sottoscrivano incondizionatamente il patto consortile, quale a tale effetto espresso dal presente Regolamento, assoggettandosi ad ogni obbligo di comportamento comunque discendente dalla qualità di consorziato.
b) che le stesse assolvano integralmente ogni obbligo di partecipazione agli oneri consortili a norma di Xxxxxxxxxxx, di assunta fruizione o fornitura dei diversi servizi e di conseguente specifico mandato regolante i rapporti con il Consorzio in relazione a ciascuna singola iniziativa. Oneri e benefici a carico e profitto dei “consorziati aderenti non soci” saranno computati in relazione e proporzione alla fruizione dei servizi consortili secondo gli stessi criteri applicati ai soci consorziati a pieno titolo.
I “consorziati aderenti non soci” non avranno titolo a partecipare alla nomina degli Organi consortili e le loro singole posizioni troveranno espressione e rappresentanza, salvo diversa espressa disposizione consortile, nell’ambito delle disposizioni a tal fine emanate dai sopra detti Organi e nel Comitato dei Consorziati, oltre che nei Comitati scientifici, ove nominati.
Ove il “consorziato aderente non socio” ponga in atto un comportamento che per le imprese consorziate socie prevede la esclusione dal presente Regolamento, essa, salva ogni altra conseguenza anche risarcitoria di tale comportamento, perderà i benefici conseguenti alla adesione consortile.
Art. 8) - Partecipazione di terzi ad iniziative e servizi consortili - Sarà in facoltà insindacabile del Consiglio di Amministrazione della società consortile ammettere terzi soggetti non aventi la qualifica di soci, alla partecipazione stabile (quali consorziati aderenti non soci) od occasionale ad iniziative consortili esplicande dal Consorzio.
Sarà inoltre in facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere occasionalmente terzi soggetti alla fruizione di specifici servizi consortili, allorchè ciò risulti, ad insindacabile giudizio degli Organi Consortili medesimi, necessario e/o opportuno onde favorire la esplicazione delle attività che il Consorzio svolge per conto di consorziati od i servizi che rende loro.
All’atto di ammettere i terzi alle iniziative consortili e alla fruizione di servizi consortili nel quadro sopra descritto, gli Organi consortili definiranno le condizioni organizzative ed economiche afferenti alla partecipazione alle iniziative e/o alla fruizione dei servizi in questione.
Il Consorzio potrà praticare a Soci, Aderenti non soci e partecipanti occasionali condizioni differenziate di partecipazione alle iniziative o alla fruizione di servizi (anche con particolare riferimento alle partecipazioni di Università che avverranno ai sensi dell’art. 91 bis del D.P.R. n.
11.7.80 n. 382), fermo restando peraltro che ogni eventuale margine cosi maturato a favore del Consorzio ed a carico di aderenti e partecipanti stabili od occasionali sia imputato a riduzione di costi ed oneri dei consorziati per prestazioni e servizi a loro carico.
Art. 9) – Recesso - Il partecipante al Consorzio può recedere dal patto consortile:
a) Per la propria decisione, da comunicarsi preventivamente al Consiglio di Amministrazione che potrà opporsi solo per fondato e giustificato motivo.
b) Nella ipotesi di dissenso rispetto a modificazioni del patto consortile.
In entrambe le ipotesi che precedono, il recedente sarà tenuto ad offrire la propria quota di partecipazione ai soci consorziati (le cui quote di partecipazione si accresceranno proporzionalmente ai sensi dell’art. 2609 c.c.), ad un prezzo pari al valore nominale della partecipazione, maggiorata pro quota dell’eventuale plusvalore patrimoniale netto. Nel caso in cui i soci consorziati non intendano acquisire la quota offerta dal socio recedente, il capitale sociale dovrà essere ridotto in proporzione.
In ogni caso, laddove il consorziato partecipi ad una iniziativa consortile condotta in nome del Consorzio per conto di consorziati, il suo recesso dal Consorzio diverrà operante solo nel momento in cui, compiutasi la detta iniziativa, si sia definitivamente esaurita ogni prevista prestazione e regolato ogni rapporto di dare ed avere comunque ad essa inerente.
