CO.M.IT.
XX.X.XX.
“consorzio Mercato Ittico Torino”
regolamento interno per il Mercato all’ingrosso dei prodotti ittici di Torino
Rev. 1/2013
Sommario
ARTICOLO 2- INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO 5
ARTICOLO 3 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEL MERCATO E DEL CONSORZIO 6
ARTICOLO 4 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 6
ARTICOLO 6 – ORGANO AMMINISTRATIVO 7
ARTICOLO 7 - FUNZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 8
ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO E OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 8
ARTICOLO 9 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO E OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 8
ARTICOLO 10 - PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL CONSORZIO 9
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 9
ARTICOLO 12 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 10
ARTICOLO 13 – ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO 10
ARTICOLO 14 – VIGILANZA E SERVIZIO PER L’ORDINE PUBBLICO 11
ARTICOLO 15– ACCESSO E BADGE DI INGRESSO AL MERCATO 11
ARTICOLO 16 – NORME PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO 13
ARTICOLO 17 – CONSORZIATI E ACQUIRENTI 13
ARTICOLO 18 – ALTRE PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL MERCATO 14
ARTICOLO 19 – DISCIPLINA E NORME DI VENDITA 14
ARTICOLO 20 - PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO 15
ARTICOLO 21 - POSTEGGI DI VENDITA E BOX MAGAZZINI 16
ARTICOLO 22 - CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA 16
ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVI PER I POSTEGGI DI VENDITA 18
ARTICOLO 24– TERMINE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI DI VENDITA 18
ARTICOLO 25- RICONSEGNA DEI POSTEGGI DI VENDITA 19
ARTICOLO 26 - LOCALI E PARTI COMUNI DEL SEMINTERRATO 19
ARTICOLO 27 – SPESE COMUNI GENERALI 21
ARTICOLO 28 – VIABILITÀ INTERNA DEL MERCATO 21
ARTICOLO 29 – ORDINE INTERNO AL MERCATO 22
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE 23
ARTICOLO 31 - VENDITA DI PRODOTTI NON CONFORMI AI REQUISITI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE 23
ARTICOLO 32 - PULIZIA DEL MERCATO 23
ARTICOLO 33 – PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI 24
ARTICOLO 35 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI DA PARTE DEGLI CONSORZIATI CONCESSIONARI 25
ARTICOLO 36 - CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ ED ORARI 25
ARTICOLO 37 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 26
ARTICOLO 38 - OBBLIGHI GENERALI 29
ARTICOLO 39 - UTILIZZO DEL MARCHIO DEL CONSORZIO E DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO CEE 30
ARTICOLO 40 - VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. PRINCIPI GENERALI 32
ARTICOLO 41- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI 34
Articolo 1 - Definizioni
1. Gli edifici, le attrezzature, gli impianti e i servizi, di cui alla planimetria in allegato sub A (il “Complesso”) al presente regolamento, siti in Torino – Xxxxx Xxxxxxx, 00 e posti a disposizione del consorzio, per il commercio all’ingrosso dei prodotti ittici ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge costituiscono il Mercato in cui avviene la contrattazione dei prodotti ittici da parte dei consorziati o operatori .
2. Il presente regolamento (di seguito il “regolamento”) detta le norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato, gestito dal consorzio XX.X.XX. è stato adottato dall’assemblea con delibera in data 13 Febbraio 2013, e vincola ciascuno dei consorziati che sarà tenuto a rispettarlo ed a farlo rispettare a qualsiasi titolo ai propri utenti, fornitori, dipendenti e collaboratori.
3. Ai fini del presente regolamento:
per “acquirenti" si intendono i clienti degli operatori titolari di P. IVA, meglio descritti all’art. 19.2;
per "Autorità competente" si intendono le Autorità previste ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 06.11.2007 - n. 193;
per “clientela”: si intendono gli acquirenti ed i consumatori privati;
per “commissione” si intende la commissione di cui all’art. 5;
per "consorziati" od "operatori" si intendono i soci del consorzio, grossisti titolari di posteggio di vendita all'interno del Mercato;
per "consumatori privati" si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti presso gli operatori al dettaglio per il solo consumo familiare;
per "Gestore" si intende il consorzio Mercato Ittico Torino anche definito “consorzio XX.X.XX.” o anche solo “XX.X.XX.” o “consorzio”;
per "Mercato" si intende il Mercato Ittico all'Ingrosso di cui ai commi precedenti;
per "O.A." si intende Organo Amministrativo del Mercato di cui al successivo articolo 7;
per "OSA" si intende il Responsabile del Sistema di Autocontrollo e operatore del Settore Alimentare come definito dal reg. CEE 178/2002 art.3, di cui al successivo articolo 8;
per "piano di autocontrollo" si intende il piano di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/2004, di cui al successivo articolo 10;
per “plateatico” si intende lo spazio allestito dai singoli consorziati all’interno del Mercato per lo svolgimento della attività di vendita;
per "posteggio" si intende lo spazio commerciale oggetto di assegnazione ai consorziati;
per "Prodotti" si intendono quelli indicati al successivo articolo 20;
per "RSPP” si intende il Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 com.1 lettera F di cui al successivo articolo 11;
per “Statuto” si intende lo Statuto del consorzio pro tempore vigente.
Articolo 2- Individuazione del Mercato
All’interno del complesso sono individuate:
parti, impianti e servizi di uso comune a tutti i consorziati e/o a tutta la clientela;
parti, impianti e servizi di uso esclusivo assegnati al singolo consorziato.
1. Parti di uso comune
Devono intendersi, rispetto al Complesso ed al Mercato, le parti e servizi di uso comune: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né impegnativo per il Gestore: si intendono il suolo su cui sorge il Complesso, i piazzali, i camminamenti, le vie d’accesso e più in generale tutte le superfici viarie pedonali e veicolari interne ed esterne; le aree adibite a parcheggio o a sosta di veicoli; la recinzione esterna e le cancellate interne; i sistemi di ingressi elettronici, comprensivo delle postazioni di controllo; la segnaletica viaria; i contenitori per i rifiuti; le insegne esterne del Mercato; le aree verdi e, comunque, tutte le opere, strutture installazioni, manufatti di qualunque genere che servono all’uso comune.
2. Impianti di uso comune
Devono intendersi, rispetto al Complesso ed al Mercato, quali impianti di uso comune: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né impegnativo per il Gestore: l’impianto antintrusione, comprensivo delle postazioni di controllo, l’impianto idrico di distribuzione dell’acqua e le relative componenti anche di controllo e rilevazione; le prese d’acqua, le bocche antincendio esterne ed interne, i segnalatori antincendio, gli estintori e, più in generale, tutte le apparecchiature antincendio con le installazioni di controllo e di soccorso; il sistema fognario; gli impianti elettrici delle parti comuni e le relative componenti elettriche anche di controllo e rilevazione; le strutture di illuminazione e decorazione delle parti comuni e le relative componenti; l’impianto di riscaldamento e di condizionamento.