Art.10) - EscIusione - Costituiscono motivi di esclusione dal Consorzio:
a) l’inadempimento al presente Regolamento ed a disposizioni ed impegni consortili, laddove il consorziato partecipante non dimostri documentatamente di aver tempestivamente attuato tutte le misure idonee a rimuoverne le conseguenze ed evitarne il ripetersi;
b) Ogni situazione che, di diritto o di fatto, possa impedire o pregiudicare, definitivamente o per periodo sostanzialmente apprezzabile, il pieno e tempestivo adempimento di ogni obbligo ed onere consortile e/o comunque direttamente od indirettamente correlato alla esplicazione della attività consortile.
c) la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, la presentazione di domanda di ammissione ad amministrazione controllata o concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale od amministrativa che sottragga al partecipante la capacità di disporre dei propri beni od assolvere le proprie obbligazioni.
d) il compimento di atti che possano attirare discredito sul Consorzio o sui suoi partecipanti. Il provvedimento di esclusione viene assunto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o di uno dei sindaci.
Nel caso di esclusione e salva ogni altra conseguenza dell’inadempimento che vi abbia dato luogo, il partecipante sarà tenuto a cedere, al valore nominale, le quote da egli possedute, agli altri soci, pro-quota, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.
TITOLO IV
ORGANI CONSORTILI E POTERI
Art. 11) - Organi consortili - Sono organi istituzionali del Consorzio, in coerenza con lo Statuto della Società a responsabilità limitata in cui esso come persona giuridica si identifica, gli Organi sociali della stessa, e cioè l’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonchè, ove nominati, il Presidente e i Vice Presidenti.
La facoltà di elettorato attivo degli Organi consortili è esercitata dai soci partecipanti al Consorzio nella loro contemporanea veste di soci legittimati ad esprimere il loro voto nelle assemblee sociali chiamate alla nomina degli organi sociali.
Sono altresì organi del Consorzio il Comitato Operativo, il Direttore, Il Comitato dei Consorziati e i Comitati Scientifici, ove nominati, di cui ai successivi Artt. 15, 16, 17 e 17- bis del presente Regolamento.
Art. 12) - Poteri - I partecipanti al consorzio riconoscono agli organi sopra indicati, oltre alle competenze, poteri di amministrazione ed attribuzioni afferenti alle relative cariche sociali, anche quelli pertinenti alla contemporanea e conseguente qualità di organi propriamente consortili in forza del presente patto.
Alt. 13) - Assemblea Generale dei soci - Spetteranno alla Assemblea dei soci, oltre alle sue competenze societarie in senso proprio, le seguenti attribuzioni di rilevanza consortile:
- approvazione del Regolamento Consortile; modificazione e rinnovazione del detto Regolamento su indicazione del Consiglio di Amministrazione; approvazione della determinazione del contributo annuale, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 20.
Art. 14) - Consiqlio di Amministrazione - Spetteranno al Consiglio di Amministrazione, oltre alle sue competenze societarie in senso proprio, le seguenti attribuzioni di rilevanza consortile:
a) emanazione delle norme attuative, sul piano generale e particolare, del Regolamento Consortile.
b) Determinazione delle condizioni di partecipazione alle iniziative consortili e di fruizione dei servizi.
c) Accertamento della conformità del comportamento dei partecipanti agli obblighi e doveri gravanti sui medesimi ed assunzione dei provvedimenti conseguenti ad eventuali inosservanze.
d) Determinazione dei criteri di ripartizione degli oneri consortili, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dai singoli consorziati. I detti poteri e funzioni potranno essere delegati al Comitato Operativo o a membri del Consiglio di Amministrazione, salvo la assunzione di provvedimenti a norma del punto (c) che precede ove comportanti la sanzione della esclusione a norma del precedente art. 10.
Art.15) - Consiglieri Delegati e Comitato Operativo - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare proprie specifiche funzioni ed inerenti poteri a singoli Consiglieri, con firma individuale o abbinata, o ad un Comitato Operativo nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
Art. 16) - Direttore - Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore del Consorzio, determinandone funzione e poteri.
Art. 17) - Comitato dei Consorziati - Il Comitato dei Consorziati sarà composto dai consorziati soci e dai consorziati aderenti non soci ammessi alla fruizione dei servizi a norma del presente Regolamento. Ciascun consorziato avrà il diritto di nominare un proprio rappresentante all’interno del Comitato. Il Consiglio di Amministrazione designerà il Presidente del Comitato, scegliendolo tra i soggetti designati dai consorziati. Il Presidente durerà in carica sei mesi. Il Comitato avrà il compito di identificare e analizzare le esigenze dei consorziati con riferimento ai servizi consortili e di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte, progetti e pareri, tutti non vincolanti e con valore meramente propositivo e/o consultivo, atti a soddisfare tali esigenze. Il Comitato si riunirà almeno , su richiesta del Presidente o di almeno consorziati. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 – bis) Comitati Scientifici - Il Presidente del Comitato dei Consorziati avrà la facoltà di istituire uno o più Comitati Scientifici, con il compito di supportare il Comitato dei Consorziati nello svolgimento della propria attività. I Comitati potranno essere composti, indifferentemente, da consorziati soci, consorziati aderenti non soci e terzi soggetti. Le Università, pubbliche o private, anche non consorziate, hanno diritto ad essere membri dei Comitati Scientifici. In ogni caso almeno due membri di ciascun Comitato dovranno essere nominati su designazione di Università. Ciascun Comitato sarà presieduto da un Presidente (scelto tra i membri designati dalle Università) e potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di esperti e/o di altro personale messo a disposizione dai Consorziati. La carica di membro del Comitato è gratuita. Il Consiglio di
Amministrazione potrà determinare, previa proposta del Presidente del Comitato dei Consorziati, la corresponsione e la entità di un compenso in favore di quei membri che siano investiti di particolari funzioni. I Comitati scientifici deliberano a maggioranza assoluta dei loro membri.
Art. 18) - Rappresentanza del Consorzi - In conformità allo Statuto sociale della Società Consortile, la rappresentanza del Consorzio di fronte ai partecipanti, ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente od alle persone che ne avranno avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
FONDO CONSORTILE
Art. 19) - Fondo consortile - Il fondo consortile è costituito dal capitale, patrimonio e riserve della Società a responsabilità limitata in cui il Consorzio si impersona.
TITOLO VI
CONTRIBUTI ANNUALI E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CONSORTILI
Art. 20) - Contributi annuali - I consorziati soci, verseranno all’atto di adesione al Consorzio, oltre a quanto dovuto per la partecipazione al capitale sociale, il contributo annuale per le spese generali e di struttura ed organizzazione del Consorzio, nonchè per le spese per servizi ed iniziative di interesse generale dei consorziati.
Tale contributo, quantificato per il primo esercizio in L. 25.000,000= (venticinquemilioni), sarà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della gestione e rendiconto dell’esercizio precedente e delle previsioni relative all’esercizio successivo. Ove detto contributo dovesse essere aumentato, rispetto a quello fissato per l’esercizio precedente, in misura superiore alle variazioni accertate dall’STAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti, la determinazione del Consiglio dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci con delibera approvata, in Ia convocazione, da tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale e, in IIa convocazione, da tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale intervenuto in assemblea. I Consorziati aderenti non soci verseranno contributo per le spese generali, di struttura e di organizzazione del Consorzio, secondo modalità e tempi determinati dal consiglio di amministrazione. Restano ferme le disposizioni relative alla partecipazione di Università alle attività del Consorzio di cui al precedente art.7.
Art. 21) -Quote di partecipazione- La partecipazione alle iniziative consortili e la fruizione delle prestazioni consortili avrà luogo in relazione alle effettive occasioni di iniziative e alle opportunità ed occorrenze dei consorziati e pertanto non sarà proporzionalmente legata alle rispettive quote di partecipazione sociale.
Più in particolare la prestazione consortile consistente nella prestazione di servizi ed alle attività che a tal fine il Consorzio porrà in essere anche in nome proprio, ma per conto di consorziati, avrà luogo in relazione alle occasioni e rispettive convenienze che verranno a maturarsi di volta in volta in relazione a ciascuna specifica iniziativa e pertanto non sarà anch’essa necessariamente legata alle quote di partecipazione sociale.
Egualmente non è prescritto che a ciascuna iniziativa debbano partecipare necessariamente tutti i consorziati, essendo la adesione alle iniziative stesse fondata sul principio della volontaria partecipazione e pertanto sulla considerazione dei rispettivi oneri e benefici in relazione alla ripartizione che di essi sarà fatta per accordo tra i fruitori ed il Consorzio.