3. Servizi di uso comune
Devono intendersi di uso comune tutti i servizi erogati dal Gestore indistintamente a tutti i consorziati: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né impegnativo per il Gestore, devono intendersi comuni – se ed in quanto attivati - i seguenti servizi: pulizia e disinfestazione delle parti di uso comune; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti ed impianti di uso comune;
vigilanza (cfr. art. 14), gestione del sistema di autocontrollo; servizio di accoglienza; sorveglianza interna, gestione e controllo di tutti gli impianti tecnologici di uso comune; raccolta e smaltimento rifiuti non speciali; servizio di promozione e pubblicità; l’ amministrazione del Mercato Ittico di Torino.
Articolo 3 – Finalità e principi generali di gestione del Mercato e del consorzio
I fondi necessari alla gestione sono costituiti dal fondo consortile e dai contributi previsti all’art. 7 dello Statuto: si precisa che la misura di tali contributi sarà determinata al fine di ottenere l’obiettivo del soddisfacimento delle necessità di finanziamento del Mercato e del consorzio in relazione alla gestione delle Parti Comuni, degli Impianti e dei Servizi Comuni come definiti al precedente art. 2.
Articolo 4 - Assemblea dei consorziati
Per quanto attiene all’assemblea dei consorziati si rinvia integralmente a quanto prevede lo Statuto.
Articolo 5 – Commissione
1. Presso il Mercato è istituita una apposita commissione composta da tre rappresentanti dei consorziati. I componenti della commissione, sono nominati dall’assemblea dei soci con delibera da assumersi con le maggioranze di cui all’art. 23.1 dello Statuto.
2. Alle sedute della commissione, possono partecipare, con funzioni consultive, senza diritto di voto, i consorziati, i componenti dell’Organo amministrativo del consorzio o loro delegati, esperti nei problemi da trattare, nonché, su invito da parte della commissione o dell’Organo amministrativo, rappresentanti di altre categorie interessate.
3. La commissione dura in carica 6 mesi e suoi componenti possono essere riconfermati per i successivi 6 mesi: i componenti della commissione scadenti non sono rieleggibili per un periodo di 6 mesi dalla scadenza.
4. La commissione si riunisce settimanalmente presso gli uffici del consorzio in orari stabiliti dalla commissione stessa e comunicati, anticipatamente tramite mail, all’ufficio amministrativo del consorzio: la commissione può essere convocata dall’Organo Amministrativo del consorzio ogni qualvolta ritenuto necessario ed ha il compito di:
compiere gli accertamenti e i controlli necessari per formulare proposte all’Organo amministrativo in relazione ai servizi, impianti e Parti comuni e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;
collaborare con l’Organo Amministrativo;
proporre le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l' aspetto igienico-sanitario;
esprimere il proprio parere all’O.A. sui punti dell’ordine del giorno da trattare;
esprime pareri vincolanti, nel rispetto dello statuto e di altre norme applicabili in merito a:
a. giorni di ammissione dei consumatori privati al Mercato;
b. calendario delle attività di Mercato;
x. xxxxxxxx relative all’art. 31 del presente regolamento;
d. consenso del rilascio del badge d’ingresso ai soggetti acquirenti richiedenti connesse con l’attività di vendita degli operatori.
5. Le delibere di cui al punto 5 entreranno in vigore dopo la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci del consorzio.
Tutte le delibere della commissione devono essere prese a maggioranza dei componenti con l’eventuale astensione al voto di componenti interessati.
Articolo 6 – Organo Amministrativo
Per quanto attiene Organo Amministrativo si rinvia integralmente a quanto prevede lo Statuto.
Articolo 7 - Funzioni dell’Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo del consorzio ha, oltre i compiti ed i poteri previsti nello Statuto, le seguenti funzioni:
1) Risponde del regolare funzionamento del Mercato e dei Servizi dedicati;
2) stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale del consorzio;
3) si coordina costantemente con il RSPP e con l’OSA, al fine di perseguire, ognuno per la parte di propria competenza, il corretto funzionamento del Mercato in ottemperanza alla normativa vigente;
4) favorisce e promuove, tramite l’OSA, la massima collaborazione con le Autorità sanitarie competenti;
5) emana ordinanze nel proprio ambito di competenza e svolge attività di impulso, qualora le circostanze lo richiedano, nei confronti delle Autorità competenti;
6) inibisce l'accesso al Mercato alle persone che turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso;
7) rappresenta il consorzio nella gestione corrente del Mercato, o delega, come previsto dal presente regolamento, questa rappresentanza all’OSA e all’RSPP per particolari aspetti.
Articolo 8 – Responsabile del Sistema di Autocontrollo e operatore del Settore Alimentare
Il Responsabile del Sistema di Autocontrollo e di operatore del Settore Alimentare (OSA) è nominato dall’Organo Amministrativo su una rosa di nominativi proposti dall’assemblea dei soci.
Viene inquadrato con contratto di consulenza professionale ai sensi delle normative vigente e può avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti. Il trattamento economico è stabilito dall’Organo amministrativo in sede di definizione contrattuale su parere non vincolante dell’assemblea.
Articolo 9 - Compiti del Responsabile del Sistema di Autocontrollo e operatore del Settore Alimentare
Il Responsabile per l’autocontrollo, abbreviato “OSA” nel presente documento, assume i compiti e le responsabilità definiti dal regolamento 178/2002/CE come
riportati nel regolamento in vigore e come definiti nell’atto di nomina, per la gestione delle sole parti comuni del Mercato. Le responsabilità e gli ambiti di autonomia dell’OSA devono essere dettagliati in apposita procura speciale notarile da iscriversi nel registro delle imprese. Nella procura speciale devono essere previsti autonomia gestionale, per gli aspetti di propria competenza, rappresentanza nei confronti di soggetti terzi per tutti gli aspetti legati alla sicurezza alimentare, assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 3 del reg. CE 178/2002. Ulteriori dettagli sulle modalità di azione dell’OSA e di comunicazione dell’attività tra l’OSA, i consorziati, l’O.A. e la commissione sono definiti nel piano di autocontrollo.
Articolo 10 - piano di autocontrollo del consorzio
Il piano di autocontrollo , redatto ai sensi del reg. CE 852/2004, e ogni sua modifica, vengono proposti dall’OSA ed approvati in assemblea con apposito provvedimento.
Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli ed al fine della gestione sanitaria omogenea del Mercato, il piano di autocontrollo può prevedere al suo interno regole comuni da inserirsi, a cura dei responsabili dell'autocontrollo dei singoli consorziati, nei piani di cui allo stesso articolo 31, comma 1.
Qualora necessario, al fine di gestire situazioni contingenti o emergenti di particolare rilevanza ai fini della garanzia della sicurezza alimentare e del rispetto della relativa legislazione, l’OSA può emettere disposizioni integrative al piano di autocontrollo, dandone comunicazione ai consorziati e precisandone la durata oppure la natura permanente. Le disposizioni integrative aventi carattere permanente saranno inserite nel piano alla prima revisione utile.
I consorziati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel piano di autocontrollo e delle disposizioni integrative di cui al precedente comma.
Articolo 11 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, siglato “RSPP” nel presente documento, è nominato dall’Organo Amministrativo su una rosa di nominativi proposti dall’assemblea dei soci.
Viene inquadrato con contratto di consulenza professionale ai sensi della normativa vigente e può avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti.
Il trattamento economico è stabilito dall’Organo Amministrativo in sede di definizione contrattuale su parere non vincolante dell’assemblea.
Articolo 12 - Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il RSPP assume i compiti e le responsabilità definiti dal D.Lgs. 09 aprile 2008
n. 81 come definiti nell’atto di nomina, per la gestione delle sole parti comuni del Mercato. Le responsabilità e gli ambiti di autonomia gestionale del RSPP devono essere dettagliati in apposita procura speciale notarile da iscriversi nel registro delle imprese.
Ulteriori dettagli sulle modalità di azione del RSPP e di comunicazione delle attività tra l’RSPP, i consorziati, L’O.A. e la commissione, sono definiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Articolo 13 – Altro personale addetto al Mercato
1. L’Organo amministrativo è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dal Gestore in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso. L’Ente Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
2. Il personale amministrativo collabora con l’Organo amministrativo nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite.
3. Il personale addetto alla vigilanza assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del Mercato; nonché l'osservanza da parte dei consorziati e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al Mercato stesso, comunicando tempestivamente all’amministrazione le condotte illecite che determinano l'applicazione delle sanzioni.
4. Ulteriori dettagli su compiti e doveri del personale addetto alla vigilanza sono definiti nel mansionario.
Articolo 14 – Vigilanza e Servizio per l’ordine pubblico
Il Servizio per l’ordine pubblico è assicurato dalla predisposizione di un impianto di videosorveglianza a copertura esterna ed interna dello stabilimento con videoregistrazione degli eventi nelle modalità stabilite dal contratto con Azienda incaricata e regolamentato dalle disposizioni di legge.
Il consorzio può affidare la sorveglianza della struttura del Mercato ad uno o più custodi definendone i compiti e le mansioni.
Il consorzio potrà decidere sulla necessità di predisporre altri tipi di controllo, automazione degli accessi, presenza fisica armata o meno, e tutto quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo.
Articolo 15– Accesso e badge di ingresso al Mercato
1. L’ammissione al Mercato è autorizzata dal consorzio mediante il rilascio ai consorziati di cui all’articolo 18, ai loro familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente, ai dipendenti del consorzio, all’OSA, all’RSPP, al personale dell’Organo Amministrativo, fornitori, di un badge di ingresso completo dei dati anagrafici, riconoscimento fotografico e della qualifica professionale ricoperta.
2. Nel caso di lavoratori dipendenti dei consorziati, la regolarità della posizione lavorativa, contributiva e fiscale dovrà essere periodicamente documentata al consorzio, pena il diniego o la disattivazione del badge di ingresso. A semplice discrezione dell’Organo Amministrativo potrà essere rilasciato un badge di ingresso temporaneo.
3. Requisito essenziale per il rilascio della badge di ingresso agli acquirenti è che questi stessi soggetti siano operatori del settore o utilizzatori professionali con partiva Iva.
4. L’acquirente dovrà fare richiesta di tale badge di ingresso all’Organo Amministrativo, che provvederà alla relativa consegna previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra e qualora non sussistano pregresse morosità e/o situazioni debitorie nei confronti dei consorziati.
L’acquirente dovrà ottenere il consenso unanime dei consorziati entro 5gg. lavorativi successivi al rilascio dei badge senza il quale non sarà più autorizzato all’accesso. La mancata risposta nei termini vale come dichiarazione al consenso. In caso di non consenso di uno dei soci consorziati, lo stesso dovrà dimostrare e documentare adeguatamente il diniego. Qualora detto diniego risulti immotivato è
facoltà dell’Organo Amministrativo sanzionare il consorziato con la sospensione dall’attività di 5 giorni lavorativi.
5. La sospensione o revoca all’utilizzo del badge agli acquirenti dovrà essere comunicata, dall’Organo amministrativo a tutti i soci consorziati, a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i soci consorziati, ottenuta l’informazione del mancato rilascio, sospensione o revoca della badge di ingresso al soggetto acquirente, dovessero effettuare forniture nel Mercato ai soggetti ai quali non è consentito l’accesso al Mercato, verranno sanzionati dal consorzio nella misura di
€ 500 per ogni fornitura effettuata; Il perdurare di tale comportamento nei confronti dei soggetti non autorizzati può comportare la facoltà dell’Organo Amministrativo sanzionare il consorziato con la sospensione dell’attività per 3 giorni lavorativi.
6. Il badge di ingresso dovrà essere indossato dagli acquirenti all’interno del Mercato in modo visibile ed esibito unitariamente ad un documento di riconoscimento, a semplice richiesta del personale della XX.X.XX. e/o di altra società da quest’ultima incaricata.
7. Il rilascio del badge di ingresso è soggetto al pagamento della somma determinata dal consorzio ed è sempre subordinato alla preventiva valutazione dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti, nonché al possesso dei requisiti igienico-sanitari o di quanto previsto dal consorzio con propri atti. E’ facoltà del consorzio con decisione dell’Assemblea stabilire particolari inibizioni al rilascio del badge di ingresso , o alla sua sospensione temporanea o definitiva, per situazioni ritenute pericolose allo svolgimento delle attività oppure a soggetti morosi. Gli stessi consorziati e i propri addetti, qualora dovessero trovarsi nella situazione di morosità nei confronti del consorzio, potranno subire la sospensione del badge fino alla regolarizzazione della posizione.
8. I dispositivi di controllo accesso ed i badge di ingresso sono di proprietà della XX.X.XX. nonché strettamente personali e non cedibili; in caso di smarrimento o furto gli assegnatari di tali dispositivi dovranno presentare all’amministrazione le relative denunce fatte alle Autorità competenti per la loro riemissione. La violazione delle disposizioni del presente comma comporterà la facoltà alla XX.X.XX. di sospendere la validità dei dispositivi e dei badge suddetti.
9. Salvo diverse disposizioni da parte dall’organo Amministrativo, l’accesso al Mercato dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi varchi dotati di sistema di ingresso ed uscita automatizzato.
10. I consorziati, i loro dipendenti, i collaboratori e i fornitori, potranno tendenzialmente accedere all’interno del Mercato nell’intero arco della giornata, compatibilmente con le limitazioni di tempo e di orario che saranno separatamente stabilite dall’Organo Amministrativo.
11. Gli acquirenti potranno accedere al Mercato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura stabiliti dall’Organo Amministrativo.
Articolo 16 – Norme per i prodotti immessi sul Mercato
1. Tutte le merci dirette al Mercato debbono essere esclusivamente indirizzate ai consorziati e provenire obbligatoriamente da stabilimenti muniti di riconoscimento o registrazione CEE, a termini di legge.
2. Il consorzio stabilisce la regola al solo fine della regolarità dello svolgimento delle attività commerciali senza alcuna responsabilità per eventuali irregolarità, né per sanzioni comminate dalle Autorità competenti di controllo per eventuali irregolarità dei documenti di trasporto o altri documenti accompagnatori.
Articolo 17 – consorziati e acquirenti
1. Possono essere titolari di posteggio o altri spazi assegnati, opportunamente definiti e inerenti alle attività di vendita di prodotti ittici, i soggetti giuridici aderenti al consorzio Mercato Ittico Torino, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 10 c.1 dello Statuto.
2. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato gli acquirenti, e precisamente:
i commercianti all’ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
i commercianti al dettaglio dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonché chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità.
3. Sono altresì ammessi agli acquisti:
i consumatori privati, ma esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dall’Organo amministrativo su parere vincolante della commissione di Mercato.
Articolo 18 – Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato
1. Sono ammessi al Mercato con i propri mezzi di trasporto i conferenti le merci, preventivamente identificati e registrati ed in possesso di badge di ingresso “lato grossisti”. I conferenti delle merci (Aziende ittiche che effettuano trasporto diretto, trasportatori conto terzi, ecc.) devono essere in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge con prodotti esclusivamente destinati ai consorziati.
2. Ai produttori o commercianti all’ingrosso che conferiscono i prodotti ittici e i soggetti di cui al comma precedente, potrà essere consegnato un badge a discrezione dell’Organo amministrativo, in difetto, qualora sprovvisti di badge; tali soggetti potranno essere autorizzati all’ingresso, qualora siano riconosciuti ed introdotti nella struttura da parte e sotto responsabilità di un Consorziato.
3. Il consorzio può altresì autorizzare in via temporanea e provvisoria, sotto propria responsabilità, altri soggetti qualora ciò si renda necessario ed in conformità alle linee gestionali del Mercato . I consorziati possono consentire l’accesso al Mercato di altri soggetti (consulenti, riparatori, altri fornitori, ecc.) qualora vengano riconosciuti ed introdotti nella struttura da parte e sotto responsabilità di un Consorziato.
Articolo 19 – Disciplina e Norme di Vendita
1. La compravendita dei prodotti di cui al successivo art. 20 avviene nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Il consorzio non è responsabile dei danni eventualmente cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né potrà essere coinvolto ad alcun titolo nelle controversie che eventualmente ne derivino.
2. I consorziati, i venditori, gli acquirenti, gli autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire ai competenti organi di controllo, all’O.A., all’ OSA e RSPP tutta la
documentazione idonea e/o ritenuta opportuna ad individuare l’effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato.
3. Le vendite al pubblico dei prodotti di cui al successivo art. 20 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni legislative vigenti (banchi espositivi in materiale idoneo, dispositivi efficaci per evitare il contattato con il pubblico, disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari).
4. Ulteriori disposizioni in merito possono essere fissate nel piano di autocontrollo.
Articolo 20 - Prodotti ammessi alla vendita nel Mercato
1. Ai sensi della vigente normativa e della Concessione Comunale n. 6484 art.2 c.6, sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti della pesca:
prodotti della pesca freschi: prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto od in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, intesa a garantirne la conservazione;
prodotti della pesca preparati: prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad operazioni che ne abbiano modificato l'integrità anatomica, quali eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura e tritatura;
prodotti della pesca trasformati: prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.
2. E' altresì ammessa la vendita di:
a) prodotti ittici surgelati e congelati, conserve e semi-conserve di prodotti ittici;
b) gasteropodi marini;
c) crostacei, molluschi bivalvi e prodotti ad essi equiparati per legge;
d) cosce di rana;
e) varietà di lumache terrestri ammesse dalla legge;
f) alghe marine commestibili.
3. Delle eventuali sopravvenute modifiche od integrazioni alle normative specifiche relative all'elenco di cui ai commi precedenti, il consorzio prenderà atto con apposito provvedimento, sentita la commissione di cui all'articolo 5.
Articolo 21 - posteggi di vendita e box magazzini
1. Lo spazio commerciale "tipo", denominato posteggio, oggetto della concessione, è composto dalle seguenti distinte unità:
Area di plateatico antistanti ciascun posteggio (esclusa la parte centrale del plateatico dedicata al transito degli acquirenti)
Locale ad uso ufficio, sul plateatico
Anti cella accessibile tramite saracinesca metallica dal plateatico e dotata di lavello
Cella frigorifera a doppia apertura (verso plateatico e verso piattaforma esterna),
Vestibolo di accesso dalle piattaforme esterne, chiuso da saracinesca metallica,
Magazzino nel seminterrato, chiuso da porta metallica.
2. Il posteggio, in ogni sua componente, deve essere reso e mantenuto agibile e fruibile e rispondere ai requisiti igienico-sanitari ad esclusiva cura, spese e responsabilità dell'operatore concessionario. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti nel piano di autocontrollo.
3. Il consorzio può disporre delle verifiche dello stato del posteggio in ogni sua componente e se necessario imporre motivatamente all'operatore concessionario, a cura e spese dello stesso, il ripristino delle normali condizioni d'uso.
4. L'utilizzo difforme, anche parziale, del posteggio può comportare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 41.
Articolo 22 - Concessione e gestione dei posteggi di vendita
I posteggi e le aree del Mercato sono assegnate alle seguenti condizioni:
a) regolarità dell'operatore concessionario in ordine al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 24 e dei contributi e pendenze relative a sanzioni pecuniarie con l'Ente consorzio;
b) il posteggio richiesto o assegnato, deve essere accettato nelle condizioni in cui si trova, qualunque esse siano; l ' operatore deve garantire che l'utilizzo avvenga solo quando il posteggio risponde pienamente ai requisiti previsti dalle normative vigenti;
c) ogni eventuale miglioria apportata dall'operatore concessionario non potrà essere motivo di rimborso da parte del consorzio;
d) la dismissione del posteggio potrà avvenire previa comunicazione a mezzo A/R o pec da inviare al consorzio almeno sei mesi prima del suo rilascio.
e) la riconsegna del posteggio, all'atto della dismissione, dovrà avvenire nella sua piena fruibilità sanitaria e strutturale. In caso di problematiche di tipo sanitario e/o strutturale saranno applicate le vigenti norme in materia;
f) le eventuali concessioni temporanee scadono, a prescindere dalla loro data di inizio, a semplice richiesta dell’Organo Amministrativo;
I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, società o cooperative. Gli stessi devono garantire che vi sia un referente, reperibile 24 ore su 24.
Sono soggette alla sola comunicazione, da effettuarsi entro 5 giorni dall'evento, anche le variazioni di titolarità, conseguenti a:
a) dismissione dalla carica e recesso di soci da società, che non comportino lo scioglimento della Società stessa, purché la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;
b) variazione del capitale sociale e delle quote sociali.
I consorziati concessionari eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
Sui posteggi di vendita è posta, nei modi prescritti dal consorzio, l'insegna recante la denominazione dell'impresa dell'operatore. Le caratteristiche tecniche di tale insegna sono determinate dal consorzio stesso. La sua posa, avviene a cura del consorzio.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei posteggi è a cura e spese dei consorziati concessionari. In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso scritto del consorzio. I concessionari sono tenuti
ad avvalersi di imprese abilitate e che operano nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.
Non sono ammessi né il deposito né la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al precedente articolo 20.
Articolo 23 - Corrispettivi per i posteggi di vendita
1. A fronte della messa a disposizione da parte del consorzio dei posteggi e del plateatico è dovuto un corrispettivo determinato dall’Organo amministrativo e approvato in assemblea.
2. I corrispettivi di concessione dei posteggi, quando non diversamente disposto con appositi atti del consorzio, comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del Mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del consorzio.
3. I corrispettivi dei posteggi sono determinati dall’Organo amministrativo sentito il parere della commissione di Mercato.
4. Detti corrispettivi (soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto) devono essere versati in forma trimestrale anticipata e possono essere motivatamente variati in qualsiasi momento con apposito provvedimento.
5. Il ritardato pagamento di quanto sopra alle scadenze prefissate comporta l'applicazione di una sanzione pari al 20% della somma dovuta oltre alle altre conseguenze previste dall’art. 12 dello Statuto sociale .
Articolo 24– Termine e decadenza delle concessioni dei posteggi di vendita
Per quanto concerne il termine e la decadenza delle concessioni dei posteggi di vendita si rinvia integralmente a quanto prevede lo Statuto.
Articolo 25- Riconsegna dei posteggi di vendita
1. Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il consorziato deve riconsegnare il posteggio al consorzio libero di persone o di cose, con la rimozione di impianti o sovrastrutture, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subingresso di un altro operatore.
2. In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto al successivo articolo 41.
Articolo 26 - Locali e parti comuni del seminterrato
1. Nell'area comune del locale seminterrato possono essere installate, su autorizzazione del consorzio e delle competenti Autorità sanitarie, celle frigorifere supplementari per la conservazione dei prodotti congelati e surgelati. Può essere inoltre previsto uno spogliatoio comune per i consorziati che ne richiedano l'utilizzo.
2. Il consorzio può altresì concedere ai soli consorziati concessionari che ne facciano richiesta l'utilizzo delle celle frigorifere di sua proprietà oppure di posizionare nuove celle frigorifere negli eventuali spazi residui alle seguenti condizioni:
a) dette celle sono oggetto di concessione specifica di durata uguale al posteggio e soggette al medesimo regime rinnovabile dietro corrispettivo di un canone il cui ammontare è determinato dal consorzio;
b) esse devono essere esclusivamente destinate alla conservazione dei prodotti e alla loro lavorazione, nei termini di quanto disposto dalle Autorità sanitarie competenti;
c) le celle dovranno essere posizionate e mantenute a cura e spese del Consorziato richiedente che ne sosterrà tutte le spese di funzionamento e per l’alimentazione elettrica. In caso di nuove celle, le medesime dovranno essere edificate nel pieno rispetto delle normative in materia;
d) all'atto della riconsegna l'operatore concessionario dovrà liberare la cella o lo spazio occupato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della scadenza della concessione o con un maggior termine, comunque non oltre i 60
giorni, dietro pagamento del canone così come determinato. La cella o lo spazio assegnato dovranno essere restituiti in condizioni strutturali, impiantistiche ed igienico-sanitarie tali da non comportare ulteriori oneri di sistemazione al consorzio. Quest’ultimo si riserva di rivalersi sull’operatore che ha rilasciato la cella per il recupero degli eventuali oneri sostenuti e applicherà allo stesso il canone di concessione, dalla data di scadenza della concessione a quella di conclusione delle operazioni di sgombero.
L'utilizzo contrario alla normativa vigente della cella frigorifera del seminterrato può comportare, sentita la commissione, la revoca della concessione della cella stessa e costituire motivo di avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.
4. Le parti esterne delle celle installate dovranno essere mantenute nelle idonee condizioni di manutenzione e igiene a cura dei consorziati assegnatari.
5. Subordinatamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge, sia in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sia in materia di sicurezza alimentare, e compatibilmente con le disposizioni delle Autorità competenti e di quelle previste nel piano di autocontrollo, i locali assegnati del seminterrato potranno essere utilizzati dai consorziati per attività di deposito di alimenti, materiali a contatto, attrezzature per lavorazioni alimentari, così come per lavorazione di alimenti. La movimentazione degli alimenti e dei materiali a contatto dovrà essere attuata in maniera tale da prevenire la contaminazione, conformemente alle disposizioni del piano di autocontrollo.
6. L’accesso ai locali comuni del seminterrato (corridoi, scale, montacarichi, spogliatoi) da parte dei consorziati o di loro dipendenti, collaboratori, incaricati, deve avvenire secondo le modalità stabilite nel piano di autocontrollo o nelle disposizioni integrative.
7. Tutti i locali del seminterrato, eccetto i locali archivio, dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con la destinazione generale dello stabilimento. Sono vietati il deposito di materiali estranei e qualsiasi attività non compatibile.
Articolo 27 – Spese comuni generali
Sono considerate spese comuni generali, che saranno ripartite fra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall’assemblea, le seguenti tipologie:
a) le spese afferenti alla gestione ed al funzionamento delle parti, degli impianti e dei servizi comuni che precedono, oltre a quelli che potranno essere istituiti e attivati in futuro;
b) le spese derivanti dalle attività necessarie per la rappresentanza ed il migliore funzionamento del Mercato;
c) le polizze assicurative delle zone ed elementi e servizi comuni;
d) gli oneri per la gestione e l’amministrazione del consorzio.
In ogni caso le spese contabilizzate per mezzo di specifici dispositivi di consumo saranno ripartite sulla base di tali letture per quanto attiene i consumi dei singoli operatori ed in ragione del numero di posteggi per quanto attiene i consumi relativi alle parti comuni.
Il consorzio si riserva, di installare o di autorizzare l’installazione di specifici sistemi di rilevazione a consumo di acqua, energia elettrica e gas/metano con riferimento ad ogni singolo esercizio operante all’interno del Mercato.
Articolo 28 – Viabilità interna del Mercato
La viabilità interna è disciplinata dal consorzio.
In ogni caso i veicoli dei soggetti di cui al precedente articolo 18, hanno libero ingresso nell’area del Mercato per il tempo necessario alle operazioni connesse all’attività del Mercato. I veicoli degli utenti, hanno libero ingresso solo nell’area loro destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo.
E’ vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con qualsiasi genere di veicoli, salvo esplicita autorizzazione dell’O.A., per ragioni di manutenzione o simili. E’ vietata la circolazione, nell’area di vendita, di veicoli elettrici di portata superiore ai carrelli a mano che possano arrecare danno alla struttura, agli ascensori ed alle porte degli accessi.
L’uso dei piazzali e dei percorsi interni dovrà essere tale da non arrecare danno o intralcio al loro comune utilizzo e dovrà, comunque, avvenire nel rispetto delle
norme di circolazione interna che potranno essere individuate dall’O.A. e più in generale alle norme del codice della strada.
La circolazione e la sosta all’interno del complesso del consorzio possono avvenire nei modi e secondo i percorsi previsti dal consorzio stesso anche mediante tracciatura a terra e cartellonistica di vario tipo.
In ogni caso la circolazione dei mezzi a motore dovrà avvenire a velocità ridotta, anche in considerazioni delle condizioni generali, e comunque a velocità non superiore a 10 km/h.
Il consorzio non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni subiti dai mezzi, cose, persone o animali a causa della circolazione dei mezzi stessi.
Articolo 29 – Ordine interno al Mercato
1. Chiunque frequenti il Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento e impartite dal consorzio.
2. E’ comunque vietato nell’area del Mercato e nelle sue pertinenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare la circolazione;
b) introdurre animali;
c) sollecitare offerte o promuovere raccolte o sottoscrizioni, quale sia l’ente beneficiario, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il preventivo consenso dell’organo amministrativo del consorzio;
d) recarsi al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli o altri arnesi da lavoro;
e) portare armi di qualsiasi genere all’interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d’armi;
f) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura se non autorizzato dall’Organo Amministrativo;
g) fumare in tutti gli spazi interni, comuni o assegnati ai singoli operatori, nonché gettare mozziconi a terra in tutti gli spazi del consorzio, interni ed esterni.
Articolo 30 - Disposizioni in materia di sicurezza alimentare
1. Ogni operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile dell'autocontrollo, comunicarne il nominativo all’OSA, disporre ed osservare un proprio piano di autocontrollo, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo deve essere regolarmente conservata presso gli uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti o dell’OSA.
3. I consorziati sono tenuti al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza alimentare applicabile e ad essere in possesso delle autorizzazioni previste. Ogni consorziato è tenuto a notificare tempestivamente sia al consorzio che alle Autorità competenti le modifiche apportate alle strutture che potrebbero influire su tali autorizzazioni ovvero sul riconoscimento CEE dello stabilimento nel suo complesso. Il consorzio, nella persona dell’OSA, provvede altresì a notificare all’Autorità competente le modifiche apportate alle parti comuni.
Articolo 31 - Vendita di prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare
1. L'accertamento della vendita all'interno del Mercato di prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare, oltre applicazione da parte dell’ Autorità competenti delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, può comportare l’applicazione, secondo la gravità, del provvedimento disciplinare di cui al successivo articolo 41;
2. In misura proporzionale alla gravità della condotta e degli effetti, l’accertata commercializzazione di prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare può comportare l'immediata sospensione a tempo indeterminato dell'operatore concessionario responsabile della condotta e l'avvio del procedimento di revoca della o delle concessioni di cui egli è titolare.
Articolo 32 - Pulizia del Mercato
1. Le modalità, frequenze, responsabilità per le parti comuni sono fissate nel piano
di autocontrollo. Il piano di autocontrollo può prevedere indicazioni anche sulle modalità che i consorziati devono adottare negli spazi assegnati.
2. Ogni consorziato è tenuto a mantenere in condizioni igieniche corrette gli spazi assegnati. Ogni consorziato deve definire a tale scopo le proprie procedure di pulizia nel proprio piano di autocontrollo, rispettando le disposizioni generali di cui al comma precedente
Articolo 33 – Prevenzione delle infestazioni
1. Il Gestore organizzerà le attività di prevenzione delle infestazioni nelle parti
comuni all’intero Mercato ed ai singoli settori funzionali avvalendosi di imprese specializzate e disciplinandone modalità ed orari.
2. Le modalità, frequenze, responsabilità, orari, sono ulteriormente definite nel piano di autocontrollo.
3. I consorziati sono tenuti a consentire l’accesso agli organismi designati per le attività necessarie, nonché l’installazione, anche sulle parti assegnate, delle necessarie strutture ed impianti.
Articolo 34 – Manutenzione
1. Il Gestore garantirà la manutenzione delle parti e degli impianti comuni del
Mercato e dei singoli settori funzionali di cui si compone, avvalendosi dell’opera di imprese specializzate e disciplinandone modalità ed orari.
2. Gli operatori sono tenuti a consentire che, all’interno dei locali posti nella loro disponibilità, si proceda a constatazioni e controlli necessari per la manutenzione di parti e/o impianti di uso o servizio comune e che, qualora necessario, si proceda alla esecuzione dei relativi lavori. Gli operatori sono inoltre tenuti a consentire l’introduzione e la apposizione, all’interno dei predetti locali, di scale, ponteggi e quant’altro necessario allo svolgimento dei lavori medesimi, nonché il transito del personale addetto per il tempo strettamente necessario. Il tutto senza diritto di indennizzo a qualsivoglia titolo.
3. Le modalità, frequenze, responsabilità, orari, sono ulteriormente definite nel piano di autocontrollo.
Articolo 35 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti da parte degli consorziati concessionari
Tutti gli operatori dovranno avvalersi degli appositi contenitori per la raccolta degli imballaggi e materiali di confezionamento situati negli spazi all’uopo predisposti. Non saranno consentiti depositi o accumuli di rifiuti al di fuori degli spazi adibiti per la raccolta. Non è consentito utilizzare i contenitori per altri tipi di rifiuti o scarti.
Ciascun operatore dovrà collocare i propri rifiuti all’interno dei contenitori predisposti per la raccolta.
I sottoprodotti di origine animali e in generale ogni tipo di rifiuto diverso da materiali di confezionamento ed imballaggio dovranno essere gestiti dai singoli consorziati in maniera autonoma e nel rispetto delle leggi. Ulteriori dettagli potranno essere inseriti nel piano di autocontrollo.
Potranno essere definite forme di gestione collettiva fermo restando che, il rapporto per il conferimento dovrà intercorrere esclusivamente tra singoli consorziati e smaltitori autorizzati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui a commi precedenti sarà sanzionata ai sensi dell’art. 41 del presente regolamento.
Articolo 36 - Calendario delle festività ed orari
Il consorzio, nell'ultimo trimestre di ogni anno, sentita la commissione, e a seguito di delibera assembleare, determina il calendario delle festività che il Mercato osserverà nell'anno successivo.
Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni esclusi quelli indicati nel calendario delle festività e di chiusura di cui al comma precedente.
Gli orari delle contrattazioni e l'accesso dei consumatori privati sono stabiliti dal consorzio, sentita la commissione e a seguito di delibera assembleare.
Compatibilmente con le norme vigenti, sarà possibile, in occasione di festività o ricorrenze particolari, modificare temporaneamente gli orari di apertura; dette modificazioni saranno decise e comunicate dall’Organo Amministrativo.
L’Organo Amministrativo può con apposita ordinanza, da emanare in caso di documentata necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni.
Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del Mercato stesso.
In caso di mancata determinazione del calendario entro i termini di cui al primo comma, sarà applicato quello dell'anno precedente.
Articolo 37 - Obblighi dei consorziati
1. Il Consorziato è tenuto a rimborsare al consorzio gli eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso ed alle sue strutture. Il consorzio è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.
2. Il consorziato si impegna a rispettare per i propri dipendenti le disposizioni dei CCNL applicabili e di cercare, per quanto possibile, di applicare tali principi in tutta la catena di fornitura.
3. Il consorziato si impegna a rispettare le disposizioni del Testo Unico Immigrazione in merito all’Impiego di lavoratori stranieri.
4. Il consorziato si impegna a garantire gli adeguati livelli di salute e sicurezza per i lavoratori, i collaboratori e fornitori che operano negli ambienti del consorzio ed a collaborare nella redazione dei documenti congiunti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
5. Il consorziato si impegna ad informare il consorzio, tramite l’ufficio amministrativo, di ogni possibile anomalia relativa alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori, ed a collaborare e partecipare, per quanto di sua competenza, alle attività di monitoraggio e controllo del consorzio.
6. Il consorziato si impegna a svolgere la propria attività conformemente alle disposizioni legislative vigenti con particolare riguardo a:
a) Disposizione in materia di sicurezza alimentare come previsto dalle leggio vigenti e come dettagliato nel piano di autocontrollo approvato in assemblea.
b) Sicurezza sui luoghi di lavoro
o applicando quanto riportato nel DUVRI redatto con il consorzio per quanto di sua competenza e a lui richiesto;
o rispettando la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e facendo altresì rispettare tale obbligo ai propri dipendenti e collaboratori.
o fornendo agli organi del Mercato la documentazione necessaria per la corretta organizzazione e gestione dei rischi interferenziali;
o fornendo agli organi del Mercato le necessarie informazioni finalizzate alla verifica dell’applicazione della normativa vigente con particolare, ma non esclusivo, riferimento a individuazione, formazione ed informazione delle principali figure individuate dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
o Collaborando alla corretta gestione della sicurezza del Mercato, partecipando alle previste attività (riunioni informative e di coordinamento, esercitazioni, eccetera) inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
o provvedendo affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza del Mercato ed in particolare:
o i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
o devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio di ciascuna operatore, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
o devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
o devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
o deve essere osservato e fatto osservare il divieto di fumare i tutti gli ambienti;
o nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità;
o informare i propri fornitori e collaboratori sulle norme di sicurezza vigenti all’interno del Mercato anche mediante materiale informativo appositamente fornito dal Mercato.
o É vietato l’utilizzo ed il deposito di sostanze, esplosive, infiammabili, tossiche e comunque pericolose in generale.
o É vietato manomettere, spostare od alterare in genere i presidi antincendio nonché gli impianti facenti parte della dotazione del Mercato.
o É altresì vietato il deposito di quantitativi di materiali combustibili tali da eccedere il carico d’incendio previsto per il locali del Mercato.
o É fatto obbligo all’operatore di far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e fornitori i divieti e gli obblighi di cui sopra nonché di vigilare sull’effettivo rispetto.
o Al consorziato è altresì vietato di procedere a modifiche delle parti strutturali, edilizie ed impiantistiche del complesso del consorzio, sia comuni assegnate a ciascun consorziato, senza la preventiva autorizzazione dell’O.A.
o L’O.A. si riserva di chiedere al consorziato la documentazione inerente le modifiche eseguite, compresa ogni forma di certificazione, dichiarazione od attestazione prevista dalla normativa vigente, modifiche che dovranno, comunque, essere state preventivamente autorizzate dell’O.A. Qualora il consorziato contravvenga o non ottemperi a quanto sopra, è facoltà dell’O.A. di procedere al ripristino o all’adeguamento di quanto realizzato ponendo i relativi costi a carico del consorziato e fatte salve eventuali ulteriori sanzioni.
c) Ambiente
o Rifiuti, scarti, reflui ed emissioni atmosferiche, saranno gestiti e smaltiti dal consorziato secondo le disposizioni di legge, in base a quanto previsto nel piano di autocontrollo e ad eventuali ulteriori disposizioni del consorzio.
d) Regolarità al piano amministrativo, lavoristico e fiscale nei rapporti di lavoro.
7. Il consorziato si impegna a far rispettare anche a terzi da lui incaricati il presente regolamento e le leggi applicabili.
8. Il consorziato si impegna a fornire tutta la documentazione che il consorzio può richiedergli al fine di provare il costante rispetto di quanto riportato nei punti precedenti .
9. Il consorziato si impegna a segnalare ogni comportamento illecito nel rispetto del presente regolamento, del codice etico o di norme cogenti applicabili all’Organismo di Vigilanza.
10. Il consorziato si impegna a comunicare senza indugio, per iscritto, eventuali cambiamenti rispetto agli impegni e richieste previsti dal presente documento.
11. Il consorziato in caso di violazione di quanto sopra, per fatto o atto riconducibile alla propria responsabilità, prende atto che l’organo amministrativo avrà facoltà di sanzionare la violazione con la applicazione di una multa di euro 500,00.
Articolo 38 - Obblighi generali
Ai soggetti esterni al consorzio (fornitori, imprese, ecc., altre ditte di diversa natura operanti all’interno) che a qualunque titolo possano accedere agli spazi del consorzio è fatto obbligo di rispettare tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei consorziati fatti salvi quelli direttamente correlati alla figura di consorziato.
Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare le attrezzature o gli impianti installati all’interno della struttura del Mercato.
Compiere, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc.) al decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio alle persone.
E’ vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
E’ vietato a tutti i soggetti pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene di qualsiasi area all’interno del Mercato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.
All’interno della struttura del Mercato, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi o altri mezzi di diffusione sonora.
Articolo 39 - Utilizzo del Marchio del consorzio e del numero di riconoscimento CEE
1. Ogni consorziato ha diritto di utilizzo del marchio del consorzio XX.X.XX. e del numero di riconoscimento CEE solamente se rispetta i requisiti minimi stabiliti dall’art. 10 com.1 dello Statuto e solo fino a quando lo stesso conservi la qualità di Consorziato.
Il marchio dovrà rispondere all’immagine sotto riportata:
2. Il consorziato non può usare il marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta nell’immagine sopra riportata. Il consorziato può usare il marchio sia da solo, sia affiancato a propri marchi.
Il numero di riconoscimento CEE deve essere utilizzato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e previa comunicazione all’O.A. Esso deve essere riportato conformemente alle disposizioni di legge.
3. Per l’utilizzo del marchio il consorziato deve ricevere autorizzazione per iscritto da parte dell’Organo amministrativo. Le richieste in relazione alle modalità di utilizzo su confezioni, su materiale illustrativo, promozionale e pubblicitario, ed altre eventuali, devono essere sottoposta all’Organo Amministrativo al fine di ottenere la specifica ed espressa autorizzazione.
4. Per l’utilizzo del marchio, il consorziato si deve attenere alle indicazioni fornite dal consorzio per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione, colore e così via. Ogni richiesta relativa alle modalità di utilizzo del marchio su confezioni, su materiale illustrativo, promozionale e pubblicitario, ed altre eventuali, deve essere sottoposta all’Organo Amministrativo al fine di ottenere la specifica ed espressa autorizzazione. Il consorziato si impegna, nell’uso del marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del marchio e/o quella del consorzio
4. L’uso del marchio collettivo “COMIT” è in ogni caso concesso esclusivamente per l’identificazione dei prodotti commercializzati all’interno del Mercato all’ingrosso di Torino sito in corso Ferrara, 46 – Torino
Il marchio collettivo è altresì concesso per garantire la tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore e per la identificazione:
di campagne di informazione;
di iniziative di promozione del brand.
E’ parimenti consentito l’uso del marchio, per la realizzazione di mezzi e campagne di promozione ed informazione territoriale.
5. Qualora un consorziato venga a conoscenza di violazioni del MARCHIO o del numero di riconoscimento CEE, si impegna a darne immediata informazione al consorzio, e assisterà questo ultimo nella ricerca del relativo materiale probatorio.
6. Il consorzio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del consorziato in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del marchio, totale o parziale, così come nel caso in cui il marchio violi diritti di marchio o altri eventuali diritti di terzi.
Il consorziato si impegna inoltre a manlevare e a tenere indenne il consorzio da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi relativa agli strumenti prodotti dal consorziato.
7. L’utilizzo del marchio entra in vigore con l'acquisto della qualità di socio del consorzio ed il pieno rispetto dei requisiti minimi stabiliti dall’art. 10 comma 1 dello Statuto. Esso rimane in vigore, salvo risoluzione anticipata, fino a quando il consorziato rivesta la qualità di socio del consorzio e fino a quando vengono mantenuti i requisiti minimi descritti nell’art.10 comma.1 dello Statuto. Nel caso di mancato adempimento dei requisiti minimi, il consorzio, può negare al singolo consorziato, con comunicazione scritta, l’utilizzo del marchio esprimendo la relativa motivazione.
8. Il consorzio senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può negare l’utilizzo del MARCHIO ovvero del numero di riconoscimento CEE per i seguenti motivi:
a) qualora il consorziato cessi di possedere i requisiti di cui all’art 10 dello Statuto;
b) in caso di inadempimento da parte del consorziato di uno o più degli articoli sopra previsti;
c) in caso di messa in liquidazione, concordato preventivo o fallimento;
d) in caso di rifiuto dei controlli richiesti come previsto dello Statuto Consortile.
9. Al fine di controllare e verificare la sussistenza dei requisiti minimi di cui all’art. 10 dello statuto, l’O.A. richiederà tutta la documentazione necessaria per l’attestazione dei requisiti minimi.
Articolo 40 - Violazioni di disposizioni regolamentari. Principi generali
1. La inosservanza degli articoli del presente regolamento, comporta una procedura sanzionatoria a carico del consorziato. La sanzione è comminata direttamente dall’Organo amministrativo qualora la mancanza sia riferita ai seguenti ambiti:
Sicurezza Alimentare. Vedere gli articoli 10, 16, 19, 21, 26, 30, 31, 32, 35, 38 e 41 del presente regolamento e il contenuto del piano di autocontrollo, approvato in assemblea, per gli aspetti e obblighi riferiti ai consorziati.
Sicurezza Ambientale. Smaltimento non autorizzato o non conforme alle disposizioni del consorzio di rifiuti o altri scarti nelle aree comuni, immissione di reflui non assimilabili agli urbani nelle reti di scarico, in generale conduzione di attività che comportino anomala, immissione di sostanze inquinanti o nocive nell’atmosfera, anomalo deposito o transito di sostanze pericolose nel Mercato, per ragioni non attinenti alle normali attività.
Sicurezza sul lavoro. In aggiunta alle sanzioni che potranno essere comminate dagli organismi pubblici di vigilanza, sorveglianza ed ispezione, il mancato rispetto di obblighi o divieti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e più in generale in materia di strutture ed impianti, compreso altresì il divieto di fumare, comporta:
la sanzione di 500,00 € per violazioni gravi quali, ad esempio, manomissione di presidi di sicurezza o di impianti o strutture rilevanti ai fini della sicurezza, omissioni e/o azioni comportanti pericolo grave e/o immediato per la sicurezza e la salute;
la sanzione di 300,00 € per violazioni minori, diverse dalle precedenti, compreso il divieto di fumare;
il richiamo formale nel caso di inadempienze particolarmente lievi e, comunque, esclusivamente nel caso della prima segnalazione; il perdurare o ripetersi della violazione comporterà sanzione patrimoniale secondo quanto sopra previsto.
L’eventuale violazione effettuata da dipendenti, collaboratori, fornitori ed utenti di ciascun consorziato comporterà la sanzione a carico del consorziato stesso nei modi e nelle misure sopra descritte.
Regolarità contributiva. La mancata produzione all’amministrazione del consorzio del Durc da parte della ditta consorziata, quando questo viene richiesto, comporta la sanzione di euro 500,00 oltre i provvedimenti previsti dell’art. 12 dello statuto.
Lavoro regolare. Il rifiuto da parte dell’azienda di ricevere o offrire la necessaria documentazione per effettuare la verifica sarà sanzionata con l’addebito di 500,00 euro di penale da corrispondere al consorzio.
Altro. Il mancato rispetto delle norme riportate nello Statuto, nel piano di autocontrollo e nel presente regolamento interno, sarà sanzionato con l’addebito di 300,00 euro di penale da corrispondere al consorzio.
In tutti gli altri casi l’Organo Amministrativo predispone un verbale scritto da sottoporre all’assemblea dei soci in cui viene descritta la gravità dell’inadempienza del consorziato per successive decisioni dell’assemblea stessa.
L’assemblea potrà a sua discrezione disporre di penali o sanzioni più gravi rispetto a quelle descritte nell’art 41 nel presente regolamento fino alla pena massima della esclusione del consorzio dietro approvazione dell’Assemblea e del riconoscimento di danni e costi subiti per l’inadempienza del consorziato alle disposizioni descritte nello Statuto, nel piano di autocontrollo e nel regolamento Interno.
In caso di inadempienze, l’O.A. potrà proporre all’assemblea dei soci, una proroga dei termini per l’adeguamento ai requisiti minimi. Tale proroga non è consentita per il requisito della regolarità contributiva.
Articolo 41- Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
Nel caso di inosservanza, da parte degli consorziati e/o dei soggetti del cui fatto gli stessi consorziati sono tenuti a rispondere, di ciascuna delle prescrizioni di cui al presente regolamento l’Organo Amministrativo potrà applicare, salvo ogni ulteriore eventuale azione civile o penale, le seguenti penalità, di gravità crescente, correlate al numero di volte in cui, l’operatore, dovesse contravvenire il presente regolamento e/o dovesse reiterare violazioni già contestate; che consistono in:
a) diffida scritta;
b) applicazione di penale ricompresa tra un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) ed un massimo di € 500,00= (Euro cinquecento/00). In ogni caso, è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Dette penali verranno applicate previa contestazione scritta a mezzo pec o raccomandata a.r. all’interessato con l’indicazione del termine per il pagamento. Il destinatario della penale potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora il termine di scadenza coincidesse con una data festiva, esso sarà automaticamente rinviato al giorno feriale immediatamente successivo. Copia dell’e-mail o della raccomandata di contestazione munita dell’avviso di ricevimento, nonché delle controdeduzioni scritte dell’interessato dovrà essere depositata presso l’ufficio amministrativo del consorzio che ne attesterà l’avvenuto deposito e rilascerà idonea ricevuta.
La mancata o tardiva contestazione da parte dell’interessato comporterà l’irrogazione della sanzione che acquisirà pertanto carattere definitivamente vincolante.
Trascorso inutilmente il termine di pagamento, la validità del badge di ingresso del soggetto interessato è sospesa e resterà tale fino alla data del pagamento della sanzione dovuta.
Per patto espresso, copia del presente regolamento, unitamente a copia della lettera di contestazione costituiranno prova scritta ai sensi dell’art. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo per il recupero degli importi delle sanzioni pecuniarie non pagate.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono gravi violazioni del regolamento del Mercato e comportano l’applicazione delle sanzioni all’art. 41 le seguenti irregolarità:
qualsiasi azione contro il buon nome e decoro del Mercato;
frodi commerciali a danno della clientela e/o degli altri consorziati.;
vendita di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza alimentare;
diffusione di notizie non corrispondenti al vero lesive dell’immagine del Mercato;
attività di sublocazione non autorizzata;
opere di modifica non autorizzate;
danni arrecati all’altrui proprietà;
attività che procurino l’interruzione dell’ attività di vendita,
inattività prolungata, non autorizzata dal Gestore e non giustificate, all’interno degli spazi assegnati dal Gestore stesso;
atti di vandalismo e/o intimidazione.