Art. 22) - Rapporti tra consorziati e Società Corsortile - La fruizione dei servizi consortili avrà luogo sulla base di specifica richiesta dei servizi stessi da parte dei singoli fruitori alle condizioni
predeterminate dal Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo Art. 23.
La intrapresa di servizi in nome proprio, ma per conto di consorziati, avverrà sulla base di mandato collettivamente od individualmente conferito al Consorzio dai partecipanti alla iniziativa in oggetto. Il mandato dovrà prevedere la integrale copertura di ogni onere e rischio assumendo dal Consorzio per conto dei partecipanti alla specifica iniziativa cui il mandato si riferisce ed ogni idonea condizione ed opportuna garanzia atta ad assicurare la piena neutralità e trasparenza economica e fiscale di ogni operazione che il Consorzio andrà a porre in essere per conto dei partecipanti.
Art. 23) - Condizioni economiche delle prestazioni consortili - In coerenza al principio affermato nello Statuto Sociale in ordine alla carenza di qualsiasi finalità lucrativa del Consorzio, le prestazioni del Consorzio stesso saranno eseguite al mero costo, al netto del contributo versato dai Consorziati per le spese generali e di struttura ed organizzazione del Consorzio stesso.
Per quanto attiene più specificamente all’esecuzione da parte del Consorzio di servizi in nome proprio, ma per conto sostanziale di consorziati e/o terzi partecipanti, a norma del precedente Art. 21, dovrà rigorosamente rispettarsi il principio della trasparenza e neutralità economica degli atti, fatti e comportamenti che il Consorzio andrà a porre in essere nella esplicazione di tale attività. I partecipanti alle prestazioni consortili dovranno versare anticipatamente al Consorzio o comunque rifondere a vista al Consorzio medesimo, secondo le rispettive quote di eventuale partecipazione collettiva alle diverse iniziative, qualsiasi importo speso dal Consorzio stesso in relazione diretta od indiretta alla esecuzione dei servizi prestati in oggetto, nonchè ogni onere, spesa e costo, a tale scopo incontrato, anche per l’eventuale acquisto di mezzi, attrezzature ed ogni altro bene da acquisirsi per la esecuzione della iniziativa in questione. Laddove i contributi annuali, versati a norma dell’art. 20, non dovessero risultare sufficienti a coprire le spese generali di struttura ed organizzazione del Consorzio, ai partecipanti a ciascuna singola iniziativa realizzata dal Consorzio in nome proprio sa per conto dei partecipanti stessi, sarà addebitata ulteriore quota parte delle spese generali, di struttura e funzionamento del consorzio in misura proporzionale alla entità della iniziativa rispetto al complesso delle attività poste in essere dal Consorzio nel periodo in riferimento.
Tale rimborso potrà aver luogo sotto forma di acconti salvo conguagli periodici e/o finali.
TITOLO VII DURATA DEL PATTO
Art. 24) – Durata - La durata della società in cui il Consorzio si impersona è prevista a norma di Statuto sino al 30.09.2090.
A sua volta il patto consortile, per ciò che attiene ai diritti e doveri eccedenti quelli inerenti alle posizioni di partecipazione sociale, deve ritenersi stipulato e vincolante per 20 anni dalla sua entrata in vigore (9 aprile 1992). Ciascun soggetto che acquista la qualità di consorziato socio o consorziato aderente non socio sarà tenuto al rispetto del patto, fino alla sua data di scadenza e successive proroghe ai sensi dell’art. 25 che segue.
Art. 25) – Xxxxxxx – Sei mesi prima di ciascuna scadenza del patto il Presidente del Consorzio, invierà lettera raccomandata R.R. a tutte le imprese consorziate interpellandole sulla loro eventuale intenzione di prorogare il patto consortile, alle stesse condizioni per altri 20 anni. I consorziati sono sin da ora d’accordo che la mancata risposta entro 30 giorni dal pervenimento della lettera del Presidente dovrà intendersi come accettazione della proposta in essa contenuta. La lettera del Presidente dovrà fare esplicito richiamo di quanto precede. I partecipanti che abbiano inviato, entro i prescritti 30 giorni come sopra, la loro comunicazione di non voler aderire alla proroga del patto consortile saranno liberati, alla scadenza del periodo relativo, da ogni obbligo conseguente alla partecipazione al Consorzio, con la eccezione ovviamente di quelli inerenti alla loro partecipazione ad iniziative cui già essi pro quota abbiano aderito.
Art. 26) – Liquidazione dei partecipanti uscenti – Nella ipotesi di rinnovo del patto consortile ad ogni scadenza periodica, i partecipanti soci rimasti nel Consorzio saranno congiuntamente tenuti ad acquistare ai partecipanti uscenti, pro quota, ed in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, le quote di proprietà di questi ultimi (a loro volta obbligati a vendere) per contanti al valore nominale.
I partecipanti uscenti, prima di percepire il corrispettivo di cessione delle quote, dovranno aver pienamente assolto ogni loro obbligo patrimoniale nei confronti del Consorzio e degli altri partecipanti derivante dal patto consortile e comunque contratto in relazione ad esso.
Art. 27) - Scioglimento anticipato - Nella ipotesi che almeno il 70% dei partecipanti soci ne faccia espressa richiesta scritta indirizzata alla Presidenza del Consorzio, quest’ultimo potrà essere sciolto anticipatamente, anche prima della scadenza, purchè ciò non pregiudichi la capacità del Consorzio di adempiere obbligazioni assunte nei confronti di terzi.
TITOLO VIII
DOMICILIO DEI PARTECIPANTI
Art. 28) - Domicilio dei partecipanti - La indicazione di domicilio apposta da ciascun partecipante all’atto della firma del presente Regolamento vale ad ogni effetto quale elezione di domicilio in tutti i rapporti tra il partecipante ed il Consorziato e tra il partecipante e gli altri consorziati. Qualsiasi variazione di domicilio dovrà in ogni caso essere comunicata al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata R.R. con un preavviso di almeno 15 giorni.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29) - Patto di riservatezza - Ciascun consorziato si impegna salvo quanto disposto da norme o regolamenti pubblici applicabili a non far uso al di fuori delle finalità consortili, a non divulgare e/o lasciar divulgare e più latamente a mantenere riservata qualsiasi informazione e/o documentazione inerente alla attività consortile e a qualunque notizia di cui gli sia stata segnalata per iscritto la riservatezza, relativa ad altri consorziati, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza e/o in relazione alla partecipazione al Consorzio ed alle sue iniziative.
Ogni consorziato si obbliga ad utilizzare i documenti e le informazioni ricevute dagli altri consorziati, relativi all’esecuzione dei servizi di cui alle iniziative consortili, unicamente per il fine della esecuzione di tali iniziative ed a mantenere riservato il contenuto di tali documenti ed informazioni. Tali documenti ed informazioni saranno pertanto comunicati ai terzi solo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione della iniziativa consortile per la quale sono stati comunicati o altrimenti previa autorizzazione scritta (che non sarà irragionevolmente negata) dall’avente diritto su tali informazioni.
I consorziati saranno tenuti ad assumere ogni provvedimento opportuno a far si che i predetti obblighi di riservatezza siano osservati dai loro dipendenti e collaboratori.
I predetti obblighi di riservatezza non opereranno in ipotesi di informazioni, documentazioni e/o notizie che sono di pubblico dominio e/o che erano precedentemente già in possesso di una o di più parti.
Art. 30) - Sottoscrizione – Il presente Regolamento viene sottoscritto da ciascun consorziato socio, su copia separata portante la firma del consorziato stesso e del Presidente del Consorzio.
Dovrà essere inoltre firmato da ogni terzo ammesso a fruire delle prestazioni consortili a norma del precedente Articolo 7 e Articolo 8 del presente regolamento.
La sottoscrizione del presente Regolamento da parte dei singoli consorziati costituisce ad ogni effetto adesione al patto consortile ed impegno a rispettare tutte le sue clausole e quelle che integrativamente saranno espresse dagli Organi Consortili.
TITOLO X
CLAUSOLA ARBITRALE
Art. 31) - Patto arbitrale - Nella deprecata ipotesi di controversie tra il Consorzio e singoli partecipanti, come pure nella ipotesi di controversie insorgende tra consorziati relativamente a rapporti disciplinati dal patto consortile, la competenza a decidere spetterà ad un collegio di tre arbitri i quali decideranno inappellabilmente, secondo equità e svincolati da ogni norma di procedura, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
I membri del Collegio saranno così nominati: il primo arbitro sarà nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con funzione di Presidente del Collegio; il secondo sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato; il terzo sarà nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati.